Ristrettamente utile

 

Come cambia la liberazione anticipata alla luce delle recenti modifiche alla legge

 

A cura della Redazione

 

La liberazione anticipata, disciplinata dall’articolo 54 dell’Ordinamento Penitenziario, consente di ottenere 45 giorni di detrazione per ogni semestre di pena scontata, sempreché il condannato abbia dato prova di partecipare all’opera di rieducazione.

Recentemente sono state apportate alcune modifiche significative alla legge 26 luglio 1975, nr. 354, che si possono così sintetizzare nei loro punti salienti:

L’articolo 1 attribuisce al Magistrato di Sorveglianza la competenza a decidere sulla concessione della liberazione anticipata, alla quale provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Avverso l’ordinanza, entro 10 giorni, è ammesso reclamo al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio, e tutte le istanze pendenti alla data dell’entrata in vigore della legge sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza.

Gli articoli 3 e 4 estendono la normativa della liberazione anticipata anche a chi è sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, sempre che abbia dato prova, nel periodo di affidamento, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, comprendendo retroattivamente nel beneficio i semestri successivi al 31 dicembre 1999.

Se si considera che prima delle modifiche la concessione della liberazione anticipata (più comunemente nota come sconto pena per buona condotta) era di competenza dei Tribunali di Sorveglianza, quindi un organo collegiale, e che alle udienze dovevano obbligatoriamente presenziare il Procuratore Generale ed il difensore del condannato, oltre a quest’ultimo se chiedeva di intervenire, è evidente come le nuove norme abbiano lo scopo di centrare due obiettivi: il deflazionamento dei Tribunali di Sorveglianza e la velocizzazione delle procedure a beneficio dei detenuti.

In concreto si eviteranno migliaia di traduzioni, con conseguente risparmio di personale penitenziario, che in considerazione della lamentata carenza di organici potrà essere impiegato in maniera più consona alle proprie funzioni.

I Tribunali di Sorveglianza, liberati da quell’enorme mole di pratiche che per anni sono state una delle principali cause del loro ingolfamento, potranno dedicare il loro tempo e le loro risorse alle udienze più importanti, alle camere di consiglio o comunque a tutte quelle decisioni che potrebbero portare all’immediata scarcerazione o magari alla concessione di misure alternative alla detenzione.

Un altro punto, anch’esso molto importante, riguarda, oltre al minor tempo di attesa del condannato nel vedersi riconosciuta la liberazione anticipata, il risparmio economico derivante dal non dover obbligatoriamente pagare onerose parcelle al legale, sia esso di fiducia o d’ufficio, per udienze dall’esito praticamente scontato o addirittura previsto in anticipo, come nei classici casi in cui il richiedente non ha subito sanzioni disciplinari e ha partecipato all’opera di rieducazione.

Ma non è scontato che tutte le conseguenze della nuova legge saranno positive. La liberazione anticipata, che è unanimemente riconosciuta come uno dei principali strumenti di governo delle carceri, non viene affatto concessa in maniera automatica, tutt’altro: per vedersi negare il beneficio è sufficiente aver ricevuto un semplice richiamo magari per aver compiuto qualche violazione ritenuta innocua, come per esempio lavarsi una maglietta sotto la doccia o fumare una sigaretta in un luogo non consentito. Ci sono stati spesso casi limite di persone che si sono viste rigettare il beneficio per "simulazione di buona condotta" o ancora perché "non socializzavano con i propri familiari", fattispecie realmente accaduta ad un ragazzo calabrese trasferito a scontare la pena nel carcere di Saluzzo, a circa 1.300 chilometri dalla sua abitazione, quindi nell’impossibilità materiale di effettuare colloqui.

Un’ultima considerazione: la norma che prevedeva l’aumento da 45 a 60 giorni di liberazione anticipata a semestre, la novità più attesa dai detenuti, inizialmente prevista nel progetto di legge, non è purtroppo stata approvata.

 

Il testo della nuova legge in materia di liberazione anticipata lo potete trovare nel nostro sito Internet www.ristretti.it.

 

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