Commissione Nordio

 

La riscrittura della parte generale nuovo Codice penale

 

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Introduzione ai lavori della Commissione Nodio (1,3 Mb)

Commento alla riscrittura del Codice penale articolo per articolo (0,7 Mb)

Il nuovo articolato della prima parte del Codice penale (1,2 Mb)

Commissione Nordio: parte generale nuovo Codice penale

 

Italia Oggi, 4 agosto 2004

 

Codice penale con poco (pochissimo) carcere, senza più multe ma con sanzioni interdittive e con pene accessorie che comprendono anche il divieto di emettere assegni o utilizzare carte di credito. E il divieto di utilizzare Internet. L’ergastolo sarà limitato ai casi più gravi e di fatto, per effetto del meccanismo di compensazioni tra circostanze aggravanti e attenuanti, sarà applicato solo ai casi in cui non vi è neanche una circostanza attenuante. Nuova causa estintiva della pena: il perdono giudiziale.

Tra i profili di maggiore innovazione del codice penale, proposti dalla commissione Nordio per quanto specificatamente riguarda la parte generale (si veda Italia Oggi del 3 agosto) e che senz’altro saranno al centro del dibattito scientifico e politico, spicca la riforma del sistema sanzionatorio.

Il nuovo modello è basato, in linea generale, sull’eliminazione delle pene pecuniaria (mantenuta esclusivamente per i reati di competenza del giudice di pace) e dell’arresto (in dipendenza dell’eliminazione di tutte le contravvenzioni), e su un sistema in cui la reclusione da una parte diventa centrale come unità di misura della gravità del reato e dall’altra diventa parametro per la conversione in altra pena detentiva, interdittiva, ablativa (la confisca) o prescrittiva (per esempio, l’allontanamento dalla famiglia o l’espulsione dello straniero con divieto di reingresso) che spetta al giudice di cognizione. Con l’obiettivo dichiarato di prevedere il carcere come estrema ratio e di puntare a un sistema di sanzioni meno afflittive ma effettive, garantendo il principio costituzionale del fine rieducativo della pena.

Come scelta politica di fondo, però, rimane confermato l’ergastolo, che sarà limitato ai reati più gravi.

Il meccanismo immaginato, come riferisce la stessa relazione al testo, è questo: dopo aver identificato il reato, il giudice deve procedere alla valutazione delle sua gravità in concreto, misurata in giorni di reclusione. Dopodiché il giudice stesso deve procedere di regola alla conversione della reclusione in altra pena (detentiva, oppure di altra specie) nei casi stabiliti dalla legge e secondo i criteri di ragguaglio previsti per i diversi tipi di sanzioni. Per fare un esempio: una pena interdittiva perpetua come può essere l’interdizione o la sospensione dai pubblici uffici equivale a quattro anni di reclusione. In pratica, per i reati di media gravità, la reclusione quantificata dal giudice potrà divenire una ´pena di ritorno’ se il soggetto non ottempererà alle prescrizioni impartite dal giudice; nei casi più gravi la conversione avverrà in parte. La conversione sarà prevista per classi di reato o per singole figure di reato. L’effettività della pena è garantita così sia dall’esclusione dell’applicazione della sospensione condizionale alle pene non detentive e dalla necessaria osservanza degli obblighi imposti al soggetto in sede di conversione. Naturalmente, l’effettività in concreto del sistema non potrà prescindere dai controlli che dovranno essere effettuati, magari anche da parte della polizia penitenziaria.

La confisca, oltre a rimanere come pena accessoria, diventa pena principale ablativa (50 euro per ogni giorno di reclusione) e la sua applicazione avverrà preferenzialmente nei reati di delinquenza economica, imprenditoriale o con fini di lucro. Non solo. La confisca, anche se distinta dalle obbligazioni civili e di risarcimento del danno, è una somma che lo stato ingloberà ma con finalità di riparazione del danno alle vittime del reato o al ripristino dello stato dei luoghi.

La recidiva diventa obbligatoria e una volta dichiarata produrrà particolari effetti penali: preclude l’applicabilità della sospensione condizionale della pena, la fruibilità del perdono giudiziale, l’affidamento al servizio sociale. La liberazione condizionale per buona condotta potrà avvenire dopo 20 anni.

La discrezionalità del giudice penale nell’identificare la pena in concreto viene ridotta sotto un duplice profilo: è meno ampia la forbice tra minimi e massimi edittali e molte circostanze speciali sono state innalzate a figure autonome di reato. Inoltre il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti è regolato specificatamente dal codice. La motivazione delle pena dovrà essere analitica.

 

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