Sospensione pena tossicodipendenti

 

Sospensione dell’esecuzione pena per tossicodipendenti

(art. 90 D.P.R. 309/90)

 

Che cos’è

 

Per i soggetti che erano tossicodipendenti al momento in cui hanno compiuto il reato è prevista la misura della sospensione della pena detentiva (art. 90 D.P.R. 390/90), che si differenzia dall’ipotesi dell’art. 94 perché il programma terapeutico deve essere in corso o già positivamente concluso. La concessione della misura è, comunque, facoltativa e non sono previsti interventi e controlli esterni.

 

Requisiti per l’ammissione

 

pena detentiva non superiore a 4 anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per i reati commessi in stato di tossicodipendenza;

pena detentiva non superiore a 4 anni, per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti di lieve entità (art. 73, 5 comma, D.P.R. 309/90).

 

Il tribunale può sospendere l’esecuzione della pena per 5 anni, qualora accerti che il soggetto si è sottoposto o abbia in corso un programma terapeutico di riabilitazione. La concessione può avvenire una sola volta (art. 90 comma 4, D.P.R. 309/90), e non può avvenire se viene commesso un delitto non colposo tra il periodo di inizio del programma e la pronuncia di sospensione del tribunale (art. 90 comma 2 D.P.R. 309/90).

Mentre per l’affidamento in prova terapeutico (art. 94 D.P.R. 309/90) ha rilievo soltanto l’effettiva sussistenza, al momento della concessione della misura, dello stato di tossicodipendenza, a prescindere dal nesso tra tale stato e la commissione del reato, nella sospensione della pena, al contrario, ha rilievo il fatto che il soggetto abbia commesso il reato in stato di tossicodipendenza:

nel primo caso si pone l’accento, dunque, sulla incompatibilità tra lo stato di tossicodipendenza e la carcerazione;

nel secondo si considera la pericolosità del soggetto dovuta alla sua tossicodipendenza e si presuppone che, una volta disintossicato, questa venga meno.

Coerentemente con quest’impostazione, l’art. 94 vuole che l’attività di cura, programmata e concordata con le strutture sanitarie, debba essere in corso o essere intrapresa, mentre per l’art. 90 deve essere in corso, o essersi già conclusa positivamente.

 

 

Revoca della misura

 

La sospensione dell’esecuzione della pena è revocata di diritto:

quando il soggetto si sottrae al programma terapeutico senza giustificato motivo;

quando, nei 5 anni successivi al provvedimento di sospensione, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

 

Conclusione della misura

 

Se il condannato attua il programma terapeutico e, nei 5 anni successivi al provvedimento di sospensione dell’esecuzione, non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

 

 

 

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