Statuto Volontariato Veneto

 

Statuto del Coordinamento Regionale Associazioni Volontariato

Conferenza Regionale Volontariato giustizia del Veneto

 

 

Articolo 1

Denominazione – Adesione

 

È costituito a Verona, con sede presso L’associazione La Fraternità, attualmente in Via Antonio Provolo, n° 28, l'organismo di coordinamento regionale denominato "Coordinamento della Regione Veneto delle Associazioni di Volontariato in ambito della Giustizia".

In caso di eventuale cambio di sede, da delibera a norma di legge, la nuova sede dovrà comunque essere stabilita entro i confini della Regione Veneto. Il Coordinamento ha durata illimitata.
Possono aderirvi tutte le associazioni di volontariato, iscritte all’Albo Regionale e/o il cui Statuto corrisponda ai requisiti previsti dalla Legge 266/91 e dalla legge Regionale 40/93, che abbiano sede legale nella Regione Veneto, che sottoscrivono il presente Statuto e Atto Costitutivo previa domanda al Consiglio Direttivo del Coordinamento e pagano la quota associativa annuale.
Le associazioni possono recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta formalmente comunicata.
Quando un socio non partecipi, senza giustificato motivo in modo reiterato alle assemblee sociali, o quando esso agisca in modo evidente e volontario contro gli interessi della Confederazione o non corrisponda il pagamento della quota associativa per più di un anno, l’Assemblea dopo averne ascoltato le giustificazioni, ne potrà deliberare l’esclusione, con voto segreto dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

 

 

Articolo 2

Invitati permanenti


I coordinamenti regionali e altri organismi del terzo settore non profit quali associazioni di promozione sociale o cooperative sociali che sottoscrivono il presente Statuto e Atto Costitutivo previa domanda al Consiglio Direttivo del Coordinamento sono invitati permanenti al coordinamento.

 

 

Articolo 3

Finalità

 

La Confederazione è apartitica, aconfessionale ed interetnica, non persegue fini di lucro né direttamente né indirettamente ed impronta la propria azione al pieno rispetto e valorizzazione della persona in tutti i suoi aspetti e allo spirito di solidarietà.

 

Ferma restando l’autonomia delle singole associazioni, sia nell’organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità, la Confederazione:

promuove il confronto ed il dialogo tra le associazioni di volontariato in ambito della giustizia presenti nella regione per promuovere politiche di giustizia sul territorio regionale;

coinvolge il maggior numero di organismi locali per un confronto ed un dialogo a livello territoriale;

tutela tutte le associazioni di volontariato aderenti nei confronti di tutti gli enti pubblici e privati per quanto attinente la regolamentazione generale delle attività delle associazioni di volontariato ed i provvedimenti di carattere generale adottati nei loro confronti;

rappresenta le associazioni aderenti operanti nei diversi settori dell’intervento sociale e volontario nell’ambito della giustizia, nei rapporti con la Regione e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio regionale;

promuovere attività di coordinamento con azione concorde di informazione reciproca, cooperazione – anche economica – e integrazione tra i diversi territori regionali;

agisce nel promuovere: studi e ricerche; iniziative di formazione, consulenze, comunicazione; iniziative di sensibilizzazione utili a favorire la crescita del volontariato, l’educazione alla solidarietà sociale, nonché la conoscenza del mondo del volontariato in ambito della giustizia in tutte le sue forme; progetti che coinvolgano le realtà associative e la comunità locale; iniziative di collaborazione attiva tra enti pubblici e associazioni di volontariato in ambito della giustizia anche utilizzando intese e convenzioni;

intende proporsi come ente di gestione della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia con le modalità previste dalla legislazione Regionale e dai regolamenti vigenti.

 

Articolo 4

Organi

 

I suoi organi sono:

L’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;

Il Responsabile regionale;

Il Tesoriere.

 

 

Articolo 5

Assemblea ordinaria

 

L’assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle associazioni aderenti o dai loro delegati. Si riunisce almeno una volta all’anno (presso la sede sociale o in altro luogo comunicato nell’avviso di convocazione), e delibera sulle linee generali dell’attività su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 delle associazioni aderenti.

L’assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dall’istanza e l’invito, che può essere anche per telefax e/o mezzi similari, deve essere inviato almeno quindici giorni prima dell’adunanza e contenere l’indicazione della sede e l’ordine del giorno.

È valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega scritta conferita ad altro avente diritto, e in seconda convocazione, anche nello stesso giorno ad almeno un ora di tempo dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun partecipante non può presentare più di una delega.

Essa:

approva annualmente i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione morale del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;

approva su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali regolamenti di funzionamento della Federazione;

elegge i membri del C.D.

 

 

Articolo 6

Assemblea straordinaria

 

L’Assemblea straordinaria per modifiche statutarie e/o per lo scioglimento del Coordinamento è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

 

Articolo 7

Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un membro per ogni associazione iscritta e dura in carica per un triennio, e i suoi membri. Esso è rappresentativo sia dei settori di attività sia delle aree territoriali regionali. Esso elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente e il tesoriere. Il Presidente è il rappresentante legale del Coordinamento, può delegare parte dei suoi compiti al Vicepresidente, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri – doveri, per la formazione dei bilanci preventivo e consuntivo, con i criteri di oculata prudenza, e da essere quindi sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

 

 

Articolo 8

Presidente

 

Il Presidente, che è anche presidente del Consiglio Direttivo, viene eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti, in caso di vacanza le funzioni di presidente sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto più voti.

Rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'assemblea e del consiglio e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni. Sovrintende alla Direzione e Amministrazione e in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica della prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Convoca l'Assemblea del Coordinamento.

 

 

Articolo 9

Il tesoriere

 

L’Assemblea elegge il tesoriere, individuato per la sua competenza tra i soci e/o non soci delle Associazioni costituenti il Coordinamento.

Il Tesoriere collabora fattivamente col Consiglio Direttivo nel predisporre i progetti di bilancio e nel redigere il bilancio e l’inventario consuntivo annuale. Tiene i registri e cura la contabilità. Il tesoriere vigila sulla corretta amministrazione del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere scritto sulla relazione annuale.


 

Articolo 10

Gratuità e durata delle cariche

 

Tutte le cariche sociali sono gratuite, si riconosce il rimborso delle spese documentate se preventivamente autorizzate. La durata delle cariche sociali è di tre anni.

 

 

Articolo 11

Risorse economiche

 

Il coordinamento trae le proprie risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, da: quota sociale degli organismi aderenti, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, redditi derivanti da beni mobili o immobili che fossero pervenuti al Coordinamento.

 

 

Articolo 12

Quota sociale

 

La quota associativa a carico delle associazioni aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Ha carattere annuale e no può essere restituita in caso di recesso.

 

 

Articolo 13

Esercizio sociale

 

L’Esercizio sociale coincide con l’anno solare; L’Assemblea approva i bilanci, lo stato patrimoniale e l’inventario non più tardi di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

 

Articolo 14

Norma di rinvio

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme consuetudinarie e di legge.

 

Precedente Home Su Successiva