Minore età e responsabilità penale

 

Minore età e trattamento penale: grosse novità in vista

 

1) Premesse

 

I recenti, gravissimi reati commessi da minorenni, ampiamente descritti ed amplificati dai “media”, hanno scosso l’opinione pubblica, riaccendendo il mai sopito dibattito tra i “giustizialisti” ed i “buonisti” come si usa dire molto impropriamente perché quando si tratta di giustizia penale bisogna attenersi ai principi fondamentali del nostro ordinamento che non sono né buoni né cattivi: devono essere applicati e basta essendo in linea con uno Stato moderno, civile, fondato sul diritto e non, per esempio, sull’inumana ferocia che eliminava neonati deformi gettandoli dalla Rupe Tarpea.

Vediamo quindi di ricordare quali sono i principi, tanto più che è in corso lo studio della riforma del codice penale.

Innanzi tutto il minore, come il malato di mente, non è imputabile e come tale non può essere assoggettato ad alcuna pena, quella capitale compresa, qualunque reato abbia commesso, perché “non in condizioni o di comprendere l’illiceità del fatto o di agire in conformità a tale valutazione”.

L’incapace di intendere e di volere non è un soggetto libero e come tale non deve rispondere penalmente né subire il trattamento riservato ad una persona normale. Mentre la punizione ha natura coattiva, la terapia - anche quella farmacologica di cui ha parlato il ministro - deve essere volontaria se vuole essere lecita ed efficace. In altri termini deve essere frutto dell’informato consenso del paziente.

 

2) Le ipotesi di riforma

 

In caso di minore età potrebbe essere giunto il momento di riflettere sull’opportunità di abbassare a 16 il limite odierno di 18 anni ed a 12 quello di 14, (attesi gli evidenti progressi compiuti da una società ormai super tecnologica, approdata alla cibernetica che offre ai ragazzi impensate opportunità di rapide informazioni e di maturazione) o almeno di introdurre la presunzione di maturità degli infradiciottenni - oggi inesistente - da evincere caso per caso attraverso rigorosi accertamenti.

In altri termini bisogna, secondo qualcuno, rivedere il testo degli articoli 97 e 98 del codice penale, che fissano a 14 anni il limite sotto il quale vi è presunzione assoluta di non imputabilità ed a 18 anni il limite oltre il quale scatta la presunzione contraria. Fra i due limiti suddetti “è imputabile chi… aveva capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita”. Mancano presunzioni di sorta ed il giudizio è emesso caso per caso.

La maggioranza non è d’accordo perché ritiene di non poter confondere la precoce informazione e cultura con la maturità, cose ben diverse. Un tredicenne, poniamo, potrebbe essere già laureato in informatica o conoscere le nuove leggi della astronomia interplanetaria; non necessariamente dovrebbe esser ritenuto capace di intendere e di  volere.

Al riguardo si noti che i tre studi più recenti, quelli di Pagliaro 1992, Ritz 1995, Grosso 2001, confermano il limite minimo dei 14 anni.

Pagliaro (art. 14) esclude l’imputabilità se il minore “non aveva capacità di intendere o di volere”.

Ritz (art.86) fra i 14 ed i 16 anni propone la diminuzione di pena pari a 2/3 fra i 16 ed i 18 pari ad 1/3. Ciò presuppone che il minore di 18 anni non è imputabile “se il giudice accerta l’incapacità di intendere o di volere per immaturità”.

Grosso propone la non imputabilità se il soggetto “non era in grado di comprendere l’illiceità del fatto o di agire in conformità  a tale valutazione” e pertanto la conservazione del sistema Rocco, il meno peggiore, pur definendo arbitraria la fissazione di limiti di età e vaghi i criteri per l’accertamento della maturità. Se il soggetto infradiciottenne risulta capace, la pena deve essere finalizzata a rendere “l’autore capace di inserirsi correttamente nella società superando eventuali carenze…” mediante l’affidamento a comunità chiuse o aperte o al servizio sociale.

La nuova commissione insediata da Castelli che ha nominato presidente il magistrato Nordio, non si è ancora pronunciata.

 

3) Il codice Zanardelli

 

É interessante ricordare che il primo codice penale dell’Italia unita, realizzato dal grande statista bresciano dopo quasi quarant’anni di polemiche dentro e fuori il Parlamento ed entrato in vigore il primo gennaio 1899, disponeva che i minorenni fossero giudicati unitamente ai maggiorenni dai giudici ordinari e distingueva le seguenti categorie (art. 53-56):

età inferiore ai nove anni: non imputabilità assoluta ma in caso di delitto medio-grave il minore poteva essere rinchiuso in un istituto di rieducazione o di correzione per un tempo “che non oltrepassi la maggiore età”;

età dai nove ai quattordici anni: “se non risulta che abbia agito con discernimento, non soggiace a pena” salva l’adozione di provvedimenti di cui al numero precedente;

nella fase suddetta nel caso di accertata imputabilità le pene erano diminuite;

età tra i quattordici e i diciotto anni: la pena era diminuita e l’ergastolo sostituito con la reclusione da dodici a vent’anni ma il giudice poteva disporre che la pena fosse scontata in una casa di correzione;

età compresa tra i diciotto e i ventun anni: la pena detentiva era ridotta a 1/6 e l’ergastolo sostituito con la reclusione da venticinque a trent’anni.

Finì per prevalere cosi l’opinione del giureconsulto beneventano Labeone, attivo nel 1° secolo a.C., piaciuta a Giustiniano che la introdusse nel suo Codice, secondo cui era rimesso al prudente arbitrio del giudice l’accertamento caso per caso della imputabilità, in quanto il codice non poneva in detta fascia presunzioni di sorta a favore o contro l’imputato infradiciottenne.

 

4) La riforma del 1934

 

Furono necessari decenni per convincersi che occorreva un giudice separato e specializzato per giudicare i minorenni, salvo fossero coimputati con maggiorenni,  nel qual caso procedeva per tutti l’autorità giudiziaria ordinaria (ma tale norma fu fulminata giustamente dalla Corte Costituzionale).

Con RDL 1404/1934 (poi modificato dalla L. 835/1935) il forte governo dell’epoca ruppe gli indugi imponendo (allora i dissenzienti non avevano “vox in Capitulo”) un nuovo ufficio giudiziario finalmente separato dal caravanserraglio della giustizia ordinaria dei maggiorenni.

Ma la nuova struttura non sembra nata sotto buoni auspici: troppo lontana anche fisicamente dall’utenza (un solo tribunale per ogni Corte d’Appello), lenta a muoversi attesa la collegialità e la presenza di due cittadini - esperti su quattro, nominati ogni 4 anni dal CSM anche per tre, quattro periodi consecutivi, muniti  inoltre di larghi poteri istruttori di tipo monocratico, necessità di un legale a sua volta specializzato e costoso. Inevitabili tempi troppo lunghi, incompatibili con l’urgenza della materia. Infine alcune decisioni sconcertanti, ritenute dai media eccessivamente rigorose e punitive nei confronti dei genitori, certamente in difetto e portatori di problemi, ma che devono essere prima di tutto aiutati a risolverli. In difetto di che, si colpisce l’unità della famiglia , il bene supremo da difendere con ogni decisione anche per evitare che sia il minore la vittima; minore i cui diritti ed interessi devono essere difesi con prevalenza su ogni altro: non lo si dimentichi mai.

Nella materia civile poi è sempre presente il pericolo reale di conflitto di competenza con il tribunale ordinario.

Negli ultimi decenni sono stati predisposti vari progetti di riforma, ma nessuno ha visto la luce, in forza anche del principio di  “opposizione al nuovo” che ogni istituzione, buona o cattiva che sia, frappone perché tende, per principio naturale a conservarsi.

Del resto è quello che è accaduto dopo il 1948 per la riforma dell’ordinamento giudiziario, imposta dallo stesso costituente (Dispos.Transitoria VII)  eppure da oltre 50 anni inattuata.

 

5) La riforma del processo penale per i minori del 1988

 

Se non fu possibile riformare l’organo in punto ordinamentale, fu invece possibile, anche  se faticoso a causa di sacche di resistenza  presenti a tutti i livelli, tanto più che si trattava di una riforma coraggiosa e controcorrente, in quanto orientata nettamente verso il  superamento, in attesa del totale abbandono, sia della custodia cautelare in carcere degli imputati minorenni sia della  pena detentiva in carcere per i condannati definitivi.

Si operò (analogamente a quanto si fece con il CPP per adulti), mediante lo strumento della delega al Governo che provvide con DPR 22 sett. 1988 n. 448, in vigore dal 24 ott. 1989 e poi con D.Lvo 28 luglio 1999 n. 272.

In pratica la custodia cautelare in carcere per i minori è così stata se non abolita, massicciamente ridimensionata (art. 23): il minore, arrestato o fermato, subito dopo l’interrogatorio da parte del PMM, viene o lasciato libero con precise prescrizioni (art. 20), o assegnato ad un Centro Di Prima Accoglienza (struttura nuova, non penitenziaria, art. 18 e art. 9 Disp Att.) o posto agli arresti a domicilio (art.21) oppure “collocato” (termine orribile che sa di pacco postale e che sarebbe stato bene evitare) in una comunità con obbligo di studio o di lavoro (art.22e art.10 Disp. Att.).

L’autentica novità è però recata dall’art. 28 (e art. 27 Disp. Att.) che prevede l’istituto della sospensione del processo con “messa alla prova” per un anno (che diventano tre qualora si proceda per un reato punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a 12 anni), il termine della quale il Tribunale:

in caso di esito positivo  dichiara il reato estinto ( art. 29)

in caso di esito negativo il processo riprende nelle forme ordinarie.

Nel caso di accertata non imputabilità il giudice applica misure di sicurezza personali non detentive che sono amministrate dal magistrato di sorveglianza, figura introdotta anche nel settore minorile.

La messa alla prova, per altro, quale eccezionale modalità di definizione del processo, è incompatibile con la scelta sia del rito direttissimo che di quello abbreviato.

Altra novità da non sottacere è costituita dall’art. 27 che consente al PM di chiedere al giudice la sentenza di proscioglimento per la “tenuità del fatto” e “l’occasionalità del comportamento”.

 Il braccio operativo di tutto il sistema è incentrato sugli uffici di servizio sociale per minorenni, sul magistrato di sorveglianza, sui centri di prima accoglienza, sulle comunità, sugli istituti per semiliberi, semidetenuti (art. 8 Dispos. Att.), per cui negli istituti penali tradizionali le presenze sono trascurabili.

Esaminiamo i dati ufficiali relativi al 1999, dieci anni dopo la riforma. Constatiamo che quell’anno sono entrati nei Centri di prima acc. 4248 soggetti minorenni (dei quali 2215 stranieri) per i reati di furto (oltre 700), 258 rapine, 29 omicidi volontari, 26 tentati, 10 sequestri di persona, 30 reati sessuali.

Per contro negli istituti di pena minorili sono entrati soltanto 1867 soggetti dei quali 387 donne e 1005 stranieri.

Agli uffici di S.S. per i minori sono stati segnalati 17.229 soggetti dei quali 11.674 presi in carico e 12.992 a piede libero.

L’art.28 è stato applicato a 2.262 minori italiani (quasi sempre dal GUP) e soltanto a 143 minori nomadi o extracomunitari.

Fra gli arrestati:

801 soggetti hanno ottenuto il ritorno in libertà con imposizione di prescrizioni (di cui solo 84 non italiani);

919 (di cui  non italiani 159) la permanenza in casa;

740 il collocamento in comunità (di cui 185 non italiani);

691 (dei quali  264 stranieri) hanno subito la custodia in carcere.

Le cifre suddette confermano che i minori più a rischio sono gli immigrati i quali, per mancanza di valido appoggio famigliare e sociale “pagano” i loro errori con il carcere: sotto questo aspetto la situazione è identica a quella dei maggiorenni, anche perché… la storia  non fa salti, ma si ripete con implacabile monotonia.

L’art.24 delle Disp. Att: opportunamente dispone che fino al compimento del 21° anno, il minore sottoposto all’esecuzione di qualsiasi provvedimento limitativo della sua libertà, viene gestito dal personale dei servizi minorili.

Anche la suddetta è una norma di buon senso suggerita dall’esperienza.

 

6) Il punto attuale

 

Ovviamente bisogna distinguere il minore immaturo dal minore malato di mente, perché il secondo rimane pericoloso socialmente fino a quando sarà guarito (e quindi bisognoso di misure di sicurezza) anche dopo aver raggiunto la maggiore età.

È “normale” che il minore possa essere immaturo, ma è altrettanto normale che possa essere recuperato senza bisogno del carcere se sottoposto a misure terapeutiche serie, effettive, attuate in ambiente chiuso o aperto, tanto più pesanti quanto più è grave il reato. In genere il minore alla prima esperienza vira su posizioni accettabili se sottoposto ad opportuno trattamento, soprattutto se può contare sul valido sostegno della famiglia e del gruppo sociale.

Orbene, se siamo in ritardo nella creazione delle necessarie strutture non carcerarie, non è colpa dei minorenni ma della società tutta che li ignora o li trascura e continua a considerare il carcere come unico strumento valido, quando invece è vero l’esatto contrario.

La prima esperienza penitenziaria per il minore segna quasi sempre l’inizio di un’irreversibile carriera criminale.

Su una cosa sola sono d’accordo con la proposta del Governo: la misura terapeutica deve essere vera ed effettiva, sentita anche dal minore come un forte richiamo alla sua responsabilità di uomo. Non può essere una finzione, una remissione in libertà senza obblighi e senza controlli. Se ciò accade, e può accadere, non si fa della corretta terapia, si deresponsabilizza il minore che è autorizzato a ritenere di “averla fatta franca”. In tal caso si induce nella gente sfiducia nell’azione dello Stato e dei suoi organi.

A volte la terapia, pur non penitenziaria, può e deve essere seria e “forte” se vogliamo che sia efficace. Su tale punto non si discute: la gente ha ragione.   

Di conseguenza bisogna certamente cambiare ma non per fare passi indietro bensì in avanti, nella direzione giusta che non è quella vecchia, ormai condannata da un fallimento storico che la attuale maggioranza non ignora né può fingere di ignorare.

Invece il Governo Berlusconi ha ceduto alla Lega che tramite il ministro Castelli è saldamente attestata in via Arenula varando due disegni di legge strettamente collegati, portanti i numeri   2501  e 2517, presentati alla Camera il giorno 8 marzo 2002.

L’operazione è stata fulminea: sembra evidente che almeno nelle grandi linee era già pronta fin dalla campagna elettorale fondata sulla necessità di interventi radicali nel settore giustizia, per ridare l’efficienza perduta alla macchina ma, soprattutto, per rimettere ordine nella magistratura, accusata senza giri di parole, di aver prodotto poco essendosi i magistrati occupati più di politica (pare favorire la sinistra) che di cause, in tal modo abusando del loro ruolo e violando il principio della divisione dei poteri.

L’accusa è nuova, preoccupante, ma innanzi tutto infondata. Mantiene tuttora vivo l’allarme tra i magistrati e rende pessimi come non mai i rapporti con il Governo e la sua maggioranza.

L’accusa è anche pretestuosa, laddove tenta di far credere che la perdita di efficienza è colpa dei magistrati e non dei vari ministri che si sono succeduti sulla poltrona che fu di Zanardelli. Infatti, è il ministro responsabile dell’organizzazione giudiziaria, perché lo afferma l’art. 110 della Costituzione.

Si direbbe, se è lecito usare una terminologia sportiva, che questo governo è entrato a “gamba tesa” nell’ambiente giudiziario, usando un’inusitata durezza, per altro già annunciata esplicitamente fin dalla campagna elettorale.

A volte si ha l’impressione che questa maggioranza non veda l’avversario da battere nella minoranza (che in effetti è in grave crisi per la presenza di più leaders) ma nella magistratura. Spettacolo allarmante che mostra una guerra all’interno dello Stato, una posizione pericolosa che potrebbe finire per danneggiare tutti, politici e cittadini, maggioranza e minoranza.

Bisogna pensare che il ministro, ha lanciato quasi simultaneamente il disegno di legge delega per la riforma di tutto l’ordinamento giudiziario, evidentemente pesando di avere la forza che nessuno ha mai avuto nell’ultimo mezzo secolo. Ma ciò costituisce anche la prova di un’evidente sottovalutazione delle resistenze del Paese reale, nonché della magistratura. Perché la riforma dell’ordinamento giudiziario non può che scaturire da una vasta intesa che va ben al di là in una sia pure robusta maggioranza PARLAMENTARE.

Vi sono alcuni principi-base che debbono essere chiariti, accettati e riconosciuti immodificabili, prima di inoltrarsi nella trattativa: questa fase non è ancora stata superata. Sono i seguenti:

la  magistratura deve rimanere un ordine unico, dotato di piena ed effettiva autonomia ed indipendenza; i magistrati si differenziano soltanto per le funzioni (che possono anche essere ben separate) e non per carriere;

il PM deve rimanere un magistrato e godere di tutte le garanzie suddette;

l’azione penale è e deve continuare ad essere obbligatoria e non ci devono essere isole salvagente per nessuno; al più si potrebbe studiare una sorta di collegamento istituzionale a livello di vertice che eviti interferenze pesanti tra le iniziative  dei PM e le “cose” (più che per le persone) della politica interna ed internazionale;

ai magistrati spetta il compito di interpretare ed applicare le leggi  fino a che il Parlamento  intervenga con legge successiva;

ai magistrati spetta in prima battuta il compito di denunciare alla Corte Costituzionale eventuali aspetti di illegittimità costituzionale delle leggi, atteso che anche il Parlamento può sbagliare (anche questa è una forma di controllo che il potere legislativo non può rifiutare in uno Stato di diritto).

 

7) I due disegni di legge 8 marzo 2002

 

L‘effetto sarà devastante se arriveranno in porto, infatti il Tribunale per i minorenni viene decapitato e la massa del suo lavoro trasferita alle sezioni specializzate “per la famiglia ed i minori”, create presso i tribunali ordinari (e presso le corti d’Appello) entro 240 giorni e con competenza non esclusiva (art-.1) “purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge”.

Dovranno contare su almeno 4 magistrati.

Ovviamente presso la Procura deve essere costituito “l’ufficio specializzato per la famiglia ed i minori”.

La relazione è sommaria e durissima, una condanna senza appello; fissa la motivazione in tre punti :

  1. la parcellizzazione delle competenze deve cessare (ma tale addebito deve essere rivolto ad un Legislatore pasticcione, lento a decidere, tollerante, CHE HA SEMPRE generato ritardi, inammissibili in una  materia cosi complessa e delicata);

  2. deficit di specializzazione dei magistrati togati e laici (questi ultimi vengono licenziati in tronco con un giudizio negativo tanto generico quanto ingeneroso );

  3. “in qualche caso… un pericoloso abbassamento della accuratezza delle decisioni” con inevitabili ricadute sulla  credibilità del sistema (l’uso del termine “accuratezza” suona come un eufemismo che significa in effetti  “superficialità, improvvisazione, mancanza di analisi e di studio”)  e quindi “clamorosamente sbagliate.”

A parte tale aspetto etico deontologico (si può essere riformatori seri e decisi pur conservando un certo stile) che dovrebbe allarmare e preoccupare le associazioni di categoria, oltre i singoli, laici e non, e la fine dei conflitti di competenza, il disegno riformatore del Governo appare un vero e proprio salto nel buio tale da AGGRAVARE LA SITUAZIONE.

Infatti, a ben riflettere, si raddoppiano gli uffici sia giudicanti che del PM, in primo e secondo grado, perché il tribunale per i minorenni, come pure la annessa Procura) pur decapitato e ridotto A GIUDICE TOGATO DEI REATI, RIMANE E DOVRà AVERE, per piccolo che sia, non meno di 4 magistrati (IL COLLEGIO E’ TERNARIO, ma il terzo giudice sarà un esperto laico, anche all’udienza preliminare).

Le nuove sezioni dei tribunali saranno subissate, oltre che dal lavoro ordinario da cui non sono esonerate (IL CHE INCIDE PESANTEMENTE e negativamente SULL’INSISTITO CONCETTO DI SPECIALIZZAZIONE che di fatto sarà annullato), dal lavoro “proprio”, da quello ereditato dal Tribunale Minorile, da quello del giudice tutelare, (proprio del soppresso pretore), dalle cause di cui all’art. 3 del disegno di legge:come specializzazione non c’è male! Si tratterà di vedere come e dove si potranno reperire i magistrati “specializzati” aspiranti … suicidi. 

 

8) Il “nuovo” processo penale minorile: è di moda il restauro antiquario

 

Questa è la parte più dolente e preoccupante dell’intervento in esame, che ha sollevato forti perplessità anche nelle file della maggioranza e proteste durissime da parte dell’opposizione, dei sindacati, degli operatori penitenziari, del volontariato laico e non, degli ambienti universitari, ecc.

Si legga al riguardo il documento collettivo presentato a Milano il 12 aprile2002 presso la Fondazione Lazzati.

Si evince dalla relazione che la decisione di adottare “interventi correttivi dell’ordinamento penale” è necessaria per fornire “risposte adeguate” all’aumento della criminalità, legato al “mutato clima sociale” odierno rispetto al 1988: abile ma scoperto modo di non accusare di fallimento la riforma dell’88, ma di attuare comunque una clamorosa marcia indietro, sollecitata da  “diffuse richieste” e dall’allarme sociale.

Sempre secondo la relazione è necessaria anche la rivalutazione dei meccanismi procedurali “più sensibili” sul piano del contrasto della criminalità, apparendo la situazione attuale “non adeguata”.

Fuor di metafora, vale anche qui il principio secondo cui “chi vince ha sempre ragione” e quindi “ciò che ha

deciso l’avversario è sbagliato e deve essere corretto”.

La relazione tenta la smentita affermando che si è deciso di “confermare … l’impianto complessivo preesistente” ma è facile dimostrare il contrario perché:

la presenza degli esperti ridotta al minimo assoluto (uno solo, su tre membri) anche dal punto di vista dei poteri monocratici autonomi che vengono cancellati;

pur non affrontando, in attesa delle decisioni della Commissione Nordio (che potrebbe abbassare il limite attuale dei 18 anni), si propone per chi ha compiuto i 16 anni la diminuzione della pena da 1/3 attuale ad ¼ ( art. 98 cp);

l’istituto della messa alla prova, l’unica, vera novità della riforma del 1988, viene pesantemente ridimensionato e diventerà un’eccezione, perché la durata della prova viene portata per tutti i reati, anche quelli bagatellari, a  tre anni. Inoltre l’istituto non si applicherà ai reati di omicidio anche solo tentato e per i reati di cui agli artt, 416 bis e 609 cp.

Ha un bel dire la relazione di “sostanziale validità” dell’istituto che merita conferma, ma poi ricorda “taluni eccessi” rivelati nella pratica operativa che esigono riduzione dell’ampia discrezionalità concessa al giudice ed il conferimento alla prova dei caratteri di “rigore ed obiettività” garantiti da una durata “adeguata”.

Gli artt,. da 7 a 10 del disegno incidono sulle misure della custodia cautelare specie inframurale, nel senso di un giro di vite, con censura della eccessiva discrezionalità concessa al giudice che ha rivelato “differenze applicative spesso incomprensibili”.

Altrettanto grave è la decisione di mandare di norma chi compie i 18 anni in istituto per adulti, salvo che il giudice dell’esecuzione decida il contrario, tenuto conto della personalità del soggetto, delle esigenze trattamentali e della durata della pena.

La relazione conferma in tal modo che gli istituti minorili sono invivibili per la presenza altamente diseducativa di soggetti giudicati irrecuperabili. Tanto vale mandarli subito alla scuola di perfezionamento degli adulti, che non è certo in condizioni migliori ed in più è super affollata;

Anche la liberazione condizionale del condannato minore prevista già dal rd. del 1934 non si salva. Bisognerà in futuro raggiungere almeno la metà pena espiata in istituto.

L’elenco potrebbe continuare, ma sarebbe tempo perso. Siamo di fronte ad una manovra di restaurazione pura e semplice fondata sulla cultura tradizionale, tuttora diffusa, che non crede alla rieducazione e si oppone alla risocializzazione, in virtù di una visione antisolidaristica del vivere civile, dell’accettazione dell’idea che il carcere separato non possa essere eliminato né ridotto e come tale va gestito e subito.

Eppure l’idea della solidarietà vera, non interessata, non legata a scelte contingenti, è il principio base ispiratore della nostra Costituzione, dal quale nasce la cultura nuova dell’accoglienza, della condivisione, del farsi carico in quanto cittadini dei gravi problemi nascenti dalla presenza di troppi soggetti “sgraditi” e pertanto a forte rischio di repressione penale.

Questa è invece la solita filosofia della resa senza condizioni, della rinuncia a combattere; è il trionfo di una visione pessimistica ed insieme egoistica dell’uomo, l’accettazione supina di una realtà, quella di una società in perenne conflitto, divisa senza speranza tra buoni e cattivi, tra bene e male.

Se è vero che questo è l’atteggiamento della base elettorale, non è detto che la politica attiva debba adeguarsi passivamente, rinunciando alla funzione di guida e di promozione e stimolo del principio opposto (che, non dimentichiamolo, è solennemente recepito dall’art. 27 della nostra Costituzione).

Chi si carica di responsabilità politiche, come tutti i leaders dovrebbe  avvertire la necessità di moderare e filtrare le spinte emotive della base, non dimenticando che il governo dei complessi fenomeni sociali deve essere gestito anche secondo principi di razionalità accettati in sede internazionale. Diversamente si rischia l’isolamento, la chiusura della doverosa ricerca di soluzioni nuove ed aggiornate. Come dire, stravolgere e mortificare la funzione di leader.

Il puro e semplice ritorno alla centralità di “questo” carcere, che purtroppo abbiamo costruito insieme, se non deliberatamente, a forza di tolleranza,  rifiuto o disinteresse colpevoli, è un’istituzione ormai  indifendibile, residuale, storicamente superata e perciò non è né elegante né originale presentarla ancora oggi come il mezzo  più efficace per contrastare l’aumento della criminalità, in particolare di quella minorile.

Anzi, è vero l’esatto contrario, tenuto altresì conto che lo Stato non può abbandonare l’opera di prevenzione (che la gente insiste a sottovalutare).

Inoltre l’aumento della criminalità suddetta è soltanto qualitativo e non quantitativo, stando ai dati forniti dello stesso ministero.

Certo è mutato in peggio il clima sociale nella cui cornice si inseriscono condotte giovanili stupefacenti per la loro efferatezza, maturate in quel clima dove è scomparso il rispetto dei diritti della persona, in particolare di quello alla vita ed all’integrità fisica e psichica.

Pensare di cambiare la situazione aumentando il carcere sarà forse un provvedimento che incontrerà il favore popolare-elettorale, ma non è una mossa utile, né adeguata, né efficace.

È l’azione educativa che deve essere intensificata e diffusa, resa seria e severa, non solo nei confronti dei giovani, quanto di tutti i consociati che quel clima hanno creato ed i giovani assorbito. I giovani imitano, si adeguano, non inventano nulla. Vivono nell’ambiente che noi adulti abbiamo preparato o tollerato.

Punirli con il carcere è iniquo, è come punire noi stessi ma attraverso altri meno responsabili e meno colpevoli di noi.

 

Giancarlo Zappa, 16 giugno 2002

 

 

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