Semilibertà

 

Semilibertà art. 50 O.P.

 

Consente al condannato o internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive, utili al reinserimento.

Soltanto in senso lato può parlarsi di misura alternativa alla detenzione, in quanto il soggetto mantiene la veste di persona privata della libertà e inserita in istituto penitenziario, si parla infatti di misura alternativa impropria.

 

Presupposti

 

  1. (art. 50 comma 1) pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a 6 mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale; in questo caso, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere disposta successivamente all'esecuzione della pena (si applica il 47 comma 4 in quanto compatibile);

  2. (art. 50 comma 2) fuori dei casi previsti dal I comma il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena;

  3. per il condannato per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4bis l'ammissione è prevista solo dopo l'espiazione di almeno 2/3 della pena (questo per i reati commessi dopo la data del 13/05/91);

  4. possibilità per il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel I comma dell'art. 4 bis che non abbia ancora espiato metà della pena di essere ammesso alla semilibertà nei casi previsti per l'affidamento in prova ex art. 47 (pena non superiore a 3 anni) ma in mancanza dei presupposti per l'applicabilità di quest'ultima misura (giudizio di valutazione positiva della personalità ai fini della rieducazione del reo e di prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati).

  5. in caso di ergastolo è necessaria l'espiazione di almeno 20 anni di pena.

  6. per l'internato non sussistono limiti di tempo per l'ammissione al regime di semilibertà.

Nel computo della pena si tengono presenti i periodi di liberazione anticipata.

(comma 4) L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

Dalla suddetta disposizione si ricava che l'indagine deve essere rivolta a due ordine di elementi che si integreranno al momento della valutazione finale sulla concessione o meno del beneficio:

  1. apprezzamento dei progressi compiuti nel corso del trattamento;

  2. indagine diretta a valutare la sussistenza delle condizioni per il reinserimento graduale del condannato.

Certamente un ruolo fondamentale assumerà la verifica delle condizioni personali e ambientali in cui la persona può svolgere la misura alternativa.

Ciò comporta un ampio margine di discrezionalità da parte del giudice e una necessaria adeguata e approfondita motivazione del provvedimento concessivo o di diniego.

 

Modalità di concessione e gestione

 

Vale anche per questa misura la disciplina generale che abbiamo visto in relazione alle misure alternative, così come modificata dalla legge Simeone. La competenza a disporre l'ammissione al regime di semilibertà ed alla revoca spetta al tribunale di sorveglianza. L'istanza va presentata, se il soggetto è libero al PM, se detenuto si applica il 47 comma 4 (istanza rivolta al magistrato di sorveglianza), ovvero si invia direttamente al tribunale.

È prevista la possibilità di concedere delle licenze premio (con sottoposizione alla libertà vigilata) e dei permessi di necessità. Non sono contemplati i permessi premio.

 

Revoca

 

  1. Art. 51 comma 1: Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento (emerge nuovamente la discrezionalità del giudice);

  2. La semilibertà è revocata se il soggetto è condannato per evasione.

Infatti si stabilisce (comma 2): se il soggetto rimane assente per non più di 12 ore senza giustificato motivo è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile ex art. 385 c.p. (evasione); la denuncia per l'evasione importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca (in questo caso si ripresenta un'ipotesi di automatismo che potrebbe fondare dubbi di legittimità costituzionale, visto la sentenza di dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla corte con riferimento alla sospensione automatica della detenzione domiciliare con la presentazione della denuncia di evasione cfr. sent.173/97).

L'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre 3 ore, è punito in via disciplinare e può subire la revoca.

 

 

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