Osservatorio Parlamentare

 

Interrogazioni ed interpellanze al Ministro della Giustizia

 

Buemi - Seduta del 7 luglio 2005

 

Premesso che:

in data 12 maggio 2005, alle ore 16.30, nella casa circondariale di Torino "Lorusso-Cotugno" si impiccava con le lenzuola del letto alla grata della finestra del carcere, la signora Gospava, nata a Belgrado, condannata una prima volta in Italia dal pretore di Bolzano nel 1995, una seconda volta da quello di Merano nel 1999, infine dal Tribunale di Genova nel 2001 e inviata al carcere di Torino, da dove sarebbe uscita nel 2007;

la signora Gospava era una detenuta sola, che aveva già più volte, precedentemente, tentato il suicidio, ingoiando oggetti, inalando gas, e proprio per questo era stata trasferita a Torino poiché la struttura è una delle più attrezzate case circondariali per l’assistenza psicologica e psichiatrica;

la signora soffriva e lamentava una profonda solitudine, non riceveva visite, tanto è vero che nessun parente, a distanza di due mesi dal suicidio, ha richiesto la salma;

due mesi prima si suicidava, nello stesso modo, Maurizio, 37 anni, torinese, laureato in matematica e tossicomane, autore di piccoli e ripetuti furti, anche lui "a fine pena";

i tentativi di suicidio sventati, nel carcere di Torino, risultano essere fra i quaranta e i cinquanta nell’arco degli ultimi 12 mesi;

i dati sui suicidi in carcere sono negli ultimi anni notevolmente aumentati e rivelano una situazione di allarme, dato che al carcere approdano sempre di più persone senza speranza e senza futuro;

la reclusione porta alla degenerazione dei casi di autolesionismo ed in particolare del suicidio, o tentato suicidio e i casi più diffusi sono dovuti al fatto che il detenuto si toglie la vita per liberarsi dalla sua condizione penosa, ma, soprattutto, sono il risultato di una rinuncia a voler vivere in un contesto sociale che non gli offre percorsi adeguati di reinserimento o di recupero -:

come si intenda intervenire in tempi rapidi e con quali provvedimenti per superare questa grave situazione creatasi nelle carceri italiane per arginare l’escalation dell’autolesionismo e dei suicidi e, soprattutto, come si intenda tutelare i soggetti meno tutelati, "i senza niente" che, per paura del dopo carcere, ricorrono sempre più frequentemente al suicidio;

quali misure si intendano attuare per limitare il sovraffollamento carcerario e affinché si creino situazioni più consoni alla salute, anche mentale, del detenuto e quali percorsi, alternativi alla detenzione, di reinserimento nel tessuto lavorativo e sociale si intendano intraprendere, già dall’interno, per arginare tali fenomeni degenerativi e di disagio.

 

Delmastro Delle Vedove - Seduta del 6 luglio 2005

 

Premesso che:

da oltre quindici anni si applica nel nostro Paese la legge sulla depenalizzazione che consente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, comodamente pagabile dall’imputato che, quando subisce la condanna, e nei casi di importi non particolarmente elevati, non intende "bruciarsi" il beneficio della sospensione condizionale della pena preferendo invece pagare la somma corrispondente alla pena detentiva, anche con sistema rateale;

il numero di anni già trascorsi dalla data di entrata in vigore della legge sulla depenalizzazione consente di fare un bilancio serio della bontà della norma;

interessanti appaiono i dati relativi al numero di imputati che optano per la soluzione della conversione della pena detentiva, alla percentuale sul totale dei teorici aventi diritto ed alla somma totale delle pene convertite ed alla percentuale di effettivo incasso da parte dello Stato -:

quanti siano stati, negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, gli imputati che hanno optato per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;

quale sia stata la percentuale degli imputati che hanno optato per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sul totale degli imputati che avrebbero potuto optare per tale scelta;

quali siano gli importi complessivi derivanti dalla conversione della pena a livello nazionale;

quali siano, a livelli nazionali, gli importi complessivi effettivamente incassati a seguito della conversione della pena senza usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena.

 

Maurandi e Carboni - Seduta del 7 luglio 2005

 

Premesso che:

nel dicembre del 1985 Aldo Scardella di 24 anni fu arrestato con l’accusa di omicidio a scopo di rapina, e tenuto in isolamento per 7 mesi;

nel luglio del 1986 Scardella, mentre si trovava ancora in isolamento, fu trovato impiccato nella sua cella e le indagini successive stabilirono che si era trattato di suicidio;

successivamente, nel 1996, furono processate e condannate altre due persone per il delitto di cui era stato accusato Scardella e fu proclamata l’innocenza di quest’ultimo;

la famiglia, che si è sempre battuta per il riconoscimento dell’innocenza del congiunto, non ha mai condiviso le conclusioni dell’inchiesta sul suicidio, ritenendo che siano rimasti lati oscuri nella vicenda;

risulta agli interroganti che la famiglia si sia rivolta con varie istanze alla magistratura per far luce sulle circostanze e sui moventi del suicidio senza riuscire ad ottenere informazioni soddisfacenti;

la famiglia e diversi articoli di stampa sostengono che le indagini condotte a suo tempo sull’omicidio di cui era stato accusato Scardella sarebbero state approssimative e avrebbero raccolto fragili indizi;

in base a documentazione raccolta dalla stessa famiglia risulta, altresì, che:

1) nel 1989 un detenuto, vicino di cella di Scardella al momento del suicidio, abbia raccontato al giudice di essersi accordato con Scardella per un finto suicidio al fine di indurre l’autorità di vigilanza ad assegnargli un piantone, che gli alleviasse la condizione di isolamento;

2) l’autopsia sul corpo di Aldo Scardella abbia rilevato la presenza di metadone, ma non risulta che egli a quell’epoca fosse dedito al consumo di droga, e d’altra parte, dalle cartelle cliniche del carcere, non risultano terapie a base di metadone;

le vicende del lungo periodo di isolamento e la fragilità degli indizi raccolti per l’accusa di omicidio hanno suscitato a suo tempo indignazioni e critiche in vari ambienti, compresi quelli della magistratura e dell’avvocatura del foro di Cagliari, insieme a numerose interrogazioni parlamentari;

la famiglia continua a manifestare perplessità sul suicidio volontario e sospetta circostanze e comportamenti che avrebbero minato la resistenza psicologica di Aldo Scardella e lo avrebbero "indotto" al suicidio;

al di là delle indagini condotte dalla magistratura, la famiglia Scardella, ad avviso degli interroganti, ha moralmente diritto a pretendere verità e trasparenza sulla vicenda di Aldo Scardella, considerato il modo in cui è stato trattato essendo innocente e considerato che, nella vicenda del suicidio, vi sono aspetti obiettivamente oscuri -:

di quali informazioni il Governo disponga in ordine ai fatti di cui alla premessa;

se non intenda promuovere una inchiesta amministrativa presso il carcere in cui è avvenuto il suicidio di cui in premessa per accertare con assoluta certezza fatti e circostanze che hanno indotto il giovane al suicidio.

 

Pisapia - Seduta del 30 giugno 2005

 

Premesso che:

il "Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000, ed entrato in vigore il 20 settembre dello stesso anno, tra le disposizioni, prevedeva anche una serie di adeguamenti strutturali da effettuarsi negli istituti penitenziari entro cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento stesso;

in particolare, negli istituti di pena nei quali i servizi igienici fossero collocati all’interno delle camere di detenzione, si prescrivevano ristrutturazioni per creare appositi vani annessi alle camere, con servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, e dotati di lavabo e doccia (articolo 7):

rispetto agli istituti o sezioni femminili, si prescriveva inoltre di provvedere a dotare i servizi igienici anche di bidet;

attraverso adeguate ristrutturazioni, si prescriveva poi di dotare ogni istituto di un numero di cucine tale che ognuna di esse non potesse servire più di duecento detenuti o internati (articolo 13, comma 1);

si prevedevano anche ristrutturazioni per dotare ogni istituto di pena di locali destinati alla consumazione del vitto, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti o internati (articolo 13, comma 3);

rispetto alle modalità del trattamento, lo stesso Regolamento prevede che i colloqui avvengano preferibilmente in "spazi all’aperto a ciò destinati" (articolo 37, comma 5);

la costante crescita della popolazione detenuta in Italia che, di recente, ha superato le 59.000 unità, rende sempre più insostenibile la vita nelle carceri italiane;

l’associazione Antigone, nel corso della sua Assemblea Nazionale tenutasi il 20 maggio 2005 presso la Camera dei Deputati, ha reso noti alcuni dati-campione raccolti dal suo Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia, secondo i quali solo il 10 per cento degli istituti di pena italiani si sarebbe adeguato alle disposizioni del Regolamento;

il Consiglio d’Europa, nella bozza delle nuove Regole Penitenziarie Europee - che sostituiranno presto quelle precedenti del 1987 -, afferma esplicitamente, fin dai Principi Fondamentali, che la mancanza di risorse non può essere addotta quale motivazione per giustificare condizioni di detenzione che violano i diritti umani o che non rispettano le Regole medesime -:

di quali informazioni disponga il Ministro interrogato in ordine all’effettiva realizzazione degli interventi strutturali prescritti dalle norme riferite in premessa;

in particolare, in quali carceri siano state effettuate le ristrutturazioni, in quali gli interventi abbiano riguardato l’intero istituto e in quali abbiano interessato invece solo alcune sezioni;

quali interventi siano stati programmati per completare l’adeguamento strutturale;

quali siano gli stanziamenti previsti in bilancio per l’adeguamento delle carceri agli standard strutturali previsti dal Regolamento Penitenziario del 2000.

 

 

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