Circolare D.A.P. su Smuraglia

 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Ufficio IV - Osservazione e Trattamento

Circolare n° 0321376 del 19.07.2002

 

Oggetto: Direttive per l’applicazione della Legge n° 193/2000 (c.d. Smuraglia) e dei Decreti di attuazione del 9 novembre 2001 e del D.M. n° 87 del 25 febbraio 2002.

 

Come noto alle SS.LL. nel Luglio 2000 è entrata in vigore la c.d. "Legge Smuraglia" che, prevedendo incentivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti degli stessi, persegue l’intento di favorire l’attività lavorativa dei detenuti.

La predetta normativa ha demandato a due Decreti Interministeriali la determinazione della misura delle agevolazioni contributive e degli sgravi fiscali, da applicarsi ai datori di lavoro che impiegano manodopera detenuta.

 

Con il D.M. del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, siglato il 9 novembre 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 119 del 23 marzo u.s., è stata fissata nella misura dell’80% la riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, dovuta dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti, agli internati ed agli ammessi al lavoro all’esterno, ai sensi dell’art. 21 O.P., sia per quanto riguarda la quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori.

 

Con un secondo decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministro dell’Economia e della Finanze, sottoscritto il 25 febbraio 2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 107 del 9 maggio u.s., è stato adottato il regolamento con cui viene fissato, nella misura di 516,46 euro, un credito mensile di imposta per ogni lavoratore assunto, a favore delle imprese che assumono detenuti, internati e ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21, per un periodo superiore a 30 giorni ed in misura proporzionale alle effettive giornate lavorative da questi prestate.

 

Il credito d’imposta spetta anche per quei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore prestate. Lo stesso sgravio fiscale è concesso alle imprese qualora:

  1. svolgano attività formativa, nei confronti dei soggetti sopraindicati, che abbia come finalità l’assunzione degli stessi;

  2. svolgano attività formativa volta a fornire professionalità ai detenuti ed agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria.

 

Al riguardo, ai fini di una corretta applicazione della norma in parola e per le più compiute informazioni ai datori di lavoro esterni, già presenti negli istituti o che si rivolgeranno alle direzioni per proporre l’avvio di attività lavorative interne, si forniscono le seguenti indicazioni.

 

In primo luogo - anche a seguito del parere espresso dall’Ufficio Legislativo di questo Ministero - si fa presente che, per esigenze sistematiche, i benefici previsti dalla "Smuraglia", ed esplicitati dai due Decreti di attuazione, hanno la stessa decorrenza retroattiva al 28 luglio 2000, data di entrata in vigore della legge stessa.

 

È importante, inoltre, sottolineare che sia le cooperative sociali che le aziende pubbliche e private, rientrando tutte nel novero delle imprese, sono destinatarie di entrambi i benefici previsti dalla legge n° 193/2000 - e cioè degli sgravi contributivi, a cui va ad aggiungersi l’agevolazione fiscale - qualora assumano detenuti ed internati che prestino la loro attività all’interno degli istituti penitenziari e per i sei mesi successivi allo stato di cessazione dello stato di detenzione.

Tuttavia, mentre le cooperative sociali godono dei benefici contributivi anche per gli ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21, le aziende pubbliche e private potranno usufruirne solo per quei detenuti ed internati assunti per l’espletamento di attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari.

Tutte le imprese, invece (cooperative sociali, aziende pubbliche e private) sono destinatarie del credito d’imposta, nel momento in cui facciano formazione nei confronti di detenuti, internati e ammessi all’art. 21 e/o li assumano per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

È opportuno anche rammentare che le cooperative sociali, qualora impieghino persone ammesse alle misure alternative che siano state precedentemente alle loro dipendenze come detenuti, internati o ammessi all’art. 21, usufruiranno dell’abbattimento totale delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali ai sensi dell’art. 4 comma 3 della legge n° 381/91 di "Disciplina delle cooperative sociali".

 

Detto ciò si rappresenta che, dopo l’emanazione dei sopraindicati decreti, il DAP, a cui è stato assegnato, sui capitoli di bilancio di propria competenza, l’importo per la copertura finanziaria della "Smuraglia", dovrà erogare annualmente alle amministrazioni interessate (I.N.P.S. e Agenzia delle Entrate) i mancati introiti derivanti dall’applicazione della nuova normativa.

 

Nello specifico quest’Ufficio dovrà versare all’I.N.P.S., in luogo dei datori di lavoro, i proventi relativi alla contribuzione assicurativa, previdenziale e assistenziale - nella misura pari all’abbattimento dell’80% - così come determinato con il decreto predisposto in attuazione dell’art. 1 comma 3 bis della legge n° 193/00.

 

All’Agenzia delle Entrate, invece, dovranno essere versate le somme a copertura del credito di imposta concesso a tutte le imprese e cooperative - nella misura di 516,46 euro al mese per ogni lavoratore assunto o formato - così come stabilito dal decreto di cui all’art. 4 della legge.

Al fine, quindi, di poter effettuare correttamente i versamenti necessari, si ha la necessità di acquisire con esattezza alcune notizie.

 

Si indicano, pertanto, le modalità operative a cui le SS.LL. dovranno scrupolosamente attenersi per permettere a questo Ufficio di conoscere lo stato attuale della situazione, relativamente a tutte le imprese che impiegano nelle loro attività detenuti, internati e ammessi al lavoro all’esterno.

Appare indispensabile, quindi, procedere ad un vero e proprio monitoraggio nazionale che fornisca il numero dei detenuti assunti, quello dei datori di lavoro e l’importo globale rispettivamente del credito d’imposta e degli sgravi contributivi da rimborsare.

Tali dati sono necessari per provvedere a versare all’I.N.P.S. ed all’Agenzia delle Entrate i mancati introiti dalla data di entrata in vigore della legge (28 luglio 2000) al 31 luglio 2002.

 

A tal fine gli uffici dei Provveditorati Regionali, raccolte le informazioni da tutti gli Istituti del distretto di competenza, dovranno provvedere a compilare i Modelli 1 e 2, esclusivamente per il periodo sopraindicato (28.01.2000 - 31.01.2002) e trasmetterli a questo Ufficio entro il 10 settembre 2002.

 

Nel Modello 1 dovranno essere indicati:

 

  1. L’istituto di riferimento;

  2. Il numero dei reclusi e internati assunti dalle imprese;

  3. Il numero dei detenuti ammessi al lavoro all’esterno (ex art. 21) assunti dalle imprese;

  4. Il C.C.N.L. applicato;

  5. La decorrenza e la durata del rapporto di lavoro;

  6. Il numero dei detenuti che, cessato lo stato di detenzione, abbiano continuato a lavorare alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nei sei mesi successivi;

  7. Il totale delle ore di lavoro prestate, nel periodo 28.7.2000 - 31.7.2002;

  8. La denominazione dell’impresa;

  9. Il codice fiscale dell’impresa;

  10. Autocertificazione dell’impresa relativamente al credito d’imposta maturato;

  11. Autocertificazione dell’impresa relativamente ai contributi previdenziali ed assistenziali versati e di cui si richiede il rimborso ripartiti tra la quota a carico dei datori di lavoro e la quota a carico dei lavoratori.

 

Precisasi inoltre che:

 

Per il punto 4), ovviamente relativamente al singolo detenuto lavoratore, la Direzione dell’istituto dovrà rilasciare ai datori di lavoro, che se ne serviranno per le loro dichiarazioni, un attestato da cui risulti la data di cessazione dello stato di detenzione per il soggetto assunto all’interno dell’istituto, o ammesso al lavoro esterno (art. 21 O.P.).

Per il punto 8) si richiama ad una sua puntuale compilazione, in quanto la conoscenza della tipologia dell’impresa è importante ai fini dell’effettuazione del tipo di rimborso.

Per il punto 11), infine, le Direzioni degli istituti sono pregate di far presente, con apposito avviso, ai datori di lavoro esterni che, una volta effettuate le loro dichiarazioni all’I.N.P.S., dovranno provvedere a restituire ai detenuti lavoratori le aliquote a loro carico, eventualmente già versate in misura maggiore di quanto previsto dalla "Smuraglia", con apposito versamento sul conto corrente per coloro che si trovino ancora all’interno dell’istituto.

 

Nel Modello 2 dovranno essere indicati i soli dati relativi ad eventuali periodi di formazione effettuati dalle imprese e propedeutici all’assunzione.

 

Questo primo monitoraggio permetterà all’Ufficio scrivente, come già detto innanzi, di conoscere l’entità dei fondi da versare per gli sgravi fiscali e contributivi all’Agenzia delle Entrate e all’I.N.P.S. fino al 31.012002 e di verificare, inoltre, a quanto ammontano quelli ancora disponibili. Qualora, infatti, si accertasse l’esaurimento delle risorse che costituiscono la copertura della legge, si dovrà provvedere ad effettuarne adeguata pubblicizzazione, se del caso, anche con Decreto a firma del Ministro della Giustizia. Soltanto l’esatta conoscenza dei dati permetterà, inoltre, la programmazione di nuove assunzioni di detenuti da parte di imprese e cooperative fino alla conclusione dell’anno corrente.

 

I dati raccolti da tutti i P.R.A.P. saranno, infine, comunicati all’I.N.P.S. ed all’Agenzia delle Entrate per i necessari riscontri da parte di questi organismi.

Si fa presente, infine, che sia l’I.N.P.S. che l’Agenzia delle Entrate daranno disposizioni, attraverso i propri uffici territorialmente competenti, circa le modalità con cui i datori di lavoro dovranno effettuare le dichiarazioni valide per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla "Smuraglia".

Al riguardo l’I.N.P.S. ha richiesto che le imprese consegnino alle sedi territoriali competenti, oltre agli attestati di cessazione dello stato di detenzione, le convenzioni stipulate con le Direzioni da cui risulti l’inizio dell’attività all’interno dell’istituto o, in caso di assunzione di detenuti in art. 21 da parte delle cooperative sociali, una documentazione in tal senso a cura della Direzione stessa.

Si coglie l’occasione per inviare una bozza di convenzione utile per definire i rapporti con i datori di lavoro esterni anche ai sensi dell’art. 47 del Nuovo Regolamento di Esecuzione.

Non appena saranno pervenute da tutte le sedi regionali le schede richieste e saranno conteggiati i fondi ancora disponibili si provvederà a comunicare alle SS.LL. le ulteriori procedure necessarie per mantenere costante la comunicazione con questo Ufficio.

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario, attesa la complessità del meccanismo dei rimborsi che la norma in questione ha posto in essere.

 

Ed ancora si raccomanda alle SS.LL., in previsione di un ulteriore finanziamento della legge "Smuraglia", di attivarsi per la sua migliore applicazione in quanto essa, al momento, appare l’unico strumento idoneo a rilanciare l’attività lavorativa all’interno delle carceri.

Si sottolinea anche che la diffusione della presenza di soggetti terzi all’interno delle carceri potrebbe contribuire in modo significativo a creare una cultura del lavoro "produttiva" e, comunque, in linea con le esigenze presenti all’esterno nella società libera.

L’acquisizione da parte dei detenuti di una mentalità professionale e di conoscenze adeguate è, infatti, l’unico fattore che può concretamente facilitare il reinserimento sociale al termine della pena.

 

Non si dimentichi inoltre che, essendo lo sviluppo del lavoro penitenziario uno degli obiettivi strategici affidati, per l’anno in corso, dall’On. Ministro al D.A.P. sarà opportuno prestare la massima attenzione, così come raccomandato più volte da quest’Ufficio - da ultimo con note n° 412890 e n° 156460 rispettivamente del 19.12.2001 e del 5.4.2002 - alla riorganizzazione ed all’ammodernamento dell’apparato produttivo all’interno delle carceri, sia per attivare lavorazioni in proprio, sia per poterle affidare a soggetti esterni.

 

Al riguardo si rende noto che il risultato atteso, per la fine dell’anno in corso, è di un aumento del 10% dei detenuti lavoranti nelle industrie e nelle attività agricole e del 5% nelle attività artigianali. È, quindi, appena il caso di sottolineare che il raggiungimento dell’incremento richiesto deve essere perseguito con ogni sforzo.

E pertanto, sia questa Direzione Generale che i Centri di responsabilità periferica sono chiamati a porre in essere le misure a tal fine più idonee.

Le SS.LL. avranno cura di continuare a sensibilizzare le direzioni del distretto di competenza, attraverso apposite conferenze di servizio, affinché aderiscano al programma varato da questo Dipartimento e a comunicare, in doppio indirizzo, sia a questo Ufficio, che alla Direzione Generale dei Beni e Servizi, le necessità finanziarie indispensabili a riattivare il processo lavorativo all’interno degli Istituti.

 

Il Direttore Generale

Dr. Sebastiano Ardita

 

 

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