L'indultino

 

Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva

nel limite massimo di due anni (legge n° 207 del 01.08.2003)

 

Che cos’è


Non è una misura alternativa in senso proprio, ma una via di mezzo tra l’affidamento ai servizi sociali (art. 47 O.P.) e il provvedimento d’indulto "classico": la persona ammessa alla sospensione condizionata della pena deve rispettare le prescrizioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza, come per l'affidamento, però per ottenerla non sono necessari i requisiti di "meritevolezza" (buona condotta durante l'espiazione della pena, progressi nel percorso rieducativo), come avviene appunto per l'indulto. È disciplinata dalla legge n° 207, del 1° agosto 2003, e consiste nella possibilità di trascorrere fuori del carcere il periodo di tempo corrispondente alla pena sospesa.


Requisiti per l’ammissione

 

essere "definitivi" in data 22 agosto 2003 (in espiazione della pena, o in attesa di espiazione);

avere scontato almeno la metà della pena inflitta;

avere una pena residua non superiore a due anni.

 

Esclusioni dall’ammissione


Non possono ottenere la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena:

i condannati per uno dei seguenti reati: violenza sessuale, tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, riduzione in schiavitù, pornografia minorile, associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata;

chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

chi è stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n° 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;

chi è straniero e si trova in Italia come "irregolare", quindi nelle condizioni previste dall’articolo 13, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione (entrato in Italia senza visto di ingresso, oppure privo del permesso di soggiorno, oppure con il permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni);

chi è stato ammesso alle misure alternative alla detenzione.

 

Istanza di sospensione condizionata dell’esecuzione della pena


L'istanza per usufruire della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena deve essere inviata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione e può essere presentata dall'interessato o dal suo difensore. Il giudice deve solo controllare se il detenuto è in possesso dei requisiti "oggettivi" stabiliti dalla legge e non compiere valutazioni sui requisiti "soggettivi" (ad esempio sul suo comportamento durante la detenzione).

 

L’Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza e le prescrizioni

 

Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena il Magistrato di Sorveglianza applica, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l’esecuzione, le seguenti prescrizioni, previste dalla legge n° 207/2003:

l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria, nei giorni e nell’orario che saranno fissati tenendo conto delle condizioni di salute, dell’attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

l’obbligo di non allontanarsi dal territorio del Comune di dimora abituale del condannato, o dove egli svolge la propria attività lavorativa.

il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l’espatrio, salvo specifica autorizzazione, in relazione ad esigenze familiari o lavorative.

 

Applica, inoltre, le prescrizioni previste per l’affidamento ai servizi sociali (art. 47 O.P.), relative a:

 

rapporti con il Centro di Servizio Sociale;

divieto di frequentare determinati locali;

lavoro;

divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati;

adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;

adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

 

Durante il periodo di sospensione condizionata della pena le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di Servizio Sociale e dell’autorità di polizia competente.


Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della sospensione condizionata

 

aiutare il condannato a superare le difficoltà d’adattamento alla vita sociale, al fine di favorire il suo reinserimento;

controllare la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni;

svolgere azione di tramite tra l’affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;

fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del condannato e sull’andamento della misura (ai fini di un’eventuale modifica delle prescrizioni, etc.).

 

Revoca della sospensione condizionata

 

La sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, oppure se sopravviene un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini una pena residua superiore a due anni.

Il Tribunale di Sorveglianza decide sulla revoca riunendosi in Camera di Consiglio e determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento, durante il periodo di sospensione della pena.

 

 

Conclusione della sospensione condizionata della pena

 

La pena è estinta dopo cinque anni dall’applicazione della sospensione condizionata. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l’ordinanza di estinzione della pena.

 

 

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