|   Legge
16 ottobre 1989 n°
350Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra gli stati membri
 delle
comunità
europee relativa all'applicazione del principio ne
bis in idem
 
 Articolo
1
 
 
  
    Il
    presidente della repubblica é autorizzato a ratificare la convenzione tra
    gli stati membri delle comunità europee relativa all'applicazione del
    principio ne bis in idem, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.     Articolo
2
 
 
  
    Piena
    ed intera esecuzione é data alla convenzione di cui all'articolo 1 a
    decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
    dall'articolo 6 della convenzione stessa.     Articolo
3
 
 
  
    L'articolo
    1 della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell'articolo 2,
    paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.
    Ai
    sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della convenzione
    costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente
    essenziali dello stato i delitti contro la personalità dello stato.  
   Articolo
4
 
 
  
    La
    presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
    La
    presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
    Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
    obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
    dello Stato. 
 Convenzione
tra gli stati membri delle comunità europee relativa
all'applicazione del principio ne bis in idem
 
 
  |  | gli
    stati membri delle comunità europee, qui di seguito denominati "stati
    membri";considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli;
 tenendo conto degli sviluppi verso la eliminazione degli ostacoli alla
    libera circolazione delle persone tra gli stati membri;
 |  |  | desiderosi
    di estendere la loro cooperazione in materia penale su una base di fiducia,
    comprensione e rispetto reciproci;convinti che il riconoscimento reciproco dell'effetto ne bis in idem alle
    decisioni giudiziarie straniere costituisca una concreta espressione di
    detti fiducia, comprensione e rispetto
 |  Hanno
convenuto quanto segue:
 
 
  
    Una
    persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in uno stato membro
    non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in
    un altro stato membro a condizione che, in caso di condanna, la pena sia
    stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o,
    secondo la legge dello stato di condanna, non possa più essere eseguita.
 
 
 
  
    Uno
    stato membro può, al momento della ratifica, dell'accettazione o
    dell'approvazione della presente convenzione, dichiarare di non essere
    vincolato dall'articolo 1 in uno o più dei casi seguenti: 
  |  | quando
    i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio,
    in tutto o in parte. In questo ultimo caso questa eccezione non si applica
    se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello stato membro nel
    quale la sentenza é stata pronunciata; |  |  | quando
    i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la
    sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello stato
    membro; |  |  | quando
    i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico
    ufficiale di quello stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio. |  
  
    Uno
    stato membro che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione
    menzionata al paragrafo 1, lettera b), preciserà le categorie di reati per
    le quali tale eccezione può essere applicata.
    Uno
    stato membro potrà, in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente
    ad una o più delle eccezioni di cui al paragrafo 1. Il ritiro sarà
    notificato al ministero degli affari esteri del Belgio ed avrà effetto il
    primo giorno del mese successivo al giorno della notificazione.
    Le
    eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo
    1 non si applicano quando lo stato membro di cui si tratta ha, per gli
    stessi fatti, richiesto l'instaurazione del procedimento penale all'altro
    stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione. 
  
    Se
    in uno stato membro un nuovo procedimento penale é instaurato contro una
    persona che é stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti
    in un altro stato membro, ogni periodo di privazione della libertà scontato
    in quest'ultimo stato per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che
    sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura
    consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative
    della libertà che siano state eseguite.
 
 
 
  
    Quando
    una persona é imputata di un reato in uno stato membro, e le autorità
    competenti di questo stato membro hanno motivo di ritenere che l'imputazione
    riguarda gli stessi fatti per i quali la persona é già stata giudicata in
    un altro stato membro con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo
    ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità
    competenti dello stato membro nel quale la sentenza é stata pronunciata.
    Le
    informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno
    tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.
    Ciascuno
    stato membro indicherà, al momento della firma, della ratifica,
    dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, le autorità
    designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo. 
 
  
    Le
    precedenti disposizioni non sono di ostacolo all'applicazione di
    disposizioni nazionali più ampie, concernenti l'effetto ne bis in idem
    attribuito a decisioni giudiziarie straniere.
 
 
 
  
    La
    presente convenzione é aperta alla firma degli stati membri. Essa sarà
    sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di
    ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il
    ministero degli affari esteri del Belgio.
    La
    presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito
    degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di
    tutti gli stati che sono membri delle comunità europee alla data
    dell'apertura alla firma.
    Fino
    all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno stato può, al
    momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di
    approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la presente
    convenzione gli é applicabile, nelle sue relazioni con gli stati che
    abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del
    deposito. 
 
  
    La
    presente convenzione é aperta all'adesione di ogni stato che diventi membro
    delle comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso
    il ministero degli affari esteri del Belgio.
    La
    presente convenzione entrerà in vigore nei confronti di ogni stato che vi
    aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di
    detto stato. 
 
  
    Ogni
    stato membro può, al momento della firma o al momento del deposito del
    proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare
    il territorio o i territori a cui si applica la presente convenzione.
    Ogni
    stato membro può, al momento del deposito del proprio strumento di
    ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in
    seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al ministero degli affari
    esteri del Belgio, estendere l'applicazione del presente accordo ad ogni
    altro territorio indicato nella dichiarazione, per il quale esso cura le
    relazioni internazionali o per conto del quale può concludere accordi.
    Ogni
    dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2, per quanto riguarda i
    territori in essa designati, può essere denunciata mediante notifica
    indirizzata al ministero degli affari esteri del Belgio.
    La
    denuncia prende effetto immediatamente o dalla data successiva precisata
    nella notifica. 
  
    Il
    ministero degli affari esteri del Belgio notificherà a tutti gli stati
    membri ogni firma, deposito di strumenti, dichiarazione o notifica.
    Il
    ministero degli affari esteri del Belgio ne invierà una copia autenticata
    al governo di ogni stato membro.    
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