Articolato Commissione Pagliaro

   

Bozza di articolato

 

25 ottobre 1991


testo del disegno di legge sulla delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo codice penale parte generale e parte speciale

 

Relazione
Parte generale

Art. 1 Delega
Art. 2 Principi di codificazione

 

Libro primo - Della legge penale

Art. 3 Principio di stretta legalità

Art. 4 Interpretazione ed applicazione della legge penale

Art. 5 Efficacia della legge penale nel tempo

Art. 6 Obbligatorietà della legge penale

Art. 7 Efficacia della legge penale nello spazio. Riconoscimento di sentenze penali straniere.

 

Estradizione

 

Libro secondo - Del reato

Art. 8 Delitti e contravvenzioni

Art. 9 Soggetto attivo

Art. 10 Rapporto di causalità e limiti della imputazione oggettiva

Art. 11 Reati omissivi

Art. 12 Elemento soggettivo del reato

Art. 13 Condizioni oggettive di punibilità

Art. 14 Caso fortuito, forza maggiore e costringimento fisico

Art. 15 Errore sul precetto ed errore sul fatto

Art. 16 Cause di giustificazione

Art. 17 Cause soggettive di esclusione della responsabilità

Art. 18 Eccesso colposo nelle cause di giustificazione e nelle cause soggettive di esclusione della responsabilità

Art. 19 Delitto tentato

Art. 20 Circostanze del reato

Art. 21 Circostanze aggravanti comuni. Recidiva, abitualità e professionalità nel reato

Art. 22 Circostanze attenuanti comuni

Art. 23 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Art. 24 Circostanze oggettive e soggettive

Art. 25 Concorso di circostanze

Art. 26 Concorso di persone nel reato

Art. 27 Concorso nei delitti colposi e nelle contravvenzioni

Art. 28 Responsabilità differenziata nel concorso di persone nel reato

Art. 29 Agevolazione colposa del reato diverso da quello voluto

Art. 30 Comunicabilità delle cause di giustificazione e delle circostanze ai concorrenti

Art. 31 Mancato impedimento di reati a mezzo della stampa o di trasmissioni radiotelevisive

Art. 32 Concorso necessario di persone

Art. 33 Concorso di reati

 

Libro terzo - Del reo

Art. 34 Imputabilità. Casi di esclusione

Art. 35 Ubriachezza e azione di sostanze stupefacenti

Art. 36 Pericolosità sociale

 

Libro quarto - Delle conseguenze del reato

Art. 37 Pene principali

Art. 38 Pene accessorie

Art. 39 Discrezionalità nell'applicazione delle pene

Art. 40 Astensione dalla pena

Art. 41 Cumulo delle pene

Art. 42 Sospensione condizionale. Affidamento in prova

Art. 43 Sanzioni sostitutive

Art. 44 Liberazione condizionale

Art. 45 Esecuzione delle pene pecuniarie

Art. 46 Ragguaglio tra pene di specie diversa

Art. 47 Conversione delle pene pecuniarie

Art. 48 Misure di sicurezza

Art. 49 Concorso di pene e misure di sicurezza

Art. 50 Confisca

Art. 51 Obbligazioni civili derivanti dal reato e riparazione del danno

Art. 52 Querela, istanza e richiesta

Art. 53 Cause di estinzione della procedibilità e cause di estinzione degli effetti penali

 

Parte speciale - Dei principi generali di parte speciale

Art. 54 Descrizione delle fattispecie delittuose

Art. 55 Criteri - guida nella previsione delle contravvenzioni

Art. 56 Assimilazione degli interessi delle Comunità Europee

Art. 57 Circostanze

Art. 58 Comminatoria delle pene edittali, detentive e pecuniarie

 

Libro primo - Dei reati contro la persona

Titolo I - Dei reati contro la vita e la incolumità individuale (artt. 59-60)

Titolo II - Dei reati contro l'integrità psichica (art. 61)

Titolo III - Dei reati contro la gestazione (art. 62)

Titolo IV - Dei reati contro la dignità dell'essere umano (artt. 63-68)

Capo I - Dei reati di schiavitù

Capo II - Dei reati in materia di prostituzione

Capo III - Dei reati contro l'identità genetica

Capo IV - Dei reati contro la dignità della maternità

Capo V - Dei reati di commercio di parti del corpo umano vivente

Capo VI - Dei reati contro la dignità della persona defunta

Titolo V - Dei reati contro la libertà (artt. 69-74)

Capo I - Dei reati contro la libertà personale

Capo II - Dei reati contro la libertà morale

Capo III - Dei reati contro la libertà sessuale

Capo IV - Dei reati contro l'altrui sentimento di discrezione sessuale

Titolo VI - Dei reati contro la riservatezza (artt. 75-77)

Capo I - Dei reati contro la riservatezza della vita privata

Capo II - Dei reati contro la riservatezza delle comunicazioni

Titolo VII - Dei reati contro l'inviolabilità dei segreti (art. 78)

Titolo VIII - Dei reati contro la paternità dell'opera di ingegno (art. 79)

Titolo IX - Dei reati contro l'onore (art. 80)

Titolo X - Dei reati contro la tranquillità personale e l'altrui sentimento di decenza (art. 81)

Titolo XI - Dei reati contro il patrimonio (artt. 82-86)

Capo I - Dei reati di aggressione unilaterale

Capo II - Dei reati con la cooperazione del soggetto passivo

Capo III - Dei reati di prevenzione, perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale

Capo IV - Disposizioni comuni

 

Libro secondo - Dei reati contro i rapporti civili, sociali ed economici

Titolo I - Dei reati contro il rapporto di lavoro (art. 87)

Titolo II - Dei reati contro la libertà religiosa (art. 88)

Titolo III - Dei reati contro la famiglia (artt. 89-92)

Capo I - Dei reati contro il matrimonio

Capo II - Dei reati contro la solidarietà familiare

Capo III - Dei reati contro lo stato di filiazione

Titolo IV - Dei reati contro la fede pubblica (artt. 93-95)

Capo I - Dei reati contro l'efficacia probatoria dei documenti

Capo II - Dei reati di falsità personale

Capo III - Dei reati contro l'altrui affidamento

 

Libro terzo - Dei reati contro la comunità

Titolo I - Dei reati contro le genti (art. 96)

Titolo II - Dei reati contro la sicurezza collettiva (artt. 97-98)

Titolo III - Dei reati contro l'incolumità e la salute collettiva (artt. 99-101)

Titolo IV - Dei reati contro l'ambiente (artt. 102-103)

Titolo V - Dei reati contro il patrimonio culturale (artt. 104-105)

Titolo VI - Dei reati contro il paesaggio e la flora (artt. 106-107)

Titolo VII - Dei reati contro l'economia (artt. 108-120)

Capo I- Dei reati contro le risorse economiche ambientali, la produzione ed il mercato

Capo II - Dei reati contro le finanze dello Stato

Capo III - Dei reati contro la circolazione monetaria

Capo IV - Dei reati contro l'economia imprenditoriale

Capo V- Dei reati connessi alla costituzione ed organizzazione dell'impresa

Capo VI - Dei reati contro la trasparenza economica dell'impresa

Capo VII - Dei reati fallimentari

Capo VIII - Disposizioni generali

Titolo VIII - Dei reati contro gli animali e il patrimonio faunistico (art. 121)

 

Libro quarto - Dei reati contro la Repubblica

Titolo I - Dei reati contro l'ordine costituzionale (artt. 122-129)

Capo I - Dei reati contro l'ordinamento democratico della Repubblica

Capo II - Dei reati contro gli organi costituzionali

Capo III - Dei reati contro la sicurezza della Repubblica e le relazioni internazionali

Capo IV - Dei reati di associazione

Capo V - Disposizioni comuni

Titolo II - Dei reati contro la giurisdizione (artt. 130-137)

Capo I - Dei reati contro le indagini preliminari

Capo II - Dei reati contro l'integrità e la veridicità delle prove

Capo III - Dei reati contro l'esercizio delle funzioni giurisdizionali

Capo IV - Dei reati contro la difesa delle parti

Capo V - Dei reati contro le decisioni giudiziali

Titolo III - Dei reati contro la pubblica amministrazione (artt. 138-143)

Capo I - Dei reati dei pubblici agenti

Capo II - Dei reati dei privati

Capo III - Disposizione comune

 

Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie

Art. 1 Delega

Art. 2 Circostanze del reato

Art. 3 Obbligo di particolare motivazione

Art. 4 Sospensione obbligatoria del giudizio

Art. 5 Ragguaglio delle pene pecuniarie

Art. 6 Abrogazione della semilibertà

Art. 7 Reati di impresa e fallimentari

Art. 8 Reati contro l'ordine costituzionale

Art. 9 Misure di prevenzione

Art. 10 Contravvenzioni di leggi speciali

Art. 11 Contravvenzioni da abrogare

Art. 12 Pubblici agenti

Art. 13 Leggi speciali

 

Parte generale

 

Art. 1
Delega


1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il........, un nuovo codice penale, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

Art. 2
Principi di codificazione


1. Il codice penale deve:

conformarsi ai principi e ai valori della Costituzione della Repubblica e del diritto internazionale;

armonizzare, a tutela dei beni giuridici, funzioni e limiti della sanzione penale;

porsi come testo centrale e punto di riferimento fondamentale dell'intero ordinamento penale, in modo da contrastare il pericolo di decodificazione;

impiegare, ove necessario, norme definitorie, onde garantire una maggiore certezza;

evitare le tecniche del sistema casistico e del rinvio.

 

Libro primo Della legge penale

 

Art. 3
Principio di stretta legalità


1. Affermare il principio di legalità in tutte le sue implicazioni, e attuarlo mediante previsioni di reato rese in forma chiara e determinata, con l'indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità, nonché delle pene, del loro livello minimo e massimo, delle altre conseguenze sanzionatorie e degli altri effetti penali.

Art. 4
Interpretazione ed applicazione della legge penale


1. Prevedere il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la punibilità ai fatti offensivi del bene giuridico.


2. Risolvere il concorso di norme prevedendo che la legge o la disposizione di legge speciale deroghi alla legge o alla disposizione di legge generale e comunque nel rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale.


3. Prevedere l'applicazione delle disposizioni di parte generale anche alle materie regolate da altre leggi penali, salvo deroga espressa.


4. Prevedere che le altre disposizioni del codice si applichino anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

Art. 5
Efficacia della legge penale nel tempo


1. Disciplinare l'efficacia della legge penale nel tempo in base ai seguenti criteri:

non retroattività delle norme incriminatrici e di ogni altra disposizione che comporti comunque un trattamento più sfavorevole;

retroattività delle leggi che rendono penalmente lecito un fatto prima incriminato, con effetto anche sull'eventuale giudicato;

retroattività di ogni altra disposizione che comporti comunque un trattamento più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Nonostante la suddetta sentenza, stabilire la retroattività della sopraindicata disposizione, quando essa preveda una pena pecuniaria in luogo della precedente pena detentiva, ovvero quando l'esecuzione di una pena detentiva sia destinata a protrarsi, in forza del giudicato, oltre il limite massimo stabilito dalla nuova legge. Definire legge più favorevole quella che, unitariamente considerata, assicuri complessivamente ed in concreto tale trattamento;

per le leggi eccezionali e temporanee, adottare il criterio tempus regit actum;

in caso di conversione del decreto-legge con emendamenti, applicazione dei criteri sopra indicati con riferimento alle disposizioni emendate;

in caso di mancata conversione di un decreto-legge, applicazione dei criteri indicati nei punti 1, 2 e 3, fatta salva in ogni caso l'applicazione della legge del tempo per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge;

in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge, applicazione dei criteri indicati nei punti 1, 2, 3 e 4 fatta salva l'applicabilità della legge precedente ai fatti commessi prima;

applicazione delle regole sopra indicate alla successione di leggi in materia di condizioni di procedibilità e di cause di estinzione della procedibilità;

identificare il tempus commissi delicti nel momento in cui si è compiuta la condotta. Nei reati a condotta frazionata, permanenti o abituali, ove parte della condotta sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore di una legge più sfavorevole, questa si applica solo dopo decorsi 15 giorni dalla sua entrata in vigore.


Art. 6
Obbligatorietà della legge penale


1. Prevedere che la legge penale italiana obblighi cittadini, stranieri e apolidi, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale e nei limiti fissati dall'articolo seguente.

Art. 7
Efficacia della legge penale nello spazio. Riconoscimento di sentenze penali straniere. Estradizione.


1. Nella determinazione della efficacia della legge penale italiana nello spazio, adottare, salve le diverse disposizioni del diritto internazionale, i seguenti criteri:

 

previsione del principio di territorialità;

per i reati commessi a bordo di navi o aeromobili, applicabilità della legge della bandiera;

efficacia della legge penale italiana per reati commessi all'estero, indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione, nei seguenti casi:

 

reati, tassativamente elencati, che offendono interessi iuris gentium;

reati, tassativamente elencati, che offendono interessi dello Stato italiano o delle Comunità europee;

altri gravi reati offensivi di interessi primari della persona umana (vita, integrità fisica, libertà personale) commessi a danno di un cittadino italiano;

 

efficacia della legge penale italiana, condizionata alla presenza del reo nel territorio dello Stato e, se l'autore non è cittadino italiano, alla astratta previsione del fatto come reato dalla legge territoriale, per gravi reati, offensivi di altri interessi, commessi all'estero a danno di un cittadino italiano;

determinazione del luogo del commesso reato alla stregua del criterio c.d. dell'ubiquità;

previsione della necessità della richiesta del procedimento da parte del Ministro di grazia e giustizia nei casi preveduti nelle lettere c), c2), c3) e d), nonché della querela della persona offesa se vi è procedibilità a querela per la legge italiana. Per i delitti preveduti nella lettera c), c1), se commessi all'estero a danno di Stato estero, di stranieri o di apolidi, prevedere la procedibilità a richiesta del Ministro di grazia e giustizia;

considerare l'opportunità di porre limiti all'esercizio o prosecuzione dell'azione penale per reati commessi all'estero, se è intervenuta sentenza definitiva da parte del giudice straniero.

 

2. In relazione all'esigenza di cooperazione internazionale e, in particolare, nell'ambito delle Comunità Europee, indicare i casi di riconoscimento di sentenze penali straniere anche ai fini dell'esecuzione della pena.


3. Per le ipotesi non regolate da convenzioni internazionali disciplinare l'estradizione in conformità dei principi della Convenzione europea del 13 dicembre 1957.

Libro secondo - Del reato

 

Art. 8
Delitti e contravvenzioni


Prevedere che i delitti e le contravvenzioni si distinguano secondo le diverse specie delle pene per essi rispettivamente stabilite.

Art. 9
Soggetto attivo


1. Stabilire che, quando la legge penale indica il soggetto attivo mediante una qualifica soggettiva, che implichi la titolarità di un dovere o potere giuridico, essa ha come destinatario il formale titolare della stessa o chi, mediante l'esercizio di fatto di un'attività, è divenuto titolare di tali doveri o poteri giuridici.


2. Prevedere che solo il trasferimento lecito ed effettivo delle funzioni che fondano l'obbligo liberi l'originario titolare di quest'ultimo.

Art. 10
Rapporto di causalità


1. Richiedere il nesso condizionale tra azione od omissione ed evento dannoso o pericoloso.
2. Escludere l'imputazione quando l'evento è conseguenza eccezionale della condotta. Se necessario, individuare ulteriori criteri oggettivi di imputazione.

Art. 11
Reati omissivi


1. Equiparare il non impedire l'evento al cagionarlo solo sotto il presupposto di un obbligo giuridico attuale di garanzia dello interesse tutelato dalla legge. Prevedere che la violazione degli obblighi giuridici di sorveglianza sia punibile solo in quanto espressamente prevista come reato.


2. Titolare dell'obbligo di garanzia è la persona che, munita dei relativi poteri, è giuridicamente tenuta ad impedire l'evento offensivo di interessi affidati alla sua tutela.


3. Titolare dell'obbligo di sorveglianza è la persona che, priva dei suddetti poteri impeditivi, è giuridicamente tenuta a sorvegliare per conoscere della commissione di reati e comunque ad informarne il titolare del bene o il garante.

Art. 12
Elemento soggettivo del reato


1. Escludere qualsiasi forma di responsabilità incolpevole, prevedendo due sole forme di imputazione: il dolo e la colpa.
Formulare la definizione di dolo in modo che essa sia univocamente comprensiva del dolo eventuale ed esprima in ogni caso la necessità che il soggetto sia consapevole del significato del fatto. Formulare la definizione di colpa in modo che in tutte le forme di essa l'imputazione si fondi su un criterio strettamente personale.


2. Punibilità del delitto colposo solo a seguito di previsione espressa.


3. Punibilità delle contravvenzioni sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, salvo che la legge disponga altrimenti, stabilendo in forma esplicita una congrua diminuzione di pena per la forma colposa.

Art. 13
Condizioni oggettive di punibilità


1. Prevedere come condizioni di punibilità operanti oggettivamente solo accadimenti estranei all'offesa tipica del reato.

Art. 14
Caso fortuito, forza maggiore e costringimento fisico


1. Prevedere la non punibilità di chi ha commesso il fatto per caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico assoluto o in uno stato di incoscienza determinato da tali cause.

Art. 15
Errore sul precetto ed errore sul fatto


1. Prevedere la non punibilità nel caso di errore invincibile sul precetto.
Prevedere la non punibilità in caso di errore sul fatto che costituisce un determinato reato, sia esso dovuto ad errore di fatto o ad errore su legge diversa dalla legge penale. In caso di errore determinato da colpa prevedere la punibilità se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.


2. In caso di errore sugli elementi differenziali tra più reati, prevedere la punibilità per il reato meno grave.


3. Applicare gli stessi criteri nella disciplina dell'errore sulle cause di giustificazione e sulle cause soggettive di esclusione della responsabilità.

Art. 16
Cause di giustificazione


1. Prevedere come cause di giustificazione:

l'esercizio di una facoltà legittima e l'adempimento di un obbligo giuridico;

il consenso dell'avente diritto, rispetto ai reati aventi ad oggetto interessi disponibili, disciplinandone la validità con particolare riferimento alla capacità del titolare in relazione alla natura dell'atto. Riconoscere, nei limiti suddetti, la rilevanza del consenso presumibile, stabilendone i presupposti e, fra questi, in particolare la verosimile utilità obiettiva, al momento del fatto, per il titolare dell'interesse e la mancanza di un suo dissenso;

la difesa legittima, specificando che il pericolo non deve essere stato preordinato e che il requisito della proporzione deve riferirsi a tutti gli elementi significativi dell'aggressione;

lo stato di necessità, limitandolo all'ipotesi in cui il soggetto abbia agito per salvare, da un pericolo inevitabile e non volontariamente causato, un interesse personale proprio od altrui superiore a quello sacrificato. Inapplicabilità della scriminante a chi, essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza;

l'attività terapeutica, sempre che:

 

vi sia il consenso dell'avente diritto o, in caso di impossibilità a consentire, il suo consenso presumibile e la urgente necessità del trattamento;

il vantaggio alla salute sia verosimilmente superiore al rischio;

siano osservate le regole della migliore scienza ed esperienza;

 

l'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte dell'Autorità, conformemente ai principi che regolano le cause di giustificazione e, in particolare, a quelli di necessità e proporzione. Stabilire espressamente che i casi di liceità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica previsti da norme speciali siano ricondotti entro gli stessi limiti.


Art. 17
Cause soggettive di esclusione della responsabilità


1. Prevedere come cause soggettive di esclusione della responsabilità penale:


l'ordine illegittimo e non sindacabile della Pubblica Autorità, sempre che la criminosità dell'ordine non sia manifesta o comunque nota all'esecutore;

l'ordine di un privato rivestito di un'autorità specificatamente riconosciuta dalla legge, quando l'ordine si riferisca ad attività inerenti al rapporto di dipendenza e l'agente confidi ragionevolmente nella sua liceità;

la necessità cogente, nella ipotesi che il soggetto abbia commesso il fatto per salvare sé od altra persona a lui legata da speciali vincoli affettivi, dal pericolo attuale, non altrimenti evitabile né volontariamente causato, di morte o di danno grave all'integrità fisica o alla libertà personale o sessuale, purché l'interesse salvato presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso. Inapplicabilità della disposizione a chi, avendo un particolare dovere di esporsi al pericolo, agisca per salvare sé medesimo;

l'affidamento nel consenso altrui, qualora il fatto sia commesso nell'interesse proprio, ma l'agente ragionevolmente confidi che il titolare del bene disponibile avrebbe consentito.


Art. 18
Eccesso colposo nelle cause di giustificazione e nelle cause soggettive di esclusione della responsabilità


1. Stabilire la punibilità dell'eccesso nelle cause di giustificazione e nelle cause soggettive di esclusione della responsabilità, quando per colpa ne siano superati i limiti, sempre che il fatto sia preveduto come reato colposo.

Art. 19
Delitto tentato


1. Prevedere una pena congruamente ridotta nell'ipotesi di chi, con l'intenzione o la certezza di cagionare l'evento, compie atti idonei oggettivamente diretti in modo non equivoco a realizzare un delitto.


2. Mantenere la distinzione tra desistenza e recesso, prevedendo nel primo caso l'esclusione della punibilità e nel secondo caso una diminuzione di pena.


3. Stabilire che i requisiti di punibilità del delitto tentato si riferiscano anche ai delitti di attentato e ai delitti in cui la condotta tipica sia descritta come volta alla produzione di un evento lesivo.

Art. 20
Circostanze del reato


1. Prevedere che nel codice costituiscano circostanze del reato soltanto quelle espressamente denominate come tali. Quando dalla legge non è determinato l'aumento o la diminuzione della pena, si considera aumentata o diminuita fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. In caso di circostanze attenuanti, alla pena dell'ergastolo è sostituita la detenzione da venti a ventiquattro anni. In caso di circostanze aggravanti la pena della detenzione non può superare gli anni trenta.


2. Formulare le circostanze, aggravanti e attenuanti, in modo che risultino determinate nel loro contenuto.


3. Disciplinare l'applicazione delle circostanze al delitto tentato.

Art. 21
Circostanze aggravanti comuni. Recidiva, abitualità e professionalità nel reato


1. Revisione delle circostanze aggravanti comuni prevedendo come tali:

 

i motivi abietti o futili;

 

l'uso di sevizie o crudeltà verso le persone;


lo scopo di terrorismo o di intimidazione mafiosa;


l'aver profittato di circostanze idonee ad ostacolare la pubblica o la privata difesa;
l'aver cagionato un evento offensivo di particolare gravità;


l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso;


l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica mansione;


l'aver commesso il fatto contro un pubblico agente a causa dell'adempimento della sue mansioni;


l'aver commesso il fatto con abuso di autorità, di relazioni domestiche, di relazioni d'ufficio, di prestazioni d'opera di coabitazione o di ospitalità;


l'aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell'evento.

 

2. Prevedere quali circostanze aggravanti la recidiva, l'abitualità e la professionalità nel reato, subordinandole a limiti cronologici e alla medesima indole dei reati. Stabilirne l'esclusione, qualora i presupposti su cui si fondano non siano significativi di una più intensa colpevolezza per il fatto.

Art. 22
Circostanze attenuanti comuni


1. Revisione delle circostanze attenuanti comuni, prevedendo come tali:

 

l'errore evitabile sul precetto;


i motivi di particolare valore morale o sociale;


la provocazione;


l'aver cagionato un evento offensivo di particolare tenuità;


l'aver agito perché costretto da condizioni familiari, economiche o sociali particolarmente difficili;


l'aver commesso il reato in presenza di uno stato emotivo particolarmente intenso, che, in quanto proporzionato alla situazione che l'ha determinato, sia indice di una minore rimproverabilità;


l'aver concorso a determinare l'evento il fatto doloso o colposo dell'offeso;


l'essere stato prima del giudizio riparato integralmente il danno mediante il risarcimento o le restituzioni;


l'aver fatto il colpevole tutto quanto possibile per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.


Art. 23
Circostanze non conosciute o erroneamente supposte


1. Applicabilità delle circostanze attenuanti secondo la regola della rilevanza obiettiva. Inapplicabilità delle circostanze aggravanti quando il reo, per errore non dovuto a colpa, non poteva rappresentarsele. Applicabilità delle circostanze attenuanti supposte per errore non dovuto a colpa.

Art. 24
Circostanze oggettive e soggettive


1. Distinzione delle circostanze in oggettive e soggettive, considerando:

oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

soggettive quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa o le condizioni e le qualità personali del colpevole o i rapporti fra il colpevole e l'offeso ovvero che ineriscono alla persona del colpevole.


Art. 25
Concorso di circostanze


1. Stabilire che, nel caso che concorrano più circostanze, anche eterogenee, si applichino gli aumenti e le diminuzioni per ciascuna di esse.


2. In nessun caso la pena può essere aumentata o diminuita oltre la metà dei limiti edittali. Non può essere inferiore a quindici anni se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Art. 26
Concorso di persone nel reato


1. Prevedere che concorra nel reato chi, nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva, dà un contributo necessario, o quanto meno agevolatore, alla realizzazione dell'evento offensivo. Si concorre per agevolazione solo nei casi in cui la condotta ha reso più probabile, più pronta o più grave la realizzazione dell'evento offensivo.


2. Le disposizioni sul concorso di persone si applicano anche se taluno dei concorrenti non è imputabile o non è punibile per cause personali.

Art. 27
Concorso nei delitti colposi e nelle contravvenzioni


1. Regolamentare il concorso nei delitti colposi e nelle contravvenzioni. Considerare l'opportunità di ammettere un concorso colposo in fatto doloso.

Art. 28
Responsabilità differenziata nel concorso di persone nel reato


1. Prevedere responsabilità differenziate per i compartecipi, non in rapporto alla forma astratta di partecipazione, ma in dipendenza del contributo effettivo di ciascuno alla realizzazione criminosa. Prevedere come circostanza attenuante l'aver apportato un contributo soltanto agevolatore alla realizzazione del reato. Prevedere circostanze aggravanti a carico degli organizzatori e dirigenti dell'attività criminosa e a carico di coloro che determinano al reato persone loro soggette o persone di ridotta capacità. Determinare nella parte speciale le circostanze aggravanti relative al numero dei concorrenti. Escludere la punibilità tutte le volte che il reato non venga commesso neppure nella forma del tentativo.


2. Ammettere il concorso dell'estraneo nel reato proprio, con la previsione di un regime penale differenziato e facendo salvo il principio di colpevolezza.

Art. 29
Agevolazione colposa del reato diverso da quello voluto


1. Se è commesso un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, prevedere che questi risponda di agevolazione colposa di quel reato, qualora con il suo contributo ne abbia per colpa agevolato la commissione. Comminare la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà.


2. Se il reato commesso ricomprende in sé il reato voluto dal concorrente, prevedere la responsabilità di questi per il reato voluto, con congruo aumento di pena ove la realizzazione del reato più grave sia stata da lui concretamente prevedibile. La pena non può essere inferiore a quella prevista nel comma precedente.


3. Qualora sia commesso, oltre al reato voluto o a quello indicato nel numero precedente, anche un reato diverso, applicare la regola di cui al primo comma.

Art. 30
Comunicabilità delle cause di giustificazione e delle circostanze ai concorrenti


1. Prevedere che si comunichino ai concorrenti soltanto le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonché le circostanze soggettive che siano servite ad agevolare l'esecuzione del reato.

Art. 31
Mancato impedimento di reati a mezzo della stampa o di trasmissioni radiotelevisive


1. Prevedere la punibilità del responsabile della pubblicazione o della trasmissione che, fuori dei casi di concorso, omettendo di controllare il contenuto della pubblicazione o della trasmissione, non impedisce per colpa che col loro mezzo sia commesso un fatto di reato. Comminare la pena preveduta per il reato commesso, diminuita da un terzo a due terzi.


2. Stabilire:

che la procedibilità per il reato si uniformi a quella preveduta per il reato commesso col mezzo della pubblicazione o della trasmissione;


che la querela, la istanza o la richiesta, presentata contro il responsabile della pubblicazione o della trasmissione, abbia effetto anche nei confronti dell'autore.

 

3. Stabilire che sia considerato responsabile:

 

della pubblicazione, il direttore o il vicedirettore responsabile della stampa periodica o la persona, cui sia stata effettivamente trasferita la funzione di controllo; ovvero, nel caso di stampa non periodica o clandestina, l'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, o lo stampatore, se l'editore non è individuato o non è imputabile;
della trasmissione, la persona che l'ha organizzata.


Art. 32
Concorso necessario di persone


1. Determinare i limiti di applicabilità delle disposizioni sul concorso eventuale di persone alle ipotesi di concorso necessario.

Art. 33
Concorso di reati


1. Prevedere che, previa determinazione delle pene per ogni reato, sia applicata la pena più grave, aumentata fino al quadruplo. La pena complessiva deve essere inferiore a quella risultante dal cumulo materiale delle singole pene. Ai fini dell'aumento, gli elementi di disvalore, che in concreto siano comuni a più reati, sono presi in considerazione una sola volta.


2. Quando concorrono pene di specie diversa, la pena più grave e la misura dell'aumento sono determinate utilizzando, a soli fini di calcolo, i criteri di ragguaglio preveduti negli articoli 46 e 47, ma poi il cumulo è sciolto e le pene sono applicate secondo la loro diversa specie.


3. Prevedere l'applicazione della pena più grave, aumentata fino al triplo:

 

se i reati concorrenti presentano caratteri fondamentali comuni e sono stati posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso;
se i reati sono stati commessi al presentarsi di analoga occasione o nel permanere di uno stesso rapporto interpersonale;
se i reati sono stati commessi in concorso formale tra loro oppure contestualmente in attuazione di un'unica risoluzione criminosa o nell'ambito di una medesima situazione colposa.

 

4. Prevedere che nella determinazione dell'aumento si tenga conto del disvalore complessivo dei fatti.


5. Assicurare l'applicazione delle pene accessorie, nonché gli altri effetti penali derivanti dai singoli reati.


6. Limitare l'applicazione del regime suddetto alle pene che si riferiscono a reati tutti commessi prima dell'informazione, fatta al soggetto, circa l'esistenza di indagini a carico per uno qualsiasi dei reati concorrenti.


7. Prevedere l'applicazione della stessa disciplina anche in fase di esecuzione.

Libro terzo - Del reo

 

Art. 34
Imputabilità. Casi di esclusione


1. Escludere l'imputabilità nei casi in cui, al momento della condotta il soggetto:

 

era minore degli anni quattordici ovvero, se maggiore degli anni quattordici e minore degli anni 18, non aveva la capacità di intendere o di volere;


era, per infermità o per altra anomalia o per cronica intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere;


era, per ubriachezza o per l'azione di sostanze stupefacenti derivata da caso fortuito o forza maggiore, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere;
era, per altra causa, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

 

2. Nei casi suddetti, se la capacità di intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, diminuire la pena.

Art. 35
Ubriachezza e azione di sostanze stupefacenti


1. Prevedere che, per il reato commesso in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti, il soggetto risponda per dolo se, quando si è posto nello stato di incapacità, egli ha agito almeno con dolo eventuale rispetto al fatto di reato, oppure per colpa, se il fatto era da lui, in tale momento, concretamente prevedibile come conseguenza di tale stato.


2. In quest'ultimo caso, se il fatto non è previsto dalla legge come reato colposo prevedere l'applicazione della pena prevista per il corrispondente reato doloso diminuita da un terzo alla metà.

Art. 36
Pericolosità sociale


1. Prevedere la dichiarazione di pericolosità sociale nei confronti dei soggetti totalmente non imputabili autori di più reati o di un unico reato di particolare gravità, sempre che tali reati siano manifestazione della causa di non imputabilità.


2. Escludere ogni presunzione di esistenza o di persistenza della pericolosità.

Libro quarto - Delle conseguenze del reato

 

Art. 37
Pene principali


1. Prevedere le seguenti pene principali per i delitti: ergastolo, detenzione (da sei mesi a ventiquattro anni) e multa (da lire cinquecentomila a lire cinquantamilioni); per le contravvenzioni: semidetenzione (da un mese a tre anni) e ammenda (da lire cinquecentomila a lire ventimilioni). Stabilire che, ad ogni effetto giuridico, per pena detentiva si intendano la detenzione e la semidetenzione.


2. Esclusione assoluta della comminatoria congiunta di pene detentive e pecuniarie.


3. Comminatoria della pena pecuniaria secondo la tecnica dei tassi giornalieri in tutti i casi in cui essa sia prevista in alternativa ad una pena detentiva, assumendo come parametri gli stessi limiti stabiliti per quest'ultima.


4. Per ciascun tasso giornaliero, i limiti di valore saranno fissati dalla legge in misura tale che il massimo non ecceda il decuplo del minimo.


5. Possibilità di prevedere la pena pecuniaria sia nella forma dei tassi giornalieri, sia entro limiti determinati nei casi in cui essa sia comminata in via esclusiva. Eliminare ogni forma di pena fissa e di pena proporzionale.

Art. 38
Pene accessorie


1. Le pene accessorie saranno comminate nella parte speciale soltanto per singoli reati o per specifiche categorie di reati, anche oltre i casi già preveduti nella presente legge.


2. Prevedere come pene accessorie:

 

l'interdizione dall'ufficio pubblico o privato nell'esercizio del quale il reato è stato commesso;


l'interdizione dall'attività professionale o imprenditoriale, nell'esercizio della quale il reato è stato commesso;


il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di pubblici servizi;


l'interdizione dall'esercizio della potestà de genitori.

 

3. Prevedere che le pene accessorie abbiano una durata eguale a quella della pena detentiva o sostitutiva inflitta, o che dovrebbe scontarsi, in caso di conversione della pena pecuniaria, salvo che non sia dalla legge diversamente stabilito.


4. Prevedere che il giudice possa escludere l'applicazione:

 

della pena accessoria quando essa, in aggiunta alla pena principale, risulti in concreto sproporzionata alla gravità del reato e superflua allo scopo di impedire la commissione di reati da parte del condannato;


della pena principale quando la pena accessoria risulti da sola proporzionata alla gravità del reato e sufficiente ad impedire la commissione di reati da parte del condannato.


Art. 39
Discrezionalità nell'applicazione delle pene


1. Stabilire che il giudice, nei limiti fissati dalla legge, applichi la pena discrezionalmente commisurandola secondo i fattori di gravità oggettiva (offesa, modalità della condotta) e soggettiva (intensità del dolo, grado della colpa, motivazione), tenendo conto del disvalore complessivo del fatto.


2. I fattori oggettivi di aggravamento della pena opereranno solo in quanto riflessi nella colpevolezza. Valutare il grado di capacità di commettere nuovi reati solo a fini di attenuazione della pena.


3. Inammissibilità di una nuova valutazione degli elementi costitutivi o circostanziali che già qualifichino la gravità del reato sul piano edittale.


4. Prevedere che la pena detentiva di durata inferiore a sei mesi sia di regola sospesa o sostituita a norma degli articoli 41 e 43.


5. Determinare il valore di ciascun tasso giornaliero o la somma complessiva dovuta per pena pecuniaria tenendo conto delle condizioni economiche del reo ai fini dell'efficacia della pena.


6. Stabilire che il giudice, quando condanna a una somma complessiva, determini distintamente la pena base in ragione della gravità del reato e la variazione applicata in ragione delle condizioni economiche del reo e determini contestualmente, in vista di una eventuale conversione in pena restrittiva della libertà personale, il numero di tassi corrispondenti.

Art. 40
Astensione dalla pena


1. Prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo, possa astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli effetti pregiudizievoli del reato in misura e forma tale che l'applicazione della pena risulterebbe ingiustificata sia in rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di prevenzione speciale.


2. Previsione di un'analoga possibilità per il reato doloso, purché gli effetti pregiudizievoli si siano verificati esclusivamente a carico del soggetto agente.

Art. 41
Cumulo delle pene


1. Stabilire che, ove concorrano più pene della detenzione non inferiore a ventiquattro anni, si applichi l'ergastolo.


2. Nei rimanenti casi, stabilire che la pena principale complessiva non possa superare i seguenti limiti:

 

trenta anni, per la detenzione;


sei anni, per la semidetenzione;


lire duecento milioni per la multa e lire cinquantamilioni per l'ammenda;


settecento tassi giornalieri per la multa e trenta tassi giornalieri per l'ammenda, ove si tratti di pena inflitta secondo il criterio dei tassi giornalieri.

 

3. Precisare che, ai fini suddetti, non si tiene conto delle pene, né delle loro porzioni, già espiate al momento della commissione del reato al quale si riferisce la nuova pena.


4. Stabilire che, nel caso di cumulo tra detenzione e semidetenzione, sia preliminarmente adottato per quest'ultima il limite preveduto alla lettera b), e che valga poi il limite massimo di anni trenta di pena detentiva. Analogamente, nel caso di cumulo di pene pecuniarie determinate attraverso tassi giornalieri con pene pecuniarie fissate dalla legge, computare prima i limiti fissati per il cumulo dei tassi giornalieri.


5. Prevedere che un eventuale indulto sia applicato, anche in sede esecutiva, sulle pene già cumulate.


6. Precisare gli effetti per i quali le pene cumulate conservino la loro autonomia.

Art. 42
Sospensione condizionale. Affidamento in prova


1. Disciplina della sospensione condizionale della pena secondo i seguenti criteri direttivi:

possibilità di sospendere la pena detentiva e la pena conseguente alla conversione della multa o dell'ammenda, nonché le eventuali pene accessorie, per non più di tre volte, entro limiti di pena determinati dalla legge anche in rapporto alle condanne precedentemente subite;


possibilità di sospendere la pena pecuniaria, nonché le eventuali pene accessorie, per una sola volta, su istanza del reo;


necessità che sia provveduto, sempre che sia oggettivamente e soggettivamente possibile, alle restituzioni e al risarcimento del danno o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; nel caso di sospensione della pena pecuniaria solo quando la pena superi un determinato e consistente ammontare;


irrilevanza, ai fini della applicazione della sospensione condizionale, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o dalle quali sia decorso un congruo periodo di tempo da stabilirsi; irrilevanza, ai fini della applicazione della sospensione della pena detentiva, delle condanne a pena pecuniaria;


applicazione della sospensione, quando sia sufficiente a prevenire la commissione di ulteriori reati, tenuto anche conto, per la sospensione della pena detentiva, delle misure integrative che il giudice può disporre;


possibilità - e, in caso di seconda o di terza concessione, necessità - che, sospesa la pena detentiva, il condannato sia sottoposto a prescrizioni, divieti, trattamenti terapeutici o interventi di sostegno sociale, i quali non ledano diritti inviolabili della persona né costituiscano limitazioni eccessive della vita di relazione, con eventuale affidamento in prova al servizio sociale. Abrogare le disposizioni della legge penitenziaria in materia di affidamento in prova al servizio sociale;


possibilità e, in caso di seconda o di terza concessione, necessità - che la sospensione della pena detentiva sia disposta in misura parziale sino ai due terzi della pena inflitta, applicandosi, in luogo della pena detentiva, una delle seguenti sanzioni sostitutive scelta in riferimento alle conseguenze sulle relazioni sociali del condannato ed alla idoneità a evitare la commissione di futuri reati: semidetenzione per la detenzione; detenzione saltuaria; arresti domiciliari; libertà controllata; lavoro di utilità sociale ed eventuale revoca della sospensione della pena accessoria;


revoca della sospensione della pena detentiva per sopravvenienza di condanne a pena non sostituita per le quali risulti inammissibile l'originaria concessione o la persistenza della misura, ovvero per inosservanza degli obblighi imposti o della sanzione sostitutiva applicata;
revoca della sospensione della pena pecuniaria per sopravvenienza di condanne a pena pecuniaria complessivamente superiore a un determinato ammontare, o di condanne a pena detentiva non sospesa, né sostituita con pena pecuniaria pari o inferiore al suddetto ammontare;


necessità che in sede esecutiva una pluralità di condanne per le quali sia stata disposta la sospensione ed il cui ammontare, nel caso di pena detentiva, non superi i limiti di concessione contestuale della misura, siano considerate, ai fini dell'unicità della concessione, come una sola condanna, quando si tratti di reati tutti commessi prima della informazione sulla esistenza di indagini a proprio carico per uno qualsiasi di essi;
necessità che in sede esecutiva una pluralità di sospensioni condizionali non unificabili a norma della lettera precedente, sia riconsiderata ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni prescritte per la seconda o la terza concessione;


necessità che la revoca della sospensione della pena principale comporti anche la revoca della sospensione della pena accessoria.


Art. 43
Sanzioni sostitutive


1. Previsione della possibilità che il giudice, qualora pronunci condanna ad una pena detentiva breve per la quale la sospensione sia preclusa, la sostituisca con una delle seguenti sanzioni:

 

semidetenzione per la detenzione; detenzione saltuaria;

 

arresti domiciliari;

 

libertà controllata;

 

lavoro di utilità sociale;

 

pena pecuniaria della specie corrispondente, secondo i seguenti criteri:

 

ammissibilità della sostituzione quando l'entità complessiva delle pene detentive precedentemente inflitte, ancorché sospese o sostituite, non superi limiti determinati, e sempre ché non si tratti di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o dalle quali sia decorso un congruo periodo di tempo;


applicazione della sanzione sostitutiva quando essa costituisca una reazione proporzionata alla gravità del reato, procedendo alla scelta specifica in riferimento alle conseguenze sulle relazioni sociali del condannato e alla idoneità a evitare la commissione di futuri reati;


previsione di un reato per l'inosservanza almeno colposa delle prescrizioni inerenti alle sanzioni sostitutive, la cui pena non possa superare quella precedentemente inflitta e non sia sostituibile;


esclusione dalla sostituzione con pena pecuniaria dei reati offensivi della vita, dell'integrità fisica, della salute, dell'incolumità pubblica;


previsione che la sostituzione mediante pena pecuniaria avvenga secondo la tecnica dei tassi giornalieri, assumendo come base la durata della pena detentiva sostituita;


previsione che il lavoro di utilità sociale sia subordinato al consenso del condannato;


revoca delle sanzioni sostitutive, prima della loro completa esecuzione e con effetto ex nunc per quelle limitative della libertà personale, per condanne la cui esecuzione frustra lo scopo stesso della sostituzione, o per condanne relative a fatti antecedenti le quali rendano inammissibile la sostituzione.


Art. 44
Liberazione condizionale


1. Disciplina della liberazione condizionale secondo i seguenti criteri direttivi:

 

possibilità di disporre la misura quando il condannato abbia scontato almeno la metà della pena inflittagli, ovvero l'ergastolo per un determinato numero di anni rapportato alle fasce d'età;


concessione della liberazione condizionale quando la condotta del reo nel corso dell'esecuzione, il suo stato di salute o i mutamenti intervenuti nella sua situazione personale rendano altamente probabile ch'egli si asterrà dal commettere ulteriori reati;


necessità che la liberazione condizionale sia condizionata, sempre che ciò risulti obiettivamente e soggettivamente possibile, alle restituzioni e al risarcimento del danno o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o all'impegno del condannato a provvedervi secondo le modalità stabilite dal giudice;


possibilità che la liberazione condizionale implichi un regime di semidetenzione, prescrizioni, impegno a sottoporsi a trattamenti terapeutici, divieti consentanei alla finalità della misura, i quali non ledano diritti inviolabili della persona, né costituiscano limitazione eccessiva della vita di relazione, con eventuale affidamento in prova al servizio sociale;


previsione dei casi di revoca obbligatoria e facoltativa della liberazione condizionale, stabilendo che il periodo trascorso prima dell'intervento della causa di revoca debba essere computato secondo un criterio di ragguaglio fisso ai fini del residuo di pena da eseguire;


attribuzione di efficacia estintiva della pena all'esito positivo della liberazione condizionale.


Art. 45
Esecuzione delle pene pecuniarie


1. Adottare per la riscossione delle pene pecuniarie un sistema analogo a quello previsto negli artt. 18 e 27 della L. 24 novembre 1981, n. 689.


2. Prevedere in caso di fallimento della procedura attivata, la restituzione degli atti al giudice dell'esecuzione competente per la conversione.

Art. 46
Ragguaglio tra pene di specie diverse


1. Stabilire che, ad ogni effetto giuridico, due giorni di semidetenzione o di sanzione sostitutiva equivalgano a un giorno di detenzione.

Art. 47
Conversione delle pene pecuniarie


1. Stabilire che le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertano in libertà controllata, arresti domiciliari o lavoro di utilità sociale, computando un giorno di pena restrittiva della libertà personale per ogni tasso giornaliero di pena pecuniaria non eseguita.


2. Lo stesso criterio di ragguaglio varrà ad ogni altro effetto giuridico.

Art. 48
Misure di sicurezza


1. Prevedere le seguenti misure di sicurezza:

 

per l'infermo di mente, il ricovero in una struttura psichiatrica o il trattamento psichiatrico in libertà sorvegliata;


per l'intossicato da sostanze alcoliche o stupefacenti, non imputabile, il ricovero in una struttura terapeutica o il trattamento terapeutico in libertà sorvegliata;


per i sordomuti, non imputabili, il ricovero in una struttura terapeutica o il trattamento terapeutico in libertà sorvegliata;


per il minore, non imputabile, l'affidamento a strutture giudiziarie o civili per la rieducazione.

Le strutture di cui alle lettere precedenti, siano esse giudiziarie o civili, devono garantire, ove sia necessario, la custodia del soggetto ricoverato.


2. Disciplinare l'applicazione delle misure di sicurezza secondo i seguenti criteri:

 

accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale;


revoca delle misure di sicurezza quando la pericolosità sia venuta meno;


applicazione delle misure di sicurezza in libertà sorvegliata quando essa possa ritenersi sufficiente a prevenire la commissione di reati o quando le misure detentive appaiano non proporzionate alla gravità dei reati commessi e di quelli presumibilmente realizzabili dal soggetto;


applicabilità provvisoria delle misure di sicurezza, quando appaia necessaria per impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze o che il soggetto commetta nuovi reati.


Art. 49
Concorso di pene e misure di sicurezza


1. Disciplinare, rispetto alla fase di esecuzione, il concorso delle pene detentive o delle pene accessorie con le misure di sicurezza in custodia, dando priorità alla misura di sicurezza e stabilendo la fungibilità di questa rispetto ad una pari durata di pena.

Art. 50
Confisca


1. Prevedere, distintamente dalle pene e dalle misure di sicurezza, la confisca, applicabile sia ai soggetti imputabili che ai soggetti non imputabili.


2. Prevedere la disciplina:

 

della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo;


della confisca obbligatoria delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisca reato e comunque delle cose la cui confisca valga ad eliminare la situazione di illiceità.


Art. 51
Obbligazioni civili derivanti dal reato e riparazione del danno


1. Disciplinare le conseguenze civili del reato, prevedendo le relative garanzie, nonché i presupposti dell'azione revocatoria per atti dispositivi compiuti dal colpevole prima della condanna, uniformandosi ai seguenti criteri:

 

limitare la responsabilità civile da reato alle sole ipotesi in cui il danno patrimoniale o non patrimoniale costituisca espressione intrinseca del fatto tipico;


prevedere che il risarcimento del danno non patrimoniale sia disposto in misura pienamente satisfattiva del danneggiato;


prevedere la pubblicazione della sentenza di condanna come forma di riparazione del danno per i reati rispetto ai quali la conoscenza della pronuncia costituisca un mezzo efficace al fine di reintegrare l'interesse offeso, e nei modi consentanei al raggiungimento di tale scopo;
stabilire che, in caso di condanna, il giudice disponga il risarcimento e le restituzioni anche in difetto di costituzione di parte civile, quantificando in ogni caso, almeno in misura parziale, la somma dovuta. Qualora la persona offesa non sia stata identificata, prevedere che la somma versata a titolo di risarcimento sia accantonata per un certo periodo di tempo in un fondo di solidarietà verso le vittime del reato, salva la definitiva acquisizione da parte del fondo medesimo;


prescrivere che il fondo di solidarietà verso le vittime del reato sia alimentato anche con l'intero provento delle pene pecuniarie e delle somme versate a titolo di responsabilità civile per la multa o per l'ammenda e che tale fondo provveda a forme di indennizzo delle vittime da reato che versino in istato di bisogno, quando l'autore sia rimasto ignoto o non sia in condizione di adempiere l'obbligo del risarcimento;


stabilire che la sentenza di condanna disponga l'eliminazione, ove essa sia oggettivamente e soggettivamente possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato non riparabili mediante restituzione o risarcimento;


prevedere, in caso di insolvibilità del condannato a pena pecuniaria, una responsabilità civile sussidiaria:

 

della persona fisica preposta alla sorveglianza dell'autore del reato;


della persona fisica o dell'ente collettivo nell'ipotesi in cui il colpevole abbia agito per conto di tale persona o di tale ente;

 

considerare l'opportunità di prevedere la responsabilità, di natura non penale, dell'imprenditore, in riferimento ai reati connessi all'esercizio dell'impresa, e dei quali non debba rispondere personalmente, per una somma contenuta entro i limiti del profitto da lui effettivamente conseguito, al netto delle spese da lui sostenute per il risarcimento, le restituzioni o l'eliminazione delle conseguenze del reato e dell'ammontare delle pene pecuniarie di cui risponda sussidiariamente.


Art. 52
Querela, istanza e richiesta


1. Disciplinare la querela, la richiesta e l'istanza della persona offesa.

Art. 53
Cause di estinzione della procedibilità e cause di estinzione degli effetti penali


1. Prevedere come cause di estinzione della procedibilità, quando intervengono prima della sentenza definitiva ed irrevocabile, la morte del reo, l'amnistia, la remissione della querela, la prescrizione, l'oblazione.


2. Considerare l'opportunità di prevedere l'oblazione, sia in forma automatica sia in forma discrezionale, non solo per le contravvenzioni ma anche per i delitti meno gravi.


3. Prevedere un raccordo tra la disciplina del perdono giudiziale per i minori di anni diciotto e le norme contenute nel capo III delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni D.P.R. 448 del 1988.


4. L'estinzione della procedibilità va intesa sia ai fini dell'applicazione della pena che ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza.


5. Disciplinare la prescrizione della procedibilità nei seguenti termini:

 

commisurare il tempo della prescrizione esclusivamente alla pena massima edittale, prescindendo dalle circostanze;


valutare l'opportunità di prevedere un termine di prescrizione (ad esempio: trentennale) anche per i delitti puniti con l'ergastolo;


adattare la decorrenza del termine di prescrizione alla diversa struttura dei reati;


ridurre le classi di gravità dei reati al fine della quantificazione del termine di prescrizione;


prevedere come causa di sospensione del termine prescrizionale l'impugnativa del solo imputato.

6. Disciplinare l'amnistia con riferimento anche alle ipotesi di delitto tentato e di reato circostanziato.


7. Prevedere come cause di estinzione degli effetti penali, quando sopravvengono dopo la sentenza definitiva ed irrevocabile, la morte del reo, l'amnistia, il decorso del tempo, l'indulto, la grazia, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il decorso del tempo dopo la liberazione condizionale e la riabilitazione. Prevedere che le cause che estinguono totalmente le pene principali estinguono anche le misure di sicurezza.


8. Disciplinare gli effetti delle cause di estinzione della procedibilità e delle cause di estinzione della pena, nonché il loro eventuale concorso.

Parte speciale - Dei principi generali di parte speciale

 

Art. 54
Descrizione delle fattispecie delittuose


1. Descrivere di regola le singole fattispecie delittuose in modo tale che la loro realizzazione assuma una dimensione di concreta lesività o di concreto pericolo per il bene giuridico.

Art. 55
Criteri-guida nella previsione di contravvenzioni


1. Anche nell'ambito delle leggi penali speciali, riservare la qualifica contravvenzionale, sempre che il fatto non debba più opportunamente essere qualificato come violazione amministrativa:

 

ai reati consistenti nella violazione di regole cautelari, salvi i casi in cui la particolare gravità del pericolo insito nella violazione e l'importanza del bene giuridico rendano opportuna la qualificazione delittuosa;


ai reati consistenti nell'esercizio irregolare di un'attività sottoposta ad un potere amministrativo di concessione, autorizzazione, controllo o vigilanza, salvi i casi in cui tale attività risulti intrinsecamente e direttamente pericolosa per la vita, l'incolumità personale o la salute;


e comunque ai reati di ridotta offensività, alla repressione dei quali meglio si adegui il regime delle contravvenzioni.


Art. 56
Assimilazione degli interessi delle Comunità Europee


1. Agli effetti della tutela penale e compatibilmente con le ragioni di essa, assimilare gli interessi delle Comunità Europee a quelli propri dello Stato o di altro ente pubblico italiano.

Art. 57
Circostanze


1. Prevedere circostanze speciali, oltre a quelle espressamente stabilite dalla presente legge, solo se strettamente necessarie.

Art. 58
Comminatoria delle pene edittali, detentive e pecuniarie


1. Prevedere i limiti edittali di pena dei singoli reati, in modo da proporzionarli al disvalore complessivo del fatto, riducendo i livelli spesso eccessivi del codice attuale e restringendo il divario tra minimo e massimo edittale, così da rendere più circoscritta e significativa la scelta legislativa come limite della commisurazione giudiziale della pena.


2. Fissare per le pene detentive i limiti edittali secondo classi progressive, da stabilire secondo seguenti criteri:

 

il massimo edittale non può superare il quadruplo del minimo;


il minimo e il massimo edittali della classe superiore non possono superare il doppio preveduti dalla classe inferiore, con temperamento progressivo dei massimi nel passaggio alla classe superiore.

 

3. Prevedere classi anche per le pene pecuniarie.


4. Indicare, nelle singole norme incriminatrici, la pena attraverso il riferimento a classi, così denominate: prima detenzione, prima semidetenzione, prima multa, prima ammenda (per la classe più grave); seconda detenzione, seconda semidetenzione, seconda multa, seconda ammenda; e così di seguito.

Libro primo - Dei reati contro la persona

 

Titolo I - Dei reati contro la vita e la incolumità individuale

 

Art. 59

 

Prevedere i seguenti delitti:

 

Omicidio doloso, indicando come circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo l'avere commesso il fatto:

 

con premeditazione;


contro l'ascendente, il discendente, il fratello, la sorella, quando concorre taluna delle circostanze indicate nel n. 1 lettera a) e b) dell'art. 21. Prevedere che agli effetti della legge penale si intendano per discendenti anche i figli adottivi e i loro discendenti e per ascendenti anche il padre e la madre adottivi;


nell'atto di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 71 primo comma lettere a) e b) o al fine di conseguirne l'impunità;


su persona sottoposta a sequestro a scopo di estorsione o al sequestro di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1985 n. 718.

 

Prevedere come circostanza aggravante l'avere commesso il fatto durante la partecipazione ad una rissa.


Prevedere come circostanza attenuante l'aver commesso il fatto con mezzi indolori e per esclusivo motivo di pietà verso la persona incapace di prestare un consenso valido, la quale per ragioni di malattia si trovi in irreversibile condizione di sofferenza fisica insopportabile o particolarmente grave, quando sia stata constatata l'impotenza dei trattamenti antalgici;


infanticidio in condizioni di isolamento psicologico ovvero di abbandono materiale o morale;


omicidio del consenziente, indicando:

 

le ipotesi in cui, nonostante l'apparente consenso della vittima, si applicano le disposizioni sull'omicidio;


la circostanza attenuante dell'avere commesso il fatto in presenza della situazione indicata nel n. 1 secondo capoverso;

 

istigazione o aiuto al suicidio, quando si verifica il suicidio o una lesione personale grave o gravissima, comminando in queste due ultime ipotesi una pena più lieve. Prevedere come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi in una delle condizioni di cui al n. 3 lettera a);


omicidio colposo, prevedendo le circostanze aggravanti dell'avere commesso il fatto:

con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni;


durante la partecipazione ad una rissa;


mediante una condotta violenta e dolosa contro la persona. In ogni caso la pena non potrà essere inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso di reati;


mediante maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;

 

su persona sottoposta a sequestro a scopo di estorsione o al sequestro di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1985 n. 718: prevedere una pena superiore a quella prevista dalla lettera c).

 

Prevedere che nei casi indicati nelle lettere c) e d) il giudice non possa applicare una pena inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso dei reati;

 

lesioni personali dolose, configurando come figure criminose autonome le lesioni lievissime (perseguibili a querela), le lesioni lievi, le lesioni gravi e le lesioni gravissime ed incentrando le relative fattispecie sulla condotta del cagionare una malattia nel corpo o nella mente. Rendere applicabili le medesime circostanze aggravanti prevedute per l'omicidio doloso.
Prevedere come causa giustificante il consenso alla procurata incapacità reversibile alla procreazione;


percosse, perseguibili a querela della persona offesa;


lesioni personali colpose, configurando come figure criminose autonome le lesioni lievi, le lesioni gravi e le lesioni gravissime e prevedendo la procedibilità d'ufficio quanto meno per le lesioni gravissime.
Prevedere come circostanze aggravanti l'avere commesso il fatto:

 

con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni;


durante la partecipazione ad una rissa;


mediante una condotta violenta e dolosa contro la persona. In ogni caso la pena non potrà essere inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso di reati;


mediante maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;


su persona sottoposta a sequestro a scopo di estorsione o al sequestro di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1985 n. 718: prevedere una pena superiore a quella prevista dalla lettera c).

Prevedere che nei casi indicati nelle lettere c) e d) il giudice non possa applicare una pena inferiore a quella che risulterebbe dalle regole sul concorso dei reati;


omissione di soccorso, consistente nel fatto di chi, trovando taluno che sia o sembri inanimato o altrimenti in pericolo di un danno grave alla persona ovvero essendone stato richiesto in modo attendibile, omette di prestare il soccorso necessario o di dare immediato avviso all'autorità pubblica. Prevedere la stessa pena per chi, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni 10, non presta soccorso o non dà l'avviso previsto nella precedente disposizione. Escludere l'obbligo del soccorso quando l'adempimento esporrebbe il soggetto a un danno significativo per l'incolumità fisica;


abbandono di persone minori o incapaci.

 

Art. 60


Prevedere le seguenti contravvenzioni:

 

somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive;


inosservanza dei criteri tanato-diagnostici, consistente, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, nel non osservare i criteri prescritti da disposizioni giuridiche in materia di accertamento della morte;


esercizio abusivo di attività biomedica, consistente, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, nello svolgimento di attività biomediche senza le autorizzazioni prescritte o in violazione delle medesime o non osservando le prescritte norme di sicurezza ovvero sottraendosi ai prescritti controlli;


omessa custodia o malgoverno di animali.

 

Titolo II - Dei reati contro l'integrità psichica


Art. 61

Prevedere i seguenti delitti:

 

plagio, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l'integrità psichica;


soppressione consensuale della coscienza o della volontà;


stupro in danno del minore, consistente nel fatto di chi si congiunge sessualmente, o compie atti di identico significato offensivo, con una persona minore degli anni quattordici, ovvero minore degli anni sedici quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, o eserciti su essa un'autorità derivata da un affidamento per ragioni di cura, di istruzione, di vigilanza o di custodia;


stupro di gruppo in danno del minore, consistente nel fatto di più persone che, in concorso tra loro, commettono personalmente e contestualmente il delitto di cui al n. 3;


molestia sessuale in danno del minore, consistente nel fatto di chi compie atti molesti di significato sessuale su una persona minore degli anni quattordici, ovvero minore degli anni sedici quando ricorrono le condizioni previste al n. 2
Prevedere come circostanze aggravanti dei delitti di cui ai nn. 3, 4 e 5 la commissione del fatto:

 

mediante violenza sulla persona o minaccia;


abusando delle mansioni di pubblico agente, quando la persona sia arrestata, detenuta od internata;


su persona minore degli anni dieci.

 

Stabilire la non punibilità dei delitti di cui ai nn. 3 e 5 quando l'età del colpevole non superi di oltre due anni della persona offesa, sempre che il consenso di questa non sia stato estorto con la violenza o la minaccia, o carpito con l'inganno, e non ricorra la circostanza aggravante di cui alla lettera c) del capoverso.

oscenità in danno del minore, consistente nel fatto di chi:

 

compie atti osceni in presenza di persona minore degli anni quattordici;


produce, commercia, espone o diffonde pubblicamente oggetti osceni di qualsiasi specie in modo che essi possano essere offerti anche a persone minori degli anni quattordici o dalle stesse percepiti;


dà spettacoli cinematografici o teatrali, o effettua trasmissioni radiofoniche o televisive aventi caratteri di oscenità, ai quali possano assistere persone minori degli anni quattordici.

Prevedere l'applicazione della stessa pena qualora il fatto preveduto dalle lettere b) o c) si riferisca ad oggetti, a spettacoli o a trasmissioni aventi contenuto raccapricciante di crudeltà, di efferatezza, di patimenti o di mostruosità.

Titolo III - Dei reati contro la gestazione

 

Art. 62


1. Prevedere i seguenti delitti:

 

aborto di donna non consenziente;


aborto di donna consenziente o su se stessa nei casi non consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle modalità da questa previste. Indicare le ipotesi nelle quali, nonostante l'apparente consenso della donna, si applicano le disposizioni sull'aborto di donna non consenziente.
Prevedere per la donna consenziente o che pratica l'aborto su se stessa una pena inferiore a quella preveduta per l'autore dell'aborto su altra persona;

aborto colposo

embrionicidio, consistente nel cagionare la morte di uno o più embrioni umani, fuori dei casi previsti dalle lettere precedenti.


Prevedere come ipotesi di maggiore gravità la commissione del fatto in una produzione industriale;


produzione di embrioni umani o utilizzazione di quelli viventi per fini diversi dalla procreazione, quando non sia applicabile la disposizione della lettera d);

produzione di embrioni umani per fini di procreazione in numero superiore a quello necessario, quando non sia applicabile la disposizione della lettera d);


inseminazione artificiale non consensuale, consistente nell'effettuare una inseminazione artificiale o un impianto di embrione in una donna senza il suo consenso.

 

2. Prevedere per i suddetti delitti la pena accessoria dell'interdizione dalla professione sanitaria, con eccezione per il caso preveduto dal secondo comma della lettera b).

Titolo IV - Dei reati contro la dignità dell'essere umano

 

Capo I - Dei reati di schiavitù

 

Art. 63


1. Prevedere i seguenti delitti:

 

riduzione in schiavitù, consistente nel ridurre una persona in stato di schiavitù;


mantenimento in schiavitù, consistente nel mantenere una persona in stato di schiavitù o nel ridurla ad oggetto di un contratto, punibile fuori del caso preveduto dalla lettera a).

 

Prevedere come circostanze aggravanti la commissione del fatto:

a scopo di lenocinio

per utilizzare la persona in attività delittuose;

su persona minore

da parte dell'ascendente, del discendente, del tutore o di chi eserciti sulla persona un'autorità derivata da un affidamento per ragioni di cura, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Prevedere come circostanza attenuante, con riduzione di pena superiore al limite di un terzo, il fatto che il colpevole abbia volontariamente eliminato lo stato di schiavitù.

 

2. Stabilire che, agli effetti della legge penale, lo stato di schiavitù sia inteso come la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli di un diritto di proprietà o di un qualsiasi diritto reale, o vincolata alla destinazione di una cosa.

Capo II - Dei reati in materia di prostituzione

 

Art. 64


1. Prevedere i seguenti delitti:

 

lenocinio, consistente nel fatto di chi organizza, dirige o controlla l'altrui prostituzione, o recluta persone per avviarle alla prostituzione. Prevedere come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto di reclutamento con l'inganno;

sfruttamento della prostituzione, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi preveduti dalla lettera precedente, sfrutta l'altrui prostituzione, facendosi dare o promettere, in cambio di una prestazione, vantaggi eccessivi o comunque maggiorati;


costrizione o induzione alla prostituzione, consistente nel fatto di chi, con violenza o minaccia, ovvero abusando di un potere o di un'autorità rivestita su una persona, la costringe o la induce a prostituirsi.

Le disposizioni prevedute nelle lettere precedenti si applicano anche quando i fatti hanno per oggetto attività della persona offesa, destinata a rappresentazioni pornografiche.
Prevedere la pena accessoria dell'interdizione dall'attività professionale nell'esercizio della quale il reato è stato commesso.


2. Stabilire come circostanza aggravante dei delitti preveduti al comma 1 l'aver commesso il fatto in danno di un prossimo congiunto o di persona minore o malata di mente ovvero in condizioni di inferiorità fisica o psichica o di abbandono materiale o morale o affidata al colpevole per ragioni di istruzione di cura, di vigilanza o di custodia.
Prevedere la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori in caso di condanna pronunciata contro il genitore.

Capo III - Dei reati contro l'identità genetica

 

Art. 65


Prevedere i seguenti delitti:

 

alterazione genetica, consistente nell'alterare, per fini non terapeutici, la struttura genetica di una persona umana mediante interventi sui gameti, sull'embrione o sull'essere umano dopo la nascita;


selezione genetica, consistente nel predeterminare per fini non terapeutici, mediante selezione gametica o altri procedimenti artificiali, una caratteristica genetica dell'embrione umano;


ibridazione, consistente in atti idonei a determinare la fecondazione fra un gamete umano e un gamete di altra specie o la unificazione di cellule di embrioni umani ed embrioni di altra specie;


sperimentazione ai fini di ibridizzazione, consistente nel compimento di attività sperimentali ai fini della ibridazione tra un gamete umano e un gamete di altra specie o la unificazione di cellule di embrioni umani ed embrioni di altra specie;


clonazione, consistente in atti idonei alla riproduzione, attraverso qualsiasi procedimento, di un essere umano biologicamente identico ad altro essere umano;


sperimentazione ai fini di clonazione, consistente nel compimento di attività sperimentali ai fini della riproduzione di un essere umano biologicamente identico ad altro essere umano.

 

Capo IV - Dei reati contro la dignità della maternità

 

Art. 66


Prevedere i seguenti delitti:

 

gestazione extramaterna, consistente nell'impianto di un embrione umano in un corpo animale o in un corpo umano maschile oppure nella collocazione dello stesso in una macchina, al fine, anche soltanto sperimentale, della gestazione;


gestazione umana di un embrione animale, consistente nell'impianto di un embrione animale nel corpo di persona umana, al fine, anche soltanto sperimentale, della gestazione;

contrattazione per fini procreativi, consistente nel fatto di impegnarsi a porre a disposizione il proprio corpo al fine della gestazione di un embrione umano per conto di altra persona.


Prevedere un aggravamento di pena per la controparte, nonché l'attenuante della gratuità;

affidamento illegittimo, consistente nell'affidare a terza persona o nel ricevere in affidamento un minore al di fuori dei casi previsti dalla legge.

 

Capo V - Dei reati di commercio di parti del corpo umano vivente

 

Art. 67


Prevedere i seguenti delitti:

 

commercio dell'altrui corpo umano, consistente nel ricevere o nel cedere dietro un compenso o la promessa di un compenso per sé o per altri una parte, anche già staccata, dell'altrui corpo umano vivente;

mediazione, consistente nel procurare ad altri dietro un compenso o la promessa di un compenso per sé o per terzi una parte, anche già staccata, dell'altrui corpo umano vivente.

 

Capo VI - Dei reati contro la dignità della persona defunta

 

Art. 68


Prevedere i seguenti delitti:

 

profanazione di sepolcro, consistente nel violare, danneggiare o lordare un sepolcro o un'urna ovvero cose poste a loro ornamento, allo scopo di profanazione;

profanazione di cadavere consistente nel profanare un cadavere o le sue ceneri. Prevedere come circostanza aggravante l'avere commesso il fatto per fini sessuali o rituali;

disposizione illegittima di cadavere, consistente nel disporre del cadavere o di una sua parte ovvero delle sue ceneri fuori dei casi consentiti dalla legge.


Prevedere come circostanza attenuante l'aver commesso il fatto per scopi scientifici, didattici, di trapianto o di produzione di estratti per uso terapeutico;

commercio di cadavere, consistente nel ricevere o nel cedere dietro un compenso o la promessa di un compenso per sé o per altri l'altrui cadavere o una sua parte, anche già staccata, o le sue ceneri.

mediazione, consistente nel procurare ad altri dietro un compenso o la promessa di un compenso per sé o per altri l'altrui cadavere o una sua parte, anche già staccata, o le sue ceneri.

 

Titolo V - Dei reati contro la libertà

 

Capo I - Dei reati contro la libertà personale

 

Art. 69


Prevedere i seguenti delitti:

 

sequestro di persona, indicando come circostanze aggravanti l'essere il fatto commesso:

 

da un pubblico agente in danno di persona minore di età, o malata di mente o che versi in condizioni di inferiorità fisica o psichica, o sia stata affidata al colpevole per ragioni di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia;

da un pubblico agente con abuso dei poteri inerenti alle sue mansioni;

per scopi sessuali o per costringere al matrimonio la persona offesa;

 

sequestro di persona a scopo di estorsione, indicando come circostanze aggravanti le circostanze prevedute alle lettere a) e b) del numero precedente;

arresto arbitrario;

perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie.

 

Capo II - Dei reati contro la libertà morale

 

Art. 70


1. Prevedere i seguenti delitti:

 

violenza privata, consistente nel fatto di chi usa violenza o minaccia per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa.


Prevedere come circostante aggravanti l'essere il fatto commesso:

 

con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni criminose, esistenti o supposte;

per costringere a commettere un fatto costituente reato;

 

minaccia, prevedendo come circostanza aggravante il fatto che essa sia grave o posta in essere nei modi preveduti dalla lettera 1a);

stato di incapacità procurato, prevedendo come circostanza aggravante l'aver agito allo scopo di far commettere un reato ovvero il fatto che la persona resa incapace commetta in tale stato un fatto preveduto dalla legge come delitto;

attività medica o chirurgica su persona non consenziente, consistente nel compimento di un'attività medica o chirurgica, anche sperimentale, su una persona senza il consenso dell'avente diritto (e sussistente se il fatto non costituisce un reato più grave).

Escludere la punibilità quando il fatto comporti vantaggi senza alcun effettivo pregiudizio alla persona.

 

2. Stabilire la procedibilità a querela della persona offesa per i delitti preveduti nelle lettere a), b) e d), quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti ivi prevedute.

Capo III - Dei reati contro la libertà sessuale

 

Art. 71


1.
Prevedere i seguenti delitti:

 

stupro, consistente nel fatto di chi, contro la volontà di una persona, si congiunge sessualmente con essa, o compie atti di identico significato offensivo;

stupro di gruppo, consistente nel fatto di più persone che, in concorso tra loro, commettono personalmente e contestualmente il delitto di cui alla lettera a);

2. Stabilire l'irrilevanza del consenso prestato:

 

dal malato di mente, quando l'infermità impedisca di percepire il significato dell'atto sessuale;

dalla persona tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona;

 

Prevedere come circostanze aggravanti dei delitti di cui al primo comma la commissione del fatto:

 

mediante violenza sulla persona o minaccia;

abusando delle mansioni di pubblico agente, quando la persona sia arrestata, detenuta od internata.

 

3. Stabilire che i delitti di cui al primo comma lettere a) e c) siano perseguibili a querela, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera a) del comma 2, la circostanza prevista dalla lettera B), o che il fatto sia connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio. Prevedere che la querela proposta sia irrevocabile.

Art. 72


1.
Prevedere il delitto di incesto, consistente nel fatto di chi, abusando delle relazioni familiari, induce a compiere incesto un discendente o un ascendente ovvero un fratello o una sorella.


2. Prevedere il delitto di relazione incestuosa.


3. Prevedere la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori in caso di condanna pronunciata contro il genitore.

Capo IV - Dei reati contro l'altrui sentimento di discrezione sessuale

 

Art. 73


Prevedere i seguenti delitti:

 

atti osceni, da punire anche a titolo di colpa;

produzione, detenzione o diffusione di oggetti pornografici, consistente nel fatto di chi, allo scopo di farne commercio o di diffonderli pubblicamente, produce, importa nel territorio dello Stato o detiene oggetti pornografici di qualsiasi specie, ovvero ne fa commercio o li diffonde pubblicamente.


Prevedere come circostanza aggravante il fatto che l'oggetto pornografico riguardi immagini di persona minore, o sia offerto o procurato a persona minore;

spettacoli pornografici, consistenti nel fatto di chi dà spettacoli teatrali o cinematografici ovvero effettua trasmissioni radiofoniche o televisive, aventi carattere pornografico. Prevedere circostanze aggravanti corrispondenti a quelle indicate al numero precedente. Stabilire la non punibilità dei delitti dei numeri 2 e 3 quando, non ricorrendo alcune delle circostanze aggravanti speciali, il fatto sia commesso in locali chiusi, con modalità tali da consentire la previa e univoca informazione sulla natura degli oggetti o degli spettacoli e da escludere in ogni caso l'accesso ad essi di persone minori.

 

Art. 74


1.
Definire la nozione di "oscenità" agli effetti della legge penale riferendosi ad ogni atto od oggetto che, nella situazione concreta, contrasti con il sentimento di riservatezza inerente alle manifestazioni dell'istinto sessuale.


2. Definire la nozione di "pornografia" agli effetti della legge penale, riferendosi ad ogni oggetto od ad ogni spettacolo o parte di esso consistente essenzialmente in manifestazioni o sollecitazioni dell'istinto sessuale espresso con la riproduzione, con la rappresentazione o con l'esibizione di organi genitali.

Titolo VI - Dei reati contro la riservatezza

 

Capo I - Dei reati contro la riservatezza della vita privata

 

Art. 75


1.
Prevedere i seguenti delitti:

 

violazione di domicilio, indicando come circostanza aggravante l'essere il colpevole palesemente armato. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, con eccezione per la suddetta ipotesi aggravata;

violazione di domicilio commessa da pubblico agente;

immistione nell'altrui vita privata, consistente nel procurarsi, mediante l'uso di strumenti di captazione o di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nella abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi;

rivelazione di notizie della altrui vita privata, consistente nel rivelare o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute, da sé o da altri nei modi indicati nella lettera c).

 

2. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per i delitti preveduti nelle lettere c) e d). Prevedere per i medesimi la circostanza aggravante, con procedibilità di ufficio, del fatto commesso dal pubblico agente con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alle sue mansioni, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Capo II - Dei reati contro la riservatezza delle comunicazioni

 

Art. 76


Prevedere i seguenti delitti:

 

violazione di corrispondenza, consistente nel fatto di chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne ad altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta;

cognizione fraudolenta di comunicazione, consistente nel fatto di chi prende, fraudolentemente, cognizione di una comunicazione telefonica, telegrafica, telematica, o comunque di suoni, immagini od altre informazioni, trasmessi mediante collegamento su filo o ad onde guidate, tra altre persone o comunque a lui non dirette. Prevedere come circostanza aggravante l'avere commesso il fatto mediante l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare la comunicazione;

rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione, consistente nel rivelare o diffondere, senza giusta causa, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza o della comunicazione, indicate nei numeri 1 e 2;

soppressione di corrispondenza o di comunicazione, consistente nel fatto di chi distrugge o sopprime, in tutto o in parte, una corrispondenza a lui non diretta o il contenuto di una comunicazione, indicata nel numero 2;

impedimento o interruzione di comunicazione consistente nell'impedire o nell'interrompere una comunicazione, indicata nel numero 2.


Prevedere per i delitti, indicati nei numeri precedenti, la procedibilità a querela della persona offesa, fatta eccezione per i fatti commessi in danno di un pubblico agente nell'esercizio o a causa delle sue mansioni;

accesso abusivo ai sistemi informatici, consistente nel prendere cognizione di dati di un sistema informatico di elaborazione, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderla, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato (livello sanzionatorio f).

 

Art. 77


Prevedere la seguente contravvenzione:

 

pubblicazione arbitraria delle generalità o dell'immagine dei minorenni comunque coinvolti in un procedimento penale o di notizie o di dati idonei a consentirne l'identificazione.

 

Titolo VII - Dei reati contro l'inviolabilità dei segreti

 

Art. 78


1.
Prevedere i seguenti delitti:

 

rivelazione del contenuto di notizie segrete, consistente nel fatto di chi rivela senza giusta causa ovvero impiega a proprio o altrui profitto con altrui nocumento notizie che debbono restare segrete. Prevedere come circostanza aggravante il fatto che si tratti di rivelazione del segreto professionale;

procacciamento o rivelazione di segreti scientifici, tecnici o imprenditoriali, consistente nel fatto di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di cagionare un altrui danno, si procura abusivamente notizie segrete di natura scientifica, tecnica o imprenditoriale, ovvero, senza giusta causa, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto.

 

2. Prevedere per i delitti, indicati nel comma precedente, la procedibilità a querela della persona offesa.

Titolo VIII - Dei reati contro la paternità dell'opera dell'ingegno

 

Art. 79


1.
Prevedere i seguenti delitti:

 

usurpazione della paternità di opera, consistente nel fare pubblicamente apparire, in tutto o in parte, come non appartenente all'autore l'altrui opera dell'ingegno;

alterazione di opera altrui, consistente nel modificare o mutilare l'altrui opera dell'ingegno, in modo pregiudizievole alla reputazione dell'autore ovvero senza darne atto;

pubblicazione abusiva di opera altrui, consistente nel rendere pubblica l'altrui opera dell'ingegno senza averne il diritto.

 

2. Prevedere per i delitti, indicati nelle lettere precedenti, la procedibilità a querela della persona offesa o, in caso di morte, dei prossimi congiunti, dell'adottante o dell'adottato.

Titolo IX - Dei reati contro l'onore

 

Art. 80


1.
Prevedere i seguenti delitti, perseguibili a querela della persona offesa:

ingiuria, consistente nell'offendere l'onore o il decoro di persona presente, o mediante una comunicazione alla persona offesa;

diffamazione, consistente nell'offendere l'altrui onore o decoro in presenza di più persone o comunicando con più persone, ancorché una di esse sia la persona offesa;

uso diffamatorio di un mezzo di pubblicità, consistente nell'usare un mezzo di pubblicità per comunicazioni con contenuto diffamatorio.

 

2. Prevedere come circostanze aggravanti:

 

l'offesa arrecata ad un pubblico agente, a causa o nell'esercizio delle sue mansioni, stabilendo la procedibilità d'ufficio e un aumento di pena anche in deroga ai limiti dell'art. 20 primo comma;

per i delitti puniti nelle lettere a) e b) del primo comma, l'attribuzione di un fatto determinato.

 

3. Prevedere come giustificata l'offesa dell'altrui onore o decoro, quando corrisponda ad un interesse sociale prevalente sull'interesse offeso, sia espressa con modalità di per sé non offensive e, ove si riferisca ad un fatto, questo corrisponda a verità.


4. Prevedere la non punibilità delle offese in scritti o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, disciplinando più adeguatamente il procedimento di applicazione delle sanzioni non penali.


5. Prevedere in ogni caso, su accordo del titolare del diritto di querela e dell'offensore, il deferimento del giudizio sulla verità del fatto ad un giurì d'onore.


6. Prevedere, nelle ipotesi perseguibili a querela, la facoltà del giudice, nei casi di offese reciproche, di dichiarare non punibile uno o entrambi gli offensori, nonché la non punibilità delle offese commesse in seguito a provocazione.


7. Prevedere, nelle ipotesi perseguibili a querela, di non particolare rilevanza e fuori dei casi di recidiva, la facoltà del giudice di applicare, in luogo della pena, una sanzione civile, da commisurare all'entità dell'offesa e del danno patrimoniale e non patrimoniale.


8. Determinare i soggetti legittimati a proporre querela e ad esercitare la facoltà di cui al sesto comma, in caso di morte della persona offesa o di offesa alla memoria di un defunto.

Titolo X - Dei reati contro la tranquillità personale e l'altrui sentimento di decenza

 

Art. 81


Prevedere le seguenti contravvenzioni:

 

disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, consistente nel fatto di chi, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba l'occupazione o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi, le cerimonie o i trattenimenti pubblici;

 

molestia o disturbo alle persone, ricomprendendovi pure il fatto di chi esercitando la prostituzione anche in luogo privato rechi a taluno molestia o disturbo;

 

atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio.

 

Titolo XI - Dei reati contro il patrimonio

 

Capo I - Dei reati di aggressione unilaterale

 

Art. 82


Prevedere i seguenti delitti:

 

furto, consistente nel sottrarre e nell'impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.


Prevedere come circostanze aggravanti:

 

la violazione di domicilio;

la modalità fraudolenta;

lo strappo della cosa di mano o di dosso alla persona.

Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, con eccezione per le ipotesi aggravate di cui alle lettere a) e c);

furto d'uso, perseguibile a querela della persona offesa;

furto di servizi automatici, consistente nell'uso non consentito dell'altrui mezzo telefonico, telematico o informatico, senza il consenso dell'avente diritto e facendone gravare su di lui il costo.


Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;

rapina propria o impropria, indicando come circostanze aggravanti l'aver posto taluno in stato di incapacità di volere o di agire, nonché l'essere stata la violenza o minaccia posta in essere con armi, o da persona travisata, o da persona che faccia parte di associazione di tipo mafioso o da più persone riunite;

appropriazione indebita consistente nell'appropriarsi, per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, il danaro o la cosa mobile altrui. Prevedere la punibilità a querela della persona offesa;

danneggiamento, perseguibile a querela della persona offesa, indicando le circostanze aggravanti della violenza alla persona o minaccia e del fatto commesso su cose destinate ad uso pubblico, e prevedendo in entrambi i casi la procedibilità d'ufficio. Prevedere la non punibilità del fatto commesso per necessità su animali;

deturpamento o imbrattamento di cose altrui fuori dei casi previsti dal numero precedente, perseguibile a querela della persona offesa;

turbativa immobiliare, consistente nell'introdursi o nel trattenersi nel terreno o nell'edificio altrui, ovvero nell'invaderlo o nell'occuparlo ovvero nell'introdurvi o abbandonarvi animali, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione. Stabilire la non punibilità dell'introdursi o dell'intrattenersi per un giustificato motivo. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;

spoglio immobiliare, consistente nel rimuovere o alterare i termini confinari ovvero nell'immutare nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi o nel deviare acque altrui, al fine di appropriarsi l'altrui cosa immobile per sé o per altri. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;

riproduzione abusiva di opera altrui, consistente nel fatto di chi, senza averne il diritto, in tutto o in parte riproduce, esegue, rappresenta o diffonde un'altrui opera dell'ingegno, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Prevedere la punibilità del delitto, indicato nel numero precedente, a querela della persona offesa.

 

Capo II - Dei reati con la cooperazione del soggetto passivo

 

Art. 83


Prevedere i seguenti delitti:

 

estorsione, indicando le medesime circostanze aggravanti della rapina;

truffa, indicando come circostanze aggravanti l'essere stato il fatto commesso:

 

a danno dello Stato o di altro ente pubblico;

a danno di un assicuratore;

millantando credito presso un pubblico agente;

ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.

 

Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle suddette circostanze;

sfruttamento dell'errore altrui, consistente nel fatto di chi, sfruttando l'errore di una persona, ottiene da essa un atto di disposizione patrimoniale che importi per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;

abuso di mezzi informatici o automatici, consistente nel fatto di chi, avvalendosi in modo fraudolento o abusivo di tali mezzi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Prevedere la stessa pena per il fatto commesso con carte di credito o di pagamento ovvero con altri documenti analoghi che abilitino all'acquisizione di beni o di servizi. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;

scrocco, consistente nel fatto di chi, sfruttando l'altrui necessario affidamento, fruisce della prestazione di beni o servizi ed elude la prestazione del corrispettivo. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;

circonvenzione di persona incapace;

usura, consistente nel fatto di chi, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri in corrispettivo di una somma di danaro o di altra cosa, interessi o altri vantaggi usurari;

mediazione usuraria.

 

Capo III - Dei reati di prevenzione, perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale

 

Art. 84


Prevedere i seguenti delitti:

 

ricettazione, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, indebitamente acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un reato, anche se commesso all'estero, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare;

riciclaggio

 

Art. 85


1.
Prevedere la contravvenzione dell'acquisto di cose di sospetta provenienza, consistente nel fatto di chi, senza averne prima accertato la legittima provenienza, acquista o riceve, a qualsiasi titolo, cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del corrispettivo, siano idonee a generare il sospetto che provengano da reato.


2. Prevedere la stessa pena per chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo le cose sopraindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Capo IV - Disposizioni comuni

 

Art. 86


1.
Perseguibilità a querela della persona offesa per i delitti preveduti nel presente capo, se commessi in danno:

 

del coniuge anche se legalmente separato;

di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

di un fratello o di una sorella, anche se non conviventi con l'autore del fatto;

di uno zio o di un nipote o dell'affine di secondo grado, conviventi con l'autore del fatto.

 

2. Prevedere la non applicabilità della disposizione ai delitti preveduti dagli articoli 82 n. 4 e 83 nn. 1 e 6 e ad ogni delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alla persona.

Libro II - Dei reati contro i rapporti civili, sociali ed economici

 

Titolo I - Dei reati contro il rapporto di lavoro

 

Art. 87


Prevedere i seguenti delitti:

 

caporalato, consistente nel fatto di chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto in danno del lavoratore, ne cede in appalto la prestazione o interviene quale mediatore nella stipulazione del contratto di lavoro. Prevedere l'applicazione della stessa pena a carico del datore di lavoro che al fine suddetto riceva in appalto la prestazione o stipuli il contratto di lavoro. Stabilire come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto in danno di una persona minore o malata di mente ovvero in condizioni di inferiorità fisica o psichica o di abbandono materiale o morale;

sfruttamento del lavoro altrui, consistente nel fatto di chi, avendo assunto abusivamente un lavoratore, e approfittando del suo stato di bisogno, ne sfrutta l'attività, corrispondendogli una retribuzione netta largamente inferiore al profitto ricavatone;

impiego non consentito di minore in attività lavorative, consistente nel fatto di chi impiega una persona minore in attività lavorative alle quali non possono essere adibite persone minori;

omissione di misure igieniche o antinfortunistiche contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, consistente nel fatto di chi omette di collocare, rimuove o rende inservibili impianti, apparecchi, dispositivi o segnali prescritti dalla legge per prevenire infortuni sul lavoro o malattie professionali, ovvero per assicurare il salvataggio o il soccorso contro infortuni sul lavoro. Stabilire che alla stessa pena soggiaccia chi affida lavoro a domicilio con l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità dei lavoratori;

violenza o minaccia contro il libero esercizio del diritto di sciopero, consistente nel fatto di chi, con violenza o minaccia, costringe taluno ad astenersi dall'esercitare il diritto di sciopero o gli impedisce di prestare la propria attività lavorativa in occasione di uno sciopero. Stabilire come circostanze aggravanti l'aver commesso il fatto con armi o l'aver esercitato la minaccia in forma anonima;

violenza o minaccia contro il libero esercizio dell'impresa, consistente nel fatto di chi, con violenza o minaccia durante lo svolgimento di uno sciopero ed a causa di esso, costringe taluno ad astenersi dall'esercitare, in tutto o in parte, la propria attività di impresa. Stabilire le stesse circostanze aggravanti del numero precedente.
Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa, ove non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti speciali.

 

Titolo II - Dei reati contro la libertà religiosa

 

Art. 88


Prevedere i seguenti delitti:

 

interruzione o turbativa di pratiche religiose, consistente nel fatto di chi, in luogo destinato al culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, arbitrariamente impedisce o turba l'esercizio di funzioni o pratiche religiose;

offesa al sentimento religioso, consistente nell'offendere, in luogo destinato al culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico, entità spirituali, persone o cose ritenute sacre o costituenti oggetto di culto nell'ambito di una fede religiosa ovvero ministri di essa o cose destinate all'esercizio del culto.

 

Titolo III - Dei reati contro la famiglia

 

Capo I - Dei reati contro il matrimonio

 

Art. 89


Prevedere i seguenti delitti:

 

bigamia;

induzione al matrimonio mediante inganno.

 

Capo II - Dei reati contro la solidarietà familiare

 

Art. 90


Prevedere i seguenti delitti:

 

violazione degli obblighi di assistenza economica, consistente nel far mancare gli alimenti ai discendenti di età minore o inabili al lavoro o i mezzi di sussistenza agli ascendenti o al coniuge anche se separato o al divorziato, che versino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Prevedere l'applicazione della suddetta pena a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge. Prevedere per i suddetti delitti la procedibilità a querela della persona offesa, salvo nei casi in cui il fatto è commesso nei confronti del minore.
Escludere l'applicabilità delle disposizioni incriminatrici suddette se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge;

violazione del dovere di assistenza fisica, consistente nel non prestare, senza giustificato motivo, l'elementare assistenza fisica ai discendenti, agli ascendenti o al coniuge non separato, che versino in uno stato di particolare bisogno per malattia di corpo o di mente, per minore età o vecchiaia o per infermità fisica;

violazione dell'obbligo di istruzione, consistente nel fatto di chi, rivestito di autorità o incaricato di vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di fargli impartire l'istruzione obbligatoria. Prevedere la punibilità anche della violazione colposa;

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;

sottrazione consensuale di minorenni;

sottrazione di persona incapace.

 

Art. 91


Prevedere le seguenti contravvenzioni:

 

omesso avviso della fuga di minore o di incapace, consistente nel fatto di chi, rivestito dell'autorità o della vigilanza su un minore o su una persona incapace di provvedere a se stessa, omette di dare immediato avviso della sua fuga all'autorità;

omesso avviamento di minori al lavoro, consistente nel fatto di chi, rivestito di autorità sopra un minore che abbia superato i limiti di età stabiliti per l'istruzione obbligatoria e non prosegua gli studi, omette senza giusto motivo di avviarlo ad una attività di lavoro;

impiego di minori nell'accattonaggio estesa all'impiego di persona minore di anni 18.

 

Capo III - Dei reati contro lo stato di filiazione

 

Art. 92


1.
Prevedere il delitto di alterazione di stato di filiazione consistente nel fatto di chi, in qualsiasi modo, altera lo stato di filiazione di una persona minore degli anni quattordici.
2. Prevedere la non punibilità di chi riconosce falsamente come figlio naturale una persona che sia figlio naturale del coniuge.

Titolo IV - Dei reati contro la fede pubblica

 

Capo I - Dei reati contro l'efficacia probatoria dei documenti

 

Art. 93


Prevedere i seguenti delitti:

 

falsità in documento pubblico, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di una pubblica mansione di documentazione, forma falsamente un documento, o ne omette la formazione, o comunque determina l'alterazione della sua efficacia probatoria.
Prevedere come circostanza aggravante l'essere il fatto relativo ad un documento che, per disposizione di legge, è destinato a far fede fino a querela di falso.
Prevedere che, agli effetti della legge penale, il documento pubblico sia definito come atto rappresentativo dell'esercizio di una pubblica mansione, anche in forma di verificazione, certificazione, autorizzazione o attestazione, e destinato, per disposizione di diritto pubblico, a provare la verità di un fatto.
Se i fatti previsti in questo numero e nel numero 2 sono commessi al di fuori della pubblica mansione, prevedere l'applicazione delle pene rispettive, ridotte da un terzo alla metà;

falsità in atto strumentale, consistente nel fatto del pubblico agente, che, avendo falsificato un atto strumentale all'esercizio della pubblica mansione di documentazione, ne fa uso o lascia che altri ne faccia uso;

falsità in documento privato, consistente nel fatto di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto o di arrecare ad altri un danno, avendo formato in tutto o in parte un documento privato falso o alterato un documento privato vero, ne fa uso o lascia che altri ne faccia uso.
Agli atti e documenti preveduti nei numeri 1, 2 e 3 sono equiparati i dati informatici.
Prevedere come circostanza aggravante, con pena aumentata in deroga ai limiti preveduti dall'art. 20 l'essere il fatto relativo ad un testamento olografo o ad un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore;

falsità in foglio firmato in bianco, stabilendo la misura della pena in conformità agli articoli precedenti, secondo la rispettiva natura dell'atto;

uso di atto falso, punibile, fuori dei casi di concorso nel reato di falso, negli stessi termini preveduti nei numeri precedenti;

falsità in registri e comunicazioni, consistente, se il fatto non costituisce più grave reato, nel fatto di chi, nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale, essendo obbligato a fare registrazioni soggette al controllo dell'Autorità o comunicazioni alla stessa, registra o comunica false informazioni;

falsità in attestazione, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un documento fatti, dei quali il medesimo è destinato a provare la verità.
Escludere il reato quando il fatto non offende l'interesse salvaguardato in concreto dalla funzione probatoria dello specifico documento.
Prevedere che agli effetti della legge penale, l'alterazione dell'efficacia probatoria del documento include ogni forma di falsificazione, compresi l'occultamento, la soppressione e la distruzione.

 

Capo II - Dei reati di falsità personale

 

Art. 94


Prevedere i seguenti delitti:

 

sostituzione di persona;

supposizione di stato, consistente nel fatto di chi fa figurare nei registri dello stato civile una nascita o una morte inesistente;

falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico agente sull'identità o su qualità personali proprie o di altri;

altre false dichiarazioni sulle identità o qualità personali proprie o di altri.


Nei reati preveduti nei numeri 3 e 4, richiedere la rilevanza della falsità ai fini dello specifico atto del pubblico agente;

frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziario o uso indebito di tali certificati;

usurpazione di titoli o di onori.

 

Capo III - Dei reati contro l'altrui affidamento

 

Art. 95


1.
Prevedere le seguenti contravvenzioni:

 

abuso della credulità, consistente nel fatto di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico o con qualsiasi mezzo di pubblicità, attribuisca ad un oggetto o ad una prestazione qualità o effetti non rispondenti al vero;

falsificazione di cose d'arte, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, contraffà, riproduce od altera una cosa mobile di interesse artistico, storico o archeologico, non facendone constare sulla stessa la non autenticità (sempre che il fatto non costituisca più grave reato);

commercio di cose d'arte falsificate, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto nel numero precedente, pone in commercio o in circolazione ovvero importa o detiene per il commercio cose di interesse artistico, storico o archeologico, contraffatte, riprodotte o alterate, senza farne constare sulle stesse la non autenticità;

autenticazione di cose d'arte falsificate, consistente nel fatto di chi, conoscendone la falsità, autentica o con qualsiasi mezzo contribuisce ad accreditare come autentiche le cose indicate nel numero precedente (sempre che il fatto non costituisca più grave reato).

2. Prevedere la interdizione dall'attività professionale nell'esercizio della quale i reati preveduti nelle lettere b), c) e d) sono stati commessi.

Libro III - Dei reati contro la comunità

 

Titolo I - Dei reati contro le genti

 

Art. 96


Prevedere i seguenti delitti:

 

genocidio, consistente nel fatto di chi, al fine di distruggere o indebolire un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, uccide, lede, deporta o tiene in condizioni disumane di vita persone che appartengono al gruppo oppure ne trasferisce i minori in altri gruppi o impone limitazioni alle nascite;

deportazione collettiva, consistente nel trasferire forzosamente in altro territorio gruppi di persone per ragioni demografiche, economiche o politiche;

discriminazione, consistente nello imporre misure dirette a impedire a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, la partecipazione paritaria alla vita politica, culturale, sociale ed economica;

cattura di ostaggi, consistente nel fatto di chi cattura o trattiene uno o più ostaggi per indurre l'organo di un Ente internazionale, di uno Stato o di un Ente pubblico, a fare o ad omettere qualche cosa;

dirottamento, consistente nel dirottare, con sequestro di persone, un mezzo di trasporto oltre i confini di uno Stato.

 

Titolo II - Dei reati contro la sicurezza collettiva


Art. 97


Prevedere i seguenti delitti:

 

associazione per delinquere, prevedendo come circostanze aggravanti, con aumento di pena in deroga al limite fissato dall'art. 20, 1° comma, l'essere l'associazione:

 

armata;

diretta alla produzione, traffico, spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

assistenza agli associati;

devastazione o saccheggio;

danneggiamento a impianti di pubblica utilità;

istigazione a commettere delitti, consistente nell'istigare pubblicamente a commettere delitti;

rissa

 

Art. 98


Prevedere la contravvenzione di formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.

Titolo III - Dei reati contro l'incolumità e la salute collettiva

 

Art. 99


Prevedere i singoli delitti:

 

strage, consistente nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti idonei a porre in pericolo la incolumità collettiva. Prevedere come circostanza aggravante, punita con la pena dell'ergastolo, l'aver cagionato la morte di una o più persone;

disastro, consistente nel fatto di chi pone in pericolo l'incolumità collettiva, cagionando:

 

l'incendio di una cosa propria o altrui;

una inondazione, una frana o una valanga;

il deragliamento, lo scontro, l'uscita di strada, la caduta, il naufragio o l'affondamento di un mezzo di trasporto;

il crollo di una costruzione o di parte di essa;

una esplosione ovvero la diffusione o la dispersione di sostanze tossiche o radioattive, di radiazioni o di energie;

 

epidemia;

avvelenamento di acque o sostanze alimentari;

somministrazione o commercio di sostanze nocive, consistente nel fatto di chi somministra o pone in commercio, in modo pericoloso per la salute collettiva, sostanze o strumenti nocivi.
Prevedere la stessa pena per chi produce o detiene sostanze o strumenti nocivi al fine di somministrazione o di commercio, pericolosi per la salute collettiva.
Prevedere come circostanza aggravante l'avere i fatti sovraindicati come oggetto medicinali o sostanze alimentari;

pericolo nucleare, consistente nel fatto di chi, esercitando attività relative ad impianti o sostanze nucleari senza le prescritte autorizzazioni, con autorizzazioni indebitamente ottenute ovvero violando norme di sicurezza, crea il pericolo di diffusione di sostanze radioattive o di radiazioni;

offesa alla sicurezza dei trasporti o degli impianti, consistente nell'arrecare offesa alla sicurezza dei trasporti, delle comunicazioni o degli impianti di energie o di raccolta di dati, danneggiando sistemi di produzione, di direzione o di distribuzione o le apparecchiature di segnalazione e di controllo;

sottrazione, danneggiamento od omissione di misure contro disastri, consistente nel fatto di sottrarre, danneggiare od omettere di collocare mezzi destinati a prevenire i disastri, preveduti nel numero 2;

boicottaggio dell'opera di difesa, consistente nel fatto di chi, in occasione di un disastro, impedisce od ostacola l'opera di difesa o di soccorso ovvero commette i fatti preveduti nel numero precedente.


Art. 100


Configurare anche come delitti colposi i fatti preveduti dai numeri 2 a 9 dell'articolo precedente.

Art. 101


Prevedere le seguenti contravvenzioni:

 

omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari;

getto pericoloso di cose;

collocamento pericoloso di cose;

rovina di edifici o di altre costruzioni;

rifiuto di prestare la propria opera in pubblico infortunio;

omissione di lavori in edifici o in costruzioni pericolanti;

somministrazione, commercio o produzione abusivi di sostanze alimentari o medicinali, consistente nel fatto di chi somministra, pone in commercio, detiene o produce per il commercio sostanze alimentari o medicinali o loro componenti, senza le prescritte autorizzazioni o con autorizzazioni indebitamente ottenute;

utilizzazione o commercio di materiali nocivi, consistenti nel fatto di chi utilizza, pone in commercio, detiene o produce per il commercio materiali nocivi, strumentali alla produzione, alla distribuzione, all'uso o al consumo di sostanze alimentari o medicinali, senza le prescritte autorizzazioni o con autorizzazioni indebitamente ottenute ovvero senza aver osservato le cautele stabilite dalla legge o dall'Autorità;

pubblicità di sostanze nocive, consistente nel fatto di chi fa propaganda di sostanze alimentari o medicinali nocive;
 

diffusione di notizie false e pericolose, consistente nel fatto di chi in luogo pubblico o aperto al pubblico o con qualsiasi mezzo di pubblicità diffonde notizie false e pericolose per l'incolumità collettiva;

impiego di personale inidoneo, consistente nel fatto di chi affida la manipolazione di sostanze alimentari o medicinali a persona non munita delle prescritte certificazioni sanitarie.
Prevedere come circostanza aggravante l'affidamento della manipolazione a persona affetta da malattia infettiva diffusiva.
Prevedere la punibilità della persona consapevole della propria malattia infettiva diffusiva.

 

Titolo IV - Dei reati contro l'ambiente

 

Art. 102


1.
Prevedere il delitto di alterazione dell'ecosistema, consistente nel fatto di chi, effettuando scarichi o immissioni di sostanze o energie ovvero emissione di suoni e rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge, contribuisce a determinare una alterazione della composizione o dello stato fisico dell'ambiente.


2. Prevedere come circostanza aggravante l'essere l'alterazione atta ad offendere la salute collettiva.


3. Configurare il fatto anche come delitto colposo.

Art. 103


Prevedere le contravvenzioni:

 

dell'inquinamento ambientale, consistente nel fatto di chi effettua scarichi o immissioni di sostanze od energie ovvero emissioni di suoni o rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge;

dell'esercizio abusivo di attività di ricerca, consistente, se il fatto non costituisce più grave reato, nello svolgimento di attività di ricerca o sperimentali senza le autorizzazioni prescritte o in violazione delle medesime, ovvero non osservando le norme di sicurezza, ovvero sottraendosi ai prescritti controlli.

 

Titolo V - Dei reati contro il patrimonio culturale

 

Art. 104


1.
Prevedere i seguenti delitti:

 

danneggiamento di cose di interesse culturale, consistente nel distruggere, demolire, deteriorare, disperdere o rendere in tutto o in parte inservibili cose, altrui o proprie, di interesse culturale;

sottrazione di cose di interesse culturale, consistente nel sottrarre le cose altrui di interesse culturale.
Prevedere come circostanza aggravante, l'essere il fatto commesso con violenza o minaccia alle persone;

appropriazione di cose di interesse culturale, consistente nel fatto di chi, avendo rinvenuto, fortuitamente ovvero in seguito a ricerca o ad opere in genere, cose di interesse culturale, se ne appropria;

acquisto abusivo di cose di interesse culturale, consistente nell'acquistare cose provenienti dai delitti preveduti nelle lettere b) e c);

esportazione abusiva di cose di interesse culturale, consistente nell'esportare abusivamente all'estero cose di interesse culturale.
Configurare i fatti, preveduti nelle lettere precedenti, anche come delitti colposi.

2. Prevedere:

la interdizione per la durata massima di .... e, in caso di recidiva, per la durata massima di ....., dalla attività professionale o imprenditoriale, nell'esercizio della quale i reati preveduti nelle lettere precedenti sono stati commessi;

la confisca facoltativa delle cose proprie nei casi preveduti nelle lettere a), d) e e).


Art. 105


Definire, agli effetti delle disposizioni del presente titolo, le cose di interesse culturale, come cose aventi un interesse artistico, storico, archeologico etnografico o paleontologico, sottoposte o sottoponibili a vincolo amministrativo.

Titolo VI - Dei reati contro il paesaggio e la flora

 

Art. 106


Prevedere il delitto di alterazione di paesaggio, consistente nel modificare arbitrariamente l'assetto di luoghi sottoposti a vincolo amministrativo in ragione del loro interesse paesaggistico.

Art. 107


Prevedere le seguenti contravvenzioni:

danneggiamento di piante protette, consistente nel distruggere, disperdere, deteriorare, asportare, tagliare ovvero nel cogliere esemplari di flora protetta;

commercio o detenzione di piante protette, consistente nel fatto di chi importa, esporta, trasporta, pone in commercio o detiene, fuori dei casi consentiti dalla legge, esemplari o parti di esemplari di flora protetta.

 

Titolo VII - Dei reati contro l'economia

 

Capo I - Dei reati contro le risorse economiche ambientali, la produzione ed il mercato

 

Art. 108


Prevedere i seguenti delitti:

 

danneggiamento delle risorse economiche ambientali, consistente nell'arrecare alle risorse economiche ambientali una offesa tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, di enti pubblici o di imprese.
Definire le risorse economiche ambientali come quelle che ineriscono al suolo, alle acque, all'aria o alla vegetazione;

danneggiamento della produzione o grave riduzione della disponibilità di beni sul mercato, consistente nell'arrecare grave nocumento all'economia generale, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali;

aggiotaggio, consistente nel fatto di chi turba con mezzi fraudolenti il valore dei beni di mercato;

sfruttamento di informazioni, consistente nel fatto di chi, abusando del proprio ufficio inerente all'impresa, sfrutta, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, informazioni riservate per alterare la posizione di parità dei partecipanti al mercato.


Art. 109


Prevedere la contravvenzione della diffusione di notizie false, consistente nel fatto di chi, con qualsiasi mezzo di pubblicità, diffonde notizie false o pericolose per il normale svolgimento dei rapporti economici.

Capo II - Dei reati contro le finanze dello Stato

 

Art. 110


Prevedere i seguenti delitti:

 

frode fiscale, consistente nel fatto di chi, al fine di evasione fiscale, avvalendosi di documenti contraffatti, alterati o attestanti fatti non corrispondenti al vero, indica in una delle dichiarazioni prescritte ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, componenti positivi o negativi del reddito in misura diversa da quella effettiva, per un importo superiore nel complesso a ....... milioni di lire;

omissione di dichiarazioni fiscali, consistente nell'omettere la presentazione di una delle dichiarazioni prescritte ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, se l'ammontare dei componenti positivi è superiore a ....... milioni di lire. Stabilire come circostanza aggravante il fatto che tale ammontare sia superiore a ...... milioni di lire;

dichiarazione fiscale infedele, consistente, salvo che il fatto costituisca il delitto preveduto nel numero 1, nel presentare una delle dichiarazioni prescritte ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto indicando componenti positivi o negativi del reddito in misura diversa da quella effettiva per un importo superiore nel complesso a ...... milioni di lire. Stabilire come circostanza aggravante il fatto che tale ammontare sia superiore a ....... milioni di lire.

 

Capo III - Dei reati contro la circolazione monetaria

 

Art. 111


Prevedere il seguente delitto:

 

falsità in monete, consistente nel fatto di chi fa circolare monete false o alterate ovvero, allo scopo di metterle in circolazione, le fabbrica o le detiene.

 

Capo IV - Dei reati contro l'economia imprenditoriale

 

Art. 112


Prevedere i seguenti delitti:

 

illegale diminuzione del patrimonio, consistente nel fatto di chi, mediante illegale ripartizione di utili societari o in altro modo non consentito dalla legge, cagiona una diminuzione del patrimonio della società.
Prevedere la stessa pena per la sottoscrizione o l'acquisto non consentito di azioni o quote proprie;

infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto di chi, con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alle funzioni esercitate nell'impresa, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, cagioni all'impresa un danno patrimoniale. BR> Precisare che non è ingiusto il profitto dell'impresa collegata, ove questo sia compensato dai riflessi favorevoli per l'impresa per il cui conto l'atto è compiuto;

illecita concorrenza, consistente nel fatto di chi, usando mezzi di concorrenza sleale, impedisce od ostacola l'esercizio della attività di un'impresa. Prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;

concorrenza violenta, consistente nel compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;

vendita di prodotti industriali con segni mendaci, consistente nel fatto di chi, immettendo nel mercato prodotti industriali con segni mendaci, cagiona un nocumento ad industrie nazionali o dei paesi membri delle Comunità Europee;

frode nell'esercizio del commercio;

frode nella richiesta di credito, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività d'impresa, al fine di ottenere la concessione di un credito, ovvero di evitarne la revoca o la sospensione o di migliorarne le condizioni, cagiona un pericolo per gli interessi patrimoniali di un'azienda di credito, fornendo ad essa notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'impresa interessata al credito.
Prevedere la non punibilità per chi ha volontariamente impedito l'ottenimento del vantaggio richiesto o ha fatto quanto a lui possibile per impedirne l'ottenimento e il vantaggio non è stato comunque ottenuto;

captazione o storno di sovvenzioni, consistente nel fatto di chi, al fine di ottenere una qualsiasi forma di sovvenzione pubblica, fornisce notizie o documenti falsi, ovvero, senza giusta causa, distrae le sovvenzioni ottenute dalle finalità per cui sono state concesse.

 

Capo V - Dei reati connessi alla costituzione ed organizzazione dell'impresa

 

Art. 113


Prevedere i seguenti delitti:

 

esercizio non autorizzato di impresa, consistente nel fatto di chi intraprende un'attività imprenditoriale senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione illegalmente ottenuta.
Prevedere come circostanza aggravante, con aumento di pena in deroga all'art. 20 comma 1, il fatto che l'attività imprenditoriale riguardi la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, esercitata sotto qualsiasi forma;

illecita trasformazione della impresa consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, mediante fusione, incorporazione o altri processi di trasformazione, muta l'assetto dell'impresa senza osservare le procedure di legge poste a garanzia del patrimonio sociale ed a tutela dei creditori o dei terzi;

impedita partecipazione alla attività imprenditoriale, consistente nel fatto dell'imprenditore o del titolare di uffici direttivi nell'impresa che impedisce o turba la partecipazione all'attività di impresa dei soggetti legittimati, omettendo la dovuta convocazione, indebitamente influendo sulla maggioranza assembleare ovvero in altro modo non consentito dalla legge;

menomazione dei diritti della minoranza, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale di enti gestiti collettivamente, in situazioni di collisione o divergenza degli interessi della maggioranza rispetto a quelli della minoranza, compie atti di gestione che manifestino un'indebita discriminazione a danno degli interessi della minoranza;

impedito o turbato controllo, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio dell'attività di impresa, impedisce o turba in modo rilevante le funzioni degli organi di controllo, interni o esterni all'impresa;

omessa osservanza di legittime prescrizioni degli organi di controllo, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio dell'attività di impresa, non osserva le legittime prescrizioni dell'Autorità, preposta al controllo dell'impresa, strettamente inerenti alla gestione dell'impresa stessa, con particolare riferimento ai limiti del rischio economico consentito nelle operazioni imprenditoriali.
Se le prescrizioni non ineriscono al rischio tipicamente economico, prevedere eventualmente una contravvenzione ovvero un illecito amministrativo.


Art. 114


Prevedere la contravvenzione di omessa sorveglianza, consistente nel fatto di chi, non adempiendo al proprio obbligo giuridico di sorveglianza, ostacola l'impedimento, da parte del garante, di reati commessi nell'attività di impresa.

Capo VI - Dei reati contro la trasparenza economica dell'impresa

 

Art. 115


Prevedere i seguenti delitti:

 

falsità in bilancio o in relazioni o comunicazioni sociali, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio dell'attività di impresa, rappresenti falsamente le condizioni economiche della stessa mediante esposizione o omissione fraudolenta di dati in bilancio, in relazioni o comunicazioni sociali;

fraudolenta esagerazione del patrimonio, consistente nel fare figurare, nel caso di conferimento o di acquisto di beni o di crediti o di trasformazione della società, una consistenza patrimoniale dell'impresa superiore a quella reale;

omessa o falsa comunicazione di quote di partecipazione, consistente nel falsificare od omettere le comunicazioni, prescritte dalla legge, di quote di partecipazione all'impresa.

 

Art. 116


Prevedere le seguenti contravvenzioni:

fraudolenta pubblicizzazione di esagerata consistenza patrimoniale della impresa, consistente nel fatto di chi, mediante la diffusione di false notizie relative alla consistenza patrimoniale dell'impresa, presso la quale eserciti uffici direttivi, esagera fraudolentemente la consistenza medesima in modo da determinare un pericolo di nocumento;

uso non consentito di denominazioni, consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, usa denominazioni riservate per legge ad attività imprenditoriali diverse.

 

Capo VII - Dei reati fallimentari

 

Art. 117


1.
Prevedere i seguenti delitti dell'imprenditore:

 

bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistente nel causare o aggravare con frode il dissesto. Stabilire che, agli effetti di questo delitto, la frode consista nella volontà di sottrarre attività alla garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori;

bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per dissimulazione od occultamento;

bancarotta fraudolenta preferenziale, consistente nel favorire, senza giusta causa, taluno dei creditori a danno di altri;

ricorso abusivo al credito.

 

2. Prevedere le seguenti contravvenzioni dell'imprenditore:

 

bancarotta semplice patrimoniale, consistente nel cagionare o aggravare volontariamente o per colpa grave il dissesto dell'impresa;

bancarotta semplice documentale;

denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze nel corso delle procedure concorsuali.

 

3. Prevedere i reati corrispondenti di eredi dell'imprenditore, di soci illimitatamente responsabili, amministratori, direttori generali, institori, sindaci, liquidatori.


4. Specificare che il controllo di fatto sull'attività di impresa è sufficiente a qualificare il soggetto attivo.


5. Ai fini della punibilità, prevedere in tutti i casi suddetti la necessità dell'apertura di una procedura concorsuale. Stabilire la non punibilità delle contravvenzioni prevedute nel numero 2, lettere a) e b) nei casi di procedure minori (concordato preventivo e amministrazione controllata) non sfociate in una procedura maggiore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).


6. Prevedere come circostanza aggravante (con aumento di pena fino alla metà) l'avere il colpevole cagionato ai creditori un danno complessivo di particolare gravità, o l'avere egli esercitato, contro il divieto della legge, l'impresa o le funzioni ad essa inerenti.


7. Prevedere come circostanza attenuante (con diminuzione di pena fino alla metà) l'aver cagionato un danno complessivo di particolare tenuità.

Art. 118


Prevedere inoltre i seguenti delitti:

 

distrazioni senza concorso col fallito;

simulazione nella domande di ammissione ai crediti;

mercato di voto;

frode nelle procedure conservative.

 

Art. 119


Rendere applicabili a curatori, commissari giudiziali o governativi e loro coadiutori le norme sui pubblici agenti.

Capo VIII - Disposizioni generali

 

Art. 120


1.
Tra i soggetti esercenti l'attività d'impresa vanno compresi gli imprenditori, i titolari degli uffici direttivi, nonché gli amministratori giudiziari, i commissari governativi, gli amministratori e gli altri funzionari delle società di revisione nei limiti in cui le incriminazioni definite nel presente capo sono compatibili con le funzioni esercitate dai soggetti medesimi.


2. Per i reati preveduti nei capi IV, V, VI e VII del presente Titolo, prevedere le pene accessorie dell'interdizione dall'attività imprenditoriale e dagli uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Titolo VIII - Dei reati contro gli animali e il patrimonio faunistico

 

Art. 121


1.
Prevedere le seguenti contravvenzioni:

 

maltrattamento di animali, consistente nel fatto di chi, maltratta animali senza necessità.
Prevedere come circostanza aggravante l'essere il fatto commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ovvero quale modalità dell'allevamento, del trasporto, della mattazione o dello spettacolo di animali.
Prevedere, nel caso di recidiva, nelle suindicate ipotesi aggravate, la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di allevamento, di trasporto, di mattazione o di spettacolo di animali;

abbandono di animali domestici, consistente nell'abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività;

bracconaggio e pesca di frodo, consistente nel fatto di catturare, uccidere, ferire o raccogliere animali, dei quali è vietata, anche soltanto per il tempo, per il luogo o per il mezzo, la cattura, la caccia o la pesca.
Prevedere la stessa pena per chi prende o detiene uova di animali nei casi non consentiti dalla legge.


Prevedere come circostanze aggravanti l'essere il fatto commesso:

 

su animali o su uova di animali particolarmente protetti;

a mezzo dell'uccellagione;

a mezzo di sostanze esplodenti velenose o atte ad intorpidire, stordire gli animali, o di corrente elettrica.

Prevedere la stessa pena, indicata nel precedente comma, nei confronti di chi danneggia nidi o le tane di animali particolarmente protetti.
Prevedere la pena accessoria della sospensione della licenza di caccia o di pesca nelle suindicate ipotesi aggravate e, in caso di recidiva, la revoca della licenza;

commercio o detenzione di animali protetti, consistente nel fatto di chi importa, esporta, trasporta, pone in commercio o detiene per il commercio, fuori dei casi consentiti dalla legge, animali, vivi o morti, ovvero parti o prodotti derivanti da animali, particolarmente protetti.
Prevedere come circostanza aggravante l'appartenere l'animale a specie minacciata d'estinzione.

 

2. Sancire rispetto ai reati, preveduti nelle lettere c) e d), la confisca obbligatoria degli animali e delle parti o prodotti, provenienti da animali.

Libro IV - Dei reati contro la repubblica

 

Titolo I - Dei reati contro l'ordine costituzionale

 

Capo I - Dei reati contro l'ordinamento democratico della Repubblica

 

Art. 122


Prevedere i seguenti delitti:

 

attentato alla Costituzione, consistente nel compiere, con mezzi illeciti o comunque non consentiti dall'ordinamento costituzionale, un fatto diretto a mutare la Costituzione, o a menomare l'integrità, o l'indipendenza della Repubblica, o ad impedire od ostacolare l'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, del Governo, del Parlamento, della Corte costituzionale o di altro organo costituzionale;

usurpazione di funzioni costituzionali o di un alto comando militare, consistente nell'usurpare una funzione costituzionale o un alto comando militare, ovvero nel persistere indebitamente nell'esercitarli;

corruzione politica, consistente nel fatto di chi, essendo investito di funzioni costituzionali, riceva, per il loro esercizio o per il compimento di un qualsiasi atto ad esse inerente, una retribuzione non dovuta, o la promessa di essa. Prevedere la stessa pena per chi dà o promette la retribuzione;

broglio elettorale, consistente nell'alterare il risultato delle votazioni nelle elezioni del Parlamento, di un'assemblea regionale o di un consiglio provinciale o comunale. Stabilire come circostanze aggravanti il fatto che:

 

il colpevole appartenga all'ufficio elettorale;

l'alterazione abbia determinato una diversa assegnazione dei seggi;

 

corruzione elettorale, consistente nel dare o promettere ad un elettore danaro od altra utilità, in occasione delle elezioni indicate alla lettera precedente, allo scopo di indurlo a votare o non votare per una lista o per un candidato;

violenza elettorale, consistente nell'usare, in occasione delle elezioni indicate al numero 4, violenza o minaccia per costringere un elettore a votare o non votare per una lista o per un candidato.

Stabilire come circostanza aggravante dei delitti preveduti dai numeri 5 e 6 il fatto che l'elettore sia stato indotto o costretto ad esprimere il proprio voto violandone la segretezza o in modo da consentirne l'identificazione, anche solo parziale.


Dichiarare abrogate le corrispondenti norme delle leggi elettorali

Capo II - Dei reati contro gli organi costituzionali

 

Art. 123


Prevedere i seguenti delitti:

 

attentato contro il Presidente della Repubblica;

offesa alla libertà del Presidente della Repubblica;

offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.
Ai fini dei delitti previsti dai numeri 1, 2, 3 stabilire l'equiparazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci;

attentato contro organi costituzionali, consistente nel commettere uno dei fatti preveduti dai numeri 1 e 2 in danno del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un ministro della Repubblica, di un membro del Parlamento, della Corte costituzionale o di un'assemblea regionale, o di altra persona investita di funzioni costituzionali, di un comando militare, ovvero di funzioni giudiziarie, per uno scopo politico o di terrorismo;

offesa al prestigio delle istituzioni, consistente nell'offendere pubblicamente, per uno scopo politico, il prestigio della Repubblica, della sua Costituzione, del Governo, del Parlamento, della Corte costituzionale, o di altro Organo costituzionale ovvero dell'Ordine giudiziario o delle forze armate.

 

Art. 124


Prevedere la contravvenzione di pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere.

Capo III - Dei reati contro la sicurezza della Repubblica e le relazioni internazionali

 

Art. 125


Prevedere i seguenti delitti:

 

guerra alla Repubblica, consistente nel tenere, da parte del cittadino anche all'estero, o dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato, intelligenze con uno Stato estero, affinché sia mossa guerra alla Repubblica o siano compiuti contro di essa atti di guerra, ovvero nel compiere atti di ostilità contro uno Stato estero o contro i suoi cittadini, esponendo la Repubblica al pericolo di guerra o di rappresaglie belliche;

conflitto armato, consistente, nel fatto di chi, fuori dei casi preveduti dal numero precedente, compie arruolamenti, organizza truppe o predispone armi o mezzi militari di qualsiasi tipo, allo scopo di suscitare un conflitto armato o di parteciparvi in qualsiasi modo. Prevedere la punibilità di chi si arruola. Stabilire che il fatto sia punibile anche se commesso all'estero, quando l'arruolamento si riferisca a cittadini italiani. Prevedere come circostanza aggravante, con un aumento di pena in deroga al limite fissato dall'art. 20, 1° comma, il fatto che il conflitto armato sia rappresentato da una guerra civile o da un'insurrezione nel territorio della Repubblica;

violazione del segreto di Stato, consistente nel procurarsi abusivamente un segreto di Stato, nel rivelarlo senza giusta causa o nell'utilizzarlo indebitamente a proprio od altrui profitto. Prevedere la punibilità dell'agevolazione colposa. Prevedere come circostanza aggravante la commissione del fatto a scopo di spionaggio o per una delle finalità indicate all'art. 122, n. 1 o nel numero 1 di questo articolo;

falsità in segreto di Stato, consistente nel formare falsamente, alterare o sopprimere notizie, che costituiscono oggetto del segreto di Stato o, senza essere concorso nella falsità, nell'utilizzarle. Prevedere come circostanza aggravante la commissione del fatto per una delle finalità indicate all'art. 122, n. 1 o nel numero 1 di questo articolo.
Definire la nozione di "segreto di Stato" con riferimento alle notizie la cui conoscenza da parte di soggetti non legittimati sia idonea a recare danno alla integrità, o alla indipendenza della Repubblica, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento o alla preparazione e alla difesa militari della Repubblica.


Stabilire:

 

che non costituiscono oggetto del segreto di Stato le notizie concernenti fatti eversivi dell'ordine costituzionale;

che siano applicate le norme dei numeri 4 e 5 nei casi in cui le suddette notizie siano state acquisite, rivelate o falsificate per una delle finalità ivi indicate;

attività spionistica, consistente nel fatto di prestare, a favore di uno Stato estero e contro la Repubblica, attività di collaborazione, anche per interposta persona con Organi di Stati Esteri per fornire notizie segrete diverse da quelle indicate nel precedente n. 4;

infedeltà in affari di Stato, consistente nel fatto di chi, incaricato di trattare affari di Stato, rendendosi infedele al mandato, pone in pericolo l'interesse cui l'affare di Stato si riferisce;

offese a Capi di Stato esteri, a organi costituzionali e a rappresentanti diplomatici di Stati esteri, ad istituzioni od organi costituzionali di Stati esteri, corrispondenti alle previsioni dell'art. 123, punibili in quanto commessi nel territorio dello Stato, a condizione di reciprocità.


Art. 126


Prevedere la contravvenzione di ingresso arbitrario in luoghi interdetti nell'interesse militare.

Capo IV - Dei reati di associazione

 

Art. 127


Prevedere i seguenti delitti:

 

associazione eversiva, consistente nel promuovere, costituire, organizzare o dirigere un'associazione volta a perseguire una delle finalità indicate nell'art. 122, n. 1 o nell'art. 125, n. 1, o una qualsiasi altra finalità politica, anche di carattere internazionale, mediante l'uso della violenza o della minaccia, o mediante un'organizzazione di carattere militare. Prevedere la punibilità di chi partecipa all'associazione. Stabilire come circostanza aggravante, con aumento di pena in deroga al limite fissato dall'art. 20, 1^ comma, il fatto che la violenza consista nel compimento di atti terroristici.
Definire il carattere militare dell'associazione con riferimento al fatto che essa sia costituita mediante inquadramento gerarchico corrispondente a quello militare e con organizzazione idonea all'impiego collettivo di nuclei o reparti.
Stabilire come circostanza aggravante, con aumento di pena in deroga al limite fissato dall'art. 20, 1^ comma, il fatto che l'associazione sia armata, intendendo per tale anche l'associazione che tenga a disposizione armi;

cospirazione politica, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi indicati nel numero precedente, per una finalità politica promuove, costituisce, organizza o dirige un'associazione diretta a commettere uno o più delitti preveduti dai Capi I - II e III di questo titolo. Prevedere la punibilità di chi partecipa all'associazione;

associazione segreta, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi indicati nei numeri precedenti promuove, costituisce, organizza o dirige un'associazione segreta diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di rappresentanze diplomatiche, di organi giudiziari, di amministrazioni od enti pubblici, o sull'attività di pubblici servizi. Prevedere la punibilità di chi partecipa all'associazione.
Definire il carattere "segreto" dell'associazione in riferimento al fatto che la sua esistenza sia occultata, nel senso che gli associati, o taluni di essi, siano vincolati a tenere segreta l'esistenza dell'associazione o la loro partecipazione ad essa, ovvero che gli associati o taluni di essi debbano rimanere reciprocamente sconosciuti, ovvero che le finalità e le attività dell'associazione siano occultate o dissimulate.

 

Capo V - Disposizioni comuni

 

Art. 128


Prevedere come circostanza aggravante dei delitti di questo Titolo, con aumento di pena in deroga al limite fissato dall'art. 28, 1° comma, la commissione del fatto da parte di persona investita di funzioni costituzionali o di un alto comando militare.

Art. 129


Agli effetti delle disposizioni di questo Titolo, quando il fatto è commesso ai danni della Repubblica, equiparare agli Stati esteri gli aggregati politici stranieri.

Titolo II - Dei reati contro la giurisdizione

 

Capo I - Dei reati contro le indagini preliminari

 

Art. 130


Prevedere i seguenti delitti:

 

omissione di denuncia da parte del pubblico agente;

omissione di referto;

omissione di denuncia da parte del cittadino;

simulazione di reato;

calunnia;

autocalunnia;

false informazioni al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, consistente nel fatto di chi, sentito dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria come persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini preliminari, fornisce informazioni false o tace, in tutto o in parte, ciò che sa, sempre che non sia applicabile la norma preveduta dall'articolo 132 al n. 1.
Stabilire la non punibilità di chi, prima che siano chiuse le indagini preliminari o sia disposta l'archiviazione o il non luogo a procedere ovvero, in caso di rinvio a giudizio, prima della chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero;

favoreggiamento personale, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato;

aiuta taluno a frustrare l'emanazione di una misura coercitiva di natura personale, della quale già esistano i presupposti, o ad eluderne l'esecuzione;

ovvero, allo scopo di procurare a taluno l'impunità o di limitarne la responsabilità, rende vano anche in parte il ricorso ad un mezzo per la ricerca della prova, o ad un accertamento, sequestro o perquisizione disposti dal p.m. o dalla p.g;

favoreggiamento reale, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e di quelli previsti dal precedente numero 8) e dall'art. 84, aiuta taluno a frustrare l'emanazione di un provvedimento di sequestro con finalità probatoria o preventiva o di confisca, dei quali già esistano i presupposti, o ad eluderne l'esecuzione.

 

Art. 131


Prevedere le seguenti contravvenzioni:

 

pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale;

omessa denuncia di cose provenienti da delitto.

 

Capo II - Dei reati contro l'integrità e la veridicità delle prove

 

Art. 132


Prevedere i seguenti delitti:

 

falsa testimonianza;

falsa perizia, interpretazione o consulenza, includendo tra i soggetti attivi il consulente nominato dal p.m. nel corso delle indagini preliminari.


Nelle ipotesi previste dai due numeri precedenti, stabilire la non punibilità:

 

di chi ritratta il falso e manifesta il vero prima che il dibattimento sia chiuso e, se la falsità è intervenuta in una causa civile, prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile;

di chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, perito o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione;

 

subornazione;

falso giuramento della parte;

frode processuale, punibile salvo che il fatto costituisca più grave reato. Stabilire che, per ciò che riguarda il processo penale, essa si riferisca alle ricognizioni, agli esperimenti giudiziali, alle perizie, alle ispezioni, alle intercettazioni ed alle consulenze disposte dal p.m. nel corso delle indagini preliminari. Prevedere come circostanza aggravante l'ipotesi che il fatto sia commesso da un patrocinatore.

 

Capo III - Dei reati contro l'esercizio delle funzioni giurisdizionali

 

Art. 133


Prevedere i seguenti delitti:

 

rifiuto di uffici legalmente dovuti, esteso al consulente del p.m;

offesa al giudice in udienza, consistente nel fatto di chi offende l'onore o il decoro di un giudice in udienza a causa dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero rifiuta arbitrariamente di eseguire un ordine impartito dal giudice o dal p.m. per la disciplina dell'udienza;

esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perseguibile a querela della persona offesa.


Art. 134


Stabilire che per i fatti preveduti dai numeri 1, 2, 3, 6, 7 e 8 dell'art. 130, dai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 132 e dal numero 1 dell'articolo 133 non sia punibile chi ha agito costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Art. 135


Prevedere la contravvenzione di indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.

Capo IV - Dei reati contro la difesa delle parti

 

Art. 136


Prevedere i seguenti delitti:

 

patrocinio o consulenza infedele;

patrocinio o consulenza in favore di parti contrarie.

 

Capo V - Dei reati contro le decisioni giudiziali

 

Art. 137


Prevedere i seguenti delitti:

 

evasione;

procurata evasione e procurata evasione colposa;

mancato rientro del detenuto.
Determinare il fatto in conformità della disciplina degli istituti implicanti un obbligo di rientro in carcere;

inosservanza di pena accessoria;

procurata inosservanza di pena accessoria;

procurata inosservanza di misure di sicurezza.
Estendere l'applicabilità della disposizione a tutte le misure di sicurezza;

mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie;

elusione di obblighi civili giudizialmente accertati, consistente:

 

nel fatto di chi, per sottrarsi all'adempimento di un obbligo di risarcimento, di restituzione, di consegna o di rilascio nascente da una sentenza di condanna o del quale è in corso l'accertamento dinanzi al giudice, compie atti simulati o fraudolenti, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire la sentenza;

nel fatto di chi rifiuta od elude arbitrariamente l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare nascente da una sentenza, non suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, o concernente l'affidamento di minori o altre persone incapaci;

elusione di un provvedimento cautelare, consistente nel fatto di chi elude l'esecuzione di un provvedimento cautelare del giudice concernente l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, o la tutela di un diritto della personalità, della proprietà, del possesso o del credito;

sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro giudiziario o conservativo, o a pignoramento, commesso da chi sia proprietario o custode della cosa.

 

Titolo III - Dei reati contro la pubblica amministrazione

 

Capo I - Dei reati dei pubblici agenti

 

Art. 138


Prevedere i seguenti delitti:

 

peculato su cosa mobile della pubblica amministrazione o di privati, nelle forme della appropriazione e della distrazione, purché quest'ultima sia effettuata a profitto esclusivamente privato proprio od altrui;

peculato d'uso;

peculato mediante profitto dell'errore altrui;

concussione da parte del pubblico agente;

concussione ambientale, consistente nel fatto del pubblico agente che riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità patrimoniale, sfruttando l'altrui convinzione, determinata da situazioni ambientali, reali o supposte, di non poter altrimenti contare su di un trattamento imparziale;

corruzione, prevedendo circostanze aggravanti, anche in deroga ai limiti di aumento della pena stabiliti dall'art. 20 primo comma, ove conseguano determinate condanne penali;

indebita accettazione di utilità, consistente nel fatto del pubblico agente che, per compiere un atto riceve, per sé o per altri, in denaro o altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. Incriminare anche il fatto del pubblico agente che riceve la retribuzione per un atto, già compiuto, di ufficio o contrario ai doveri di ufficio. Punire con le stesse pene chi dà o promette il denaro od altra utilità per un atto contrario ai doveri di ufficio già compiuto;

abuso di autorità, consistente - ove non ricorra un reato più grave - nel fatto del pubblico agente che, abusando del suo ufficio, procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o procuri ad altri un danno ingiusto.
Prevedere la non punibilità dei fatti commessi ad esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione, sempre che non si tratti di distrazione di denaro od altra cosa mobile ad essa non appartenente;

omissione, rifiuto o ritardo di atti di ufficio, consistente nel fatto del pubblico agente, che, omettendo, rifiutando o ritardando un atto di ufficio, cagioni turbamento alla regolare attività della pubblica amministrazione;

rivelazione o agevolazione della conoscenza di segreto di ufficio da parte del pubblico agente, nonché utilizzazione di esso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Incriminare anche la rivelazione e la agevolazione colpose.

 

Art. 139


Prevedere i delitti di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di tali cose.

Art. 140

 

1. Prevedere, sempre che non ricorra un più grave reato, la contravvenzione di assenteismo, consistente nel fatto del pubblico dipendente che, con artifici e raggiri, si assenta ripetutamente dal lavoro.
2. Prevedere pure una responsabilità del preposto.

Capo II - Dei reati dei privati

 

Art. 141


Prevedere i seguenti delitti:

 

violenza o minaccia a pubblico agente al fine di costrizione o di resistenza indicando come circostanze aggravanti quelle previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 70 punto 1. Stabilire che il fatto non è punibile se costituisce reazione agli atti arbitrari;

usurpazione di funzioni pubbliche;

esercizio abusivo di professione;

frode negli incanti, nelle licitazioni e nelle pubbliche forniture;

inadempimento di contratti di pubbliche forniture o utilizzo distorto di finanziamenti pubblici o di crediti agevolati;

violazione di sigilli;

interruzione di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità.

 

Art. 142


Prevedere le seguenti contravvenzioni:

 

inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità;

rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

 

Capo III - Disposizione comune

 

Art. 143


Qualificare agli effetti della legge penale:

 

come pubblico agente la persona che, nello specifico rapporto rilevante per la legge penale, esercita un potere o adempie un dovere pubblicistico per conto dello Stato o di altro ente pubblico italiano.
L'esercizio del suddetto potere o l'adempimento del suddetto dovere costituisce pubblica mansione;

come esercente un servizio di pubblica necessità il privato che esercita una professione per legge vietata senza una speciale abilitazione dello Stato, quando della loro opera il pubblico sia per legge obbligato a valersi, ovvero che presta un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie

Art. 1
Delega


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il..... le disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché di adeguamento della legislazione speciale, secondo gli stessi principi che ispirano il codice penale.

Art. 2
Circostanze del reato


Nella legislazione speciale, considerare circostanze le ipotesi per le quali la legge stabilisce una variazione di pena in modo indipendente dalla pena ordinaria per il reato, purché la misura dell'aumento o della diminuzione non sia superiore ad un terzo rispetto alla pena ordinaria. La misura suddetta va stabilita con riferimento alla media dei limiti edittali. Non costituiscono circostanze le ipotesi per le quali la legge stabilisce, anche parzialmente, una specie di pena diversa. Costituiscono in ogni caso circostanze le ipotesi in cui la diminuzione o l'aumento di pena dipende da situazioni inerenti alla 8persona del colpevole o da condotte del reo successive al fatto.

Art. 3
Obbligo di particolare motivazione


Prescrivere che i motivi che giustificano l'uso del potere discrezionale siano analiticamente indicati, con specificazione particolare dei fattori che fondino l'applicazione di una pena prossima al minimo o al massimo edittale.

Art. 4
Sospensione obbligatoria del giudizio


Prevedere la sospensione obbligatoria del giudizio penale nel tempo in cui dovrebbe applicarsi un decreto-legge non ancora convertito.

Art. 5
Ragguaglio della pena pecuniaria


Stabilire i criteri di ragguaglio tra le pene pecuniarie inflitte secondo le regole precedenti e quelle inflitte secondo il nuovo sistema dei tassi giornalieri.

Art. 6
Abrogazione della semilibertà


Prevedere l'abrogazione delle disposizioni della legge penitenziaria relative alle semilibertà.

Art. 7
Reati di impresa e fallimentari


Attribuire al tribunale la competenza per materia in tema di reati di impresa e di reati fallimentari.
Per i reati fallimentari:

disciplinare la competenza per territorio in conformità a quella stabilita per la procedura concorsuale;

disciplinare la costituzione di parte civile nel procedimento penale per i reati suddetti.

 

Art. 8
Reati contro l'ordine costituzionale


1. Disporre la trasposizione dei reati preveduti dagli artt. 242, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 267, 268 del codice penale del 1930 nel codice penale militare di guerra o nella legge di guerra e di neutralità (R.D. 8 luglio 1938, n. 1415), introducendovi le modifiche rese necessarie dall'osservanza dei principi costituzionali e dalle esigenze di coordinamento.
2. Con adattamenti analoghi rendere applicabile al Presidente della Repubblica la disposizione del C.P.M.P. sull'alto tradimento.

Art. 9
Misure di prevenzione


Prevedere in appositi testi legislativi adeguate misure di prevenzione per ipotesi di quasi reato, nonché nei confronti di delinquenti abituali o professionali imputabili che abbiano rivelato durante l'esecuzione della pena la persistenza di rilevanti atteggiamenti antisociali.

Art. 10
Contravvenzioni di leggi speciali


Proporre al legislatore di trasferire e rifondere nel Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza o in altre leggi speciali le contravvenzioni prevedute negli articoli:
662, 663, 633-bis, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 672, 678, 679, 681, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 702, 703, 704, 705, 706, 710, 711, 718-723 del codice penale del 1930.

Art. 11
Contravvenzioni da abrogare


Proporre al legislatore di abrogare le contravvenzioni prevedute negli articoli seguenti:

 

art. 654: Grida e manifestazioni sediziose

 

art. 655: Radunata sediziosa


art. 657: Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata


art. 667: Esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo

 

art. 707: Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli


art. 708: Possesso ingiustificato di valori


art. 724: Bestemmia (è ricompresa nelle modalità di realizzazione del delitto di offesa al sentimento religioso)


art. 725: Commercio di scritti etc. contrari alla pubblica decenza


art. 733: Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico (da riqualificare come delitto)


art. 734: Distruzione o deturpamento di bellezze naturali (idem c.s.).

 

Art. 12
Pubblici agenti


Considerare come pubblici agenti i soggetti qualificati da leggi speciali come pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, con revisione delle qualifiche ove non più attuali.

Art. 13
Leggi speciali


Al fine di assicurare la centralità del codice penale, nei casi in cui il fatto è preveduto come reato dal codice e da leggi speciali preesistenti, stabilire la non applicabilità di queste, salvo che siano state confermate con legge delegate, da emanare nel tempo indicato per l'entrata in vigore del codice medesimo.

 

 

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