La Voce nel Silenzio

 

Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

 

Il Comune di Trieste, con delibera n. 876 del 15 settembre 2001, ha approvato il testo della convenzione tra il comune di Trieste ed il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Trieste per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità come attività risarcitoria ai sensi della L. 354/75.

La Convenzione è stata stipulata in data 24 gennaio 2001 e rappresenta una modalità nuova di "fare giustizia", che tiene conto delle esigenze delle vittime e della società offesa da reato.

La giustizia riparativa trova fondamento giuridico nell’Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354/75 e sue modifiche) e nel Regolamento di attuazione dello stesso (D.P.R. n. 230/200). Detta normativa prevede che l’affidato in prova al Servizio Sociale deve adoperarsi, per quanto possibile, a favore della vittima del suo reato…

Non potendosi attuare sempre il risarcimento alle singole vittime, o perché queste non sono individuabili oppure perché rifiutano il contatto con il reo, il Tribunale di Sorveglianza dispone, per adempiere alla prescrizione di "adoperarsi per quanto possibile nei confronti della vittima", di svolgere una attività di pubblica utilità, a titolo gratuito, a favore della società con finalità risarcitoria, determinando una modalità di esecuzione strutturata in modo da assicurare che il condannato si sia reso conto del disvalore del reato, quale fatto offensivo nei confronti della vittima e della collettività. La finalità perseguita con l’obbligo "a fare" da parte dell’affidato, ossia a svolgere l’attività riparativa, traduce in azione concreta la volontà del condannato a riparare il danno arrecato, pone in essere una condotta misurabile, promovendo comportamenti tesi a stimolare processi di autoresponsabilizzazione. La giustizia riparativa, attorno alla quale comunque è ancora aperto un ampio dibattito, vuole essere occasione di mediazione tra il reo e la collettività, tesa a ricomporre lo strappo provocato dall’evento delittuoso, ad accrescere il livello di soddisfazione delle vittime ed il bisogno di legalità della società. Questo modello di giustizia partecipata vuole realizzare un paradigma di esecuzione penale equilibrato, in cui coesistono e si integrino le finalità riparative e riabilitative che ogni sanzione penale prevede.

Ecco il testo della convenzione

 

E’ interesse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Centro di Servizio Sociale per Adulti offrire ai condannati a misure privative della libertà interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali anche con programmi da svolgere all’esterno degli istituti penitenziari; la tutela delle persone marginate tramite forme di prevenzione e recupero funzionale e sociale è, con riferimento all’art. 6 dello Statuto dell’Ente, uno degli obbiettivi fondamentali del Comune di Trieste;

- vista la Legge 26 1uglio 1975 n. 354 e successive modifiche; visto il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà; visto l’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che introduce la possibilità che un giudice di pace possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, nonché il comma 2 che definisce il lavoro di pubblica utilità come "prestazione di attività non attribuita in favore della collettività" da svolgere, fra gli altri, anche presso i Comuni; Conferenza unificata di cui art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- visto il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 espresso nella seduta dell’8 marzo 2001;

- visto l’art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001, che definisce gli ambiti nei quali possono essere svolti i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

- visto l’art. 2 del decreto ministeriale sopra richiamato che stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolto sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e gli Enti presso cui tale attività è svolta;

- visti, inoltre, gli articoli 3 e 4 del precitato decreto che individuano i cardini delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

- vista, infine, la deliberazione giuntale n. 876 del 15.10.2001-dichiarata immediatamente eseguibile - con la quale il Comune ha approvato la stipulazione di una Convenzione in tal senso con il Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopra indicati convengono e stipulano quanto segue:

 

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

 

Il presente atto ha per oggetto la collaborazione tra il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Centro di Servizio Sociale per Adulti di Trieste e il Comune di Trieste, per l’attuazione, presso quest’ultimo, di lavoro di pubblica utilità mediante la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da parte di condannati. Tale attività a carattere risarcitorio ed è prescritta dal Tribunale di Sorveglianza competente sulla base del piano di trattamento da eseguire durante l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione, secondo le modalità e secondo la durata dallo stesso determinati. Detta collaborazione si estrinsecherà attraverso le procedure, gli strumenti e le formule indicate dalla legge e dagli articoli seguenti.

 

Articolo 2

Obblighi del C.S.S.A.

 

Il C.S.S.A. si obbliga a:

- individuare i condannati sulla base della personalità, la tipologia di reato, la disponibilità ed il settore di accoglimento del Comune;

- definire il programma di trattamento;

- assicurare adeguata informazione e consulenza alle strutture comunali coinvolte nel programma di accoglimento.

 

Articolo 3

Obblighi del Comune

 

Il Comune si obbliga a:

- individuare le aree dell’Amministrazione presso le quali si possono svolgere lavori di pubblica utilità con riferimento agli ambiti di intervento indicati all’art. 1 del decreto del Ministro della Giustizia dd.26 marzo 2001 e precisamente:

assistenza;

protezione civile;

patrimonio (manutenzione edifici);

cultura (musei);

verde pubblico;

altri ambiti pertinenti la specifica professionalità del condannato;

- individuare, tra i dipendenti di qualifica dirigenziale, un referente responsabile del corretto andamento del programma nonché del mantenimento dei rapporti con il C.S.S.A.;

 

- definire di concerto con il C.S.S.A. la modalità, la frequenza, il modo ed il luogo di attuazione del programma in modo da armonizzare le esigenze di servizio con quelle dei condannati;

 

- mettere a disposizione dei condannati le strutture necessarie all’espletamento delle attività del programma, nonché fornire un’assistenza professionale adeguata ai compiti da svolgere;

 

- dare ai detenuti per tutto il periodo del programma, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, mediante l’assicurazione obbligatorie presso l’I.N.A.I.L., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, polizza C.R.T.

 

 

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