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      Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, 
      adottata a L’Aia il 28 maggio 1970 Legge 
        16 maggio 1977, n° 305 Parte 
        I Definizioni 
         
          Ai 
            fini della presente Convenzione: 
           a) 
            "sentenza penale europea" significa qualsiasi decisione 
            definitiva pronunciata da un tribunale penale di uno Stato Contraente 
            a seguito di un procedimento penale; b) 
            "reato" comprende, oltre agli interessi contemplati dal 
            codice penale, quelli considerati ai sensi delle disposizioni legali 
            elencate nell’allegato II alla presente Convenzione, a condizione 
            che, qualora tali disposizioni attribuiscono la competenza ad un’autorità 
            amministrativa, alla persona interessata venga data l’opportunità 
            di sottoporre il caso al giudizio di un tribunale; c) 
            "condanna" significa l’imposizione di una pena; d) 
            "pena" significa qualsiasi pena o altro provvedimento espressamente 
            imposto ad una persona, a seguito di un reato, in una sentenza penale 
            europea o in un’ordinanza penale; e) 
            "decadenza" significa qualsiasi privazione o sospensione 
            di un diritto, ogni interdizione o incapacità; f) 
            "condanna in contumacia" significa qualsiasi decisione considerata 
            come tale ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 21; g) 
            "ordinanza penale" significa una qualsiasi delle decisioni 
            pronunciate in un altro Stato Contraente ed elencate nell’Allegato 
            III alla presente Convenzione. Parte 
            II. Esecuzione 
            delle sentenze penali europee Disposizioni 
            generali a) 
            Condizioni generali di esecuzione 
          La 
            presente parte si applica a: 
           a) 
            pene che comportano la privazione della libertà; b) 
            ammende o confische; c) 
            decadenza di diritti. 
          Uno 
            Stato Contraente avrà - in quei casi e a quelle condizioni stabilite 
            nella presente Convenzione - la competenza di applicare una pena imposta 
            in un altro Stato Contraente e che sia applicabile in quest’ultimo. 
            Questa competenza può essere esercitata solo su richiesta da parte 
            dell’altro Stato Contraente. 
         
          Un 
            altro Stato Contraente non applicherà la pena salvo nel caso in cui. 
            ai sensi della sua legislazione, l’atto a seguito del quale è stata 
            imposta la pena, sia considerato un reato, se commesso sul suo territorio, 
            e la persona, cui è stata imposta la pena, sia soggetta a pena se 
            l’atto fosse stato commesso sul suo territorio. Qualora la sentenza 
            si riferisca a due o più reati, non tutti in grado di soddisfare i 
            requisiti di cui al paragrafo 1. Lo Stato che emana la sentenza dovrà 
            specificare quali pene si applicano a reati che soddisfino tali requisiti. 
         
          Lo 
            Stato che emana la sentenza può chiedere ad un altro Stato Contraente 
            di applicare la pena solo se una, o più, delle seguenti condizioni 
            sono soddisfatte: 
           a) 
            se la persona condannata ha la sua residenza abituale nell’altro Stato; h) 
            se l’applicazione della pena nell’altro stato è suscettibile di migliorare 
            le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata; c) 
            se, nel caso di pena privativa della libertà, la pena possa essere 
            applicata a seguito dell’applicazione di un’altra pena privativa della 
            libertà che la persona condannata subisce o deve subire nell’altro 
            Stato; d) 
            se l’altro Stato è lo Stato di origine della persona condannata e 
            si è dichiarato disposto ad assumersi la responsabilità dell’esecuzione 
            di tale pena; e) 
            se esso ritiene di non poter esso stesso procedere all’esecuzione 
            della pena, anche ricorrendo all’estradizione, e che lo possa l’altro 
            Stato. 
          L’esecuzione 
            richiesta, in conformità alle disposizioni che precedono, non può 
            essere rifiutata, in parte o interamente, salvo nel caso in cui: 
           a) 
            l’esecuzione sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico 
            dello Stato richiesto; b) 
            lo Stato richiesto consideri il reato per il quale è stata pronunciata 
            la condanna come avente natura politica o puramente militare; c) 
            lo Stato richiesto ritenga vi siano fondati motivi per credere che 
            la condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza, 
            religione, nazionalità o di opinioni politiche; d) 
            l’esecuzione sia contraria agli impegni internazionali dello Stato 
            richiesto; e) 
            l’atto sia già oggetto di procedimento nello Stato richiesto o se 
            lo Stato richiesto decide di istruire un processo per lo stesso atto; f) 
            le autorità competenti dello Stato richiesto abbiano deciso di non 
            avviare il procedimento per lo stesso atto, o di annullarlo se è già 
            in corso; g) 
            l’atto sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente; h) 
            lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna; i) 
            la richiesta si basi sull’art. 5 e non soddisfi nessuna delle altre 
            condizioni specificate in quell’articolo; j 
            ) lo Stato richiesto ritenga che lo Stato richiedente sia in grado 
            di eseguire esso stesso la condanna; k) 
            l’età della persona condannata, al tempo del reato, sia stata tale 
            da non permetterne il processo nello Stato richiesto; l) 
            la pena non possa essere applicata perché, ai sensi della legislazione 
            dello Stato richiesto, caduta in prescrizione; m) 
            nel caso e nella misura in cui tale condanna imponga una decadenza 
            di diritti. 
          Una 
            richiesta di esecuzione non verrà eseguita, qualora la sua esecuzione 
            fosse contraria ai principi riconosciuti nelle disposizioni della 
            Sezione I della Parte III della presente Convenzione. 
           
           b) 
            Effetti del trasferimento dell’esecuzione 
          Ai 
            fini dell’art. 6, paragrafo I e della riserva citata nel punto c) 
            dell’Allegato I alla presente Convenzione, qualsiasi atto che interrompa 
            o sospenda la prescrizione, attuato in modo valido dalle autorità 
            dello Stato che ha emanato la sentenza, sarà considerato dallo Stato 
            richiesto come se avesse prodotto lo stesso effetto ai fini del computo 
            della prescrizione secondo le proprie leggi. 
         
          Una 
            persona condannata, detenuta nello Stato richiedente, che sia stata 
            trasferita nello Stato richiesto al fine dell’esecuzione della condanna 
            non sarà processata, condannata o detenuta allo scopo di eseguire 
            una condanna o un ordine di detenzione relativi a qualsiasi reato 
            commesso precedentemente al suo trasferimento, se non per il reato 
            per il quale è stata imposta la condanna da eseguirsi, né può, per 
            qualsiasi altro motivo, subire limitazioni della sua libertà personale, 
            salvo che nei seguenti casi: 
           a) 
            se lo Stato che lo ha trasferito vi consente. Una richiesta di consenso 
            dovrà essere all’uopo presentata, corredata di tutti i documenti pertinenti 
            e di un verbale processuale di qualsiasi dichiarazione resa dalla 
            persona detenuta riguardo al reato in questione. Il consenso verrà 
            dato quando il reato per cui è richiesto è di per sé oggetto ad estradizione 
            ai sensi della legislazione dello Stato che richiede l’esecuzione 
            o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo a motivo della consistenza 
            della pena; b) 
            se la persona condannata, avendo avuto la possibilità di lasciare 
            il territorio dello Stato in cui è stata trasferita, non lo abbia 
            fatto entro 45 giorni dalla fine della sua detenzione, o se ha fatto 
            ritorno in quel territorio dopo averlo lasciato. Lo 
            Stato richiesto dell’esecuzione della condanna può, tuttavia, adottare 
            qualsiasi misura necessaria per trasferire la persona dal suo territorio, 
            o qualsiasi misura necessaria in base alle sue leggi, ivi incluso 
            un processo in contumacia, per evitare qualsiasi effetto legale di 
            prescrizione. 
          L’esecuzione 
            sarà regolata dalle leggi dello Stato richiesto e tale Stato sarà 
            competente a prendere tutte le decisioni adeguate, quali quelle relative 
            alla libertà condizionale. Soltanto lo Stato richiedente avrà il diritto 
            di decidere in merito a qualsiasi domanda di revisione della condanna. 
            Entrambi gli Stati possono esercitare il diritto di amnistia o di 
            grazia. 
         
          Dal 
            momento in cui lo Stato che ha emanato la sentenza ne ha chiesto l’esecuzione 
            non può più dare avvio, esso stesso, all’esecuzione della condanna 
            che sia oggetto di tale richiesta. Lo Stato che ha emanato la sentenza 
            può, tuttavia, dare avvio all’esecuzione di una condanna che comporti 
            la privazione della libertà, qualora la persona condannata sia già 
            detenuta nel territorio di tale Stato al momento della presentazione 
            della richiesta. Il diritto di esecuzione verrà riattribuito allo 
            Stato richiedente: 
           a) 
            se esso ritira la sua richiesta prima che lo Stato richiesto lo abbia 
            informato circa la sua intenzione di intraprendere un’azione relativamente 
            alla richiesta; b) 
            se lo Stato richiesto notifica un rifiuto di dar corso alla richiesta; c) 
            se lo Stato richiesto rinuncia espressamente al suo diritto di dare 
            esecuzione. Tale rinuncia sarà possibile solo se entrambi gli Stati 
            interessati ne convengono, o se non è più possibile l’esecuzione nello 
            Stato richiesto. In quest’ultimo caso, una rinuncia fatta dallo Stato 
            richiesto sarà vincolante. 
          Le 
            competenti autorità dello Stato richiesto cesseranno l’esecuzione 
            non appena vengano a conoscenza di qualsiasi grazia, amnistia o domanda 
            di revisione della sentenza, o di qualsiasi altra decisione in forza 
            di cui la pena cessa di essere eseguibile. Lo stesso dicasi rispetto 
            all’esecuzione di una ammenda quando la persona condannata l’abbia 
            pagata all’autorità competente dello Stato richiedente. Lo Stato richiedente 
            dovrà, senza indugio, informare lo Stato richiesto circa qualsiasi 
            decisione o atto procedurale adottati nel suo territorio che provochino 
            la decadenza dell’esecuzione, in conformità con quanto previsto al 
            paragrafo che precede. 
           
           c) 
            Disposizioni varie 
          Il 
            transito attraverso il territorio di uno Stato Contraente di una persona 
            detenuta, che debba essere trasferita in un terzo Stato Contraente 
            in applicazione della presente Convenzione, verrà concesso su richiesta 
            dello Stato in cui la persona è detenuta. Lo Stato di transito può 
            chiedere che gli venga fornito qualsiasi documento appropriato prima 
            di prendere una decisione in merito alla richiesta. La persona che 
            dovrà essere trasferita resterà in custodia nel territorio dello Stato 
            di transito, salvo che lo Stato da cui viene trasferita non ne richieda 
            il rilascio. Ad eccezione dei casi in cui il trasferimento viene richiesto 
            in base all’art. 34, qualsiasi Stato Contraente può rifiutare il transito: 
           a) 
            in base ai motivi citati all’art. 6 b) e c); b) 
            in base al fatto che la persona di cui trattasi è un suo cittadino. Se 
            si ricorre al trasporto aereo, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) 
            ove non sia previsto un atterraggio, lo stato da cui la persona deve 
            essere trasferita può notificare allo Stato, il cui territorio verrà 
            sorvolato, che la persona di cui trattasi viene trasferita in applicazione 
            della presente Convenzione. Nel caso di un atterraggio imprevisto, 
            tale notifica avrà l’effetto di una richiesta di arresto provvisorio 
            come disposto nell’art. 32, paragrafo 2, e dovrà essere presentata 
            una richiesta formale di transito; b) 
            ove sia previsto un atterraggio, verrà presentata una richiesta formale 
            di transito. 
          Gli 
            Stati Contraenti rinunceranno a chiedersi reciprocamente il rimborso 
            di qualsiasi spesa derivante dall’applicazione della presente Convenzione. 
           
           Sezione 
            2 Richieste 
            di esecuzione   
          Tutte 
            le richieste specificate nella presente Convenzione dovranno essere 
            presentate per iscritto. Queste, e tutte le comunicazioni necessarie 
            per l’applicazione della presente Convenzione, dovranno essere inviate 
            o da parte del Ministero del Giustizia dello Stato richiedente al 
            Ministero della Giustizia dello Stato richiesto; oppure, ove gli Stati 
            Contraenti lo concordino, direttamente da parte delle autorità dello 
            Stato richiedente alle autorità dello Stato richiesto. Esse saranno 
            restituite attraverso lo stesso canale. Nei casi urgenti, le richieste 
            e le comunicazioni possono essere inviate attraverso l’Organizzazione 
            Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). Qualsiasi Stato Contraente 
            può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del 
            Consiglio d’Europa, notificare la sua intenzione di adottare altre 
            regole rispetto alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente 
            articolo. 
         
          La 
            richiesta di esecuzione sarà corredata dell’originale, o di una copia 
            autenticata, della decisione di cui viene chiesta l’esecuzione e di 
            tutti gli altri documenti necessari. L’originale, o la copia autenticata, 
            di tutto o parte del fascicolo processuale verrà inviata allo Stato 
            richiesto, su sua domanda. L’autorità competente dello stato richiedente 
            dovrà certificare la pena eseguibile. 
         
          Qualora 
            lo Stato richiesto consideri che le informazioni fornitegli dallo 
            Stato richiedente non siano adeguate per permettergli di applicare 
            la presente Convenzione, esso richiederà le ulteriori informazioni 
            necessarie. Esso può anche fissare un termine per il ricevimento di 
            tali informazioni. 
         
          Le 
            autorità dello Stato richiesto informeranno senza indugio le autorità 
            dello Stato richiedente di aver dato corso alla richiesta di esecuzione. 
            Le autorità dello Stato richiesto dovranno, qualora fosse opportuno, 
            trasmettere a quelle dello Stato richiedente un documento che certifichi 
            che la pena è stata eseguita. 
         
          Subordinatamente 
            a quanto disposto ai paragrafo 2 del presente articolo, non verrà 
            richiesta alcuna traduzione delle richieste né dei documenti che le 
            accompagnino. Qualsiasi Stato Contraente può, al momento della firma 
            o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, 
            per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale 
            del Consiglio d’Europa, riservarsi il diritto di chiedere che le richieste 
            e i documenti ad esse inerenti siano accompagnati da una traduzione 
            nella sua propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio 
            d’Europa, o in quella lingua che esso stesso indicherà. Gli altri 
            Stati Contraenti possono invocare la reciprocità. Il presente articolo 
            non comporterà alcun pregiudizio alle disposizioni concernenti la 
            traduzione delle richieste e dei documenti ad esse inerenti che possono 
            essere contenute in accordi o intese attualmente in vigore o che possano 
            essere conclusi tra due o più Stati Contraenti. 
         
          Le 
            prove e i documenti trasmessi. in applicazione della presente Convenzione, 
            non hanno bisogno di essere autenticati. 
            
           
           Sezione 
            3   Condanne 
            in contumacia e ordinanze penali 
            
          Salvo 
            che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, l’esecuzione 
            di condanne in contumacia e di ordinanze penali sarà soggetta alle 
            stesse norme di esecuzione delle altre sentenze. Salvo per quanto 
            disposto al paragrafo 3, una condanna in contumacia, ai fini della 
            presente Convenzione, significa qualsiasi sentenza emanata da un tribunale 
            in uno degli Stati Contraenti a seguito di un procedimento penale 
            durante le cui udienze la persona condannata non era presente. Senza 
            alcun pregiudizio per quanto disposto agli artt. 25, paragrafo 2, 
            26 paragrafo 2 e 29, le seguenti sentenze verranno considerate emanate 
            avendo ascoltato l’imputato: 
           a) 
            qualsiasi condanna in contumacia e qualsiasi ordinanza penale che 
            siano state confermate o pronunciate nello Stato che ha emanato la 
            sentenza a seguito dell’opposizione della persona condannata; b) 
            qualsiasi condanna in contumacia emessa in appello, a condizione che 
            l’appello contro la sentenza del tribunale di prima istanza sia stato 
            presentato dalla persona condannata. 
          Ogni 
            condanna in contumacia e ogni ordinanza penale che non siano ancora 
            stati oggetto di appello o d’opposizione possono, non appena siano 
            state pronunciate, essere trasmesse allo Stato richiesto al fine di 
            notifica ed eventuale esecuzione. 
         
          Qualora 
            lo Stato richiesto ritenga opportuno intraprendere un’azione in merito 
            alla richiesta per eseguire un’ordinanza in contumacia o un. ordinanza 
            penale, occorrerà notificare personalmente la persona condannata della 
            decisione pronunciata nello Stato richiedente. L’atto di notifica 
            della persona condannata dovrà anche contenere le seguenti informazioni: 
         
          che 
            è stata presentata una richiesta d. esecuzione in conformità alla 
            presente Convenzione; 
          che 
            la sola strada cui potrà far ricorso è un’opposizione, come previsto 
            all’art. 24 della presente Convenzione; 
          che 
            l’opposizione deve essere inoltrata a quell’autorità che sarà specificata 
            e che tale opposizione, al fine di poter essere accettata, dovrà conformarsi 
            alle disposizioni dell’art. 24 della presente Convenzione, e che la 
            persona condannata può chiedere di essere ascoltata dalle autorità 
            dello Stato che ha emanato la sentenza; 
          che, 
            ove non venisse inoltrata alcuna opposizione entro i termini stabiliti, 
            la sentenza, al fine della completa applicazione della presente Convenzione, 
            verrà considerata come emanata dopo aver ascoltato l’imputato. Una 
            copia della notifica dovrà essere inviata immediatamente all’autorità 
            che ne ha richiesto l’esecuzione. 
         
          Dopo 
            che sia stata notificata la denuncia, in conformità all’art. 23, la 
            sola strada cui potrà far ricorso la persona condannata sarà l’opposizione. 
            Tale opposizione verrà esaminata, a scelta della persona condannata, 
            o dal tribunale competente nello Stato richiedente o da quello nello 
            Stato richiesto. Qualora la persona condannata non esprima alcuna 
            scelta, l’opposizione verrà esaminata dal tribunale competente nello 
            Stato richiesto. Per i casi specificati al paragrafo precedente, l’opposizione 
            verrà accolta, se inoltrata all’autorità competente dello Stato richiesto, 
            entro 30 giorni dalla data in cui è stata redatta la notifica. Questo 
            periodo verrà calcolato in conformità alle pertinenti norme della 
            legislazione dello Stato richiesto. L’autorità competente di tale 
            Stato dovrà notificare senza indugi all’autorità che ha presentato 
            la richiesta di esecuzione. 
         
          Se 
            l’opposizione è esaminata nello stato richiedente, la persona verrà 
            chiamata a comparire in tale Stato nel nuovo dibattimento del caso. 
            Il mandato di comparizione dovrà esserle recapitato almeno 21 giorni 
            prima della data della nuova udienza. Tale periodo può essere ridotto 
            con consenso della persona condannata Il nuovo dibattimento verrà 
            tenuto presso il tribunale competente nello Stato richiedente e in 
            conformità alla procedura di tale Stato. Se la persona condannata 
            non dovesse comparire, o non fosse rappresentata, in conformità con 
            le leggi dello Stato richiedente, il tribunale dichiarerà l’opposizione 
            nulla e priva di effetti e la sua decisione sarà comunicata all’autorità 
            competente dello Stato richiesto. La stessa procedura verrà seguita 
            nel caso in cui il tribunale respingesse l’opposizione In entrambi 
            i casi, la condanna in contumacia e l’ordinanza penale verranno considerate, 
            ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, come 
            emanate dopo aver ascoltato l’imputato. Se la persona condannata compare 
            di persona o è rappresentata, conformemente alle leggi dello Stato 
            richiedente, e se l’opposizione viene accolta, la richiesta di esecuzione 
            verrà considerata nulla e priva di effetti. 
         
          Se 
            l’opposizione è esaminata nello stato richiesto, la persona condannata 
            verrà chiamata a comparire in quello Stato nel nuovo dibattimento 
            del caso. Il mandato di comparizione dovrà esserle recapitato personalmente 
            almeno 21 giorni prima della data dell’udienza. Questo termine può 
            essere ridotto con il consenso della persona condannata. Il nuovo 
            dibattimento verrà tenuto dinanzi al tribunale competente nello Stato 
            richiesto e in conformità alla procedura di tale Stato. Se la persona 
            condannata non dovesse comparire, o non fosse rappresentata, in conformità 
            con le leggi dello Stato richiesto, il tribunale dichiarerà l’opposizione 
            nulla e priva di effetti. In tal caso, e se il tribunale respingesse 
            l’opposizione, la condanna in contumacia e l’ordinanza penale verranno 
            considerate, ai fini della completa applicazione della presente Convenzione, 
            come emanate dopo aver ascoltato l’imputato. Se la persona condannata 
            compare di persona o è rappresentata, conformemente alle leggi dello 
            Stato richiesto, e se l’opposizione viene accolta, l’atto verrà giudicato 
            come se fosse stato commesso in tale Stato. Tuttavia qualora l’azione 
            penale fosse caduta in prescrizione, non sarà possibile esaminare 
            il caso. La sentenza pronunciata nello Stato richiedente verrà considerata 
            nulla e priva di effetto. Qualsiasi azione al fine di intentare un 
            processo o di istruirlo, intrapresa nello Stato che ha emanato la 
            sentenza, in conformità alle sue leggi e regolamenti, avrà lo stesso 
            valore nello Stato richiesto come se fosse stata intrapresa dalle 
            autorità di tale Stato, a condizione che l’assimilazione non attribuisca 
            a tali azioni una forza probante superiore a quella che terrà nello 
            Stato richiedente. 
         
          Al 
            fine dell’inoltro di un’opposizione e della susseguente procedura, 
            la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale avrà 
            diritto all’assistenza legale nei casi e alle condizioni prescritti 
            dalla legge dello Stato richiesto e, ove opportuno, da quelle dello 
            Stato richiedente. 
         
          Ogni 
            decisione giudiziaria emanata ai sensi dell’art. 26, paragrafo 3 e 
            la relativa esecuzione sarà regolata esclusivamente dalle leggi dello 
            Stato richiesto. 
         
          Se 
            la persona condannata in contumacia o con una ordinanza penale non 
            fa opposizione, la decisione, ai fini della completa applicazione 
            della presente Convenzione, verrà ritenuta essere stata emanata avendo 
            ascoltato l’imputato. 
         
          Le 
            disposizioni delle legislazioni nazionali saranno applicabili in materia 
            di ristabilimento nella situazione antecedente, se la persona condannata, 
            per motivi indipendenti dalla sua volontà, ha mancato di rispettare 
            le scadenze fissate negli artt. 24, 25 e 26 o di comparire personalmente 
            all’udienza fissata per il nuovo esame del caso. 
            
           
           Sezione 
            4 Norme 
            transitorie   
          Qualora 
            la persona condannata si trovi nello Stato richiedente dopo il ricevimento 
            della notifica dell’accettazione della sua richiesta di esecuzione 
            di una condanna che comporti la privazione della libertà, tale Stato 
            può, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare l’esecuzione, 
            arrestarla in vista del suo trasferimento ai sensi delle disposizioni 
            dell’art. 43. 
         
          Quando 
            lo Stato richiedente ha chiesto l’esecuzione, lo Stato richiesto può 
            arrestare la persona condannata. 
           a) 
            se, in conformità alle leggi dello Stato richiesto, il reato è tale 
            da autorizzare la detenzione preventiva; b) 
            se sussiste il pericolo di latitanza o, nel caso di una condanna in 
            contumacia, il pericolo di occultamento di prove. Quando 
            lo Stato richiedente annuncia la sua intenzione di chiedere l’esecuzione, 
            lo Stato richiesto può, su domanda dello Stato richiedente, procedere 
            all’arresto della persona condannata, a condizione che siano soddisfatti 
            i requisiti di cui ai commi a) e h) del paragrafo precedente. La suddetta 
            domanda dovrà dichiarare il reato che ha implicato la condanna e il 
            tempo e luogo della sua perpetrazione, e dovrà contenere una descrizione 
            la più accurata possibile della persona condannata. Dovrà inoltre 
            contenere una breve dichiarazione dei fatti sui quali si basa la condanna. 
          La 
            persona condannata sarà trattenuta in custodia. in conformità alle 
            leggi dello Stato richiesto, le leggi di tale Stato detteranno anche 
            le condizioni in base alle quali la persona potrà essere posta in 
            libertà. La persona detenuta dovrà in ogni caso essere rimessa in 
            libertà: 
           a) 
            dopo un periodo di detenzione pari a quello inflitto con la condanna; b) 
            se è stato arrestato conformemente all’art 31, paragrafo 1, e lo Stato 
            richiesto non ha ricevuto, entro 18 giorni dalla data dell’arresto, 
            la richiesta corredata dei documenti specificati all’art 16. 
          Una 
            persona detenuta nello Stato richiesto, in conformità all’art. 31, 
            e che sia convocata a comparire dinanzi al tribunale competente nello 
            Stato richiedente conformemente all’art 15 eseguito dell’opposizione 
            che questa ha inoltrato, verrà trasferita a tale scopo nel territorio 
            dello Stato richiedente. Dopo il trasferimento, tale persona non verrà 
            detenuta dallo Stato richiedente se si soddisfa la condizione posta 
            all’art 33, paragrafo 1 a), o se lo Stato richiedente non chiede l’esecuzione 
            di una nuova condanna. La persona trasferita sarà prontamente rinviata 
            nello Stato richiesto, salvo che sia rimessa in libertà. 
         
          Una 
            persona citata a comparire dinanzi a un tribunale competente dello 
            Stato richiedente a seguito dell’opposizione da questa inoltrata non 
            verrà perseguita, condannata o detenuta in vista dell’esecuzione di 
            una condanna o ordine di detenzione né subirà limitazioni alla sua 
            libertà per qualsiasi altro motivo relativamente a qualsiasi atto 
            o reato che sia avvenuto prima della sua partenza dal territorio dello 
            Stato richiesto e che non sia specificata nel mandato di comparizione, 
            salvo che la persona non vi consenta espressamente per iscritto. Nel 
            caso citato all’art 34, paragrafo 1, una copia della dichiarazione 
            di consenso dovrà essere inviata allo Stato da cui è stata trasferita. 
            Gli effetti previsti al paragrafo precedente cesseranno qualora la 
            persona citata a comparire, avendo avuto la possibilità di farlo, 
            non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente entro 15 
            giorni successivi alla data della decisione emanata a conclusione 
            dell’udienza per la quale era stato citato a comparire, o qualora 
            la persona ritorni in quel territorio dopo averlo lasciato senza che 
            sia stata nuovamente citata a comparire. 
         
          Se 
            lo Stato richiedente ha chiesto l’esecuzione di una confisca di proprietà, 
            lo Stato richiesto può procedere alla confisca temporanea della proprietà 
            in oggetto, a condizione che le sue leggi prevedano la confisca per 
            atti simili. La confisca verrà effettuata in conformità alle leggi 
            dello Stato richiesto che determinerà anche le condizioni nelle quali 
            la confisca potrà essere rimessa. 
              
           
          Sezione 
            5    
           
          Esecuzione 
            delle pene  
           
           a) 
            Clausole generali 
          Una 
            pena inflitta nello Stato richiedente non sarà eseguita nello Stato 
            richiesto salvo che in virtù di una decisione del tribunale dello 
            Stato richiesto, ciascuno Stato Contraente può, tuttavia, attribuire 
            ad altre autorità il potere di prendere tali decisioni se la pena 
            da eseguirsi è costituito solo da un’ammenda o una confisca e se tali 
            decisioni sono suscettibili di appello a un tribunale. 
         
          Il 
            caso dovrà essere portato dinanzi al tribunale o all’autorità che 
            ne abbia i poteri ai sensi dell’art. 37, se lo Stato richiesto ritiene 
            opportuno intraprendere un’azione in merito alla richiesta di esecuzione. 
         
          Prima 
            che un tribunale emetta una decisione circa una richiesta di esecuzione, 
            la persona condannata dovrà avere la possibilità di dichiarare i suoi 
            punti di vista, dietro domanda, egli sarà ascoltato dal tribunale 
            o per il tramite di lettere rogatorie o di persona, una udienza di 
            persona deve essere concessa in base ad espressa richiesta in tal 
            senso presentata dall’imputato. Il tribunale può, tuttavia, decidere 
            circa l’accettazione della richiesta di esecuzione in assenza di una 
            persona condannata che abbia richiesto di essere ascoltata personalmente 
            ove questi sia detenuto nello Stato richiedente. In questo caso, qualsiasi 
            decisione relativa alla sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 
            44, sarà aggiornata finché, a seguito del trasferimento della persona 
            condannata nello Stato richiesto, questa non abbia avuto la possibilità 
            di comparire dinanzi al tribunale. 
         
          Il 
            tribunale o, nei casi previsti all’art. 37, l’autorità cui lo stesso 
            art. 37 ha conferito i poteri, che trattino il caso dovranno accertare: 
           a) 
            che la pena della quale è richiesta l’esecuzione sia stata imposta 
            attraverso una sentenza penale europea; b) 
            che siano soddisfatti i requisiti dell’art. 4; c) 
            che la condizione prevista all’art. 6 a) non si verifichi, o non precluda 
            l’esecuzione; d) 
            che l’esecuzione non sia preclusa in base all’art 7 e) che, nel caso 
            di una condanna in contumacia o di un’ordinanza penale, i requisiti 
            della sezione 3 della presente Parte siano soddisfatti, ogni Stato 
            Contraente può assegnare al tribunale, o all’autorità che ne abbia 
            i poteri ai sensi dell’art. 37, il compito di esaminare altre condizioni 
            per l’esecuzione prevista dalla presente Convenzione. 
          Sarà 
            possibile il ricorso in appello contro le decisioni giudiziarie emesse 
            in applicazione della presente sezione al fine dell’esecuzione richiesta 
            e contro quelle prese in sede di appello sulle decisioni da parte 
            delle autorità amministrative di cui all’art. 37. 
         
          Lo 
            Stato richiesto è vincolato alla constatazione dei fatti nella misura 
            in cui essi sono dichiarati nella decisione o nella misura in cui 
            quest’ultima si basi implicitamente su di essi. 
           
           b) 
            Clausole specificamente relative all’esecuzione di pene che comportino 
            la privazione della libertà 
          Qualora 
            la persona condannata sia detenuta nello Stato richiedente essa dovrà, 
            salvo diversamente previsto dalle leggi di tale Stato, essere trasferita 
            nello Stato richiesto, non appena lo Stato richiedente abbia ricevuto 
            notifica di accettazione della richiesta di esecuzione. 
         
          Se 
            la richiesta di esecuzione viene accettata, il tribunale deve sostituire 
            la pena comportante la privazione della libertà imposta nello Stato 
            richiedente con la pena prescritta dalle proprie leggi relativamente 
            allo stesso reato. Questa pena può, subordinatamente alle limitazioni 
            previste al paragrafo 2, essere di natura o durata diverse da quelle 
            imposte nello Stato richiedente. Qualora quest’ultima pena fosse inferiore 
            al minimo che può essere imposto ai sensi delle leggi dello Stato 
            richiesto, il tribunale non sarà vincolato da tale minimo e imporrà 
            una pena corrispondente a quella imposta nello Stato richiedente. 
           
           c) 
            Clausole specificamente relative alla esecuzione di decadenze 
          Qualora 
            venga inoltrata una richiesta di esecuzione di una decadenza, tale 
            decadenza imposta nello Stato richiedente può essere posta in atto 
            nello Stato richiesto solo se la legge di quest’ultimo Stato permette 
            la decadenza per il reato in questione. Il tribunale investito del 
            caso valuterà l’opportunità di eseguire la decadenza nel territorio 
            del proprio Stato. 
         
          Se 
            il tribunale ordina l’esecuzione della decadenza, esso ne determinerà 
            la durata, entro i limiti prescritti dalle proprie leggi, ma non potrà 
            superare i limiti fissati nella sentenza imposta nello Stato richiedente. 
            Il tribunale può ordinare che la decadenza venga eseguita rispetto 
            solo ad alcuni dei diritti la cui perdita o sospensione è stata pronunciata. 
         
          L’art. 
            11 non si applicherà alla decadenza. 
         
          Lo 
            Stato richiesto avrà il diritto di conferire alla persona condannata 
            i diritti di cui è stata privata, in conformità ad una decisione adottata 
            in applicazione della presente sezione. 
            
           
           Parte 
            III Effetti 
            internazionali delle sentenze penali europee   Ne 
            bis in idem 
          Una 
            persona nei cui confronti è stata emanata una sentenza penale europea 
            non può per quello stesso atto né essere perseguita né condannata 
            né soggetta a esecuzione di una pena in un altro Stato Contraente: 
           a) 
            se è stata assolta; b) 
            se la pena imposta è stata completamente eseguita o è in fase di esecuzione, 
            o è stata interamente, o rispetto alla parte non eseguita, soggetta 
            a grazia o amnistia, o non può più essere eseguita a causa della prescrizione; c) 
            se il tribunale ha contestato la colpevolezza della persona senza 
            imporre una pena. Ciononostante, 
            uno Stato Contraente, salvo che non abbia esso stesso richiesto il 
            procedimento, non sarà obbligato a riconoscere r effetto di "ne 
            bis in idem" se l’atto che ha dato luogo al giudizio era diretto 
            contro o una persona o un’istituzione o qualsiasi bene avente carattere 
            pubblico in tale Stato, o se il soggetto del giudizio aveva esso stesso 
            un carattere pubblico in tale Stato. Inoltre, qualsiasi Stato Contraente 
            ove l’atto è stato commesso, o considerato come tale conformemente 
            alle leggi di tale Stato, non sarà obbligato a riconoscere l’effetto 
            di "ne bis in idem", a meno che tale Stato non abbia esso 
            stesso richiesto il procedimento. 
          Se 
            viene istituito un nuovo procedimento a carico di una persona che 
            in un altro Stato Contraente è stata condannata per lo stesso atto, 
            in tal caso qualsiasi periodo di privazione della libertà derivante 
            dalla sentenza eseguita verrà dedotto dalla pena che possa essere 
            imposta. 
         
          La 
            presente sezione non impedirà l’applicazione di più ampie disposizioni 
            interne relative all’effetto di "ne bis in idem" collegati 
            a giudizi penali pronunciati all’estero. 
           
           Considerazione 
            di precedenti 
          Ciascuno 
            Stato Contraente adotterà le misure legislative che riterrà appropriate 
            per permettere ai suoi tribunali, al momento di emanare una sentenza, 
            di prendere in considerazione qualsiasi precedente sentenza penale 
            europea emanata per un altro reato, avendo udito l’imputato, al fine 
            di aggiungere a tale sentenza tutti o alcuni degli effetti che le 
            proprie leggi prevedono per sentenze emanate nel proprio territorio. 
            Esso determinerà le condizioni in cui tale sentenza viene presa in 
            considerazione. 
         
          Ciascuno 
            Stato Contraente adotterà le misure legislative in considerazione 
            di qualsiasi sentenza penale europea, emanata avendo udito l’imputato, 
            in modo da permettere l’applicazione di tutta o parte di una decadenza 
            che le sue leggi prevedono per le sentenze emanate nel proprio territorio 
            Esso determinerà le condizioni in cui tale sentenza viene presa in 
            considerazione. 
           
           Disposizioni 
            finali 
          La 
            presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati Membri rappresentati 
            nel Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, sarà soggetta a 
            ratifica o accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione 
            saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
            La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito 
            del terzo strumento di ratifica o di accettazione. Per quanto riguarda 
            uno Stato firmatario che depositi la ratifica o l’accettazione in 
            un secondo tempo, la Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la 
            data del deposito dei suoi strumenti di ratifica o di accettazione. 
         
          Dopo 
            l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri 
            del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro ad 
            accedervi, a condizione che la risoluzione contenente tale invito 
            riceva il consenso unanime dei membri del Consiglio che hanno ratificato 
            la Convenzione. 
         
          Qualsiasi 
            Stato Contraente può, al momento della firma o del deposito dei suoi 
            strumenti di ratifica, accettazione o adesione, specificare il territorio 
            o i territori cui si applicherà la presente Convenzione 2 Qualsiasi 
            Stato Contraente può, al momento del deposito dei suoi strumenti di 
            ratifica, accettazione o adesione o in qualsiasi data successiva, 
            per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale 
            del Consiglio d’Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi 
            altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e per 
            le cui relazioni internazionali esso sia responsabile o in nome del 
            quale sia autorizzato a assumere impegni. Ogni dichiarazione fatta 
            in virtù del paragrafo precedente può, rispetto a qualsiasi territorio 
            menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata conformemente alla 
            procedura fissata all’articolo 66 della presente Convenzione. 
         
          Qualsiasi 
            Stato Contraente può, al momento della firma del deposi dei suoi strumenti 
            di ratifica, accettazione o adesione, dichiarare che si avvale di 
            una o più delle riserve previste nell’allegato I alla presente Convenzione. 
            Qualsiasi Stato contraente può interamente o parzialmente ritirare 
            una riserva che abbia formulato in virtù del paragrafo precedente 
            per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale 
            del Consiglio d’Europa che avrà effetto a partire dalla data del suo 
            ricevimento. Uno Stato Contraente che abbia formulato una riserva 
            riguardo a una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione 
            non può pretendere l’applicazione di tale disposizione da parte di 
            nessun altro Stato: esso può, tuttavia. se la sua riserva è parziale 
            o condizionale, pretendere l’applicazione di tale disposizione nella 
            misura in cui l’abbia esso stesso accettata. 
         
          Qualsiasi 
            Stato Contraente può in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata 
            al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare le disposizioni 
            legali da includersi negli Allegati II o III della presente Convenzione. 
            Qualsiasi modifica delle disposizioni nazionali elencate negli Allegati 
            II o III sarà notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, 
            ove tale modifica renda inesatte le informazioni contenute in tali 
            Allegati. Qualsiasi modifica apportata agli Allegati II o IIII in 
            applicazione del paragrafo precedente avrà effetto in ciascun Stato 
            Contraente un mese dopo la data della loro modifica da parte del Segretario 
            Generale del Consiglio d’Europa. 
         
          Ciascuno 
            Stato Contraente, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, 
            accettazione o adesione, dovrà fornire al Segretario Generale del 
            Consiglio d’Europa le pertinenti informazioni relative alle pene applicabili 
            in tale Stato e la loro esecuzione, ai fini dell’applicazione della 
            presente Convenzione. Qualsiasi modifica successiva, che renda inesatte 
            le informazioni fornite conformemente al paragrafo che precede, verrà 
            anche notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
         
          La 
            presente Convenzione non pregiudica né i diritti e gli impegni derivanti 
            da trattati di estradizione e Convenzioni internazionali multilaterali 
            riguardanti questioni speciali, né disposizioni riguardanti le materie 
            oggetto della presente Convenzione e che sono contenute in altre Convenzioni 
            esistenti tra Stati Contraenti. Gli Stati Contraenti non possono concludere 
            tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto 
            della presente Convenzione, salvo che al fine di completarne le sue 
            disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi ivi contenuti. 
            Tuttavia, qualora due o più Stati Contraenti avessero già stabilito 
            le loro relazioni in materia sulla base di una legislazione uniforme, 
            o istituito un loro speciale sistema, o qualora lo facessero in futuro, 
            essi avranno il diritto di regolare tali relazioni conformemente a 
            essi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Gli Stati 
            Contraenti, che cessino di applicare le disposizioni della presente 
            Convenzione alle loro relazioni reciproche, su questa materia ne notificheranno 
            il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
         
          Il 
            Comitato Europeo per i problemi del crimine del Consiglio d’Europa 
            verrà tenuto informato circa l’applicazione della presente Convenzione 
            e farà tutto quanto sia necessario per facilitare lo amichevole soluzione 
            di qualsiasi difficoltà che possa derivare dalla sua esecuzione. 
         
          La 
            presente Convenzione resterà in vigore indefinitamente. Qualsiasi 
            Stato Contraente può, per quanto lo concerne, denunciare la presente 
            Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale 
            del Consiglio d’Europa. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la 
            data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale. 
         
          Il 
            Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati 
            membri, rappresentati nel Comitato dei Ministri del Consiglio, e a 
            qualsiasi Stato che abbia aderito alla presente Convenzione 
           a) 
            ogni firma: b) 
            ogni deposito di strumenti di ratifica o accettazione o adesione; c) 
            ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente 
            all’art. 58 di essa: d) 
            ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 19, paragrafo 
            1: e) 
            ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 44, paragrafo 
            4: f) 
            ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 60; g) 
            ogni riserva formulata in applicazione dell’art. 61, paragrafo 1, 
            e il ritiro di tale riserva; h) 
            ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’art. 62, paragrafo 
            1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di detto articolo, 
            paragrafo 2; i) 
            ogni informazione ricevuta in applicazione dell’art. 63, paragrafo 
            1, e ogni successiva notifica ricevuta in applicazione di tale articolo. 
            paragrafo 2; j) 
            ogni notifica riguardante accordi bilaterali o multilaterali conclusi 
            in applicazione dell’art. 64, paragrafo 2, o riguardante una legislazione 
            uniforme introdotta in applicazione dell’art. 64, paragrafo 3; k) 
            ogni notifica ricevuta in applicazione dell’art. 66 e la data in cui 
            la denuncia avrà effetto. 
          La 
            presente Convenzione e le dichiarazioni e notifiche autorizzate in 
            base alla suddetta si applicheranno solo all’esecuzione di decisioni 
            emanate dopo l’entrata in vigore della Convenzione tra gli Stati Contraenti 
            interessati. 
 Allegato 
        1 Ogni 
        Stato Contraente può dichiarare che si riserva il diritto: a) 
        di rifiutare l’esecuzione, se ritiene che la sentenza sia relativa a un 
        reato fiscale o religioso; b) 
        di rifiutare l’esecuzione di una pena per un atto che, ai sensi delle 
        leggi dello Stato richiesto, avrebbe potuto essere esaminato solo da un’autorità 
        amministrativa; c) 
        di rifiutare l’esecuzione di una sentenza penale europea, che le autorità 
        dello Stato richiedente abbiano emanato in una data in cui, ai sensi delle 
        proprie leggi, l’azione penale per il reato punito attraverso la sentenza 
        non è possibile a causa della prescrizione; d) 
        di rifiutare l’esecuzione di condanne emanate in contumacia e di ordinanze 
        penali o soltanto di una di queste categorie di decisioni; e) 
        di rifiutare l’applicazione delle disposizioni dell’art. 8, qualora questo 
        Stato abbia una competenza originaria e di riconoscere in questi casi 
        solo l’equivalenza degli atti che hanno interrotto o sospeso i termini 
        di prescrizione che siano stati eseguiti nello Stato richiedente; j) 
        di accettare l’applicazione della Parte III rispetto a una delle sue due 
        sezioni soltanto 
 Allegato 
        II Lista 
        dei reati diversi dai reati considerati dal codice penale I 
        seguenti reati verranno assimilati ai reati previsti dal codice penale: 
        
         
          |  | in 
              Francia, qualsiasi comportamento illegale sanzionato con una contravvenzione 
              relativa alle grandi comunicazioni;  
          |  | nella 
              Repubblica Federale di Germania, qualsiasi comportamento illegale 
              considerato conformemente alla procedura stabilita nella legge sulle 
              violazioni dei regolamenti;  
          |  | in 
              Italia, qualsiasi comportamento illegale cui si applica la Legge 
              n° 317 del 3 marzo 1967. |  |  |      
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