|   Convenzione
europea di estradizionefirmata a Parigi il 13 dicembre 1957
 (L.
30 gennaio 1963, n° 300 - Gazzetta Ufficiale n° 84 del 28 marzo 1963)     Articolo
1 (Obbligo
di estradare)   
  
    Le
    Parti Contraenti s’impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le
    norme ed alle condizioni determinate negli articoli seguenti, le persone che
    sono perseguite per un reato o ricercate per l’esecuzione di una pena o di
    una misura di sicurezza, dalle autorità giudiziarie della Parte
    richiedente.   Articolo
2 (Fatti
che danno luogo all’estradizione)   
  
    Daranno
    luogo a estradizione i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e
    della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà o con una
    misura di sicurezza restrittiva della libertà nel massimo non inferiore ad
    un anno o con una pena più severa. Quando la condanna ad una pena è stata
    pronunciata o la misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della
    Parte richiedente, la sanzione pronunciata dovrà essere della durata dì
    almeno quattro mesi.
    Se
    la domanda di estradizione contempla più fatti distinti puniti ciascuno
    dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena
    restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della
    libertà, ma alcuni di essi non soddisfano le condizioni relative all’ammontare
    della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare ugualmente l’estradizione
    per questi ultimi.
    Qualsiasi
    Parte Contraente la cui legislazione non autorizzi l’estradizione per
    taluni reati previsti al paragrafo 1 del presente articolo potrà, per
    quanto la riguarda, escludere tali reati dal campo di applicazione della
    Convenzione.
    Ogni
    Parte Contraente che vorrà avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 3
    del presente articolo, notificherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
    all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, sia
    un elenco dei reati per i quali l’estradizione è autorizzata, sia un
    elenco dei reati per i quali l’estradizione è esclusa, indicando le
    disposizioni di legge che autorizzano od escludono l’estradizione. Il
    Segretario Generale del Consiglio comunicherà tali elenchi agli altri
    firmatari.
    Se,
    in seguito. Dalla legislazione di una Parte contraente altri reati vengano
    ad essere esclusi dalla estradizione, la Parte stessa notificherà tale
    esclusione al Segretario Generale che ne informerà gli altri firmatari.
    Questa notiziazione avrà effetto alla scadenza di un termine di mesi tre a
    partire dalla data della ricezione di essa da parte del Segretario Generale.
    Ogni
    Parte che si sarà avvalsa della facoltà prevista ai paragrafi 4 e 5 del
    presente articolo, potrà in ogni momento sottoporre all’applicazione
    della presente Convenzione reati che ne sono stati esclusi. Essa
    notificherà tali modifiche al Segretario Generale del Consiglio che le
    comunicherà agli altri firmatari.
    Ogni
    Parte potrà applicare la regola della reciprocità per quanto concerne i
    reati esclusi dal campo di applicazione della Convenzione ai termini del
    presente articolo.   Articolo
3 (Reati
politici)   
  
    L’estradizione
    non sarà accordata se il reato per il quale è richiesta sia considerato
    dalla Parte richiesta come reato politico o come fatto connesso a reato di
    tale natura.
    La
    stessa disposizione troverà applicazione qualora la Parte richiesta abbia
    seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione, motivata da un
    reato di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di
    punire una persona per considerazioni razziali, di religione, di
    nazionalità o di opinioni politiche, e che la situazione di detta persona
    rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti.
    Ai
    fini dell’applicazione della presente Convenzione, l’attentato alla vita
    di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia, non sarà considerato
    come reato politico.
    L’applicazione
    del presente articolo non pregiudicherà gli obblighi che le Parti avranno
    assunto od assumeranno con ogni altra Convenzione internazionale di
    carattere multilaterale.   Articolo
4 (Reati
militari)   
  
    L’estradizione
    per reati militari, che non costituiscono reati di diritto comune, non
    rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.   Articolo
5 (Reati
fiscali)   
  
    In
    materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l’estradizione sarà
    accordata, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, solo se in
    tal senso sarà stato deciso dalle Parti Contraenti per ogni singolo reato o
    categoria di reati.   Articolo
6 (Estradizione
dei nazionali)   
  
    Ogni
    Parte Contraente avrà la facoltà di rifiutare la estradizione dei propri
    cittadini.
    
    Ogni Parte Contraente potrà, mediante dichiarazione fatta all’atto della 
    firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, 
    definire, per quanto la riguarda, il termine "ressortissants (cittadini)" nel senso
    della presente Convenzione.
    
    La qualità di "ressortissant" sarà valutata al momento della decisione sull’estradizione.
    Tuttavia se tale qualità non è riconosciuta che tra l’epoca della
    decisione e la data contemplata per la consegna, la Parte richiesta potrà
    ugualmente avvalersi della disposizione di cui al comma 1) del presente
    paragrafo.
    Se
    la Parte richiesta non proceda all’estradizione del proprio cittadino essa
    dovrà, su domanda della parte richiedente, sottoporre la questione alle
    autorità competenti onde consentire l’instaurazione, se del caso, di
    procedimenti giudiziari. A tale scopo, i fascicoli, gli atti istruttori e
    gli oggetti riguardanti il reato, saranno indirizzati gratuitamente nella
    forma prevista al paragrafo 1 dell’art. 12. La Parte richiedente sarà
    informata circa l’esito della richiesta.   Articolo
7 (Luogo
di perpetrazione del reato)   
  
    La
    Parte richiesta potrà rifiutare di estradare la persona reclamata per un
    reato che, secondo la propria legislazione, è stato commesso in tutto o in
    parte sul proprio territorio o in luogo assimilato al proprio territorio.
    Qualora
    il reato che giustifica la domanda di estradizione sia stato commesso fuori
    del territorio della Parte richiedente, la estradizione potrà essere
    rifiutata solo nel caso in cui la legislazione della Parte richiesta non
    autorizzi il perseguimento di un reato della stessa indole commesso fuori
    dal suo territorio o non consenta l’estradizione per il reato oggetto
    della domanda.   Articolo
8 (Procedimenti
in corso per gli stessi fatti)   
  
    Una
    Parte richiesta potrà rifiutare l’estradizione di una persona reclamata
    se costei è oggetto da parte sua di procedimenti penali per il fatto od i
    fatti per i quali l’estradizione è domandata.   Articolo
9 (Non
bis in idem)   
  
    L’estradizione
    non sarà accordata quando la persona richiesta è stata giudicata in forma
    definitiva dalle autorità competenti della Parte richiesta, per il fatto od
    i fatti per i quali l’estradizione è domandata.
    L’estradizione
    potrà essere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta
    hanno deciso di non instaurare procedimenti, o di porre fine ai procedimenti
    penali che esse hanno instaurato, per il medesimo od i medesimi fatti.   Articolo
10 (Prescrizione)   
  
    L’estradizione
    non sarà accordata se, secondo la legislazione della Parte richiedente o
    della Parte richiesta, l’azione penale o la pena siano prescritte.   Articolo
11 (Pena
capitale)   
  
    Se
    il fatto per il quale è domandata l’estradizione sia punito con la pena
    capitale dalla legge della Parte richiedente e se, in questo caso, detta
    pena non sia prevista dalla legislazione della Parte richiesta, oppure
    generalmente non venga eseguita, l’estradizione potrà essere accordata
    solo a condizione che la parte richiedente dia assicurazioni, ritenute
    sufficienti dalla parte richiesta, che la pena capitale non sarà eseguita.   Articolo
12 (Richiesta
di documenti e informazioni)   
  
    La
    richiesta sarà redatta per iscritto ed inoltrata per via diplomatica. Un’altra
    via potrà essere seguita mediante accordo diretto tra due o più Parti. A
    sostegno della richiesta si dovrà produrre:
    
      L’originale
      o la copia autentica sia della sentenza di condanna esecutiva sia del
      mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia,
      rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;
      Una
      esposizione dei fatti per i quali l’estradizione viene richiesta. Il
      tempo e il luogo della loro consumazione, la loro qualificazione giuridica
      e i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili saranno
      indicati con la massima possibile esattezza;
      una
      copia delle disposizioni di legge applicabili o, nel caso che ciò non
      fosse possibile, una dichiarazione sulle norme applicabili, nonché i dati
      segnaletici più esatti che sia possibile della persona richiesta e
      qualsiasi altra informazione atta a determinare le sue identità e
      nazionalità.   Articolo
13 (Informazioni
complementari)   
  
    Se
    le informazioni fornite dalla parte richiedente si rivelino insufficienti
    per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in
    applicazione della presente Convenzione, quest’ultima Parte richiederà le
    informazioni complementari necessarie e potrà fissare un termine per
    ottenere tali informazioni.   Articolo
14 (Principio
della peculiarità)     
  
    La
    persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell’esecuzione
    di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualsiasi altra
    restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore
    alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione, salvo
    che nei casi seguenti:
    
      quando
      la Parte che l’ha estradata vi acconsenta. In tale caso si dovrà
      presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall’art 12 e
      da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato.
      Tale consenso verrà concesso quando il reato per il quale è richiesto
      comporta di per sé l’obbligo dell’estradizione in virtù della
      presente Convenzione;
      allorquando,
      avendo avuto la possibilità di farlo, la persona estradata non abbia
      lasciato, entro i 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo, il
      territorio della Parte alla quale è stata consegnata oppure se vi abbia
      fatto ritorno dopo averlo lasciato. Tuttavia, la Parte richiedente potrà
      prendere le misure necessarie, sia in vista sia di un eventuale
      allontanamento dal territorio, sia di una interruzione della prescrizione
      in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un
      procedimento contumaciale, allorquando la qualificazione data al fatto
      incriminato venga modificata nel corso del procedimento, la persona
      estradata non sarà perseguita o giudicata che nella misura in cui gli
      elementi costitutivi del reato cosi nuovamente qualificato consentano l’estradizione.   Articolo
15   
  
    Salvo
    il caso previsto al paragrafo 1 comma b) dell’art. 14, il consenso della
    Parte richiesta sarà necessario per permettere alla Parte richiedente di
    consegnare ad un’altra Parte o ad un terzo Stato la persona che le sia
    stata consegnata e che sia ricercata dall’altra Parte o da un terzo Stato
    per dei reati precedenti alla consegna. La Parte richiesta potrà esigere la
    produzione dei documenti previsti al paragrafo 1 dell’art. 12   Articolo
16 (Arresto
provvisorio)   
  
    In
    caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno
    chiedere l’arresto provvisorio della persona ricercata: le autorità
    competenti della Parte richiesta decideranno su tale domanda in conformità
    con la legge di detta Parte 2: nella domanda di arresto provvisorio si darà
    atto dell’esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo 2 comma 1
    dell’art. 12 e si preannuncerà l’inoltro di una richiesta di
    estradizione: la domanda menzionerà il reato per il quale sarà richiesta l’estradizione,
    l’epoca ed il luogo in cui è stato commesso nonché, per quanto
    possibile, i dati segnaletici della persona ricercata,
    La
    domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti
    della Parte richiesta o per via diplomatica, o direttamente a mezzo posta, o
    telegraficamente, o mediante l’Organizzazione internazionale di Polizia
    criminale (Interpol), o con ogni altro mezzo purché ne rimanga prova
    scritta o sia consentito dalla Parte richiesta.
    L’autorità
    richiedente sarà informata senza indugio dell’esito della sua domanda.
    L’arresto
    provvisorio potrà cessare se, entro 10 giorni dall’arresto, la Parte
    richiesta non sia stata investita della domanda di estradizione e dei
    documenti di cui all’art. 12: la durata dell’arresto non potrà in ogni
    caso superare 40 giorni. Tuttavia in ogni tempo può farsi luogo alla
    concessione della libertà provvisoria, salvo per la Parte richiesta di
    prendere ogni misura che essa ritenga necessaria onde evitare la fuga della
    persona estradata.
    La
    concessione della libertà provvisoria non osterà ad un nuovo arresto e all’estradizione
    qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.   Articolo
17 (Concorso
di richieste)   
  
    Se
    l’estradizione sia richiesta in concorso da più Stati o per uno stesso
    fatto, per fatti diversi, la Parte richiesta deciderà, tenuto conto di
    tutte le circostanze ed in particolare della relativa gravità e del luogo
    ove i reati sono stati perpetrati, delle rispettive date delle domande,
    della nazionalità della persona estradando, della possibilità di una
    ulteriore estradizione ad un altro Stato.   Articolo
18 (Consegna
dell’estradato)   
  
    La
    Parte richiesta comunicherà alla Parte richiedente nelle forme previste al
    paragrafo 1 dell’art 12.
    La
    sua decisione in merito all’estradizione e qualsiasi rigetto, totale o
    parziale, sarà motivato.
    In
    caso di accoglimento, la Parte richiedente sarà informata del luogo e della
    data di consegna, nonché della durata della detenzione subita in vista dell’estradizione
    della persona, estradando con riserva del caso previsto al paragrafo 5 del
    presente articolo.
    Se
    la persona richiesta non sia stata presa in consegna alla data fissata,
    potrà essere posta in libertà allo scadere del quindicesimo giorno a
    partire da tale data e sarà, in ogni caso, posta in libertà allo scadere
    di 30 giorni. La Parte richiesta potrà rifiutarsi di estradarla per lo
    stesso fatto
    In
    caso di forza maggiore, che impedisca la consegna e la ricezione dalla
    persona da estradare, la Parte interessata ne informerà l’altra Parte: le
    due Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno
    applicabili le disposizioni del paragrafo del presente articolo.   Articolo
19 (Consegna
rimandata o condizionata)   
  
    La
    Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione,
    rimandare la consegna della persona richiesta perché possa essere da essa
    perseguita o se è già stata condannata perché possa espiare, sul suo
    territorio, la pena inflittale per un fatto diverso da quello per cui l’estradizione
    è richiesta.
    Invece
    di rimandare la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare
    temporaneamente alla Parte richiedente la persona richiesta alle condizioni
    che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.   Articolo
20 (Consegna
di oggetti)   
  
    Su
    domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e
    consegnerà, nella misura consentita dalla propria legislazione, gli oggetti
    che possono costituire mezzo di prova, o che, provenienti dal reato, siano
    stati trovati, al momento dell’arresto, in possesso della persona
    richiesta o scoperti successivamente.
    La
    consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sarà
    effettuata anche nel caso in cui l’estradizione già concessa non abbia
    potuto aver luogo a causa della morte o dell’evasione della persona da
    estradare.
    Quando
    i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul
    territorio della Parte richiesta, quest’ultima potrà, ai fini di un
    procedimento penale in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli a
    condizione che vengano restituiti.
    Restano
    comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su
    tali oggetti. Se tali diritti esistano, gli oggetti saranno, al termine del
    processo, restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte
    richiesta.   Articolo
21 (Transito)   
  
    Il
    transito sul territorio di una delle Parti Contraenti sarà accordato su
    domanda indirizzata nelle forme di cui al paragrafo 1 dell’art 12, purché
    non si tratti di un reato che la Parte richiesta del transito consideri di
    carattere politico o puramente militare avuto riguardo alle disposizioni
    degli artt. 3 e 4 della presente Convenzione
    Il
    transito di un cittadino (ressortissant), nel senso dell’art. 6. del Paese
    richiesto del transito, potrà essere rifiutato.
    Sarà
    necessaria la produzione dei documenti previsti al paragrafo 2 dell’art 12
    salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.
    Nel
    caso in cui venga utilizzata la via aerea, si applicano le disposizioni
    seguenti: quando non si prevede alcun atterraggio, la Parte richiedente ne
    informerà la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l’esistenza
    di uno degli atti previsti al paragrafo 2 comma dell’art. 12. In caso di
    atterraggio fortuito, questa comunicazione produrrà gli stessi effetti
    della domanda di arresto provvisorio di cui all’art. 16 e la Parte
    richiedente inoltrerà regolare domanda di transito; quando si prevede un
    atterraggio, la Parte richiedente inoltrerà regolare domanda di transito.
    Tuttavia,
    una Parte potrà dichiarare, al momento della firma della presente
    Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione,
    che non accorderà il transito di persona, se non alle stesse condizioni
    richieste per l’estradizione o ad alcune di esse. In questi casi potrà
    essere applicata la regola della reciprocità.
    Il
    transito della persona estradata non si effettuerà attraverso un territorio
    ove si ha ragione di credere che per motivi di razza, di religione, di
    nazionalità o di opinioni politiche, la vita o la libertà di detta persona
    potrebbero essere minacciate.   Articolo
22 (Procedura)   
  
    Salvo
    disposizione contraria della presente Convenzione, la legge della Parte
    richiesta è la sola applicabile alla procedura di estradizione come a
    quella dell’arresto provvisorio.   Articolo
23 (Lingua
da usare)   
  
    Gli
    atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della Parte richiedente,
    sia in quella della Parte richiesta. Quest’ultima potrà richiedere una
    traduzione nella lingua ufficiale del Consiglio di Europa che essa
    sceglierà.   Articolo
24 (Spese)   
  
    Le
    spese derivanti dall’estradizione sul territorio della Parte richiesta,
    saranno a carico di quest’ultima. Le spese relative al transito sul
    territorio della Parte richiesta del transito saranno a carico della Parte
    richiedente.
    Nel
    caso di estradizione da un territorio non metropolitano della Parte
    richiesta, le spese relative al trasporto da questo territorio al territorio
    metropolitano della Parte richiedente saranno a carico di quest’ultima. Lo
    stesso avverrà per le spese derivanti dal trasporto tra il territorio non
    metropolitano della Parte richiesta ed il territorio metropolitano di essa.   Articolo
25 (Definizione
di "misure di sicurezza")   
  
    Agli
    effetti della presente Convenzione, l’espressione "misure di
    sicurezza" designa qualsiasi misura restrittiva della libertà
    personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena, con sentenza
    di una giurisdizione penale.   Articolo
26 (Riserve)   
  
    Ogni
    Parte Contraente potrà al momento della firma della presente Convenzione o
    del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, formulare una
    riserva in merito a una o più disposizioni determinate della Convenzione.
    Ciascuna
    Parte Contraente che avrà formulato una riserva vi rinuncerà non appena le
    circostanze lo consentiranno. Il ritiro delle riserve sarà fatto mediante
    notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
    Una
    Parte Contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una
    disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un’ altra Parte
    applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l’abbia
    accettata.   Articolo
27 (Campo
di applica::ione territoriale)   
  
    La
    presente Convenzione si applicherà ai territori metropolitani delle Parti
    Contraenti.
    Essa
    si applicherà del pari, per quanto concerne la Francia, all’Algeria o ai
    dipartimenti d’oltremare e, per quanto concerne il Regno Unito di Gran
    Bretagna ed Irlanda del Nord, alle isole Anglo-Normanne e all’isola di
    Man.
    La
    Repubblica Federale Tedesca potrà estendere l’applicazione della presente
    Convenzione al "land" Berlino mediante dichiarazione diretta al
    Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale notificherà tale
    dichiarazione alle altre Parti.
    Mediante
    accordo diretto tra due o più Parti Contraenti, il campo di applicazione
    della presente Convenzione potrà essere esteso alle condizioni che siano
    stipulate in detto accordo a ciascun territorio di una di queste Parti
    diverso da quelli contemplati nei paragrafi 1 2, 3 del presente articolo e
    di cui una delle Parti garantisce le relazioni internazionali.   Articolo
28 (Rapporto
tra la presente Convenzione e gli accordi bilaterali)   
  
    La
    presente Convenzione abroga, per quanto concerne i territori ai quali si
    applica, le disposizioni che nei trattati, convenzioni o accordi bilaterali
    regolano, tra due Parti, la materia dell’estradizione.
    Le
    Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o
    multilaterali se non per completare le disposizioni della presente
    Convenzione o per facilitare l’applicazione di principi in essa contenuti.
    Qualora,
    fra due o più Parti Contraenti si applichi l’estradizione sulla base di
    una legittimazione uniforme, le Parti avranno la facoltà di regolare i loro
    mutui rapporti in materia di estradizione basandosi esclusivamente su tale
    legislazione nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Lo
    stesso principio sarà applicabile tra due o più Parti Contraenti di cui
    ciascuna abbia in vigore una legge che preveda l’esecuzione sul proprio
    territorio di mandati d’arresto emessi sul territorio dell’altra o delle
    altre Parti.
    Le
    Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro reciproci rapporti l’applicazione
    della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del presente
    paragrafo, dovranno indirizzare a tale scopo una notificazione al Segretario
    Generale del Consiglio di Europa. Questi comunicherà alle altre Parti
    Contraenti ogni notificazione ricevuta ai sensi del presente paragrafo.   Articolo
29 (Firma,
ratifica e entrata in vigore)   
  
    La
    presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa.
    Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso
    il Segretario Generale del Consiglio.
    La
    Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del terzo
    strumento di ratifica.
    Nei
    riguardi di ciascun firmatario che l’avrà ratificata successivamente,
    essa entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del suo strumento di
    ratifica.   Articolo
30 (Adesione)   
  
    Il
    Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato
    che non sia Membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La
    decisione di tale invito dovrà ottenere l’accordo unanime dei Membri del
    Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.
    L’adesione
    si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del
    Consiglio, di uno strumento di adesione che avrà effetto 90 giorni dopo il
    suo deposito.   Articolo
31 (Denuncia)   
  
    Ciascuna
    Parte Contraente potrà, per quanto la riguarda, denunciare la presente
    Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del
    Consiglio d’Europa. Tale denuncia sarà operante 6 mesi dopo la data di
    ricezione della sua notificazione da parte del Segretario Generale del
    Consiglio.   Articolo
32 (Notificazioni)   
  
    Il
    Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del
    Consiglio e al governo di ciascuno Stato che ha aderito alla presente
    Convenzione:
    
      il
      deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
      la
      data dell’entrata in vigore;
      ogni
      dichiarazione resa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’art.
      6 e del paragrafo 5 dell’art 21;
      ogni
      riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’art.
      26;
      la
      revoca di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del
      paragrafo 2 dell’art. 26;
      ogni
      notificazione di denuncia ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’art.
      31 della presente Convenzione e la data in cui essa sarà operante.     |