Regole Penitenziarie Europee

 

Regole minime per il trattamento dei detenuti

(Raccomandazione Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987)

 

Servizi sanitari

 

  1. Ogni istituto penitenziario deve disporre almeno dell’opera del medico generico. I servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale. Essi devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, se del caso, per il trattamento delle turbe psichiche. I detenuti malati che richiedono cure specialistiche devono essere ricoverati in istituti specializzati o in strutture sanitarie civili. Quando un trattamento ospedaliero è organizzato nell’istituto, questo deve essere provvisto di installazioni, materiali e prodotti farmaceutici che consentano di offrire ai malati le cure ed i trattamenti convenienti; il personale sanitario deve avere una sufficiente formazione professionale. Ogni detenuto deve poter usufruire delle cure di un dentista qualificato.

  2. I detenuti non possono essere sottoposti ad alcun esperimento che possa provocare loro un danno fisico o morale.

  3. Nella misura del possibile devono essere adottate le disposizioni idonee per permettere la nascita dei bambini in un ospedale esterno all’istituto. Tuttavia, quando ciò non sia possibile, gli istituti devono disporre di personale adeguato e di strutture idonee per il parto e le cure post-natali. Se un bambino è nato in istituto. questo fatto non deve essere menzionato nel certificato di nascita. Se le madri detenute sono autorizzate a tenere con sé i propri figli, si deve poter disporre di un asilo nido dotato di personale qualificato dove i bambini saranno sistemati quando non sono affidati alle loro madri.

  4. Il sanitario deve vedere e visitare ogni detenuto nel più breve tempo possibile dopo il suo ingresso ed in seguito con la frequenza necessaria, in particolare al fine di accertare l’esistenza di una malattia fisica o psichica e di adottare tutte le misure necessarie per le cure mediche, di assicurare l’isolamento dei detenuti sospetti di essere affetti da malattie infettive o contagiose, di individuare le deficienze fisiche o psichiche che potrebbero ostacolare il reinserimento del detenuto dopo la liberazione, e di determinare l’idoneità di ogni detenuto al lavoro.

  5. Il sanitario deve aver cura della salute fisica e psichica dei detenuti, deve visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle norme ospedaliere, tutti i detenuti malati, tutti quelli che segnalano di essere malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione è particolarmente attirata.

  6. Il sanitario deve far rapporto al direttore ogni qualvolta ritenga che la salute fisica o psichica di un detenuto è stata o può essere sfavorevolmente influenzata da un prolungamento oda una qualsivoglia modalità della detenzione. Il sanitario o una autorità competente deve effettuare delle ispezioni regolari e consigliare il direttore per quel che riguarda:

a) La quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli alimenti e dell’acqua;

b) L’igiene e la pulizia dell’istituto e dei detenuti;

c) Le installazioni sanitarie, il riscaldamento, l’illuminazione e la ventilazione dell’istituto;

d) La qualità e la pulizia dei vestiti e del corredo per il letto dei detenuti.

  1. Il direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i pareri del sanitario e, in caso di accordo, adottare immediatamente le misure idonee perché tali raccomandazioni siano applicate; in caso di disaccordo, o se la materia non rientra nella sua competenza, egli deve trasmettere immediatamente le sue osservazioni e il rapporto sanitario all’autorità sovraordinata.

  2. I servizi sanitari dell’istituto devono adoperarsi, per diagnosticare e curare tutte le malattie fisiche o mentali e le malformazioni, suscettibili di compromettere il reinserimento del detenuto dopo la sua liberazione. A questo fine, devono essere fornite al detenuto tutte le cure mediche, chirurgiche e psichiatriche necessarie, ivi comprese quelle che sono fornite all’esterno.

 

 

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