Libertà vigilata

 

Codice Penale

 

Articolo 228

Libertà vigilata

 

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’Autorità di pubblica sicurezza (p.p. 658 ss.; o.p. 55).

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati (att. p.p. 190).

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali (p. 232).

 

 

Articolo 229

Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

 

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge (p. 2123, 2153, 2193, 2212, 2241, 2251, 2302, 2333, 2343, 6693, 6923, 701, 713) la libertà vigilata può essere ordinata:

  1. nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

  2. nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (p. 49, 115).

 

 

Articolo 230

Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

 

(1) La libertà vigilata è sempre ordinata:

  1. se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

  2. quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale (p. 176 s.);

  3. se il contravventore abituale o professionale (p. 104 s.), non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;

  4. negli altri casi determinati dalla legge (p. 2102-3, 2123, 2232, 2252, 238, 417).

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, l. 10 ottobre 1986, n. 663. Il comma 2 dell’art. cit. dispone ora: «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». Il testo dell’art. 204 era il seguente: «Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l’applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all’accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato: 1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo 219 e dell’articolo 222; 2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso. È altresì subordinata all’accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell’articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso».

 

 

 

Articolo 231

Trasgressione degli obblighi imposti

 

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta (p. 237 s.).

Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario (p. 223, 227).

 

 

 

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