Protocollo Marche - Ministero

 

Il Presidente della Regione Marche e il Ministro della Giustizia

 

 

Ancona, 9 marzo 2001

 

Capitolo 1 Comunicazione e strumenti informatici e telematici

Capitolo 2 Organizzazione uffici giudiziari

Capitolo 3 Interventi a favore dei minorenni

3. a – territorializzazione degli interventi

3. b – fasce deboli

3. c – comunità per minori in area penale

3. d – attività di sperimentazione

3. e - difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza

3. f – formazione professionale ed avviamento al lavoro

3. g – altri interventi

Capitolo 4 Assistenza sanitaria e salute in carcere

4. a - trattamento dei tossico e alcool dipendenti

4. b - tutela della salute nei luoghi di lavoro all’interno di istituti

Capitolo 5 Attività trattamentali

5. a – istruzione

5. b – formazione professionale e lavoro

5. c – religione

5. d – attività culturali, ricreative e sportive

5. e – rapporti con il mondo esterno

5. f – rapporti con la famiglia

Capitolo 6 Interventi specifici a favore di particolari situazioni

6.a – donne

6.b - stranieri

Capitolo 7 Esecuzione penale esterna

Capitolo 8 Rapporti fra gli enti

8. b - personale di polizia penitenziaria

8. d – intese operative

Capitolo 9 Edilizia penitenziaria

Capitolo 10 Disposizioni operative per l’applicazione e la verifica del protocollo

Premesso

 

che la L. n° 354/75 e successive modifiche, il D.P.R. n°230/00 recanti norme in materia di ordinamento penitenziario, il DPR 616/77, il D.Lgs. n°267/00 nonché le altre norme disciplinanti il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, individuano, nel rispetto delle diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento, settori di intervento congiunto sui quali il Ministero della Giustizia e la Regione, anche quale coordinatrice e promotrice delle attività degli Enti locali, devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore, secondo anche le indicazioni della L. n°328/00 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali;

 

Considerato

 

che le predette leggi sono da intendersi attuative dell’art. 27 della Costituzione, secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella società, come peraltro ribadito dagli artt. 81 e seguenti delle regole minime dell’ONU del 1955 e del Consiglio d’Europa del 1973, nonché dalla Raccomandazione R(87) del comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987 (artt. 26, 32, 43. 65, 70, 88, 89);

che detti settori di intervento congiunto sono stati ulteriormente ampliati dalle norme sul processo penale minorile di cui ai D.P.R. n°447 e 448/88 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal D.Lgs. n°272/89;

 

Rilevato

 

che l’avvio della collaborazione tra il Ministero della Giustizia (D.A.P. - U.C.G.M. e Organizzazione Giudiziaria) e l’ente Regione consente la realizzazione di una serie di programmi d’intervento congiunto in ambito regionale che tenga conto della peculiarità della realtà locale, nel comune obiettivo del recupero di risorse umane ed energie sociali compresse dal disadattamento, anche come strategia di contenimento del fenomeno criminalità;

 

Ritenuto

 

che per la realizzazione di detti programmi di intervento deve essere assicurata la più ampia intesa tra le singole Direzioni degli istituti, dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, dei Servizi Minorili della Giustizia, gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, nel rispetto del ruolo di ciascun ente interessato, attraverso la sottoscrizione di accordi convenzionali che conterranno tutti gli elementi di conoscenza necessari per la formulazione dei programmi di intervento, le modalità di attuazione e gli oneri a carico delle parti;

 

Rilevato

 

che la collaborazione può essere efficacemente perseguita con la stipula di un accordo generale che consenta idonee interazioni sul piano:

 

  1. della comunicazione e degli strumenti informatici e telematici;

  2. dell’organizzazione degli uffici giudiziari;

  3. della prevenzione della criminalità minorile e del trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali;

  4. della tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale secondo i principi di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n°230/99, così come modificato dal D.Lgs. 433/00, in attuazione dell’art. 5 della L. n°419/98 e secondo quanto è indicato dal Progetto obiettivo di cui all’art. 5 dello stesso D.Lgs. ed approvato con Decreto del Ministro della Sanità il 21 aprile 2000;

    della cura e riabilitazione dei soggetti in esecuzione penale che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope; dei soggetti alcooldipendenti o affetti da forme morbose diffuse (HIV, AIDS, ecc.) e da disagio psichico;

  5. dell’organizzazione, all’interno delle strutture penitenziarie, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e del privato sociale (da qui in poi: "Terzo Settore"), di interventi specifici volti al trattamento delle persone ristrette ed i cui contenuti sono individuati dall’ordinamento penitenziario;

  6. della integrazione dei servizi territoriali con i servizi penitenziari, in raccordo anche con il Terzo Settore, per gli interventi nei confronti dei soggetti in esecuzione penale esterna, dei dimessi dal carcere, delle famiglie dei detenuti e degli ex detenuti;

  7. della promozione del benessere del personale penitenziario per adulti e per minori in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;

  8. della formazione congiunta degli operatori penitenziari, per adulti e per minori, degli Enti locali e del Terzo Settore in tutti gli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo,

 

CONVENGONO E SI IMPEGNANO

su quanto segue:

 

Capitolo 1

Comunicazione e strumenti informatici e telematici

 

L'obiettivo di una piena funzionalità della macchina della Giustizia può essere raggiunto in particolare anche attraverso una accelerazione nell'innovazione di nuove tecnologie che vanno applicate su larga scala.

A tale fine le parti si impegnano a sostenere lo sviluppo dei mezzi informatici e telematici.

La Regione Marche fornirà al Ministero della Giustizia, sulla propria rete i servizi di connettività e di interoperabilità, qualora necessari, alle interazioni con il dominio giustizia nell’ambito della RUPA e nell’ottica della rete nazionale.

 

Capitolo 2

Organizzazione uffici giudiziari

 

Nel quadro del forte impegno deciso dal Governo e dal Parlamento con i recenti provvedimenti, per adeguare alle esigenze le risorse finanziarie dedicate al sistema Giustizia, il Ministero si impegna a realizzare un complesso significativo di interventi capaci di migliorare la funzionalità degli Uffici Giudiziari della Regione Marche.

Il complesso delle risorse impegnate su progetti definiti o in corso di definizione ammonta ad oltre 60 miliardi.

Sono previsti interventi per la ristrutturazione dei tribunali di Jesi, Osimo, Amandola, San Benedetto del Tronto, Camerino, Pesaro e Fano, mentre ad Ascoli Piceno il Ministero della Giustizia è impegnato per la costruzione di un nuovo Palazzo di Giustizia.

Si conferma altresì l’impegno a concludere gli interenti necessari per gli uffici giudiziari di Ancona, mentre si esprime piena disponibilità a procedere alla ristrutturazione di quelli di Macerata.

Tra gli interventi diretti a realizzare uno svolgimento più efficace dell’attività degli uffici giudiziari del distretto di Ancona sono previste misure, che saranno assunte in tempi stretti, relative all'organico del personale amministrativo ed in parte del personale della magistratura; più in generale per quanto riguarda l'organico della magistratura il Ministero assume l’impegno a sollecitare il Consiglio Superiore della Magistratura per la copertura delle vacanze di organico e per una revisione dell’organico stesso.

Ciò con particolare priorità per il Tribunale di Ancona.

Il Ministero si impegna, inoltre, a coprire completamente la pianta organica dei Giudici di Pace.

La Regione Marche valuterà la possibilità di istituire punti di primo soccorso negli uffici giudiziari del distretto.

 

Capitolo 3

Interventi a favore dei minorenni

 

La protezione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza sono un interesse-dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni ed il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l’impostazione di politiche sociali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo della persona.

Le parti affermano che, specie per l’individuo in età evolutiva, sono necessarie l’unitarietà e la globalità dell’intervento, ricomponendo sull’individuo la possibile frammentazione delle funzioni, delle competenze e delle risorse attivabili dai singoli Enti..

Per garantire concretamente i diritti di tutti i minori, compresi quelli imputati di reato, occorre favorire una politica coordinata che affronti con una strategia globale la promozione degli stessi, elaborando comuni strategie per il loro concreto perseguimento.

 

3. a – territorializzazione degli interventi

 

Il D.P.R. n°448/88 e il D.lgs. n°272 sanciscono il principio che la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale una scelta residuale, a fronte della quale vengono introdotte misure volte a rimuovere le cause che hanno determinato la condotta deviante, anche attraverso azioni concrete nel territorio dove esse sono state prodotte ed attivando quelle risorse territoriali che possono fornire al minore e al suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e a quello di responsabilizzazione rispetto al reato.

L’utenza penale minorile della Regione Marche, fortemente connotata come minori denunciati a piede libero e sottoposti a programmi di messa alla prova, richiede un ulteriore impegno a:

programmare percorsi e predisporre progetti di reinserimento che vedano la partecipazione e la collaborazione delle diverse agenzie del territorio;

attivare la collaborazione tra i servizi sociali minorili e quelli degli Enti locali per i

minori sottoposti a procedimento penale promuovendo, alla luce del D.P.R. n°448/88, interventi che garantiscano il rispetto della personalità e delle esigenze educative del minore.

Facendo propri i criteri e le finalità di cui alla L. n°285/97, le parti ricercheranno intese per il miglior utilizzo delle risorse stanziate, promovendo una progettualità comune tra tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano attivamente nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza, anche al fine di una efficace prevenzione del disagio adolescenziale.

Le parti, ognuno per la propria competenza, si impegnano ad attivare la partecipazione fattiva degli organismi del Terzo Settore presenti sul territorio, anche al fine di garantire la piena partecipazione dei minori alle attività da esse proposte.

 

3. b – fasce deboli

 

Le parti si impegnano a rilevare, monitorare ed elaborare strategie comuni di intervento riguardo alle problematiche legate al disagio minorile, con particolare riguardo all’emergere di fasce deboli giovanili, quali:

i minori stranieri non accompagnati, la cui presenza nella Regione Marche non è più da considerarsi un fatto marginale ed occasionale, e per cui la condizione di clandestino, l’assenza di una famiglia, l’essere senza fissa dimora, il vivere in un Paese che non ne conosce la cultura di appartenenza, comportano un utilizzo frequente e supplente di misure detentive;

nomadi che sostano con una certa continuità nel territorio della Regione e che presentano particolari problemi legati alla scolarizzazione, alla formazione professionale, all’inserimento in attività lavorative, nonché alle condizioni igienico abitative. Al fine di favorire la piena integrazione di tali gruppi minoritari, specie attraverso le nuove generazioni, nonché a prevenirne il disagio, le parti si impegnano a sostenere attività di mediazione culturale atte alla reciproca conoscenza, allo scambio interculturale ed alla partecipazione attiva;

minori con problematiche personali o familiari a rilevanza psichiatrica, per i quali si rende necessario un intervento mirato e coordinato.

 

3. c – comunità per minori in area penale

 

Le parti si impegnano, per gli aspetti di propria competenza, a collaborare per monitorare la presenza sul territorio regionale di strutture comunitarie e gruppi appartamento che accolgono minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, nonché giovani sottoposti a procedimento penale.

La Regione Marche si impegna in un’azione di ulteriore qualificazione della rete delle offerte residenziali e semiresidenziali per i minori e della loro diversificazione rispetto ai progetti educativi.

 

3. d – attività di sperimentazione

 

Le parti si impegnano, in via sperimentale, a promuovere in una provincia della Regione attività di mediazione, al fine di prevenire situazioni di rischio di devianza, operando negli ambiti più significativi della vita relazionale del giovane, nonché a promuovere una cultura della mediazione che presti maggiore attenzione alle vittime del reato, attivando processi di responsabilizzazione e di riapertura comunicativa fra le parti.

La Regione si impegnerà, altresì, a promuovere la formazione congiunta di operatori relativamente all’attività di mediazione.

Un ulteriore ambito di sperimentazione è costituito dagli interventi previsti dalla L. n°66/96, recante "Norme contro la violenza sessuale". La Regione si impegna a promuovere la formazione congiunta degli operatori dei Servizi degli EE.LL., delle AA.UU.SS.LL. e del Ministero della Giustizia relativamente all’abuso sessuale sui minori e a sollecitare, presso le sedi competenti, l’adeguamento delle strutture interessate.

 

3. e - difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza

 

La Regione Marche si impegna a verificare la fattibilità dell’istituzione di un organo di garanzia che, in piena libertà ed indipendenza, possa assicurare la tutela degli interessi e dei diritti individuali e collettivi dell’infanzia e dell’adolescenza.

La Regione determinerà le modalità per la nomina del Difensore civico per l’infanzia e l’adolescenza, l’articolazione territoriale, l’organizzazione degli uffici e le funzioni del difensore civico.

 

3. f – formazione professionale ed avviamento al lavoro

 

La Regione Marche ed il Ministero della Giustizia considerano la formazione professionale e l’avviamento al lavoro elementi fondamentali per la positiva costruzione dell’identità personale del soggetto in età evolutiva.

Considerato che molti dei minori sottoposti a procedimento penale presentano esperienze di abbandono scolastico o di dispersione scolastica, che rendono più difficile l’ingresso qualificato e gratificante nel mondo lavorativo, le parti si impegnano a sostenere attività di prevenzione di tali fenomeni.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Marche si impegnano a favorire l’accesso, sia per i minori sottoposti a misure cautelari che per minori per i quali si elaborano o attuano progetti di messa alla prova (art. 28 DPR 448/88), a percorsi di recupero o a corsi di formazione professionale.

La Regione Marche si impegna a favorire la fruizione dei corsi professionali da parte dei minori sottoposti a procedimento penale attraverso un’ampia diffusione dell’offerta formativa e facilitandone l’accesso.

Al fine di sostenere l’avviamento al lavoro dei minori appartenenti alle fasce più deboli (minori stranieri, zingari, eccetera), le parti si impegnano ad incrementare forme di sostegno specifico (borse lavoro, abbattimento degli oneri sociali, sostegno del tutoring).

I progetti di formazione ed avviamento al lavoro saranno incentivati dalla Regione Marche anche attraverso la facilitazione delle modalità di accesso ai finanziamenti Comunitari.

 

3. g – altri interventi

 

Si applicano a favore dei minorenni, in quanto compatibili, le previsioni di intervento riferite alla popolazione adulta contenute nella presente intesa e non esplicitamente indicate in questo capitolo.

 

Capitolo 4

Assistenza sanitaria e salute in carcere

 

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell’individuo e della collettività e come tale va garantito anche a coloro che vivono in condizioni di restrizione.

La Regione Marche ed il Ministero della Giustizia riconoscono che la salute va intesa come benessere psico-fisico strettamente legata alla qualità delle condizioni di vita quotidiana all’interno dell’Istituto Penitenziario, al trattamento e alla tutela dei diritti delle persone ristrette.

La Regione Marche e il Ministero della Giustizia, secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 230/99, così come modificato dal D.lgs. 433/00, si impegnano a garantire la più ampia collaborazione reciproca, nel rispetto delle proprie competenze, al fine di governare, in relazione ai risultati della sperimentazione, la delicata fase di avvio del trasferimento delle funzioni senza arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti detenuti ed internati.

Le parti concordano che il Progetto Obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario (D.M. Sanità 21.4.2000), costituisce il principale riferimento per la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta; esse si impegnano perciò a favorirne la sua rapida e puntuale applicazione previa formale consultazione degli organismi e degli operatori che a vario titolo si interessano della materia, in modo da avere soluzioni operative condivise.

La Regione Marche si impegna perciò ad assicurare l’assistenza sanitaria ai detenuti ed internati secondo le indicazioni del Progetto Obiettivo assumendo come principi fondamentali della propria azione: l’eguaglianza, l’imparzialità, la continuità assistenziale, il diritto di scelta, la partecipazione alle prestazioni sanitarie anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato per tutelare l’efficacia, l’efficienza e il rispetto della privacy.

Le parti riconoscono che l’assistenza sanitaria anche quando viene erogata in ambiente penitenziario deve essere espletata in struttura accreditata e perciò in possesso di specifici requisiti sanitari, strutturali e funzionali che saranno determinati secondo la normativa vigente e tenendo conto delle peculiarità delle strutture sanitarie carcerarie e dei tempi di adeguamento.

La Regione Marche inoltre si impegna affinché le AUSL assicurino:

la verifica periodica dello stato igienico sanitario degli Istituti Penitenziari, compresi gli uffici e gli alloggiamenti del personale penitenziario;

lo svolgimento di adeguati programmi di profilassi contro le malattie infettive;

il periodico controllo delle condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli Istituti;

la piena attuazione della normativa vigente in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione;

l’educazione alla salute;

La Regione Marche e il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a:

  1. realizzare, entro due anni dalla stipula del presente protocollo, un progetto di educazione sanitaria rivolto anche agli operatori penitenziari;

  2. potenziare i meccanismi di rilevamento delle patologie infettive e di inserimento protetto dei portatori, secondo modalità che garantiscano il diritto all’autodeterminazione ed alla privacy delle persone interessate e nel rispetto dei criteri ed obblighi previsti dalla normativa vigente in materia; approntare intese ed accordi tra il Servizio Sanitario Regionale e gli Istituti Penitenziari per il tempestivo rilevamento e la trasmissione dei dati sui soggetti interessati da tali patologie;

  3. organizzare strategie di tempestivo rilevamento delle situazioni preesistenti o sopravvenute di disagi mentali, al fine di consentire una risposta sanitaria pronta ed efficace. La Regione impegnerà le AUSL a promuovere interventi di reinserimento a favore di internati in Ospedali Psichiatrici Giudiziari, originari delle Marche, adottando progetti individuali da redigere in forma congiunta tra Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio ed O.P.G;

  4. potenziare le attuali disponibilità del Servizio Sanitario esterno allo scopo di fornire una risposta sanitaria il più possibile esaustiva ed adeguata rispetto alle necessità di cura e di assicurare, in ambito regionale, ricoveri in strutture esterne. Allo scopo di agevolare il ricorso ai presidi ospedalieri le parti convengono sulla necessità di verificare e garantire negli ospedali, tendo conto della situazione esistente, una sufficiente disponibilità di posti letto riservati ai detenuti piantonati (ex art. 7 D.L. 14 giugno 1993, n. 187), nel rispetto delle esigenze di sicurezza, al fine di garantire la riduzione al minimo dei tempi di attesa per il ricovero.

 

La Regione Marche si impegna:

a mantenere i rapporti convenzionali con gli operatori socio-sanitari già instaurati dal Ministero della Giustizia nell’ambito delle competenze ai sensi del D.Lgs. 230/99;

a verificare le situazioni di carenza di personale;

a sanare, nel rispetto della normativa vigente, le carenze rilevate in risposta ai bisogni evidenziati;

a svolgere specifici programmi di aggiornamento rivolti al personale sanitario, con particolare riferimento alle problematiche del disagio mentale.

La stessa Regione è impegnata a:

erogare le risorse finanziarie, già stanziate dal Ministero della Giustizia e trasferite alla Regione, alle Az. USL subentranti per ogni singolo Istituto;

adottare specifici provvedimenti per individuare in modo formale e puntuale la data di subentro delle Az. USL nell’assistenza e nei rapporti con il personale;

approvare, entro il 31.12.2001, Linee Guida concernenti la individuazione di un modello organizzativo generale dell’assistenza che le singole Az. USL dovranno applicare a livello locale (v. punto 3.2 del Progetto Obiettivo).

 

4. a - trattamento dei tossico e alcool dipendenti

 

L’assistenza sanitaria ai tossicodipendenti è stata trasferita al S.S.N. a partire dall’1.1.2000 e pertanto le AUSL sono già impegnate ad attuare, anche per i soggetti tossicodipendenti presenti negli Istituti Penitenziari, programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e reinserimento sociale previsti per gli altri utenti.

Saranno ugualmente inclusi nei programmi dei presidi e dei servizi specifici territoriali i soggetti affetti da AIDS e HIV+ detenuti o sottoposti a misure alternative e limitative della libertà personale presenti nel territorio delle Marche.

I SER.T competenti per Istituti di pena, al fine di assicurare la continuità terapeutica ai soggetti tossicodipendenti ed alcoldipendenti, si coordineranno con i Servizi competenti per residenza.

Compatibilmente con le esigenze cautelari sarà garantito, subito dopo l’ingresso in carcere, l’intervento terapeutico necessario, d’intesa con le strutture sanitarie dell’Istituto di Pena. In ogni caso sarà assicurata, in tempi idonei, da precisarsi nel protocollo operativo di ogni singolo Istituto, la presa in carico dei soggetti sottoposti a custodia cautelare e in esecuzione di pene detentive assicurando la necessaria continuità assistenziale.

Nel corso della presa in carico verrà effettuata la diagnosi multidisciplinare dei bisogni, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici anche di mantenimento, nonché la predisposizione di un programma terapeutico che continui anche dopo l’uscita dal carcere.

Le Direzioni degli Istituti penitenziari da parte loro si impegnano ad assicurare adeguati spazi strutturali, temporali e funzionali per lo svolgimento della attività dei SER.T.

La Regione Marche si impegna inoltre a predisporre programmi di tutela della salute dei tossico/alcool-dipendenti, che contemperino strategie più strettamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno.

Le parti concordano infine sulla necessità di attivare nella Regione una sezione a custodia attenuata previa verifica della fattibilità.

 

4. b - tutela della salute nei luoghi di lavoro all’interno di istituti e servizi penitenziari

 

Il lavoro che si svolge all’interno degli Istituti, dei Servizi penitenziari e dei Servizi della Giustizia minorile, comporta la responsabilità per le Direzioni dell’attuazione delle norme previste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi compresi gli operatori che svolgono attività di volontariato, ai sensi del D.L. 626/94 e secondo le previsioni di cui al D.M. 29.8.1997 n. 338.

Le AUSL territorialmente competenti per tali Istituti e Servizi, si impegnano a fornire alle Direzioni degli stessi, il supporto di competenze in ordine ad una sempre più efficace tutela della salute dei lavoratori, con interventi sia nei confronti degli operatori che nei confronti dei detenuti.

 

Capitolo 5

Attività trattamentali

 

Il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli Istituti penitenziari, nei Servizi Minorili della Giustizia, o in misura alternativa sul territorio delle Marche, rientra nelle competenze istituzionali dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati e integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti locali.

Gli interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in forma totalmente o parzialmente extra muraria rivestono per la Regione carattere di particolare importanza.

In conformità alle disposizioni vigenti è garantita parità di trattamento tra cittadini italiani, cittadini stranieri e apolidi.

Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento, la Regione Marche, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, recependo le diverse indicazioni nel merito formulate dalla Commissione Nazionale per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali, si impegna per una concreta traduzione operativa di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, per la creazione delle condizioni utili ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra Amministrazione Penitenziaria, Giustizia Minorile (rappresentate nel loro insieme a livello regionale rispettivamente dal Provveditorato Regionale e dal Centro per la Giustizia Minorile), Enti locali e organismi del Terzo Settore.

Tale collaborazione potrà anche assumere la connotazione di progetti specifici, attuati a mezzo di convenzioni tra le direzioni degli Istituti Penitenziari, le Direzioni dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, le Direzioni dei Servizi Minorili, gli Enti locali di riferimento, anche associati negli ambiti territoriali di cui al Piano sociale regionale, e gli organismi del Terzo Settore.

La responsabilità organizzativa degli interventi che sostanziano il trattamento penitenziario appartiene all’Amministrazione Penitenziaria e alla Giustizia Minorile. La gestione degli interventi, laddove siano coinvolti l’Ente locale o il Terzo Settore mediante convenzione, si realizza d'intesa tra Direzione Penitenziaria, Direzione del Centro di Servizio Sociale per Adulti, Direzione dei Servizi della Giustizia Minorile, Ente locale di riferimento ed organismo del Terzo Settore. In tale ambito il progetto collaborativo locale, che potrà avere valenza pluriennale, prevederà:

la precisazione delle modalità di utilizzo integrato degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo Settore;

l'individuazione degli idonei spazi attrezzati all'interno dell’Istituto penitenziario e sul territorio, ai fini delle azioni trattamentali programmate per progetti;

l’attivazione dei servizi e dei presidi territoriali coinvolti nel progetto;

la programmazione degli interventi formativi e di aggiornamento congiunti tra operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo Settore;

la sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche legate alla detenzione ed al reinserimento sociale della popolazione detenuta;

le risorse finanziarie necessarie al progetto.

I progetti relativi al trattamento potranno avere anche carattere sperimentale al fine di procedere, d’intesa tra le parti, a quelle modifiche in itinere che si rendessero necessarie per un più efficace perseguimento degli obiettivi prefissati, rimuovendo gli ostacoli che a questo si frappongono. Dalla valutazione dei progetti potranno derivare elementi utili per la eventuale ridefinizione dell’organizzazione e della programmazione dei servizi e dei presidi degli Enti locali sedi di Istituti penitenziari, e/o di servizi della Giustizia minorile coinvolti nella materia e debitamente convenzionati.

Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento penitenziario resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale gravano finanziariamente sul bilancio degli Enti locali coinvolti, integrato da cofinanziamento regionale e statale.

Concorrono alla realizzazione del progetto per il trattamento delle persone ristrette negli Istituti penitenziari delle Marche o in misure alternative sul territorio le risorse finanziarie e i servizi a questo ordinati dai Servizi Sociali, Sanità, Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Cultura, Sport e Tempo libero dell’Amministrazione Regionale competenti a fornire opportunità in ordine al recupero ed alla reintegrazione sociale di tali cittadini.

Operativamente, verranno stimolate e agevolate iniziative relative alle seguenti attività trattamentali, di cui all’art. 15 della L. n°354/75:

 

5. a – istruzione

 

Nell’ambito delle competenze in merito alla pianificazione ed alla programmazione dell’offerta formativa integrata rivolta agli adulti, ai sensi dell’art. 138 del D.lgs. n°112/98, degli orientamenti espressi dall’Accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni (ex art. 8 del D.lgs. n°281/97) su "La riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti" e in applicazione della Direttiva per il Sistema Istruzione approvata in sede di Conferenza Unificata in data 6 febbraio 2001, la Regione Marche riconosce all’educazione degli adulti tutte le priorità e le potenzialità di intervento sia nel campo formale (istruzione e formazione professionale) sia in quello informale (percorsi di educazione multiculturale, culturale, sanitaria, fisica) nel rispetto del diritto all’educazione ed all’istruzione per l’intero arco della vita.

Nella nuova visione dell’individuo, inteso nella sua complessità ed unicità intellettuale, culturale ed esperienziale, titolare della scelta educativa - nella gestione effettiva del diritto individuale all’educazione, istruzione e formazione - la Regione si impegna, prioritariamente all’offerta formativa differenziata per campi e settori, a sostenere azioni individualizzate per la rimotivazione all’apprendimento, per l’orientamento della persona nella realizzazione del percorso di re-inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

La Regione, nell’esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche educative e formative regionali, in raccordo con le Province, i Comuni e il Sistema delle Autonomie Scolastiche, si impegna a:

promuovere e sostenere la costituzione di Comitati locali per l’Educazione degli adulti finalizzati a realizzare la programmazione locale degli interventi di educazione formale e non formale, richiesti dal territorio, concertati su scala locale con tutti gli agenti formativi, ivi compresi i Centri Territoriali Permanenti;

agevolare l’istituzione di corsi scolastici di tutti gli ordini di scuola nell’ambito del territorio regionale;

monitorare l’attività svolta nei singoli Istituti di pena delle Marche da parte dei Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, di cui alla O.M. (Pubblica Istruzione) n°455/97, competenti per territorio;

sostenere ed ampliare l’offerta formativa di detti Centri, anche mediante il ricorso a finanziamenti Comunitari, in particolare per quanto concerne le competenze trasversali, relazionali, comunicative e le competenze di base quali l’alfabetizzazione linguistica (italiano come seconda lingua per immigrati e altre lingue comunitarie) e l’alfabetizzazione informatica, riconosciute come competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;

promuovere, in collaborazione con le agenzie educative e formative accreditate e con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, la formazione dei formatori tramite corsi di formazione congiunta fra operatori e conferenze di servizio annuali che, sulla base delle verifiche del lavoro svolto, indichino le linee progettuali ed operative per le attività future;

indicare le priorità di eccellenza e di qualità formativa attribuite ai percorsi integrati di istruzione-formazione;

favorire la stipula di protocolli e convenzioni fra le Direzioni di istituti e servizi per adulti e per minori, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e il Centro per la Giustizia Minorile, da un lato, ed i Centri Territoriali e le autorità scolastiche regionali, dall’altro, per garantire la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività didattiche, di cui al comma 6 dell’art. 41 del D.P.R. n°230/00, la loro continuità nel tempo e, per quanto possibile, la riconferma, a richiesta, dei docenti impegnati nei corsi a garanzia della specificità professionale esercitata;

sostenere progetti che prevedano la compresenza di mediatori culturali opportunamente formati, sotto la responsabilità didattica del personale scolastico, nei corsi e/o nei percorsi modulari scolastici in cui siano presenti corsisti stranieri;

incentivare la realizzazione di progetti volti a stimolare la comunicazione e la produzione culturale ed artistica delle persone detenute a garanzia del rispetto delle potenzialità dell’individuo e del suo diritto all’espressione;

definire le risorse economiche a copertura dei costi relativi al materiale di cancelleria e di facile consumo utilizzato dai corsisti, nonché per l’adozione di libri di testo o di sussidi didattici sostitutivi, in particolare quelli multimediali e attivabili per la FAD e l’autoformazione assistita.

 

Il Ministero della Giustizia si impegna:

a comunicare alla Regione, per il tramite del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, i risultati della concertazione di cui al comma 2 dell’art. 41 del D.P.R. n°230/00, in merito alla dislocazione ed al tipo di corsi di scuola dell’obbligo e percorsi modulari personalizzati, istituiti negli Istituti di pena regionali, anche in considerazione dell’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni, nonché per consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo per i soggetti di età compresa tra i 15/18 anni; comunica, altresì, la dislocazione dei corsi di scuola secondaria superiore, di cui al comma 1 dell’art. 43 del D.P.R. n°230/00;

ad adeguare alle esigenze didattiche le strutture, i locali, le attrezzature e gli arredi dei singoli Istituti;

ad attuare negli Istituti un’ottimizzazione organizzativa interna che eviti la sovrapposizione oraria fra lo svolgimento di attività lavorativa e la frequenza a corsi scolastici e professionali, così come indicato dagli articoli 41 comma 4, 42 comma 4 e 45 comma 5 del D.P.R. n°230/00;

a verificare la possibilità di individuare un Istituto nell’ambito regionale da strutturare con funzione di polo orientativo, scolastico, formativo e professionalizzante, in stretto collegamento con la rete territoriale dei soggetti coinvolti nella formazione in età adulta, a partire dai Comitati locali comunali di prossima istituzione.

 

5. b – formazione professionale e lavoro

 

La Regione Marche ed il Ministero della Giustizia considerano la formazione professionale ed il lavoro come parti integranti e centrali del trattamento penitenziario volto al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche in forma alternativa, e delle persone dimesse.

Considerato che gli interventi relativi coinvolgono in egual misura sia l’Amministrazione Penitenziaria che gli Enti Locali, le parti orientano i propri servizi e le proprie risorse nel quadro di una collaborazione intersettoriale e interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente.

All’interno di tale collaborazione particolare rilievo assume l’attivazione ed il funzionamento della Commissione Regionale per il Lavoro Penitenziario di cui all’art. 25bis della L. 354/75, introdotto dalla L. 296/93.

Relativamente alle attività di formazione professionale, la Regione Marche, per il tramite delle Province, ai sensi delle LL.RR. 16/90, 2/96, 38/98, si impegna ad assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale, promossi a favore dei detenuti, degli ammessi a misure alternative e delle persone dimesse, e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale.

Per i minori sottoposti a provvedimenti di collocamento in comunità la Regione, in attuazione della L.144/99 art. 68 sull’obbligo formativo, ai sensi del regolamento attuativo n. 257/2000, assicurerà attraverso le Province adeguate offerte atte a promuovere percorsi formativi specifici con l’obiettivo dell’inserimento lavorativo dei minori stessi.

A tal fine, la Regione Marche si impegna ad utilizzare le informazioni e le conoscenze sulla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio regionale, attraverso il collegamento tra gli organi e i servizi propri e degli altri Enti Locali (Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, Agenzia Regionale Marche Lavoro, Centri per l’Impiego), le istituzioni (la Commissione Regionale per il Lavoro, la Conferenza Interistituzionale di coordinamento regionale, le Commissioni Provinciali per le politiche del lavoro) e i soggetti privati regionali e provinciali (Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, Cooperative sociali e loro Consorzi).

Tale conoscenza sarà orientata a:

attivare un servizio permanente di orientamento e di consulenza a favore dei detenuti, degli ammessi a misure alternative e delle persone dimesse, mediante l’apertura di "Sportelli Lavoro" all’interno degli Istituti, gestiti anche in collaborazione con Enti Locali, Patronati e privato sociale, o mediante la facilitazione all’accesso a servizi analoghi presenti sul territorio, nell’ottica di quanto proposto nell’ambito del Progetto ‘Polaris’;

promuovere e sostenere le iniziative di formazione professionale che presentano una forte connessione con la domanda, al fine di assicurare al detenuto e alla persona dimessa una reale opportunità di inserimento lavorativo;

favorire la partecipazione di detenuti ammessi al lavoro all’esterno ex art. 21 legge 354/75, a misure alternative o di persone dimesse a corsi professionali esterni, anche non espressamente indirizzati ad appartenenti a fasce sociali deboli.

 

Per garantire tali finalità, la Regione Marche ed il Ministero della Giustizia:

 

rendono disponibile ai detenuti, agli ammessi a misura alternativa e alle persone dimesse l’intera offerta formativa esterna al carcere e presente sul territorio regionale, utilizzando a tale scopo gli strumenti della normativa vigente;

promuovono l’introduzione di strumenti in grado di rilevare il credito formativo del singolo soggetto, le sue aspettative e capacità lavorative;

promuovono interventi di motivazione al lavoro, di orientamento e di sostegno all’integrazione a favore delle persone detenute, in misura alternativa o dimesse, con particolare attenzione alla condizione degli stranieri;

promuovono l’integrazione fra le offerte di istruzione e di formazione, anche mediante l’attivazione di moduli trasversali, con particolare attenzione alla condizione degli stranieri;

al fine di attivare un servizio permanente di orientamento e tutoring a favore degli ammessi al lavoro all’esterno, alle misure alternative e delle persone dimesse, concordano, promuovono e realizzano un percorso di formazione, con attestato finale rilasciato dalla Regione Marche, per operatori esterni, rivolto soprattutto a dipendenti o soci di cooperative sociali e a volontari, che, in stretta collaborazione con le direzioni degli istituti penitenziari e del Centro di Servizio Sociale per Adulti, supportino concretamente le persone in fase di reinserimento.

 

Relativamente alle attività di avviamento al lavoro, la Regione Marche ed il Ministero della Giustizia si impegnano a:

 

avviare un’attività sistematica per informare i detenuti (attraverso gli "Sportelli Lavoro"), le imprese e la cooperazione sociale su opportunità, servizi e agevolazioni per l’inserimento lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali;

coordinare ed incrementare le forme di incentivazione (borse lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali) a favore delle imprese che assumono detenuti ammessi al lavoro all’esterno, a misure alternative e persone dimesse;

monitorare l’attuazione a livello regionale della legge 22 giugno 2000, n° 193, promuovendone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione presso aziende pubbliche, private e cooperative sociali;

promuovere e sostenere specifici progetti, anche sperimentali, finalizzati all’apertura di lavorazioni interne al carcere.

In modo particolare si impegnano a sostenere la realizzazione di progetti pilota, quali quello della "Fattoria Pitinum" in corso di attivazione presso la Casa Mandamentale di Macerata Feltria (PU).

Al fine di incentivare i progetti di formazione al lavoro e di occupazione dei ristretti, l’Amministrazione Regionale facilita le modalità di accesso a finanziamenti Comunitari, assicurandone adeguata informazione presso gli operatori pubblici e privati interessati.

La Regione Marche si impegna, inoltre, a riservare e assegnare una quota parte delle proprie commesse alle iniziative produttive, infra ed extramurarie, gestite dalle imprese, dalla cooperazione sociale e dai consorzi che coinvolgono, in tutto o in parte, detenuti, ammessi a misure alternative e persone dimesse, anche a ciò indirizzando gli Enti locali.

Il Ministero della Giustizia, nel rispetto delle determinazioni degli organi competenti, favorisce l’ammissione al lavoro all’esterno e la fruizione di misure alternative di detenuti che abbiano maturato specifiche esperienze professionali o di formazione.

Il Ministero della Giustizia assicura, inoltre:

gli ambienti idonei per l’attività di formazione professionale e di lavoro in ambito intramurario;

l’accesso degli operatori territoriali preposti all’orientamento, al tutoring, alla formazione professionale, alle attività produttive;

la stabilità della popolazione penitenziaria impegnata in corsi di istruzione e di formazione professionale, così come previsto dai comma 4 degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 230/00.

 

5. c – religione

 

Ministero della Giustizia e Regione Marche si impegnano a tutelare il diritto alla libertà di espressione religiosa, spirituale e morale dei detenuti presenti negli Istituti penitenziari, in particolare mediante:

la facilitazione all’ingresso negli Istituti di ministri di culto per l’istruzione o le celebrazioni di riti per detenuti appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n°230/00;

l’organizzazione e la promozione di riunioni, funzioni ed incontri, anche di tipo divulgativo e culturale, a carattere interreligioso;

la disponibilità di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose presenti in Italia.

 

5. d – attività culturali, ricreative e sportive

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Marche promuovono, all’interno delle strutture, opportune iniziative culturali, ricreative e sportive, sia nell’ambito del trattamento personalizzato di cui all’articolo 1 della L. n°354/75, che nell’ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall’art. 14 della stessa legge, creando così le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti locali e promuovendo altresì il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati e del Terzo Settore all’interno del carcere.

Per tali iniziative saranno inoltre favoriti il coinvolgimento diretto degli stessi interessati, sia nella fase programmatoria che gestionale, e, in quanto possibile, la partecipazione congiunta di detenute e detenuti su progetti specifici di intervento.

La Regione Marche, nell’ambito della definizione del Piano regionale per le attività culturali, di cui all’art. 2 della L.R. n°75/97, si impegna a promuovere e sostenere progetti predisposti da Enti locali o da soggetti pubblici e privati che abbiano le finalità di favorire la fruizione e la produzione culturale da parte di detenuti o di inserire gli Istituti penitenziari nell’ambito della offerta culturale rivolta al territorio (stagioni teatrali, cine o videoforum, conferenze, concerti e spettacoli, biblioteche pubbliche e private etc.).

 

5. e – rapporti con il mondo esterno

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Marche concordano nell’affermare e nel riconoscere la corresponsabilità rieducativa nei confronti dei condannati da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, dell’Amministrazione della Giustizia Minorile e della società civile e nel considerare come elemento fondamentale del trattamento la partecipazione della comunità esterna.

Nel recepire le "Linee di indirizzo in materia di volontariato" approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali il 10 marzo 1994, nonché il Protocollo d’intesa sottoscritto l’8 giugno 1999 dal Ministero della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, si riconosce, in particolare, l’importante ruolo che il volontariato e, più in generale, il Terzo Settore, possono esercitare nelle attività di prevenzione generale, nonché nel corso del trattamento e del reinserimento sociale delle persone entrate nel circuito penale penitenziario ed in quello penale minorile.

Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali tra il singolo volontario ed il soggetto in trattamento, sia attraverso le connessioni di carattere generale che il Terzo Settore può realizzare tra le strutture penitenziarie, i servizi territoriali, le risorse comunitarie.

 

Al fine di potenziare l’attività svolta dal Terzo Settore, il Ministero della Giustizia e la Regione Marche si impegnano:

 

a promuovere e stimolare la presenza di volontari all’interno dei penitenziari o sul territorio, in forma singola o associata, mediante una programmazione in grado di coinvolgere tutti i cittadini in una maggiore conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche riguardanti gli Istituti, i Servizi penitenziari e i Servizi della Giustizia Minorile, e tramite l’organizzazione di appositi corsi di formazione a livello locale, soprattutto nei Comuni in cui sono ubicati gli Istituti di pena, progettati anche in partnership con organismi del Terzo Settore;

ad offrire strumenti di informazione e di supporto tecnico finalizzati alla creazione di un coordinamento a livello locale e regionale delle varie esperienze poste in essere da organismi del Terzo Settore;

ad instaurare forme di collaborazione stabili ed organiche, mirate all’aggiornamento, alla progettazione e all’esecuzione di interventi coordinati con gli organismi del Terzo Settore, sia con quelle attive specificamente nel penitenziario (ex artt. 17 e 78 della L. n°354/75), sia con quelle operanti sul territorio;

a monitorare ed a stimolare l’attuazione a livello locale delle intese stipulate dal Ministero della Giustizia con Associazioni ed Enti di carattere nazionale.

La Regione Marche ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per la parte di competenza, attraverso il Provveditore Regionale ed il Direttore del Centro di Giustizia Minorile, promuoveranno inoltre opportune intese in vista del massimo coinvolgimento degli Enti locali negli scopi della presente intesa.

Le parti si impegnano a favorire:

la nascita e lo sviluppo di Comitati locali, quale ambito privilegiato di analisi, programmazione e verifica degli interventi di reinserimento sociale a favore della popolazione detenuta; tali comitati vedranno la rappresentanza e la partecipazione di personale dell’Amministrazione penitenziaria, delle Amministrazioni locali, di organismi del Terzo Settore e delle realtà sociali ed economiche del territorio che abbiano un concreto interesse al perseguimento della finalità rieducativa della pena;

la formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali per quanto riguarda l’assistenza penitenziaria e l’attuazione di programmi di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso azioni mirate;

la collaborazione sistematica tra il Servizio Sociale penitenziario per adulti e per minori, i Servizi Sociali territoriali ed il Terzo Settore, anche mediante la stipula di idonee convenzioni a livello locale fra i medesimi, al fine di realizzare in modo organico e coordinato interventi di reinserimento sociale;

l’accesso alle risorse del territorio da parte delle vittime dei reati e dei loro familiari, come riconoscimento del ruolo significativo di questo tipo di problematica nell’ambito della cultura dell’esecuzione della pena. Nella stessa ottica le parti si impegnano a promuovere o a sostenere i progetti che prevedano la prestazione di attività socialmente utili od iniziative di tipo volontario e benefico da parte di condannati in favore di enti o associazioni di pubblica utilità e senza scopo di lucro.

 

5. f – rapporti con la famiglia

 

L’Amministrazione penitenziaria, per quanto possibile e sempre che non sussistano indicazioni contrarie di ordine giudiziario o di prevenzione, in attuazione del principio generale di territorializzazione dell’esecuzione penale, tenderà ad assegnare nell’ambito delle strutture penitenziarie della regione le persone detenute, tenendo conto della residenza del nucleo familiare, onde favorire o ricostruire il rapporto diretto con la famiglia e con il tessuto sociale di appartenenza, nonché a favorire il rientro delle stesse da Istituti di altre regioni e di quanti intendano motivatamente stabilire la loro residenza nella regione.

La Regione Marche, d’intesa con le Direzioni dei singoli Istituti di pena, si impegna a sensibilizzare gli Enti locali e a sostenere loro progetti, gestiti anche in collaborazione con organismi del Terzo Settore, che abbiano le seguenti finalità:

istituire appositi servizi di informazione, orientamento ed ospitalità per familiari in visita a congiunti detenuti, in particolare per quelli provenienti da zone non vicine agli Istituti di pena;

progettare, realizzare ed attrezzare all’interno degli Istituti gli spazi aperti per i colloqui con i familiari, di cui al comma 5 dell’art. 37 del D.P.R. n°230/00, tenendo presenti in modo particolare le esigenze dei figli minori delle persone detenute.

 

Capitolo 6

Interventi specifici a favore di particolari situazioni

 

Fermo restando l’impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i detenuti, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione, si ritiene necessario evidenziare i particolari problemi di cui sono portatori alcune fasce di detenuti, come le donne e gli stranieri, nei cui confronti è doveroso prevedere azioni aggiuntive ad integrazione di quelle rivolte alla generalità dei detenuti.

 

6.a – donne

 

La condizione delle detenute richiede una particolare attenzione, sia in riferimento agli specifici problemi legati al sesso (casi di maternità e accudimento del figlio in situazione di detenzione), sia in riferimento alla condizione psico-fisica (in prevalenza si tratta di reati collegati alla tossicodipendenza), sia in riferimento al peso irrilevante della presenza femminile all’interno degli istituti penitenziari, che rischia di lasciare queste persone in un’area di ulteriore marginalità rispetto alla programmazione complessiva degli interventi per i detenuti.

Il Ministero della Giustizia e la Regione si impegnano ad assicurare parità di trattamento alle detenute.

Negli II.PP. dove sono presenti donne, la Regione Marche si impegna a garantire:

la consulenza materno-infantile realizzata dai consultori familiari delle unità sanitarie locali;

la formazione professionale, predisponendo in ciascun istituto appositi corsi di formazione;

l’attivazione delle possibilità previste dall’ultimo comma dell’art. 50 della L. 354/75, modificata dalla L. 663/86, nei casi di semilibertà o affidamento all’esterno.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Marche convengono sulla necessità di dare risposta adeguata alle esigenze poste dai minori da 0 a 3 anni, figli di donne detenute, che, ai sensi dell’art. 11 della L. 354/75 possono essere accolti negli istituti penitenziari.

L’Amministrazione Regionale si impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento affinché a tali minori sia garantito l’accesso ai servizi sanitari e socio-educativi (in particolare agli Asili Nido) previsti per generalità della popolazione, assicurando il servizio di trasporto, anche attraverso il ricorso alle organizzazioni di volontariato.

 

6.b - stranieri

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Marche concordano nel porre in atto iniziative che rendano concreto il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, nomadi ed apolidi. Le parti:

si impegnano a rendere effettivamente accessibili e fruibili per tutti i servizi interni offerti dall’Amministrazione Penitenziaria, dall’Amministrazione della Giustizia Minorile, dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri soggetti, così come le possibilità di alternative alla pena detentiva previste dall’Ordinamento penitenziario e dalle leggi vigenti;

concordano nell’opportunità di valorizzare e agevolare i progetti che abbiano gli obiettivi di realizzare un servizio interno al carcere di mediazione culturale, di interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così come previsto dal comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. n°230/00, attraverso anche la creazione nei singoli Istituti di "Sportelli per stranieri", con le finalità di svolgere un’azione di consulenza e informazione per i detenuti in relazione ai diritti di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla detenzione, nonché di supporto nella ricerca di condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documenti, etc.) per l’accesso al lavoro all’esterno e alle misure alternative, attraverso il contatto con la rete di risorse pubbliche e private esistenti;

si impegnano a progettare un percorso formativo, con attestato finale rilasciato dalla Regione Marche, rivolto a persone di madre lingua delle zone di maggiore presenza percentuale rispetto alla popolazione straniera detenuta (ad esempio: lingua araba, albanese, serbo-croata, etc.), finalizzato alla creazione della figura di interprete/mediatore culturale nell’ambito della giustizia, prevedendo l’acquisizione di competenze specifiche nel linguaggio settoriale giudiziario e nel quadro normativo riguardante il procedimento penale e l’Ordinamento Penitenziario;

si impegnano a realizzare e diffondere traduzioni dei singoli Regolamenti interni degli Istituti di pena della regione, in tutte le lingue parlate nel carcere dai detenuti stranieri. Il Ministero della Giustizia si impegna, dal canto suo, a promuovere la traduzione, la stampa e la diffusione nelle lingue sopra indicate di estratti ampi e significativi del Codice penale, del Codice di Procedura penale, del D.lgs. n° 286/98, del D.P.R. n° 309/90, del D.P.R. 448/88, dell’Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione e di ogni altra normativa vigente.

 

Capitolo 7

Esecuzione penale esterna

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Marche:

 

recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n° R(92)16 del 19 ottobre 1992;

attribuiscono all’esecuzione penale all’esterno un ruolo fondamentale nel reinserimento sociale dei condannati;

si impegnano ad intervenire in tutti i settori in cui hanno comune o autonomo potere d’impulso;

si impegnano a promuovere e a valorizzare le iniziative pubbliche e private di sostegno in favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, permettendo così una più ampia fruizione delle anzidette misure ed assicurando che tali iniziative si raccordino con l’attività dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.

In particolare, oltre a quanto già definito in tema di formazione professionale, di inserimento lavorativo e di contatti con il mondo esterno, si impegnano a sostenere:

l’intervento degli Enti locali, anche attraverso l’indicazione di indirizzi operativi che garantiscano maggiore omogeneità sul territorio, nella promozione di iniziative intese a supportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a misura penale esterna;

l’azione degli organismi del Terzo Settore volta al trattamento degli ammessi alle misure alternative e all’informazione a favore dei condannati in sospensione pena (art. 656 c.p.p., modificato dalla L. n°165/98);

la promozione di progetti che prevedano la prestazione di attività socialmente utili da parte di soggetti sottoposti ad esecuzione penale esterna in favore di ONLUS.

 

Inoltre le parti si impegnano:

 

a sensibilizzare gli Enti locali perché contribuiscano alla individuazione di strutture idonee per le attuali sedi dei C.S.S.A., qualora non siano più adeguate, e per le sedi di prossima apertura in ambito provinciale, nell’ottica della territorializzazione della pena;

ad attuare programmi di informazione e progetti di coinvolgimento della comunità esterna, mirati a sostenere l’applicazione delle misure alternative alla detenzione.

La Regione Marche si impegna a promuovere e sostenere progetti degli Enti locali, gestiti anche in convenzione con soggetti privati, che prevedano servizi di accoglienza ed ospitalità per persone in permesso premio, in misura alternativa, dimesse, sottoposte a misure penali o cautelari e per donne con figli minori, prive di validi punti di riferimento familiare e sociale, in particolare per stranieri.

 

Capitolo 8

Rapporti fra gli enti

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Marche riaffermano il comune impegno nell’organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, della Giustizia Minorile, degli Enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali, in tutti gli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti locali il 10 marzo 1994.

Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà considerato, a tutti gli effetti, in servizio.

Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni interessate.

A tali iniziative potranno partecipare gli operatori del Terzo Settore che prestino la loro opera nel penitenziario.

Le due Amministrazioni individueranno un gruppo misto, formato da loro delegati e da rappresentanti del Terzo Settore, che avrà l’incarico di elaborare proposte di formazione congiunta, tenendo conto:

delle esigenze formative, informative e professionali del personale impegnato nel campo delle attività di risocializzazione;

delle tipologie di utenza, del loro modificarsi, delle caratteristiche socio-culturali del territorio.

Esse si impegnano, inoltre, ad informarsi reciprocamente e a favorire la partecipazione del personale ad iniziative che possano rivestire interesse comune.

 

8. b - personale di polizia penitenziaria

 

La Regione Marche ed il Ministero della Giustizia, nel ribadire l’importanza del ruolo della Polizia Penitenziaria ai fini del trattamento dei detenuti e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e migliorarne i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili nido, accesso a centri sportivi e culturali ed alle offerte formative dei Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta), analogamente a quanto accade per le altre Forze di Polizia, fermi restando gli impegni assunti in tema di edilizia e formazione degli operatori.

Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Marche di programmare gli interventi di competenza secondo gli impegni assunti con il presente

protocollo, si impegna a fornire semestralmente i dati aggiornati e riferiti al territorio della regione relativi a:

numero dei ristretti presenti negli Istituti della regione, suddivisi per posizione giuridica, per nazionalità e per area di provenienza (detenuti italiani);

indicazione delle presenze di detenuti residenti nella regione Marche e ristretti in altri Istituti del territorio nazionale;

numero di occupati nelle differenti attività lavorative all’interno degli Istituti;

numero dei frequentanti i corsi di formazione professionale e di istruzione;

numero dei casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;

numero dei tossicodipendenti presenti in ciascun Istituto ed in esecuzione penale esterna;

numero degli affetti da infezione da HIV e dei malati di AIDS presenti negli Istituti ed in esecuzione penale esterna;

dati relativi alla concessione di misure alternative da parte del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con indicazione della provenienza intra od extramuraria delle istanze, nonché di permessi premio da parte dei Magistrati di Sorveglianza operanti in ambito regionale, e loro percentuale in rapporto alle istanze esaminate;

numero delle persone in esecuzione penale esterna, suddivisi per tipologia di misura alternativa, per Comune di fruizione della misura e per condizioni socio-lavorative.

 

La Regione Marche, attraverso l’Osservatorio regionale per le politiche sociali, si impegna a:

 

raccogliere ed elaborare i dati relativi ai fenomeni emergenti di conflittualità sociale localizzati sul territorio, in vista della predisposizione di idonei meccanismi per la più tempestiva localizzazione delle situazioni a rischio e di conseguenti interventi preventivi;

monitorare gli organismi del Terzo Settore esistenti sul territorio regionale, al fine di renderne possibile l’azione programmatica in armonia con le attività degli operatori penitenziari e degli Enti locali;

attivare una rete che metta in relazione strutture regionali e locali, strutture del Ministero della Giustizia e del Terzo Settore, con funzione di banca dati, al fine di porre in circolo informazioni e di rendere conoscibili documentazione e progetti in

atto sul territorio, necessari per la formulazione di orientamenti operativi organici e mirati.

La Regione Marche ed il Ministero della Giustizia si impegnano a promuovere studi e ricerche sul territorio, anche su suggerimento della Commissione Regionale per i problemi della devianza e della criminalità, per la razionale ed utile programmazione di interventi di prevenzione e di contrasto della devianza e del fenomeno della recidiva.

 

8. d – intese operative

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Marche concordano sull’opportunità di sollecitare, instaurare ed incentivare rapporti ed intese fra i Servizi sociali penitenziari per adulti e per minori e quelli operanti sul territorio regionale e facenti capo a Enti locali e Aziende Sanitarie Locali.

Tali intese sono soprattutto finalizzate, mediante il reperimento di dati personali, nel rispetto della privacy ed in termini di reciprocità fra i soggetti istituzionali locali coinvolti, alla predisposizione ed alla realizzazione di progetti individuali di reinserimento per le persone in espiazione di pena muraria od extramuraria prossima a scadere e bisognevoli di utile supporto post-pena, al fine di non vanificare il percorso socializzante seguito col programma trattamentale.

In particolare la Regione Marche si impegna a sollecitare la sottoscrizione da parte della Aziende Sanitarie Locali delle convenzioni fra il C.S.S.A., l’U.S.S.M. ed i SER.T finalizzate all’esecuzione dell’affidamento terapeutico, di cui all’art. 94 del D.P.R. n°309/90.

Le parti, inoltre, promuovono l’elaborazione e la redazione di una Carta dei servizi che individui ed uniformi sul territorio regionale le prestazioni offerte alla popolazione detenuta nei singoli istituti.

 

Capitolo 9

Edilizia penitenziaria

 

Considerata l’importanza che l’edilizia penitenziaria riveste per l’attuazione del principio di territorializzazione dell’esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di vita decorose agli operatori penitenziari, le parti si impegnano, nell’ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Marche, a ridefinire congiuntamente il piano di edilizia penitenziaria.

Il Ministero, oltre a diversi interventi di ammodernamento negli istituti penitenziari della Regione Marche, anche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione legge n. 354/75, individua la costruzione di un nuovo edificio in Provincia di Macerata tra le priorità da realizzarsi secondo il piano triennale in fase di elaborazione.

Il Ministero della Giustizia si impegna a verificare l’ipotesi di destinare la struttura situata in "Barcaglione" di Ancona, di prossima apertura, ad Istituto ad alta valenza trattamentale, come sede di una sezione a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti e del polo scolastico, formativo e professionalizzante, di cui rispettivamente ai punti 3.a e 5.a della presente intesa.

La Regione Marche dà la propria disponibilità, compatibilmente con gli impegni istituzionali ed a richiesta dell’Amministrazione penitenziaria, a prestare consulenza tecnica in fase di progettazione degli interventi edilizi da realizzarsi negli istituti penitenziari, qualificati come straordinaria manutenzione o come realizzazione di nuove opere.

 

Capitolo 10

Disposizioni operative per l’applicazione e la verifica del protocollo

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Marche, secondo le indicazioni contenute negli indirizzi approvati l’8 marzo 1993 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti locali, individuano nella Commissione Regionale consultiva e di coordinamento delle attività connesse alle funzioni di competenza degli Enti locali, Comuni e Aziende Sanitarie Locali in tema di disadattamento, devianza e criminalità, di cui alle Delibere di Giunta Regionale n°1395/95, e n°495/98, l’ambito privilegiato di coordinamento, di integrazione, di programmazione e di verifica degli interventi di rispettiva competenza che verranno posti in essere a partire dalla stipula del presente protocollo.

 

A tale proposito si impegnano a garantire:

 

la funzionalità della suddetta Commissione;

l’attivazione delle previste sottocommissioni per adulti e per minori e la facoltà di istituire ulteriori articolazioni per settori e con funzioni specifiche;

la partecipazione alle sedute della Commissione e delle sottocommissioni di un’adeguata rappresentanza degli organismi del Terzo Settore impegnati nell’ambito di intervento della presente intesa;

la costituzione, all’interno della Commissione, di un gruppo tecnico ristretto, con il compito di monitorare e coordinare le attività connesse all’attuazione della presente intesa.

 

Le parti si impegnano inoltre:

 

a rendere operativa la Commissione Regionale sul Lavoro penitenziario, provvedendo a garantire in essa un’adeguata rappresentanza degli organismi del Terzo Settore;

ad individuare, nell’ambito rispettivamente del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, del Centro per la Giustizia Minorile e dell’Assessorato Regionale ai Servizi sociali, i funzionari ed i servizi incaricati di fungere da referenti per tutto quanto concerne l’attuazione della presente intesa;

ad organizzare annualmente conferenze di servizio ed incontri fra gli operatori del settore e rappresentanti degli organismi coinvolti nell’attuazione del presente protocollo o di specifiche parti di esso, al fine di comunicare, condividere, confrontare e valutare il lavoro svolto e di suggerire le linee operative future;

a favorire e a coordinare la nascita e lo sviluppo di Comitati locali, che abbiano il compito di favorire lo scambio e le collaborazioni fra gli Istituti di pena e l’ambito territoriale su cui essi insistono;

a procedere a verifiche annuali del presente accordo, nel quadro dei lavori della Commissione Regionale in tema di disadattamento, devianza e criminalità, al fine di consentire l’approfondimento della materia in rapporto all’evoluzione delle problematiche, ai piani di intervento elaborati ed alla esperienza complessiva nel frattempo condotta;

a dare la più ampia diffusione al presente protocollo, nonché alle direttive generali per la sua realizzazione.

Gli aggiornamenti e gli adeguamenti del presente protocollo verranno effettuati su richiesta della Commissione Regionale di cui sopra, anche a iniziativa di una sola delle parti, e concordati fra Ministero della Giustizia e Regione Marche.

Il Ministero della Giustizia, nella persona dell’Onorevole Marianna Li Calzi, Sottosegretario di Stato, e la Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Vito D’Ambrosio, sottoscrivono il presente protocollo, con il quale si impegnano all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.

Il presente atto è firmato in doppio originale.

 

Ancona, 9 marzo 2001

 

Il sottosegretario di Stato alla Giustizia (On. Marianna Li Calzi)

 

Il presidente della regione Marche (dott. Vito D’Ambrosio)

 

 

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