Convenzione tra PRAP e CONI

 

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria

Comitato Regionale C.O.N.I. della Calabria

 

visto

 

il Protocollo di Intesa firmato fra il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale II.PP. - ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) premesso che nel citato Protocollo il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale II.PP. oggi Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano hanno manifestato ampia disponibilità a collaborare nella progettazione e realizzazione di attività che costituissero la più ampia attuazione dei principi sanciti dall'Ordinamento Penitenziario in materia di attività trattamentali ed efficiente organizzazione delle attività sportive e ricreative negli istituti penitenziari nonché di un completo processo di rieducazione che deve necessariamente comprendere interventi di mantenimento psicofisico nella vita dei detenuti per il superamento delle tensioni che l'ambiente di costrizione può produrre sui ristretti; considerato che a tale Protocollo di Intesa potevano far seguito accordi di carattere particolare con specifici programmi di azione tra le strutture Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.) e le sedi corrispondenti del C.O.N.I.;

 

si conviene e si stipula quanto segue

 

Articolo 1

 

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria e il Comitato Regionale C.O.N.I. della Calabria unitariamente individuano i seguenti punti significativi di intesa per la realizzazione degli interventi di attività motoria a favore dei detenuti, i cui obiettivi fondamentali sono i seguenti: l'educazione corporea e motoria per l'affermazione di abitudini salutistiche nella quotidianità carceraria; l'uscita dal sedentarismo; la consapevolezza della salute psicofisica; la valorizzazione espressiva e comunicativa del corpo stesso; la valorizzazione della dimensione ludica come opportunità di socialità e di allentamento delle tensioni prodotte dalla condizione detentiva; l'acquisizione di una cultura sportiva fondata sui valori della continuità di pratica, dell'autodisciplina, dell'aggregazione.

 

Articolo 2

 

Il Comitato Regionale C.O.N.I. della Calabria e il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziari - Provveditorato Regionale della Calabria - nel rispetto dei propri ruoli e delle rispettive competenze, si impegnano a collaborare al fine di presentare specifici progetti di intervento in materia di attività sportive e ricreative negli Istituti, quali strumento di educazione per l'integrazione sociale dei gruppi svantaggiati, richiamando l'attenzione degli Enti Locali e degli organi competenti, al fine di accedere a fonti di finanziamento anche a concorso delle spese necessarie.

 

Articolo 3

 

Il Provveditorato Regionale si impegna a:

- mettere a disposizione gratuita gli spazi e le attrezzature per le attività ricreative e sportive negli Istituti della Calabria; - rilevare i bisogni della popolazione detenuta in ordine all'attuazione dei programmi di educazione motoria; - offrire consulenza e supporto operativo nella progettazione e conduzione degli interventi presso gli Istituti Penitenziari; - partecipare alla fase di informazione, pubblicazione degli interventi e loro risultati; - partecipare alle spese finalizzate alle attività sportive e motorie.

 

Articolo 4

 

Il Comitato Regionale C.O.N.I. della Calabria si impegna a: operare per la divulgazione negli Istituti Penitenziari in relazione ai contenuti degli obiettivi di cui all'art. 1; - individuare istruttori e operatori sportivi disponibili a collaborare localmente con gli Istituti Penitenziari per la promozione e realizzazione della attività fisico-sportive e ricreative; - favorire il reinserimento associativo territoriale dell'utente-detenuto, attraverso i benefici previsti dalla legge, mediante la sensibilizzazione all'impegno delle Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I., le quali si faranno carico di favorire occasioni di partecipazione e collaborazione volontarie o di inserimento lavorativo; - collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati.

 

Articolo 5

 

Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito degli Istituti Penitenziari della Calabria, è il Direttore dell'Ufficio del Trattamento Intramurale del P.R.A.P.. Potranno essere costituti gruppi di lavoro misti con funzioni di programmazione, coordinamento e verifica dei progetti che si elaboreranno congiuntamente.

 

Articolo 6

 

Agli interventi del presente accordo sono interessati tutti i detenuti e le detenute ristretti negli Istituti della Calabria ad eccezione di coloro che sono sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P..

 

Articolo 7

 

Il presente accordo non ha carattere oneroso tra le parti poiché le attività svolte da ciascun firmatario sono riconosciute equivalenti e non potranno dar luogo a corrispettivi ed indennizzo a qualunque titolo.

 

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