Regol. Penit. e lavoro

 

D.P.R. 30 giugno 2000

(Regolamento Penitenziario)

 

Art. 42  
(Corsi di formazione professionale)

 

  1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all’esterno degli istituti.

  2. L’Amministrazione penitenziaria promuove protocolli d’intesa con gli enti locali che garantiscano al detenuto o internato la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione.

  3. Le direzioni degli istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono progettare, d’intesa con il provveditorato regionale, attività formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro penitenziario.

  4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la più ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorativa o in altre attività organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attività. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi da motivi di opportunità, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell’osservazione e trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso è attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica.

  5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, può essere utilizzato d’intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali.

 

Art. 46  
(Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale)

 

  1. Il detenuto o l’internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso.

  2. Il provvedimento di esclusione dal corso è adottato dal direttore dell’istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorità scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l’esclusione sia disposta in difformità dal parere espresso dalle autorità predette. Il provvedimento può essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell’internato ne consenta la riammissione ai corsi.

 

Art. 47 
(Organizzazione del lavoro)

 

  1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l’eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all’impresa delle spese sostenute per lo svolgimento della attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

  2. Le lavorazioni interne dell’istituto sono organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l’orario di lavoro.

  3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.

  4. L’Amministrazione penitenziaria deve, di regola, utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e quant’altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la fondatezza della richiesta e la possibilità di produzione dei beni necessari presso l’istituto al quale l’ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne si giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.

  5. La produzione è destinata a soddisfare, nell’ordine, le commesse dell’Amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.

  6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.

  7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.

  8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d’opera delle lavorazioni penitenziarie, l’Amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.

  9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del tredicesimo comma dell’articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all’ingrosso della zona in cui è situato l’istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all’ufficio tecnico erariale o all’autorità comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti .

  10. I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in un’apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all’interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all’esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.

  11. Negli istituti per minorenni particolare cura è esplicata nell’organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.

 

Art. 48 
(Lavoro esterno)

 

  1. L’ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all’esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell’articolo 21 della legge.

  2. L’ammissione degli imputati al lavoro all’esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell’articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.

  3. La direzione dell’istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all’ammissione al lavoro all’esterno, anche con riguardo all’opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.

  4. Il magistrato di sorveglianza o l’autorità giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell’approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno del condannato o internato o nell’autorizzare l’ammissione al lavoro all’esterno dell’imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell’esigenza di prevenire il pericolo che l’ammesso al lavoro all’esterno commetta altri reati.

  5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

  6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all’esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, è effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria con le modalità stabilite dalla direzione dell’istituto. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria specificamente comandato, nonché il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro all’esterno.

  7. L’accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato da personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente a ogni qualifica.

  8. Al fine di consentire l’assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all’esterno il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ricerca, nell’ambito della disciplina vigente, forme di collaborazione con le autorità competenti.

  9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all’esterno.

  10. I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

  11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all’esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della libertà.

  12. L’ammissione al lavoro all’esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l’internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l’internato è tenuto a versare alla direzione dell’istituto l’utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell’articolo 24 della legge.

  13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all’esterno senza scorta devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall’istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l’orario di rientro deve essere fissato all’interno di una fascia oraria che preveda l’ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale.

  14. La direzione dell’istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno, dandone notizia all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all’esterno.

  15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno sono comunicate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorità giudiziaria procedente, per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l’approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell’istituto può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’efficacia dell’ammissione al lavoro all’esterno in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.

  16. I controlli di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l’internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

  17. La disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all’esterno per svolgere un lavoro autonomo.

  18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell’istituto cura l’adozione di precisi accordi con i responsabili di dette imprese per l’immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo.

 

Art. 49
(Criteri di priorità per l’assegnazione al lavoro all’interno degli istituti)

 

  1. Nella determinazione delle priorità per l’assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell’articolo 20 della legge.

  2. Il direttore dell’istituto assicura imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.

 

Art. 50 
(Obbligo del lavoro)

 

  1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all’esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell’articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un’altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell’istituto.

 

Art. 51

(Attività artigianali, intellettuali o artistiche)

 

  1. Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l’uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.

  2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro.

  3. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell’articolo 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.

  4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e trattamento, sono date dal direttore dell’istituto che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall’Amministrazione.

  5. Può essere consentito l’invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall’istituto, senza spese per l’Amministrazione.

  6. Sull’utile finanziario derivante dall’attività artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall’internato, anche in semilibertà o al lavoro all’esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell’articolo 24, primo comma, della legge.

 

 Art. 52

(Lavoro a domicilio)

 

  1. Il lavoro a domicilio all’interno dell’istituto penitenziario può essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l’osservanza delle modalità e condizioni di cui all’articolo 51.

 

 

Art. 53

(Esclusione dalle attività lavorative)

 

  1. L’esclusione dall’attività lavorativa è adottata dal direttore dell’istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l’internato manifesti un sostanziale rifiuto nell’adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.

 

 

Art.54

(Lavoro in semilibertà)

 

  1. I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

  2. I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà.

  3. I condannati e gli internati ammessi al lavoro autonomo in semilibertà versano alla direzione dell’istituto i corrispettivi al netto delle ritenute non appena percepiti.

 

  Art. 55

(Assegni per il nucleo familiare)

 

  1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell’istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.

  2. Qualora il detenuto o l’internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.

  3. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente all’acquisizione, chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie.

  4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.

  5. Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l’incapace è affidato.

 

  Art. 56

(Prelievi sulla remunerazione)

 

  1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell’articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.

  2. Ferma restando la competenza del giudice dell’esecuzione per le controversie relative all’attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all’ordine seguito nei prelievi di cui all’articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.

 

Art. 57

(Peculio)

  1. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.

  2. E’ destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della mercede. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di due milioni di lire. L’eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonché al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell’interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.

  3. Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivi, il direttore dell’istituto può autorizzare l’utilizzazione di parte del fondo vincolato.

  4. Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l’indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell’istituto.

  5. Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni.

  6. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stabilisce, all’inizio di ciascun anno, l’ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi.

  7. La disposizione del comma 6 è derogabile su autorizzazione del direttore dell’istituto solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.

  8. La direzione dell’istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all’accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell’istituto.

  9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.

  10. Al detenuto o all’internato dimesso la direzione dell’istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l’importo degli interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell’istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti. L’ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all’erario.

  11. Al condannato o all’internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel comma 6.

  12. Al detenuto o all’internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.

  13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro della giustizia.

 

 

Precedente Home Su Successiva