Salviamo la Gozzini: 24 giugno 2008

 

Lo stop alla legge Gozzini, passo indietro nella civiltà

di Alessio Carlucci e Luigi Paccione (Avvocati)

 

La Repubblica, 24 giugno 2008

 

Il nuovo governo intende azzerare la legge Gozzini ma ignora (o fa finta di ignorare) che essa ha rappresentato il primo serio tentativo (seppure tardivo) di dare attuazione al principio costituzionale di rieducazione e umanizzazione della pena. Questa fu la ragione ispiratrice di una legge che, attraverso la concessione di benefici in favore di condannati con sentenza definitiva, mirava al loro recupero morale e sociale anche al fine di renderli soggetti attivi del progresso sociale, civile ed umano della società intera.

Non può invocarsi il fallimento della legge perché in molti casi essa ha contribuito al reinserimento sociale dei condannati e, conseguentemente, ad un ridimensionamento della pressione criminale sulla collettività. Certo da sola non poteva allora e non può oggi risolvere il problema della sicurezza sociale perché quando entrò in vigore nel 1975 si disse da più parti che altri provvedimenti necessitavano sul piano sociale, comportamentale e lavorativo.

Ricordiamo che quando la Gozzini fu varata mafia, camorra, ‘ndrangheta si erano già da tempo consolidate e i reati di terrorismo commessi successivamente avevano come protagonisti soggetti incensurati e, come tali, non ancora soggetti a tale legge. Il carcere doveva essere umanizzato nel senso che lì il condannato doveva pagare il proprio debito con la società espiando le proprie colpe ma recuperando i tratti migliori della sua personalità al fine di partecipare alla crescita della società stessa, al progresso civile e umano. Purtroppo il carcere è rimasto un luogo di emarginazione e di mortificazione dei più elementari diritti di persone come noi, molti dei quali hanno avuto la sfortuna di nascere "meno uguali" in una nazione in cui il principio di uguaglianza è e deve rimanere il primo comandamento civile.

Si parla di elevare l´orario di lavoro a 60 ore settimanali e si continua ad ignorare che un detenuto ne ha meno della metà per uscire dalla cella, spesso angusta e sovraffollata e poter passeggiare in un piccolo cortile insieme a una moltitudine di compagni di reclusione. Bar, ristoranti e alberghi sono costantemente monitorati per ragioni di igiene e salute pubblica ma lo stesso non avviene per i luoghi di detenzione dove esseri umani consumano il loro pasto a ridosso dei servizi igienici.

La neutralizzazione di una legge ordinaria quale la Gozzini ha quindi riflessi molto più ampi perché di fatto cancella principi costituzionali non solo relativi alle finalità rieducative di una pena il più possibile umana ma anche ai diritti fondamentali di uguaglianza, solidarietà e salute del cittadino. Lo stesso è avvenuto in occasione della recentissima creazione legislativa del reato di "immigrazione clandestina" che viola l´altro e non meno importante principio costituzionale di necessaria offensività del reato: un comportamento può essere punito solo se in concreto crea un danno o un pericolo per interessi dei singoli o della collettività.

Nel caso di specie l´immigrato clandestino in quanto tale non cagiona nessun danno o pericolo per la collettività; nuoce solo se commette reati al pari dell´immigrato non clandestino, dello straniero comunitario o dello stesso cittadino italiano. Ora per la legge italiana sarà punibile solo "in quanto è" secondo un modello antico di reato che la Costituzione aveva cancellato perché usato (ed abusato) nel precedente ordinamento fascista. Ricordiamo fra tutti le leggi razziali che colpivano i cittadini italiani di origine ebraica e quelle contro i dissidenti politici, puniti duramente solo per il loro pensiero e indipendentemente da comportamenti criminosi o azioni antisociali.

Appello dal carcere: salviamo la legge Gozzini!

di Amedeo Tosi

 

Grillo News, 24 giugno 2008

 

"Si respira, nella società libera, sempre più paura e ansia per la sicurezza e per la qualità della propria vita, e in carcere intanto, tra le persone detenute cresce l’ansia che nessuno "fuori", abbia più voglia di riaccogliere chi ha commesso reati, ma ha anche iniziato un faticoso percorso di reinserimento. C’è una legge, così importante, che permette a chi sta in galera di avviare un lento rientro nella società fatto di piccoli passi, che vanno dai permessi premio alle misure alternative alla detenzione, e di coltivare in ogni caso la speranza che ci sia sempre un’altra possibilità nella vita, ed è la legge Gozzini"... che vogliono stravolgere.

"Si respira, nella società libera, sempre più paura e ansia per la sicurezza e per la qualità della propria vita, e in carcere intanto, tra le persone detenute cresce l’ansia che nessuno "fuori", abbia più voglia di riaccogliere chi ha commesso reati, ma ha anche iniziato un faticoso percorso di reinserimento. C’è una legge, così importante, che permette a chi sta in galera di avviare un lento rientro nella società fatto di piccoli passi, che vanno dai permessi premio alle misure alternative alla detenzione, e di coltivare in ogni caso la speranza che ci sia sempre un’altra possibilità nella vita, ed è la legge Gozzini. Una legge che vogliamo difendere con forza, perché in questi anni ha permesso a migliaia di persone di ricostruirsi un futuro decente dopo il carcere".

Inizia con queste parole l’appello "Salviamo la legge Gozzini!" lanciato nei giorni scorsi dalla rivista Ristretti Orizzonti in difesa della Legge Gozzini, che potrebbe venire scardinata dal Disegno di legge "Berselli" (il n. 623, avente per oggetto: "Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione"), che mira a ridurre drasticamente i "benefici penitenziari", abolendo la liberazione anticipata, vietando la semilibertà per gli ergastolani e, in generale, rendendo più difficile l’ammissione a tutte le misure alternative. Spiega la rivista: "a nostro avviso il Disegno di legge "Berselli" rappresenta un pericolo gravissimo per il reinserimento dei detenuti, per il governo delle carceri e per la sicurezza di tutta la società. Ha senso rinunciare, in un momento in cui al centro dell’attenzione di tutti c’è la voglia di vivere più sicuri, a una legge che da anni contribuisce proprio a creare sicurezza?".

Vi invitiamo ad informarvi, leggendo sia il Disegno di legge "Berselli", sia l’appello "Salviamo la legge Gozzini!": "ai nostri lettori lanciamo un appello - scrive la redazione di Ristretti Orizzonti - : "Salviamo la legge Gozzini!". Invitiamo tutti voi ad aderire a questo appello, inviandoci una vostra riflessione (o semplicemente il vostro nome), organizzando iniziative pubbliche, promuovendo una maggiore conoscenza rispetto al funzionamento dei cosiddetti "benefici per i detenuti". Per aderire all’appello inviare un messaggio a redazione@ristretti.it.

Interventi

 

Angiolo Marroni, Garante dei detenuti della Regione Lazio

 

Lettera agli operatori del settore penitenziario, in riferimento al ddl n° 623, di iniziativa dei Senatori Berselli e Balboni.

Come noto è stato presentato al Senato un disegno di legge volto a restringere in maniera direi decisiva i benefici penitenziari previsti nel nostro ordinamento.

In poche parole le principali modifiche sono le seguenti:

abolizione dell’istituto della liberazione anticipata;

riduzione del limite per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali da 3 ad 1 anno;

esclusione della possibilità di accedere all’affidamento in prova senza passare per il carcere;

concessione dei permessi premio per i condannati all’ergastolo dopo aver scontato almeno 20 anni di pena e non più 10;

una stretta decisiva sulla detenzione domiciliare: è stato previsto che sia applicabile per pene fino a 2 anni e non più 4; inoltre, dopo la modifica attuata dalla legge ex-Cirielli, si è deciso di riportare il limite di età oltre il quale si può essere ammessi alla detenzione domiciliare dai 70 ai precedenti 75 anni;

innalzamento del limite per essere ammessi alla semilibertà e sua totale esclusione per i condannati all’ergastolo;

limitazione dell’applicabilità del patteggiamento all’acquisizione di un parere delle persone offese e la corresponsione di un’adeguata provvisionale.

Tutto questo in nome del solito richiamo alla "certezza della pena", ritenuta salvezza e panacea di tutti i mali. A sostegno di tale tesi, oltre al solito esempio dell’indulto (peraltro votato da autorevoli esponenti del partito in cui militano i presentatori del ddl), si richiama la demotivazione delle forze dell’ordine che vedrebbero sempre più spesso persone da loro arrestate rimesse in libertà dopo pochi giorni. Un ultimo caso, esplicitamente richiamato nella relazione al ddl, è quello dell’ex br Cristoforo Piancone, che avrebbe commesso una rapina mentre beneficiava dell’istituto della semilibertà.

Siamo alle solite. Si continuano a citare, in maniera faziosa e poco informata, cifre e dati che non hanno alcun collegamento con l’effettiva realtà dei fatti.

Dobbiamo quindi, ancora una volta, riaffermare la verità in un settore nel quale purtroppo la demagogia e la scelta di esagitare gli animi dei cittadini, preoccupati da una crescente percezione di insicurezza, rischia di produrre conseguenze drammatiche.

1) Non è vero che c’è un emergenza di recidive tra chi ha goduto di benefici penitenziari, mentre è certamente vero il contrario. Tutti noi sappiamo bene che il tasso di recidiva tra chi ha scontato tutta la propria pena in carcere si aggira più o meno attorno al 70%, mentre quello degli ammessi ai benefici penitenziari è all’incirca del 19%.

2) Non è vero che c’è un’emergenza legata alla commissione di delitti durante il periodo in cui si è ammessi a benefici penitenziari. La percentuale è inferiore all’1% ossia lo zero statistico. Citare casi clamorosi quanto clamorosamente isolati significa semplicemente voler distorcere la realtà dei fatti.

3) L’esclusione della semilibertà per i condannati all’ergastolo rischia di rendere incostituzionale la permanenza di questa pena nel nostro ordinamento. Con la nota sentenza n. 168/1994, infatti la Corte Costituzionale, nel dichiarare incostituzionale la possibilità di applicare l’ergastolo ai minorenni, ne dichiarò la legittimità con riferimento agli adulti in considerazione di "alcuni correttivi normativamente previsti in sede di applicazione concreta della pena". Eliminare i benefici per gli ergastolani, quindi, significa introdurre nel nostro ordinamento una norma incostituzionale.

4) Il vero dramma del nostro sistema giudiziario non è la certezza della pena, ma la rapidità dei processi. Ad oggi la maggioranza dei detenuti nelle nostre carceri è in attesa di giudizio (31,5% in attesa di primo giudizio, 18% appellanti e 6% in attesa di giudizio in cassazione): per loro non ci sono misure alternative che tengano. I processi durano un’infinità e inevitabilmente il nostro sistema giudiziario e penitenziario ne risulta stravolto. A meno di modificare il principio della presunzione d’innocenza sino alla condanna definitiva dobbiamo tornare a rendere eccezionale la custodia cautelare. Questo obiettivo si ottiene solo riducendo la durata dei processi, soprattutto incentivando l’accesso agli istituti premiali (patteggiamento e rito abbreviato), così come accade nei paesi di più lunga tradizione accusatoria (in primis gli Stati Uniti d’America) e con un massiccio ricorso alla depenalizzazione.

In questo senso l’unica norma prevista è la restrizione dell’ambito di applicazione del patteggiamento e la previsione del reato di immigrazione clandestina, con tutto ciò che ne deriverà in termini di affollamento degli istituti penitenziari e di ingolfamento degli uffici giudiziari.

Ritengo in queste condizioni utile riaffermare il principio secondo cui l’aumento delle misure alternative, la depenalizzazione e l’accelerazione dei tempi dei processi sono l’unica vera soluzione alla crisi della nostra giustizia, aldilà di una profonda riforma del codice penale più volte annunciata e mai realizzata

 

Avv. Angiolo Marroni

 

Salvatore Nasca, direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna Livorno

 

Relativamente al disegno di legge n. 623, riguardante modifiche all’attuale ordinamento penitenziario, ritengo doveroso fare alcune osservazioni, sulla base dell’esperienza ormai più che ventennale di dirigente di un Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

Il disegno di legge sembra voglia rispondere a crescenti esigenze di sicurezza, che, seppure spesso drammatizzate, sono in gran parte legittime e condivisibili anche dagli operatori penitenziari, che da anni lavorano, negli istituti di pena e negli uffici esecuzione penale esterna, per la rieducazione, e quindi insieme per il recupero e per la sicurezza.

Per la verità sembra corretto segnalare che l’attuale "incertezza" della pena è in gran parte legata alla fase processuale, dove le procedure sono spesso effettivamente iper-garantiste (prescrizioni facili, ecc.) e contrastano l’esigenza di vedere scontare la pena concretamente ed in tempi vicini al reato.

L’esecuzione della pena è invece regolata diversamente, e sono generalmente funzionanti i vari strumenti, anche di controllo, previsti. Relativamente alle misure alternative alla detenzione, tutte le ricerche, ed anche una recente del Ministero della Giustizia, evidenziano che la recidiva è notevolmente inferiore tra gli affidati e superiore invece tra i detenuti, a testimonianza della validità della maggior parte dei percorsi attuati in affidamento e della frequente inutilità - dannosità dell’esperienza del carcere, in termini di rafforzamento dell’identità e delle "amicizie" devianti.

È tuttavia vero che anche le misure alternative presentano limiti e difficoltà, più volte in questi anni fatte presenti dagli stessi operatori e dirigenti, e richiedono quindi anch’esse dei cambiamenti per rendere pienamente effettiva la pena in tutti gli aspetti della rieducazione (recupero, reinserimento, sicurezza, controllo). Sono state fatte in questi anni delle modifiche, ma parziali, spesso contraddittorie e senza una visione d’insieme, e si attende da anni la riforma del codice penale.

Le osservazioni e proposte che seguono nascono perciò dalla convinzione che la giusta esigenza di evitare abusi ed eccessi vada tenuta insieme con l’esigenza di mantenere ed anzi sviluppare percorsi di effettivo recupero e responsabilizzazione dei condannati. Un indulgenzialismo fine a se stesso, infatti, non serve a reprimere ma neppure a rieducare, così come una chiusura fine a se stessa, è ampiamente dimostrato, non serve né a scoraggiare dal crimine né ad aumentare la sicurezza.

Risulta prioritario, oggi, mettere al centro della pena la rieducazione alla responsabilità, personale e sociale. A tal fine, serve un potenziamento degli interventi sia di controllo sia di aiuto, che non siano però fini a se stessi ma concretamente orientati a favorire reali ed impegnativi percorsi di recupero personale e di responsabilizzazione ai doveri - valori sociali.

 

Affidamento (art. 2)

 

L’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 dell’ordinamento penitenziario) quindi non va riservato alle pene inferiori ad un anno, che tra l’altro è un periodo troppo breve per avviare seri percorsi di responsabilizzazione, ma potrebbe essere modificato per renderlo più efficace in termini sia di recupero - aiuto che di sicurezza - controllo, prevedendo, per esempio, alcune cose:

che gli affidati al servizio sociale svolgano, accanto agli altri impegni del programma di trattamento (lavoro, ecc.), un Lavoro gratuito di Pubblica Utilità, in modalità da concordare tra Ufficio Esecuzione Penale Esterna ed Enti Locali e Volontariato;

che gli affidati si adoperino effettivamente in favore della vittima del reato (direttamente, tramite percorsi di mediazione penale o altro, o indirettamente, tramite un impegno in favore delle Associazioni di vittime dei delitti);

che le Forze dell’Ordine siano tenute a stipulare Protocolli con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, responsabile dell’aiuto e del controllo degli affidati, per precisare le modalità della loro collaborazione;

che gli affidati seguano un percorso specifico di educazione alla legalità ed alla cittadinanza all’interno di Protocolli e Progetti concordati anch’essi dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna con gli Enti Locali e le Forze dell’Ordine;

che la valutazione positiva sul periodo di prova, in itinere ed alla fine, sia subordinata ad un approfondito esame, sulla base di dati e comportamenti che attestino un positivo evolversi della situazione personale e sociale ed un reale assolvimento degli impegni del programma, prevedendo la sospensione o la revoca della misura in assenza - carenza di questi impegni (nel lavoro di pubblica utilità, nei confronti della vittima, nei percorsi terapeutici, di educazione alla legalità, ecc.).

 

Detenzione domiciliare (art. 3)

 

Per quanto riguarda la detenzione domiciliare, appare condivisibile la richiesta "improcrastinabile di un maggiore controllo ed un monitoraggio continuo da parte degli uffici di esecuzione penale esterna", essendo importante che anche per la detenzione domiciliare sia uno solo l’ufficio responsabile sia del controllo sia dell’aiuto.

Per rendere effettivo sia il controllo sia l’aiuto, si propone che, anche per la detenzione domiciliare, le Forze dell’Ordine e gli Enti Locali firmino appositi Protocolli per precisare le modalità di collaborazione con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna.

Si propone pertanto di non modificare i termini temporali previsti nell’articolo 47 ter, viste le reali esigenze e diritti umani per le quali la detenzione domiciliare è stata prevista (donna incinta, malati gravi, ecc.).

 

Semilibertà (art. 4)

 

Pur ritenendo possibile modificare i periodi di pena necessari per accedere alla misura, si ritiene che non sia questo l’elemento determinante, quanto la serietà del percorso messo in atto, ed a tal fine si ritiene prioritario che anche per la semilibertà l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna abbia una responsabilità piena, e sia quindi dotato delle risorse necessarie al controllo ed all’aiuto.

Per quanto riguarda la semilibertà per i condannati all’ergastolo (c. 5 dell’art. 50 o.p.), che il disegno di legge prevede di abrogare, si ritiene che sia sbagliato togliere del tutto ed a tutti la speranza di un miglioramento, solo per qualche uso scorretto della misura.

Se proprio si ritenesse necessario stringere ed evitare una semilibertà dopo "soli" quindici anni di pena, potrebbe forse non essere contrario ai principi della riforma mantenere per un ergastolano la possibilità della semilibertà dopo venti anni di pena aggiungendo, per esempio, che si tratti di venti anni "effettivamente scontati" (e quindi senza gli abbuoni della liberazione anticipata).

 

Liberazione anticipata (art. 5)

 

Se è vero che la liberazione anticipata "regala incomprensibilmente ai detenuti un calendario diverso", è altrettanto vero che l’istituto è di grande valore perché premia il merito e scoraggia il demerito (comportamenti violenti e più in generale negativi ed oppositivi).

Anche qui, piuttosto che eliminare un istituto meritocratico, utile al soggetto ed al carcere anche al fine di contenere tensioni e conflittualità, non sarebbe impossibile dare un valore forte alla liberazione anticipata, per esempio riportandola all’impianto originario della legge del 1975, e quindi prevedendo 20 giorni e non 45 di abbuono per ogni semestre; riportandola nell’alveo delle possibilità, e non dei diritti, subordinandola ad una costruttiva e non formale adesione al programma di trattamento e ad un positivo evolversi della personalità, da desumere da comportamenti concretamente rilevabili; abrogando la liberazione anticipata per gli affidati, per i quali, essendo già "in prova" fuori dal carcere, è effettivamente solo un inutile indulgenzialismo.

 

Modifiche al Codice di procedura penale (art. 6)

 

Si concorda sulla maggiore importanza che dovrebbero avere le vittime offese dal reato, e si osserva, viste anche le precarie condizioni socio-economiche di molti condannati, che la strada migliore non sia sempre quella economica (provvisionale, ecc.), quanto piuttosto introdurre contenuti forti per la responsabilizzazione del condannato ai doveri - valori della convivenza sociale (mediazione penale, lavori pubblica utilità, educazione ai doveri sociali, ecc.).

Art. 656 c.p.p. - Si ritiene sia da confermare, e non da abrogare, la sospensione della pena in attesa di una possibile misura alternativa, visti gli effetti deleteri della carcerazione ampiamente conosciuti, per i soggetti e per la collettività, e visto l’impatto violento con il carcere, spesso traumatico, specie per chi è alle prime esperienze penali, che va invece subito separato da possibili circuiti devianti ed avviato a seri percorsi di responsabilizzazione.

Le attuali esigenze di sicurezza e di una pena effettiva, in conclusione, non hanno bisogno di uno stravolgimento delle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario, ma, più semplicemente, di alcune modifiche e miglioramenti affinché siano, in attesa del nuovo codice penale, in grado di realizzare anche oggi l’obiettivo di una seria rieducazione, alla responsabilità ed alla legalità prima di tutto.

 

Fp Cgil Nazionale, Comparto Dirigenti Penitenziari

 

Adesione all’appello "Salviamo la legge Gozzini". I dirigenti penitenziari iscritti alla Fp Cgil esprimono forte preoccupazione per la proposta di modifica dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui vengono previsti alcuni istituti introdotti nel 1986 dalla legge Gozzini.

Il testo del disegno di legge n. 623 (Berselli) dichiara di voler promuovere la certezza della pena e la sicurezza sociale con una serie di interventi finalizzati a ridurre l’accesso alle misure alternative o a taluni benefici previsti dalla legge Gozzini.

Tale proposta nasce, a dir poco, dall’estrema superficialità con la quale la Politica in generale, la maggioranza di Governo in particolare, si accosta al problema della sicurezza dei cittadini, tema che per la sua delicatezza e importanza meriterebbe molto più dei ripetuti e fuorvianti richiami demagogici.

Non ci si può esimere dal sottolineare che vanificando un sistema fondato sulla costruzione di una prospettiva di vita "regolare" , non possa rendersi concreta un’azione rieducativa del trattamento. Le persone detenute dovrebbero essere messe nella condizione di tornare all’esterno del carcere in termini di maggiore dignità e di consapevolezza dei valori sociali da rispettare.

La "strategia" proposta da Berselli invece prescinde totalmente dalla constatazione oggettiva che l’accesso alle misure alternative o ai cd. benefici nella fase esecutiva attraverso percorsi di riabilitazione riduce la recidiva creando così autentica sicurezza collettiva.

A parte ciò, ci chiediamo anche se non sia l’incoscienza o , semplicemente, il totale disinteresse, a trapelare dall’indifferenza del testo in esame rispetto alle ricadute che tale proposta è destinata a comportare nel settore penitenziario.

La realtà delle carceri italiani e degli Uffici di Esecuzione penale esterna, carenti di risorse ormai in modo cronico, nonché di spazi vitali, verrà vieppiù paralizzata per l’aumento di presenze, stremando il personale della sicurezza e dell’area trattamentale. Abrogare la liberazione anticipata per tutti i detenuti comporterà il venir meno di un mezzo utilissimo per agganciare l’opera di rieducazione ad una concreta condotta intramuraria accettabile e partecipativa; l’eliminazione della semilibertà per gli ergastolani eroderà progressivamente una qualsiasi fondamentale motivazione a procedere in percorsi che non porteranno concretamente a molto, con immaginabili conseguenze sul piano comportamentale.

Per non parlare del "lieto" aumento ai settantacinque anni per chiedere il beneficio della detenzione domiciliare che rappresenta una notevole "virata" rispetto ai tempi in cui a rischio di carcere si trovavano anziani illustri.

I Dirigenti Penitenziari iscritti alla Fp Cgil credono fermamente che la restrizione delle prospettive di reinserimento sociale comporti solo il venir meno di un aggancio prezioso alle norme di civiltà che devono regolare la vita in carcere, con conseguenze immaginabili e, peraltro, ancora vive nel ricordo di quanti hanno sperimentato sulla pelle le tensioni violente precedenti al 1986.

Un approccio serio e non demagogico ai temi della sicurezza e della certezza della pena necessita di una piena attuazione del dettato di civiltà della Legge Gozzini, che sappia evitare pericolosi automatismi, rilanciando viceversa l’investimento di risorse e professionalità nel percorso di recupero e di prevenzione della recidiva.

Aderiamo, quindi, al grande movimento civile a difesa della legge Gozzini ed ci uniamo nell’esortazione a tutte le forze politiche democratiche e progressiste ad interessarsi a questo testo e ad approfondire, al di là degli slogan, la vera realtà carceraria, quella fatta di uomini e donne che nel carcere lavorano ed operano, che nel carcere vivono in attesa di una possibilità di riscatto sociale.

 

Coordinamento Nazionale Penitenziario Fp Cgil Ministeri

 

Il coordinamento nazionale dei lavoratori penitenziari C. Ministeri Fp Cgil aderisce all’appello in difesa della legge Gozzini, che ha significato per il Paese una svolta di civiltà e una importante tappa nella realizzazione della finalità rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Ha ridato dignità e possibilità di un futuro ai detenuti, rendendoli partecipi e responsabili del loro percorso di recupero, ha significato maggiore sicurezza sia all’interno che all’esterno del carcere.

Gli operatori penitenziari che quotidianamente si confrontano con le carenti condizioni igienico - strutturali degli Istituti, con il crescente sovraffollamento, con un clima carcerario sempre più difficile, sono ben consapevoli del pericolo rappresentato da disinvolti interventi legislativi che mirano a restringere l’ambito delle prospettive alternative al carcere e ledono il diritto alla speranza.

Va contrastato ogni tentativo di svuotamento di una legge che ha dato maggiore governabilità agli istituti, ha concretamente agito sulla riduzione della recidiva ed è stata caratterizzata da un alto comprovato numero di successi, al di là del risalto mediatico riservato ad alcuni episodi di cronaca nera.

La Legge Gozzini ha operato nel senso di quella sicurezza sociale che ora si sta strumentalmente evocando per una deriva securitaria che riporta indietro il sistema dell’esecuzione penale, accentua il percorso di marginalizzazione dei detenuti, mortifica e disconosce anche il lavoro qualificato e difficile finora svolto dai lavoratori del settore. Non di pericolose demagogie si ha bisogno in questo momento, ma di serie politiche penitenziarie, di maggiori risorse per il carcere, di riforme del sistema sanzionatorio, di interventi legislativi di più alto profilo e degni di un Paese civile.

 

Desi Bruno, Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Bologna

 

Aderisco, a nome mio, dell’Ufficio del Garante dei diritti delle persone limitate della libertà personale del Comune di Bologna e del Coordinamento Nazionale dei Garanti comunali e provinciali, all’ iniziativa promossa dalla Redazione di "Ristretti Orizzonti" in difesa della Gozzini, strumento legislativo che ha inciso in maniera irrinunciabile nei percorsi di Rieducazione e responsabilizzazione dei detenuti, esprimendo la ferma contrarietà al pensiero che una maggiore sicurezza possa passare attraverso il drastico ridimensionamento dei benefici previsti da questa legge.

 

Anna Beretta, mamma di Marco, in semilibertà a Monza

 

Mio figlio è stato sempre penalizzato con molteplici richieste di benefici ripetutamente negati, poi arrivando a fine pena con la concessione della semilibertà. Sono convinta che, con lo strumento dei benefici, i ristretti hanno più opportunità di reinserimento. Se la Gozzini verrà limitata prevedo una situazione assai difficile negli Istituti di pena già gravemente infermi. Credo altresì che la Gozzini vada aggiornata con maggiori aiuti e garanzie per le persone private della libertà. Oggi sono con voi per salvare la Gozzini.

 

Enrico Reato, Associazione "Gli amici di Zaccheo"

 

Anche la nostra Associazione aderisce all’appello, per sostenere una delle poche Leggi funzionanti in Italia. Attraverso questa legge diverse persone hanno potuto ricominciare la propria vita ed è importante impegnarsi per mantenerla in vita nella sua sostanza.

 

Federica Fratini (Uepe di Venezia, Treviso e Belluno)

 

Aderisco all’appello come assistente sociale e come cittadina, convinta che la sicurezza sociale abbia a che fare con la possibilità di re-integrare chi commette reati. Le modifiche prospettate sulla legge Gozzini cancellano quasi gli strumenti per il reinserimento sociale in nome di una certezza della pena che produce oppressione fine a se stessa e quindi insicurezza sociale.

 

Fiorenza Colligiani

 

Non togliamo la possibilità di mettere alla prova, e la speranza a coloro che hanno sbagliato. La pena toglie la libertà ma non deve impedire la possibilità del reinserimento sociale, altrimenti non ha senso punire, per una società civile.

 

Altre adesioni del 24 giugno 2008

 

Enzo Travaglioli e Fabiola Giannecchini (Area educativa C.R. Massa); Riccardo Munari; Elizabeth Moore; Marcello Pesarini (Commissione migranti Prc-Se Marche); Patrizia Trombetti; Carmela Vetrone; Sara Macchia; Assunta Sarlo (Giornalista di Milano).

 

 

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