Convenzione Bologna

 

Convenzione tra

 

la Casa Circondariale di Bologna, la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna

 

per la creazione di un servizio di orientamento ed assistenza all’inserimento e reinserimento per detenuti nel mercato del lavoro

 

 

Premessa

 

Visti

 

il programma Operativo Ob. 3 della Regione Emilia Romagna approvato con decisione 2066 della commissione europea del 21.09.2000 (presa d’atto regionale con deliberazione Giunta Regionale n. 1639 del 03.10.2000);

il Complemento di Programmazione Ob. 3 della regione Emilia Romagna, approvato con deliberazione giunta Regionale n. 403 del 01.03.2000;

gli "Indirizzi dell’integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione Triennio 2000-20002", approvati con deliberazione del consiglio regionale n. 1316 del 22.12.1999;

il "Programma provinciale delle politiche di formazione al lavoro 2000 - 2002" approvato con deliberazione del consiglio Provinciale n. 16 del 29.02.2000 e successive modificazioni e integrazioni;

l’avviso pubblico della Provincia di Bologna di chiamata di progetti da realizzare con il Fondo Sociale europeo , PG n. 106884 del 30.7.2001 e la Determina Dirigenziale n. 9/2001 e successive modifiche di approvazione dei progetti

 

Considerato che

 

l’inserimento al lavoro dei detenuti è necessario per il recupero sociale:

nel rispetto della normativa vigente di cui alla legge 26/07/1975 n° 354 e successive modificazioni e d’integrazioni e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 30/06/2000 n° 230;

nel rispetto dei principi e degli indirizzi dettati in materia di riforma dei servizi per l’impiego dal D.lgs 469/97 e successiva legge della Regione Emilia Romagna 25/98;

tra la Casa Circondariale di Bologna, la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna (Settore coordinamento servizi sociali).

 

si conviene e si stipula quanto segue

 

Articolo 1

 

La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Casa Circondariale di Bologna, la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna, al fine di offrire un servizio di informazione, consulenza ed orientamento al lavoro che valorizzi i bisogni dei detenuti e nel contempo sia supporto degli operatori penitenziari che operano all’interno della struttura carceraria.

Tale servizio dovrà garantire anche l’integrazione con le attività svolte dalle strutture del privato sociale operanti sul territorio.

 

Articolo 2

 

La Casa Circondariale, la Provincia di Bologna e il comune di Bologna, in collaborazione ottimizzano le modalità di intervento tra i diversi attori sociali, istituzionali e non, che si occupano dell’inserimento lavorativo extramurario di soggetti in detenzione, anche mediante l’utilizzo di strutture all’uopo autorizzate e l’uso di strumenti di supporto telematici per la gestione, la diffusione e il monitoraggio di informazioni utili.

 

Articolo 3

 

La Provincia di Bologna, in collaborazione con la Casa Circondariale e il Comune di Bologna, assicura, anche tramite operatori propri e operatori da essa autorizzati, un servizio che promuova in tutti i soggetti una capacità di ricerca attiva delle possibili opportunità lavorative attraverso percorsi di informazione, orientamento, consulenza orientativa e formazione professionale. L’erogazione del servizio avverrà attraverso una pluralità di azioni utili al raggiungimento degli obbiettivi professionali; nello svolgimento di tali azioni saranno garantite le condizioni di riservatezza e il rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalla Direzione della Casa Circondariale. Il servizio dovrà essere commisurato alle esigenze della popolazione detenuta segnalata dalla Direzione dell’Istituto. Gli operatori dello sportello sono tenuti al segreto professionale, d’ufficio ed alla stretta osservanza della normativa della privacy.

 

Articolo 4

 

Sede del servizio:

Gli operatori penitenziari, del Comune e della Provincia di Bologna e gli altri operatori autorizzati della Provincia e della Direzione della Casa Circondariale (secondo le procedure autorizzative di rito), svolgeranno la loro attività presso la direzione della Casa Circondariale di Bologna per i detenuti ivi ristretti. L’iniziativa in oggetto può essere finanziata totalmente o parzialmente dalla Provincia di Bologna tramite il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3.

 

Articolo 5

 

La Provincia di Bologna impegna un operatore del CIP e altri operatori specificatamente autorizzati per collaborare alla realizzazione del servizio. Inoltre si impegna a fornire ogni informazione sul mercato del lavoro, sulle iniziative di formazione professionale e su quanto altro sia utile ad un servizio di orientamento adeguato ai bisogni e alle richieste dei destinatari.

Il Comune di Bologna si impegna a fornire la collaborazione attiva del Servizio Sociale Adulti del Comune di Bologna, in particolare agli assistenti sociali e i mediatori culturali dello sportello comunale presso la Casa Circondariale di Bologna.

La Casa circondariale di Bologna garantisce le opportune condizioni di riservatezza, in particolare durante lo svolgimento dei colloqui e negli spazi ad essa dedicati, al fine di consentire una idonea erogazione del servizio. Inoltre fornisce la collaborazione degli operatori penitenziari e di e di quelli facenti capo all’area trattamentale (educatori) e all’area sanitaria e garantisce spazi e strumentazione idonei alla realizzazione degli interventi.

La Provincia e il Comune di Bologna si impegnano a relazionare periodicamente sui risultati dei propri interventi alla Direzione della Casa Circondariale di Bologna, fornendo dati e informazioni, che siano eventualmente utili a qualificare offerte trattamentali coerenti.

 

Articolo 6

 

La presente convenzione sarà integrata da un Protocollo operativo che specifica i ruoli e i rispettivi ambiti di operatività degli attori che intervengono direttamente nell’attività e prevede la disciplina relativa alle modalità di erogazione dei servizi stessi comprese le forme di consultazione dei diversi soggetti interessati.

 

Articolo 7

 

Gli Enti firmatari si impegnano, nel rispetto delle proprie competenze, a momenti di verifica comune e periodica della presente convenzione.

 

Articolo 8

 

La presente convenzione è esecutiva dopo la sottoscrizione delle parti, ha durata triennale e potrà tacitamente essere prorogata qualora esista accordo tra le parti.

 

Casa Circondariale di Bologna

Provincia di Bologna

Comune di Bologna

 

Bologna, 7 marzo 2003

 

 

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