Affidamento in prova

 

Testo Unico sugli stupefacenti

d.p.r. 309/1990

 

 

Articolo 94

Affidamento in prova in casi particolari

 

Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni, o ancora da scontare nella stessa misura, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall’articolo 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.

Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

Se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

L’affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

 

Vedi anche Regolamento Penitenziario

 

 

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