Sospensione esecuzione pena

 

Testo Unico sugli stupefacenti

d.p.r. 309/1990

 

 

Articolo 90

Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva

 

Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall’articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.

La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l’inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell’accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all’istanza di cui all’articolo 91, comma 1.

 

 

Articolo 91

Istanza per la sospensione dell’esecuzione

 

La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l’interessato risiede.

All’istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l’indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l’eventuale completamento del programma.

Se l’ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l’istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell’articolo 90, sospende l’emissione o l’esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza.

Il disposto del comma 3 si applica anche quando l’istanza è presentata dopo che l’ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell’articolo 90.

 

 

Articolo 92

Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

 

Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l’avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all’udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.

Dell’ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l’esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

 

 

Articolo 93

Estinzione del reato. Revoca della sospensione

 

Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell’esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono (p. 167).

La sospensione dell’esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

 

 

 

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