L'opinione dei detenuti

 

La ex Cirielli perde i pezzi

Comunicato di Ristretti Orizzonti e testo del Decreto legge con le modifiche

 

Come annunciato nel Comunicato stampa di Ristretti Orizzonti del 30 dicembre 2005, dal titolo "Il Consiglio dei Ministri «si è rimangiato» un pezzo della legge ex Cirielli", le modifiche alla ex Cirielli, a meno di un mese dalla sua approvazione, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005.

L’aggiornamento della ex Cirielli, ossia renderla inapplicabile per i tossicodipendenti solo per la parte riguardante l’esecuzione della pena e lasciare, così come è, il trattamento previsto in fase processuale con aumenti di pena da capogiro, comporterà un vantaggio che agevolerà in modo particolare chi gestisce le grandi comunità di recupero dei tossicodipendenti. Ora sono comunque "salvi" i tossicodipendenti che credevano di essere nei termini per un affidamento, e magari si trattava del secondo affidamento, e si erano ritrovati invece, con la ex Cirielli, a dire addio alle speranze e a restarsene ancora a fare altra galera.

Ma gli altri? Le donne Rom, colpevoli di tanti piccoli furti? gli altri disperati che vivono in strada e il carcere lo vedono troppo spesso? E i tossicodipendenti stessi, che si vedranno penalizzati nei processi con pene molto più pesanti? Per loro va tutto bene? Niente splendido "regalo di Natale" che si rimangia un pezzo di una legge appena approvata, che come unico, vero obiettivo ha la distruzione della legge Gozzini?

Decreto legge del 30 dicembre 2005 n° 272

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime

Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno

Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi

Gazzetta Ufficiale n° 303 del 30.12.2005. Testo in vigore dal 31.12.2005

 

Articolo 4

Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero

 

L’articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è soppresso.

La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata e l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

Che cosa significano queste modifiche?

(A cura della redazione di Ristretti Orizzonti)

 

Gli inasprimenti previsti dalla "ex Cirielli" per i condannati recidivi non si applicano più ai tossicodipendenti che stanno seguendo un programma di recupero. Il provvedimento - deciso nel corso del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre scorso, su proposta dei ministri Giovanardi e Fini - è contenuto nel decreto legge sulla sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, ed è finalizzato a "favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi". All’art. 4 del decreto ("Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero") viene soppressa la norma, introdotta sempre dalla Cirielli, che prevedeva l’affidamento in prova una sola volta e solo a quei tossicodipendenti recidivi che devono scontare non più di tre anni, e si stabilisce che la norma della ex Cirielli che nega la possibilità di sospensione della pena ai condannati recidivi "non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata e l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione".

 

 

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