Rinvio dell’esecuzione della pena

 

Codice penale

 

Articolo 146

(Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena)

 

 

L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita (684 c.p.p.) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie cura

 

 

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