Relazione Commissione Pagliaro

 

Relazione alla bozza di articolato

 

25 ottobre 1991


 

testo del disegno di legge sulla delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione di un nuovo codice penale parte generale e parte speciale

 

Sommario

Introduzione
Principi di codificazione

Parte generale
La legge penale
Il reato
Delitto tentato
Circostanze del reato
Concorso di persone nel reato
Concorso di reati
Il reo
Le conseguenze del reato

Parte speciale

Principi generali della parte speciale
Reati contro la persona
Reati contro i rapporti civili, sociali ed economici
Reati contro la comunità
Reati contro gli animali e il patrimonio faunistico
Reati contro la Repubblica
Disposizione comune
Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie
 

On. sig. Ministro,

la Commissione ministeriale, nominata con D.M. 8 febbraio 1988 e composta dai professori Antonio Pagliaro, Franco Bricola, Ferrando Mantovani, Tullio Padovani e Antonio Fiorella, ha l'onore di presentare uno schema di disegno di legge-delega al Governo per la emanazione di un nuovo codice penale.

Nei suoi lavori, la Commissione ha seguito strettamente le indicazioni della Costituzione sulla problematica penale, prospettando soluzioni che, a suo giudizio, sono la formalizzazione di una politica criminale moderna e, per quanto possibile, efficace. A tale scopo, sono state attentamente analizzate, comparandole con la situazione italiana, le principali legislazioni straniere e, in particolare, le codificazioni degli Stati più vicini a noi per sistema politico, per sviluppo socio-culturale ed economico e per tradizione di studi giuridici. Ma, soprattutto, si è cercato di dare soddisfazione ai molti bisogni di tutela giuridica, di certezza e di eguaglianza del diritto, di riduzione del numero delle incriminazioni allo stretto indispensabile, di adeguamento delle sanzioni penali e della loro tipologia all'effettivo disvalore di ogni singolo fatto, che emergono nella vita di ogni giorno.

Non si sono proposte, invece, riforme al solo fine di adeguare la legislazione a una particolare dogmatica penalistica: la elaborazione dogmatica, come forma altamente concettualizzata della interpretazione delle leggi, deve seguire la legislazione penale, non precederla. La politica criminale deve essere il solo faro della riforma.

 

Principi di codificazione

 

In questo quadro generale, devono essere segnalati i principi di codificazione (art. 2), nei quali:

 

si ribadisce esplicitamente la necessità che tutto il codice si conformi alla Costituzione e al diritto internazionale;

 

si indica, come unico obiettivo della legislazione penale, la tutela dei beni giuridici e si specifica che le funzioni della sanzione penale devono tenere conto di importanti limiti, non solo strettamente giuridici, ma anche morali;

 

si stabilisce l'obiettivo di fare del codice il centro del sistema penale e di ridurre correlativamente il peso della legislazione speciale, che ha ormai assunto dimensioni abnormi;

 

si propongono tecniche normative (uso di norme definitorie; messa al bando dei rinvii e del sistema casistico), atte ad assicurare una maggiore certezza del diritto.

Trattandosi di schema di legge-delega, e non dell'articolato del codice, è sorto sin dall'inizio dei lavori il problema di stabilirne il giusto livello di determinatezza. Una delega troppo generica avrebbe, di fatto, fallito il suo compito di fissare i principi e i criteri direttivi che, a norma dell'art. 76 Cost., devono essere contenuti nella legge di delegazione. Una delega troppo specifica avrebbe finito per contenere in sé, in modo surrettizio, lo stesso articolato, svuotando così di significato effettivo l'ulteriore procedimento di formazione del nuovo codice penale.

La soluzione prescelta è stata quella di differenziare il livello di determinatezza in rapporto alle esigenze della materia trattata. Di regola, si è usata una tecnica più sintetica di esposizione, dove non è sembrato necessario innovare in modo profondo la disciplina attuale: in questi casi, infatti, bastano poche indicazioni per lasciare intendere quali devono essere le linee della riforma. Quando, invece, si è pensato di prospettare soluzioni diverse, lo schema di disegno di legge è necessariamente più specifico, perché deve lasciare comprendere quali sono i fini di politica criminale e quale ne è la prospettata tecnica di attuazione.

Circa la struttura del codice, si propone l'articolazione in Parte generale e Parte speciale. La Parte generale si suddividerà in quattro libri, dedicati rispettivamente alla Legge penale, al Reato, al Reo, alle Conseguenze del reato. L'ordine tradizionale, che agli articoli dedicati al reato faceva precedere quelli riguardanti la pena e impropriamente distaccava così quest'ultima dalle altre sanzioni penali e dalle modifiche del rapporto sanzionatorio, è stato, dunque, abbandonato in favore di una successione razionale, che rende più lineare l'intero sistema.

Anche la Parte speciale si articola in Libri: il primo dei quali è dedicato ai reati contro la persona (qui intesa come soggettività singola) e comprende pure, per le ragioni che saranno esposte al luogo opportuno, i reati contro il patrimonio individuale; il Libro secondo prevede i reati contro i rapporti civili, sociali ed economici, prendendo in considerazione non più la persona individua come tale, ma la tutela della persona nel suo inserimento in rapporti della vita associata; il Libro terzo assume il compito di tutelare ancora la persona umana, ma nella sua proiezione in una comunità di soggetti; nel Libro quarto, infine, la persona è tutelata nella organizzazione formale di quella collettività che, storicamente, costituisce la Repubblica italiana.

Anziché raggruppare le contravvenzioni in un ulteriore Libro, si è preferito distribuirle, secondo la loro oggettività giuridica e in numero ridotto rispetto all'attuale, negli stessi Libri che contengono le incriminazioni concernenti i delitti. Questa tecnica legislativa consente, infatti, di fare emergere con immediatezza la ratio di ciascuna norma che prevede una contravvenzione.

 

Parte generale

 

La legge penale

Il Libro primo della Parte generale si apre (art. 3) con la proclamazione del principio-cardine di stretta legalità, che nel nuovo codice penale dovrà essere affermato nella sua triplice implicazione:

 

della riserva di legge;

 

della tassatività;

 

della irretroattività.

In particolare la stretta connessione tra principio di legalità e il canone della irretroattività della legge incriminatrice reclama la collocazione della disposizione su tale tema subito dopo quella sul principio di legalità (art. 5). Nonostante l'aumento dei casi di espressa disciplina transitoria negli ultimi tempi, la previsione di principi generali in materia di successione di leggi non solo si pone come irrinunciabile, ma è altresì da articolare secondo le distinte ipotesi di nuova incriminazione, di abolizione di incriminazione precedente e di successione di leggi soltanto modificative; con apposita disciplina per le leggi eccezionali e temporanee. Rispetto alla retroattività delle leggi modificative più favorevoli, va tenuto fermo il limite, anche per esigenze pratiche imprescindibili, del giudicato, ponendosi però il problema della opportunità o meno di derogarvi, al fine di temperarne gli effetti più drastici, nei casi estremi di cui all'art. 5 n. 3. Necessaria si rende una nuova disciplina dei casi di mancata conversione del decreto-legge e di dichiarata incostituzionalità di una legge, distinguendosi, anche secondo indicazioni provenienti dalla Corte cost., tra i fatti pregressi ed i fatti concomitanti. Nel n. 6 dell'articolo 5 non è richiamata (a differenza che nel n. 7) la regola di cui al n. 4 per evitare strumentalizzazioni da parte del potere esecutivo nella emanazione di un decreto legge. Per il tempus commissi delicti, è accolto il criterio della condotta, dettagliandolo rispetto alle ipotesi, maggiormente controverse, dei reati a condotta frazionata e dei reati abituali: con sospensione temporanea della applicazione, ai suddetti reati, della nuova legge più sfavorevole per dare al soggetto la possibilità di cessare la condotta (es.: di sequestro), prima di sottoporlo a un regime complessivo che investirà necessariamente anche la parte della condotta posta in essere in precedenza. Circa l'efficacia della legge penale dello spazio, è stato accolto il principio di territorialità temperato, (art. 7); provvedendosi, però, da un lato, a circoscrivere le deroghe, rispetto a quelle, amplissime, prevedute dal codice del 1930 ed ispirate all'ideologia dell'epoca; e, dall'altro, a recepire le indicazioni del diritto internazionale, anche per rendere ovunque perseguibile la c.d. "criminalità di Stato". Di fronte alla crescente importanza del principio del ne bis in idem, benché non sia ancora assurto a principio di diritto internazionale, si suggerisce di considerare l'opportunità di porre limiti al perseguimento in Italia, di fatti già definitivamente giudicati all'estero.

Quanto alla previsione dei casi di riconoscimento di sentenze penali straniere, anche ai fini della esecuzione della pena, essi vanno indicati in funzione della esigenza della cooperazione internazionale, anziché di un esasperato nazionalismo.

Relativamente all'estradizione, si ritiene che un modello adeguato di disciplina della estradizione extraconvenzionale sia dato dalle regole, fissate dalla Convenzione Europea, alle quali va uniformata la normativa del codice in materia.

L'applicabilità della legge penale italiana rispetto alle persone rimane legata, come è ovvio, alla disciplina direttamente desumibile dal diritto costituzionale e dal diritto internazionale (art. 6).

Opportuna è stata ritenuta la introduzione, in materia di interpretazione della legge penale, del canone ermeneutico indicato nell'art. 4.1 ed ispirantisi al principio di offensività. A prescindere dal dibattuto problema se questo principio abbia o meno un fondamento costituzionale, ma pur sempre nella convinzione che costituisca il "baricentro" di ogni diritto penale non totalitario, poliziesco, liberticida, esso è stato assunto come principio regolatore, informatore del nuovo codice. Sicché, da un lato, esso costituisce per il legislatore una fondamentale direttrice di politica legislativa, a favore della formulazione delle fattispecie in termini di concreta offensività del bene giuridico (salve le deroghe necessarie per la prevenzione delle lesioni a beni primari, siano essi individuali, collettivi o istituzionali); e, dall'altro, rappresenta per l'interprete il criterio per interpretare le fattispecie, costruite nei suddetti termini.

Rispetto al concorso di norme, il principio del ne bis in idem sostanziale esprime una esigenza di proporzionalità tra fatto e sanzione, che va salvaguardata con la adozione di adeguati criteri risolutivi.

 

Il reato

 

Ai fini del criterio di riconoscimento della specifica qualificazione legale del titolo del reato l'art. 8 conferma la necessità di distinguere tra i delitti e le contravvenzioni secondo il criterio formale della specie delle pene; esclude perciò che possano operare criteri distintivi di ordine contenutistico.

L'art. 8 si coordina con l'art. 37 che determina la specie delle pene per i due tipi di reato.

La funzione degli artt. 8 e 37 va tenuta distinta da quella svolta dagli artt. 54 e 55 che non si preoccupano di stabilire come l'interprete debba riconoscere le diverse qualificazioni di reato, ma indicano i criteri-guida che vanno seguiti dal legislatore nello strutturare i fatti di reato contravvenzionali o delittuosi.

 

L'art. 9 definisce la cerchia del soggetto attivo del reato escludendo che nei c.d. reati propri possa aver rilievo la qualifica soggettiva in sé e per sé presa, ove questa indichi la titolarità di particolari poteri o doveri giuridici. Intraneo alla sfera soggettiva dovrà essere in tal caso considerato chiunque risulti titolare di quei poteri o doveri giuridici, ancorché formalmente privo della qualifica soggettiva corrispondente, indicata dalla legge. Si chiarisce così anche in qual misura possano operare le c.d. qualifiche di mero fatto (funzionario di fatto, amministratore di fatto, ecc.). L'esercizio di fatto delle funzioni corrispondenti alla qualifica soggettiva verrà in rilievo solo in quanto realmente produttivo di quei poteri e doveri giuridici.

Coerentemente, il comma 2 dell'art. 9 risolve lo spinoso problema della ripartizione di responsabilità quale conseguenza del trasferimento di funzioni. Già il comma 1 dell'art. 9 comporta la responsabilità di chi abbia assunto le funzioni a titolo derivativo. Presupposti dell'efficacia anche liberatoria del trasferimento sono la sua liceità ed effettività: la liceità postula la trasferibilità della funzione e l'effettività esclude che possa liberare dall'obbligo il trasferimento fittizio, non infrequente nella pratica per tentare di sottrarsi fraudolentemente alle proprie responsabilità.

L'art. 10, nel fissare il requisito minimale dell'imputazione oggettiva, vale a dire il nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento (comma 1), accoglie l'impostazione, tradizionale in Italia, del fattore eccezionale quale condizione concorrente che esclude la riconducibilità causale dell'evento al soggetto. L'art. 10 non esclude però in assoluto l'opportunità di precisare ulteriormente i presupposti oggettivi dell'imputazione e lascia perciò al legislatore delegato il compito di esaminarla attentamente anche alla luce delle più moderne acquisizioni scientifiche, delineando, ove necessario, ulteriori criteri di imputazione oggettiva.

L'art. 11 compie un notevole passo innanzi rispetto al dettato dell'art. 40 comma 2 del codice Rocco. Precisando che l'obbligo giuridico che comporta la parificazione dell'inerzia all'azione è solo l'obbligo di "garanzia", l'art. 11 recepisce infatti un termine acquisito dalla contemporanea scienza del diritto penale.

Un obbligo di attivarsi può venire in rilievo solo in quanto sia "attuale"; con ciò intendendosi richiamare l'attenzione dell'interprete sulla stretta connessione che deve intercorrere tra il fatto non impedito e l 'attualità della titolarità dell'obbligo nel momento in cui il soggetto è rimasto inerte. L'attualità dell'obbligo potrebbe essere venuta meno anche per un fenomeno diverso da quello del trasferimento della funzione.

Il comma 2 chiarisce i contenuti da assegnare all'obbligo di garanzia. Conformemente alle migliori acquisizioni della scienza penalistica, il comma 2 statuisce che è tale solo l'obbligo che possa definirsi realmente "impeditivo", nel senso che postuli nel soggetto una posizione senz'altro essenziale ai fini della tutela del bene giuridico. Il soggetto deve perciò essere investito di poteri penetranti, tali da porlo in condizione di impedire realmente l'evento e non semplicemente di agevolare l'altrui impedimento. A questa situazione di potere deve corrispondere una parallela posizione di dovere giuridico, da cui risulti il vincolo ad agire come "garante" nel senso - appunto - di dover "impedire" l'evento. Sono naturalmente fatti salvi i noti limiti dell'obbligo, tra i quali l'impossibilità naturalistica (ad impossibilia nemo tenetur) di bloccare l'accadimento.

L'art. 11 riconosce nettamente la necessità di distinguere l'obbligo di garanzia del mero obbligo di sorveglianza, la cui inosservanza è punita nei soli casi specificamente previsti dalla legge. I contenuti dell'obbligo di sorveglianza sono definiti dal comma 3, al negativo, in funzione del difetto di poteri "impeditivi" (in senso stretto), e, al positivo, con riferimento all'obbligo di accertarsi circa l'eventuale commissione di reati ed all'obbligo di informarne il titolare del bene ovvero il garante.

Una specifica fattispecie di omessa sorveglianza è prevista dall'art. 114 come contravvenzione connessa all'organizzazione dell'impresa.

L'art. 12 fissa i principi-cardine dell'imputazione soggettiva. In conformità con il dettato dell'art. 27 comma 1 Cost., esclude qualsiasi forma di responsabilità incolpevole. Senza dolo né colpa non può esservi responsabilità penale (comma 1). Il dolo può realizzarsi, secondo le tradizionali acquisizioni, anche nella forma del dolo eventuale. L'art. 12 chiarisce pure che, nei suoi contenuti, il dolo non può limitarsi all'aspetto descrittivo e puramente naturalistico del fatto, ma deve estendersi a comprendere il significato (di valore socio-normativo) del fatto. Quanto alla colpa, definisce i parametri di imputazione, considerando validi soltanto quelli che consentano un giudizio strettamente personalistico del comportamento umano.

Il comma 2 conferma l'esigenza di una previsione espressa della punibilità del delitto colposo. Il comma 3, nel confermare la regola dell'imputazione della contravvenzione a titolo di dolo o di colpa, si preoccupa di ricondurre la disciplina al principio di proporzionalità, imponendo di stabilire in forma esplicita una congrua diminuzione di pena per la contravvenzione colposa.

L'art. 12.3, in tal modo, consacra l'acquisizione secondo cui la legge è ben lontana dall'esser indifferente al diverso titolo di responsabilità (dolo o colpa) anche in caso di contravvenzioni.

Non è sembrato agevole individuare una terminologia adatta a definire in modo compiuto l'ambito delle condizioni oggettive di punibilità (art. 13). La formula è stata scelta perché è parsa richiamarsi in modo diretto ed espressivo alla non inerenza dell'accadimento al contenuto di disvalore materiale del fatto. L'art. 13 non parla di evento offensivo, ma più ampiamente di offesa, per significare che l'estraneità deve riguardare ognuno dei momenti essenziali del disvalore materiale del reato. Ex adverso l'art. 13, avendo per obiettivo la piena attuazione del principio costituzionale di colpevolezza, esclude dal novero delle condizioni oggettive di punibilità tutti quegli accadimenti che costituiscano l'offesa tipica del reato; quindi anche le c.d. condizioni di punibilità in senso improprio.

L'art. 14, secondo le tradizionali acquisizioni, statuisce la non punibilità del fatto commesso per caso fortuito, forza maggiore o costringimento fisico o in stato di incoscienza determinato dalle medesime cause.

L'art. 15 fissa le linee per un fondamentale chiarimento circa la disciplina dell'errore. Alla distinzione dottrinale e giurisprudenziale tra errore di fatto ed errore di diritto, che ha determinato non poche incertezze nella pratica, viene contrapposta in termini chiari la distinzione tra errore sul fatto ed errore sul precetto. Errore sul fatto si ha quando il soggetto vuole un fatto identico al fatto tipico (nei suoi elementi descrittivi o normativi). L'errore sul precetto si ha quando il soggetto vuole un fatto identico al fatto tipico, ma erra sulla sua qualificazione penale. La distinzione suddetta rivela la sua decisiva importanza specie rispetto alla questione dell'errore su legge extrapenale: la quale non potrà più essere risolta sulla base della teoria della "incorporazione", che ha portato ad una interpretatio abrogans dell'art. 47, terzo comma, c.p.

Tale questione dovrà essere risolta accertando, rispetto alle singole ipotesi, se l'errore su legge extrapenale si limiti ad un errore sul precetto, o se si traduca, come frequentemente avviene, in errore sul fatto (es.: il soggetto ritenga, rispetto all'art. 624 c.p., che la cosa sia propria, anziché altrui, o, rispetto all'art. 556 c.p., che la separazione personale equivalga a scioglimento del precedente matrimonio).

Inoltre, per effetto della sentenza n. 364 del 1988 della corte costituzionale nonché in rapporto alla nuova disciplina dell'errore, l'errore sul precetto esclude, esso pure, la punibilità, allorché sia invincibile.

Qualora invece si tratti di errore vincibile o evitabile sul precetto, l'art. 22.1 prevede una circostanza attenuante.

Viene prevista una residua responsabilità colposa in caso di errore determinato da colpa e se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo (all'espressione "delitto colposo" di cui all'art. 47 co. 1 c.p. viene sostituita quella di "reato colposo" per eliminare ogni dubbio sull'applicabilità della disciplina ivi prevista anche alle contravvenzioni colpose) nell'ipotesi di errore sul fatto costitutivo di reato, tanto dovuto ad errore di fatto, quanto dovuto ad errore su legge extrapenale. In tal guisa verrebbero eliminati i dubbi che tuttora permangono circa la configurabilità nell'art. 47 co. 3 del c.p. del 1930 di una residua responsabilità colposa, non espressamente menzionata, a differenza di quanto avviene nell'art. 47 co. 1.

Per il caso che l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato lasci sussistere il dolo di un altro reato, si precisa - onde por fine alle questioni interpretative sorte sotto la precedente normativa - che il soggetto risponderà per il titolo meno grave tra quello corrispondente al reato voluto e quello corrispondente al reato realizzato.

Gli stessi criteri imperniati sulla distinzione tra errore sul fatto ed errore sul precetto dovranno essere applicati nello stesso settore dell'errore nelle cause di giustificazione.

E analogamente dicasi, qualora l'errore verta nel settore delle cause soggettive di esclusione della responsabilità.

La previsione di una categoria autonoma (art. 17) di cause "soggettive" di esclusione della responsabilità, caratterizzate dalla presenza di un elemento soggettivo incompatibile con una consapevolezza o rimproverabilità del soggetto agente, può consentire al legislatore delegato una più rigorosa sistemazione dei confini delle cause di giustificazione, nonché la soluzione di alcuni problemi affiorati in giurisprudenza e approfonditi dalla dottrina. Così, l'ordine illegittimo e non sindacabile della Pubblica Autorità viene previsto (art. 17.1) come causa di esclusione della responsabilità per l'esecutore, qualora la criminosità dell'ordine non sia manifesta o comunque nota all'esecutore. In tal caso, non rileva il bilanciamento dei beni tipico delle cause di giustificazione, ma solo un'ovvia e necessaria considerazione della situazione soggettiva dell'agente.

E, parimenti, pur rimanendo la disciplina dell'ordine dell'autorità come causa di giustificazione circoscritta agli ordini che promanano da pubblici poteri, la categoria delle cause soggettive di esclusione della responsabilità può consentire (art. 17.2) all'ordine privato, la cui rilevanza è stata fino ad oggi esclusa da dottrina e giurisprudenza (e logicamente, non essendovi in tal caso quella realizzazione di finalità pubbliche dell'ordinamento che sola è in grado di giustificare per l'art. 51 del codice penale vigente la materiale lesione di un bene giuridico penalmente tutelato), di eliminare la responsabilità dell'agente, subordinatamente ad alcune condizioni: che l'ordine promani da un privato rivestito di una speciale autorità riconosciuta dalla legge, anche se non tale da fargli assumere un ruolo pubblico, che lo stesso ordine si riferisca ad attività inerenti al rapporto di dipendenza ed infine (necessario coefficiente d'ordine soggettivo) che l'agente confidi ragionevolmente nella liceità dell'ordine stesso.

Quanto al consenso dell'avente diritto, mentre l'art. 16.2 dirime ogni controversia prevedendo che la validità del medesimo sia disciplinata con particolare riferimento alla capacità del titolare in relazione all'importanza dell'atto e prevede l'introduzione fra le cause di giustificazione del consenso "presumibile", suggerendo che fra i requisiti del medesimo siano inderogabilmente fissati la "verosimile utilità obiettiva del comportamento, al momento del fatto, per il titolare del bene e la mancanza di un suo dissenso". In tal modo verrebbero risolte le oscillazioni della dottrina incline o ad un'estensione analogica dell'operatività dell'art. 50 c.p. ovvero ad un'incidenza del consenso presunto sul dolo.

La categoria delle cause soggettive di esclusione della responsabilità (art. 17.4) consente, infine, di attribuire rilevanza ad una situazione soggettiva che si colloca al di fuori dell'utilis gestio (tradizionalmente riferibile all'interesse altrui) e che consiste nell'affidamento sul consenso altrui rispetto a fatti posti nell'interesse proprio, quando l'agente (ed è il requisito d'ordine soggettivo) confidi ragionevolmente che il titolare del diritto disponibile avrebbe consentito.

Quanto alla legittima difesa, all'art. 16.3 si è ritenuto, da un lato, di colmare una lacuna del vigente art. 52 c.p.: a differenza, infatti, dell'art. 54 c.p., l'art. 52 non menziona l'involontarietà del pericolo come requisito della fattispecie scriminante. Ne consegue che in linea di principio la legittima difesa viene riconosciuta anche se l'aggredito si sia posto deliberatamente nella situazione di pericolo o l'abbia prevista e accettata. Per ovviare a tale lacuna l'art. 16.3 invita il legislatore delegato a prevedere come requisito della causa di giustificazione la non preordinazione del pericolo (locuzione più restrittiva rispetto alla volontaria causazione del pericolo). D'altro lato, l'art. 16.3 suggerisce un'accezione del giudizio di proporzione, che già trova consensi soprattutto in dottrina, tale da implicare un raffronto fondamentale tra offesa e difesa, non in astratto, ma tenendo conto di tutte le circostanze oggettive contingenti e quindi delle caratteristiche concrete dell'offesa.

In ordine all'uso legittimo delle armi (art. 16.6) si è optato per il mantenimento di questa causa di giustificazione, prevedendone la riconducibilità ai principi che regolano le cause di giustificazione e, in particolare, a quelli di necessità e di proporzione. Tale riconducibilità dovrà valere per tutte le ipotesi di liceità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica previsti da norme speciali.

La previsione delle "cause soggettive di esclusione della responsabilità" (art. 17) consente di superare l'attuale costruzione legale unitaria dello stato di necessità che si presenta alquanto problematica, nonché di fornire confini più ragionevoli al "soccorso di necessità", attualmente riconducibile ad una previsione troppo generalizzata che supera evidentemente la prospettiva individualistica dell'istinto di conservazione e dell'inesigibilità. Lo "stato di necessità", nello schema di delega, dovrebbe operare come causa di giustificazione, qualora, unitamente agli altri tradizionali requisiti, l'interesse personale proprio od altrui da salvare sia superiore a quello sacrificato. Tale superiorità deve essere di particolare rilevanza se l'interesse da salvare sia proprio e l'agente sia tenuto ad esporsi al pericolo (art. 16.4). La "necessità cogente" (art. 17.3) dovrebbe, per contro, operare quale causa soggettiva, qualora l'interesse da salvare proprio o altrui presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso. Inoltre, la necessità cogente dovrebbe essere rappresentata dal pericolo attuale non altrimenti evitabile, né volontariamente causato, di morte o di danno grave all'integrità fisica o alla libertà personale o sessuale. Il soccorso di necessità, operante quale causa soggettiva, restringerebbe il suo ambito di operatività ai soli casi in cui l'altra persona oggetto del soccorso sia legata all'agente da speciali vincoli affettivi. Il soggetto, tenuto ad esporsi al pericolo in virtù di un particolare dovere giuridico, non potrebbe mai fruire della causa soggettiva, qualora agisca per salvare sé medesimo.

Fra le cause di giustificazione, per le quali viene mantenuto il principio già affermato dall'art. 59 co. 1 c.p. dell'operatività oggettiva (anche se ignorate dall'agente o da lui per errore ritenute inesistenti), trova una particolare collocazione l'attività terapeutica, a condizione che: a) vi sia il consenso dell'avente diritto, o in caso di sua impossibilità a consentire, il suo consenso presumibile e la urgente necessità del trattamento (sia pure al di fuori degli estremi dello stato di necessità); b) il vantaggio alla salute sia verosimilmente superiore al rischio; c) siano osservate le regole della migliore scienza ed esperienza. La previsione dell'eccesso colposo viene, infine, estesa alle cause soggettive di esclusione della responsabilità.

 

Delitto tentato

 

a figura del delitto tentato (art. 19.1) è stata modificata, rispetto a quella risultante dal testo vigente, in previsione di due esigenze. La prima deriva dalla necessità di meglio fondare la materialità del fatto di tentativo, svincolandone la struttura, per quanto possibile, da riferimenti di carattere personale-soggettivo. In questa prospettiva va inteso l'avverbio volto a qualificare la direzione non equivoca degli atti. La seconda esigenza è invece rapportata al piano della colpevolezza: la precisazione che il soggetto abbia agito è destinata ad escludere la rilevanza del mero dolo eventuale.

Desistenza e recesso attivo sono stati concepiti in termini corrispondenti a quelli attuali, mentre di particolare significato sistematico appare la disposizione del terzo comma, in base alla quale la figura dell'attentato e dei delitti di struttura affine deve corrispondere ai requisiti stabiliti per il tentativo. Si è così inteso risolvere un problema interpretativo che si trascina da tempo con esiti incerti, optando per la soluzione che meglio garantisce l'unità del sistema e salvaguarda al contempo precise esigenze di legalità.

 

Circostanze del reato

 

Il nuovo sistema delle circostanze ruota intorno a tre cardini fondamentali. Il primo è costituito dal principio di legalità, nel senso che la natura circostanziale viene riconosciuta soltanto alle fattispecie "espressamente" qualificate come tali dalla legge (art. 20. 1). In termini pratici, si è inteso così eliminare alla radice tutte le (faticose) diatribe che nell'attuale ordinamento coinvolgono un gran numero di previsioni normative, determinando inammissibili incertezze circa la disciplina da adottare. L'onere dell'espressa indicazione legislativa soddisfa peraltro un'esigenza primaria di rispetto del principio di legalità: rimettere all'interprete il compito di stabilire (con parametri inevitabilmente incerti e discutibili) se una determinata figura criminosa, speciale rispetto ad un'altra in forza di elementi aggiuntivi o specificativi, dia luogo ad un nuovo titolo di reato o ad un reato circostanziato, significa in sostanza, da parte del legislatore, abdicare ad un suo compito ineludibile quale è l'identificazione di un fatto come reato autonomo nel sistema delle fattispecie incriminatrici. In tal modo finiscono col risultare precarie la stessa rilevanza ed efficacia della disposizione in rapporto a tutte le vicende normative che postulano una precisa determinazione della sua natura (così, ad es., rispetto all'abrogazione della sola fattispecie generale, che di per sé implica quella della fattispecie speciale se questa è di natura circostanziale, ma non nell'ipotesi inversa).

Il secondo cardine è costituito dal vincolo di determinatezza cui è subordinata la previsione di tutte le future previsioni circostanziali (art. 20. 2), escludendo così il ricorso a circostanze indefinite nel loro contenuto tipico. La preclusione opera non soltanto nei confronti delle aggravanti, direttamente e scopertamente in contrasto con l'art. 25, comma 2 Cost., ma anche in rapporto alle attenuanti. L'indeterminatezza di queste ultime, se non collide con i principi costituzionali in tema di previsioni penali sfavorevoli, rappresenta tuttavia un veicolo di discrezionalità (se non di arbitrio) giudiziale, ben poco rispettoso del canone di certezza che pur deve informare la predeterminazione legislativa della cornice edittale ed orientare (sia pur coi debiti temperamenti) la commisurazione della pena da parte del giudice. Si è pertanto esclusa la previsione di attenuanti "generiche", la cui funzione storica si è sempre risolta nell'estemporaneo quanto improvviso surrogato di un'adeguata riforma dei limiti edittali e del sistema sanzionatorio. La scomparsa di questa ambigua previsione non lascia peraltro alcun vuoto, non soltanto perché la nuova determinazione del sistema delle figure criminose e dei corrispondenti limiti edittali deve evitare le distonie sanzionatorie cui le attenuanti generiche sono state chiamate a porre rimedio, ma soprattutto perché il nuovo quadro delle circostanze attenuanti comuni (art. 22) può dare ingresso, rispettando il canone della determinatezza, alle più significative situazioni tradizionalmente riconducibili all'ambito delle "generiche": in tal senso si segnalano in particolare i nn. 1, 4, 5, 6, 7 dell'art. 22.

Il terzo cardine intorno al quale ruota il sistema circostanziale delineato è costituito dal principio di colpevolezza. Esso ha suggerito non solo di escludere l'applicabilità delle circostanze aggravanti, quando il reo non potesse rappresentarsele in conseguenza di un errore non colposo, ma di prescrivere l'applicabilità delle circostanze attenuanti supposte per errore, purché, ancora una volta, non dovuto a colpa (art. 23). Sul piano della colpevolezza, infatti, il putativo equivale al reale e postula un pari trattamento, sempre che, ovviamente, esso non si risolva in sfavore dell'agente, determinandone la punizione (o la maggior punizione) in forza di un mero atteggiamento interiore. A parte questo, il criterio di imputazione corrisponde all'attuale disciplina dell'art. 59, comma 2, c.p., con l'unica variante del riferimento alla rappresentazione anziché alla conoscenza, giustificata dall'esigenza di ricomprendere nella locuzione normativa anche le circostanze costituite da un evento. Si è scartata l'idea di uniformare l'applicazione delle aggravanti al coefficiente di colpevolezza proprio dello specifico reato, perché una tale soluzione avrebbe in sostanza presupposto, nella circostanza, carattere costitutivo rispetto all'offesa realizzata: ciò ch'essa, per definizione, non ha e non deve avere, tanto più in un sistema vincolato ad una tassativa determinazione legislativa della natura circostanziale di una data fattispecie.

Il quadro delle aggravanti e delle attenuanti comuni (artt. 21 e 22) è notevolmente modificato rispetto all'attuale: sono state eliminate fattispecie circostanziali di dubbio significato (quale ad es. l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto) o di indistinto ed indiscriminato rigore (quale ad es. l'aggravante teleologica); mentre sono state introdotte nuove figure essenzialmente orientate sul piano della minore o maggiore colpevolezza del reo; ed in questa stessa chiave sono state riformulate talune delle fattispecie riprese dagli attuali artt. 61 e 62 c.p. Non sono state mantenute le attenuanti generiche, per le ragioni già indicate.

Tra le aggravanti, si segnala soprattutto la previsione dello scopo di terrorismo o di intimidazione mafiosa (art. 21, lett. c) e l'aver cagionato un evento offensivo di particolare gravità (art. 21 lett. e): quest'ultima costituisce la generalizzazione della circostanza attualmente prevista dal n. 7 dell'art. 61 c.p., la cui limitazione ai soli delitti patrimoniali o motivati da scopo di lucro non sembra plausibile. E' da notare inoltre che, in armonia con la scelta di circoscrivere la rilevanza della pericolosità (ed il connesso apparato delle misure di sicurezza) ai soli soggetti non imputabili (art. 36), l'abitualità e la professionalità del reato sono stati concepite, al pari della recidiva, come circostanze aggravanti comuni (art. 21. 2). La nuova dimensione non presenta tuttavia una mera consistenza "topografica". Inserite nell'orbita della pena (e vincolate dunque al rispetto del principio di colpevolezza), quelle che nell'attuale sistema delineano tipologie soggettive a carattere sintomatico - preventivo, si presentano come figure circostanziali di natura reale-repressiva: in questo senso è previsto che la loro rilevanza sia temporanea e subordinata alla medesima indole dei reati commessi. Questi requisiti riportano il significato delle circostanze al piano del giudizio di colpevolezza, e l'aggancio risulta sottolineato dalla loro esclusione qualora i presupposti su cui si fondano non esprimano una più intensa colpevolezza per il fatto commesso.

Per quanto concerne le attenuanti comuni (art. 22), sono state introdotte nuove fattispecie particolarmente significative nel denotare un ridotto livello di rimproverabilità personale: così l'errore evitabile sul precetto (n. 1); l'aver agito costretto da condizioni familiari, economiche o sociali particolarmente difficili (n. 6); l'aver commesso il reato in presenza di uno stato emotivo non solo di peculiare intensità, ma indicativo di un minor grado di colpevolezza (n. 6) (ciò che limita in pratica l'applicabilità dell'attenuante alle sole emozioni c.d. asteniche).

La disciplina delle circostanze risulta notevolmente semplificata rispetto a quella attuale. In particolare, per il concorso eterogeneo, si è ritenuto di dover adottare una soluzione diametralmente opposta a quella dell'art. 69 c.p. Al giudizio di equivalenza o di prevalenza viene sostituita la regola dell'applicazione integrale di tutte le circostanze relative al reato. Se è vero che la circostanza tende alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio, rendendolo sensibile ad una gamma più o meno vasta di elementi ritenuti significativi, non si comprende per quale ragione debba essere consentita un'amputazione radicale del materiale valutativo, sulla base di un raffronto che, oltre ad esser di per sé ben difficilmente orientabile, è per giunta chiamato a svolgersi su dati per lo più eterogenei e spesso incommensurabili.

 

Concorso di persone nel reato

 

La disciplina del concorso di persone è ispirata a due esigenze fondamentali: per un verso, identificare la condotta di partecipazione secondo il principio di determinatezza (sono note le critiche da tempo mosse all'attuale art. 110 c.p., che, stabilendo la pari responsabilità dei concorrenti per il reato commesso, evita peraltro di precisare quando si realizzi il concorso); per un altro verso, ricondurre la responsabilità del compartecipe nell'ambito del principio di colpevolezza (che la normativa in vigore trascura in numerose ipotesi).

Per quanto riguarda l'esigenza di definire in forma tipica i connotati della condotta concorsuale, l'art. 26 adotta un duplice criterio: la condotta è concorsuale quando abbia recato un contributo necessario alla realizzazione dell'evento offensivo (nel senso che senza di essa questo non si sarebbe realizzato) ovvero quando tale contributo sia "agevolatore", fornendo una congrua definizione della nozione utilizzata (art. 26.1). Si è ritenuto di poter così ovviare alla vaghezza tautologica del criterio in vigore, senza peraltro ricorrere alla previsione di figure concorsuali tipiche (istigatore, determinatore, complice etc.), i cui inconvenienti sono numerosi e, del resto, già noti all'esperienza giuridica italiana. Non v'è dubbio che anche la formula proposta potrebbe essere contestata per un insufficiente livello di determinatezza; ma in proposito occorre tener presente che la tipizzazione della condotta concorsuale, dovendo necessariamente basarsi sul riferimento al modo con cui si è contribuito alla realizzazione di un fatto di reato, assunto nella sua massima astrazione, incontra un limite di connotazione strutturale che è, per così dire, nella natura stessa delle cose.

Il riconoscimento di una rilevanza obiettivamente differenziata del contributo concorsuale ha indotto a sancire la regola della responsabilità differenziata di ciascun compartecipe, non ovviamente nel senso che muti il titolo della responsabilità stessa in rapporto al reato, ma nel senso che il grado di essa dipenda dall'atteggiarsi concreto del contributo da ciascuno realizzato (art. 28.1).

Sul piano dell'adeguamento della normativa al principio di colpevolezza si segnala innanzitutto la nuova disciplina della c.d. responsabilità anomala (attuale art. 116 c.p.). Si sono in proposito distinte due ipotesi fondamentali, l'una generale, l'altra speciale. In termini generali, la realizzazione di un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti può essere a questo imputata obiettivamente, soltanto se il suo contributo abbia assunto carattere di agevolazione. Soggettivamente, la responsabilità non può essere che di natura colposa (qualora della colpa sussistano gli estremi). D'altra parte, trattandosi di un soggetto che intendeva pur sempre contribuire alla realizzazione di un reato, e che in questo contesto ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia, la responsabilità non deve essere circoscritta alle sole ipotesi di reato colposo espressamente prevedute dalla legge, ma viene estesa a tutte le fattispecie dell'ordinamento, ovviamente con una congrua riduzione di pena (art. 29.1).

Dall'ipotesi generale è stato distinto il caso in cui il reato commesso (e non voluto da taluni) ricomprenda in sé il reato voluto (ad es.: Tizio ha voluto un furto, ma si è realizzata una rapina; Caio ha voluto le lesioni, ma si è realizzato l'omicidio). In questa eventualità, è corretto, secondo il principio di colpevolezza, che il concorrente risponda senz'altro del reato da lui voluto (e, in pratica, realizzato, sia pure con "eccesso"), con un congruo aumento di pena se il reato più grave effettivamente realizzato risulta per lui prevedibile (in corrispondenza, dunque, con il trattamento dell'ipotesi generale, che fissa altresì il limite minimo di pena in ogni caso applicabile al concorrente che volle il reato diverso: a parità di condizioni, sarebbe invece del tutto incongruo adottare nei confronti di un agente doloso un regime sanzionatorio più benevolo che nei confronti di un agente colposo).

Anche il concorso di persone nel reato proprio è stato ricondotto nell'orbita del principio di colpevolezza, stabilendo inoltre la necessità di un trattamento sanzionatorio differenziato in favore del c.d. extraneus (art. 28.2), mentre attualmente - com'è noto - l'art. 117 c.p. prevede una diminuente meramente facoltativa.

 

La disciplina della responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa ricalca la normativa in vigore, estendendola tuttavia anche all'ipotesi delle trasmissioni radiofoniche e televisive. La recente legge di riforma del sistema radiotelevisivo introduce infatti, in materia, talune disposizioni che, oltre ad essere frammentarie in quanto riferite a due specifiche fattispecie delittuose, si caratterizzano inoltre per uno straordinario livello di incongruenza e di assurdità. Era dunque indispensabile provvedere ad una riformulazione complessiva della normativa.

 

Concorso di reati

 

Nella disciplina del concorso di reati, si è abbandonato il criterio del cumulo materiale, ritenuto troppo meccanico per adeguarsi al disvalore complessivo dei fatti criminosi, e si è prescelto, al suo posto, il criterio del cumulo giuridico (o, per meglio dire, un criterio di nuovo tipo, che è un perfezionamento del cumulo giuridico).

A favore di questa opzione, peraltro, non si è riconosciuta validità alla stantia (e mai provata) affermazione dottrinale che la sofferenza legata alla pena cresca in proporzione geometrica rispetto alla sua durata; piuttosto, si è rilevato che la carriera criminale di un soggetto e la sua vita stessa hanno limiti temporali e che perciò non serve prolungare esageratamente la durata delle sanzioni detentive (che rimangono sullo sfondo di ogni sanzione penale) in rapporto proporzionale al numero dei reati commessi. E' assai più opportuno ricercare la pena complessiva che riflette nel modo migliore il disvalore concreto di tutti i fatti (art. 33.4).

Per rendere possibile il cumulo giuridico anche tra pene di specie diversa senza rompere il rapporto tra ciascun reato e la sua pena edittale, si è inoltre stabilito che il giudice effettui - con i dovuti criteri di ragguaglio - il cumulo giuridico a soli fini di calcolo, ma poi sciolga nuovamente il cumulo, pronunciando condanna distintamente per le diverse specie di pena. In questo modo, ciascuna specie di pena conserva la sua identità originaria.

Il rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale anche in tema di concorso di reati esige poi che i momenti di disvalore comuni a più reati possano essere considerati una sola volta. Oltre al vantaggio di ottenere un risultato più giusto, questa scelta normativa (art. 33.1) consente di sdrammatizzare molte questioni che adesso sorgono in tema di rapporti tra concorso di reati e concorso apparente di norme incriminatrici.

Come misura massima di aumento di pena per effetto del cumulo, si è indicato il quadruplo della pena da infliggere per il reato più grave (art. 33.1). Tuttavia, il limite sarà del triplo, nei casi che corrispondono all'attuale continuazione di reati (la quale viene rivisitata in modo da essere suddivisa in due figure diverse: l'una, corrispondente al tradizionale "reato continuato" [violazioni omogenee e disegno criminoso unitario in senso psicologico], e l'altra, comprendente le forme di analoga minore riprovevolezza complessiva per reati anche eterogenei collegati al ripresentarsi della stessa occasione o al permanere di uno stesso rapporto interpersonale) e al concorso formale di reati nella più ampia tra le accezioni proposte in dottrina (art. 33.3).

Si precisa poi che le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dai singoli reati conservano la loro autonomia (art. 33.5).

Evidenti ragioni inerenti alla efficacia preventiva delle norme penali inducono infine a precisare che il regime del cumulo giuridico presuppone che tutte le pene da cumulare si riferiscano a reati commessi prima dell'informazione, fatta al soggetto, circa l'esistenza di indagini a carico per uno qualsiasi dei reati concorrenti (art. 33.6). L'importanza pratica di tale disposizione si coglie soprattutto nei casi di applicazione del cumulo giuridico in sede esecutiva.

 

Il reo

 

Rinunciando alla determinazione in termini precisi della definizione di imputabilità, l'art. 34 sottolinea le cause di esclusione della stessa, allargandone l'ambito rispetto alla disciplina vigente tramite il richiamo ad altre "anomalie mentali" oltre all'infermità di mente (art. 34.1, lett. b) e tramite il rinvio ad ogni altra causa che pone il soggetto "in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere". Nessun accenno esplicito viene fatto agli stati emotivi e passionali i quali, pertanto, se non si riportano nelle cause di esclusione specifiche o indicate in forma aperta, potranno comportare l'applicabilità di una nuova circostanza attenuante comune prevista al n. 6 dell'art. 22 ("l'aver commesso il reato in presenza di uno stato emotivo particolarmente intenso che, in quanto proporzionato alla situazione che l'ha determinato, sia indice di una minore rimproverabilità").

La categoria del semimputabile e del vizio parziale di mente non viene abbandonata (art. 34.2), in conformità dei più recenti orientamenti volti a riconfermarle dignità e validità: con un invito, peraltro, al legislatore delegato ad adeguare il trattamento penale, con esclusione dell'attuale doppio binario, alle condizioni del semimputabile.

In tema di disciplina penale dell'ubriachezza e di effetti delle sostanze stupefacenti, viene mantenuta, quanto all'incidenza dell'imputabilità, la differenziazione a seconda della causa e del tipo di fattori determinanti la ubriachezza stessa. E, pertanto, solo la cronica intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti e l'ubriachezza o azione di sostanze stupefacenti derivanti da caso fortuito o forza maggiore potranno, com'è attualmente, escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere con i relativi effetti sul piano sanzionatorio per i reati commessi.

Diversamente nelle altre ipotesi. Sotto questo profilo viene diversamente prospettata rispetto al codice del 30 la disciplina penale del reato commesso in stato di ubriachezza volontaria o colposa. Come è noto, il codice vigente (art. 92 primo comma c.p.) sacrifica, in questo caso, il principio di colpevolezza alla esigenza pratica di punire l'ubriaco. Al contrario, la modifica qui proposta attua il criterio della responsabilità colpevole, utilizzando con piena coerenza lo schema dell'actio libera in causa: il soggetto sarà tenuto responsabile per l'atteggiamento soggettivo che egli, al momento di ubriacarsi, aveva in relazione al reato commesso.

La commissione del fatto nello stato di ubriachezza assume, dunque, la funzione di vero e proprio evento (doloso o colposo, in dipendenza dallo stato psicologico che, nei confronti di esso, il soggetto aveva nel momento in cui liberamente si è ubriacato). E, pertanto, il soggetto risponderà per dolo se, quando si è posto nello stato di incapacità, egli ha agito almeno con dolo eventuale rispetto al fatto di reato, oppure per colpa se il fatto era da lui, in tale momento, concretamente prevedibile come conseguenza di tale stato.

Considerato poi il dato criminologico che, tra i reati più frequentemente commessi in stato di ubriachezza, ve ne sono alcuni (per esempio, oltraggi, percosse, violenza carnale, atti di libidine violenti, ecc.), i quali, pur non essendo previsti come reati colposi del soggetto imputabile, conservano la loro attitudine oggettivamente offensiva dei beni giuridici se commessi volontariamente dall'ubriaco, si è ritenuto opportuno renderne possibile la punizione - in misura ridotta (pena prevista per il corrispondente reato doloso diminuita da un terzo alla metà) e a titolo di colpa - nel caso di chi, con l'ubriacarsi, ha dato causa alla successiva commissione di tali fatti come conseguenza concretamente prevedibile di tale stato. Si è riflettuto, infatti, che esiste una profonda differenza criminologica tra il comportamento di chi, capace di intendere e di volere, realizza per colpa il fatto materiale che corrisponde a uno di quei delitti (talvolta, la realizzazione colposa non ne è neppure pensabile: come sarebbe una violenza carnale "colposa"?) e il comportamento di chi si ubriaca in una situazione concreta dove il ritrovarsi privo della capacità di intendere e di volere può trarre con sé il pericolo della commissione di uno di tali reati. Alla differenza criminologica deve corrispondere - per una corretta tutela dei beni giuridici e per ragioni di giustizia - un trattamento penale differenziato.

La non menzione della ubriachezza abituale (nonché del reato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze) è indice della volontà di non considerare l'ipotesi suscettibile di un trattamento sanzionatorio più elevato. E ciò in adesione ad un orientamento più volte espresso dalla dottrina e tradotto in progetti di riforma del codice penale.

Quanto alla "pericolosità sociale", l'art. 36 prospetta radicali innovazioni. Com'è noto, il codice penale del '30 prevede un'articolata, anche se non esaustiva, tipologia di pericolosità. Di una tipologia di pericolosità può, anzitutto, parlarsi in un duplice senso, a seconda che si guardi al suo modo di essere sostanziale, ovvero al modo di procedere al suo accertamento. Sotto il primo profilo, nel complesso delle forme di pericolosità che sono riuscite, nel processo di tipicizzazione, ad emergere in maniera più o meno esplicita, sono individuabili una pericolosità di tipo morale - ambientale, quale si estrinseca, ad esempio, nei tipi soggettivi del delinquente abituale o professionale, una pericolosità più esattamente qualificabile come antisociale minorile, una pericolosità di tipo bio-patologico, legata ad anomalie mentali ovvero ad altre forme patologiche, ed infine una pericolosità radicata su di una forma di tendenza a delinquere, quale è espressa nel delinquente per tendenza. A ciò si aggiungano forme di pericolosità legali e presunte (fino all'abrogazione dell'art. 204 c.p.) in riferimento a reati di particolare gravità.

La modifica è radicale. Scompare la figura del delinquente per tendenza, mentre l'abitualità e la professionalità (art. 21.2) devono essere previste, unitamente alla recidiva, quali circostanze aggravanti, in quanto significative di una più intensa colpevolezza per il fatto. L'unica forma di pericolosità prevista dall'art. 36 è dichiarabile nei confronti dei soli soggetti totalmente non imputabili autori di reati plurimi o di un unico reato di particolare gravità, a condizione però che tali reati siano manifestazione della causa di non imputabilità. Ciò comporta, di conseguenza, una riduzione dell'area delle misure di sicurezza alle ipotesi previste, per soggetti non imputabili e dichiarati pericolosi come sopra, nell'art. 48. Sotto il secondo profilo (tipologia di pericolosità con riguardo al modo di procedere al suo accertamento) l'art. 36.2, sulla scia della già avvenuta abrogazione dell'art. 204 c.p. operata dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, mira ad escludere ogni presunzione di esistenza o di persistenza della pericolosità.

 

Le conseguenze del reato

 

Il sistema sanzionatorio delineato dal progetto si ispira fondamentalmente, sul piano della comminatoria edittale, al binomio pena detentiva - pena pecuniaria. Per le contravvenzioni si è tuttavia ritenuto di adottare, in luogo della pena dell'arresto, quella della semidetenzione. Oltre ad adeguare la comminatoria edittale a quello che attualmente rappresenta - com'è noto - il regime esecutivo proprio dell'arresto (evitando la curiosa discrasia oggi rilevabile fra pena edittale e pena eseguita), il ricorso alla semidetenzione tende a sottolineare la diversità tra illecito delittuoso e illecito contravvenzionale. Sul piano terminologico, si è poi ritenuto preferibile sostituire, per i delitti, alla pena della "reclusione" quella della "detenzione", sia perché essa meglio si adegua alla parallela forma sanzionatoria della "semidetenzione", sia perché il mutamento lessicale può concorrere a sottolineare la novità della codificazione penale. Inoltre, il termine "reclusione" reca in sé una connotazione particolarmente negativa, che sembra estranea (anche per ragioni storiche) al termine "detenzione". Non si è ritenuto invece di dare ingresso ad una diversa tipologia di sanzioni (paradetentive, interdittive e così via dicendo), essenzialmente perché, quando l'offesa penalmente rilevante è selezionata secondo corretti criteri di politica criminale e quindi nel rispetto sia del principio di proporzione che di quello di sussidiarietà, non può escludersi a priori la necessità di ricorrere alla pena criminale più grave e significativa senza con ciò tradire il senso stesso del canone di ultima ratio. Se il ricorso alla pena detentiva o semidetentiva deve concepirsi come "estremo rimedio", è logico ch'essa sia comminata in sede legislativa ogni qual volta possa astrattamente prospettarsene la necessità, rimettendo al giudice l'adozione di un trattamento sanzionatorio diverso e meno pesante (possibilità che nel progetto è peraltro riconosciuta con particolare ampiezza). In sostanza, adottando sanzioni edittali corrispondenti alle sanzioni sostitutive si finirebbe, o con l'irrigidire assurdamente la valutazione di gravità dell'illecito (bloccandola in una dimensione che può rivelarsi insufficiente o incongrua), o col prospettare (se la previsione edittale fosse alternativa al ricorso alla pena carceraria) una possibilità di scelta di cui il giudice può disporre in sede di commisurazione della pena in senso lato. D'altronde, se l'offesa penalmente rilevante non implica, di per sé, la necessità del ricorso ad una comminatoria di pena detentiva, sola o in alternativa ad una pena pecuniaria, proprio quest'ultima potrà certo soddisfare le esigenze di una criminalizzazione relativamente "minore".

La pena pecuniaria è oggetto di una profonda revisione per consentirle di svolgere un ruolo più ampio ed articolato, secondo ben noti orientamenti della politica criminale moderna. Si è eliminata ogni forma di pena fissa e di pena proporzionale (art. 37.5), l'una perché in patente contrasto con il principio di individualizzazione (a sua volta ricollegabile al principio di personalità della responsabilità penale), l'altra perché vincolata a parametri commisurativi di consistenza meramente obiettiva, e quindi in parziale contraddizione con i canoni poc'anzi richiamati. La tecnica di previsione edittale risulta ora duplice: mediante la tecnica dei c.d. tassi giornalieri e mediante limiti fissi. La prima deve essere necessariamente adottata ogni qual volta la pena pecuniaria sia comminata in forma alternativa (art. 37.3); in tal caso, infatti, più pressante si manifesta l'esigenza che le due sanzioni, riferite ad un medesimo reato in scansione progressiva di gravità, risultino tra loro nitidamente commensurabili.

Le pene accessorie sono state concepite come strumenti sanzionatori orientati in chiave di prevenzione speciale specifica e quindi limitata a singoli reati o gruppi di reati. In funzione di tale esigenza è stata ridimensionata la tipologia contenutistica delle pene accessorie, che l'art. 38.1 indica peraltro in termini generali: così, ad es., l'interdizione da un ufficio privato si riferisce ad una vasta gamma di situazioni giuridiche soggettive (amministrazione di un ente, tutela, e così via dicendo). In sede di parte speciale si dovrà poi provvedere alla determinazione dell'ufficio di volta in volta rilevante.

La commisurazione della pena in sede giudiziale è profondamente innovata, sia nel ristretto ambito della quantificazione, sia in quello più vasto della scelta del trattamento sanzionatorio. Baricentro del nuovo sistema è che alla pena detentiva (e di poi all'esecuzione penitenziaria) si debba ricorrere soltanto in base al criterio dell'ultima ratio, definita, in linea di principio, sia in rapporto alla colpevolezza (e quindi ad esigenze di natura repressiva), sia in rapporto alla necessità di evitare la recidiva (e quindi ad esigenze di natura speciale preventiva). In questa prospettiva è stato previsto in particolare che:

il giudice possa astenersi dall'infliggere la pena (art. 40), allorché il reo abbia subito una "poena naturalis", tale da rendere ingiustificata la sanzione sia in rapporto alla colpevolezza che in rapporto alle esigenze di prevenzione speciale. Se l'ambito di elezione del nuovo istituto (secondo l'esperienza dell'ordinamento tedesco) è il reato colposo, si è tuttavia ritenuto che esso potesse riferirsi, con opportune cautele, anche al reato doloso (art. 40.2);

il giudice possa escludere l'applicazione o della pena accessoria, o della pena principale (art. 38.4), quando le finalità del trattamento sanzionatorio possono essere compiutamente raggiunte con una sola di esse. Se è vero infatti che la pena accessoria assume una finalità speciale preventiva, non può negarsi che in concreto essa può presentare un'efficacia afflittiva proporzionata al disvalore del fatto;

la pena detentiva di durata inferiore ai sei mesi sia di regola sospesa o sostituita (art. 39.4). E' noto, in proposito, che l'esecuzione carceraria di una pena breve presenta per lo più effetti negativi del tutto superiori alla sua eventuale utilità.

La quantificazione della pena è incentrata sul "disvalore complessivo del fatto" (art. 39.1), riportato tuttavia nell'orbita della colpevolezza, dato che i fattori oggettivi di aggravamento operano solo in quanto in essa riflessi. Alle esigenze di prevenzione speciale espresse dalla capacità a delinquere è riservato un ruolo sussidiario, nel senso che essa opera esclusivamente in chiave di eventuale attenuazione della pena (art. 39.2). Ai fini della commisurazione della pena pecuniaria sono state dettate opportune regole, affinché la rilevanza attribuita alle condizioni economiche del reo traspaia nitidamente, mantenendosi distinta dalla rilevanza attribuita alla gravità del reato (art. 39.5-6).

Lo schema dinamico del trattamento sanzionatorio è concepito in funzione del criterio dell'ultima ratio, nei seguenti termini essenziali. Esclusa la possibilità di astenersi dall'infliggere la pena, o di ritenere sufficiente l'eventuale pena accessoria, l'alternativa giudiziale all'esecuzione penitenziaria si incentra sulla sospensione condizionale, ispirata ad un doppio criterio gradualistico. Rispetto ai presupposti obiettivi della misura, è stabilita l'irrilevanza delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o dalle quali sia decorso un congruo lasso di tempo (art. 41). Concependo la sospensione come forma di trattamento sanzionatorio, è sembrato assurdo precluderne l'adozione per la sussistenza di precedenti penali che, in concreto, possono non assumere alcun significato in rapporto alla situazione attuale del reo. Rispetto ai contenuti, si è stabilita una progressione che, ferma in ogni caso restando la necessità di un adempimento riparatorio, se possibile (art. 41.3), consente (ma non impone) di disporre soltanto in sede di prima concessione la sospensione in assenza di prescrizioni, divieti, trattamenti o interventi (art. 41.6). In caso di seconda o di terza concessione l'adozione di almeno una di tali misure diviene obbligatoria, con la possibilità di provvedere eventualmente all'affidamento del reo al servizio sociale. La sospensione può poi essere parziale, con applicazione, in luogo della pena detentiva, di una sanzione sostitutiva. La sospensione è obbligatoriamente parziale in caso di seconda o terza concessione (art. 41.7).

La modulazione gradualistica dei contenuti, spinta per l'appunto sino alla previsione di una sospensione parziale (con sostituzione della pena detentiva), ha consentito di ritenere del tutto superato il carattere clemenziale che la sospensione condizionale ha in pratica assunto nell'attuale sistema, consentendone l'applicabilità sino a tre volte, tanto più giustificata se si considera che è stata disposta l'abrogazione dell'istituto dell'affidamento in prova. Una tale estensione non ha potuto coinvolgere la pena pecuniaria (art. 41.2), rispetto alla quale non può ovviamente prospettarsi una sospensione suscettibile di interventi limitativi sulla libertà personale.

In questo quadro, il trattamento della criminalità minore può avvenire nel contesto delle sanzioni sostitutive, che, per un verso, si atteggiano quale contenuto (possibile o necessario) della misura sospensiva (art. 41.7), e, per un altro verso, costituiscono per l'appunto un insieme di pene vicarie rispetto alla pena detentiva (o semidetentiva) la cui sospendibilità sia preclusa (art. 43). A differenza del sistema attuale, che vede sovrapporsi, in modo caotico ed irrazionale, sospensione condizionale e pene sostitutive, l'assetto prospettato delinea un quadro nitido dei rapporti tra l'una e l'altra alternativa giudiziale. In pratica, le sanzioni sostitutive sono concepite come trattamento sanzionatorio della criminalità minore recidivante, e quindi rimasta insensibile alle misure sospensive disposte, ma tuttavia non tale da dover essere avviata senz'altro all'esecuzione penitenziaria.

Come già si è accennato il quadro delineato esclude l'affidamento in prova al servizio sociale, di cui è proposta l'abrogazione. In effetti, l'introduzione di tale istituto nel nostro ordinamento ha inteso soddisfare l'esigenza di una misura sospensiva ispirata al probation, suscettibile di essere adottata anche in ipotesi che, per i precedenti penali del reo o per l'entità della condanna, non avrebbero potuto ricadere nell'area di applicazione della sospensione pura e semplice. Questa stessa esigenza trova ora ampio riconoscimento nel nuovo contesto della sospensione condizionale, che può essere concessa fino a tre volte (e per giunta escludendo la rilevanza ostativa di condanne cronologicamente remote). D'altro canto, il maggior ambito attualmente attribuito all'affidamento in prova in rapporto all'entità della condanna è giustificato dalla necessità di tener conto dei limiti di pena (quelli del codice Rocco) spesso incongrui per eccessiva severità. Ma in un sistema ristrutturato anche nel settore della parte speciale non v'è ragione di mantenere un simile assetto.

Si deve peraltro osservare come l'inserimento dell'affidamento in prova nel contesto delle alternative c.d. esecutive (storicamente favorito dall'opportunità offerta dalla riforma della legge penitenziaria) risulti del tutto privo di senso, soprattutto dopo che, in seguito a ben noti interventi della Corte Costituzionale, la misura può essere adottata a prescindere da qualsiasi periodo di previa detenzione del condannato. Si è in tal modo poderosamente accentuata la possibilità di discrasie valutative, tra l'eventuale diniego della sospensione in sede giudiziale e l'eventuale applicazione dell'affidamento in sede esecutiva. Riportando l'intera tematica della misura sospensiva nell'area giudiziale il sistema riacquista una razionalità che, sinora, è andata smarrita.

Per quanto riguarda la fase dell'esecuzione è stato potenziato il ruolo della liberazione condizionale strutturata sulla falsariga di un modello specialpreventivo in base al quale la misura è disposta non già per l'avvenuto "ravvedimento" del reo (sempre problematico, aleatorio, nonché intrinsecamente ambiguo), ma per l'alta possibilità che egli si astenga dal commettere ulteriori reati, desunta dalla condotta in corso d'esecuzione, dallo stato di salute o dai mutamenti intervenuti nella situazione personale. In questa prospettiva, la liberazione condizionale è suscettibile di misure ed interventi consentanei alla sua finalità, mentre assume un carattere accentuatamente "progressivo" per la possibilità di integrarne il contenuto con un regime di semilibertà o con l'affidamento in prova. Si è ritenuto pertanto di prospettare l'abrogazione dell'attuale regime di semilibertà, la cui funzione risulta in varia guisa riassorbita dalle riforme delineate.

L'apparato delle misure di sicurezza, ormai limitato ai soggetti non imputabili (art. 36), è organizzato in funzione delle esigenze terapeutiche sollecitate dalla causa di inimputabilità (art. 48 lett. a). L'applicazione delle misure, strettamente correlata al persistere della pericolosità sociale, è pure essa ispirata ad un criterio di ultima ratio (art. 48.2) analogo a quello che condiziona il ricorso all'esecuzione penitenziaria.

Nel contesto delle conseguenze del reato, ma distinta dalle pene e dalle misure di sicurezza, è stata inserita la confisca, la cui disciplina ripete in sostanza le linee di fondo di quella attualmente vigente.

Significative novità sono state introdotte per ciò che riguarda le obbligazioni civili derivanti dal reato. Il risarcimento del danno da reato, se da un lato è stato circoscritto alle sole ipotesi in cui il danno stesso costituisca "espressione intrinseca del fatto tipico", è stato dall'altro potenziato sul piano funzionale, come strumento sanzionatorio necessariamente cumulato all'inflizione della pena criminale. In questo modo si è inteso incrementare il significato che la persona offesa assume nel quadro della tutela penale: una tutela che, per essere (e dover essere) pubblicistica, non per questo può risultare indifferente al danno concretamente patito dalla vittima. Perciò, recuperando una tradizione giunta sino alle codificazioni unitarie, si è previsto che il giudice disponga in ogni caso risarcimento e restituzioni, sol che ne sussistano i presupposti sostanziali ed anche in difetto di costituzione di parte civile, e quantifichi in ogni caso, almeno in misura parziale, la somma dovuta (art. 51,4) . Nell'ipotesi di mancata identificazione della persona offesa, la somma è destinata al fondo di solidarietà verso le vittime del reato, al quale compete provvedere a forme di indennizzo delle vittime del reato che versano in istato di bisogno e siano rimaste prive di risarcimento. (art. 51.5).

Per ciò che riguarda le cause di estinzione della procedibilità e le cause di estinzione degli effetti penali (corrispondenti alle cause di estinzione rispettivamente del reato e della pena, la cui denominazione non sembra peraltro corretta), le innovazioni prospettate assumono un significato di per sé evidente. Su una di esse è tuttavia il caso di richiamare l'attenzione: la previsione, come causa di sospensione del termine prescrizionale, dell'impugnazione proposta dal solo imputato. Se è vero infatti che questi, ricorrendo avverso la sentenza di condanna, esercita un proprio diritto, non è men vero che, mediante tale atto potestativo, il p.m. è posto nell'assoluta impossibilità di dar corso all'esecuzione della condanna stessa. In base al principio contra non valentem agere non currit praescriptio sembra dunque logico sancire la sospensione del termine prescrizionale. E' evidente come in tal modo le impugnazioni pretestuose e dilatorie risulteranno significativamente scoraggiate.

 

Parte speciale

Principi generali della parte speciale

 

In attuazione del principio che la legislazione penale ha per scopo la tutela dei beni giuridici, il progetto stabilisce che, di regola, le fattispecie delittuose siano descritte in modo da richiedere l'accertamento della concreta lesività o concreta pericolosità del fatto (art. 54). Di ciò non si è creato, peraltro, un obbligo incondizionato per il legislatore delegato, posto che una efficace tutela dei beni giuridici può talvolta richiedere l'impiego di tecniche normative diverse. Un esempio importante di necessaria eccezione alla regola suddetta può essere quello dei delitti-ostacolo, nei quali la ricerca di un requisito di concreta offensività finirebbe con il frustare le ragioni stesse delle incriminazioni.

Per le contravvenzioni, si indicano al legislatore delegato, e si suggeriscono in generale al legislatore futuro, alcuni criteri-guida (art. 55), volti a rendere più sicure e costanti le scelte legislative.

Nel quadro della integrazione europea, oramai in atto, si propone l'assimilazione - peraltro non incontrollata - degli interessi delle Comunità Europee a quelli dello Stato o di altro ente pubblico italiano (art. 56).

Per le circostanze speciali, si cerca di delimitarne la previsione, che potrebbe appesantire e complicare troppo il quadro complessivo del regime penale, stabilendo che nel codice possano esserne introdotte di non previste nella legge-delega, solo quando siano strettamente necessarie: (art. 57).

Così pure, si è cercato di semplificare il regime delle pene, stabilendone la previsione per classi, in modo che con poche indicazioni (per esempio, stabilendo che un certo reato sia punito con la ; un altro ancora con la "prima semidetenzione"; e così via) il codice possa designare con esattezza il regime penale di ciascun reato (art. 58).

I criteri per la fissazione delle classi di pena sono indicati nella legge-delega; ma la Commissione, pur avendo provveduto a elaborare, per la maggior parte dei reati, una bozza del regime penale da proporre, ha poi ritenuto più opportuno lasciare al legislatore delegato l'importantissimo compito di soppesare la esatta proporzione tra il disvalore di ciascun tipo di illecito e la misura della pena. Ove l'on. Ministro fosse dell'avviso che sia necessario includere nella legge-delega anche la misura delle pene edittali, la Commissione sarebbe in grado di presentarne entro pochi giorni un prospetto completo.

Circa la organizzazione della parte speciale, se ne è delineato l'impianto stesso secondo una prospettiva, nella quale il punto di riferimento è la persona umana, e non lo Stato.

Non solo è nuovo l'ordine delle incriminazioni, ma lo è il loro accorpamento, di guisa che ne deriva un sistema penale totalmente rifondato rispetto a quello del codice Rocco. Anche la variazione del numero delle incriminazioni è significativa in questo senso: mostra, cioè, uno spostamento d'accento sulla tutela della persona umana.

Su ogni altro criterio utilizzabile per classificare i reati è stato fatto decisamente prevalere quello imperniato sul bene giuridico, in modo che sia più chiaro, per ciascun reato, quale sia il bene che il legislatore intende proteggere.

Nello schema di legge-delega per il codice penale sono stati ricondotti i più importanti tra i reati oggi previsti dalla legislazione speciale (per es., i reati fallimentari, molti reati di impresa, i maggiori reati fiscali, alcuni reati contro il patrimonio culturale, ambientale, artistico ecc.). Non si è ritenuto, tuttavia, di includere nel codice penale talune importanti incriminazioni (tra le quali quelle relative ai fatti di mafia, alle armi, al commercio e uso di stupefacenti), perché le tecniche della lotta contro gli illeciti in questione (e, talvolta, i fenomeni stessi) sono troppo legate alla contingenza dei tempi, per potere essere stabilmente formalizzate in un codice.

 

Reati contro la persona

 

La sistematica ed il contenuto della categoria dei reati contro la persona sono stati ricostruiti in base al principio personalistico, il quale, sancendo il primato, nella gerarchia dei valori, dei beni fondamentali della persona come beni-fine e degradando gli altri beni extrapersonali a beni-mezzo per la salvaguardia e lo sviluppo della personalità umana, ha comportato:

la collocazione di tali reati in apertura della Parte speciale, capovolgendo la sistematica utilitaristico - statualistica del codice del 1930;

il recupero alla categoria di gruppi di reati offensivi di beni personali, ma collocati dal suddetto codice sotto oggettività giuridiche vaghe ed astratte, ad impronta pubblicistica (delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contro l'integrità e la sanità della stirpe, contro la pietà dei defunti);

il trasferimento nel codice penale, in nome della centralità dello stesso, tanto più nella presente materia, dei reati contro la persona, decodificati in leggi speciali (es.: sull'aborto, sulla prostituzione);

la introduzione di una serie di nuovi reati; offensivi di beni emergenti della persona (es.: della dignità umana o esprimenti nuove tipologie di aggressione di beni personali tradizionali, proprie delle società ad avanzata tecnologia);

la considerazione dei reati contro il patrimonio come reati che offendono la proiezione dei valori personali sulle realtà immediate del mondo esterno.

 

Per quanto riguarda i reati contro la vita e la incolumità individuale si è provveduto:

 

alla soppressione, nel quadro della più generale politica della eliminazione delle diverse figure di reati aggravati dell'evento, inutili e complicatorie, e di ogni altra fattispecie, disciplinabile sulla base dei principi generali (quali, innanzitutto, quelli sul concorso di reati), dell'omicidio preterintenzionale (configurando come aggravante dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose, la condotta violenta e dolosa contro la persona) e della ipotesi della morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (riconducibile alla disposizione generale sul concorso formale di reati);

al trasferimento della rissa tra i reati contro la sicurezza collettiva, anche per giustificare la ratio essendi di tale autonomo reato;

allo sfoltimento delle pletoriche circostanze aggravanti dell'omicidio doloso ed alla soppressione delle ipotesi, relative all'omicidio e alle lesioni colposi, della morte e delle lesioni di più persone, ricondotte al concorso formale di reati;

alla introduzione, sempre nella politica di eliminazione delle fattispecie aggravate dall'evento, delle aggravanti, rispetto all'omicidio e alle lesioni, dolosi e colposi, dell'avere commesso il fatto su persona sequestrata a scopo di estorsione, ecc., e dall'avere commesso il fatto durante la partecipazione ad una rissa; e rispetto all'omicidio e alle lesioni colposi, dall'avere commesso il fatto mediante maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;

alla configurazione delle lesioni personali, nelle diverse gradazioni di gravità, con fattispecie autonome, allo scopo di porre fine alle aberranti conclusioni della tesi, che le considera circostanze (per quanto concerne il bilanciamento, il momento consumativo del reato, il tentativo, l'oggetto del dolo, nonché la consueta prescrizione delle lesioni gravi o gravissime, dovute al protrarsi di attività lavorativa pericolosa);

alla riformulazione delle lesioni personali, incentrandole "sul cagionare una malattia nel corpo e nella mente", onde eliminare l'equivoco attuale dell'apparente doppio evento delle lesioni e della malattia;

al ripristino della perseguibilità d'ufficio quanto meno per le lesioni colpose gravissime, poiché la degradazione delle lesioni gravi e gravissime, per effetto della legge del 1981, a reati perseguibili a querela:

si pone al di fuori delle giustificazioni razionali della querela;

è anacronistica in un'epoca in cui scienze criminologiche e politica criminale accentrano sempre più l'interesse sulla criminalità colposa, che, a cominciare da quella stradale, è la obiettivamente più pericolosa;

costituisce errore di politica criminale, nella nostra epoca caratterizza dalla perdita del senso della intangibilità della vita e della integrità fisica, degradare così gravi attentati al bene primario della integrità fisica ad un fatto pressoché privato, perché non sanzionato né penalmente in caso di mancata querela, né civilmente, se le conseguenze civili sono scaricabili, come innanzitutto nei casi di assicurazione obbligatoria, sull'ente assicuratore;

legittima la immoralità di mercificazioni, contrattazioni e ricatti su tale bene personale primario (es.: dei genitori sulla mutilazione del figlio minore);

dà luogo all'assurdo logico di perseguire a querela il reato di danno e d'ufficio il reato di pericolo (es.: l'inosservanza di certe norme antinfortunistiche), non superabile col sofisma che queste tutelerebbero l'incolumità collettiva;

comporta la irragionevole discriminazione (dovuta a certe opzioni ideologiche, ma anche al diverso grado di libertà nell'esercizio del diritto di querela) tra le lesioni gravi e gravissime, dovute ad inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e le lesioni gravi e gravissime stradali, perseguibili a querela, pur se più numerose;

può dar luogo ad un verosimile aumento dei delitti di lesioni colpose non appena, ad es., l'utente della strada avrà preso coscienza che, di fatto, tale comportamento antisociale si riduce a faccenda tra assicurazioni, in una generalizzata licenza di ferire, di mutilare;

risponde alla politica dell'espediente, alla aspirazione contingente di alleggerire il carico della giustizia, aspirazione che è da realizzarsi per altre vie e non a qualsiasi prezzo;

alla introduzione delle nuove contravvenzioni:

 

della inosservanza dei criteri tanatodiagnostici, fattispecie volta a prevenire "uccisioni occulte", perché non suscettibili di prova;

dell'esercizio abusivo di attività biomedica, fattispecie volta a prevenire attività biomediche (terapeutiche, sperimentali, di ricerca) da parte di soggetti tecnicamente non idonei, in strutture non adeguate e fuori dei prescritti controlli. Le due fattispecie servono ad assorbire le molteplici fattispecie contenute in leggi speciali (regolamento di polizia mortuaria, legislazione sui prelievi da vivente o da cadavere e sui trapianti, sulla raccolta del sangue, ecc.) e ad evitare la proliferazione di analoghe fattispecie in futuro (in materia di fecondazione assistita, di manipolazioni genetiche, ecc.).

Sotto la nuova categoria dei reati contro la integrità psichica è stata raggruppata una serie di fattispecie, che trascendono l'offesa alla libertà morale e incidono sulla integrità mentale del soggetto, nel senso di comprometterla o di pregiudicarne il normale sviluppo. E cioè:

 

il reato di soppressione consensuale della coscienza o della volontà;

il reato di plagio, che è stato ripristinato per rispondere alla esigenza, sottolineata anche dalle scienze psicologiche, di reprimere le crescenti forme di menticidio, e che, per cercare di evitare gli inconvenienti della vecchia riformulazione (genericità o, meglio, inapplicabilità, richiedendo il macroevento della "totale soggezione"), si è incentrato sul mezzo e sulla sua idoneità a compromettere la integrità psichica, richiedendosi altresì la finalità del vantaggio;

i reati sessuali a danno di minori, che sono stati scissi dai reati sessuali a danno di persona maggiorenne, poiché, mentre rispetto a questi ultimi il disvalore sta non, ovviamente, nel fatto sessuale, ma nella non consensualità, onde sono stati inseriti tra i reati conto la libertà, rispetto ai primi il disvalore va ravvisato nella precocità del fatto sessuale, in quanto capace di pregiudicare il normale sviluppo e maturazione della personalità sotto il profilo della sessualità; il suo diritto ad una crescita equilibrata;

i reati di oscenità a danno dei minori, che sono stati anch'essi scissi dai reati di oscenità a danno di persone maggiorenni, poiché, mentre questi ultimi si limitano ad offendere l'altrui sentimento di discrezione sessuale, i primi incidono sulla formazione della personalità del minore. Per analoghe ragioni sono stati inseriti nel presente titolo i reati, in qualche misura già previsti dalla legge sulla stampa, relativi ad oggetti, spettacoli, ecc., raccapriccianti, ecc., commessi a danno di minori.

Sotto la nuova categoria dei reati contro la gestazione, inclusa nei reati contro la persona, essendo la gestazione bene attinente alla personalità umana, sono stati raggruppati:

i reati di aborto, non consensuale o consensuale o su se stessi, fuori dei casi dalla legge consentiti o senza l'osservanza della modalità da questa prevista; con la opportuna previsione di una diminuzione di pena per la donna consenziente o praticante l'aborto su sé stessa;

il nuovo reato di embrionicidio, configurabile fuori dei casi di aborto, riguardando gli embrioni ottenuti mediante fecondazione in vitro o il prelievo dalla donna prima dell'annidamento, che possono essere uccisi, lasciandoli semplicemente morire o sopprimendoli, dopo o a causa dell'effettuazione degli esperimenti o delle ricerche scientifiche; o perché prodotti in numero superiore a quello necessario per l'impianto fecondante nella donna o perché da questa successivamente rifiutati o per morte della medesima; oppure perché utilizzati in una produzione industriale; nonché la fattispecie della produzione o utilizzazione di embrioni umani per fini diversi dalla procreazione, sussidiaria a quella dell'embrionicidio;

il reato di inseminazione artificiale non consensuale, che dovrà costituire oggetto di incriminazione, quale che sia il futuro atteggiamento del legislatore in materia di fecondazione assistita e salvo una eventuale inclusione di altri reati, una volta intervenuta una esplicita regolamentazione della medesima.

La dignità umana, nuovo bene personale emergente, dotato di rilevanza costituzionale (artt. 3, 41 Cost.) ed oggetto di crescenti possibilità di aggressione, costituisce l'oggettività giuridica di una nuova e ricca categoria autonoma di reati conto la persona, comprendente:

i reati di schiavitù, che sono stati ritenuti più adeguatamente collocabili sotto la presente categoria, anziché sotto quella, meno espressiva del disvalore, dei reati contro la libertà individuale del codice del 1930. Di fronte al declino della schiavitù di diritto e al protrarsi della schiavitù di fatto, si è ritenuto opportuno offrire una definizione dello stato di schiavitù, incentrandola sulla soggezione della persona a poteri corrispondenti ai poteri reali sulla res o alla destinazione di una cosa (es.: immobile agricolo). Sono state soppresse le fattispecie della tratta o commercio e della alienazione od acquisto di schiavi, perché già punibili quali reati di riduzione o di mantenimento in schiavitù;

i reati in materia di prostituzione, che sono stati ridotti, rispetto alla farraginosa legge del 1958, alle tre fattispecie del lenocinio, dello sfruttamento e della costrizione o induzione. Circa l'ipotesi del lenocinio, consistente nel reclutamento, è stata prevista l'aggravante dell'inganno, per colpire più severamente il crescente fenomeno del reclutamento specie da paesi poveri, sotto la falsa prospettiva di attività lavorative, ecc. Circa lo sfruttamento, per evitare una incontenibile e non giustificabile dilatazione della portata applicativa della fattispecie, che ha carattere sussidiario rispetto al lenocinio, si è circoscritto il fatto dello sfruttamento, richiedendosi il duplice requisito della effettuazione di una prestazione a favore della persona che esercita la prostituzione, e del farsi dare (o promettere) come corrispettivo un vantaggio sproporzionato in eccesso o comunque maggiorato, dovendosi ravvisare, in tale sproporzionalità o maggiorazione, il fatto sfruttatorio.

Ritenendosi fatti simili, per disvalore, ai suddetti le strumentalizzazioni della persona umana in attività destinate a rappresentazioni pornografiche, e quindi lesivi della dignità umana, tenuto conto della modalità di reclutamento dei soggetti e di svolgimento delle stesse, si è sancita l'applicabilità delle norme sul lenocinio, sfruttamento, costrizione o induzione anche quando le relative condotte abbiano per oggetto dette attività;

i reati contro la identità genetica, cioè contro il diritto ad essere un unicum irripetibile, già al livello biologico, con conseguente divieto di ogni manipolazione (se non per finalità autenticamente terapeutiche) al fine di costruire l'"uomo", programmandone i caratteri fino alla riproduzione in serie degli essere umani. Diritto che si ritiene costituisca prerogativa della personalità umana e della sua dignità (come si legge anche nelle Raccomandazioni del Consiglio di Europa del 1982, che considera già incluso nei diritti alla vita e, alla dignità umana, garantiti dalla Convenzione europea ed ivi da espressamente enunciare) e che appare collocarsi tra i diritti fondamentali dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost., poiché rientrante nel più ampio diritto, costituzionalmente rilevante, alla dignità umana e, ancor più, se si considera l'art. 2 Cost. come norma a fattispecie aperta, pronta a recepire i nuovi diritti emergenti. Diritto che è leso, assieme al principio di eguaglianza e della pari dignità:

 

dalla alterazione genetica;

dalla selezione genetica (che non è fattispecie speciale rispetto alla precedente, in quanto tale selezione, non implica necessariamente interventi di ingegneria genetica);

dalla riproduzione di esseri umani biologicamente identici ad altri;

dalla creazione di ibridi o di chimere, uomo-animale, di umanoidi (da taluno auspicati come esseri utilizzabili nei lavori ripetitivi o sgradevoli o come serbatoio di organi per il trapianto), superandosi qui lo stesso limite delle manipolazioni intraumane, cioè della specificità (con implicazioni di cui sfugge la totalità dei significati) e che si ritiene, invece, che non debba essere superato, a prescindere anche dal fatto che si sappia che l'ibrido embrione ottenuto non potrà, attualmente, svilupparsi o che se ne disponga la distruzione ad un certo grado di sviluppo (v. anche Risoluzione del Parlamento europeo del 1989), ed affermandosi che i risultati scientifici, perseguibili con la fecondazione extraspecifica, possano essere ottenuti con altri sistemi non meno efficaci.

Nella presente categoria di reati sono state inserite le nuove fattispecie dell'alterazione genetica, della selezione genetica, dell'ibridazione, della clonazione, legate ai progressi dell'ingegneria genetica ed anticipatrici di taluni fatti, che possono presentarsi futuri o futuribili, ma che possono divenire, per l'accelerazione delle conquiste scientifiche, realtà prossima o a non lontana scadenza o costituire, già oggi, oggetto di ricerca e di sperimentazione. Anche per tale ragione si sono incentrate le fattispecie dell'ibridazione e della clonazione sulla idoneità degli atti ai suddetti fini, anziché sull'evento, e si è anticipata l'incriminazione, per esprimere la inequivoca e totale disapprovazione dell'ordinamento giuridico verso tali forme di ingegneria genetica e per impedirlo, fin sul nascere, alla sperimentazione ai fini di ibridazione o di clonazione;

i reati contro la dignità della maternità, essendo la maternità e i diritti del nato beni, fra l'altro, costituzionalmente tutelati, verosimilmente nei loro diversi aspetti (art. 31/2 Cost.) e, quindi, anche contro le moltiplicatesi possibilità di aggressione del rapporto "madre-figlio". E costituite:

 

dalla gestazione extramaterna, con trasformazione del nato in figlio di "madre uterina animale", di "madre meccanica", di "madre maschile" (con le imprevedibili conseguenze psicologiche ed angosce esistenziali di chi sa di avere alla radice di una tale sofisticazione o siffatti natali);

dalla gestazione umana di un embrione animale, con la degradazione del grembo femminile a strumento di gestazione di esseri extraspecifici;

dalla contrattazione per fini procreativi (la c.d. locazione del ventre femminile nella duplice forma della madre portante e della madre surrogata con offesa sia alla dignità della donna (perché, snaturando il ruolo della maternità, degrada la donna a mero organismo riproduttore, in contrasto tra l'altro col moderno concetto di "maternità responsabile" e con lo stesso processo di emancipazione femminile), sia alla dignità del nato (perché questo è degradato a res commerciabile e commissionabile, ad oggetto di scambio e, comunque, di contrattazione e di contenzioso; perché la sua posizione di figlio viene a dipendere dalla osservanza o inosservanza del patto tra le parti contraenti o dalla sopravvivenza della coppia o della madre committente; perché il nato, in quanto figlio di "troppi genitori" finisce per essere figlio di "nessuno" e di subire uno sradicamento della propria identità; perché si prospetta il non inverosimile rischio che lo sviluppo psico-fisico del soggetto possa risultare negativamente condizionato già dall'abnorme situazione psicologico - affettiva della donna-incubatrice). Il delitto in questione va, perciò, configurato come delitto-contratto, incriminante cioè il patteggiamento in sé e per sé, e avente la duplice funzione: repressiva dell'offesa della dignità della donna e del nato, riscontrabile anche nel solo fatto della pattuizione della locazione del ventre, e preventiva dei possibili danni psico-fisici del nascituro, dato che questi non potrebbero mai essere provati come derivanti dall'abnorme situazione psicologico - affettiva della donna noleggiata;

dall'affidamento illegittimo di minore, che trova più appropriata collocazione nel codice penale anziché, come ora, nella legge speciale;

i reati di commercio di parti del corpo umano viventi, comprendenti fattispecie generali, assorbenti quelle speciali previste in altre leggi (sulla donazione del rene da vivente, del sangue) e che trovano, anch'esse più adeguata collocazione nel codice e tra i delitti contro la persona;

i reati contro la dignità della persona defunta, che ricevono pure essi più idonea collocazione tra i reati contro la persona anziché nella categoria autonoma dei delitti contro la pietà dei defunti, come nel codice del 1930. Essendo il cadavere la proiezione ultraesistenziale della persona umana, il bene personalistico della dignità della persona defunta appare costituire l'oggetto primario e costante della tutela contro gli atti irriguardosi delle spoglie umane e dei sepolcri, mentre il pur rilevante bene collettivo del suddetto sentimento si presenta come bene secondario ed eventuale (es.: nei casi di profanazione, rimasti ignoti). Nella presente categoria, ricostruita con maggiore essenzialità, vanno ricompresi, oltre alle ipotesi tradizionali, concentrate sotto le due fattispecie più appropriatamente denominate di "profanazione" (anziché di vilipendio) di cadavere o di sepolcro, i nuovi reati:

di disposizione illegittima di cadavere, comprendente nella sua ampia formulazione anche le ipotesi ora punite dalla legislazione speciale (in materia di prelievi da cadavere a scopo di trapianto);

di commercio di cadavere e di mediazione, assorbenti le ipotesi previste dalla suddetta legislazione speciale, e che trovano il proprio fondamento nel solido principio della extracommerciabilità del cadavere, delle sue parti e delle sue ceneri, e nella contrarietà alla dignità della persona defunta del mercato dei medesimi; nonché nella esigenza di evitare i pericoli, altrimenti, di gravi mancanze di rispetto ai cadaveri, di speculazioni sugli stessi e di odiose discriminazioni fra malati ricchi e malati poveri anche circa la possibilità di ottenere parti anatomiche trapiantabili. Il reato di turbamento di un servizio funebre è stato inserito tra i reati contro la libertà religiosa, essendo offensivo di tale bene.

La categoria dei reati contro la libertà, se da un lato ha subito consistenti restrizioni (riguardanti i reati in materia di schiavitù, inclusi tra i reati contro la integrità psichica, ed i reati contro la inviolabilità del domicilio, dei segreti, trasferiti sotto la nuova categoria dei reati contro la riservatezza), dall'altro è stato oggetto di notevoli amplificazioni, dovendosi in essa fare rientrare:

 

i reati contro la libertà personale, arricchiti col reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che ha natura di reato primariamente diretto contro la persona, come fra l'altro è andato sempre più emergendo anche dalle numerose modifiche legislative subite dall'art. 630 del codice del 1930;

i reati contro la libertà morale, completati col reato di attività medica o chirurgica su persona non consenziente (cioè senza il consenso reale o senza il consenso presumibile, di cui all'art. 16 lettera b), non essendo sempre il fatto riconducibile sotto le fattispecie della violenza privata del sequestro di persona, di stato di incapacità procurata mediante violenza (come nei casi, di, ad es., intervento chirurgico non consentito durante un intervento chirurgico consentito). Pur avendo tale norma lo scopo di evidenziare la centralità del consenso ai fini della liceità della attività medico - chirurgica, nondimeno si è ritenuto di escludere la punibilità, per evitare esasperazioni del pur irrinunciabile principio del consenso, quando il fatto comporti solo vantaggi alla persona;

i reati contro la libertà sessuale, essendo opinione maturata che il vero bene offeso non è, come nel codice del 1930, la "moralità pubblica", ma la libertà della persona in ordine alla propria sessualità: la quale libertà deve considerarsi offesa - e perciò la nuova denominazione di stupro - in presenza di un "dissenso", non essendo necessaria la violenza o la minaccia (previste come aggravanti) e, quindi, una previa opposizione attiva (ben potendo essere dissenziente la persona non reagente (es.: perché terrorizzata o per evitare mali più gravi). Ciò al fine di evitare la non punibilità di fatti posti in essere senza violenza o minaccia ma pur sempre contro la volontà della vittima, o gli sforzi giurisprudenziali per ravvisare violenze in realtà non esistenti e così mimetizzare una analogia in malam partem. Rispetto alla disciplina del codice del 1930:

si è introdotta la nuova fattispecie dello stupro di gruppo, stante il suo particolare disvalore che la rende meritevole di sanzione più grave;

si è configurata la nuova fattispecie sussidiaria di molestie sessuali, comprendente i fatti di significato sessuale non rientranti nei reati di stupro;

sono stati ridisciplinati i casi di irrilevanza del consenso, richiedendosi per il malato di mente, a fine di non precludere a tale categoria di soggetti per ciò solo una vita sessuale, l'incapacità di percepire il significato dell'atto sessuale;

si è estesa la perseguibilità d'ufficio anche dei reati sessuali contro il malato di mente;

sono stati trasferiti i reati di incesto dai reati contro la famiglia, come nel codice del 1930, ai reati contro la libertà sessuale, incentrandoli non più sul fatto di incesto come tale, appartenente alla sfera del penalmente non rilevante, ma sull'abuso delle relazioni familiari nel quale sta l'offesa alla libertà sessuale e che è alla base della pressoché totalità dei fatti di incesto tra persone maggiorenni.

Anche i delitti contro l'altrui sentimento di discrezione sessuale trovano la loro naturale collocazione non tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, come nel codice vigente, ma tra i delitti contro la persona, in quanto il bene primario offeso è il diritto individuale a non subire offesa a tale sentimento. Rispetto al delitto di atti osceni si è ridefinita la nozione di oscenità, incentrandola sul concetto, di più agevole determinazione, del sentimento di riservatezza inerente alle manifestazioni dell'istinto sessuale, rapportabile altresì alla "situazione concreta", intendendosi con tale inciso dare rilevanza esclusivamente alle diversità dipendenti dalla natura dei luoghi, ecc. (spiaggia, pubblica via, chiesa, cimitero, ecc.), potendo lo stesso atto essere diversamente qualificato in rapporto a tale diversità. Rispetto ai reati di pornografia, la quale è stata definita in ben circoscritti termini obiettivo - descrittivi, tra le opposte soluzioni della incriminazione e della liberalizzazione indiscriminate, è stata adottata quella, seguita anche da altre legislazioni, della incriminazione relativa, fondata sulla distinzione tra:

 

la irrilevanza penale della pornografia circoscritta alla sfera privata e, comunque, la non punibilità della stessa, se posta in essere in locali e con modalità tali da implicare la previa informazione sulla natura pornografica dell'oggetto o dello spettacolo e da escludere l'accesso ai minori;

la rilevanza penale della pornografia, se pubblicamente rappresentata od esposta. La ridefinizione nei suddetti più circoscritti termini della oscenità e della pornografia e la limitazione della illiceità della pornografia alla pornografia pubblica appaiono condizione indispensabile perché l'autorità giudiziaria riprenda l'omesso controllo anche sulla presente materia, perseguendo i fatti dotati, per generale opinione, di reale disvalore.

 

Nella nuova categoria dei reati contro la riservatezza, bene emergente della personalità umana ed oggetto di crescenti forme di aggressione, sono compresi:

 

i reati contro la riservatezza della vita privata, che abbracciano, accanto ai tradizionali reati di violazione di domicilio, i reati di immistione nell'altrui vita privata e di rivelazione di notizie dell'altrui vita privata, ricostruiti in termini tali da comprendere le possibili immistioni diverse dalla ripresa visiva o sonora;

i reati contro la riservatezza delle comunicazioni, che sono stati scissi dai reati contro la inviolabilità dei segreti, in cui confluivano secondo il codice del 1930, e riformulati in termini di maggiore essenzialità ed organicità e tali da comprendere tutte le forme di comunicazione, da quelle tradizionali (epistolari, telefoniche, telegrafiche) a quelle di più avanzata tecnologia (telematiche, ecc.). Nonché arricchiti della nuova fattispecie dell'accesso abusivo ai sistemi informatici contro la volontà espressa o tacita del titolare del jus excludendi, intendendosi includere nella ipotesi della contraria volontà "tacita" la predisposizione, in particolare, delle c.d. misure di elusione. Per quanto riguarda il reato di cognizione fraudolenta di comunicazione, il fatto della installazione di apparecchiature atte ad intercettare la comunicazione, attenendo alle modalità, è stata prevista non quale fattispecie autonoma, come nel codice del 1930, ma come circostanza aggravante. Il fatto dell'installazione, non seguita dalla intercettazione, dà luogo al delitto di cognizione fraudolenta, tentato ed aggravato dal suddetto mezzo. Non è stato previsto né come fattispecie autonoma, né come circostanza aggravante l'essere stati i fatti, sopraindicati, commessi da persona addetta al servizio delle poste, telegrafo ecc., essendo sufficiente l'aggravante dell'art. 21 lettera g). Né è stato previsto come aggravante l'essere stati i suddetti fatti commessi a danno di un pubblico agente, bastando l'aggravante comune dell'art. 21 lettera h). Poiché il reato di uso di corrispondenza o di comunicazione falsificate attiene non alla riservatezza, ma alla genuinità, veridicità delle comunicazioni, va collocato tra i reati di falso.

 

Quanto ai delitti contro la inviolabilità dei segreti si è provveduto:

a riformulare il reato di rivelazione, sostituendo ai termini "atti" o "documenti" quello di "notizie", perché comprensivo anche di dati che debbono restare segreti, pur se non contenuti in atti o documenti (es.: in un elaboratore elettronico);

a sopprimere il reato di rivelazione di segreto professionale, perché rientrante nella fattispecie generale suddetta, considerando il fatto come circostanza aggravante di questa;

ad ampliare la fattispecie dell'art. 623 del codice del 1930, prevedendo anche l'ipotesi del procacciamento ed estendendo l'oggetto del reato anche delle notizie di natura imprenditoriale, al fine di una più completa tutela del segreto.

Tra i reati contro la persona trovano la propria naturale collocazione anche i reati contro la paternità dell'opera dell'ingegno. Mentre il "diritto patrimoniale d'autore" trova la naturale sede nell'ambito dei reati contro il patrimonio, il "diritto morale d'autore" trova la propria coerente tutela nella presente sede, essendo la "creatività" una fondamentale prerogativa dell'uomo. Per ovviare alla farraginosità, lacunosità e disorganicità della legislazione speciale in materia, si è incentrata la presente categoria di reati su tre fattispecie, ritagliate sulle tre fondamentali tipologie ontologiche di aggressione al suddetto bene. La presente formulazione del reato di usurpazione consente di incriminare anche l'usurpazione operata mediante il fare apparire l'opera altrui come anonima, che in base alla legislazione vigente non costituisce invece reato.

 

Per quanto riguarda i reati contro l'onore:

 

si è ritenuto di incentrare la differenza tra ingiuria e diffamazione sulla nitida e più significativa distinzione tra offesa all'altrui onore o al decoro in presenza della sola persona offesa (o mediante comunicazione alla medesima soltanto) ed offesa in presenza di più persone (o comunicando con più persone), anche se una di esse sia la persona offesa;

si è configurata, conseguentemente, come fattispecie autonoma e non più come aggravante l'uso diffamatorio di un mezzo di pubblicità;

si è previsto come aggravante, dante luogo alla procedibilità di ufficio, l'offesa arrecata nei suddetti modi ad un pubblico agente, potendo incidere il fatto anche sul regolare espletamento del servizio. Ragioni di simmetria hanno, infatti, consigliato una soluzione uniforme, cioè la previsione non solo della diffamazione, come nel codice del 1930, ma anche dell'oltraggio nei confronti del pubblico agente sotto il titolo dei reati contro l'onore, mentre per detto codice tale reato era collocato tra i delitti contro la pubblica amministrazione;

si sono indicati, secondo una ormai consolidata dottrina e giurisprudenza, anche costituzionale, i requisiti per la sussistenza della scriminante di cui all'art. 21 Cost.;

si è prevista, in conformità del principio della meritevolezza o proporzionalità della pena, la possibilità dell'applicazione alternativa di una sanzione punitiva privata, quale prima esperienza nel nostro ordinamento.

Tra i reati contro la persona sono state raggruppate alcune contravvenzioni contro la tranquillità personale e l'altrui sentimento di decenza, prima sparse sotto altri titoli o nella legislazione speciale. Così la contravvenzione del disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone, estesa anche alle cerimonie (es.: nuziali), ma scissa dalla ipotesi del secondo comma dell'art. 659 del codice del 1930, poiché quest'ultima rifluisce nella contravvenzione di inquinamento ambientale (art. 103).

Nella contravvenzione della molestia o disturbo delle persone si è fatta rientrare anche l'ipotesi dell'esercizio della prostituzione, pure se in luogo privato, qualora avvenga in modo molesto o disturbante, essendo stata soppressa la contravvenzione di invito al libertinaggio e non essendo punibile l'esercizio della prostituzione in casa propria, ora neppure nei casi di ospitalità data ad altre prostitute, onde, ad es., i vicini di casa o i condomini sono tutelati, penalmente, se si tratta di esercizio molesto o disturbante, e soltanto civilmente (es., per violazione di disposizioni di regolamento condominiale) se si tratta di esercizio discreto.

 

I reati contro la persona si chiudono coi reati contro il patrimonio, costituendo il patrimonio bene individuale, anche se soltanto bene-mezzo, perché funzionale alla conservazione, autonomia e sviluppo della persona umana, e di rilevanza costituzionale, poiché la Costituzione, riconoscendone esplicitamente la componente più pregnante, rappresentata dal diritto di proprietà (art. 42), appare garantire, implicitamente, anche i rapporti patrimoniali, che dalla proprietà si diramano e che con essa possono anche collidere, ma sono parimenti funzionali alla persona umana. Sotto la comune oggettività patrimoniale, i reati in questione sono stati riclassificati, abbandonata la classificazione del codice del 1930 priva di valore scientifico ed interpretativo, secondo la distinzione, indicata dalla più moderna dottrina per la sua duplice funzione politico garantista e dommatico - interpretativa e incentrata sulle tipologie ontologiche di aggressione:

 

reati di aggressione unilaterali;

reati che richiedono la cooperazione del soggetto passivo. Circa i reati di aggressione unilaterale:

 

sono stati soppressi i furti e le appropriazioni speciali come reati autonomi (ad eccezione del furto d'uso), perché inutili in quanto rientranti nel furto e nella appropriazione comuni, ora entrambi perseguibili a querela, e sottoponibili, se concretanti ipotesi di microcriminalità in ragione della loro esigua offensività), ad un sistema sanzionatorio penale e processuale, differenziato; nonché il reato di sottrazione di cosa comune, perché parimenti inutile in quanto riconducibile al furto;

sono state riformulate le fattispecie del furto e della appropriazione, nelle quali sono stati soppressi, in armonica simmetria, i presupposti, rispettivamente, della detenzione e del possesso, perché inutili e complicatori. Il che consente, oltre che di comprendere sotto un'unica fattispecie di appropriazione indebita le ipotesi speciali di appropriazione, di assicurare ad un tempo la continuità logica e la non sovrapposizione tra furto ed appropriazione, evitando fra l'altro tutte le dispute ed incertezze circa i concetti di detenzione e possesso;

è stata sfoltita la fitta rete di circostanze aggravanti del furto, che rendevano pressoché inconcepibile il furto semplice (per quella della violenza sulle cose basta il concorso col delitto di danneggiamento); mentre l'aggravante del "mezzo fraudolento" è stata sostituita con quella della "modalità fraudolenta" per circoscriverla alla sola frode nelle modalità comportamentali e non nei mezzi materiali usati;

è stata introdotta la nuova fattispecie del furto di servizi automatici, che colma una lacuna, rivelatasi specie in occasione di certe note vicende di contestazione universitaria, anche se opportunamente sottoposta a perseguibilità a querela;

sono state unificate le diverse condotte di turbativa immobiliare, previste dal codice del 1930, sotto un'unica fattispecie, incentrate sul comune denominatore del dissenso del soggetto, similmente al reato di violazione di domicilio. Ciò per evitare, ad un tempo, di esasperare la tutela penale immobiliare, configurando il reato anche nei casi in cui, come sovente accade, certi fatti introduttivi non sono sentiti come reato dall'avente diritto; e di privare di tutela penale il soggetto contro quei fatti che, posti in essere contro la sua volontà e, talora, con fini provocatori, attentano alla quiete della vita quotidiana, al tranquillo godimento dei propri beni immobiliari, e possono dare luogo ai c.d. reati di reazione. Se è usata violenza personale o minaccia, ricorrerà il più grave reato di violenza privata; se è usata violenza reale, concorrerà il reato di danneggiamento;

sono state unificate anche le condotte di spoglio immobiliare sotto un'unica fattispecie, incentrata sul denominatore comune ed unificante del fine appropriativo. Sicché l'immutazione dello stato dei luoghi (es.: costruzione di una strada sul fondo altrui per ottenere una servitù di passaggio) sarà punibile per i reati concorrenti di turbativa immobiliare (per invasione od occupazione) e di danneggiamento;

è stata introdotta la fattispecie della riproduzione abusiva di opera altrui, la quale deve ritenersi punibile in Italia anche se la riproduzione è posta in essere all'estero, allorché l'offesa patrimoniale si verifichi nel nostro territorio. Tra le opere dell'ingegno deve ricomprendersi anche il programma informatico;

non è stata recepita la fattispecie della messa in circolazione dell'altrui opera abusivamente riprodotta (consistente nel fatto di chi, fuori del concorso nel delitto di riproduzione, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mette in circolazione, detiene o introduce nel territorio dello Stato posta la messa in circolazione, un'altrui opera dell'ingegno, abusivamente riprodotta). Trattasi di fattispecie che, se pur prevista in numerose leggi speciali, è inutile perché rientrante in tutte le sue ipotesi nel delitto di ricettazione: anche per quella della introduzione nel territorio dello Stato, che, rimasta esclusa dalla ricettazione, così come formulata nel codice del 1930, rientra nella nuova formulazione di tale fattispecie, che ha aggiunto, anche al suddetto fine, al termine "reato" la locuzione "anche se commesso all'estero". Onde devono considerarsi abrogate le norme delle leggi speciali suddette.

Quanto ai reati contro la cooperazione del soggetto passivo:

il reato di truffa è stato arricchito delle circostanze aggravanti del fatto commesso a danno di un assicuratore e millantando credito presso un pubblico agente, perché assorbenti le soppresse fattispecie autonome della frode in assicurazione (alla tutela anticipata prevista dall'articolo 642 del codice del 1930, ben può supplire la norma sul tentativo) e del millantato credito; nonché a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, dato il diffondersi del fenomeno e la pericolosità di tale mezzo ingannatorio;

è stato soppresso il reato di frode in emigrazione, perché ricondotto alla truffa;

sono stati introdotti i nuovi reati di sfruttamento dell'errore altrui, nonché di abuso di mezzi informatici e automatici, che colmano, il primo, una vecchia lacuna e, il secondo, una lacuna che è andata emergendo, in modo sempre più preoccupante, con l'avvento di detti mezzi;

è stato introdotto, inoltre il reato di scrocco, il quale, oltre ad assorbire il reato di insolvenza fraudolenta, di ben rara verificazione, consente di perseguire i più frequenti e preoccupanti fatti di scrocco, posti in essere a danno di soggetti che prestano cose o servizi, confidando inevitabilmente sul corretto comportamento altrui (es.: camionisti che usano l'autostrada senza poi pagarne il pedaggio) e rispetto a quali la tutela civile e, per diverse ragioni, inadeguata. Fatti che sotto il codice del 1930 venivano puniti mediante una applicazione analogica "occulta" dell'art. 641;

è stata ampliata la portata applicativa del reato di usura attraverso la soppressione dell'aggettivo "mobile", onde il reato è configurabile anche nel caso in cui i vantaggi usurari siano ottenuti in corrispettivo di una cosa immobile (es.: della locazione, a prezzo notevolmente superiore a quello di mercato, di una casa a persona estremamente bisognosa).

Chiudono i reati contro il patrimonio i reati di prevenzione, perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale, comprendenti i reati di ricettazione e di riciclaggio ed arricchiti della contravvenzione dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Per recuperare, di fronte ai frastagliamenti delle diverse soluzioni proposte, una nitida e coerente linea di demarcazione tra ricettazione ed incauto acquisto, si è previsto che anche nella ricettazione la cosa provenga da "reato" (e quindi anche da contravvenzione), e non più soltanto da delitto (come nel codice del 1930); onde i due reati, che sul piano oggettivo presentano in comune il presupposto della effettiva provenienza della cosa da "reato, vengono a differenziarsi sul piano oggettivo, essendo la ricettazione reato doloso, comprendente come tale tutte le ipotesi di dolo, anche eventuale, e l'incauto acquisto reato colposo, consistente la colpa nel mancato accertamento della provenienza illecita, pur risultando questa obiettivamente sospetta (per la sua "idoneità" a generare sospetto) e richiede, come tale, la non consapevolezza di tale provenienza. Il termine "corrispettivo" in luogo di quello di "prezzo", previsto invece dal codice del 1930 per l'incauto acquisto, intende comprendere tra i possibili oggetti di questo reato anche il denaro pulito proveniente da riciclaggio.

Per quanto concerne infine il Capo IV sulle Disposizioni comuni, è stata soppressa ogni ipotesi di non punibilità per i reati patrimoniali commessi a danno di congiunti, rendendo tali reati più opportunamente punibili a querela della persona offesa qualora non lo siano già; con l'esclusione estesa ora anche alla circonvenzione di incapaci, trattandosi di soggetti che possono trovarsi (es.: il ricco e vecchio parente) in balia di familiari avidi e spregiudicati.

 

Reati contro i rapporti civili, sociali ed economici

 

Il libro II della parte speciale comprende, come Reati contro i rapporti civili, sociali ed economici, quattro Titoli, dedicati, rispettivamente, ai Reati contro il rapporto di lavoro, ai Reati contro la libertà religiosa, ai Reati contro la famiglia e ai Reati contro la fede pubblica.

Il Titolo "Dei reati contro il rapporto di lavoro" raggruppa le offese più significative suscettibili di essere recate alla persona nell'esecuzione di un rapporto di lavoro. In questa prospettiva, non si è inteso formare una sorta di silloge delle numerose incriminazioni che, in materia, sono diffuse nella legislazione speciale, quanto piuttosto selezionare taluni fatti criminosi caratterizzati da un particolare disvalore proprio per la loro diretta correlazione con interessi fondamentali della persona, coinvolti nella stipulazione di un rapporto di lavoro o nello svolgimento di un'attività lavorativa. D'altro canto, trasferendoli nel codice e qualificandoli come delitti, tali illeciti vengono sottratti alla bagattellizzazione che in varia guisa li affligge nel contesto originario della legislazione speciale.

Delle sei incriminazioni, le prime due (caporalato e sfruttamento del lavoro altrui) offendono precipuamente la dignità del lavoratore, posto in una condizione sostanzialmente semiservile, ma colpiscono anche l'interesse, costituzionalmente rilevante, ad una corretta retribuzione dell'attività prestata. In particolare, il caporalato (il cui nomen juris è tratto da una pregnante espressione comune, peraltro linguisticamente attestata) è destinato a reprimere le forme più odiose dell'appalto o della mediazione di mere prestazioni lavorative, e cioè quelle rivolte al fine di lucrare un ingiusto profitto in danno del lavoratore "ceduto". L'appalto che non incide sulla retribuzione e si risolve in un'evasione degli oneri previdenziali e tributari mantiene invece la propria rilevanza nel contesto delle disposizioni della legge speciale.

Lo sfruttamento del lavoro altrui consiste nel corrispondere una retribuzione iniqua, approfittando dello stato di bisogno in cui versa il lavoratore assunto abusivamente. Si tratta in sostanza dello sfruttamento del c.d. "lavoro nero" prestato da soggetti che, per la condizione personale in cui versano, non possono in concreto ricorrere a forme di tutela sindacale o giudiziaria nei confronti del padrone.

La fattispecie dei nn. 3 e 4 si riferiscono alla salvaguardia della salute e dell'integrità fisica del lavoratore, ed in particolare, nel caso del n. 3, del lavoratore minorenne. L'omissione di misure igieniche o antinfortunistiche riprende il delitto ora previsto dall'art. 437 c.p., eliminandone i riferimenti all'incolumità pubblica ed ampliandone l'ambito applicativo, con l'inclusione di un espresso riferimento alla prevenzione delle malattie professionali. Di pari rilevanza è stato ritenuto il fatto di affidare lavoro a domicilio con l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità dei lavoratori, che l'attuale disciplina reprime, sproporzionatamente, con una modesta contravvenzione.

Le ultime due fattispecie sanzionano offese alla libertà del lavoratore o dell'imprenditore in un momento particolarmente delicato della dinamica di un rapporto di lavoro, qual è l'esercizio del diritto di sciopero. In entrambi i casi la connotazione lesiva del fatto è solidamente assicurata dalla necessità che la condotta assuma connotati di violenza o di minaccia. Si tratta in sostanza di ipotesi speciali di violenza privata.

I reati contro la religione sono stati ricondotti al solo schema possibile nel diritto di uno Stato liberale - democratico. Si tutela, cioè, la libertà di tutti i cittadini a professare una fede religiosa e a celebrarne i culti, o anche a non professare alcuna religione, purché l'esercizio di tali libertà non rechi offesa alla libertà altrui.

Analogo rispetto della libertà ha indotto a incriminare le offese al sentimento religioso, a qualsiasi fede esso corrisponda. Il sentimento religioso è profondamente radicato in ogni persona che abbia una fede. In conseguenza, i cittadini devono essere tutelati in questo loro sentimento, così come sono tutelati nel sentimento dell'onore. Mentre, però, l'onore è un sentimento individuale, la fede religiosa per lo più coinvolge larghe collettività di soggetti. Di guisa che, nel quadro di una politica criminale appropriata, la tutela del sentimento religioso è ancora più importante della tutela dell'onore: sia perché un solo illecito possiede una potenzialità offensiva che può investire anche milioni di soggetti, ognuno dei quali merita tutela, sia perché una risposta emotiva all'offesa può anche essere collettiva e può coinvolgere direttamente l'ordine pubblico.

La nota di socialità che normalmente accompagna il fenomeno religioso, e ne delimita dunque la necessità di tutela specifica, ha indotto la Commissione a circoscrivere le incriminazioni, sia di interruzione o turbativa di pratiche religiose, sia di offesa al sentimento religioso, ai soli illeciti commessi in luogo destinato al culto oppure in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'impostazione generale del titolo III (Reati contro la famiglia) differisce da quella del titolo XI del codice penale del '30. Il capo I del titolo III è destinato a rimanere inalterato sia quanto all'intitolazione sia quanto alle fattispecie in esso da includere (bigamia e induzione al matrimonio mediante inganno). Nella prospettiva, infatti, di un'adeguata riforma dei delitti contro la famiglia non potevano essere abrogate le norme che prevedono tali fattispecie. Primo interesse della famiglia è infatti di restare ancorata al proprio solenne atto costitutivo, il matrimonio: a cui consegue lo status di coniuge (che rappresenta la posizione giuridico -sociale della persona che contribuisce a formare la famiglia), e dal quale scaturiscono in capo ai coniugi (ex art. 143, comma 2 c.c.) gli obblighi alla reciproca fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, e alla coabitazione.

Il capo II del titolo III (Dei delitti contro la morale familiare) è destinato a non figurare nella nuova articolazione del titolo. Non scompare la fattispecie del delitto di incesto che ritroviamo nel titolo V capo III (Dei reati contro la libertà sessuale) del Libro I della parte speciale, in una diversa prospettiva imperniata sulla modalità dell'abuso delle relazioni familiari. Non viene, viceversa, mantenuta, anche per il troppo generico riferimento al parametro della morale familiare e perché non trova riscontro in altra collocazione, la fattispecie di cui all'art. 565 del c.p. del 1930. La tutela della solidarietà familiare diventa nel capo II del titolo III il punto di riferimento di alcune fattispecie che, in parte, riproducono ipotesi criminose già esistenti nel codice vigente (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, sottrazione consensuale di minorenni e sottrazione di persona incapace, fattispecie, queste ultime, perseguibili d'ufficio, essendone soggetto passivo il minore o l'incapace e non il genitore): e, in parte, sanzionano, al di fuori di formule che nella loro genericità hanno creato delicati problemi interpretativi (ad es. la locuzione "condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie" di cui all'art. 570 co. 1 c.p.), la violazione di obblighi di assistenza sia economica, ristrutturata nei suoi presupposti, contenuti e destinatari, sia fisica (ed è il punto 2 dell'art. 90 il profilo di maggior novità nel quadro della più ampia prospettiva di solidarietà familiare). In questa più ampia visuale di solidarietà va collocata la violazione dell'obbligo di far impartire al minore da parte di chi sia investito di autorità o incaricato di vigilanza, l'istruzione obbligatoria, senza giustificato motivo. La gravità della violazione, mutilante la personalità e il suo sviluppo tanto più in epoca tecnologica, ne impone la configurazione in termini di delitto, nella duplice e distinta articolazione dolosa e colposa.

La tutela del minore o dell'incapace di provvedere a sé stesso, nel quadro di un rafforzamento dei doveri di solidarietà familiare, comporta la necessità di prevedere a livello contravvenzionale (art. 91) alcune fattispecie di omesso avviso di fuga all'autorità, di omesso avvio ad un'attività di lavoro, senza giusto motivo, del minore che abbia superato i limiti di età stabiliti per l'istruzione obbligatoria e di impiego di minori di anni 18 (e non solo di anni 14) nell'accattonaggio: fattispecie già presenti, le ultime due, nel codice vigente ma che subiscono taluni ritocchi strutturali.

Il capo III (Delitti contro lo stato di filiazione) si caratterizza per la previsione di un'unica fattispecie ad evento (alterazione dello stato di filiazione) realizzato tramite una condotta a forma libera, nella quale si ritengono sintetizzate, tra l'altro, le forme di condotte tipicizzate nelle ipotesi criminose di cui all'art. 566 e segg. del c.p. del 1930. Malgrado le varie proposte dottrinali tendenti a spostare le forme di alterazione dello status di filiazione nell'ambito dei delitti contro la persona (o i suoi segni distintivi) o contro la fede pubblica, si è ritenuto essenziale mantenere la tutela dello status nella prospettiva della salvaguardia del nucleo familiare. E in quest'ordine di idee, mentre il riconoscimento non veridico di figlio naturale (che il disegno di legge Jervolino - Vassalli prevedeva all'art. 9 in quanto commesso al fine di eludere le norme sull'affidamento o sull'adozione dei minori) rientra nella previsione della fattispecie onnicomprensiva di alterazione, è prevista la non punibilità, nel quadro di un'integrazione e rafforzamento del nucleo familiare, del riconoscimento sia pure falso come figlio naturale di persona che sia figlio naturale del coniuge.

La limitazione dell'evento di alterazione allo stato di filiazione alla sola persona minore degli anni quattordici nasce da un'esigenza collaterale di tutela del soggetto non in grado di opporsi o di ostacolare l'evento. Al di là di tale limite (da estendere però all'incapace) la persona il cui status viene alterato sarà solitamente correo nelle modalità quasi sempre delittuose di realizzazione dell'alterazione.

Il titolo IV (Reati contro la fede pubblica) disciplina i reati contro la fede pubblica, ma il suo contenuto chiarisce subito che la fede pubblica costituisce soltanto una categoria classificatoria o, comunque, un bene strumentale alla tutela degli interessi garantiti dall'efficacia probatoria dei documenti o di altre situazioni rilevanti.

Il capo I è appunto significativamente intitolato con riferimento a tale efficacia probatoria.

La novità fondamentale sta nel fatto che il progetto non concepisce più la tutela dell'atto in sé e quindi una gradazione della gravità in ragione essenzialmente dei tipi di atto, così come faceva il codice Rocco. Il progetto guarda agli effetti che possono derivare dal falso, rivedendo coerentemente la gerarchia del significato dell'atto falsificato in funzione degli effetti medesimi. Da ciò deriva anzitutto la parificazione dell'atto pubblico della verificazione, certificazione, autorizzazione o attestazione. Il fatto relativo al documento fidefacente (in senso stretto) dà luogo ad una semplice circostanza aggravante (art. 93 cpv. 2).

Dalla nuova impostazione deriva inoltre che il reato è escluso se il fatto non offende l'interesse salvaguardato in concreto dalla funzione probatoria dello specifico documento (art.93 cpv. penult.).

L'art. 93 mira a semplificare la materia accorpando diverse figure di falso in una fattispecie generale che fa perno sulla idoneità delle diverse condotte ad alterare l'efficacia probatoria del documento.

L'articolo definisce il documento pubblico agli effetti della legge penale, circoscrivendolo a quegli atti che siano in sé rappresentativi dell'esercizio della mansione pubblica di documentazione. Con ciò, mirando a superare l'equivoca distinzione tra atto pubblico in senso stretto e in senso lato, si vuole evitare che acquistino rilievo quegli atti cui si possa per altro verso ed in concreto attribuire un'efficacia probatoria, ma senza che vi sia una disposizione che specificamente attribuisca loro la destinazione a provare la verità di un fatto con rilievo pubblicistico.

Ogni altro atto, pur formato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non è parificato al documento pubblico; solo se si tratta di atto strumentale all'esercizio della pubblica mansione di documentazione, può realizzarsi altro titolo di delitto, ma la punibilità ha per presupposto l'uso o il lasciarne far uso (art. 93 n. 2).

Il n. 3 dell'art. 93 prevede il delitto di falsità in documento privato.

Ai documenti sono parificati i dati informatici. Questa parificazione sul piano dell'oggetto materiale mira a semplificare la soluzione del problema dell'estensione delle fattispecie di falso alle ipotesi di falso informatico.

Il n. 4 prevede la falsità in foglio firmato in bianco ed il n. 5 l'uso di atto falso.

Il n. 6 configura una fattispecie generale di falsità in registri e comunicazioni.

Il n. 7, nel prevedere la falsità in attestazioni nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, non parifica al documento la copia autentica, perché questa è già in sé un documento.

Il Capo II contiene i reati di falsità personale: sostituzione di persona, supposizione di stato, falsa attestazione o dichiarazione di un pubblico agente sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, frode nell'ottenimento o uso indebito di certificati, usurpazione di titoli o di onori.

La supposizione di stato viene collocata in questo capo, in quanto rappresenta un fatto che non implica un'offesa all'altrui personalità sociale, ma un'offesa ad interessi meno rilevanti connessi alla corretta tenuta dei registri dello stato civile.

Il Capo III contiene i reati contro l'altrui affidamento, in specie figure contravvenzionali in materia di abuso della credulità, falsificazione di cose d'arte, commercio o autenticazione delle stesse falsificate.

 

Reati contro la comunità

 

Il Libro III della Parte speciale comprende i Reati contro la comunità, ripartiti in otto Titoli: Reati contro l'incolumità e la salute collettiva, Reati contro l'ambiente, Reati contro il patrimonio culturale, Reati contro il paesaggio e la flora, Reati contro l'economia, Reati contro gli animali e il patrimonio faunistico.

L'evoluzione del diritto internazionale verso l'affinarsi della cooperazione tra Stati rende opportuna la previsione di reati che si caratterizzano per il nucleo di offensività, rivolto contro interi gruppi di persone, unite da un vincolo nazionale, etnico, razziale o religioso. A questi reati sono aggiunti, per formare il Titolo dedicato ai Reati contro le genti, quelli che, in tempi recenti, sono stati spesso utilizzati come mezzi di lotta politica o di ricatto verso gli Stati o altre comunità politicamente organizzate e perciò hanno formato l'oggetto di convenzioni internazionali.

In particolare, l'esperienza storica mostra come una comunità politicamente organizzata possa, con una certa frequenza anche ai giorni nostri, essere tentata di distruggere o almeno indebolire altre comunità, fondate su legami di vario tipo e soprattutto su legami nazionali, etnici, razziali o religiosi. Le tecniche di questa operazione consistono quasi sempre nella eliminazione fisica delle persone che appartengono al gruppo considerato rivale, oppure in trattamenti disumani, deportazioni, limitazione delle nascite, trasferimento dei minori in altri gruppi. Le esigenze di tipicità proprie della legislazione penale inducono peraltro a incriminare come genocidio (art. 96.1) non ogni condotta rivolta a indebolire un gruppo rivale, ma soltanto quelle che si avvalgono di una delle modalità suddette.

La deportazione collettiva (art. 96.2) si differenzia dal genocidio per il fatto che il trasferimento forzoso di gruppi di persone in altro territorio non è finalizzato all'idea di indebolire il gruppo, ma è ispirato da ragioni di altra natura: demografiche, economiche o politiche.

Un ulteriore reato (art. 96.3) è la discriminazione, che consiste nelle varie forme di segregazione che possono servire per limitare la partecipazione paritaria di un gruppo alla vita della comunità.

Nello stesso titolo è previsto il delitto di cattura di ostaggi (art. 96.4). La struttura di questo reato è quella di un sequestro di persona qualificato dalla finalità di indurre un ente internazionale, uno Stato o un ente pubblico a fare od omettere qualche cosa. La presenza di questa finalità fa mutare però l'obiettività giuridica. Qui bene tutelato è la libertà politica degli Stati, degli enti internazionali e degli enti pubblici. Per questo motivo, il delitto in questione è stato oggetto della Convenzione di New York del 18.12.1979, che ne vuole obbligatoria la incriminazione e, nel disegno di legge-delega, è incluso tra i delitti contro le genti.

L'ultimo delitto preveduto nel Titolo I è il dirottamento (art. 96.5). Anche qui, la struttura del fatto è quella di un sequestro di persona qualificato dalle sue modalità. Ma, appunto le modalità in questione, in quanto comprendono la forzatura del confine di uno Stato, sono quelle in forza delle quali l'oggetto giuridico risulta diverso: esso attiene ai rapporti tra gli Stati, posto che il dirottamento non verrebbe eseguito, se l'autore non avesse almeno la speranza di sfruttare a proprio vantaggio la diversità politica tra Stati. Anche il dirottamento è un reato, la incriminazione del quale è resa obbligatoria da Convenzioni internazionali.

Si noti che, per il modo come sono strutturate le due fattispecie, esiste una differenza importante tra cattura di ostaggi e dirottamento: nel primo caso, basta che una sola persona sia privata della libertà; nel secondo, occorre che le persone sequestrate siano almeno due.

Per tutti i reati previsti nel Titolo I, ragioni di opportunità politica inerenti alle relazioni internazionali suggeriscono di porre, a norma dell'art. 7, lett. c), aa, il requisito della procedibilità a richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Il Titolo II sostituisce alla rubrica del codice Rocco ("Dei delitti contro l'ordine pubblico") quella "Dei reati contro la sicurezza collettiva". Non si tratta di un mutamento solo formale, perché la nuova intitolazione vuol meglio caratterizzare il bene giuridico offeso dai reati del titolo, che non è più la generica, e sotto molti profili indecifrabile, entità dell'"ordine pubblico", ma appunto la "sicurezza collettiva", maggiormente concreta ed in sintonia con la struttura democratica dello Stato. Emerge in particolare l'aspetto della sicurezza "fisica" della collettività.

L'art. 97 delinea una serie di circostanze aggravanti che definiscono le più pericolose forme di criminalità organizzata.

Tra le fattispecie dell'art. 97 viene compresa anche la rissa, per la forza di attrazione esercitata dal bene della sicurezza collettiva intesa come sicurezza fisica: indubbiamente la rissa merita una considerazione autonoma, rispetto alle fattispecie offensive della vita e dell'incolumità individuale, per la diffusività del suo potenziale aggressivo.

E' sembrato opportuno escludere dal codice la disciplina dell'associazione di stampo mafioso, perché più adatta ad un corpo legislativo autonomo e meglio plausibile secondo le mutevoli e particolari esigenze che si pongono per contrastare efficacemente questa specifica forma di criminalità organizzata.

L'art. 98 impone la previsione di una fattispecie contravvenzionale che porta in sé un evidente significato di minaccia per la sicurezza collettiva, anche se l'oggetto dei corpi armati (la cui formazione viene perseguita) non è la commissione di reati.

A differenza del titolo II, il titolo III, (Dei reati contro l'incolumità e la salute collettiva") contiene fattispecie la cui portata offensiva per l'incolumità fisica e la salute collettiva si attualizza in episodi di devastante lesività o pericolosità (come nella strage o nelle diverse ipotesi di disastro).

Quanto alla somministrazione, commercio, produzione e detenzione di sostanze nocive, si è esclusa l'opportunità di autonomi reati ove l'oggetto materiale consista in medicinali ovvero in sostanze alimentari. Ciò, anche nello spirito complessivo della delega che tende ad evitare inutili proliferazioni di figure criminose, nel caso in cui, rimanendo ferma la struttura del fatto, venga semplicemente a specificarsi un elemento significativo del medesimo.

L'art. 99, oltre a riprendere una serie di fattispecie previste dal codice Rocco, dà specifico conto di alcuni dei più pericolosi fenomeni del nostro tempo, quale l'esplosione ovvero la diffusione o la dispersione di sostanze tossiche o radioattive, di radiazioni o di energie [punto 2) lett. e]; ed il punto 6 delinea la fattispecie di pericolo nucleare caratterizzata dal rischio di diffusione di sostanze radioattive o di radiazioni.

Il punto 7) tratteggia la fattispecie di offesa alla sicurezza dei trasporti; i punti 8 e 9) definiscono le condotte pregiudizievoli per le difese contro i disastri o per le difese contro le conseguenze dei disastri medesimi.

L'art. 100 prevede l'estensione della punibilità alle fattispecie colpose, secondo le linee tradizionali del nostro sistema penale in materia.

Anche l'art. 101 definisce una serie di fattispecie contravvenzionali rispondenti nelle linee generali al sistema del codice Rocco. I punti 7) e seguenti contengono le fattispecie aventi per oggetto medicinali e sostanze alimentari e hanno lo scopo di ristrutturare l'amplissima e spesso disordinata legislazione complementare in materia, formando poche figure criminose con capacità di sintetizzare in sé tutto il materiale rilevante.

Il Titolo IV disciplina parte della materia ambientale. La linea di fondo seguita dal progetto è quella della distinzione delle fattispecie genericamente ambientali secondo una più precisa enucleazione dei beni tutelati. Latamente inteso contiene un insieme di beni; se si vuole, rappresenta esso stesso nel suo insieme un bene di importanza basilare, ma strumentale alla tutela di molti altri beni. Le esigenze di una efficace e razionale sistemazione della materia richiedono perciò una più esatta tipicizzazione dei fatti di reato, la quale postula una più definita individuazione del bene giuridico di volta in volta offeso dalla condotta criminosa.

Il Titolo IV delega il Governo a prevedere fattispecie, per eccellenza ambientali, che offendono la salute collettiva. L'art. 102 individua il delitto di alterazione dell'ecosistema, punibile anche per colpa, fondato su due cardini: da una parte l'evento di alterazione della composizione o dello stato fisico dell'ambiente, dall'altra la condotta inosservante dei limiti di accettabilità fissati secondo legge. Riguardo all'evento l'articolo chiarisce che non è necessaria la determinazione dell'effetto di alterazione, ma è sufficiente l'aver contribuito ad essa. Il che sdrammatizza i problemi di accertamento causale.

D'altronde solo il contributo causale che violi i limiti di accettabilità viene in rilievo. Il che significa che la legge isola un'area di rischio permesso. Questa può essere specificata anche da norme di rango inferiore alla legge, ma sempre che nella legge risiedano criteri direttivi che ne delimitino congruamente l'ambito di operatività. In questo senso va interpretata la formula fissati" secondo la legge".

L'art. 103 delega il Governo a prevedere la contravvenzione di inquinamento ambientale, che rappresenta un'anticipazione della tutela, ma sempre fondata sul superamento dei limiti di accettabilità.

Il titolo V prevede la definizione dei delitti, anche colposi, contro il patrimonio culturale, aventi ad oggetto le cose di interesse culturale. I delitti consistono in condotte di danneggiamento, sottrazione, appropriazione, acquisto ed esportazione abusivi. Quanto all'art. 105, che definisce le cose di interesse culturale, va tenuto presente che il requisito della sottoposizione o della sottoponibilità a vincolo amministrativo serve per conciliare l'esigenza della tutela penale anche del patrimonio artistico (ecc.), non ancora vincolato con la esistenza di garantire la tassatività e di evitare temibili eccessi nella tutela penale. Poiché la legislazione speciale in materia non può prescindere dall'indicare il presupposto del vincolo (si pensi ad es. alla vigente legge del 1939, art. 13) individuato nell'"interesse artistico (...) particolarmente importante", per si debbono intendere tutte o soltanto le cose, rispetto alle quali gli organi competenti hanno già riscontrato o comunque possano riscontrare il suddetto presupposto (perché, ad es., trattasi di cose di "interesse artistico (...) particolarmente importante"). Sicché il privato che intenda alienare, esportare, demolire (ecc.) cose artistiche (ecc.) non ancora vincolate, potrà, per evitare rischi, chiedere agli organi competenti se esse presentino o meno il presupposto della vincolatività e comportarsi di conseguenza.

Il titolo VI riguarda i reati contro il paesaggio e la flora. Si tratta di reati che, pur offendendo beni genericamente definibili come ambientali, sono stati differenziati da quelli previsti dagli artt. 102 e 103 perché, diversamente da questi ultimi, non hanno evidentemente per oggetto la salute.

L'art. 106 delega il Governo a prevedere il delitto di alterazione di paesaggio e l'art. 107 due ipotesi contravvenzionali.

La prima di queste (art. 107.1), consistente nel danneggiamento di piante protette, va tenuta rigorosamente distinta dal delitto previsto dall'art. 108 che riguarda non più il paesaggio e la flora in sé e per sé presi, ma le "risorse economiche" ambientali.

Il n. 2 dell'art. 107 prevede la figura del commercio o detenzione di piante protette, di rilevanza penalistica per i rischi connessi che ricadono sul patrimonio paesaggistico e sulla flora.

Il Titolo VII contiene il grande capitolo dei reati contro l'economia, immettendo nel codice penale molte delle fattispecie penali (tutte le più importanti) tipizzate dalla legislazione complementare.

Il Capo I tratteggia i reati contro le risorse economiche ambientali, la produzione ed il mercato.

L'art. 108, delegando il Governo a prevedere i delitti gravemente offensivi di beni della collettività, introduce (n. 1) la fattispecie di danneggiamento delle risorse economiche ambientali (suolo, acqua, aria e vegetazione). Qui l'ambiente viene dunque in rilievo quale "ricchezza collettiva".

Il n. 2 dell'art. 108 prevede un aggiornamento dell'analogo delitto definito dall'art. 499 del codice Rocco. Il delitto, pur caratterizzato da gigantismo, sembra comunque da conservare per evitare una lacuna altrimenti inspiegabile nel presente capo.

Il n. 3, nel rispetto del principio di offensività, semplifica la tipicizzazione del delitto di aggiotaggio. E' stata usata l'espressione "beni di mercato" per comprendervi le figure speciali di aggiotaggio, le autonome incriminazioni delle quali devono considerarsi abrogate.

Il n. 4 definisce il delitto di sfruttamento di informazioni riservate, fondato sui presupposti dell'abuso di un ufficio imprenditoriale e dello sfruttamento dell'informazione a fine di profitto "ingiusto". I requisiti dell'abuso e dell'ingiustizia tendono a garantire la determinatezza del fatto materiale e psicologico. Essi vengono ulteriormente specificati attraverso la loro polarizzazione nel senso dell'"alterazione" della posizione di parità dei partecipanti al mercato.

L'art. 109 prevede la contravvenzione della diffusione di notizie false o pericolose per il normale svolgimento dei rapporti economici. La tipicità si fonda anche sul carattere particolarmente insidioso del mezzo, per l'effetto diffusivo connesso ai mezzi di pubblicità".

Il Capo II delinea i reati contro le finanze dello Stato.

Anche qui il progetto cerca di sintetizzare una congerie di disposizioni non poco discusse nel merito e nella tecnica di redazione. L'art. 110 riassume le diverse figure di frode fiscale (n.1) in un'unica fattispecie. I nn. 2 e 3 prevedono, rispettivamente, l'omissione di dichiarazioni fiscali e la dichiarazione fiscale infedele. L'art. 110, nel suo complesso, cerca di riordinare le condotte significative secondo lo specifico disvalore (frode ovvero violazione dell'obbligo), non ignorando al contempo il rilievo del disvalore di evento e fissando perciò la misura dell'importo, falsamente dichiarato o non dichiarato, in un dato economicamente significativo.

Il Capo III (Dei reati contro la circolazione monetaria) contiene l'art. 111 che delega il Governo a prevedere il delitto di falsità in monete, nelle condotte del farle circolare, di fabbricarle o detenerle a scopo di farle circolare. Come molte altre disposizioni, l'art. 111 cerca di meglio enucleare la progressione di condotte rilevanti che offendono in modo più o meno anticipato il bene nella specie protetto.

I Capi IV, V, VI e VII hanno per obiettivo la risistemazione di un gran numero di fattispecie, per lo più disseminate nella legislazione complementare. La successione si snoda secondo che le fattispecie concernano l'economia imprenditoriale (capo IV) oppure i momenti strumentali della costituzione ed organizzazione (capo V) o la trasparenza economica (capo VI) ovvero l'estinzione dell'impresa (capo VII). La fattispecie, per quanto diversificate nei termini espressi dalle intitolazioni dei capi, vengono peraltro costruite con l'occhio volto all'idoneità offensiva di ognuna delle condotte rispetto ai beni economici più latamente intesi o più strettamente patrimoniali interessati dalle diverse condotte.

Nel Capo IV (Dei reati contro l'economia imprenditoriale) l'art. 112 delega il Governo anzitutto alla previsione del delitto di illegale diminuzione del patrimonio. In tale fattispecie sono ricompresi, ad esempio, i reati di illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi (art. 2621/1 e 2) c.c.) e di restituzione o liberazione dell'obbligo di eseguirli (art. 2623/2 c.c.).

La stessa pena è prevista per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni o quote proprie, in quanto condotte illegalmente diminutive del patrimonio sociale.

Il n. 2 prevede la fondamentale fattispecie di infedeltà patrimoniale, che il progetto tipicizza, con riferimento non soltanto all'abuso di poteri o alla violazione di doveri connessi all'impresa, ma anche all'evento di danno ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto. La fattispecie di infedeltà assorbe una serie di ipotesi di abuso del patrimonio dell'impresa, tra le quali le ipotesi di conflitto di interessi, previste dagli artt. 2631 e 2624 c.c., nonché la divulgazione di notizie riservate. Di particolare importanza è il cpv. del n. 2, perché mira a risolvere gli spinosi e rilevanti problemi legati ai rapporti tra società collegate. Il profitto ricavato da un'impresa del gruppo quale frutto del collegamento all'interno di questo non viene considerato, in via di principio, ingiusto. Però l'esclusione di tale fondamentale requisito di "ingiustizia", e quindi l'esclusione del reato, vengono fatte dipendere dal concorso di riflessi economici favorevoli e quindi da un riequilibrio dei rapporti economici intragruppo.

Anche il delitto di illecita concorrenza (n. 3) viene costruito come reato di evento (impedimento o ostacolo all'esercizio dell'attività d'impresa). Viene prevista, accanto ad esso, l'autonoma fattispecie di concorrenza violenta, commissibile attraverso violenza o minaccia (n. 4).

Nel delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (n. 5), il termine "segni" è usato nel senso comprensivo anche dei nomi e dei marchi. Il principio di assimilazione degli interessi comunitari qui opera anche con riferimento agli interessi dei Paesi membri singolarmente considerati. Il legislatore delegato dovrà naturalmente procedere al coordinamento della presente disposizione con gli artt. 473 e 474 del codice Rocco.

Il n. 6 prevede la tradizionale figura della frode in commercio.

Il n. 7 trasferisce nel codice penale il delitto di c.d. mendacio bancario oggi previsto dall'art. 95 legge bancaria. La fattispecie viene modificata. L'evento coincide con il pericolo per gli interessi patrimoniali della banca: la fattispecie si trasforma in una figura speciale e più grave di tentata truffa (ai danni dell'azienda di credito). Il cpv. cerca di favorire il ravvedimento attuoso collegandovi la non punibilità.

Il n. 8 delinea una figura di abuso nelle sovvenzioni, comprensiva delle due condotte dell'illecita captazione e dell'indebito storno per finalità estranee alla concessione.

Nel Capo V (dei reati connessi alla costituzione ed organizzazione dell'impresa), l'art. 113 prevede anzitutto il delitto di esercizio non autorizzato di impresa (n. 1). Poi quello di illecita trasformazione dell'impresa che si incardina nel mutamento dell'assetto dell'impresa senza osservare le procedure di legge.

Il bene tutelato è il patrimonio sociale, dei creditori e dei terzi. Il n. 3 in un'unica fattispecie sintetizza condotte, diverse descrittivamente, ma aventi lo stesso significato offensivo di impedire la partecipazione all'attività imprenditoriale dei soggetti legittimi.

Il n. 4 delinea una fattispecie generale di menomazione dei diritti della minoranza. La tipicità viene assicurata mediante il riferimento alla presenza di una situazione di collisione o divergenza degli interessi di maggioranza e minoranza da cui scaturisce una "indebita discriminazione" a danno di quest'ultima.

Il n. 5 prevede il delitto di impedito o turbato controllo dell'esercizio dell'attività di impresa, parificando il controllo esterno a quello interno all'impresa. Considerato il carattere generale della fattispecie, nelle disposizioni transitorie e di coordinamento è prevista l'abrogazione anche delle norme sull'impedito o turbato controllo contenute nella legislazione in materia di alimenti e medicinali.

Il n. 6 delinea il delitto di omessa osservanza di legittime prescrizioni degli organi di controllo, restringendo l'ambito di applicazione di questa fattispecie (altrimenti troppo esteso) attraverso il riferimento al tipo di prescrizioni: deve trattarsi di prescrizioni inerenti al rischio eminentemente economico.

L'art. 114 introduce l'importante fattispecie generale di omessa sorveglianza nell'ambito di impresa. La fattispecie dovrebbe sdrammatizzare il problema della rilevanza penalistica delle omissioni all'interno delle organizzazioni pluripersonali, nelle ipotesi in cui, nel progredire di un certo iter criminoso, chi dovrebbe intervenire, pur non essendo un garante in senso stretto, non intervenga in qualche modo o misura, ostacolando o comunque non permettendo, sia pur non intenzionalmente, l'altrui impedimento del reato. Tale fattispecie riguarda, tra gli altri, i sindaci e i membri di organi di controllo. Il Capo IV contiene i reati contro la trasparenza economica dell'impresa.

L'art. 115, oltre a riprendere la tradizionale figura della falsità in comunicazioni sociali (n. 1), delinea (n. 2) una figura generale di fraudolenta esagerazione del patrimonio, che accorpa in sé diverse fattispecie dell'ordinamento attuale, guardando all'omogeneità dell'effetto cagionato, che consiste appunto nel gonfiamento artificioso del patrimonio. L'art. 115 contiene inoltre (n. 3) una fattispecie generale di omessa o falsa comunicazione di quote di partecipazione all'impresa anch'essa assorbente in sé diverse figure previste oggi dalla legislazione complementare.

L'art. 116 delega il Governo a prevedere la contravvenzione della fraudolenta pubblicazione di un gonfiamento artificioso del patrimonio, con pericolo di nocumento (n. 1). Il n. 2 dell'art. 116 delinea la contravvenzione di uso non consentito di denominazioni riservate per legge ad attività imprenditoriali diverse.

Seguendo l'esempio di alcune legislazioni straniere, il corpo di reati fallimentari abbandona la legislazione speciale per essere introdotto nel codice penale. Ciò corrisponde, da un lato, alla importanza che questi reati hanno assunto nella società moderna; dall'altro, corrisponde alla esigenza pratica, più volte avvertita, di sottoporli alle regole generali penalistiche (una legge speciale più facilmente cede alla tentazione di creare anche principi generali propri).

La tecnica legislativa proposta è, pertanto, quella propria di un codice, dove si evitino l'abuso del metodo casistico e dei rinvii da una disposizione a un'altra. Circa i soggetti, si è confermata la linea tradizionale italiana, di chiamare a rispondere, per la bancarotta e i reati affini, solo l'imprenditore e le altre persone che abbiano il controllo dell'impresa; avendo cura di specificare che a qualificare il soggetto è sufficiente il controllo di fatto.

Per mantenere piena armonia tra processo penale e procedura concorsuale, ma anche con il fine di non turbare inutilmente la vita dell'impresa con interventi intempestivi, si è preferito continuare a richiedere l'apertura di una procedura concorsuale per la punibilità del reato. Per adeguare la misura della pena all'effettivo disvalore del fatto, sono state previste circostanze speciali relative al danno patrimoniale complessivo arrecato ai creditori, grazie alle quali la pena può essere raddoppiata o dimezzata.

In particolare, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è stata configurata come un delitto di evento, imperniato sulla causazione o sull'aggravamento del dissesto, e dominato da un dolo di frode, la quale viene definita, agli effetti di tale delitto, come volontà di sottrarre attività alla garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori. Si ottiene così una differenza assai netta rispetto alle ipotesi patrimoniali di bancarotta semplice, che per la materialità del fatto possono essere identiche a quelle di bancarotta fraudolenta.

La bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta fraudolenta per dissimulazione od occultamento sono inserite in un unico titolo delittuoso: in tutte queste ipotesi, infatti, la diminuzione dell'attivo è solo apparente.

Si prevedono poi i reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di ricorso abusivo al credito, nonché le distrazioni senza concorso col fallito, la simulazione nelle domande di ammissione ai crediti, il mercato di voto e la frode nelle procedure conservative: reati tutti, per i quali non sono suggeriti mutamenti rispetto alle incriminazioni contenute nel diritto vigente.

Profondamente innovativa è, invece, la previsione della bancarotta semplice, che è configurata come contravvenzione anziché come delitto.

La configurazione come contravvenzione consente non solo di punire il cagionare o aggravare il dissesto volontariamente (ma senza il dolo di frode: spese personali o per la famiglia eccessive, condotte rivolte solo allo scopo di ritardare il fallimento, ecc.), ma anche di riportare ai principi generali di diritto penale la punibilità anche delle forme colpose di bancarotta semplice, adeguando il testo legislativo alle esigenze di giustizia sostanziale che, emergendo nella prassi, spesso inducono i giudici a forzare il contenuto delle fattispecie ora vigenti.

Ad evitare però una ingerenza eccessiva del giudice penale nelle imprese e per non rendere l'imprenditore troppo prudente e timoroso nella sua gestione, si è posto il requisito che la colpa sia grave.

Una ulteriore ragione per qualificare come contravvenzione la bancarotta semplice sta nella circostanza che non ha molto senso punire i fatti che la costituiscono, se essi sono rimasti allo stadio del tentativo. In ultima analisi, quello della bancarotta semplice è uno dei tipici casi in cui il regime tipico delle contravvenzioni si adegua alle esigenze della repressione penale assai meglio che non il regime previsto per i delitti (cfr. l'art. 55 n. 3).

Per non scoraggiare l'imprenditore dal chiedere l'ammissione al concordato preventivo o all'amministrazione controllata (che possono anche consentire il salvataggio dell'impresa), si è previsto di non rendere punibile la bancarotta semplice in presenza di tali procedure, salvo che esse sfocino in una procedura maggiore.

Come contravvenzioni sono previste pure la denuncia di creditori inesistenti e le altre inosservanze da parte del fallito.

I curatori, i commissari giudiziali o governativi e i loro coadiutori sono espressamente qualificati pubblici agenti: ciò consente di applicare loro le norme sui delitti dei pubblici agenti contro la pubblica amministrazione e le norme che tutelano il pubblico agente.

Il Capo VIII termina con una disposizione generale di inclusione, tra i soggetti esercenti l'attività di impresa, di coloro che esercitano funzioni comunque inerenti alla medesima attività e nei limiti di compatibilità delle funzioni esercitate con le singole condotte criminose.

 

Reati contro gli animali e il patrimonio faunistico

 

Il Titolo VIII prevede i reati contro gli animali e il patrimonio faunistico, configurati tutti come reati contravvenzionali e rispondenti ad una esigenza di tutela sempre più avvertita dalla moderna cultura, a livello internazionale.

La tutela si articola, secondo un più maturo pensiero oggi emergente, nelle due direttrici:

della tutela dell'animale come tale, in quanto capace di sofferenza, assurgendo così l'animale medesimo a oggetto primario della tutela stessa e considerandosi l'umano sentimento di pietà verso gli animali quale oggetto secondario. A tale esigenza risponde, oltre alla nuova figura dell'abbandono di animali domestici, la tradizionale figura del maltrattamento di animali, che è stata espressa nella sua essenza, incentrandola sui due requisiti qualificanti del "maltrattare" e della "assenza di necessità". Con la previsione della relativa circostanza aggravante si è inteso perseguire la duplice finalità: di espressamente sancire la illecita del maltrattamento anche se modalità di attività industriale - commerciale (allevamento, trasporto, ecc.), e di perseguire più severamente tali più gravi fatti, perché programmati e praticati su larga scala;

della tutela degli animali come elementi del patrimonio faunistico, la quale concorre, assieme alla tutela dell'ambiente del paesaggio e della flora, alla più generale tutela ecologica. A tale esigenza si è provveduto con la previsione delle fattispecie (in parte nuove ed in parte recepite, essenzializzandole, dalla legislazione speciale in materia) del bracconaggio e della pesca di frodo, nonché del commercio o detenzione di animali protetti, rinforzate nella funzione generale preventiva e speciale preventiva da circostanze aggravanti e da pene accessorie ben finalizzate, nonché dalla confisca obbligatoria.

 

Reati contro la repubblica

 

Il libro IV della Parte speciale ha per oggetto i "Reati contro la Repubblica", suddivisi in tre Titoli: Reati contro l'ordine costituzionale, Reati contro la giurisdizione, Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Titolo ("Reati contro l'ordine costituzionale") dedicato ai delitti politici è stato oggetto di una riformulazione che si distacca dal codice Rocco in modo netto e vistoso. E' noto infatti come il corpus dei delitti contro la "personalità dello Stato" rappresenti uno dei settori più arretrati dell'intero codice Rocco, e come gli inserti operati e le modifiche intervenute dopo la caduta del fascismo non solo non abbiano significativamente inciso sul tessuto strutturale, ma per taluni aspetti l'abbiano consolidato se non addirittura peggiorato. Ed un effetto analogo ha provocato la legislazione speciale, che in materia, si è stratificata irrazionalmente nel corso dei decenni.

L'oggetto generico della tutela è stato identificato nell"ordine costituzionale", inteso come l'insieme delle regole politiche basilari, sancite dalla Costituzione, su cui si fonda la Repubblica italiana. L'articolazione del Titolo si sviluppa lungo tre direttrici teleologiche fondamentali: l'ordinamento democratico della Repubblica (capo I), gli organi costituzionali (Capo II), la sicurezza della Repubblica e le relazioni internazionali (Capo III). In pratica, nel Capo I refluiscono le incriminazioni dirette a tutelare i meccanismi istituzionali che caratterizzano la dinamica politica in un regime democratico quale il nostro; nel Capo II sono incluse condotte offensive che, per essere dirette contro persone fisiche investite di funzioni costituzionali, incidono sull'esercizio delle attività istituzionali di un organo costituzionale; al Capo III sono assegnate le fattispecie che in varia guisa pregiudicano la sicurezza della Repubblica quale soggetto di diritto internazionale o nel quadro delle relazioni internazionali. Il Capo IV è dedicato ai reati politici di associazione, che, nella materia considerata, assumono - com'è noto - una particolare rilevanza ed esigono quindi una specifica considerazione: l'associazione costituisce, infatti, in un gran numero di casi, un modo "necessitato" di preparazione e di commissione del reato politico.

Il tema dominante nella problematica del reato politico è rappresentato dalla ricerca di un corretto baricentro di offensività. Questa non può infatti essere desunta puramente e semplicemente dalla finalità politica perseguita o dall'evento di natura politica determinato dall'agente. Il nostro ordinamento costituzionale garantisce infatti piena libertà ai fini politici (con l'unica eccezione del fascismo) e pone vincoli soltanto quanto ai mezzi che possono essere utilizzati per realizzarsi; mezzi che, fondamentalmente, debbono essere rispettosi del metodo democratico e non possono quindi risolversi in attività basate sulla violenza, sulla minaccia, sulla frode, sulla corruzione o sull'abuso di potere. Donde la necessità di strutturare il reato politico in modo ch'esso poggi, in primo luogo, su aspetti modali sufficienti a connotarne l'offensività, riservando alla finalità politica o all'evento di tal natura un ruolo di "qualificazione" del fatto: una "qualificazione" - è chiaro - tutt'altro che secondaria, non essendovi dubbi che il perseguimento di uno scopo politico con mezzi intrinsecamente illeciti potenzia il disvalore del fatto, per lo meno in un ordinamento come il nostro che, con larga ampiezza, assicura e garantisce ogni possibilità di intervento e di azione politica mediante strumenti appropriati e senza discriminazioni di sorta.

Seguendo questa impostazione di fondo, il Capo I prevede sei titoli di reato. Il primo di essi (attentato alla costituzione: art. 122.1) ingloba una serie di scopi politici non necessariamente illegittimi (ad es. ostacolare l'esercizio delle funzioni del Governo può senza dubbio costituire l'obiettivo della minoranza parlamentare), ma stravolti in una dimensione antigiuridica dal ricorso a mezzi "illeciti o comunque non consentiti dall'ordinamento costituzionale".

L'usurpazione di funzioni costituzionali (art. 122.2) e la corruzione politica (art. 122,3) costituiscono pesanti distorsioni nella corretta dinamica degli organi costituzionali, colpita dal primo delitto nel momento genetico della legittimazione all'esercizio del potere e dal secondo nel momento dell'esercizio stesso del potere, inquinato dal mercimonio. In particolare, attraverso questa fattispecie incriminatrice, si è inteso attribuire adeguata rilevanza ad una grave forma di criminalità politica "intranea" ai meccanismi stessi del potere, isolandone il significato offensivo che attualmente si stempera nel generico contesto della corruzione del pubblico ufficiale.

Le ultime tre fattispecie del Capo I riprendono e rifondono dalle leggi speciali i più gravi comportamenti di alterazione o distorsione o inquinamento dei meccanismi elettorali, sul presupposto che in un ordinamento democratico la garanzia della libertà e della segretezza del voto e la tutela della autenticità del risultato elettorale rappresentano momenti politici assolutamente fondamentali, perché su di essi poggia in definitiva l'intera organizzazione della comunità.

Il Capo II, dedicato ai reati contro gli organi costituzionali, include in primo luogo le tradizionali incriminazioni a tutela del Presidente della Repubblica (art. 123.1,2,3), e le corrispondenti figure di attentato alla vita, all'integrità fisica o alla libertà di persone fisiche qualificate da peculiari funzioni di rilevanza costituzionale (art. 123.4). In quest'ultimo caso, le fattispecie si caratterizzano per la previsione di un dolo specifico costituito dallo scopo politico o terroristico perseguito dall'agente, in difetto del quale risulteranno ovviamente applicabili le disposizioni comuni dettate a tutela dei corrispondenti beni personali. Solo rispetto al Presidente della Repubblica è parso infatti che l'immedesimazione tra funzioni e persona, in un ruolo istituzionale singolarmente elevato, consentisse di ritenere intrinsecamente "politica" ogni forma di attentato contro la vita, la integrità fisica o la libertà; mentre per gli altri soggetti individuati, la tutela privilegiata si giustifica soltanto in presenza di una specifica finalità di natura politica. D'altro canto, la previsione di questo requisito ha consentito di estendere la tutela anche delle persone investite di un comando militare o di funzioni giudiziarie, perché in presenza dello scopo politico o terroristico l'offesa loro rivolta assume un'inequivocabile portata istituzionale.

Il delitto di offesa al prestigio delle istituzioni (art. 123.5) riprende solo in parte l'ambito materiale già coperto dalle numerose fattispecie di vilipendio: la condotta, finalizzata all'offesa pubblica del prestigio di determinate istituzioni, centrali nella struttura democratica dell'ordinamento, assume rilevanza solo se diretta al perseguimento di uno scopo politico. Estranee all'area di applicabilità della fattispecie restano pertanto le manifestazioni di mera ostilità espressiva o di gratuito turpiloquio, che, in quanto tali, non possono in effetti assumere un significato offensivo apprezzabile su un piano istituzionale. Il riferimento al prestigio delle sole istituzioni esclude inoltre che possano ricondursi alla fattispecie di offese rivolte a singole persone fisiche, per la cui tutela si potrà ovviamente ricorrere alle disposizioni comuni.

Il Capo III comprende una serie di incriminazioni riferite - come già si è ricordato (supra 1) - alla sicurezza della Repubblica ed alle relazioni internazionali. Si tratta in primo luogo di due delitti bellici, consistenti l'uno (Guerra alla Repubblica) nel fatto di esporre la Repubblica al pericolo di una guerra (art. 125.1) e l'altro (Conflitto armato) nel fatto di svolgere determinate attività allo scopo di suscitare un conflitto armato o di parteciparvi (art. 125.2). Quest'ultima disposizione, oltre che a conflitti interni, si riferisce anche a conflitti cui la Repubblica sia destinata a rimanere estranea. Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, cui il nostro ordinamento è vincolato (art. 11 Cost.), non può non estendersi a qualunque tipo di conflitto armato; e, d'altro canto, l'attivazione di una tutela penale è, nell'ipotesi qui prevista, ben giustificata dal collegamento tra l'attività bellica e l'ordinamento italiano (se commesso all'estero, il fatto deve infatti riferirsi all'arruolamento di cittadini italiani). La clausola di sussidiarietà espressa rispetto al delitto di guerra alla Repubblica evita il rischio di artificiose duplicazioni incriminatrici nella qualificazione del fatto.

Le fattispecie previste dai nn. 3 e 4 dell'art. 125 si riferiscono alla tutela del segreto di Stato, contro condotte di violazione e di falsificazione, le cui modalità coprono in pratica l'intera gamma dei comportamenti suscettibili di assumere connotazione offensiva. La nozione di "segreto di Stato" è sostanzialmente ripresa da quella attualmente vigente, con una importante limitazione. Sulla falsariga dell'attuale disciplina, non costituiscono oggetto del segreto di Stato le notizie concernenti fatti eversivi dell'ordine costituzionale (art. 125.4 capoverso, lett. a). Opportunamente la disposizione esclude quindi la punibilità di chi riveli una tale notizia, recando un obiettivo contributo alla salvaguardia delle istituzioni democratiche. Ma non si può certo escludere che la notizia del fatto eversivo sia in realtà oggetto di un'attività spionistica, o venga acquisita, rivelata o utilizzata per scopi politici del tutto estranei alla salvaguardia della democrazia, ed anzi con essa incompatibili. Per evitare che in tale ipotesi l'autore del fatto benefici di un'impunità del tutto irrazionale, è stata prevista una specifica clausola limitativa (art. 125.4 capoverso, lett. b).

Abbandonata la tutela dell'infido ed incerto ambito delle c.d. "notizie riservate" non coperte dal segreto di Stato, è parso tuttavia necessario completare la tutela contro le attività di spionaggio, la cui portata offensiva si estende, in danno della Repubblica, oltre i limiti del segreto di Stato. E' stata quindi introdotta la fattispecie incriminatrice dell'art. 125.5 sussidiaria rispetto all'attività spionistica risoltasi in una violazione (aggravata) del segreto di Stato (art. 125.3).

Il delitto di infedeltà in affari di Stato (art. 125.6) ridimensiona il "gigantismo" offensivo di cui è affetto l'attuale art. 264 c.p., subordinando la punibilità al pericolo di nocumento "per l'interesse nazionale". Trattandosi di un "affare di Stato" (per ciò stesso rilevante sul piano politico) sembra logico che il pericolo debba in realtà riguardare soltanto l'interesse cui l'affare stesso si riferisce.

 

Il Capo IV, dedicato ai reati di associazione, assume una configurazione strutturale estremamente semplice. L'incriminazione centrale è costituita dall'associazione eversiva (art. 127.1), la cui connotazione di intrinseca illiceità deriva dall'uso della violenza o della minaccia ovvero dall'adozione di una organizzazione a carattere militare (art. 182 Cost.); la qualificazione in termini politici deriva invece dagli scopi perseguiti. Variante aggravatrice del delitto è l'ipotesi che l'associazione sia armata (art. 127.1, secondo cpv.).

In una dimensione sussidiaria rispetto alla fattispecie di associazione eversiva, si profila il delitto di cospirazione politica (art. 127.2) la cui illiceità poggia essenzialmente sullo scopo di commettere uno o più delitti preveduti dai Capi I, II e III del Titolo: trattandosi di fini vietati ai singoli dalla legge penale, essi costituiscono elemento sufficiente per autorizzare il divieto (art. 181 Cost.).

Sussidiaria rispetto ad entrambe le figure criminose sin qui considerate si presenta infine il delitto di associazione segreta, il cui baricentro d'offensività è direttamente riconducibile all'art. 182 Cost. e la cui rilevanza politica emerge dalle finalità che il sodalizio persegue. Il carattere "segreto" dell'associazione è in larga parte uniformato alla disciplina vigente.

 

Il Titolo dedicato ai "Reati contro la giurisdizione" (locuzione che sostituisce quella di "amministrazione della giustizia", meno pregnante nel designare la tutela della funzione sovrana in questione) si articola in cinque Capi concepiti in rapporto al momento o al profilo processuale cui le diverse incriminazioni si riferiscono. La presenza di un nuovo codice di procedura penale ha reso necessaria una serie di innovazioni e di adattamenti che hanno inciso notevolmente sui contenuti delle incriminazioni.

Il Capo I include i reati contro le indagini preliminari, il cui denominatore comune è costituito dal fatto ch'essi frustrano, attivano indebitamente od ostacolano significativamente le attività dirette all'accertamento della notitia criminis ed alle conseguenti determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale. Il Capo II comprende i reati contro l'integrità e la veridicità delle prove, mentre nel Capo III rifluiscono i reati contro l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e nel Capo IV quelli contro la difesa delle parti. Al Capo V sono infine ricondotti i reati contro le decisioni giudiziali.

 

I reati contro le indagini preliminari raggruppano in primo luogo i reati concernenti la notitia criminis (art. 130.1-6). E' stato quindi introdotto il delitto di false informazioni al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, modellato sulla falsariga della falsa testimonianza. Viene in tal modo colmata una grave lacuna, determinata dall'assetto normativo del nuovo codice di procedura penale ed ora solo occasionalmente colmata dal ricorso alla fattispecie del favoreggiamento personale; ricorso che peraltro, con la nuova formulazione di tale fattispecie, non sarebbe neppure concepibile. Infatti, la struttura del favoreggiamento personale è radicalmente trasformata. Il testo dell'art. 378 del c.p. del 1930 risulta carente sia sul piano della determinatezza, che su quello dell'offensività: sul primo, perché la fattispecie tipica presenta confini non sempre rigorosamente definibili; sul secondo, perché essa è suscettibile di attribuire rilevanza anche a comportamenti sostanzialmente inidonei a frustrare il corretto svolgimento delle indagini o dotati comunque di un grado di lesività marginale e modesto. Si è quindi ritenuto di incentrare la nuova fattispecie del favoreggiamento personale su due momenti essenziali della dinamica delle indagini preliminari: la necessità di ricorrere ad una misura coercitiva di carattere personale (art. 130.8 lett. a) e la ricerca della prova (art. 130.8 lett. b).

Anche il favoreggiamento reale (art. 130.9), è stato oggetto di un'analoga riformulazione, per riportarne il baricentro offensivo nell'ambito delle misure di carattere patrimoniale suscettibili di essere adottate nel corso del procedimento penale. La generica finalità di impedire il consolidamento del profitto criminoso, spesso assegnata al delitto previsto dall'art. 379 c.p., può e deve essere congruamente soddisfatta su un diverso piano, costituito dal delitto di ricettazione e dalle incriminazioni di analogo tenore (artt. 84 e 85).

Il Capo II, dedicato ai delitti contro l'integrità e la veridicità delle prove, ricomprende titoli di reato già previsti nell'attuale sistema, con modifiche ed adeguamenti relativamente marginali. Analoga si prospetta la situazione anche per ciò che riguarda i reati del Capo III e quelli del Capo IV.

Più consistenti risultano invece le novità introdotte nel Capo V (Dei reati contro le decisioni giudiziali), essenzialmente per ciò che si riferisce alla tutela della condanna civile. E' noto come da tempo sia stata rilevata l'asfittica angustia dell'art. 388, 1^ comma del c.p. del 1930, la cui applicabilità è circoscritta alle sentenze di condanna a dare, mentre sostanzialmente prive di tutela restano le sentenze di condanna a fare o a non fare, che, se insuscettibili di esecuzione in forma specifica, si risolvono in una flatus vocis. A questa lacuna si è inteso rimediare con l'introduzione della fattispecie di cui alla lett. b dell'art. 137.8. Sempre nella prospettiva di un completamento della tutela, l'elusione di un provvedimento cautelare (art. 137.9) è stata estesa ai provvedimenti adottati a salvaguardia di un diritto della personalità.

Il Titolo III comprende i "Reati contro la pubblica amministrazione" e, al Capo I, incrimina i "Reati dei pubblici agenti". Qui, le modifiche proposte corrispondono alle linee di politica criminale accolte nella legge 26.4.1990, n. 86.

Nella disciplina del peculato, si è esclusa la possibilità di un peculato per distrazione della cosa verso una finalità pubblica, ma questo risultato è stato ottenuto con mezzi tecnici diversi da quelli adottati nella citata legge n. 86 del 1990. Anziché eliminare totalmente, dalla fattispecie di peculato, il contrassegno della distrazione (il che non appare giusto, posto che le forme di peculato criminologicamente più gravi sono appunto quello per distrazione; né costituisce una tecnica sicura, dato che la dottrina sull'appropriazione indebita riporta la distrazione al concetto di appropriazione), si è preferito stabilire che la distrazione rilevante è solo quella a profitto privato. E' stata accolta in pieno, poi, la configurabilità autonoma del peculato d'uso, che consiste in una distrazione non definitiva. La figura (già presente nel codice vigente) del peculato mediante profitto dell'errore altresì viene riprodotta.

Quanto alla concussione, è accolta la idea di ampliare la sfera di soggetti attivi rispetto a quanto previsto nel codice Rocco. A tale scopo, si è utilizzata la nuova categoria del "pubblico agente" (v. infra).

Dai lavori preparatori della legge n. 86 del 1990 viene ricavata la figura della corruzione ambientale, destinata a punire il pubblico agente che sfrutti l'altrui convinzione, determinata da situazioni ambientali, di dovere dare denaro od altra utilità patrimoniale per potere contare su un trattamento imparziale.

Il nomen juris di corruzione è riservato alla c.d. corruzione propria, mentre la c.d. corruzione impropria è più esattamente denominata "indebita accettazione di utilità". Non è prevista la punibilità del privato che, a proposito di quest'ultimo delitto, offre o promette la retribuzione al pubblico ufficiale. Ciò in considerazione del fatto che, se il privato si comporta in tal modo, è segno che la situazione di fatto è assai simile a quella della corruzione ambientale. Per la corruzione, invece, è responsabile anche il privato.

Non si è ritenuto di prevedere autonomamente le varie figure di istigazione alla corruzione (attiva e passiva) o alla indebita accettazione di utilità. Infatti, è sufficiente applicare ai rispettivi casi le disposizioni sul tentativo di delitto.

Per l'abuso di autorità, se ne semplifica la descrizione legale. Inoltre, si chiariscono presupposti e limiti della non punibilità dei fatti connessi a esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione.

Nella omissione di atti di ufficio, si introduce il requisito di un evento che è costituito dal verificarsi di un turbamento alla regolare attività della pubblica amministrazione. In questo modo, si persegue l'obiettivo di escludere in modo netto che le inosservanze di scarso significato costituiscano reato, senza peraltro cadere nell'inconveniente di fissare termini rigidi per il compimento dell'atto e, soprattutto, senza offrire al funzionario la facile scappatoia di dare giustificazione alla propria inefficienza.

Infine, alla rivelazione o agevolazione di conoscenza di segreti d'ufficio è stata affiancata la loro utilizzazione privata, seguendo in ciò la legge n. 86 del 1990.

Come nel codice vigente, sono previsti i delitti di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e le relative violazioni colpose.

E' aggiunta la contravvenzione di assenteismo, accogliendo un suggerimento formulato nei lavori preparatori della legge n. 86 del 1990. In essa, sono richiesti artifici o raggiri e assenze ripetute. E' prevista pure un'autonoma responsabilità contravvenzionale del preposto.

Il Capo II incrimina i reati dei privati contro la pubblica amministrazione.

In armonia con una visuale democratica dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, l'oltraggio non è più previsto come reato a sé stante. L'offesa a pubblico agente nell'esercizio o a causa delle sue mansioni costituirà ingiuria aggravata (art. 80.2, lett. a).

Il delitto di violenza o minaccia a pubblico agente a fine di costrizione o resistenza unifica, semplificandoli, i due reati previsti negli artt. 336 e 337 del codice penale vigente. E' confermata la non punibilità dei fatti che costituiscono reazione ad atti arbitrari del pubblico agente.

Circa gli altri reati dei privati, non si prevedono innovazioni meritevoli di segnalazione.

E' stato limitato di molto il numero delle contravvenzioni. Ne sono previste due: inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

 

Disposizione comune

 

Le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio sono unificate nella nuova figura del "pubblico agente". Ciò, in considerazione del fatto che, soprattutto a seguito della legge n. 86 del 1990, la rilevanza giuridica delle due figure è divenuta quasi identica e che le modeste differenze residue possono trovare appropriata considerazione, introducendo appositi requisiti delimitativi in pochi reati (per es., nei reati di falso).

La concezione accolta del "pubblico agente" è una concezione oggettiva, nel senso che è definito tale chi svolge una pubblica mansione, cioè, nello specifico rapporto rilevante per il diritto penale, esercita un potere o adempie un dovere pubblicistico per conto dello Stato o di altro ente pubblico italiano. Nulla è mutato a proposito dell'esercente un servizio di pubblica necessità.

 

Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie

 

La necessità di questo tipo di disposizioni ha indotto la Commissione a formulare una delega al Governo su tale tema. I principi ai quali ispirarsi saranno i medesimi indicati per il codice penale.

Alcune tra le disposizioni da adottare sono indicate espressamente. Ad esempio, viene stabilito un criterio per identificare le circostanze nell'ambito delle legislazioni speciali (art. 2) ed è segnalata la necessità di effettuare un ragguaglio tra le pene pecuniarie inflitte secondo le regole precedenti e quelle inflitte secondo il nuovo sistema dei tassi giornalieri (art. 5). Viene rilevata poi la opportunità di trasfondere, con eventuali modifiche, nel codice penale militare di guerra o nella legge di guerra e di neutralità molti tra i reati contro l'ordine costituzionale già previsti dal codice penale del 1930. La disposizione del c.p.m.p. sull'alto tradimento dovrebbe subire gli adattamenti necessari per divenire applicabili anche al Presidente della Repubblica.

Similmente, si propone di trasferire in leggi speciali molte tra le contravvenzioni attualmente previste nel codice penale (art. 9). Ciò, allo scopo di limitare l'ambito di comprensione del codice penale ai fatti di rilevanza sociale non minima. Secondo lo stesso criterio, si propone l'abrogazione di molte norme contenenti contravvenzioni non indispensabili (art. 10). Esiste poi una norma di raccordo tra le disposizioni sul pubblico agente e quelle, preesistenti, sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di un pubblico servizio (art. 11). Ma la norma più incisiva tra quelle contenute in questo gruppo è sicuramente quella destinata ad assicurare la centralità del codice penale. Superando il principio che una legge generale successiva non deroga alle leggi speciali preesistenti, l'art. 12 stabilisce che le disposizioni contenute nel codice penale escluderanno l'applicabilità delle leggi penali incriminatrici preesistenti, anche quando queste ultime siano, per contenuto, speciali rispetto ad esse. Unico requisito è che le disposizioni del codice e le disposizioni delle leggi incriminatrici preesistenti prevedano in qualche modo lo stesso fatto.

E' ovvio, peraltro, che la regola in questione non può avere applicazione indiscriminata. Si richiederà un'attenta analisi dei rapporti tra le disposizioni del codice penale e quelle contenute in altre leggi, per individuare i casi, nei quali la legge speciale abbia un contenuto suo proprio di tale rilevanza, da meritare di essere salvato. Perciò, viene previsto che il Governo possa, mediante legge delegata, provvedere alla conferma delle norme incriminatrici ritenute indispensabili. Come limite di tempo per la conferma, si propone lo stesso termine entro il quale il codice penale entrerà in vigore, ma nulla esclude che possa essere preferito, per una scelta così delicata, un termine più lungo. Alla fine di questa operazione, si avrà un sistema penale radicalmente semplificato e certo più comprensibile da parte della generalità dei cittadini: il che non è l'ultimo degli elementi dai quali dipende l a intensità dell'effetto preventivo.

Le disposizioni di coordinamento contengono anche qualche norma di contenuto processuale. Per indurre il giudice a un uso più attento del potere discrezionale, gli si fa obbligo di motivare più analiticamente nei casi di applicazione di pena vicina al massimo o al minimo edittali (art. 3); per evitare possibili problemi di diritto transitorio anche in relazione al possibile formarsi di giudicati, si è prevista (art. 4) la sospensione obbligatoria del giudizio nel tempo in cui dovrebbe applicarsi un decreto-legge non ancora convertito; per adeguare meglio il tipo di processo alle esigenze del diritto sostanziale, si è attribuita al tribunale la competenza per i reati di impresa e i reati fallimentari, adottando poi regole specifiche in tema di competenza per territorio; infine, si è segnalata la necessità di disciplinare in modo appropriato la costituzione di parte civile nei procedimenti per reati fallimentari (art. 6).

 

 

Precedente Home Su Successiva