Salviamo la Gozzini: 23 luglio 2008

 

Intervento di Bruno Benigni, Presidente del Centro Franco Basaglia di Arezzo

 

Aderisco all’appello per la difesa e l’applicazione della legge "Gozzini" del 1975. In questo momento, in cui si deve applicare il Dpcm che trasferisce la competenza sulla salute in carcere dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, alle Regioni italiane, é fondamentale garantire una pratica trattamentale fondata sui diritti di cittadinanza sociale per adempiere al dettato costituzionale che all’articolo 27 pone alla Repubblica italiana l’obiettivo civile del recupero sociale dei detenuti.

Propongo che a settembre/ottobre, per iniziativa di Ristretti Orizzonti e con la partecipazione attiva di tutte le Associazioni e di tutte le forze politiche democratiche, si promuova in Roma una grande iniziativa pubblica in difesa della "Gozzini" e per lo sviluppo di un percorso riformatore che consenta all’Italia di avere meno carcere e un carcere dei diritti. Fin d’ora, c’é tutta la disponibilità del Centro Franco Basaglia di Arezzo

 

Adesioni all’appello pervenute oggi

 

Carlo Murgia, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Nuoro

Bruno Benigni, Presidente del Centro Franco Basaglia di Arezzo

Aldo Barbini, Cooperativa Sociale Mattaranetta di Verona

Elisa Praturlon C.F.P.P. Casa di Carità Onlus di Torino

Giovanni Braini, Gruppo Volontari Carcere di Trieste

Stefano Petrella, Tesoriere Associazione Radicale Graf

Marcello Paolocci, di www.italiacivile.it

Vittorio Svegliado, Volontario in carcere

Lina Bevilacqua, insegnante

Francesco Mazzanti

Laura Collina

Fiorenza Colligiani

Massimo Peron

Tatiana Merlin

Sergio Rocchi

Senato della Repubblica - XVI Legislatura

Disegno di legge n° 636, d’iniziativa del Senatore Valditara

 

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione

 

Il presente disegno di legge, volto a modificare una serie di disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, mira, nell’assoluto rispetto della dignità dei condannati e nella consapevolezza dell’esigenza di garantire ad essi un adeguato percorso verso un’effettiva rieducazione, a rendere meno aleatoria la pretesa punitiva, nella consapevolezza dell’esigenza di non veder totalmente vanificata la portata dissuasiva delle condanne. L’indignazione suscitata da alcuni recenti casi di cronaca, che hanno visto soggetti in espiazione della pena commettere, non appena ammessi a fruire dei benefici previsti dalla legge penitenziaria, nuovi e spesso gravi delitti, deve indurre a riflettere. Spesso le critiche si sono concentrate, a torto, sui magistrati che emisero i provvedimenti di ammissione alle misure alternative; in realtà andava censurata la normativa attualmente vigente, che favorisce la verificazione di simili episodi, presentando vistose smagliature nelle procedure di controllo. Occorre dunque eliminare le numerose incoerenze presenti nella citata legge n. 354 del 1975, onde impedire, in particolare, che i benefici da essa previsti siano concessi a soggetti che, con la loro condotta, appaiano non meritevoli di simili agevolazioni.

Il disegno normativo si muove lungo ben precise direttive di fondo. E stata istituzionalizzata la possibilità da parte delle Forze dell’ordine di inviare note informative all’autorità giudiziaria volte a segnalare la sussistenza di oggettive controindicazioni alla concessione dei benefici. Bisogna infatti valorizzare il ruolo prezioso che l’autorità di pubblica sicurezza è in grado di svolgere nella materia in esame, attribuendo ad essa la facoltà di rimarcare l’eventuale pericolo,

derivante dall’applicazione delle misure alternative, gravante sui soggetti passivi dei reati che diedero origine alle condanne. Ciò dovrebbe tra l’altro valere a scongiurare, almeno in parte, che si ripetano in futuro alcune tragiche vicende, nelle quali criminali già condannati per gravi episodi di violenza, non appena usciti dal carcere per permesso premio o per ottenuta ammissione alla semi-libertà, si sono recati ad uccidere quelle che già in passato erano state le loro vittime.

Sempre in quest’ottica, nel disegno di legge è stato disposto, all’articolo 7, che l’autorità di pubblica sicurezza possa segnalare agli organi giudiziari eventuali condotte da parte dei soggetti ammessi al regime della semilibertà, che, risultando incompatibili con la volontà di un positivo reinserimento nella società, siano tali da giustificare la revoca del provvedimento di ammissione a detto regime.

Si è invece ritenuto di dover ampliare il ricorso alle procedure di controllo mediante strumenti elettronici o altri dispositivi tecnici (tra cui il cosiddetto “braccialetto elettronico”), che hanno finora fornito una prova indubbiamente positiva. L’utilizzo di queste tecnologie eviterà di rendere evanescente e meramente teorica la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria al momento dell’adozione delle misure alternative alla detenzione ed al contempo permetterà di ridurre il dispendio di personale e di energie umane altrimenti necessarie al riguardo. Ciò ha imposto un intervento correttivo sull’articolo 30-ter, in tema di permessi premio, ed una modifica dell’articolo 47, relativo all’affidamento in prova (in relazione al quale è stata invece eliminata la previsione concernente l’eventuale imposizione al condannato di soggiornare, durante il periodo di affidamento in prova, in un comune determinato). Al fine di garantire un’omogeneità di disciplina con la detenzione domiciliare, rispetto alla quale l’articolo 47-ter, comma 4-bis, già oggi prevede la possibilità di avvalersi di “mezzi elettronici o altri strumenti tecnici” di controllo, l’articolo 4 del presente disegno di legge dispone l’estensione di tali meccanismi anche con riferimento alla detenzione domiciliare speciale.

Un atteggiamento di maggior rigore nei confronti dei soggetti condannati alla pena dell’ergastolo, volto anche a tener conto delle legittime preoccupazioni dell’opinione pubblica, ha indotto ad elevare da dieci a sedici anni il periodo minimo di espiazione della pena antecedentemente al quale non sarà più possibile per l’ergastolano fruire dei permessi premio. Con l’articolo 6 si è poi stabilito di non concedere la semilibertà nelle ipotesi di condannati per i reati di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 ai quali sia stata applicata la recidiva.

L’attuale articolo 50, secondo comma, dalla citata legge n. 354 del 1975, pur prevedendo in via generale che per l’ammissione al regime di semilibertà il condannato debba già avere espiato metà della pena (o i due terzi di essa, relativamente ai condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis) ammette in alcuni casi la fruizione del regime di se-milibertà anche antecedentemente a detta scadenza. Si è inteso eliminare tale eccezione, fissando, all’articolo 5 del presente disegno di legge, come tetto minimo inderogabile l’avvenuta espiazione di metà della pena, onde restituire maggiore certezza alla sanzione, evitando che la sua portata venga di fatto largamente compromessa in sede esecutiva. Per quanto concerne gli ergastolani è inoltre stato elevato da venti a ventiquattro anni il periodo minimo che deve essere stato scontato perché sia possibile l’ammissione al regime di semilibertà.

Al fine di correggere l’attuale incongruenza, derivante da una vistosa sfasatura fra la pena inflitta e quella effettivamente scontata, è stato proposto l’inserimento, nell’articolo 54 della legge n. 354 del 1975, in tema di liberazione anticipata, di disposizioni volte ad ovviare all’attuale situazione, che di fatto si traduce in un’immotivata detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, slegata da quelle stesse esigenze rieducative alla luce delle quali era stata originariamente introdotta. Per eliminare tale anomalia si è previsto che la configurazione di una serie di ipotesi, delineate altresì negli articoli 46 e 53 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dall’articolo 39 della citata legge n. 354 del 1975, venga considerata ostativa alla concessione del beneficio, in quanto esse evidenziano la mancata partecipazione del condannato alle attività di rieducazione.

Per effetto dell’articolo 9 viene esteso a tutti i detenuti in espiazione di pena il divieto (oggi concernente i soli condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis, primo comma, della legge n. 354 del 1975) di fruire di ulteriori benefici - con revoca di quelli già concessi - qualora essi si rendano responsabili del reato di evasione o di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commessi durante il lavoro all’esterno o durante un permesso premio o nel contesto di una misura alternativa alla detenzione.

Si è cioè disposto che detti benefici non possano essere nuovamente concessi a chi, proprio durante il periodo in cui ne stava fruendo, abbia posto in essere condotte incompatibili con un giudizio prognostico favorevole, essendo palese la necessità di non adottare provvedimenti che si traducano in una sorta di ingiusto premio concesso a chi ha dimostrato di volere reiterare attività di tipo criminogeno.

Infine è stata esclusa, sempre in virtù dell’articolo 9, la concessione della detenzione domiciliare speciale, diretta a permettere alle condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni, di provvedere alla cura ed all’assistenza dei propri figli, nei confronti di alcune categorie di persone rispetto alle quali, tenuto conto dei delitti precedentemente commessi, il ripristino della convivenza con i figli appare di assai dubbia utilità, come nelle ipotesi di condanna per incesto, prostituzione minorile o pornografia minorile.

 

Disegno di legge n° 636

 

Art. 1

 

1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di seguito denominata “legge n. 354 del 1975” è aggiunto, infine, il seguente comma:

“3-ter. Ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI ai detenuti ed internati per delitti dolosi, sono adeguatamente valutate le comunicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza dirette a segnalare la sussistenza di oggettivi elementi di pericolo per coloro che furono vittime di detti reati”.

 

Art. 2

 

1. All’articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) nei confronti dei condannati all’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno sedici anni”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. La concessione dei permessi premio può essere subordinata all’accettazione da parte del condannato ad essere assoggettato a procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale”.

 

Art. 3

 

1. All’articolo 47 della legge n. 354 del 1975, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Il tribunale di sorveglianza, al fine di garantire l’osservanza di tali prescrizioni, può prevedere, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, apposite procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale”.

 

Art. 4

 

1. All’articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare speciale il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale”.

 

Art. 5

 

1. All’articolo 50 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 5, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”.

 

Art. 6

 

1. L’articolo 50-bis della legge 354 del 1975 è sostituito dal seguente:

“art. 50-bis. - (Concessione della semili-bertà ai recidivi). - 1. La semilibertà non può essere concessa ai condannati per i delitti di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis della presente legge ai quali sia stata applicata la recidiva prevista nell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nonché ai condannati all’ergastolo ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dal citato articolo 99 del codice penale.

2. La semilibertà non può essere concessa ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis qualora siano condannati per reati della medesima o di diversa specie commessi nel corso dell’applicazione dei benefici previsti dalla presente legge”.

 

Art. 7

 

1. All’articolo 51 è della legge n. 354 del 1975, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“L’autorità di pubblica sicurezza può segnalare al riguardo la sussistenza di comportamenti posti in essere dal condannato incompatibili con la volontà di un positivo reinserimento nella società, e tali da giustificare la revoca del provvedimento di semili-bertà. Tali segnalazioni devono essere adeguatamente valutate dall’autorità giudiziaria”.

 

Art. 8

 

1. All’articolo 54 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. La liberazione anticipata non può essere concessa qualora il direttore dell’istituto penitenziario o il provveditore regionale, a seguito delle segnalazioni del personale dell’amministrazione penitenziaria, comunichino al magistrato di sorveglianza territorialmente competente la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.

1-ter. Il beneficio non può parimenti essere concesso qualora il detenuto sia stato escluso, per il suo comportamento, dai corsi di istruzione e di formazione professionale, o sia stato escluso dalle attività lavorative, a causa del rifiuto nell’adempimento dei suoi compiti e doveri, o qualora gli sia stata inflitta la sanzione dell’esclusione dalle atti-vità in comune.

1-quater. Il tribunale di sorveglianza riesamina ogni sei mesi l’eventuale persistenza degli elementi ostativi alla concessione della liberazione condizionale”.

 

Art. 9

 

1. All’articolo 58-quater della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. La detenzione domiciliare speciale non può essere concessa a chi sia stato condannato per i reati di cui agli articoli 564, 600-bis e 600-ter del codice penale”.

 

 

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