Attuazione sorveglianza

 

Norme di attuazione della convenzione per la sorveglianza

delle persone condannate o liberate condizionalmente

 

Legge 3 luglio 1989, n° 257

 

  1. Ai fini dell’esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano le disposizioni degli artt. 1 e 2 e degli artt. 3, comma 1; 4, comma 1; 5, comma 1 e 3, della presente legge.

  2. Agli effetti dell’art. 7, paragrafo 2, della convenzione, il riconoscimento della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lett. b) e d). La corte d’appello che delibera il riconoscimento invia gli atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle misure di sorveglianza, ai sensi dell’art. 11 della convenzione. Si osservano le disposizioni degli artt. 71, 71 bis, 71 ter e 71 quater della Legge 26 luglio 1975, n° 354. Quando la sentenza straniera è stata riconosciuta, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado per le circostanze. Tuttavia, nei casi di applicazione del titolo II della convenzione, il condannato, a seguito della decisione prevista nell’art. 15 della convenzione stessa, può essere estradato verso lo Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna o, se l’estradizione non è concessa, essere di nuovo sottoposto a procedimento penale nello Stato per lo stesso fine.

 

 

 

Precedente Home Su Successiva