|   Convenzione
europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la
condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964   Legge
15 novembre 1973, n° 772   Titolo
1 Disposizioni
generali     
 Articolo
1   
  
    Le
    Parti contraenti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a
    prestarsi reciprocamente l’assistenza necessaria alla riabilitazione
    sociale delle persone di cui all’art. 2. Detta assistenza consiste in una
    sorveglianza dei condannati da effettuarsi sia mediante l’adozione di
    misure atte a facilitarne la riabilitazione e il riadattamento alla vita
    sociale che mediante il controllo della loro condotta al fine di permettere,
    ove occorra, sia l’emanazione di una sentenza sia l’esecuzione di una
    sentenza già emanata.
    Le
    Parti contraenti daranno esecuzione, in conformità delle disposizioni che
    seguono, alla pena o alla misura di sicurezza comportanti privazione della
    libertà, pronunciate contro il condannato e la cui applicazione era stata
    sospesa.   Articolo
2   
  
    Ai
    sensi della presente Convenzione, il termine "condannato" indica
    qualsiasi individuo il quale sul territorio di una delle Parti contraenti
    sia stato oggetto:
     a)
    di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale
    della pena; b)
    di una condanna comportante privazione della libertà, emanata, in tutto o
    in parte, con la condizionale, sia al momento della condanna, che
    successivamente.
    Negli
    articoli che seguono, il termine "condanna" indica le decisioni
    prese in base ai sottoparagrafi a) e b) del precedente paragrafo 1.   Articolo
3   
  
    Le
    decisioni di cui all’art. 2 debbono essere definitive ed esecutorie.
    Il
    reato sul quale viene basata una richiesta in base all’art. 5 deve essere
    un reato punibile sia dalla legge dello Stato richiedente che da quella
    dello Stato richiesto.   Articolo
4   
  
    Lo
    Stato che ha pronunciato la condanna può chiedere allo Stato sul territorio
    del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale: 
  a)
  di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II: b)
  di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all’esecuzione
  della condanna in base ai titoli II e III: c)
  di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle
  disposizioni del titolo IV. Articolo
5   
  
    Lo
    Stato richiesto è tenuto, alle condizioni previste dalla presente
    Convenzione, a dar seguito a tale richiesta.
    Se
    lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente
    paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie,
    utilizzare una delle altre possibilità previste nel presente paragrafo, lo
    Stato richiesto può rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi
    nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un’altra richiesta da esso
    indicata.   Articolo
6   
  
    A
    richiesta dello Stato che ha pronunciato la condanna, la sorveglianza,
    l’esecuzione della stessa o la sua completa applicazione di cui
    all’articolo precedente, sono assicurate dallo stato sul territorio del
    quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale.   Articolo
7   
  
    La
    sorveglianza, l’esecuzione o la completa applicazione verranno negate:
     a)
    se esse sono considerate dallo Stato richiesto come di natura tale da
    lederne la sovranità, la sicurezza, i principi fondamentali del suo
    ordinamento giuridico o suoi altri interessi essenziali; b)
    allorché la condanna motivante la richiesta di cui all’art. 5 è basata
    su fatti che sono stati giudicati in ultima istanza dallo Stato richiesto; c)
    allorché io Stato richiesto considera i fatti che hanno motivato la
    condanna sia come un reato politico sia come un reato connesso ad un reato
    politico sia infine come un reato esclusivamente militare; d)
    allorché la sanzione sia caduta in prescrizione in base alla legge dello
    Stato richiedente o a quella dello Stato richiesto; e)
    allorché l’autore del reato beneficia di un’amnistia odi un
    provvedimento di grazia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto.
    La
    sorveglianza, l’esecuzione o la completa applicazione possono essere
    negate:
     a)
    allorché le Autorità competenti dello stato richiesto hanno deciso di non
    intentare procedimenti o di metter fine ai procedimenti già iniziati per
    gli stessi fatti; b)
    allorché i fatti motivanti la condanna sono già oggetto di procedimenti
    nello Stato richiesto; c)
    allorché la richiesta concerne una condanna pronunciata in contumacia; d)
    allorché lo Stato richiesto ritiene che la condanna sia incompatibile con i
    principi che regolano l’applicazione del proprio diritto penale, ed in
    particolare se, a motivo dell’età, l’autore del reato non avrebbe
    potuto essere condannato dallo Stato richiesto.
    Nel
    caso di reati contro le leggi fiscali, la sorveglianza e l’esecuzione
    hanno luogo, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto
    se è stato cosi deciso dalle Parti contraenti per ciascun reato o categorie
    di reati   Articolo
8   
  
    Qualora
    sia ritenuto necessario, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si
    terranno reciprocamente informati di qualsiasi circostanza avente
    conseguenze sulla attuazione delle misure di sorveglianza sul territorio
    dello Stato richiesto o sull’esecuzione della condanna in tale Stato.   Articolo
9     
  
    Lo
    Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato
    alla richiesta di quest’ultimo. Qualsiasi diniego totale o parziale dovrà
    essere motivato dallo Stato richiesto.   Titolo
II Della
sorveglianza   Articolo
10   
  
    Lo
    Stato richiedente rende note allo stato richiesto le condizioni imposte al
    condannato e, se esistono, le misure di sorveglianza alle quali quest’ultimo
    deve uniformarsi durante il periodo di sospensione condizionale della
    penale.   Articolo
11   
  
    Nel
    soddisfare la richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, se
    necessario, adeguerà le misure di sorveglianza prescritte alla propria
    legislazione.
    In
    nessun caso le misure di sorveglianza applicate dallo Stato richiesto
    possono essere più severe, per natura e durata, di quelle prescritte dallo
    Stato richiedente.   Articolo
12   
  
    Allorché
    lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovrà adottare le
    misure seguenti:
     
      
        informare
        senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla sua richiesta;
        assicurare
        la collaborazione delle autorità o degli organismi che, sul proprio
        territorio, sono responsabili della sorveglianza e dell’assistenza dei
        condannati;
        informare
        lo Stato richiedente di tutti i provvedimenti adottati e della loro
        applicazione.   Articolo
13   
  
    Nel
    caso in cui il condannato divenga oggetto di una revoca della condizionale
    di cui all’art. 2, o perché sottoposto a procedimento o a condanna per un
    nuovo reato, ovvero perché inadempiente agli obblighi impostigli, le
    informazioni necessarie vengono fornite d’ufficio e senza indugio allo
    Stato richiedente dallo Stato richiesto.   Articolo
14   
  
    Allo
    scadere del periodo di sorveglianza, su domanda dello Stato richiedente, lo
    Stato richiesto fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie.   Articolo
15   
  Lo
  Stato richiedente è il solo competente a giudicare, tenuto conto delle
  informazioni e dei pareri forniti dallo Stato richiesto, se il condannato ha
  adempiuto o meno gli obblighi che gli erano stati imposti e, sulla base di
  tale apprezzamento, ad adottare ulteriori misure previste dalla propria
  legislazione. Esso informa lo Stato richiesto della propria decisione.   Titolo
III Dell’esecuzione
delle condanne   Articolo
16   
  
    Dopo
    la revoca della sospensione condizionale da parte dello Stato richiedente e
    su domanda di detto Stato, competerà allo Stato richiesto di dare
    esecuzione alla condanna.   Articolo
17   
  
    L’esecuzione
    avviene in conformità della legge dello Stato richiesto, previa verifica
    dell’autenticità della richiesta di esecuzione e della sua compatibilità
    con le condizioni fissate dalla presente Convenzione   Articolo
18   
  
    Lo
    Stato richiesto trasmette in tempo utile allo Stato richiedente un documento
    attestante l’esecuzione della condanna.   Articolo
19   
  
    Lo
    Stato richiesto sostituisce. ove occorra. alla sanzione inflitta nello Stato
    richiedente, la pena o la misura prevista dalla propria legge per un reato
    analogo. Tale pena o misura corrisponde, per sua natura, nella misura
    massima possibile a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può
    eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato richiesto, né essere
    più severa, per natura e durata, della pena inflitta dallo Stato
    richiedente.   Articolo
20   
  
    Lo
    Stato richiedente non può più adottare alcuna delle misure di esecuzione
    richieste, a meno che un rifiuto o una impossibilità di esecuzione gli
    siano stati notificati dallo Stato richiesto.   Articolo
21   
  
    Lo
    Stato richiesto è competente in materia di libertà condizionata. Il
    diritto di grazia può essere esercitato sia dallo Stato richiedente che
    dallo Stato richiesto.   Titolo
IV Cessione
di poteri in favore dello stato richiesto   Articolo
22   
  
    Lo
    Stato richiedente comunica allo Stato richiesto la sentenza di cui chiede la
    completa applicazione.   Articolo
23   
  
    Lo
    Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria
    legislazione penale, come se la condanna fosse stata pronunciata per lo
    stesso reato commesso nel proprio territorio.
    La
    pena inflitta nello Stato richiesto non può essere più severa di quella
    inflitta nello Stato richiedente.   Articolo
24   
  
    Lo
    Stato richiesto garantisce la completa applicazione della sentenza, in tal
    modo adeguata come se si trattasse di una sentenza pronunciata dai propri
    organi giudiziari.   Articolo
25   
  
    L’accettazione
    da parte dello Stato richiesto di una domanda, formulata in conformità del
    presente titolo, estingue il diritto di eseguire la condanna nello Stato
    richiedente.   Titolo
V Disposizioni
comuni   Articolo
26   
  
    Ogni
    richiesta di cui all’art. 5 deve essere formulata per iscritto, detta
    richiesta dovrà indicare:
     a)
    l’autorità che l’ha emanata: b)
    l’oggetto: c)
    l’identità del condannato ed il suo luogo di residenza nello Stato
    richiesto.
    La
    richiesta di sorveglianza sarà accompagnata dall’originale o da una copia
    autentica della decisione contenente le ragioni che hanno motivato la
    sorveglianza e quelle che fissano le misure alle quali viene sottoposto il
    condannato. Detto documento deve attestare il carattere esecutivo della
    decisione e delle misure di sorveglianza prescritte Preciserà inoltre,
    nella misura del possibile, le circostanze del reato che ha motivato la
    decisione relativa alla sorveglianza, il tempo ed il luogo nel quale è
    stato commesso il reato, la sua qualificazione giuridica e, ove occorra, la
    durata della pena da eseguire. Fornirà inoltre tutte le informazioni del
    caso sulla natura e durata delle misure di sorveglianza di cui è richiesta
    l’applicazione. Conterrà, infine, riferimento alle disposizioni di legge
    applicabili, nonché le informazioni necessarie circa la personalità del
    condannato e la sua condotta nello Stato richiedente prima e dopo la
    pronunzia della decisione di sorveglianza.
    La
    richiesta di esecuzione sarà accompagnata dall’originale, o da una copia
    autentica della decisione, che attesti la revoca della sospensione
    condizionale della condanna o della sua esecuzione nonché del provvedimento
    di condanna. Il carattere esecutivo delle predette due decisioni sarà
    certificato nella forma prescritta dalla legge dello Stato che le ha
    pronunciate. Allorché il provvedimento da eseguire ne sostituisce uno
    emesso in precedenza senza contenere l’esposizione dei fatti, dovrà
    essere allegata una copia autentica del provvedimento contenente detta
    esposizione. La richiesta di una completa applicazione della condanna sarà
    accompagnata dai documenti di cui al precedente paragrafo.   Articolo
27   
  
    La
    richiesta sarà indirizzata dal Ministero della giustizia dello Stato
    richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. La risposta
    verrà trasmessa con la stessa procedura.
    Le
    comunicazioni necessarie all’applicazione della presente Convenzione
    verranno scambiate sia col procedimento indicato al paragrafo 1 del presente
    articolo, che direttamente tra le autorità delle Parti contraenti.
    Nei
    casi urgenti, le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo
    potranno essere trasmesse tramite l’Organizzazione internazionale di
    polizia criminale (Interpol).
    Ogni
    Parte contraente può, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario
    generale del Consiglio d’Europa, render noto che essa intende derogare
    alle norme di trasmissione di cui ai paragrafi le 2 del presente articolo.
    Qualora
    lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato
    richiedente sono insufficienti per permettergli l’applicazione della
    presente Convenzione, richiederà le informazioni supplementari ritenute
    necessarie. Esso può fissare un termine per l’ottenimento di dette
    informazioni.   Articolo
28   
  
    Fatte
    salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non sarà
    richiesta la traduzione delle richieste e dei documenti allegati, né di
    qualsiasi altro documento concernente l’applicazione della presente
    Convenzione.
    Ogni
    Parte contraente potrà, al momento della firma o del deposito del proprio
    strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione
    indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, riservarsi la
    facoltà di esigere che le richieste e i documenti allegati le siano inviati
    accompagnati, sia da una traduzione nella lingua di detta Parte, che da una
    traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa
    o nella lingua, fra quelle menzionate, che essa indicherà. Le altre Parti
    contraenti potranno invocare il trattamento di reciprocità.
    Il
    presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni relative alla
    traduzione delle richieste e dei documenti allegati, contenute negli accordi
    o nelle intese in vigore o da concludere fra due o più Parti contraenti.   Articolo
29   
  
    Gli
    atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione
    saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.   Articolo
30   
  
    Lo
    Stato richiesto è competente a percepire su domanda dello Stato
    richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell’emanazione della
    sentenza sopportate da quest’ultimo Stato. Se lo Stato richiesto procede a
    tale riscossione, sarà tenuto a rimborsare allo Stato richiedente
    unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.   Articolo
31   
  
    Le
    spese di sorveglianza e di esecuzione incorse nello Stato richiesto non
    vengono rimborsate.   Titolo
VI Disposizioni
finali   Articolo
32   
  
    La
    presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni di
    pubblica sicurezza relative agli stranieri.   Articolo
33   
  
    La
    presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
    d’Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o
    di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del
    Consiglio d’Europa.
    La
    Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo
    strumento di ratifica o di accettazione.
    Essa
    entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la
    ratifichi o l’accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del
    proprio strumento di ratifica o di accettazione.   Articolo
34   
  
    Dopo
    l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri
    del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio
    ad aderire alla presente Convenzione.
    L’adesione
    si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del
    Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre
    mesi dopo la data del deposito stesso.   Articolo
35   
  
    Ogni
    Parte contraente. al momento della firma o all’atto del deposito del
    proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà
    designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente
    Convenzione.
    Ogni
    Parte contraente, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica,
    di accettazione o di adesione o in ogni altro momento successivo, potrà
    estendere l’applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione
    indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi
    altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le
    relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare.
    Ogni
    dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere
    ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta
    dichiarazione, alle condizioni previste dall’art. 39 della presente
    Convenzione.   Articolo
36   
  
    La
    presente Convenzione non pregiudica in alcun modo gli obblighi contenuti
    nelle disposizioni di ogni altra Convenzione internazionale a carattere
    bilaterale o multilaterale che, fra due o più Parti contraenti, regolino o
    regoleranno l’estradizione o altre forme di reciproca assistenza
    giudiziaria in materia penale.
    Le
    Parti contraenti potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o
    multilaterali relativi alle questioni trattate nella presente Convenzione
    unicamente allo scopo di completarne le disposizioni o di facilitare
    l’applicazione dei principi in essa contenuti.
    Tuttavia,
    se due o più Parti contraenti hanno basato o baseranno i loro rapporti su
    di una legislazione uniforme o su un regime particolare, esse avranno la
    facoltà di regolare i loro reciproci rapporti in materia, basandosi
    esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente
    Convenzione.
    Le
    Parti contraenti che dovessero escludere l’applicazione della presente
    Convenzione nei loro reciproci rapporti, in base alle disposizioni del
    presente paragrafo, invieranno a tale scopo una notifica al Segretario
    generale del Consiglio d’Europa.   Articolo
37   
  
    Ogni
    Parte contraente, al momento della firma o all’atto del deposito del
    proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà
    dichiarare di fare uso di una o più delle riserve contenute nell’allegato
    alla presente Convenzione.
    Ogni
    Parte contraente potrà ritirare del tutto o in parte una riserva da essa
    formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione
    indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa e che avrà
    effetto alla data del suo ricevimento.
    La
    Parte contraente che ha formulato una riserva al riguardo di una
    disposizione della presente Convenzione non potrà pretendere
    l’applicazione di tale disposizione da parte di un’altra Parte;
    tuttavia, Essa potrà, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere
    l’applicazione di detta disposizione nella misura in cui Essa stessa
    l’ha accettata.
    Ogni
    Parte contraente potrà. al momento della firma della presente Convenzione o
    all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o
    di adesione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del
    Consiglio d’Europa, notificare che Essa considera la ratifica,
    l’accettazione o l’adesione come comportante l’obbligo, in base al
    diritto internazionale, di introdurre nell’ordinamento interno le
    disposizioni necessarie all’attuazione della presente Convenzione.   Articolo
38   
  
    La
    presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.
    Ogni
    Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente
    Convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio
    d’Europa.
    La
    denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale
    ne avrà ricevuto notifica.   Articolo
39     
  
    Il
    Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri
    del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: 
  a)
  ogni firma: b)
  il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; c)
  ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità
  dell’art. 34: d)
  ogni notifica e ogni dichiarazione ricevute in applicazione del paragrafo 4
  dell’art. 27, del paragrafo 2 dell’art. 29, del paragrafo 3 dell’art. 37
  e del paragrafo 4 dell’art. 38; e)
  ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2
  e 3 dell’art. 36; f)
  ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1
  dell’art. 38; g)
  il ritiro di ogni riserva, effettuato in applicazione delle disposizioni del
  paragrafo 2 dell’art. 38; h)
  ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’art. 39 e la
  data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto. |