1° Decreto su legge Smuraglia

 

Decreto Interministeriale del 9 novembre 2001

 

Oggetto: Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudizi ari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all’esterno.

 

Il ministro della giustizia di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze

 

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni;

Visto l’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n° 230;

Considerato il ruolo primario del lavoro nell’attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati;

Attesa l’opportunità di individuare misure idonee a promuovere l’occupazione dei detenuti;

Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti e, in particolare, l’art. 1, che ha modificato l’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n° 381;

Visto, in particolare, il comma 3-bis dell’art. 4 della legge n° 381 del 1991, che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ogni due anni, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di favorire l’organizzazione di lavorazioni all’interno dei penitenziari;

Visto l’art. 6 della legge 22 giugno 2000, n° 193;

 

Decreta:

 

Articolo 1

 

  1. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell’80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002.

  2. Il rimborso all’istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.

 

Roma, 9 novembre 2001

 

Il Ministro della giustizia Castelli

Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2002 - Ministeri istituzionali, registro n° 3 Giustizia, foglio n° 67

 

 

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