Statuto Associazione "Vol.Gi.Ter"

 

Statuto dell’Associazione di volontariato "Vol.Gi.Ter"

(Volontariato Giustizia Territorio)

 

 

Costituzione - Denominazione - Sede

 

Articolo 1

 

È costituita con Sede in Busto Arsizio Piazza don Angelo Volontè 4 l’Associazione di Volontariato denominata Associazione di volontariato "Vol.Gi.Ter" (Volontariato Giustizia Territorio).

In conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L’Associazione può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

 

Articolo 2

 

L’Associazione "Vol.Gi.Ter", più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi cristiani del "farsi prossimo e del saper condividere", è apartitica, è aperta all’altro, come espressione di accoglienza, di valorizzazione della diversità, di promozione della interculturalità non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

 

Finalità e attività

 

Articolo 3

 

L’associazione persegue le finalità di solidarietà sociale nei confronti delle nuove povertà, e, in particolare, delle persone con problemi penali e delle loro famiglie.

 

Articolo 4

 

L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

attività di ascolto delle nuove povertà e, in particolare, delle persone con problemi penali e delle loro famiglie;

attività di accoglienza;

attività di sostegno materiale e morale;

attività di accompagnamento al recupero del diritto alla dignità civile;

attività di progettazione di percorsi di orientamento al reinserimento sociale;

attività di documentazione rispetto alla normativa, alle pratiche, alle esperienze e ad ogni informazione che possa favorire percorsi di reinserimento;

attività di formazione e aggiornamento degli operatori;

attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della giustizia, del carcere e del suo rapporto col territorio, in conformità ai principi costituzionali e alle leggi vigenti;

attività di promozione e di sostegno di iniziative tese alla diffusione della legalità nei diversi ambiti: educativo, sociale ed economico.

attività di coordinamento con le istituzioni del territorio, regionali, provinciali, comunali, la magistratura. le forze politiche, l’amministrazione penitenziaria, e le organizzazioni, del privato sociale, e del volontariato per ottimizzare le risorse attraverso sinergie e azioni in rete.

 

Articolo 5

 

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

 

Soci

 

Articolo 6

 

Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio é subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

 

Articolo 7

 

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

 

Articolo 8

 

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio, entro 30 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea

 

 

Diritti e doveri dei soci

 

Articolo 8 bis

 

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori

b. volontari

c. onorari.

soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;

soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;

soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

 

Articolo 9

 

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10

 

La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, come pure il provvedimento di esclusione. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

 

Articolo 11

 

Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori, pur non assumendo la qualifica di soci, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma, a richiesta, possono essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. Il Segretario curerà di annotare su apposito registro i nominativi dei sostenitori, registrando l’entità del contributo e la data di erogazione.

 

Organi Sociali e Cariche Elettive

 

Articolo 12

 

Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il presidente;

d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute, in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo (per le spese di viaggio con auto propria valgono le norme dei pubblici dipendenti).

 

Articolo 13

 

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

almeno una volta all’anno (entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio) per l’approvazione del rendiconto economico e/o bilancio consuntivo;

ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata oppure mediante avviso consegnato a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi, in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, oppure con l’esposizione all’albo dell’associazione almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

 

Articolo 14

 

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

 

Articolo 15

 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi non sono ammesse più di due deleghe pro capite. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti (50%+1 dei presenti aventi diritto al voto).

 

Articolo 16

 

Nelle delibere di atti che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

 

Articolo 17

 

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute ed approva il conto economico e/o bilancio preventivo e consuntivo;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede alla nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo, dei Revisori dei conti, in numero di tre;

ha la facoltà di revocare, qualora sussistano gravi e fondate ragioni, il Consiglio Direttivo;

determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

delibera sulle responsabilità degli amministratori;

decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

 

Articolo 18

 

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, sia nel primo che nel secondo caso, è prevista una seconda convocazione. Nelle situazioni sopra menzionate sono ammesse deleghe, sino a un massimo di tre.

 

 

Consiglio Direttivo

 

Articolo 19

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 6 a 10, più il Presidente ; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

 

Articolo 20

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta, fax, e-mail e avviso, affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

 

Articolo 21

 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

nomina il tesoriere e/o il segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

propone all’Assemblea il programma annuale delle attività;

presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e/o il bilancio preventivo e consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;

conferisce procure generali e speciali;

assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

 

Articolo 22

 

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

 

Il Presidente

 

Articolo 23

 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

 

Il Tesoriere

 

Articolo 24

 

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del conto economico, dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

 

Il Segretario

 

Articolo 25

 

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.

 

Collegio dei Revisori dei Conti

 

Articolo 26

 

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 27

 

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica il conto economico e/o il bilancio preventivo e consuntivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad esso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

 

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

 

Articolo 29

 

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Articolo 30

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

quote associative e contributi dei simpatizzanti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

 

Articolo 31

 

Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili;

azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

donazioni, lasciti o successioni;

altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

 

Articolo 32

 

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

 

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

 

Articolo 33

 

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

Norma finale

 

Articolo 34

 

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

Busto Arsizio 10.07.2003

 

 

Sede legale: Piazza don Angelo Volontè, 4 - 21052 Busto Arsizio

Sede operativa: Via Lega Lombarda, 18 - 21052 Busto Arsizio

Tel. 0331.341939 - Fax. 0331.354952 - email: volgiter@yahoo.it

C.F. 90028270123

 

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