Articolato Commissione Grosso

 

Parte Generale

Articolato


approvato dalla Commissione Ministeriale per la Riforma del codice penale nella seduta del 26 maggio 2001

 

Titolo I - La legge penale

Art. 1. Principio di legalitą
Art. 2. Applicazione della legge penale
Art. 3. Abrogazione e modifica di norme penali
Art. 4. Principio di specialità e concorso apparente di norme
Art. 5. Efficacia della legge nel tempo
Art. 6. Efficacia della legge nello spazio. Reati commessi nel territorio dello Stato
Art. 7. Reati commessi all'estero
Art. 8. Altri delitti commessi all'estero dal cittadino
Art. 9. Altri delitti commessi all'estero dallo straniero
Art. 10. Disposizioni comuni
Art. 11. Rinnovamento del giudizio

 

Titolo II - Il reato

Capo I. Delitti e contravvenzioni

Art. 12. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

 

Capo II. Il rapporto di causalitą

Art. 13. Rapporto di causalitą
Art. 14. Causalitą nei reati omissivi
Art. 15. Pericolo concreto

 

Capo III. Responsabilitą per omissione

Art. 16. Posizioni di garanzia
Art. 17. Protezione di soggetti incapaci
Art. 18. Attivitą terapeutica
Art. 19. Attivitą di polizia o di controllo
Art. 20. Protezione di persone o beni
Art. 21. Controllo su fonti di pericolo
Art. 22. Adempimenti nell'ambito di organizzazioni complesse
Art. 23. Posizioni di garanzia nell'ambito di organizzazioni complesse
Art. 24. Omesso impedimento di reati commessi col mezzo della stampa e della radio-televisione

 

Capo IV. Colpevolezza

Art. 25. Responsabilitą colpevole
Art. 26. Ignoranza ed errore sulla legge penale
Art. 27. Dolo
Art. 28. Colpa
Art. 29. Errore sul fatto e sulle cause di giustificazione
Art. 30. Imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti
Art. 31. Delitti aggravati dall'evento
Art. 32. Reato contro persona diversa da quella cui esso era diretto. Errore sulla persona dell'offeso
Art. 33. Condizioni oggettive di punibilitą

 

Capo V. Esimenti

Art. 34. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
Art. 35. Consenso dell' avente diritto
Art. 36. Difesa legittima
Art. 37. Stato di necessitą
Art. 38. Uso legittimo della coazione
Art. 39. Eccesso colposo
Art. 40. Efficacia oggettiva delle cause di giustificazione

 

Capo VI. Delitto tentato

Art. 41. Delitto tentato
Art. 42. Ravvedimento

 

Capo VII. Concorso di persone nel reato

Art. 43. Concorso di persone nel reato
Art. 44. Circostanze attenuanti e aggravanti
Art. 45. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Art. 46. Accordo per commettere un reato. Istigazione
Art. 47. Ravvedimento del concorrente
Art. 48. Valutazione delle cause di giustificazione e delle circostanze

 

Titolo III - La pena

Capo I. Specie di pena

Art. 49. Pene per i delitti
Art. 50. Pene per le contravvenzioni
Art. 51. Limiti generali delle pene edittali
Art. 52. Pene detentive
Art. 53. Detenzione domiciliare
Art. 54. Pene pecuniarie
Art. 55. Interdizione o sospensione dai pubblici uffici
Art. 56. Interdizione o sospensione da una professione o mestiere
Art. 57. Interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
Art. 58. Incapacitą di contrattare con la pubblica amministrazione
Art. 59. Divieto di accesso a determinati luoghi
Art. 60. Pubblicazione della sentenza di condanna
Art. 61. Lavoro di pubblica utilitą
Art. 62. Espulsione dello straniero
Art. 63. Tassativitą delle disposizioni sulla pena

 

Capo II. Circostanze aggravanti e attenuanti

Art. 64. Circostanze aggravanti
Art. 65. Recidiva
Art. 66. Circostanze attenuanti
Art. 67. Computo delle circostanze
Art. 68. Limiti di pena per il reato circostanziato

 

Capo III. Applicazione delle pene

Art. 69. Criteri di commisurazione della pena
Art. 70. Orientamento alla prevenzione speciale
Art. 71. Commisurazione della pena pecuniaria
Art. 72. Pagamento rateale della pena pecuniaria
Art. 73. Mancato pagamento della pena pecuniaria
Art. 74. Non punibilitą per particolare tenuitą del fatto

 

Capo IV. Concorso di reati

Art. 75. Concorso materiale di reati
Art. 76. Concorso formale e reato continuato
Art. 77. Limiti massimi della pena cumulata

 

Capo V. Sostituzione e sospensione condizionale

Art. 78. Sostituzione di pene detentive brevi
Art. 79. Ambito di applicazione della sospensione condizionale
Art. 80. Condizioni e limiti alla reiterazione della sospensione condizionale
Art. 81. Riparazione delle conseguenze del reato
Art. 82. Obblighi qualificati
Art. 83. Durata ed effetti della sospensione
Art. 84. Sospensione condizionale nel caso di condanna alla pena interdittiva

 

Capo VI. Condizioni di procedibilitą e di estinzione della punibilitą

Art. 85. Querela, richiesta e istanza
Art. 86. Remissione della querela
Art. 87. Oblazione
Art. 88. Prescrizione
Art. 89. Amnistia
Art. 90. Indulto
Art. 91. Estinzione delle pene per decorso del tempo
Art. 92. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
Art. 93. Riabilitazione

 

Titolo IV - Non imputabilitą e capacitą ridotta


Capo I. Non imputabilitą

Art. 94. Non imputabilitą per infermitą
Art. 95. Non imputabilitą per minore etą
Art. 96. Misure di sicurezza e riabilitative
Art. 97. Misure per i non imputabili per infermitą o altro grave disturbo della personalitą
Art. 98. Misure per i non imputabili per minore etą
Art. 99. Esecuzione delle misure

 

Capo II. Capacitą ridotta

Art. 100. Finalitą del trattamento e diminuzione di pena
Art. 101. Programma riabilitativo
Art. 102. Condanna con rinuncia alla pena
Art. 103. Reati commessi da persona in condizioni particolarmente deficitarie

 

Titolo V - Trattamento dei minori imputabili

Art. 104. Finalitą del trattamento
Art. 105. Pene per i reati commessi da minori di anni 18
Art. 106. Affidamento al servizio sociale
Art. 107. Non punibilitą per particolare tenuitą del fatto
Art. 108. Perdono giudiziale
Art. 109. Messa alla prova

 

Titolo VI - Confisca e sanzioni riparatorie


Capo I. Confisca

Art. 110. Confisca dello strumento del reato
Art. 111. Cose destinate ad attivitą produttiva
Art. 112. Confisca del profitto del reato
Art. 113. Confisca di cose intrinsecamente illecite
Art. 114. Confisca di beni di provenienza non giustificata
Art. 115. Scioglimento di organizzazioni illecite e confisca
Art. 116. Intestazione fittizia
Art. 117. Diritti di terzi
Art. 118. Confisca disciplinata da norme particolari

 

Capo II. Sanzioni riparatorie

Art. 119. Restituzioni e risarcimento del danno
Art. 120. Riparazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato

 

Titolo VII - Responsabilitą delle persone giuridiche

 

Art. 121. Ambito di responsabilitą
Art. 122. Applicabilitą della legge penale
Art. 123. Autonomia della responsabilitą della persona giuridica
Art. 124. Esclusione della responsabilitą della persona giuridica
Art. 125. Sanzioni per la persona giuridica
Art. 126. Sanzione pecuniaria
Art. 127. Sanzioni interdittive
Art. 128. Confisca
Art. 129. Oblazione
Art. 130. Circostanza attenuante
Art. 131. Competenza del giudice penale. Disposizioni di attuazione e coordinamento

 

Disposizioni di attuazione e coordinamento


Capo I. Disposizioni relative alla legge penale

Art. 1. Computo delle pene
Art. 2. Computo dei termini
Art. 3. Apolidi
Art. 4. Riconoscimento di sentenze penali straniere. Estradizione
Art. 5. Revisione delle misure delle quote giornaliere di pena pecuniaria

 

Capo II. Disposizioni relative alle sanzioni

Art. 6. Eliminazione delle circostanze ad effetto speciale
Art. 7. Cumulo giuridico in fase di esecuzione
Art. 8. Disposizioni relative alla sospensione condizionale
Art. 9. Abrogazione delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/81
Art. 10. Benefici penitenziari
Art. 11. Liberazione condizionale
Art. 12. Detrazione delle misure cautelari

 

Capo III. Disposizioni relative al processo

Art. 13. Autonomia della pronuncia sulla sanzione
Art. 14. Termine per adempimenti conseguenti al reato
Art. 15. Morte dell'imputato
Art. 16. Condizioni di improcedibilità
Art. 17. Modifica dell'art. 129 c.p.p
Art. 18. Disposizioni processuali concernenti la confisca
Art. 19. Disposizioni processuali relative alla responsabilitą della persona giuridica

 

Titolo I La legge penale

 

 

  1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia tassativamente preveduto come reato da una legge entrata in vigore prima della sua commissione, né con pene che non siano da essa stabilite.

  2.  

  3. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano stabilite da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato costituente presupposto della loro applicazione e fuori dei casi da essa preveduti.


  4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alla confisca e ad ogni altro effetto penale della condanna.


 

  1. Le norme incriminatrici non si applicano a casi diversi da quelli espressamente previsti.

  2.  

  3. Le norme incriminatrici non si applicano ai fatti che non determinano una offesa del bene giuridico.

  4.  

  5. Le disposizioni della parte generale di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, salvo deroga espressa.


 

  1. Le disposizioni del presente codice non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate.

  2.  

  3. Nuove norme penali sono ammesse soltanto se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

 

 

 

  1. 1. Salvo che sia altrimenti stabilito, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale.

  2.  

  3. 2. Quando un medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni di legge, si applica quella che ne esprime per intero il disvalore.


 

  1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge successiva, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.


  2. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni, valutate unitariamente e in concreto, sono più favorevoli al reo, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. In quest'ultimo caso la pena inflitta, non ancora eseguita o in corso di esecuzione, non può superare il limite massimo di durata stabilita dalla legge successiva. Se la legge successiva prevede una pena di specie diversa da quella prevista precedentemente, e non ancora eseguita o in corso di esecuzione, a richiesta del condannato essa viene commutata con i criteri previsti dall'articolo 73 comma 3.

  3.  

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle leggi espressamente dichiarate eccezionali o temporanee, salvo che la legge successiva sia anch'essa dichiarata eccezionale o temporanea e abbia il medesimo oggetto.

  5.  

  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì nei casi di conversione di un decreto legge con emendamenti, limitatamente alle norme emendate, o di mancata conversione di un decreto legge, ferma in quest'ultimo caso l'applicabilità della legge del tempo per i fatti commessi prima dell'emanazione del decreto legge.


  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì ai casi di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge penale.

  8.  

  9. Ai fini di questo articolo il reato si considera commesso nel momento in cui è stata portata a termine la condotta.


Art. 6
Efficacia della legge nello spazio
. Reati commessi nel territorio dello Stato

 

  1. La legge penale italiana si applica ai reati commessi nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale.


  2. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

  3.  

  4. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per l'Italia, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato, o avrebbe dovuto verificarsi, l'evento naturalistico che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione.


  5. Nei casi di concorso di persone nel reato, il reato non si considera commesso nel territorio dello Stato in base alla disposizione precedente quando il fatto principale commesso all'estero, in sé o congiuntamente alla condotta realizzata in Italia, non è punibile anche in base alla legge del luogo.


Art. 7
Reati commessi all'estero

 

  1. E' punito secondo la legge italiana il cittadino, lo straniero o l'apolide che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

  2.  

    1. delitti in materia di prevenzione e repressione del genocidio;

    2. tratta, commercio, alienazione e acquisto di schiavi;

    3. delitti contro la personalità dello Stato e dell'Unione Europea;

    4. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto;

    5. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

    6. delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni da pubblici ufficiali e da incaricati di un pubblico servizio, agenti per conto della pubblica amministrazione italiana, dell'Unione europea o delle Comunità europee, o da soggetti loro equiparati ai sensi della presente legge, ovvero delitti commessi contro gli stessi soggetti, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni;

    7. abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio attinenti a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani;

    8. omicidio doloso, lesioni gravissime dolose, sequestro di persona a scopo di estorsione e violenza sessuale mediante congiunzione carnale in danno di un cittadino italiano;

    9. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o trattati internazionali in vigore per lo Stato o regolamenti comunitari stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.


Art. 8
Altri delitti commessi all'estero dal cittadino

 

  1. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.


  2. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per lo Stato, se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, si procede a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa, sempre che il colpevole si trovi nel territorio dello Stato.

  3.  

  4. Nei casi previsti dai commi precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno dell'Unione europea o delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, salvo che abbia avuto luogo la sua estradizione.


  5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nei confronti di colui che abbia acquisito la cittadinanza italiana successivamente al fatto di reato e del rifugiato o dell'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato, salvo che abbia avuto luogo l'estradizione.


Art. 9
Altri delitti commessi all'estero dallo straniero

 

  1. Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un reato di omicidio doloso, lesioni gravissime dolose, tortura o sequestro di persona a scopo di estorsione; riduzione in schiavitù, reclutamento di persone, o induzione con violenza, minaccia o inganno, al fine di fare esercitare la prostituzione, prostituzione minorile o pornografia minorile, ove il fatto sia commesso in danno di minore degli anni quattordici o con violenza o minaccia; produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari od ogni altro fatto previsto da speciali disposizioni di legge o trattati internazionali in vigore per l'Italia, è punito secondo la legge italiana, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.

  2.  

  3. Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7 e nella disposizione precedente, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino italiano, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

  4.  

  5. La legge italiana trova altresì applicazione per ogni altro delitto commesso all'estero da uno straniero a danno dell'Unione europea o delle Comunità europee, di uno Stato estero o di altro straniero, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che il reo si trovi nel territorio dello Stato, si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non ne sia disposta l'estradizione.


Art. 10
Disposizioni comuni

 

  1. Nei casi indicati negli articoli 8 e 9 trovano applicazione i seguenti criteri.


    1. il requisito della presenza dell'autore del reato nel territorio dello Stato va inteso come condizione di procedibilità e deve sussistere al momento dell'esercizio della azione penale;

    2. quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza dell'autore del reato nel territorio dello Stato, la richiesta del Ministro della giustizia non può più essere proposta decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato;

    3. salvi i casi previsti dall'articolo 9 comma 1, la punibilità è esclusa qualora il fatto non sia previsto come reato anche dalla legge dello Stato in cui esso è stato commesso;

    4. si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato e non si tiene conto delle circostanze.


Art. 11
Rinnovamento del giudizio

 

  1. La legge penale italiana non trova applicazione per reati commessi fuori del territorio dello Stato quando l'agente documenti che, per il medesimo fatto, è già stato giudicato in via definitiva nel Paese in cui esso è stato commesso e, in caso di condanna, che la pena è stata per intero eseguita o si è prescritta.


  2. Nei casi indicati nell'articolo 6, commi 3 e 4, e salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per l'Italia, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.


  3. Nel giudizio rinnovato nello Stato, la pena detentiva espiata e la custodia cautelare sofferta all'estero sono sempre computate.

 

Titolo II Il reato

 

Capo I Delitti e contravvenzioni


Art. 12
Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

 

  1. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, a seconda della diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

 

Capo II Il rapporto di causalitą

 

Art. 13
Rapporto di causalitą

 

  1. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se la sua azione od omissione non è condizione necessaria dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato.


  2. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento.


  3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.


  4. L'imputazione dell'evento è comunque esclusa quando esso costituisce conseguenza eccezionale della azione od omissione.


Art. 14
Causalitą nei reati omissivi

 

  1. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, se il compimento dell'attività omessa avrebbe impedito l'evento con probabilità confinante con la certezza.


Art. 15
Pericolo concreto

 

  1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando il pericolo concreto di un determinato evento è previsto come elemento di fattispecie, esso sussiste se la condotta ha cagionato o sensibilmente aumentato il rischio del verificarsi dell'evento di danno, e questo non si è verificato per la presenza di circostanze eccezionali o casuali, o per la mancanza di circostanze normalmente esistenti, ovvero si è verificato per altra causa.

 

Capo III Responsabilitą per omissione

 

Art. 16
Posizioni di garanzia

 

  1. Le posizioni di garanzia rilevanti ai fini della responsabilità penale per omissione sono stabilite dalla legge con disposizione espressa.

  2.  

  3. I doveri inerenti alle posizioni di garanzia sono determinati in conformità alla disciplina speciale delle situazioni considerate.

 

 

Art. 17
Protezione di soggetti incapaci

 

  1. Il genitore esercente la potestà è tenuto ad impedire offese alla vita, alla integrità fisica, alla libertà individuale e alla integrità sessuale del figlio di età minore o comunque incapace.


  2. Colui che abbia, anche temporaneamente, sostituito il genitore nell'esercizio della potestà, o assunto la custodia di un minore o di altra persona incapace, per infermità o per vecchiaia, di provvedere a sé stessa, è tenuto a impedire gli eventi di cui al comma 1 nei confronti della persona a lui affidata.


Art. 18
Attivitą terapeutica

 

  1. Colui che, nell'esercizio della professione di medico o di altra attività terapeutica, abbia preso in cura taluno, è tenuto ad impedire, nell'ambito dell'incarico, eventi lesivi della vita o della salute del paziente.


Art. 19
Attivitą di polizia o di controllo

 

  1. L'appartenente a forze di polizia è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, ad impedire reati della cui programmazione o esecuzione abbia conoscenza.


  2. Chi esercita una funzione pubblica di controllo su cose o attività sotto aspetti che interessano la integrità fisica, la salute pubblica, la sicurezza delle persone o dell'ambiente, è tenuto, nell'ambito delle proprie competenze, ad impedire che si verifichino eventi di morte o di lesione personale ovvero disastri previsti nel titolo dei delitti contro la incolumità pubblica.


Art. 20
Protezione di persone o beni

 

  1. Colui che abbia assunto compiti specifici di vigilanza e protezione di persone determinate o di determinati beni è tenuto ad impedire, nell'ambito del servizio, delitti di terzi in danno della persona ovvero sui beni della cui protezione sia stato incaricato.


  2. Colui che concretamente abbia assunto funzioni di guida o di sorveglianza in relazione allo svolgimento di attività che possono implicare pericolo, è tenuto, nei limiti dell'impegno assunto o dell'affidamento ingenerato, ad impedire eventi lesivi per la vita o la integrità fisica della persona presa in carico, o eventi da questa cagionati a terzi.


Art. 21
Controllo su fonti di pericolo

 

  1. Colui che abbia, a qualsiasi titolo, il controllo di cose pericolose o fonti di pericolo, è tenuto ad impedire che ne derivino eventi dannosi o pericolosi per la vita o l'integrità fisica, o disastri costituenti delitto contro la incolumità pubblica o contro l'ambiente.


Art. 22
Adempimenti nell'ambito di organizzazioni complesse

 

  1. Le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, gli enti pubblici o privati, le imprese anche individuali devono adottare e attuare modelli organizzativi idonei ad evitare che vengano commessi reati con inosservanza di disposizioni pertinenti all'attività dell'organizzazione, o comunque nell'interesse dell'organizzazione, da persone agenti per essa.

  2.  

  3. I modelli organizzativi di cui al comma 1 devono essere elaborati sulla base della verifica e valutazione delle situazioni che comportano rischi di violazioni della legge penale, e devono prevedere misure materiali e organizzative e protocolli di comportamento atti a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente eventuali situazioni irregolari o di rischio.

  4.  

  5. Fermo quanto disposto da leggi speciali in relazione a specifiche attività, i modelli organizzativi di cui al comma 1 devono prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalla dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, i seguenti requisiti:

  6.  

    1. una articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica e valutazione, la gestione e il controllo delle situazioni di rischio;

    2. una adeguata formazione e informazione del personale sugli aspetti rilevanti ai fini dell'osservanza della legge nello svolgimento dell'attività dell'organizzazione;

    3. un idoneo sistema di controllo sulla attuazione del modello organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;

    4. il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo, quando siano scoperte violazioni significative della legge penale, o in relazione a mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, o in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

    5. un adeguato sistema disciplinare.


Art. 23
Posizioni di garanzia nell'ambito di organizzazioni complesse

 

  1. Colui che, per legge o per statuto, ha il potere di direzione di un'organizzazione tenuta agli adempimenti di cui a comma 1 dell'articolo precedente, è tenuto ad assicurarne l'osservanza, adottando le misure di sua competenza necessarie a tal fine. E' altresì tenuto a tali adempimenti chi, pur senza averne il potere formale, dirige di fatto l'organizzazione in via continuativa e preminente.

  2.  

  3. Chi esercita funzioni di direzione di settori dell'organizzazione, è tenuto ad assicurare l'osservanza dei precetti legali pertinenti all'attività dell'organizzazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

  4.  

  5. Colui cui siano attribuite funzioni di consulenza tecnica o di controllo, relative agli adempimenti di cui ai commi precedenti, è tenuto a svolgerle in modo da assicurare, per quanto di sua competenza, gli adempimenti stessi.

  6.  

  7. I preposti a specifiche attività sono tenuti, nei limiti delle loro attribuzioni e competenze, ad assicurarne lo svolgimento nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge.


  8. La delega di funzioni è ammessa indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione. In ogni caso essa non esclude i doveri di controllo in conformità al modello organizzativo adottato.


  9. Il delegato è tenuto a segnalare al delegante eventuali necessità di intervento, ai fini dell'osservanza della legge, che eccedono i propri poteri.


  10. Nei gruppi di società è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 anche chi dirige unitariamente una pluralità di società, associazioni o imprese, relativamente agli aspetti rientranti nell'ambito della direzione unitaria.


Art. 24
Omesso impedimento di reati commessi
col mezzo della stampa e della radio-televisione

 

  1. Per i reati commessi con il mezzo della stampa e della radio-televisione l'autore risponde secondo i principi generali.

  2.  

  3. Fuori dei casi di concorso doloso nel reato, quando l'autore non è indicato o non è punibile per qualsiasi causa, per i reati commessi col mezzo della stampa o della radio-televisione risponde a titolo di colpa il soggetto che, in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa editoriale o radio-televisiva, sia tenuto al controllo della pubblicazione o della trasmissione, e che non abbia, per colpa, impedito la realizzazione del delitto. La pena è quella prevista per il delitto doloso diminuita della metà.


  4. Se non sono indicati l'autore o l'editore, risponde ai sensi dei commi precedenti lo stampatore.

 

Capo IV Colpevolezza

 

Art. 25
Responsabilitą colpevole

 

  1. La colpevolezza dell'agente per il reato commesso è presupposto indefettibile della responsabilità penale.

  2. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non lo ha realizzato con dolo, salvi i casi di delitto colposo espressamente previsti dalla legge.

  3. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come contravvenzione se non lo ha realizzato con dolo o con colpa.


Art. 26
Ignoranza ed errore sulla legge penale

 

  1. La colpevolezza è esclusa nel caso di errore sull'illiceità del fatto commesso, derivante da ignoranza o errore scusabile sulla legge penale.


Art. 27
Dolo

 

  1. Risponde a titolo di dolo chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato:

  2.  

    1. se agisce con la intenzione di realizzare il fatto,

    2. se agisce rappresentandosi la realizzazione del fatto come certa,

    3. se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile.


Art. 28
Colpa

 

  1. Risponde a titolo di colpa chi, con una condotta che viola regole di diligenza, o di prudenza, o di perizia, ovvero regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline, realizza un fatto costitutivo di reato che è conseguenza prevedibile ed evitabile dell'inosservanza della regola cautelare.


  2. Il rispetto delle regole cautelari specifiche di cui al comma precedente esclude la colpa relativamente agli aspetti disciplinati da dette regole, salvo che il progresso scientifico o tecnologico, nel periodo successivo alla loro emanazione, non le abbia rese palesemente inadeguate.


  3. Relativamente agli aspetti non considerati da regole cautelari specifiche, l'adozione di misure di generale applicazione, salvo che esse siano palesemente inidonee, esclude la colpa.


Art. 29
Errore sul fatto e sulle cause di giustificazione

 

  1. Esclude il dolo e, se scusabile, anche la colpa, l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza di elementi del fatto costitutivo del reato, nonché la supposizione erronea della presenza di cause di giustificazione.


  2. Costituisce errore rilevante ai sensi del comma precedente anche l'ignoranza o l'errore su qualificazioni giuridiche di elementi del fatto costitutivo di reato, derivante da errore su leggi diverse dalla legge penale violata.


  3. L'erronea rappresentazione di un elemento differenziale fra più reati comporta la responsabilità per il reato che l'agente si è rappresentato, se meno grave.


Art. 30
Imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti

 

  1. Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa.


Art. 31
Delitti aggravati dall'evento

 

  1. Se la legge ricollega una pena più grave ad una conseguenza non voluta di un delitto doloso, di tale conseguenza si risponde solo se essa è ascrivibile a colpa.


Art. 32
Reato contro persona diversa
da quella cui esso era diretto. Errore sulla persona dell'offeso

 

  1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella cui essa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere.


  2. Nel caso di cui al comma 1, ed in caso di errore sulla persona dell'offeso, sono valutate a favore del colpevole le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole, tranne che si tratti di circostanze che riguardino l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa.


  3. Qualora, oltre che l'offesa voluta, il colpevole realizza l'offesa a danno di persona diversa, si applicano le norme sul concorso di reati.


Art. 33
Condizioni oggettive di punibilitą

 

  1. Condizioni oggettive di punibilità possono essere previste con disposizione espressa di legge, che utilizzi tale definizione.


  2. Al verificarsi di una condizione oggettiva di punibilità non possono essere collegati aumenti di pena.

 

Capo V Esimenti

 

Art. 34

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

 

  1. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo esclude la punibilità.


  2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di un superiore, del reato rispondono sia chi ha dato l'ordine, sia chi lo ha eseguito.

  3.  

  4. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente di sindacare la illegittimità dell'ordine. Sono sempre sindacabili la competenza ad emanare l'ordine, la competenza ad eseguirlo, la forma in cui l'ordine deve essere impartito se richiesta dalla legge.


  5. Chi esegue l'ordine illegittimo non sindacabile è punibile quando la criminosità dell'ordine è manifesta o è comunque nota all'esecutore.


Art. 35
Consenso dell'avente diritto

 

  1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.


Art. 36
Difesa legittima

 

  1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.


  2. La proporzione deve essere valutata fra i beni contrapposti.


  3. Chi interviene a difesa propria o altrui, a parità di efficacia difensiva è obbligato a scegliere la difesa meno lesiva per l'aggressore.

  4.  

  5. Qualora l'aggredito possa sottrarsi all'aggressione con la fuga senza correre nessun rischio, egli è tenuto ad evitare la reazione.

  6.  

  7. La difesa legittima non è applicabile a chi ha suscitato ad arte l'aggressione allo scopo di potere colpire impunemente l'aggressore.


Art. 37
Stato di necessitą

 

  1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale alla vita, alla integrità fisica, alla libertà individuale o alla libertà sessuale, pericolo non volontariamente causato, né evitabile con una condotta in assoluto meno dannosa, sempre che il danno cagionato sia proporzionato al pericolo.


  2. Questa disposizione non si applica a chi, essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza.


Art. 38
Uso legittimo della coazione

 

  1. Al di fuori dei casi di difesa legittima, non è punibile l'appartenente alla forza pubblica che, nell'adempimento di un dovere del suo ufficio, fa uso oppure ordina di fare uso di armi o di altro mezzo di coazione costretto dalla necessità di respingere una violenza o di superare una resistenza all'autorità, sempre che il fatto sia proporzionato alla situazione, e non determini un concreto pericolo per la vita o per l'incolumità fisica di persone estranee.

  2.  

  3. L'uso delle armi non è consentito quando a realizzare l'obbiettivo è sufficiente l'impiego di un altro mezzo di coazione fisica meno pericoloso.


Art. 39
Eccesso colposo

 

  1. Chi ecceda colposamente dai limiti di una causa di giustificazione effettivamente esistente risponde di reato colposo, sempre che il fatto sia previsto come reato colposo.


Art. 40
Efficacia oggettiva delle cause di giustificazione

 

  1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute.

 

Capo VI Delitto tentato

 

Art. 41
Delitto tentato

 

  1. Chi intraprende l'esecuzione di un fatto previsto dalla legge come delitto, o si accinge ad intraprenderla con atti immediatamente antecedenti, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.


  2. Il colpevole è punito con la pena prevista per il delitto consumato diminuita da un terzo alla metà.

  3.  

  4. La punibilità per delitto tentato è esclusa quando, per l'inidoneità della condotta o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile la consumazione del delitto.


Art. 42
Ravvedimento

 

  1. La punibilità per delitto tentato è esclusa quando l'autore volontariamente desiste dalla condotta o impedisce la realizzazione dell'evento.

  2.  

  3. La punibilità è altresì esclusa quando, in presenza di un volontario ed idoneo ravvedimento dell'autore, l'evento non si realizza per altra causa.

  4.  

  5. Resta salva la punibilità degli atti compiuti che costituiscono un diverso reato.


Capo VII Concorso di persone nel reato

 

Art. 43
Concorso di persone nel reato

 

  1. Concorre nel reato chiunque partecipa alla sua esecuzione, ovvero determina o istiga altro concorrente, o ne agevola l'esecuzione fornendo aiuto o assistenza causalmente rilevanti per la sua realizzazione.

  2.  

  3. Ciascun concorrente risponde nei limiti della sua colpevolezza.


  4. Le disposizioni sul concorso di persone si applicano anche se taluno dei concorrenti non è imputabile o non è punibile per cause personali.


Art. 44
Circostanze attenuanti e aggravanti

 

  1. La pena è diminuita per le condotte attive di rilevanza oggettivamente modesta.

  2.  

  3. La pena può essere diminuita per le condotte omissive di concorso nel reato commissivo doloso, fuori dei casi di previo accordo.

  4.  

  5. La pena è aumentata a carico degli organizzatori e dirigenti dell'attività criminosa, nonché di coloro che abbiano determinato al reato persone a loro soggette o totalmente o parzialmente incapaci.


Art. 45
Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

 

  1. Se è commesso un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, questi ne risponde quando il reato sia a lui imputabile a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come reato colposo.

  2.  

  3. Se oltre al reato diverso risulta commesso anche il reato voluto, si applicano le norme sul concorso di reati.


Art. 46
Accordo per commettere un reato. Istigazione

 

  1. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.


  2. La stessa disposizione si applica nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.


Art. 47
Ravvedimento del concorrente

 

  1. La punibilità è esclusa per il concorrente che volontariamente desiste, neutralizzando del tutto gli effetti della propria condotta, ovvero impedisce la consumazione del reato.

  2.  

  3. La punibilità è altresì esclusa per il concorrente che abbia posto in essere un volontario e idoneo ravvedimento, quando il reato non viene a consumazione per altra causa.


  4. Resta salva la punibilità degli atti compiuti che costituiscono un diverso reato.


  5. Qualora il concorrente si adoperi volontariamente, e in modo idoneo, per impedire la consumazione del reato, ma questo sia nondimeno consumato, la pena è diminuita.


Art. 48
Valutazione delle cause
di giustificazione e delle circostanze

 

  1. Le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonché le circostanze soggettive che sono servite ad agevolare la commissione del reato, hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

  2.  

  3. Sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o qualità personali dell'offeso. Sono circostanze soggettive quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni o qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso.

 

Titolo III La pena

 

Capo I Specie di pena

 

Art. 49
Pene per i delitti

 

  1. Sono pene principali per i delitti:

  2.  

    1. reclusione speciale; (N.B.: per una possibile soluzione alternativa v. Relazione, n. 4. 2)

    2. reclusione;

    3. detenzione domiciliare;

    4. multa.

     

  3. Sono pene principali o accessorie per i delitti:

    1. interdizione da uno o più uffici pubblici;

    2. interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese;

    3. interdizione da una professione o mestiere;

    4. incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

    5. ritiro o sospensione della patente di guida;

    6. divieto di allontanamento dal territorio dello Stato, o di una Regione, o di una Provincia, o di un Comune;

    7. divieto di accesso a determinati luoghi;

    8. pubblicazione della sentenza di condanna.


Art. 50
Pene per le contravvenzioni

 

  1. Sono pene per le contravvenzioni:

  2.  

    1. ammenda;

    2. sospensione da uno o più uffici pubblici, o da una professione o mestiere, ovvero dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese;

    3. proibizione dell'accesso a determinati luoghi.


Art. 51
Limiti generali delle pene edittali

 

  1. Le pene edittali stabilite dalla legge sono comprese entro i seguenti limiti:

reclusione speciale: da 25 a 30 anni; (N.B.: per una possibile soluzione alternativa v. Relazione, n. 4. 2).

reclusione: da 3 mesi a 18 anni;

detenzione domiciliare: da 1 mese a un anno;

multa e ammenda: quote giornaliere da 15 giorni a due anni;

pene interdittive: da 3 mesi a 5 anni; perpetue nei casi espressamente stabiliti dalla legge.


Art. 52
Pene detentive

 

  1. Le pene detentive vengono espiate negli stabilimenti a ciò destinati, separati da quelli destinati all'esecuzione di misure cautelari, in conformità alle disposizioni di questo codice e dell'ordinamento penitenziario.

  2.  

  3. Gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene detentive debbono essere idonei ad assicurare il rispetto della dignità e della riservatezza personale. Il regime di esecuzione deve rispettare la dignità e la riservatezza della persona. Non sono ammesse restrizioni dei diritti del condannato fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla legge.


Art. 53
Detenzione domiciliare

 

  1. La detenzione domiciliare comporta l'obbligo di permanenza continuativa nella propria abitazione, o in altro luogo indicato dal giudice.


  2. In caso di allontanamento illegittimo dal luogo di permanenza obbligata, la pena residua si converte nella pena della reclusione.

 

Art. 54
Pene pecuniarie

 

  1. Le pene pecuniarie della multa e dell'ammenda sono determinate per quote giornaliere.

  2.  

  3. L'importo di una quota giornaliera va da un minimo di lire 5 mila a un massimo di lire 1 milione.


Art. 55
Interdizione o sospensione dai pubblici uffici

 

  1. L'interdizione o sospensione da uno o più pubblici uffici priva il condannato della capacità a ricoprire l'ufficio o gli uffici pubblici oggetto dell'interdizione o sospensione. La legge stabilisce i casi nei quali l'interdizione comprende anche cariche elettive.


  2. L'interdizione perpetua comprende qualsiasi ufficio pubblico, e comporta anche la perdita del diritto di elettorato passivo e la decadenza da qualsiasi carica pubblica.


  3. Nei casi in cui la legge lo consenta, il giudice determina, con la sentenza, se l'interdizione o sospensione si riferisce a qualsiasi ufficio pubblico o ad uno o più uffici determinati.


Art. 56
Interdizione o sospensione da una professione o mestiere

 

  1. L'interdizione o sospensione da una professione o mestiere priva il condannato della capacità di esercitare un determinato tipo di professione o mestiere.

  2.  

  3. Salvo che la legge disponga diversamente, l'interdizione o sospensione riguarda la professione o mestiere nel cui esercizio è stato commesso il reato.


Art. 57
Interdizione o sospensione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

 

  1. L'interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di svolgere attività d'impresa, e di esercitare qualsiasi ufficio che comporti poteri di direzione, controllo o rappresentanza della persona giuridica, o di rappresentanza dell'imprenditore, o di direzione o controllo nell'impresa.


Art. 58
Incapacitą di contrattare con la pubblica amministrazione

 

  1. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione priva il condannato della capacità di stipulare contratti con i quali assuma la fornitura di beni o servizi alla pubblica amministrazione o ad imprese, in qualsiasi forma costituite, controllate dalla pubblica amministrazione. Priva altresì della capacità di ricoprire le cariche di cui all'articolo precedente in imprese o in società le quali abbiano in essere i contratti sopra indicati.


Art. 59
Divieto di accesso a determinati luoghi

 

  1. La pena del divieto di accesso a determinati luoghi può avere ad oggetto:

  2.  

    1. i luoghi nei quali è stato commesso il reato, o nei quali abbia dimora o svolga la propria attività la persona offesa; il divieto può estendersi fino all'intero territorio del comune;

    2. luoghi pubblici o aperti al pubblico destinati a manifestazioni sportive, spettacoli, attività ricreative di qualsiasi genere.


Art. 60
Pubblicazione della sentenza di condanna

 

  1. La pubblicazione della sentenza di condanna si esegue in un sito appositamente costituito su di una rete telematica accessibile al pubblico dall'intero territorio nazionale. Il giudice dispone inoltre la pubblicazione, per estratto o per intero, su uno o più giornali che abbiano diffusione nel luogo del commesso reato, o la comunicazione del dispositivo mediante radio o televisione. La pubblicazione è fatta a spese del condannato.


Art. 61
Lavoro di pubblica utilitą

 

  1. Il lavoro di pubblica utilità, non retribuito, è pena sostitutiva o obbligo accessorio nei casi previsti dalla legge. Può essere stabilito soltanto con il consenso del condannato.


  2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.

  3.  

  4. Il ragguaglio con le pene di specie diversa è effettuato calcolando 4 ore di lavoro per giorno di pena sostituita.

  5.  

  6. Il giudice determina, con il consenso del condannato, i tempi di svolgimento e le modalità della prestazione in modo che non ne risultino pregiudicate oltre il necessario le esigenze di lavoro o di studio o di famiglia del condannato.

  7.  

  8. In caso di grave inadempimento degli obblighi relativi alla prestazione di lavoro quale pena sostitutiva, la parte residua si converte nella pena sostituita.


Art. 62
Espulsione dello straniero

 

  1. L'espulsione dello straniero viene disposta, come pena accessoria o sostitutiva, nei casi previsti dalla legge.


Art. 63
Tassativitą delle disposizioni sulla pena

 

  1. Ciascuna specie di pena si applica solo nei casi in cui sia espressamente stabilita, salvo quanto disposto dal comma 2.


  2. Sono sempre applicate come pene accessorie:


    1. le pene interdittive temporanee di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), b), c), d), o all'art. 50, comma 1, lett. b), nel caso di condanna per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, o a un ufficio direttivo delle persone giuridiche o imprese, o a una professione o mestiere; in ciascuno di tali casi le pene sopra indicate possono essere applicate congiuntamente o disgiuntamente;

    2. la pena di cui all'art. 49, comma 2, lett. e), nel caso di condanna per delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale;

    3. la pena di cui all'art. 49, comma 2 lett. g), nel caso di condanna per reati la cui causa od occasione sia specificamente legata ad un determinato luogo o a un determinato tipo di luogo;

    4. la pena di cui all'art. 49, comma 2, lett. h), nel caso di condanna per delitti commessi col mezzo della stampa o di altro mezzo di comunicazione rivolta al pubblico o accessibile al pubblico.

 

Capo II Circostanze aggravanti e attenuanti

 

Art. 64
Circostanze aggravanti

 

  1. Sono circostanze aggravanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:


    1. l'avere commesso il delitto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, o di intimidazione mafiosa, o di discriminazione razziale;

    2. l'avere commesso il reato per eseguire o occultare un altro reato, ovvero per assicurare a sé o ad altri il profitto o l'impunità di un altro reato;

    3. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

    4. l'avere, nei delitti dolosi contro la persona, o comunque commessi con violenza alla persona, agito per motivi abietti o futili, o con sevizie;

    5. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento.


Art. 65
Recidiva

 

  1. La pena è aumentata nei confronti di chi, dopo essere stato condannato, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un reato della stessa indole.

  2.  

  3. Sono reati della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendano il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.


Art. 66
Circostanze attenuanti

 

  1. Sono circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

  2.  

    1. l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

    2. 'avere reagito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;

    3. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, cagionato o tentato di cagionare un danno di particolare tenuità;

    4. l'avere commesso il reato perché indotto da persona alla cui autorità l'autore del reato era sottoposto, o l'avere, nell'esercizio di una prestazione lavorativa subordinata, commesso il reato perché condizionato da disposizioni impartite da un superiore;

    5. l'avere commesso il reato per evitare un pericolo grave di danno alla persona o al patrimonio, in una situazione particolare nella quale era sensibilmente diminuita la possibilità di tenere un comportamento conforme alla norma;

    6. l'avere, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno, o comunque l'essersi adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.


Art. 67
Computo delle circostanze

 

  1. Gli aumenti o diminuzioni di pena, stabiliti dalla legge per le circostanze aggravanti o attenuanti, si operano aumentando o diminuendo la quantità di pena che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza.

  2.  

  3. Gli aumenti o diminuzioni di pena corrispondenti a una circostanza sono da un sesto ad un quarto della pena che il giudice applicherebbe in assenza di circostanze. Se concorrono due o più circostanze aggravanti, ovvero due o più circostanze attenuanti, gli aumenti o le diminuzioni di pena sono complessivamente fino alla metà.

  4.  

  5. Quando concorrano insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti , e le prime sono ritenute dal giudice prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabiliti per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e attenuanti il giudice ritiene vi sia equivalenza, dette circostanze non sono considerate ai fini della pena.

  6.  

  7. E' esclusa dalla disciplina dei commi precedenti la diminuente di cui all'articolo 100, comma 4, e 105, comma 3, che si applica, in ogni caso, per ultima.


Art. 68
Limiti di pena per il reato circostanziato

 

  1. Le pene non possono essere aumentate, per effetto di circostanze aggravanti, oltre i seguenti limiti:

reclusione speciale: 30 anni;

reclusione: 20 anni;

detenzione domiciliare: 15 mesi;

multa e ammenda: due anni e sei mesi;

misure interdittive: 6 anni.

  1. Le pene diminuite per effetto di circostanze attenuanti non possono scendere al di sotto dei seguenti limiti:

per la reclusione speciale: 20 anni, salvo che nei casi di capacità ridotta e negli altri casi espressamente indicati dalla legge;

per la reclusione e per le pene interdittive: due mesi;

per le altre specie di pena: i limiti indicati nell'art. 51.

 

Capo III Applicazione delle pene

 

Art. 69
Criteri di commisurazione della pena

 

  1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena con provvedimento motivato, secondo i criteri stabiliti nel presente capo.

  2. La pena viene determinata dal giudice, entro il limite della proporzione con la colpevolezza per il fatto commesso, avendo riguardo alle finalità di prevenzione speciale, in particolare sotto l'aspetto della reintegrazione del condannato nella società.

  3. Ai fini della determinazione della pena ai sensi del comma precedente, il giudice valuta:


    1. la gravità del reato e delle sue conseguenze dannose, in quanto riflesse nella colpevolezza;

    2. l'intensità del dolo o il grado della colpa, e i motivi che hanno determinato la commissione del reato;

    3. le eventuali condotte di riparazione totale o parziale dell'offesa che il colpevole o altri per esso abbia tenuto dopo il fatto;

    4. i reati precedentemente commessi, i comportamenti del colpevole anteriori al reato, e le sue condizioni di vita al momento del fatto;

    5. i comportamenti del colpevole successivi al reato, e le sue attuali condizioni di vita, nella misura in cui siano rilevanti rispetto alle finalità di prevenzione speciale.

     

  4. La misura della pena è determinata dal giudice separatamente per ciascuna specie di pena.


Art. 70
Orientamento alla prevenzione speciale

 

  1. In tutte le decisioni concernenti gli istituti disciplinati da questo titolo, o le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, adotta la soluzione più adeguata per finalità di prevenzione speciale.

  2.  

  3. Le valutazioni e decisioni sulle scelte sanzionatorie non possono essere motivate da ragioni di esemplarità punitiva o di allarme sociale.


Art. 71
Commisurazione della pena pecuniaria

 

  1. Nella commisurazione della pena pecuniaria, il giudice determina il numero della quote giornaliere secondo le disposizioni dell'articolo 69, e determina l'importo della quota giornaliera in ragione delle condizioni economiche del colpevole.

  2.  

  3. La quota giornaliera deve essere determinata in modo tale da non pregiudicare le condizioni elementari di vita del colpevole, e in relazione alle condizioni economiche dello stesso. Non può essere determinata in misura tale che la pena inflitta incida sulle condizioni economiche del colpevole in modo sproporzionato rispetto alla gravità del fatto.


  4. Ai fini del ragguaglio con pene detentive o interdittive, una quota giornaliera di pena pecuniaria corrisponde a un giorno di pena detentiva o interdittiva.


Art. 72
Pagamento rateale della pena pecuniaria

 

  1. La pena pecuniaria eccedente le 30 quote giornaliere viene pagata in rate mensili nell'arco di tempo corrispondente al numero di quote giornaliere, o al minor tempo che il condannato abbia indicato. Il condannato può, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento del saldo.

  2.  

  3. Il giudice può concedere, su motivata richiesta del condannato, una rateazione per un periodo fino a una volta e mezzo il numero di quote giornaliere.

  4.  

  5. Il condannato può rinunciare alla rateazione, o impegnarsi a pagare entro termini più brevi, o effettuare pagamenti entro termini più brevi di quanto previsto dai commi precedenti; può, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento del saldo.

  6.  

  7. Il mancato pagamento di una rata comporta la scadenza di tutte le rate residue.

  8.  

  9. I termini per il pagamento della pena pecuniaria sono sospesi per il tempo in cui è in corso di esecuzione una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale.


Art. 73
Mancato pagamento della pena pecuniaria

 

  1. Se il condannato non paga in tutto o in parte la pena pecuniaria, al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena residua sono tenuti in via sussidiaria:

  2.  

    1. la persona rivestita di autorità, direzione o vigilanza sull'autore del reato, in caso di violazione di disposizioni che essa era tenuta a fare osservare; questa disposizione si applica anche in caso di concorso nel reato;

    2. gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali e le Autorità indipendenti, nel caso di reati commessi con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti a una prestazione svolta nell'ambito dell'ente.

     

  3. Se il condannato non paga in tutto o in parte la pena pecuniaria, pur potendo procurarsi i mezzi per pagarla, e il pagamento non può essere ottenuto da altre persone civilmente obbligate ai sensi del comma precedente, la pena pecuniaria non eseguita è sostituita, con il consenso del condannato, con la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, ovvero, in mancanza di tale consenso, con la semidetenzione, per una durata pari al numero delle quote giornaliere. Il pagamento della pena pecuniaria, in qualsiasi momento, fa cessare l'esecuzione della pena sostitutiva.

  4.  

  5. La pena pecuniaria non eseguita in tutto o in parte, per insolvibilità del condannato non addebitabile a sua colpa, e il cui pagamento non possa essere ottenuto da altre persone civilmente obbligate, si estingue nel termine stabilito dall'articolo 90.


Art. 74
Non punibilitą per particolare tenuitą del fatto

 

  1. Il fatto non è punibile quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  2.  

    1. il fatto è di particolare tenuità, per la minima entità del danno o del pericolo nonché per la minima colpevolezza dell'agente;

    2. il comportamento è stato occasionale;

    3. non sussistono pretese risarcitorie;

    4. non sussistono esigenze di prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei confronti dell'autore del reato;

     

  3. Il presente articolo si applica ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo e due anni.

 

Capo IV Concorso di reati

 

Art. 75
Concorso materiale di reati

 

  1. Nel caso di condanna per più reati si applica la pena corrispondente alla violazione in concreto più grave, aumentata fino al triplo, e comunque non oltre la somma delle pene corrispondenti a ciascun reato.

  2.  

  3. Gli aumenti di pena ai sensi del comma 1 si effettuano sulle diverse specie di pena corrispondenti ai diversi reati per cui è pronunciata condanna.


  4. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1 di questo articolo, l'aumento di pena corrispondente a ciascun reato non può scendere al di sotto della quarta parte del minimo edittale, tenuto conto delle circostanze attenuanti.


  5. Per ogni effetto giuridico diverso dalla pena si ha riguardo ai singoli reati per i quali è stata pronunciata condanna.


  6. Per la determinazione del limite di cui al comma 1 si considerano le sole pene principali; non si considera la pubblicazione della sentenza di condanna; due giorni di pena pecuniaria o di pena interdittiva si calcolano come un giorno di pena detentiva.

  7.  

  8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando una persona, già condannata, riporta una nuova condanna per reati commessi prima della precedente sentenza di condanna anche se non definitiva.

  9.  

  10. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, le pene inflitte con separate sentenze si cumulano per intero.


Art. 76
Concorso formale e reato continuato

 

  1. Ferma per il resto l'applicazione dell'articolo 75, escluso il comma 3, si applica la pena corrispondente alla violazione in concreto più grave, aumentata fino alla metà, e comunque non oltre la somma delle pene corrispondenti a ciascun reato:

  2.  

    1. a più reati commessi con un'unica azione od omissione;

    2. a più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in un contesto temporale unitario.

     

  3. Ai fini dell'articolo 75 comma 3 i reati unificati ai sensi del comma 1 si considerano un reato unico.


Art. 77
Limiti massimi della pena cumulata

 

  1. Il cumulo delle pene ai sensi degli articoli 75 e 76 non può superare i seguenti limiti massimi:

reclusione speciale: 30 anni; tale limite si applica all'insieme delle pene detentive, quando per taluno dei delitti commessi sia stata inflitta la pena della reclusione speciale;

reclusione: 24 anni; tale limite si applica all'insieme delle pene detentive, quando per taluno dei delitti commessi sia stata inflitta la pena della reclusione;

detenzione domiciliare: un anno e sei mesi;

multa e ammenda: tre anni;

misure interdittive: 10 anni.

  1. I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di cumulo ai sensi dell'articolo 75 comma 7.

 

Capo V Sostituzione e sospensione condizionale

 

Art. 78
Sostituzione di pene detentive brevi

 

  1. E' espiata in regime di semidetenzione la pena della reclusione non superiore a un anno, salvo che il giudice disponga diversamente.

  2.  

  3. Il giudice può disporre che venga espiata, in tutto o in parte, in regime di semidetenzione la pena della reclusione non superiore a due anni.

  4.  

  5. La semidetenzione comporta la permanenza negli stabilimenti di esecuzione della pena durante il periodo notturno, di regola dalle ore 20 della sera alle ore 7 del mattino, o per un tempo di durata equivalente.

  6.  

  7. La pena detentiva non superiore a un anno può essere sostituita, su richiesta dell'imputato, o con il lavoro di pubblica utilità, o con la pena pecuniaria, per un periodo di durata uguale alla pena detentiva inflitta.

  8.  

  9. La pena pecuniaria può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con il lavoro di pubblica utilità per un periodo di durata uguale alla pena pecuniaria inflitta.

  10.  

  11. Il giudice adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, 4 e 5 in conformità all'articolo 70. La sostituzione della pena è condizionata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 81. Possono essere imposti taluni fra gli obblighi di cui all'articolo 82.

  12.  

  13. La condanna a pena detentiva sostituita ai sensi del comma 4 non è d'ostacolo alla concessione della sospensione condizionale, salvo che sia intervenuta revoca ai sensi del comma 11.

  14.  

  15. La sospensione condizionale della pena non si applica alla pena sostituita.

  16.  

  17. Non può essere sostituita la pena che importa la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.

  18.  

  19. L'applicazione della pena sostitutiva ai sensi del comma 4 non può essere disposta più di due volte. Qualora per reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli 74 e 75 siano pronunciate separate sentenze di condanna, ai fini del presente comma si considerano come un'unica sentenza; ognuna delle successive sentenze verifica nuovamente la sussistenza dei presupposti della sostituzione della pena, e decide sull'imposizione di obblighi ai sensi degli articoli 81 e 82.

  20.  

  21. Se il condannato si rende inadempiente in misura significativa agli obblighi inerenti alla prestazione, o non paga la pena pecuniaria, per la parte residua di pena sostitutiva viene applicata la pena sostituita.


Art. 79
Ambito di applicazione della sospensione condizionale

 

  1. L'esecuzione della pena detentiva inflitta, non superiore a due anni, può essere sospesa quando ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:


    1. il condannato non ha riportato precedenti condanne a pena detentiva non sostituita per delitto doloso, salvo che sia intervenuta riabilitazione, e salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 3;

    2. l'affermazione di responsabilità, accompagnata dalle ulteriori statuizioni di cui al presente capo, appare sufficiente, tenuto conto degli elementi di cui all'art. 69, a realizzare le finalità di prevenzione speciale.

     

  2. Per i reati commessi da persona in stato di capacità ridotta, o di età inferiore ai 21 anni, o maggiore di 70 anni, può essere sospesa la pena detentiva non superiore a tre anni.

  3.  

  4. La sospensione condizionale della pena può altresì essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con la precedente, non superi i limiti di cui ai commi precedenti.


  5. Ai fini del calcolo della pena sospendibile non si considerano eventuali pene concorrenti di specie diversa.


 

Art. 80
Condizioni e limiti alla reiterazione della sospensione condizionale

 

  1. La sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, salvo quanto disposto dal presente articolo.


  2. Può essere concessa una seconda sospensione condizionale qualora la nuova condanna, cumulata con la precedente, non superi i limiti di cui all'art. 79, commi 1 o 2, e ricorrano le condizioni di cui all'articolo 79, comma 1, lett. b. Per la determinazione di detti limiti si considerano le sole pene principali; non si considera la pubblicazione della sentenza di condanna.

  3.  

  4. Qualora per reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli 74 e 75 siano pronunciate separate sentenze di condanna, ai fini della sospensione condizionale si considerano come un'unica sentenza. Ognuna delle successive sentenze verifica nuovamente la sussistenza della condizione di cui al comma 2, e decide sull'imposizione di obblighi ai sensi degli articoli 81 e 82.


Art. 81
Riparazione delle conseguenze del reato

 

  1. La sospensione della pena è condizionata alle restituzioni o al risarcimento del danno, di cui le persone danneggiate abbiano fatto richiesta; alla consegna del profitto del reato, di cui il condannato abbia beneficiato; alla consegna del prezzo del reato.

  2.  

  3. Qualora il condannato non sia in grado di provvedere in conformità al comma 1, potrà essere ritenuto sufficiente un risarcimento o pagamento nei limiti di quanto esigibile, seguito da un concreto attivarsi per integrare il risarcimento o pagamento nel periodo di sospensione condizionale, nei termini di un impegno previamente assunto dal condannato e ritenuto idoneo dal giudice.

  4.  

  5. La sospensione della pena è inoltre condizionata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nella misura in cui ciò sia esigibile dal condannato. A tal fine il giudice provvede secondo quanto disposto dall'art. 120.


Art. 82
Obblighi qualificati

 

  1. Qualora sia ritenuto necessario per finalità di prevenzione speciale, e comunque nel caso di sospensione di una pena detentiva superiore a un anno di reclusione, o di seconda concessione ai sensi dell'articolo 80, comma 2, ovvero di concessione a chi abbia già riportato condanna a pena detentiva ancorché sostituita, la sospensione della pena è subordinata alla sottoposizione del condannato ad uno o più fra i seguenti obblighi:

restituzione o risarcimento, anche in via equitativa, a favore delle persone offese identificate che non ne abbiano fatto richiesta; si applica l'articolo 81 comma 2;

prestazione di pubblica utilità alle condizioni di cui all'articolo 61;

pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro non superiore a 365 quote giornaliere;

divieto di accesso a determinati luoghi, o di allontanamento da determinati luoghi;

divieto di frequentare determinate persone;

divieto di detenere o utilizzare determinati oggetti;

obbligo di frequentare una scuola o un corso di formazione professionale;

sottoposizione a un trattamento terapeutico o riabilitativo.

  1. Per il sostegno del condannato può essere disposto l'affidamento al servizio sociale.

  2.  

  3. La prestazione di pubblica utilità e il pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato non possono eccedere la misura della pena sospesa, secondo i criteri di ragguaglio previsti dagli articoli 61 e 71. La durata degli altri obblighi e dell'affidamento al servizio sociale è determinata dal giudice entro i limiti del periodo di sospensione condizionale della pena, e può essere successivamente ridotta o prolungata.

  4.  

  5. L'imputato può richiedere di svolgere, in sostituzione di taluno degli obblighi di cui al comma 1, altre prestazioni che il giudice ritenga equivalenti e ragionevoli rispetto alle finalità di prevenzione speciale.

 

 

 

Art. 83
Durata ed effetti della sospensione

 

  1. La sospensione condizionale della pena è disposta per la durata di cinque anni. Può essere disposta per una durata fino a sette anni, se ciò appare utile ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 81.

  2.  

  3. Il termine decorre dalla data della sentenza irrevocabile di condanna. Nel caso di più condanne per reati unificabili in un unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli 72 e 73, la sospensione decorre dalla data di ciascuna sentenza, relativamente alla pena inflitta con essa.


  4. Delle condanne a pena condizionalmente sospesa non è fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, non per ragioni di diritto elettorale.

  5.  

  6. La sospensione della pena è revocata qualora, nei termini di cui al comma 1, il condannato:


    1. riporta una condanna per reato precedentemente commesso, a pena che, cumulata con quella condizionalmente sospesa, supera i limiti di cui all'articolo 79; ovvero

    2. riporta condanna per un delitto o una contravvenzione della stessa indole commessi successivamente, salvo che ricorrano le condizioni per una seconda sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 80, comma 2; ovvero

    3. si rende gravemente inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 81 e 83.

     

  7. Dalla pena da eseguire a seguito della revoca della sospensione condizionale si detrae un periodo corrispondente agli adempimenti effettuati ai sensi dell'articolo 82 comma 1, consistenti nel pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro o in una prestazione di pubblica utilità. Si applicano i criteri di ragguaglio previsti per la pena pecuniaria e per la pena sostitutiva della prestazione di pubblica utilità. Il giudice può disporre una ulteriore detrazione, non superiore a tre mesi, in ragione dell'adempimento di altri obblighi imposti al condannato.

  8.  

  9. Se, nel termine stabilito, non si verificano le condizioni per la revoca ai sensi del comma 4, la pena sospesa si estingue.


Art. 84
Sospensione condizionale nel caso di condanna alla pena interdittiva

 

  1. Alle condizioni di cui agli articoli 79 e 81, nel caso di condanna alle pene interdittive di cui agli art. 55, 56 e 57 non superiore a sei mesi l'esecuzione della pena può essere sospesa per una sola volta.

  2.  

  3. Qualora sia necessario per finalità di prevenzione speciale, o si tratti di seconda sospensione ai sensi dell'art. 80, comma 2, la sospensione è limitata a una parte della pena, non eccedente la metà della pena inflitta. Può essere disposta una prestazione di pubblica utilità alle condizioni di cui all'articolo 61, ovvero il pagamento a favore dello Stato di una somma di denaro non superiore a 365 quote giornaliere.

  4.  

  5. La sospensione condizionale della pena interdittiva viene computata ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 2. Si applica l'articolo 83. La durata della sospensione è di tre anni.



Capo VI.
Condizioni di procedibilità e di estinzione della punibilità.


Art. 85
Querela, richiesta e istanza

 

  1. Nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia perseguito a querela della persona offesa, la querela può essere proposta entro tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto notizia del reato, salvo che la legge stabilisca un termine diverso.


  2. In caso di pluralità di persone offese la querela può essere presentata anche da una soltanto di esse.

  3.  

  4. Qualora la persona offesa si trovi in una obiettiva situazione di soggezione nei confronti dell'autore del reato, il termine di cui al comma 1 non decorre fino a che perduri lo stato di soggezione.

  5.  

  6. La querela deve manifestare in modo inequivoco la volontà che si proceda in ordine al fatto cui essa si riferisce. I requisiti formali e le modalità di presentazione della querela sono stabiliti dalla legge processuale.

  7.  

  8. Per i minori di 14 anni e per gli interdetti il diritto di querela è esercitato da chi abbia la potestà di genitore o tutore.

  9.  

  10. Se la persona offesa dal reato è incapace e priva di legale rappresentante, ovvero vi sia conflitto di interessi con il legale rappresentante, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale, nominato secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

  11.  

  12. I minori che abbiano compiuto i 14 anni e coloro che siano affidati ad un curatore possono esercitare il diritto di querela, che può altresì essere esercitato dal genitore o dal curatore.

  13.  

  14. La presentazione della querela rende il reato perseguibile nei confronti di tutti coloro che vi abbiano concorso, salvo espressa rinunzia nei confronti di taluno.

  15.  

  16. Il diritto di querela non si trasmette agli eredi, salvo che la legge disponga diversamente. La morte del querelante non fa cessare gli effetti della querela presentata.

  17.  

  18. Il diritto di querela viene meno se, dopo che la persona offesa ha avuto notizia del reato, ha fatto rinuncia espressa, o ha tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di presentare querela.

  19.  

  20. Nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia perseguito a richiesta del Ministro della giustizia o di altra autorità si applicano i commi 1, 4, e 8. Nei casi in cui la legge stabilisce che il reato sia perseguito ad istanza della persona offesa si applicano i commi da 1 a 9. La richiesta e l'istanza sono irrevocabili.


Art. 86
Remissione della querela

 

  1. Salvo che la legge disponga diversamente, la remissione della querela da parte di tutti i querelanti, accettata dal querelato prima della sentenza irrevocabile, comporta l'improcedibilità dell'azione penale.

  2.  

  3. La remissione e l'accettazione della remissione della querela devono essere fatte in forma espressa.

  4.  

  5. Alla remissione e alla accettazione della remissione di querela si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo precedente.


  6. La remissione della querela può essere limitata a favore di taluno soltanto fra i querelati. In tal caso la querela mantiene efficacia nei confronti degli altri.

  7.  

  8. Se la querela è stata presentata da una soltanto delle persone offese, la remissione che questi abbia fatto non pregiudica il diritto di querela delle altre.

  9.  

  10. Dopo la morte del querelante, il diritto di remissione della querela può essere esercitato dagli eredi. La remissione ha effetto se tutti gli eredi vi consentono.


Art. 87
Oblazione

 

  1. L'oblazione consiste nel pagamento di una somma pari a un terzo del massimo della pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato contestato.

  2.  

  3. Può presentare domanda di oblazione l'imputato al quale:

  4.  

    1. sia stata contestata una contravvenzione punita con l'ammenda, anche alternativa o congiunta ad altra pena;

    2. sia stato contestato un delitto punito con la multa, anche alternativa o congiunta ad altra pena non detentiva, ovvero alternativa a una pena detentiva; questa disposizione si applica ai soli delitti per i quali l'oblazione sia consentita in forza di specifica disposizione di legge.

     

  5. La domanda di oblazione deve essere presentata prima dell'apertura del dibattimento.

  6.  

  7. Nel caso di nuove contestazioni in corso di dibattimento, la domanda può essere presentata non oltre la prima udienza successiva a quella in cui è stata fatta la contestazione; per la eventuale presentazione della domanda di oblazione, l'imputato ha diritto a ottenere un termine non inferiore a 7 giorni.

  8.  

  9. I termini di cui ai commi 3 e 4 valgono anche quando, pur essendo stato contestato un reato non suscettibile di oblazione, l'imputato ritenga applicabile l'oblazione in base a una diversa qualificazione giuridica o ad elementi di fatto non considerati nell'imputazione. In tal caso, la domanda di oblazione deve indicare la qualificazione giuridica ritenuta corretta, e le eventuali prove dei fatti affermati nella domanda.

  10.  

  11. L'oblazione non è ammessa quando non sia stato risarcito il danno o permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte di chi abbia chiesto di essere ammesso all'oblazione.

  12.  

  13. La domanda di oblazione può essere respinta quando sia stata chiesta da persona già condannata a pena detentiva, o in caso di recidiva specifica.

  14.  

  15. Qualora la pena pecuniaria sia prevista congiuntamente ad altra pena, ovvero in alternativa a una pena detentiva, la domanda di oblazione può essere respinta avendo riguardo alla gravità del fatto.

  16.  

  17. Con il provvedimento che ammette l'oblazione, il giudica determina l'importo della quota giornaliera, ed assegna un termine, non superiore a 15 giorni, per il deposito della prima rata mensile della somma di cui al comma 1 e delle spese del procedimento. Si applica l'articolo 81, comma 2. Il procedimento è sospeso dalla data del provvedimento che ammette l'oblazione alla data del pagamento dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine dovuto comporta di diritto la revoca dell'ammissione all'oblazione.

  18.  

  19. Verificati gli adempimenti di cui al comma precedente, il giudice dichiara non luogo a procedere.


Art. 88
Prescrizione

 

  1. Sono imprescrittibili i delitti contro l'umanità, e i delitti di strage e di omicidio doloso aggravato commessi per finalità di terrorismo o di mafia.

  2.  

  3. I termini di prescrizione sono:

20 anni, per gli altri casi di omicidio doloso;

15 anni per i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a 10 anni;

10 anni per i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni

5 anni per i delitti puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o con pena non detentiva, e per le contravvenzioni.

  1. Si tiene conto delle circostanze ad effetto speciale. Non si tiene conto delle altre circostanze. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti ad effetto speciale si tiene conto delle sole aggravanti.

  2.  

  3. La prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività delittuosa. Per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o continuazione. Qualora sia richiesta una condizione oggettiva di punibilità, la prescrizione decorre dal verificarsi della condizione.

  4.  

  5. Il corso della prescrizione è sospeso per il tempo in cui il procedimento penale è sospeso o rinviato in forza di una particolare disposizione di legge, e negli altri casi stabiliti dalla legge.

  6.  

  7. Interrompono il corso della prescrizione gli atti del procedimento contenenti l'enunciazione del fatto contestato, e le sentenze di condanna. In tali casi il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo. I termini stabiliti dal comma 2 non possono essere prolungati oltre la metà.

  8.  

  9. La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.


  10. Il decorso del termine di prescrizione comporta l'improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale. L'imputato ha facoltà di rinunciare alla prescrizione.


Art. 89
Amnistia

 

  1. L'amnistia è disciplinata dall'art. 79 della Costituzione e, salvo che il provvedimento che la ha emanata disponga diversamente, dal presente articolo.


  2. L'entrata in vigore della legge di amnistia preclude l'esercizio dell'azione penale per i reati compresi nel provvedimento.


  3. Qualora l'azione penale sia già stata esercitata, il giudice dichiara non luogo a procedere. L'imputato ha facoltà di rinunciare all'amnistia.

  4.  

  5. L'amnistia emanata successivamente alla sentenza irrevocabile fa cessare l'esecuzione della pena.

  6.  

  7. L'amnistia non si applica a chi abbia già riportato condanne a pena detentiva superiore a 5 anni.


Art. 90
Indulto

 

  1. L'indulto è disciplinato dall'articolo 79 della Costituzione e, salvo che il provvedimento che lo ha emanato disponga diversamente, dal presente articolo.

  2.  

  3. L'indulto estingue esclusivamente le specie e le quantità di pena indicate nel provvedimento.

  4.  

  5. Ad ogni altro effetto, la pena estinta per indulto si considera come pena inflitta.

  6.  

  7. Nel caso di concorso di reati, l'indulto si applica una sola volta sulla pena cumulata ai sensi delle disposizioni sul concorso di reati.

  8.  

  9. L'indulto non si applica a chi abbia già riportato condanne a pena detentiva superiore a 5 anni.


Art. 91
Estinzione delle pene per decorso del tempo

 

  1. Le pene non eseguite si estinguono quando sia decorso, dalla data in cui la condanna sia divenuta esecutiva, un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, e in ogni caso non inferiore a 10 anni e non superiore a 24 anni.

  2.  

  3. Ai fini del comma precedente si ha riguardo alla pena cumulata secondo le disposizioni sul concorso di reati, ed alla durata della specie di pena più grave.

  4.  

  5. Non si prescrivono le pene per delitti contro l'umanità e per i delitti di strage e di omicidio doloso aggravato.


Art. 92
Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

 

  1. Fermo quanto disposto dall'art. 83, comma 3, il giudice può disporre che della sentenza di condanna a pena non detentiva né interdittiva non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, non per ragioni di diritto elettorale.

  2.  

  3. La non menzione ai sensi di questo articolo può essere concessa una sola volta. Si applica l'articolo 80 comma 3.


Art. 93
Riabilitazione

 

  1. La riabilitazione estingue ogni effetto penale della condanna.

  2.  

  3. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita, o estinta per qualsiasi causa, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di un comportamento rispettoso della legge. Il termine è di 10 anni per i recidivi.

  4.  

  5. La riabilitazione è revocata di diritto, e non può più essere concessa, in caso di condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso entro cinque anni dal provvedimento di riabilitazione.

 

Titolo IV Non imputabilitą e capacitą ridotta

 

Capo I Non imputabilitą

 

Art. 94
Non imputabilitą per infermitą

 

  1. Non è imputabile chi, per infermità o per altro grave disturbo della personalità, ovvero per ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti, nel momento in cui ha commesso il fatto era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.


  2. L'imputabilità non è esclusa quando l'incapacità dell'agente deriva dalla inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato.

  3.  

  4. L'imputabilità non è altresì esclusa quando l'agente si è messo in stato di incapacità con inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato, e questo si sia realizzato a causa dello stato di incapacità procurato.

 

 

Art. 95
Non imputabilitą per minore etą

 

  1. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva ancora compiuto gli anni 14, ovvero, avendo compiuto gli anni 14 ma non ancora i 18 anni, non era in grado di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.


Art. 96
Misure di sicurezza e riabilitative

 

  1. Misure di sicurezza e riabilitative possono essere applicate, in conformità alle disposizioni di questo capo, agli autori di delitto, che siano stati prosciolti perché non imputabili, quando la misura risponda a un bisogno di trattamento e di controllo, determinato dal persistere delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto.

  2.  

  3. Le misure non possono comportare restrizioni sproporzionate rispetto alla gravità del fatto.

  4.  

  5. Non si fa luogo alla applicazione di una misura, e la misura applicata viene revocata, quando la sua finalità possa essere efficacemente perseguita con strumenti di carattere non penalistico.


Art. 97
Misure per i non imputabili per infermitą
o altro grave disturbo della personalitą

 

  1. Nei confronti dell'autore, non imputabile per infermità o altro grave disturbo della personalità, o per ubriachezza abituale o intossicazione abituale da sostanze stupefacenti, possono essere applicate, alle condizioni di cui all'articolo 96, le seguenti misure:

  2.  

    1. ricovero in una struttura con finalità terapeutiche o di disintossicazione;

    2. obbligo di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale presso strutture sanitarie;

    3. obbligo di sottoporsi a visita periodica presso strutture sanitarie o di presentazione periodica ai servizi sociali.

     

  3. Le misure possono essere disposte soltanto se è stato commesso un delitto doloso o colposo contro la persona o contro la incolumità pubblica, o un delitto contro il patrimonio, per il quale sia prevista la pena della reclusione.

  4.  

  5. Le misure vengono eseguite preferibilmente presso strutture facenti parte del normale circuito assistenziale.

  6.  

  7. Può essere disposto il ricovero in una struttura chiusa soltanto se vi sia concreto pericolo che il soggetto, in assenza di una di tale misura, commetta un delitto doloso o colposo contro la vita, la integrità fisica, la libertà personale, la libertà sessuale o l'incolumità pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro la persona.


Art. 98
Misure per i non imputabili per minore etą

 

  1. Misura di sicurezza e riabilitativa applicabile, alle condizioni di cui all'articolo 96, agli autori di reato non imputabili per minore età è l'affidamento al servizio sociale, con o senza collocamento in comunità.

  2.  

  3. La misura deve tendere al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 104.

  4.  

  5. La misura può essere disposta soltanto se il minore ha commesso un delitto doloso per il quale sia prevista la pena della reclusione.


  6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 106.

  7.  

  8. Il collocamento in una comunità chiusa può essere disposto, per il tempo strettamente necessario, soltanto nei confronti del minore che abbia commesso un delitto doloso, consumato o tentato, contro la persona o contro la incolumità pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro la persona, ovvero un delitto concernente la disciplina delle armi o delle sostanze stupefacenti, ovvero un delitto commesso nell'ambito di una associazione criminale.


Art. 99
Esecuzione delle misure

 

  1. Con la sentenza che accerta il reato e la non punibilità dell'autore, il giudice valuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura e ne determina la specie e la durata minima.

  2.  

  3. La durata minima della misura è compresa, nei casi di cui all'art. 97 comma 1 lettera a), fra uno e cinque anni, negli altri casi fra sei mesi e un anno.

  4.  

  5. La determinazione delle ulteriori condizioni di esecuzione delle misure compete al magistrato di sorveglianza, sentiti i servizi presso i quali o sotto il cui controllo la misura debba essere eseguita.

  6.  

  7. Le misure, anche di ricovero, vengono eseguite preferibilmente presso strutture terapeutiche, o con finalità educativa o riabilitativa, facenti parte del normale circuito assistenziale.

  8.  

  9. Alla scadenza del termine fissato in sentenza, il giudice verifica se persistano i presupposti per il mantenimento della misura, e ne dispone la cessazione se ne risulta venuta meno la necessità. Può modificare la specie o la modalità di esecuzione della misura, in conformità ai criteri di cui agli articoli 97 e 98. Nel caso di prosecuzione della misura, indica un nuovo termine per il riesame, entro i limiti di cui al comma 2.


  10. La verifica dei presupposti della misura deve essere effettuata anche prima della scadenza del termine, quando sussistano elementi che ne facciano apparire venuta meno la necessità.

  11.  

  12. Le misure nei confronti dei non imputabili per infermità o altro grave disturbo della personalità non possono avere durata superiore ai 10 anni. Questo limite può essere eccezionalmente superato, per il tempo strettamente necessario, in presenza di un pericolo concreto e non altrimenti fronteggiabile di atti gravemente aggressivi contro la vita o l'incolumità delle persone, nei casi di cui all'art. 97 comma 4.

  13.  

  14. Le misure nei confronti dei non imputabili per età minore non possono avere durata superiore ai 3 anni.


Capo II Capacità ridotta.

 

Art. 100
Finalitą del trattamento e diminuzione di pena

 

  1. Si applicano le disposizioni di questo capo nei confronti di chi, per infermità o per altro grave disturbo della personalità, ovvero per ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti, nel momento in cui ha commesso il fatto era in condizioni di mente tali da ridurre grandemente la capacità di comprendere il significato del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.

  2.  

  3. Le disposizioni di questo comma non si applicano quando l'agente si è messo in condizioni di ridotta capacità al fine di commettere il reato o di predisporsi una scusa, o con inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato.

  4.  

  5. Qualsiasi provvedimento deve essere finalizzato al superamento delle condizioni di ridotta capacità esistenti al tempo del commesso delitto.


  6. Le pene sono diminuite da un terzo alla metà.

  7.  

  8. L'esecuzione della pena deve essere volta al perseguimento della finalità di cui al comma 3.


Art. 101
Programma riabilitativo

 

  1. Qualora un trattamento terapeutico o riabilitativo sia possibile ed opportuno, la sospensione condizionale è subordinata alla accettazione, da parte del condannato, di un programma di trattamento in libertà, ritenuto idoneo al conseguimento della finalità di cui all'articolo 100 comma 2, in aggiunta o in sostituzione degli obblighi di cui agli articoli 81 e 83.


Art. 102
Condanna con rinuncia alla pena

 

  1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna con rinuncia alla pena, qualora, per la modesta gravità del fatto e per essere venute meno le condizioni di ridotta capacità che lo hanno determinato, non sussistono esigenze di prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei confronti dell'autore del reato.


Art. 103
Reati commessi da persona in condizioni particolarmente deficitarie

 

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 101 e 102 si applicano, anche indipendentemente dai presupposti di cui all'art. 85, comma 1, nel caso di condanna per reati commessi da persona in stato di tossicodipendenza o di alcoolismo abituale, o da persona in grave difetto di socializzazione o di istruzione. I programmi di trattamento sono rivolti al superamento della specifica condizione deficitaria.

 

Titolo V Trattamento dei minori imputabili

 

Art. 104
Finalitą del trattamento

 

  1. Per i reati commessi da persona che, al momento del fatto, non aveva compiuto i 18 anni, si applicano le disposizioni di questo capo.

  2.  

  3. Qualsiasi provvedimento deve essere finalizzato a rendere l'autore del reato capace di inserirsi correttamente nella società, superando eventuali carenze nella formazione della personalità, ovvero carenze di educazione, istruzione o socializzazione.

  4.  

  5. L'esecuzione della pena deve essere volta al perseguimento della finalità di cui al comma precedente.


Art. 105
Pene per i reati commessi da minori di anni 18

 

  1. Le pene applicabili per i reati commessi da minori di anni 18 sono:

  2.  

    1. reclusione;

    2. affidamento al servizio sociale, anche con eventuale collocamento in una comunità;

    3. divieto di allontanamento dal territorio dello Stato, o di una Regione, o di una Provincia, o di un Comune;

    4. divieto di accesso a determinati luoghi.

     

  3. Nei casi nei quali è prevista la reclusione speciale si applica la reclusione non inferiore a 15 anni.

  4.  

  5. Nei casi nei quali è prevista la pena della reclusione la pena è diminuita da un terzo alla metà.

  6.  

  7. L'affidamento al servizio sociale è applicabile, in alternativa alla reclusione, in tutti i casi in cui la legge prevede una pena detentiva non superiore nel minimo a quattro anni.

  8.  

  9. Per i reati per i quali la legge prevede la detenzione domiciliare, o una pena pecuniaria, o una pena interdittiva diversa da quelle di cui al comma 1, tale pena si intende sostituita, per gli autori di reato minori di anni 18, con una o più delle pene di cui al comma 1, punti b), c), d), di uguale durata.

  10.  

  11. L'affidamento al servizio sociale ha una durata da sei mesi a tre anni.


Art. 106
Affidamento al servizio sociale

 

  1. L'affidamento al servizio sociale comporta l'affidamento del minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, o ai servizi socio-sanitari degli enti locali.

  2.  

  3. L'affidamento si esegue sulla base di un programma elaborato dall'ente affidatario e approvato dal giudice, che deve in ogni caso prevedere:

  4.  

    1. le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

    2. gli impegni specifici che il minore assume;

    3. le modalità di partecipazione al progetto degli enti e degli operatori cui il minore sia affidato.

     

  5. Possono essere previste, se ciò appare possibile per il minore, ed utile per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 104, comma 2, eventuali modalità di riparazione delle conseguenze del reato ed iniziative tendenti a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

  6.  

  7. Il programma può prevedere l'obbligo di permanenza in casa, o il collocamento in una comunità, per un periodo determinato dal giudice, che può essere ridotto o prorogato in relazione agli sviluppi del trattamento.

  8.  

  9. Il collocamento in una comunità viene altresì disposto qualora il minore si renda gravemente inadempiente agli obblighi di cui al programma di trattamento.

  10.  

  11. Può essere disposto il collocamento in una comunità chiusa soltanto nei casi di cui all'art. 98 comma 5, ovvero se il minore già collocato in una comunità si è reso gravemente inadempiente ai suoi obblighi.

  12.  

  13. L'esito positivo dell'affidamento, verificato dal giudice, comporta l'estinzione del reato.


Art. 107
Non punibilitą per particolare tenuitą del fatto

 

  1. Il fatto non è punibile per irrilevanza del fatto qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

il fatto è di particolare tenuità;

il comportamento è stato occasionale;

il non luogo a procedere appare coerente con la finalità di cui all'articolo 104, comma 2.


Art. 108
Perdono giudiziale

 

  1. Il giudice pronuncia sentenza di affermazione di responsabilità, con perdono giudiziale, qualora, avuto riguardo all'entità del fatto e alle condizioni personali e di vita del minore, ciò appaia adeguato alla finalità di cui all'articolo 104, comma 2.

  2.  

  3. Il perdono giudiziale non può essere concesso per delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a 8 anni, o nel minimo a 4 anni.

  4.  

  5. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, salvo che per reati unificabili in un unico cumulo giuridico, per i quali si sia proceduto separatamente.


Art. 109
Messa alla prova

 

  1. In presenza di elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità per un delitto punibile con la reclusione, con esclusione dei delitti per i quali è prevista la reclusione speciale, il giudice dispone la sospensione del processo con messa alla prova, qualora, avendo riguardo alla personalità e alla situazione familiare e sociale del minorenne, ritenga che tale strumento sia il più idoneo al conseguimento della finalità di cui all'articolo 104 comma 2.


  2. La messa alla prova è disposta sulla base di un progetto d'intervento elaborato di regola dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari degli enti locali, o con altri enti cui il minore sia già stato affidato.

  3.  

  4. Il programma d'intervento, approvato dal giudice, deve in ogni caso prevedere:

  5.  

    1. le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

    2. gli impegni specifici che il minore assume;

    3. le modalità di partecipazione al progetto degli enti e degli operatori cui il minore sia affidato.

     

  6. Possono essere previste, se ciò appare possibile per il minore, ed utile per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 104, comma 2, eventuali modalità di riparazione delle conseguenze del reato ed iniziative tendenti a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

  7.  

  8. Il programma di trattamento può prevedere, se necessario, l'obbligo di permanenza in casa, o il collocamento in una comunità, per un periodo determinato dal giudice, che può essere ridotto o prorogato in relazione agli sviluppi del trattamento. Nei casi di cui all'art. 98 comma 5 può essere disposto il collocamento in una comunità chiusa.


  9. Il collocamento in comunità e l'obbligo di permanenza in casa possono essere disposti solo nei casi in cui si proceda per delitti punibili con la reclusione per una durata non inferiore alla durata della prova.

  10.  

  11. La durata della prova è determinata dal giudice, fra un anno e tre anni nei casi in cui si proceda per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni; negli altri casi è fra i sei mesi e i tre anni.

  12.  

  13. Le modalità e le procedure di verifica della prova sono disciplinate dalla legge processuale.

  14.  

  15. L'esito positivo della prova, verificato dal giudice, comporta l'estinzione del reato.

  16.  

  17. In caso di condanna conseguente all'esito negativo della prova, il periodo trascorso in una comunità o in permanenza obbligata in casa si detrae dalla pena da eseguire. Il giudice può disporre una ulteriore detrazione, non superiore a tre mesi, in ragione dell'adempimento di altri obblighi attinenti alla prova.

 

Titolo VI Confisca e sanzioni riparatorie

 

Capo I Confisca

 

Art. 110
Confisca dello strumento del reato

 

  1. Nel caso di condanna è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato.

  2.  

  3. Salvo che la legge disponga diversamente, la confisca di cui al comma 1 può non essere disposta nel caso di contravvenzione, o se si tratta di cose di valore insignificante. Non viene disposta qualora, per il valore della cosa, e tenuto conto anche della pena inflitta, risulterebbe sproporzionata alla gravità del fatto.

  4.  

  5. Qualora, per espressa disposizione di legge, la confisca di cui al comma 1 sia ammessa anche su cose appartenenti a persona diversa dall'autore del delitto, essa può essere disposta soltanto se la destinazione o utilizzazione della cosa per la commissione del reato è dovuta a colpa del proprietario.


Art. 111
Cose destinate ad attivitą produttiva

 

  1. Se il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, l'autorità amministrativa impartisce le prescrizioni opportune per la messa in sicurezza.

  2.  

  3. La confisca è disposta se le cose vengono nuovamente utilizzate senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni dell'autorità o comunque alla messa in sicurezza.


Art. 112
Confisca del profitto del reato

 

  1. E' disposta, a carico del condannato o del prosciolto perché non imputabile, la confisca

  2.  

    1. delle cose che costituiscono il prodotto del reato;

    2. del prezzo del reato;

    3. del profitto del reato, nella parte in cui non debba essere restituito al danneggiato.

     

  3. La confisca può essere eseguita su una somma di denaro o su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del reato.

  4.  

  5. La confisca non viene disposta, o viene disposta in misura ridotta, qualora ciò sia necessario per evitare di incidere in modo sproporzionatamente gravoso sulle condizioni elementari di vita della persona colpita.

  6.  

  7. Può non essere disposta la confisca del profitto del reato che abbia valore insignificante, se la sua esecuzione appare difficoltosa.


  8. La confisca del profitto, prezzo o prodotto del reato è disposta a carico della persona, estranea al reato, che ne abbia beneficiato, nei limiti in cui il valore corrispondente sia disponibile, se il beneficiario poteva rendersi conto della provenienza illecita del profitto conseguito.


  9. La confisca ai sensi del presente articolo è o può essere disposta anche su beni passati in proprietà di persona diversa dall'autore del reato, per diritto successorio. In tal caso la confisca è disposta limitatamente ai beni dei quali l'erede abbia l'attuale disponibilità.

 

 

Art. 113
Confisca di cose intrinsecamente illecite

 

  1. E' sempre disposta la confisca delle cose costituenti strumento, ovvero prodotto, prezzo o profitto del reato, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.

  2.  

  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.


Art. 114
Confisca di beni di provenienza non giustificata

 

  1. La legge può prevedere, con riferimento a figure di delitto tassativamente indicate, che in caso di condanna sia disposta la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità, e non giustifichi la provenienza.

 

 

 

Art. 115
Scioglimento di organizzazioni illecite e confisca

 

  1. E' disposto lo scioglimento delle società o associazioni le quali siano state utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività delittuose. Il patrimonio che residua dalla liquidazione viene confiscato.


Art. 116
Intestazione fittizia

 

  1. Ai fini della confisca, i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona, sono considerati come a lui appartenenti.


Art. 117
Diritti di terzi

 

  1. La confisca non pregiudica i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.


Art. 118
Confisca disciplinata da norme particolari

 

  1. Nei casi di confisca disciplinati da norme particolari si applicano le norme di questo capo, in quanto compatibili. Si applicano in ogni caso le disposizioni poste a garanzia dei terzi estranei al reato.


Capo II Sanzioni riparatorie


Art. 119
Restituzioni e risarcimento del danno

 

  1. Le restituzioni e il risarcimento dei danni cagionati dal reato sono regolati dalla legge civile.

  2.  

  3. L'obbligo di risarcimento si estende al danno non patrimoniale, che viene determinato dal giudice in via equitativa, con motivazione espressa, tenendo conto della sofferenza cagionata dal reato e della natura dolosa o colposa di questo.


Art. 120
Riparazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato

 

  1. La sentenza, anche non definitiva, viene trasmessa:

al Pubblico Ministero ogni volta che questi ne faccia richiesta, o quando il giudice lo ritenga utile per fini di giustizia;

al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni quando i fatti accertati potrebbero essere valutati in vista di eventuali provvedimenti nell'interesse di minori;

alla autorità amministrativa competente, quando i fatti accertati riguardano attività sottoposte a controllo di una autorità amministrativa.

  1. Fuori dei casi di competenza di altre autorità, con la sentenza di condanna il giudice può impartire al condannato disposizioni volte ad eliminare, per quanto oggettivamente possibile e soggettivamente esigibile, eventuali conseguenze dannose o pericolose per l'interesse pubblico offeso dal reato, non riparabili mediante restituzione o risarcimento.

  2.  

  3. A richiesta del Pubblico Ministero o della parte interessata, il giudice ordina la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese del condannato, qualora ciò costituisca una idonea modalità di riparazione del danno, o di reintegrazione dell'interesse offeso dal reato.


Titolo VII Responsabilitą delle persone giuridiche

 

Art. 121
Ambito di responsabilitą

 

  1. La persona giuridica può essere chiamata a rispondere ai sensi di questo titolo:

  2.  

    1. per delitti dolosi commessi per conto o comunque nell'interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa;

    2. per i reati realizzati nello svolgimento dell'attività della persona giuridica, con inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 22, comma 2. Sono esclusi i reati commessi in danno della persona giuridica.

     

  3. Ai fini di questo titolo, per persone giuridiche si intendono tutti gli enti, società, associazioni anche non riconosciute, che svolgono attività economica. Sono esclusi lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e le Autorità indipendenti.


  4. Se il fatto è stato commesso nell'ambito di una attività sottoposta alla direzione o controllo da parte di altra persona giuridica, la responsabilità ai sensi di questo titolo si estende alla persona giuridica che esercita la direzione o il controllo, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 2.

  5.  

  6. La responsabilità prevista da questo titolo resta ferma in caso di trasformazione della persona giuridica.

  7.  

  8. In caso di cessione dell'unità organizzativa, nell'attività della quale è stato commesso il reato, la responsabilità resta in capo alla persona giuridica cedente. Il cessionario è civilmente obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, se era o poteva essere a conoscenza del commesso reato.

  9.  

  10. La responsabilità ai sensi di questo titolo non si applica nei casi in cui debba essere disposto lo scioglimento dell'organizzazione ai sensi dell'art. 115.


Art. 122
Applicabilitą della legge penale

 

  1. Alla responsabilità della persona giuridica si applicano le disposizioni dell'ordinamento penale, in quanto compatibili.


Art. 123
Autonomia della responsabilitą della persona giuridica

 

  1. La responsabilità della persona giuridica non esclude la responsabilità delle persone fisiche che abbiano commesso il reato, e non è esclusa se queste non sono punibili per qualsiasi causa.

  2.  

  3. Nei casi di cui all'art. 121, comma 1, lett. b), la responsabilità della persona giuridica è indipendente dalla colpevolezza di alcuna persona fisica.


Art. 124
Esclusione della responsabilitą della persona giuridica

 

  1. La responsabilità della persona giuridica è esclusa se, prima della commissione del reato, era stato adottato ed efficacemente messo in pratica un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


  2. Agli effetti dell'esclusione di responsabilità ai sensi del comma 1, il modello organizzativo deve avere, nella misura in cui risulti necessario in relazione alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, i requisiti di cui all'art. 22.


  3. Non vi è esclusione di responsabilità ai sensi del comma 1, se l'autore del reato aveva poteri di direzione della persona giuridica, o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, o ne esercitava di fatto la direzione.


Art. 125
Sanzioni per la persona giuridica

 

  1. Sanzioni per la persona giuridica sono:

  2.  

    1. sanzione pecuniaria;

    2. interdizione da una determinata attività;

    3. incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

    4. pubblicazione della sentenza di condanna.

     

  3. Le sanzioni per la persona giuridica sono disciplinate dalle disposizioni sulle corrispondenti specie di pena, in quanto applicabili. Ad esse non si applica la sospensione condizionale. I termini di prescrizione sono identici a quelli stabiliti dall'art. 88 per la persona fisica autore del reato.

  4.  

  5. La sanzione pecuniaria si applica in qualsiasi caso. La pubblicazione della sentenza di condanna può pure essere disposta in ogni caso, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, o in via esclusiva qualora per il reato commesso sia prevista l'applicabilità di tale tipo di pena in via esclusiva o alternativa. Le altre sanzioni si applicano esclusivamente nei casi previsti dall'art. 127.

  6.  

  7. Nella commisurazione della sanzione, il giudice tiene conto della gravità del fatto, del grado di coinvolgimento della persona giuridica e delle misure adottate per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire futuri reati.


Art. 126
Sanzione pecuniaria

 

  1. L'importo della quota giornaliera di sanzione pecuniaria è da un minimo di lire 50 mila a un massimo di lire 10 milioni.

  2.  

  3. Quando per il reato, cui si ricollega la responsabilità della persona giuridica, sia prevista una pena detentiva, se la legge non dispone diversamente, alla persona giuridica si applica la sanzione pecuniaria da 3 mesi a 2 anni, ovvero quella corrispondente ai limiti edittali della pena detentiva prevista, se meno elevati.


Art. 127
Sanzioni interdittive

 

  1. L'interdizione da una determinata attività ha durata da tre mesi a un anno. Essa concerne l'attività nella quale è stato commesso il reato; può consistere anche nella chiusura totale o parziale di uno stabilimento. Viene disposta, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, esclusivamente in caso di reato doloso o colposo di particolare gravità,

se non sono state eliminate le condizioni di pericolo che hanno dato causa al delitto, ovvero

se non sono state eliminate le conseguenza dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte della persona giuridica, ovvero

se non sono stati adottati modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

  1. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è applicabile alla persona giuridica nei casi di delitto commesso da persona munita di poteri di direzione della persona giuridica o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, per il quale sia applicabile all'autore del delitto una pena interdittiva. Se la legge non dispone diversamente, la durata dell'incapacità è da 6 mesi a 5 anni. Detta sanzione non si applica se sono state eliminate le conseguenza dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte della persona giuridica, e sono stati adottati modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


Art. 128
Confisca

 

  1. Si applicano alla persona giuridica le disposizioni relative alla confisca. Nei casi in cui sussista la responsabilità della persona giuridica ai sensi del presente titolo, le cose appartenenti alla persona giuridica sono sottoposte al regime delle cose appartenenti all'autore del reato.


Art. 129
Oblazione

 

  1. Fermo quanto disposto dall'art. 124, l'adozione e attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi è condizione necessaria per l'ammissione all'oblazione, in aggiunta alle condizioni di cui all'art. 87.


Art. 130
Circostanza attenuante

 

  1. La sanzione pecuniaria è diminuita:

  2.  

    1. se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, e la persona giuridica non ne ha tratto profitto o ha tratto un profitto insignificante;

    2. se l'autore del reato ha agito in consapevole violazione di specifiche disposizioni ricevute;

    3. se, dopo il fatto, è stato adottato e messo in pratica un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


Art. 131
Competenza del giudice penale

 

  1. L'accertamento della responsabilità della persona giuridica e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza del giudice penale.

 

Disposizioni di attuazione e coordinamento

 

Capo I Disposizioni relative alla legge penale

 

Art. 1
Computo delle pene

 

  1. Le pene temporanee si applicano a giorni, mesi, anni. Non si tiene conto delle frazioni di giorno.

 

Art. 2
Computo dei termini

 

  1. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

  2.  

  3. Ogni qualvolta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine, salvo che per la determinazione dell'età.


Art. 3
Apolidi

 

  1. Le norme penali che prevedono che soggetto attivo di un reato sia il cittadino, si applicano anche all'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato.

  2.  

  3. Salvo quanto disposto dalle leggi speciali, agli effetti della espulsione dal territorio dello Stato l'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato è parificato al cittadino.

  4.  

  5. Fino all'emanazione di una legge organica in materia di estradizione, agli effetti della estradizione l'apolide che abbia la sua residenza o dimora abituale nel territorio dello Stato è parificato al cittadino.


Art. 4
Riconoscimento di sentenze penali straniere. Estradizione

 

  1. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per lo Stato, alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto è dato riconoscimento per tutti gli effetti previsti dal codice penale diversi dalla applicazione della pena.

  2.  

  3. Fino all'emanazione di una legge organica in materia, l'estradizione per l'estero è disciplinata dalle Convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dagli artt. 696 e seguenti del codice di procedura penale. In assenza di Convenzioni l'estradizione per l'estero non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente.


Art. 5
Revisione delle misure delle quote giornaliere di pena pecuniaria

 

  1. Il Governo ridetermina, ad intervalli di tempo non inferiori a 5 anni, i limiti minimo e massimo delle quote giornaliere, in relazione ad eventuali mutamenti di rilevanza non insignificante del potere d'acquisto del denaro.


Capo II Disposizioni relative alle sanzioni

 

Art. 6
Eliminazione delle circostanze ad effetto speciale

 

  1. Quando l'aumento o la diminuzione della pena è determinato in maniera autonoma il reato si considera titolo autonomo di reato.


Art. 7
Cumulo giuridico in fase di esecuzione

 

  1. Quando più reati unificabili in unico cumulo giuridico ai sensi degli articoli 74 e 75 siano stati giudicati separatamente, si applica l'art. 671 c.p.p.


Art. 8
Disposizioni relative alla sospensione condizionale

 

  1. Se la sospensione condizionale è stata concessa con più sentenze, al di là dei limiti di cui all'art. 79, il giudice dell'esecuzione revoca le sospensioni e ordina l'esecuzione della pena.

  2.  

  3. Ai fini della concessione o della revoca della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena a richiesta è equiparata a una pronuncia di condanna.


Art. 9
Abrogazione delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689/81

 

  1. Sono abrogati gli articoli da 53 a 85 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e tutti i riferimenti a tali articoli che siano contenuti in altre disposizioni di legge.


Art. 10
Benefici penitenziari

 

  1. Nei casi di cui all'articolo 85 comma 1 non si applicano le disposizioni che prevedono particolari cause di esclusione dai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.

  2.  

  3. La semilibertà può essere concessa dopo un periodo minimo di pena espiata pari alla metà di quello stabilito in via generale dalla legge.


  4. I benefici previsti dall'ordinamento penitenziario sono subordinati, qualora ciò sia possibile ed opportuno, alla accettazione, da parte del condannato, di sottoporsi a un programma terapeutico o riabilitativo. Se il condannato si rende gravemente inadempiente agli impegni di cui al programma accettato, la misura viene revocata.


Art. 11
Liberazione condizionale

 

  1. Nella legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente art. 54 bis:

  2.  

    1. Il condannato a pena detentiva già ammesso al regime di semilibertà, che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia trascorso in regime di semilibertà almeno sei mesi, e la pena ancora da espiare non superi i 5 anni.

    2.  

    3. La liberazione condizionale comporta gli obblighi di cui agli articoli 81 e 82 del codice penale.

    4.  

    5. La liberazione condizionale è revocata qualora il condannato, prima che sia decorso un periodo pari alla durata della pena da espiare, riporta condanna per un reato commesso durante l'espiazione della pena; ovvero commette un nuovo delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena detentiva; ovvero si rende gravemente inadempiente agli obblighi imposti. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.


Art. 12
Detrazione delle misure cautelari

 

  1. I periodi di sottoposizione a custodia cautelare o ad arresti domiciliari si considerano come pena espiata, relativamente al reato o ai reati per i quali la misura cautelare sia stata disposta, o a qualsiasi altro reato precedentemente commesso.

  2.  

  3. La durata della custodia cautelare o degli arresti domiciliari, qualora eccedente quella della eventuale pena detentiva, per la parte eccedente si detrae dalla durata delle eventuali pene non detentive, secondo il criterio di ragguaglio di due giorni di pena non detentiva per un giorno di misura cautelare.

  4.  

  5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle misure cautelari restrittive della libertà applicate a imputati minori di 18 anni.

  6.  

  7. La durata della misura cautelare interdittiva si detrae dalla durata della eventuale pena interdittiva, e, per la eventuale parte eccedente, dalla durata di altre pene non detentive, secondo il ragguaglio di uno a ad uno.

 

Capo III Disposizioni relative al processo

 

Art. 13
Autonomia della pronuncia sulla sanzione

 

  1. La pronuncia sulla sanzione può essere non contestuale alla pronuncia sulla responsabilità dell'imputato, quando il giudice ritenga necessario, per le valutazioni relative alle sanzioni, acquisire ulteriori elementi di prova, o verificare il consenso dell'imputato su determinate misure. In tal caso il giudice, dopo avere letto il dispositivo contenente l'affermazione di responsabilità, rinvia in tutto o in parte la pronuncia sulla sanzione ad una udienza successiva, con ordinanza nella quale sono indicati i temi da trattare.

  2.  

  3. Nell'udienza di rinvio, le parti possono produrre documenti e presentare testi la cui citazione sia stata previamente autorizzata dal giudice. Il giudice ammette le prove esclusivamente in quanto siano rilevanti per le questioni indicate nell'ordinanza di cui al comma 1.

  4.  

  5. Per la prestazione del consenso sui punti indicati nell'ordinanza di cui al comma 1, e per qualsiasi richiesta ai sensi del titolo III del libro I del codice penale, l'imputato ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore speciale.

  6.  

  7. La motivazione sulla responsabilità può essere depositata prima o contestualmente alla motivazione sulla sanzione. I termini per l'impugnazione decorrono in ogni caso dal deposito della motivazione sulla sanzione.

  8.  

  9. I termini stabiliti dalla legge processuale con riferimento alla sentenza si intendono riferiti al momento della pronuncia sulla sanzione.


Art. 14
Termine per adempimenti conseguenti al reato

 

  1. Quando il fatto contestato riguarda attività sottoposte ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, le attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose sono effettuate previa informazione dell'autorità competente, e in conformità all'autorizzazione amministrativa, se richiesta dalla legge.


  2. L'imputato, o la persona giuridica cui sia contestato l'illecito ai sensi del titolo VII del codice penale, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado possono chiedere al giudice delle indagini preliminari un termine fino a sei mesi per realizzare gli adempimenti cui il codice penale condiziona l'esclusione di particolari tipi di sanzione, o l'ammissione all'oblazione. Per adempimenti particolarmente complessi il termine può essere fino a un anno. Il corso della prescrizione è sospeso dalla data della presentazione della domanda a quella della scadenza del termine concesso dal giudice.


Art. 15
Morte dell'imputato

 

  1. La morte dell'imputato, avvenuta prima della sentenza definitiva, comporta l'improcedibilità o l'improseguibilità dell'azione penale, salva l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.


Art. 16
Condizioni di improcedibilità

 

  1. Le cause di estinzione del reato previste da leggi speciali, applicabili senza che il reato sia stato accertato con sentenza, devono intendersi come condizioni di improcedibilità dell'azione penale.


Art. 17
Modifica dell'art. 129 c.p.p

 

  1. Il comma 2 dell'art. 129 c.p.p. è modificato come segue:
    Quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta, anche qualora sussistano le condizioni per la applicazione dell'oblazione, o della prescrizione o dell'amnistia.


Art. 18
Disposizioni processuali concernenti la confisca

 

  1. Nei casi in cui le legge penale consente la confisca a carico di persona diversa dall'autore del reato, il relativo provvedimento è adottato in contraddittorio con l'interessato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore.


Art. 19
Disposizioni processuali relative alla responsabilitą della persona giuridica

 

  1. Si applicano alla persona giuridica chiamata a rispondere ai sensi del titolo VII del codice penale le disposizioni processuali relative all'imputato.

  2.  

  3. La persona giuridica sta in giudizio per il tramite del suo legale rappresentante o di un procuratore speciale. Non può stare in giudizio per il tramite di persona imputata per il medesimo fatto.

  4.  

  5. Nei confronti della persona giuridica è ammessa la costituzione di parte civile

 

 

Precedente Home Su Successiva