|   Difensore
Civico all’interno delle Carceri: l’esempio
del Comune di Roma   Il
Comune di Roma ha approvato, all’unanimità, una delibera con la quale
istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale. Un primo passo per affermare il ruolo degli Enti Locali nella
garanzia dei cittadini detenuti in attesa della proposta di legge promossa da A
Buon Diritto e Antigone. Se ne discuterà anche nei Consigli di Firenze, Genova,
Cosenza, Milano.    Commenti
alla istituzione del Garante    
   
 Istituzione
del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Prot.
Serv. Deliberazione n. 560/03 Anno 2003 Ordine del giorno n. 22   Comune
di Roma 893
Proposta (di iniziativa consiliare)   Presentata
dai Consiglieri Di Francia, Laurelli, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Cau,
Eckert Coen, D’Erme, Lovari, Malcotti, Sentinelli, Spera e Failla concernente:   Premesso
che le linee programmatiche del Sindaco per il mandato 2001-2006, approvate dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 52 del 26 giugno 2001, pongono, fra
gli altri, l’obiettivo di un’azione amministrativa di sostegno, difesa e
garanzia dei diritti delle persone più deboli ed emarginate; Che
lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 122 del 17 luglio 2000. dichiara, all’art. 1, che "il Comune
di Roma rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo
territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a
tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla
Costituzione italiana"; Che,
in attuazione delle citate linee programmatiche e dell’art. 1 dello Statuto,
sopra richiamato, il Comune, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a
promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività
dei diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al
lavoro; Che
le persone variamente private o limitate nella libertà personale rientrano
indubitabilmente, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi
dalla pienezza dell’esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di
promozione umana e sociale che pure il Comune offre istituzionalmente a tutti
coloro che, cittadini e non, hanno domicilio, risiedono ovvero anche solo
dimorano nel territorio comunale, anche attraverso le varie forme di
partecipazione alla vita della città e (la fruizione dei) l’erogazione di
servizi; Che
è altrettanto certo che il coordinamento con lo Stato, titolare delle funzioni
amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena non
soltanto rientra fra i doveri istituzionali dell’Ente Locale, in attuazione
del principio costituzionale di sussidiarietà, ma è altresì necessario per la
migliore cura degli interessi pubblici;   Il
Consiglio Comunale   delibera,
per i motivi esposti in premessa, l’istituzione del Garante dei diritti delle
persone private della libertà personale del Comune di Roma, approvando,
contestualmente il seguente articolato, che fa parte integrante della presente
deliberazione:   Articolo
1 Istituzione
del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale          
  
    Nell’ambito
    dei Comune di Roma è istituito il Garante dei diritti delle persone private
    della libertà personale del Comune di Roma, di seguito denominato
    "Garante", con i compiti previsti dalla presente delibera. Articolo
2 Nomina
e durata     
  
    Il
    Sindaco nomina, con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone
    residenti nel Comune di Roma d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel
    campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività
    sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio
    sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di
    prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia.
    L’incarico è rinnovabile non più di una volta.
    Il
    Garante è un organo monocratico. L’incarico è incompatibile con
    l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della
    sicurezza .pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge,
    ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di
    amministratori comunali. Articolo
3 Compiti
del Garante         
  
    Il
    Garante: 
  
    
      promuove,
      con contestuali funzioni di osservazione e vigilanza indiretta,
      l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita
      civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private
      della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento
      domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Roma, con
      particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla
      formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo
      sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune
      medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
      promuove
      iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti
      umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione
      della pena detentiva;
      promuove
      iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in
      particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per
      l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
      rispetto
      a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua
      attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative
      delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle
      autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala
      il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un opera di
      assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse
      relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare
      attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente
      tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa,
      contrastata o ritardata nei fatti;
      promuove
      con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter
      espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.   Articolo
4 Relazione
agli Organi del Comune           
  
    Il
    Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle
    Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di
    avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini
    dell’esercizio dei compiti di cui all’art. 3, sulle attività svolte,
    sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga
    opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
    Il
    Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli
    Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno
    per i fini di cui all’art.
    Il
    Garante, almeno una volta l’anno, riferisce alla Consulta cittadina per i
    problemi penitenziari e alle associazioni maggiormente rappresentative dei
    detenuti, tenendo conto delle osservazioni da queste ricevute Articolo
5 Strutture
e personale    
  
    Per
    lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio
    dell’Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva
    deliberazione della Giunta. |