Convenzione ne bis in idem

 

Legge 16 ottobre 1989 n° 350
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli stati membri

delle comunità europee relativa all'applicazione del principio ne bis in idem

Articolo 1

  1. Il presidente della repubblica é autorizzato a ratificare la convenzione tra gli stati membri delle comunità europee relativa all'applicazione del principio ne bis in idem, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

 

 

Articolo 2

  1. Piena ed intera esecuzione é data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.

 

 

Articolo 3

  1. L'articolo 1 della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.

  2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della convenzione costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello stato i delitti contro la personalità dello stato.

 

 

Articolo 4

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

  2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Convenzione tra gli stati membri delle comunità europee

relativa all'applicazione del principio ne bis in idem

Preambolo

 

 

gli stati membri delle comunità europee, qui di seguito denominati "stati membri";
considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli;
tenendo conto degli sviluppi verso la eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone tra gli stati membri;

desiderosi di estendere la loro cooperazione in materia penale su una base di fiducia, comprensione e rispetto reciproci;
convinti che il riconoscimento reciproco dell'effetto ne bis in idem alle decisioni giudiziarie straniere costituisca una concreta espressione di detti fiducia, comprensione e rispetto

Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

 

  1. Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in uno stato membro non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un altro stato membro a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello stato di condanna, non possa più essere eseguita.

 

Articolo 2


  1. Uno stato membro può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, dichiarare di non essere vincolato dall'articolo 1 in uno o più dei casi seguenti:

quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In questo ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello stato membro nel quale la sentenza é stata pronunciata;

quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello stato membro;

quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.

  1. Uno stato membro che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b), preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.

  2. Uno stato membro potrà, in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1. Il ritiro sarà notificato al ministero degli affari esteri del Belgio ed avrà effetto il primo giorno del mese successivo al giorno della notificazione.

  3. Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando lo stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altro stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.

 

Articolo 3

 

  1. Se in uno stato membro un nuovo procedimento penale é instaurato contro una persona che é stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro stato membro, ogni periodo di privazione della libertà scontato in quest'ultimo stato per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.

 

Articolo 4


  1. Quando una persona é imputata di un reato in uno stato membro, e le autorità competenti di questo stato membro hanno motivo di ritenere che l'imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona é già stata giudicata in un altro stato membro con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti dello stato membro nel quale la sentenza é stata pronunciata.

  2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.

  3. Ciascuno stato membro indicherà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

 

 

Articolo 5


  1. Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti l'effetto ne bis in idem attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

 

Articolo 6


  1. La presente convenzione é aperta alla firma degli stati membri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il ministero degli affari esteri del Belgio.

  2. La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli stati che sono membri delle comunità europee alla data dell'apertura alla firma.

  3. Fino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la presente convenzione gli é applicabile, nelle sue relazioni con gli stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.

 

 

Articolo 7


  1. La presente convenzione é aperta all'adesione di ogni stato che diventi membro delle comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il ministero degli affari esteri del Belgio.

  2. La presente convenzione entrerà in vigore nei confronti di ogni stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di detto stato.

 

 

Articolo 8


  1. Ogni stato membro può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a cui si applica la presente convenzione.

  2. Ogni stato membro può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al ministero degli affari esteri del Belgio, estendere l'applicazione del presente accordo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale può concludere accordi.

  3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2, per quanto riguarda i territori in essa designati, può essere denunciata mediante notifica indirizzata al ministero degli affari esteri del Belgio.

  4. La denuncia prende effetto immediatamente o dalla data successiva precisata nella notifica.

 

 

Articolo 9

 

 

  1. Il ministero degli affari esteri del Belgio notificherà a tutti gli stati membri ogni firma, deposito di strumenti, dichiarazione o notifica.

  2. Il ministero degli affari esteri del Belgio ne invierà una copia autenticata al governo di ogni stato membro.

 

 

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