Mediazione penale minorile

 

Istituzione sperimentale dell’Ufficio

di Mediazione Penale Minorile delle Marche

 

A distanza di cinque anni dalla stipula del primo Protocollo d’Intesa sulla mediazione penale minorile e a quattro anni dall’approvazione del documento della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali "l’attività di mediazione nell’ambito della giustizia penale minorile: linee di indirizzo", il Dipartimento Giustizia Minorile ha avviato una rilevazione sulle attività realizzate nelle diverse sedi e sulle iniziative in corso mirata ad aggiornare la conoscenza sulle sperimentazioni e ad acquisire dati omogenei e confrontabili sui casi trattati nell’anno 2002.

Elemento qualificante di tali sperimentazioni è, infatti, la matrice interistituzionale e quindi la necessità di far convergere in un progetto comune le competenze che ciascun soggetto rappresenta: la Giustizia, la Magistratura Minorile, la Regione, gli Enti Locali. Pertanto, resta attuale l’esigenza di operare una riflessione sulle attività realizzate attraverso una rilevazione a livello nazionale che consenta di confrontare le sperimentazioni rispetto all’applicazione operativa dei modelli teorici di riferimento, alla funzionalità dell’assetto organizzativo, all’adozione di prassi e di procedure.

La rilevazione, attualmente in corso di elaborazione, risponde quindi agli obiettivi di acquisire un quadro aggiornato sulle iniziative in materia, di approfondire gli aspetti relativi al supporto organizzativo, di identificare i nodi critici e i punti qualificanti, di raccogliere dati quantitativi e qualitativi sui singoli casi. I destinatari della rilevazione sono tutti i Centri per la Giustizia Minorile ed in particolare quelle sedi ove sono attivi protocolli di intesa in materia di mediazione penale.

Le sedi in cui si è realizzato un protocollo d’intesa tra CGM, Regione ed Ente Locale, secondo l’ordine cronologico di stipula sono Milano, Bari, Trento, Torino, Cagliari, Foggia, Palermo, Salerno, Bolzano, Catanzaro. Per quanto riguarda tali sedi, in attesa del completamento della rilevazione sopra indicata e dell’elaborazione del materiale informativo, si segnala che l’andamento delle attività resta strettamente collegato allo stato di avanzamento organizzativo e quindi alla disponibilità di risorse finanziarie, comprese le risorse rappresentate dalla disponibilità di strutture, di attrezzature etc., che necessariamente supportano il livello operativo.

In particolare, per Milano, dopo la conclusione del primo triennio di sperimentazione il progetto relativo all’Ufficio di mediazione penale è stato nuovamente inserito all’interno del Piano Infanzia e Adolescenza del Comune per l’attuazione della Legge 285/97. A Bari, in attuazione del protocollo d’intesa del 1998, la Giunta Municipale ha deliberato l’affidamento della gestione dell’Ufficio per la mediazione civile e penale alla cooperativa CRISI fornendo sostegno alla prosecuzione ed implementazione delle attività mediazione.

A Torino, il protocollo d’intesa siglato a febbraio del 1999, è stato tacitamente rinnovato fino al 2005 consentendo la prosecuzione delle attività del Centro Pilota per la mediazione penale. Per la sede di Catanzaro, la sperimentazione avviata dal 1998 si realizza mediante un accordo di programma siglato a settembre 2002 tra la Regione Calabria e il CGM di Catanzaro, nell’ambito di un progetto regionale che prevede l’istituzione di un Centro di attività di mediazione articolato in quattro specificità: la mediazione familiare, la mediazione penale adulti, la mediazione penale minorile, la mediazione culturale. La realizzazione di servizi di mediazione penale risulta in fase di avvio anche in Veneto ove la Giunta regionale ha deliberato l’attuazione di un progetto di grande portata che verrà attuato attraverso la successiva definizione di un protocollo d’intesa. Lente gestore del progetto è stato individuato nell’Opera Don Calabria. Anche nella Regione Marche, una delibera della Giunta Regionale ha approvato l’atto di istituzione sperimentale per la mediazione penale minorile sulla base di un progetto elaborato con la collaborazione dei Servizi Minorili di Ancona e a cui seguirà la stesura di un accordo formale tra Tribunale e Procura Minorenni, Centro per la Giustizia Minorile di Bologna, Enti Locali e AUSL per l’individuazione delle rispettive competenze ed impegni.

Delibera della Giunta Regionale n° 2216 del 17.12.02

 

Oggetto: attuazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Marche e Ministero della Giustizia in materia penitenziaria e post - penitenziaria approvazione dell’atto di istituzione sperimentale dell’ufficio per la mediazione penale minorile delle marche.

 

la Giunta Regionale

 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Servizi Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto il parere favorevole, di cui all’art. 16, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 15 ottobre 200 l, n° 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Servizi Sociali;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Servizi alla persona e alla comunità;

Visto l’art. 25 dello Statuto della Regione;

Vista la Legge Regionale n° 7 del 23.04.02 concernente il bilancio di previsione 2002;

 

Con votazione, resa in forma palese,

 

delibera

 

di approvare l’atto di istituzione sperimentale dell’Ufficio per la mediazione penale minorile delle Marche, secondo l’Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

che l’onere complessivo di Euro 50.000,01, previsto per l’avvio dell’Ufficio nella fase sperimentale, fa carico sul Capitolo 5.29.03.105 del bilancio 2002;

di rinviare a successivi atti la stipula dell’accordo di programma attuativo previsto dall’art. Il dell’atto istitutivo;

di autorizzare il Servizio Servizi Sociali all’avvio delle procedure, per quanto di competenza della Regione Marche, previste dall’ atto istitutivo.

 

Il Segretario della Giunta Regionale (Dott. Bruno Brandoni)

 

Il Presidente della Giunta Regionale (Dott. Vito D’Ambrosio)

 

Il Direttore del Dipartimento Servizi alla persona e alla comunità (Dott. Giuseppe Zuccatelli)

Documento istruttorio

 

Riferimenti normativi

 

D.P.R. n. 448/88 relativo al nuovo processo penale minorile ed in particolare i segg. artt.:

art. 6 Servizi minorili. "In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudizi aria si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia.

Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli Enti locali".

art. 9: Accertamenti sulla personalità del minorenne. "1. Il Pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, famigliari , sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità".

art. 12: Assistenza all’imputato minorenne . "2. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’art. 6".

art. 27: Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. "1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne".

art. 28: Sospensione del processo e messa alla prova. "2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minori li dell’amministrazione della Giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di conservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato".

dlgs. n. 272/1989, relativo alle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale minorile e in particolare l’art. 27, comma 2 lett. d: "Le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa";

l. 26 luglio 1975 n. 354, art. 47, comma 7: " Nel verbale può anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima e del suo reato", applicabile anche alla libertà controllata (art. 56 e 75 L. 24 novembre 1981 n. 689);

dpr n. 230/00, art. 27, che specifica "l’azione di riparazione delle conseguenze del reato" quale possibile azione nell’ambito del programma di trattamento;

l. 285/97, art. 4, comma 1, lett. 1, con riferimento ai servizi di mediazione;

dpr n. 616/77, art. 23, che attribuisce ai Comuni funzioni relative "all’assistenza economica in favore alle vittime del delitto; agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile; agli interventi di protezione sociale";

d.a. 306 del 1 Marzo 2000: "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002", Cap. 10: "La sperimentazione dei progetti integrati";

l.r. 7/02: " Bilancio di previsione 2002".

l.r. 25/02: "Assestamento del bilancio per il 2002".

 

Ulteriori documenti di riferimento

 

Raccomandazione n° R (99) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del Consiglio d’Europa adottata in data 15 settembre 1999;

Linee di indirizzo per "l’attività di Mediazione nell’ambito della Giustizia penale minorile" della Commissione Nazionale Consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali dell’Ufficio Centrale per la Giustizia minorile in data febbraio 1999;

Protocollo di intesa tra Regione Marche e Ministero della Giustizia del 9 Marzo. 2001: cap. 3.d - "Attività di sperimentazione. Le parti si impegnano, in via sperimentale, a promuovere in una provincia della Regione attività di mediazione, al fine di prevenire situazioni di rischio di devianza, operando negli ambiti più significativi della vita relazionale del giovane, nonché a promuovere una cultura della mediazione che presti maggiore attenzione alle vittime del reato, attivando processi di responsabilizzazione e di riapertura comunicativa fra le parti. La Regione s’impegnerà, altresì, a promuovere la formazione congiunta di operatori relativamente all’attività di mediazione".

 

Motivazioni

 

Il Protocollo d’intesa tra Regione Marche e Ministero della Giustizia, siglato il 9 marzo 2001, prevede nel capitolo 3 - Interventi a favore di minorenni - paragrafo d., quanto segue: "Attività di sperimentazione. Le parti si impegnano, in via sperimentale, a promuovere in una provincia della Regione attività di mediazione, al fine di prevenire situazioni di rischio di devianza, operando negli ambiti più significativi della vita relazionale del giovane, nonché a promuovere una cultura della mediazione che presti maggiore attenzione alle vittime del reato, attivando processi di responsabilizzazione e di riapertura comunicativa fra le parti. La Regione s’impegnerà, altresì, a promuovere la formazione congiunta di operatori relativamente all’attività di mediazione".

Peraltro, la Commissione regionale consultiva e di coordinamento delle attività connesse alle funzioni di competenza degli enti locali, Comuni ed A. USL in tema di disadattamento, devianza e criminalità, ha indicato l’istituzione dell’Ufficio per la mediazione penale minorile tra le priorità attuative del Protocollo.

A tal fine, la Sottocommissione Tecnica Minori istituita con DGR 495/98 e nominata con DDSSS 210/99, ha elaborato nel corso del 2002 una proposta istitutiva, in via sperimentale, dell’Ufficio per la mediazione penale minorile delle Marche. Secondo la proposta, l’Ufficio dovrebbe articolarsi in una equipe multidisciplinare di mediatori supportata da un amministrativo a tempo pieno. Sperimentalmente, è previsto l’impiego di personale di enti locali, AUSL, o del Ministero della Giustizia, adeguatamente formato; la sede dell’Ufficio dovrebbe essere ubicata presso il capoluogo di regione.

La Regione, nella fase sperimentale dovrebbe assumere gli oneri relativi alla formazione dei mediatori e all’avvio dell’Ufficio (locali, arredi, utenze). A tal fine, la Regione assicura la copertura finanziaria per un onere massimo di. 50.000,01, a carico del bilancio 2002. La durata della sperimentazione verrà definita nell’accordo di programma attuativo che verrà siglato dagli enti coinvolti, previsto nell’atto istitutivo.

Istituzione sperimentale dell’Ufficio di Mediazione Penale Minorile delle Marche

 

Principi generali

 

Nell’ambito della Giustizia sempre più emerge la necessità di prevedere accanto alla giustizia retributiva e riabilitativa, una modalità di tipo riparatorio, che funga da ponte tra le fratture sociali che il reato crea e amplifica tra i soggetti del conflitto.

Obiettivo specifico della mediazione penale è di evitare che il divario tra le parti in causa aumenti e divenga fonte di ulteriore disagio e conflittualità, aprendo un canale comunicativo e riconciliativo che riconosca alla vittima un ruolo attivo e che permetta nel contempo al reo di riconoscere la propria responsabilità e gli effetti del proprio comportamento illecito.

La mediazione penale può e deve avere come obiettivo la possibilità per il giovane reo di sperimentare il senso profondo della norma sociale, attraverso il vissuto delle conseguenze emotive e sociali che ha comportato in se stesso e nell’altro. Il soggetto non è più considerato come responsabile "di" o "per" qualcosa ma "verso" qualcuno. D’altro canto la m. p. è un atto dovuto alla vittima che troppo spesso non trova ascolto dei propri vissuti, sperimentando un ulteriore senso di solitudine e violenza che non fa altro che aumentare il senso di frustrazione e di rabbia, giungendo addirittura a fissare modalità passive, che non risolte potrebbero generare ulteriori problemi.

Inoltre, la mediazione può essere considerata uno strumento di prevenzione per contrastare la recidiva. Il reato, soprattutto commesso da minori, ha spesso una funzione e un significato di rottura relazionale, la m. p. permette, lavorando sulla relazione, di recuperare il senso profondo di quel momento di rottura, canalizzandolo in modo socialmente accettabile. In questo modo sia il reo che la vittima confrontandosi possono capire meglio se stessi, le proprie motivazioni, le aspettative rispetto all’azione penale e trovare insieme eventuali soluzioni innovative per uscire dal conflitto.

La funzione riparativa, che può esprimersi in un momento finale di riparazione "materiale", diviene quindi un momento di evoluzione personale e di evoluzione sociale.

E’ pertanto compito delle Istituzioni statali e locali favorire politiche di intervento centrate su: la responsabilizzazione e maturazione del minore, la riparazione simbolica e materiale del reato e la riconciliazione con le vittime e/o con le pani sociali interessatela Commissione regionale, composta da rappresentanti della Regione, del Ministero della Giustizia, dei Comuni, delle Province e delle AUSL, attraverso la Sottocommissione Tecnica Minori promuove l’ufficio di mediazione penale minorile delle Marche, come espressione della necessaria integrazione tra Enti diversi.

L’Ufficio di M. P. è un ufficio, esterno alle singole istituzioni penali (Tribunale dei Minori, Servizi minorili della Giustizia) nonché ai Servizi Sociali degli Enti loca;li, che permette alle due pani (minore autore di reato, vittima del reato), con l’aiuto di un terzo neutrale, di ristabilire la comunicazione e di trattare il conflitto in uno spazio neutro di ascolto, scevro da giudizi morali o da implicazioni direttamente penali. La comunicazione tra le pani in conflitto permette loro di incontrarsi, comprendere i reciproci comportamenti e, possibilmente, concordare soluzioni accettate da entrambe. L’Ufficio deve comprendere operatori provenienti da diverse professionalità ed Enti, accomunati da esperienze nel campo della devianza minorile, da conoscenze e da profonda motivazione nell’ambito specifico della mediazione penale, nonché da un percorso di formazione mirato.

 

Articolo 1

 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

 

Articolo 2

Costituzione dell’Ufficio per la Mediazione Penale

 

È costituito l’Ufficio di mediazione penale per la regione Marche per i casi di competenza dell’Autorità giudiziaria minorile.

 

Articolo 3

Istituzioni coinvolte

 

Regione Marche - Centro per la Giustizia Minorile delle Marche - Emilia Romagna - Autorità Giudiziaria minori le delle Marche - Enti Locali - AUSL - Servizi Minorili della Giustizia

 

Articolo 4

Compiti dell’Ufficio di Mediazione

 

La mediazione non sostituisce la giurisdizione, ma costituisce una risorsa operativa da essa utilizzabile; pertanto è compito precipuo dell’Ufficio:

esaminare le richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria minori le e verificare la fattibilità dell’intervento di mediazione proposto, attraverso colloqui individuali di pre-mediazione con le parti interessate (vittima e autore del reato);

rispondere in tempi rapidi alla Autorità proponente sulla fattibilità della mediazione. L’eventuale esito non dovrà incidere sullo svolgimento processuale, ne dovrà recare pregiudizio alle parti;

condurre gli incontri principalmente tra le parti, ma anche coinvolgendo, ove possibile e opportuno eventuali referenti esterni (avvocati e famiglie);

seguire l’andamento dell’eventuale accordo raggiunto, orientato costantemente agli obiettivi prioritari, come garante dell’accordo;

collaborare con i servizi dell’amministrazione della Giustizia, con i servizi degli Enti locali, e delle AUSL, con modalità da stabilire per ogni singolo invio e secondo le funzioni specifiche della mediazione.

 

Articolo 5

Collocazione dell’Ufficio

 

L’Ufficio deve essere collocato in una struttura rappresentativa della Comunità locale, scelta in modo da non avere connotazioni istituzionali che possano inficiare la "terzietà" e perciò esterna al Tribunale, ai Servizi minorili della Giustizia e ai servizi sociali e sanitari locali. Deve altresì essere collocato in luogo facilmente accessibile. I locali dovranno garantire un ambiente accogliente, informale e riservato.

L’Ufficio sarà dotato delle strumentazioni necessarie all’espletamento delle relative funzioni, nonché di un locale adibito a Segreteria. Nella fase sperimentale, l’Ufficio, a valenza regionale, è collocato nel territorio del Comune capoluogo di regione, ed è costituito da una equipe multi disciplinare che in caso di assoluta necessità può spostarsi sul territorio, presso una sede messa a disposizione dall’ente locale o dalla AUSL coinvolte.

 

Articolo 6

Composizione e funzionamento dell’Ufficio

 

L’ufficio di mediazione deve prevedere l’operatività di un gruppo multi disciplinare con professionalità diverse che compongano una equipe che, nella sua interezza, si fa carico di ciascun caso inviato. Nella fase sperimentale l’equipe è composta da tre mediatori che abbiano seguito il corso di formazione specifico previsto all’art. 8. L’equipe di mediazione è composta da tre o più mediatori ove il caso lo richieda. Nella fase sperimentale l’Ufficio dovrà funzionare attraverso l’impiego di personale delle istituzioni dell’Amministrazione della Giustizia, degli Enti Locali, delle AUSL e del privato sociale convenzionato.

L’equipe adotta un regolamento per il proprio funzionamento, che contempli anche:

i presupposti e le condizioni di fattibilità del processo di mediazione;

le modalità relazionali con i soggetti esterni.

È prevista la presenza di un operatore amministrativo a tempo pieno.

 

 

Articolo 7

Elenco regionale dei Mediatori penali per minori

 

Presso la Regione Marche è istituito l’Elenco regionale dei Mediatori penali per minori. L’iscrizione all’Elenco avviene sulla base dei titoli e requisiti di cui all’art. 8. Titoli e requisiti sono valutati da apposita Commissione regionale interistituzionale integrata da un esperto, istituita secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

 

Articolo 8

Titoli e requisiti per l’accesso alla formazione regionale

 

Al fine della partecipazione al corso di formazione specifica previsto dalla Regione, sono necessari i seguenti titoli e requisiti:

titoli: Diploma di Laurea nelle seguenti discipline: Psicologia, Servizio Sociale, Sociologia, Giurisprudenza, Antropologia, Scienza della Formazione; iscrizione agli ordini professionali, ove previsti dalla legge;

requisiti: esperienze curriculari nell’ambito minori le con particolare riferimento al fenomeno della devianza, e attitudini personali adeguate al ruolo da ricoprire, rilevate dalla Commissione di valutazione di cui all’art. 7 con apposito colloquio individuale.

In deroga al comma 1, possono essere ammessi alla formazione anche gli educatori con comprovata esperienza nel settore della giustizia minorile, maturata presso servizi pubblici o del terzo settore.

Al fine della partecipazione al corso di formazione specifica, nell’ambito dei titoli, dei requisiti e della deroga di cui sopra, ciascuna Amministrazione coinvolta individua i nominativi del proprio personale dipendente secondo criteri interni.

 

Articolo 9

Fasi del processo di mediazione

 

1. Proposta. Può venire dall’Autorità Giudiziaria, dalla Polizia Giudiziaria, dai Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia e del territorio, dalla vittima o dal reo, dall’esercente la potestà parentale.

2. Invio. Può avvenire in ogni stato e grado del giudizio e durante l’esecuzione della pena, e va favorito possibilmente nelle fasi iniziali. L’invio può essere effettuato dall’Autorità Giudiziaria, dai Servizi Minorili della Giustizia e dai Servizi degli enti Locali e delle A. USL, e deve essere corredato della necessaria documentazione relativa al caso.

3. Valutazione della fattibilità. L’equipe verifica la fattibilità della mediazione e la comunica all’inviante. Le parti (vittima e reo) vengono ascoltate separatamente con l’obiettivo di definire le possibilità e le condizioni di sviluppo del processo di mediazione. Condizioni essenziali per la mediazione sono:

l’ammissione di responsabilità del minore di fronte all’ Autorità Giudiziaria;

il consenso informato da parte della vittima e del reo, e dell’esercente la potestà genitoriale se minorenni. Le parti possono ritirare il consenso in ogni momento del percorso.

4. Mediazione. Dopo l’incontro individuale con le parti, avviene l’incontro diretto delle parti. In questa fase vengono precisate le regole dell’incontro e il ruolo del mediatore (anche se già precisate nell’incontro precedente). Il Mediatore (equipe) attiva una comunicazione attorno al conflitto, che si configura come riconoscimento delle parti e del loro vissuto e come ascolto e assunzione dei diversi punti di vista. Il Mediatore mira a ristabilire una comunicazione assumendo un ruolo contraddistinto da imparzialità, riservatezza e intervento non direttivo. Egli è un facilitatore della comunicazione e non si sostituisce alle parti, ma permette a queste di passare dall’oggettività dell’evento alla soggettività del vissuto. I membri dell’equipe di mediazione non devono avere relazioni di tipo famigliare, sociale o lavorativo con una delle parti, né essere coinvolti professionalmente nel processo penale del minore o civile eventualmente connesso. L’esito del processo di mediazione è un accordo volontario tra le parti, contenente impegni ragionevoli e proporzionati. L’accordo può comprendere anche la riparazione simbolica o materiale.

5. Comunicazione. L’esito della mediazione deve essere comunicato alla Magistratura e al Servizio che sta seguendo il caso. Non dovrà mai essere comunicato il contenuto, fatti, o comportamenti emersi durante la mediazione, ma solo l’esito. In caso di esito positivo potrà essere comunicato l’eventuale accordo di riparazione.

6. Interventi di tipo riparatorio e/o conciliativo. L’organizzazione e la verifica di eventuali interventi di tipo riparatorio e/o conciliativo verranno espletati in collaborazione con le istituzioni ed i Servizi pubblici e privati territoriali.

7. Trattamento dei dati. I componenti dell’equipe di mediazione penale possono trattare dati di carattere personale, giudiziario e anche di tipo sensibile, secondo quanto previsto dalla L. 675/96 e successive modifiche, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di esperti.

 

Articolo 10

Impegni degli Enti coinvolti

 

Regione - Attuare la formazione specifica e le linee d’indirizzo e di coordinamento in materia di formazione e di mediazione secondo gli orientamenti della Commissione interistituzionale di cui all’art. 7 - Definire le linee di indirizzo e di coordinamento dell’attività - Individuare la sede iniziale della sperimentazione - Assumere l’onere economico nella fase sperimentale - Individuare gli enti locali e le AUSL coinvolte nel progetto di sperimentazione.

Tribunale dei Minorenni - Procura della Repubblica per i minorenni - Nominare un referente per la mediazione - Sostenere l’utilizzo della mediazione - Individuare opportune procedure nell’attuale iter processuale per i minorenni che sono coinvolti in programmi di mediazione.

Centro per la Giustizia Minorile - Favorire la formazione specifica alla mediazione degli operatori - Contribuire alla realizzazione dell’Ufficio di Mediazione con l’impiego, anche a tempo parziale, di propri operatori.

Enti locali - Favorire la formazione specifica degli operatori sulla mediazione - Offrire la disponibilità per l’eventuale impiego di propri operatori, ovvero di operatori del privato sociale convenzionato, presso l’Ufficio di Mediazione - Provvedere all’organizzazione logistica delle sedi, come previsto all’art. 5. Promuovere interventi rivolti alla prevenzione della devianza e della risocializzazione dei minori nell’area penale - Concorrere alla realizzazione di iniziative volte alla diffusione della cultura della mediazione.

AUSL - Favorire la formazione specifica degli operatori sulla mediazione - Offrire la disponibilità per l’eventuale impiego di propri operatori, ovvero di operatori del privato sociale convenzionato, presso l’Ufficio di Mediazione - Provvedere all’organizzazione logistica delle sedi, come previsto all’art. 5

 

Articolo 11

Attuazione del presente atto

 

Per l’attuazione del presente atto, le istituzioni di cui all’art. 10 sottoscrivono un apposito accordo in cui definiscono le reciproche competenze, responsabilità, impegni finanziari, durata della sperimentazione nonché gli strumenti di verifica sullo stato d’attuazione dell’accordo stesso.

 

Articolo 12

Monitoraggio delle attività

 

L’Ufficio di mediazione provvede ad inviare ai soggetti firmatari dell’accordo di cui all’art. 11 una relazione annuale sulle attività svolte. Inoltre, l’Ufficio fornisce agli enti coinvolti eventuali ed ulteriori dati richiesti.

 

 

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