Protocollo Campania - Ministero

 

Protocollo d’intesa tra la Regione Campania

e il Ministero della Giustizia

 

Napoli, 3 ottobre 2000

 

Interventi trattamentali

Orientamento e formazione professionale

Minorile

Interventi a favore dei minorenni

Le attività per i minori in area penale esterna

Progetto Nisida

Assistenza sanitaria e salute in carcere

Trattamento tossico e alcool dipendenti

Le comunità terapeutiche

Tutela della salute dei luoghi di lavoro all’interno di istituti e servizi penitenziari

Territorializzazione della pena

Edilizia

Tutela dello straniero nell’area penale

Polizia penitenziaria

Esecuzione penale all’esterno

Partecipazione del volontariato

Formazione e aggiornamento degli operatori

Assistenza alle vittime del delitto

Organizzazione uffici giudiziari

Disposizioni operative

 

Il 3 ottobre 2000, il Presidente della Regione Campania On.le Antonio Bassolino ed il Ministro della Giustizia On.le Piero Fassino hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Regione Campania ed il Ministero della Giustizia. Per opportuna conoscenza, si riporta il testo del documento sottoscritto.

 

Premesso

 

che la legge 354/75 e successive modifiche, recanti norme in materia di ordinamento penitenziario, che il D.P.R. 616/77, la legge 142/90 e successive norme disciplinanti il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, individuano nel rispetto delle diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento, settori di intervento congiunto sui quali il Ministero della Giustizia e la Regione, anche quale coordinatrice e promotrice delle attività degli Enti locali, devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore;

 

Considerato

 

che le predette leggi sono da intendersi attuative dell’art. 27 della Costituzione, secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella società, come peraltro ribadito dagli arti. 81 e seguenti delle regole minime dell’ONU del 1955 e del Consiglio d’Europa del 1973 nonché dalla Raccomandazione R. ‘87 del comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987 (art. 26, 32, 43, 65, 70, 88, 89);

 

che detti settori di intervento congiunto sono stati ulteriormente ampliati dalle norme sul processo penale minorile di cui ai D.P.R. 447 e 448/88 e successive modifiche e integrazioni, nonché D.leg. vo 272/89;

 

Rilevato

 

che l’avvio della collaborazione tra il Ministero della Giustizia (D.A.P. - U.C.G.M. e Organizzazione Giudiziaria) e l’ente Regione consente la realizzazione di una serie di programmi d’intervento congiunto in ambito regionale che tenga conto della peculiarità della realtà locale, nel comune obiettivo del recupero di risorse umane ed energie sociali compresse dal disadattamento, anche come strategia di contenimento del fenomeno criminalità;

 

Ritenuto

 

che per la realizzazione di detti programmi di intervento deve essere assicurata la più ampia intesa tra le singole Dire2ioni degli istituti, dei centri di servizio sociale per adulti, dei servizi penali minorili, gli enti locali e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel rispetto del ruolo di ciascun ente interessato, attraverso la sottoscrizione di accordi convenzionali che conterranno tutti gli elementi di conoscenza necessari per la formulazione dei programmi di intervento, le modalità di attuazione egli oneri a carico delle parti;

 

Vista

 

la dichiarazione d’intenti sottoscritta a Capri il 12 novembre 1999 dal Ministro della Giustizia e dal Presidente della Regione Campania, nella quale le parti si impegnavano a disegnare e potenziare la realizzazione di progetti di interventi congiunti sul piano:

 

  1. dell’organizzazione, all’interno delle strutture penitenziarie, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, di interventi specifici volti al trattamento delle persone ristrette ed i cui contenuti sono individuati dall’ordinamento penitenziario;

  2. della cura e riabilitazione dei soggetti in esecuzione penale che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope; dei soggetti alcooldipendenti o affetti da forme morbose diffuse (H.I.V., A.I.D.S., etc.) e dei malati di mente;

  3. della tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale secondo i principi di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n° 230 in attuazione dell’art. 5 della legge 4191 1998 e secondo quanto è indicato dal Progetto obiettivo di cui all’art. 5 dello stesso decreto legislativo ed approvato con decreto del 21 aprile 2000;

  4. della integrazione dei servizi territoriali con i servizi penitenziari, in raccordo anche con le forze del volontariato, per gli interventi nei confronti dei soggetti in esecuzione penale esterna, dei dimessi dal carcere, delle famiglie dei detenuti e degli ex detenuti;

  5. della prevenzione della criminalità minorile e del trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali;

  6. della promozione del benessere del personale penitenziario per adulti e per minori in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;

  7. della formazione congiunta degli operatori penitenziari, per adulti e per minori, degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato in tutti gli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo.

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Campania convengono e s’impegnano

Su quanto segue:

 

Interventi trattamentali

 

Il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari, nei servizi minorili della Giustizia, o in misura alternativa sul territorio della Campania, rientra nelle competenze istituzionali dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati e integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali.

 

Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento, la Regione Campania, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, recependo le diverse indicazioni nel merito formulate dalla Commissione Nazionale per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, s’impegna per una concreta traduzione operativa di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, per la creazione delle condizioni utili ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra Amministrazione Penitenziaria, Giustizia Minorile (rappresentate nel loro insieme a livello regionale rispettivamente dal Provveditorato regionale e dal Centro per la Giustizia Minorile), Ente Locale e organizzazioni di volontariato. Tale collaborazione, che dovrà assumere le connotazioni proprie del progetto sarà attuata a mezzo di convenzioni tra le direzioni degli II.PP., le direzioni dei Centri di Servizio Sociale per Adulti, le direzioni dei servizi minorili e l’Ente locale di riferimento.

La responsabilità organizzativa degli interventi che sostanziano il trattamento penitenziario appartiene all’Amministrazione Penitenziaria e alla Giustizia Minorile. La gestione degli interventi, laddove sia coinvolto l’Ente Locale mediante convenzione, si realizza d’intesa tra Direzione Penitenziaria, Direzione del Centro di Servizio Sociale per Adulti, Direzione dei servizi della giustizia minorile ed Ente Locale di riferimento.

In tale ambito il progetto collaborativo locale, a valenza pluriennale, prevederà:

 

la precisazione delle modalità di utilizzo integrato degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il volontariato e il privato sociale;

l’individuazione degli spazi attrezzati all’interno dell’istituto penitenziario e sul territorio, ai fini delle azioni trattamentali programmate per progetti;

l’attivazione dei servizi e dei presidi territoriali coinvolti nel progetto;

la programmazione degli interventi formativi e di aggiornamento congiunti tra operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il volontariato e il privato sociale;

le risorse finanziarie necessarie al progetto.

I progetti relativi al trattamento potranno avere anche carattere sperimentale al fine di procedere, d’intesa tra le parti, a quelle modifiche in itinere che si rendessero necessarie per un più efficace perseguimento degli obiettivi prefissati, rimuovendo gli ostacoli che a questo si frappongono. Dalla valutazione dei progetti saranno tratti quegli elementi utili per l’eventuale ridefinizione degli standards gestionali nei servizi e nei presidi degli Enti Locali sedi di istituti penitenziari o di istituti penali per i minorenni, coinvolti nella materia e debitamente convenzionati.

Gli interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in forma totalmente o parzialmente extra murale, rivestono per la Regione carattere di particolare importanza.

In conformità alle disposizioni vigenti è garantita parità di trattamento tra cittadini italiani, cittadini stranieri, nomadi e apolidi.

Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento penitenziario resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale gravano finanziariamente sul bilancio regionale di competenza delle Direzioni generali coinvolte.

Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Campania di programmare gli interventi di competenza secondo anche gli impegni assunti con il presente protocollo, s’impegna a fornire con cadenza semestrale i dati riferiti al territorio della regione, relativi a:

numero dei detenuti presenti negli II.PP. per adulti e per minori campani;

loro caratteristiche demografiche, giuridiche e sociolavorative;

numero di occupati nelle differenti attività lavorative all’interno degli istituti;

numero dei frequentanti i corsi di formazione professionale e titolo di studio posseduto;

numero dei detenuti campani presenti negli istituti della Regione e negli istituti di altre regioni, suddivisi per città di residenza, sesso, posizione giuridica

numero casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;

numero tossicodipendenti presenti negli II.PP. ed in misura alternativa;

numero malati di A.I.D.S. detenuti e in misura alternativa;

numero soggetti in misura alternativa.

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Campania s’impegnano a favorire e sostenere le organizzazioni del volontariato nell’attività volta alla socializzazione, sia all’interno degli II.PP., sia nell’esecuzione penale esterna.

La Regione Campania s’impegna nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto al problema della socializzazione del detenuto, sia come adempimento del dovere inderogabile di solidarietà sociale, di rilievo costituzionale, sia come esigenza di recupero alla società civile di risorse umane;

si impegna altresì a coinvolgere gli enti locali nell’opera di reinserimento sociale, nonché nell’individuazione e rimozione delle cause della devianza, con particolare riguardo al fenomeno della recidiva;

nella predisposizione di idonei meccanismi per la più tempestiva localizzazione delle situazioni "a rischio" in vista di interventi preventivi;

nel reperimento di dati personali, nel rispetto della privacy, con riferimento a soggetti in espiazione di pena muraria od extramuraria prossima a scadere e bisognevoli di utile supporto post-pena, al fine di non vanificare il percorso socializzante seguito col programma trattamentale;

nell’organizzazione di centri di accoglienza, informati a criteri tipologici, per detenuti in permesso premio od ammessi al regime di detenzione domiciliare od affidamento in prova al servizio sociale, che siano privi di validi riferimenti esterni, familiari od ambientali;

nell’incentivazione ed organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive, anche attraverso la creazione di organismi permanenti allo scopo di programmarne e curarne la realizzazione con criterio di continuità; tra le attività culturali si impegna a sostenere l’istruzione, anche in riferimento alla istituzione dei centri territoriali permanenti (ordinanza n. 455/97 del M.P.I.);

nel soddisfacimento delle personali esigenze di vita religiosa, spirituale e morale anche attraverso l’organizzione di riunioni e funzioni all’interno dell’istituto e la disponibilità di libri e pubblicazioni;

nell’organizzazione di corsi di formazione e di orientamento professionale ed artigianale all’interno delle strutture penitenziarie ed incentivazione della popolazione detenuta per la più ampia partecipazione;

nel promuovere e sostenere le iniziative volte al collocamento nel mondo del lavoro, con particolare riguardo verso i detenuti che abbiano seguito con profitto i corsi professionali.

 

Al fine di rendere operativo quanto sopra stabilito le parti concordano quanto segue:

 

  1. La Regione Campania si impegna ad istituire presso l’assessorato all’assistenza sociale uno sportello avente lo scopo di monito rare le associazioni del volontariato esistenti sul territorio regionale, al fine di renderne possibile l’azione programmatica in armonia con le attività degli operatori penitenziari e degli enti locali. Sarà pure funzione dello sportello l’attivazione di una Rete che metta in relazione strutture regionali, strutture del Ministero della Giustizia e dell’associazionismo, con funzioni di banca dati, al fine di rendere conoscibili documentazione e progetti in atto sul territorio da utilizzare per interventi organici e programmatici.

  2. La Regione Campania ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per la parte di competenza, attraverso il Provveditore regionale ed il Direttore del Centro di Giustizia Minorile, promuoveranno opportune intese con le province della regione in vista del massimo coinvolgimento degli enti locali negli scopi della presente intesa.

  3. La Regione Campania ed il Ministero della Giustizia si impegnano a promuovere studi e ricerche sul territorio, anche su suggerimento della commissione regionale per i problemi della devianza e della criminalità, per la razionale ed utile programmazione di interventi di prevenzione e di contrasto della devianza e del fenomeno della recidiva.

 

Orientamento e formazione professionale

 

Le Parti concordano sulla necessità di prestare la massima attenzione alle esigenze d’orientamento e formazione professionale rivolta alla popolazione detenuta, quale momento imprescindibile dell’opera di socializzazione del detenuto.

Fermo restando l’impegno di favorire, con opportuni interventi, l’attuazione dei programmi di formazione ed orientamento già esistenti, la Regione Campania s’impegna a sperimentare "Progetti Formativi" tesi a sviluppare l’inserimento lavorativo nel tessuto sociale da parte dei soggetti interessati. L’obiettivo è perseguito attraverso la collaborazione tra i servizi sociali e le strutture dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la Giustizia.

 

Minorile

 

In tale ambito è prevista l’attivazione dell’ORMEL che, periodicamente, fornirà ogni notizia sul mercato del lavoro in Regione Campania utile al fine di orientare i corsi professionali in armonia con la domanda di lavoro esistente sul territorio regionale, secondo lo spirito dei "Progetti Formativi" e tenendo conto anche della realtà di ciascuna provincia.

A tale scopo la Regione Campania s’impegna a coordinare l’attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operano senza fine di lucro.

L’orientamento e la formazione dovrà realizzarsi anche attraverso percorsi individualizzati e di gruppo da effettuarsi sia all’interno degli II.PP. che all’esterno per soggetti in esecuzione penale esterna.

I corsi dovranno essere organizzati per aree territoriali al fine di facilitarne la frequentazione tenendo conto del luogo di dimora del gruppo partecipante. Nella formazione del gruppo dovrà darsi rilievo al luogo di dimora di ciascun partecipante. I corsi organizzati all’interno degli II.PP. e quelli realizzati all’esterno dovranno essere collegati allo scopo di favorire la continuità della frequenza dei detenuti che, per qualsiasi ragione, siano dimessi dal carcere in costanza di svolgimento del corso all’interno della struttura penitenziaria e prima ancora di aver conseguito la "certificazione". Sarà prevista la partecipazione ai corsi di soggetti non coinvolti nell’area penale, congiuntamente ai sottoposti a pena.

 

Interventi a favore dei minorenni

 

La specificità dei problemi relativi al disadattamento minorile, secondo le indicazioni del D.P.R. 22 settembre 1988 n° 448 e del D.L.vo 1989 n° 272, dà ragione di interventi congiunti differenziati che abbiano considerazione delle diverse potenzialità evolutive dell’adolescente e del diverso modello procedimentale e sanzionatorio che seguono la devianza minorile rispetto alla problematica degli adulti.

Le parti s’impegnano a fornire, ciascuna secondo le proprie competenze, ogni informazione utile per rilevare lo stato di attuazione delle misure individuate dai provvedimenti legislativi n° 448/88 e 272/89, al fine di potenziarne l’azione secondo un programma di interventi congiunti che tengono conto delle risorse disponibili e delle esperienze maturate a tutt’oggi nel settore.

Nell’ottica del recupero e della prevenzione della devianza sarà posta attenzione al grado di scolarità dei soggetti interessati, al fine di valorizzarne il rapporto d’interdipendenza con la devianza; sarà pure obiettivo delle parti contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche in collaborazione con il Provveditorato agli studi ed altri enti istituzionali.

Facendo propri i criteri e le finalità di cui alla legge 28.8.97 n° 285, in quanto passaggi obbligati per un orientamento socialmente positivo del minore, le parti ricercheranno intese per il miglior utilizzo delle risorse normative secondo criteri di razionalità, tenendo conto delle specificità degli ambiti territoriali previsti dall’art. 2 ed individuando, nella realtà dei singoli ambiti territoriali, specifiche aree suscettibili d’interventi mirati e differenziati. A tal fine la Regione Campania s’impegna a dare impulso per il pieno e tempestivo utilizzo dei fondi come previsto dal comma 3 articolo 2 L. n. 285/97.

Nell’ambito del territorio regionale dovranno ricercarsi i meccanismi più idonei per una tempestiva individuazione dei soggetti esposti alla devianza, sia in ragione delle aree di provenienza che sulla base dei primi segnali di disadattamento manifestati nell’ambito della scuola dell’obbligo od in altre strutture d’accoglienza per i minori, in collaborazione con gli enti interessati.

Particolare attenzione sarà riservata ai minori per i quali è stato disposto dal Tribunale per i minorenni il collocamento fuori della famiglia a norma degli arti. 330, 333 e 336 del Codice Civile.

Le parti promuoveranno intese con gli Uffici del Tribunale per i minorenni per il reperimento dei dati anche statistici relativi alla distribuzione nel territorio regionale della criminalità minorile, tenendo conto delle tipologie oggettive e soggettive del reato, avendo cura di approntare idonei meccanismi per la tempestiva rilevazione di mutamenti a carattere generale delle tendenze antisociali.

Preso atto degli esiti positivi degli interventi progettati secondo gli obiettivi tracciati dall’art. 4 della legge 19 luglio 1991 n° 216, le parti si impegnano per il massimo coinvolgimento dei Comuni della regione, anche favorendo l’impiego di ulteriori risorse finanziarie oltre a quelle previste dalla legge.

Per il perseguimento degli obiettivi a favore dei minorenni la Commissione Regionale redigerà un programma dettagliato a media scadenza e, sulle attività realizzate in attuazione, sarà redatta una periodica relazione, di concerto con la commissione di cui all’art. 13 D.L.vo 272/89.

Al fine di potenziare l’opera di "educazione e formazione del Minore", sull’esperienza del progetto già in via di definizione col provveditore agli studi di Benevento, le parti di impegnano a promuovere opportune intese anche con i provveditorati agli studi di Napoli, Salerno, Avellino e Caserta, volte ad organizzare attività di formazione ed educazione all’interno degli Istituti Penali Minorili e presso i Centri scolastici circoscrizionali, a cui accedono minori in esecuzione di provvedimenti penali alternativi alla detenzione, anche ponendo attenzione al fenomeno della dispersione scolastica, tenendo conto delle indicazioni e dello spirito della Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n° 455/97 istitutiva dei centri territoriali di educazione permanente.

Altre intese con l’Amministrazione della Pubblica Istruzione, in sede locale o centrale, saranno promosse al precipuo scopo di contenere il fenomeno della dispersione scolastica.

Di concerto con i provveditorati agli studi della Campania, le parti s’impegnano ad elaborare meccanismi per la individuazione di soggetti a rischio nell’ambito della scuola dell’obbligo, nel rispetto della privacy ed ogni altro tutelato interesse del minore, secondo criteri volti ad evitare ogni minima forma di discriminazione o etichettamento.

Le Parti, in via sperimentale, s’impegnano a promuovere l’istituzionel in una provincia della Regione Campania, di un servizio di mediazione penale, al fine di offrire una maggiore attenzione alle vittime, riattivare un processo di responsabilizzazione del minore autore di reato, si da consentire la riapertura della comunicazione tra le due parti.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Campania, s’impegnano a sostenere finanziariamente l’iniziativa e, dopo un’adeguata sperimentazione, ad estenderla in tutto il territorio regionale.

 

Le attività per i minori in area penale esterna

 

Preso atto dell’insufficienza sul territorio regionale dell’attuale disponibilità di strutture residenziali giovanili - iscritte all’Albo Regionale e in rapporto con il Centro Giustizia Minorile di Napoli - che accolgono minori sottoposti, con provvedimento giudiziario, al collocamento in comunità in misura cautelare, in misura di sicurezza e in applicazione art. 28 c.p.p.m., la Regione Campania s’impegna a riservare fondi per:

  1. incrementare il finanziamento delle comunità per minori esistenti nella Regione allo scopo di perseguire la massima funzionalità;

  2. istituire comunità residenziali per i minori, ulteriori rispetto a quelle già esistenti al fine di ottimizzare il rapporto tra le esigenze penali di collocamento in comunità di minori e la ricettività delle predette strutture, avendo riguardo ad aree territoriali ben definite;

  3. organizzare la formazione e l’aggiornamento del volontariato e raccordarne l’opera con quella delle comunità regionali.

 

Progetto Nisida

 

Costituzione Centro Studi Permanente Europeo

 

Al fine di predisporre interventi più efficaci e mirati, di contrasto alla devianza e alla criminalità giovanile, la Regione Campania e il Ministero della Giustizia s’impegnano a collaborare per la realizzazione di un Centro Studi Permanente Europeo sulla devianza e sul disagio minorile. Il Ministero della Giustizia si impegna a sostenere il progetto nelle sedi istituzionali europee.

Il Centro Studi, da istituire nell’isola di Nisida, avrà lo scopo di raccogliere e studiare, con l’apporto di eminenti studiosi europei della materia, i dati relativi alle nuove forme di devianza minorile, per farne discendere meditate conclusioni in ordine alle più idonee politiche, da proporre ai singoli Governi, per un’azione coordinata di contrasto.

La suddetta attività di ricerca e di studio sarà accompagnata da quella di docenza, di carattere post-universitario, a beneficio di giovani laureati di diversi Paesi, interessati ad intraprendere un’attività professionale specifica nel campo delle devianze giovanili; essa potrà giovarsi della contiguità di un’area "operativa" costituita da strutture (comunità, centri diurni, laboratori, etc.) già esistenti sull’isola e concretamente attive nel trattamento delle devianze e nella soluzione dei problemi" giovanili.

La collocazione del Centro Studi Europeo a Napoli è ritenuta concordemente d’estremo interesse, per le caratteristiche geografiche, culturali e logistiche della città; la scelta dell’isola di Nisida appare, inoltre, particolarmente felice, per l’esistenza di strutture tradizionalmente destinate ai giovani, per la singolarità del fatto di essere "un’isola nella città", per l’amenità del luogo e per la perfetta compatibilità di una sede residenziale internazionale con finalità di studio e di ricerca all’interno di un territorio di altissimo valore paesaggistico, naturalistico ed archeologico, destinato ad uno sviluppo di alto profilo residenziale.

Attraverso questo progetto il Ministero della Giustizia e la Regione Campania, in accordo con il Comune di Napoli, intendono perseguire con ferma determinazione l’obiettivo di far crescere l’apertura all’esterno dell’isola di Nisida.

 

Assistenza sanitaria e salute in carcere

 

La salute intesa come benessere psico-fisico è strettamente legata alla qualità delle condizioni di vita quotidiana all’interno dell’istituto penitenziario, al trattamento e alla tutela dei diritti delle persone ristrette.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Campania orientano i propri interventi nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n° 230 avente ad oggetto "riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della legge 30.11.98 n. 419", che prevede il trasferimento delle funzioni d’assistenza sanitaria svolte dall’amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale.

La Regione Campania e il Ministero della Giustizia s’impegnano a garantire la più ampia collaborazione reciproca, nel rispetto delle proprie competenze, al fine sia di governare la delicata fase d’avvio del trasferimento delle funzioni senza arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti detenuti ed internati, sia nel predisporre congiuntamente il modello di "carta dei servizi sanitari", previsto dall’art. 1 del decreto legislativo suddetto, che dovrà essere assunto, dalle A.S.L. per rendere effettivo il diritto alla salute dei medesimi soggetti.

La Regione Campania si impegna ad assicurare l’assistenza sanitaria ai detenuti ed internati nel rispetto e in attuazione della legge di riordino citata, secondo le indicazioni del progetto obiettivo previsto dall’art. 5 stesso decreto legislativo ed approvato con Decreto del 21 aprile 2000, assumendo come principi fondamentali della propria azione: l’eguaglianza, l’imparzialità la continuità assistenziale, il diritto di scelta, la partecipazione alle prestazioni sanitarie anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato per tutelare l’efficacia, l’efficienza, il rispetto della privacy.

La Regione Campania si impegna, altresì, affinché le ASL assicurino:

lo stato igienico sanitario degli istituti penitenziari e degli istituti penali minorili, compresi gli uffici egli alloggiamenti del personale penitenziario;

l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive;

le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti;

l’educazione alla salute.

 

La Regione Campania e il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, s’impegnano a:

 

    1. realizzare un’adeguata educazione sanitaria rivolta anche agli operatori penitenziari per adulti e per minori;

    2. potenziare i meccanismi di rilevamento delle patologie infettive come catalogate dal D.M. 15.12.90 e di inserimento protetto dei portatori, secondo modalità che garantiscano il diritto all’autodeterminazione ed alla privacy delle persone interessate e nel rispetto dei criteri ed obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ed approntare intese ad accordi tra il servizio sanitario regionale ed istituti penitenziari e servizi minorili per il tempestivo rilevamento e trasmissione dei dati sui soggetti interessati da patologie;

    3. organizzare strategie di tempestivo rilevamento delle situazioni preesistenti o sopravvenute di disagi mentali, al fine di consentire una risposta sanitaria pronta ed efficace. Le parti promuoveranno intese tra l’O.P.G. di Napoli e di Aversa e le ASL competenti per territorio affinché si prevedano interventi per il reinserimento degli internati al termine dell’esecuzione della misura di sicurezza avendo riguardo al singolo internato secondo il progetto individuale da redigere in forma congiunta tra ASL ed O.P.G.;

    4. riservare particolare attenzione ai problemi psicopatologici del minore in vista di interventi differenziati che, tenendo conto delle priorità ed urgenze, mirino segnatamente a coinvolgere il contesto familiare; a valorizzare il gruppo di appartenenza e la fascia sociale di provenienza del soggetto interessato; a consentire l’immediata registrazione dei processi di cambiamento allo scopo di un tempestivo adeguamento dell’intervento di sostegno;

    5. potenziare le attuali disponibilità del Servizio sanitario esterno allo scopo di fornire una risposta sanitaria il più possibile esaustiva ed adeguata rispetto alle necessità di cura e ricoveri in strutture esterne della popolazione carceraria in ambito regionale. Allo scopo di agevolare il ricorso ai presidi ospedalieri esterni, come dall’art. 11 della legge n° 354/75, le parti convengono sulla necessità di ampliare la disponibilità di reparti ospedalieri riservati ai detenuti piantonati ex art. 7 D.L. 14 giugno 1993 n. 187, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, al fine di garantire la riduzione al minimo dei tempi d’attesa per il ricovero esterno.

 

Trattamento tossico e alcool dipendenti

 

La Regione Campania si impegna ad emanare opportune disposizioni alle ASL, affinché per quanto compatibile e con i necessari adempimenti, nei programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e reinserimento sociale previsti per i tossicodipendenti, siano a pieno titolo inclusi i soggetti tossicodipendenti presenti negli istituti penitenziari, ugualmente i soggetti affetti da A.I.D.S e H.I.V. detenuti o sottoposti a misure alternative e limitative della libertà personale presenti nel territorio campano, saranno inclusi nei programmi dei presidi e dei servizi specifici territoriali.

La Regione Campania si impegna ad adeguare gli organici dei SERT, che hanno nel loro territorio istituti penitenziari, si da assicurare per i soggetti tossicodipendenti ed alcool dipendenti, sottoposti a custodia cautelare e in esecuzione di pena detentiva, un intervento terapeutico tempestivo compatibilmente con le esigenze cautelari, subito dopo l’ingresso in carcere, nonché la predisposizione di un programma terapeutico che continui anche dopo l’uscita dal carcere; a tal fine i SERT competenti per istituti si coordineranno con quelli competenti per residenza, per assicurare una continuità di trattamento terapeutico. Il Provveditorato Regionale ed il Centro di giustizia minorile promuoveranno intese con le ASL al fine di rendere il più possibile efficaci gli interventi del SERT.

Gli organici dei SERT dovranno prevedere differenti professionalità per svolgere interventi adeguati secondo l’età, l’area di provenienza e le specifiche condizioni soggettive.

La Regione Campania s’impegna a predisporre programmi che garantiscano la salute del tossico - alcool dipendente e contemperino strategie, più strettamente terapeutiche, con quelle preventive e di riduzione del danno.

 

Le comunità terapeutiche

 

Preso atto della insufficienza nel territorio regionale dell’attuale disponibilità delle strutture terapeutiche per tossicodipendenti ed alcool dipendenti, nonché dell’esigenza di raccordare la ricettività con le strutture detentive in ragione della dislocazione sul territorio, la Regione Campania si impegna a riservare fondi per:

  1. incrementare il finanziamento delle strutture terapeutiche esistenti nella regione allo scopo di perseguire la massima funzionalità;

  2. istituire comunità terapeutiche, residenziali e non, ulteriori rispetto a quelle già esistenti, al fine di ottimizzare il rapporto tra le esigenze terapeutiche e ricettività delle comunità, avendo riguardo ad aree territoriali ben definite.

  3. preso atto dell’utilità dell’opera degli alcolisti anonimi finora svolta nel territorio regionale, la Regione Campania si impegna a favorirne e sostenerne l’attività in raccordo con quella degli altri servizi.

 

Tutela della salute dei luoghi di lavoro all’interno di istituti e servizi penitenziari

 

Il lavoro che si svolge all’interno degli istituti, dei servizi penitenziari e dei servizi della giustizia minorile, comporta la responsabilità per le direzioni dell’attuazione delle norme previste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con riferimento al D.L. 626/94.

Le A.S.L. territorialmente competenti per tali istituti e servizi, s’impegnano a fornire alle direzioni degli stessi, il supporto di competenza in ordine ad una sempre più efficace tutela della salute dei lavoratori, con interventi, sia nei confronti degli operatori che nei confronti dei detenuti o degli ammessi alle misure alternative che svolgono attività lavorativa all’interno o all’esterno della struttura penitenziaria, individuando gli ostacoli culturali, strutturali o gestionali e collaborando alla loro rimozione.

 

Territorializzazione della pena

 

Il Ministero della Giustizia in attuazione del principio generale di territorializzazione dell’esecuzione penale previsto dall’ ordinamento penitenziario, si impegna, per quanto possibile, a destinare agli istituti penitenziari della Regione Campania i detenuti campani e favorire il rientro di quelli detenuti in altre Regioni.

 

Edilizia

 

Considerata l’importanza che l’edilizia penitenziaria riveste per l’attuazione del principio di territorializzazione dell’esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di vita decorose agli operatori penitenziari, le parti s’impegnano, nell’ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Campania, a ridefinire congiuntamente il piano d’edilizia penitenziaria.

Il nuovo piano sarà elaborato tenendo conto anche della Raccomandazione R (87) sulle regole penitenziarie europee, al fine di perseguire gli obiettivi:

  1. attuare il principio di territorialità della pena;

  2. contenere massimamente le promiscuità tra le differenti tipologie di detenuti per evitare reciproche influenze negative dal punto di vista trattamentale;

  3. rendere il più possibile agevole il contatto del detenuto con la famiglia, anche attraverso la razionale pianificazione delle infrastrutture esterne, come la viabilità ed il collegamento dei mezzi pubblici;

  4. escludere, nei limiti del possibile, la progettazione di istituti per una capienza superiore alle 250 unità. In ogni caso contenere il numero massimo di unità in una misura compatibile con le esigenze trattamentali;

  5. prevedere istituti penitenziari a custodia attenuata e per la semilibertà, in sedi diverse e staccate rispetto agli altri istituti penitenziari. A tal fine la Regione Campania si dichiara disponibile ad individuare nel proprio patrimonio edilizio strutture da affidare all’Amministrazione Penitenziaria e all’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, con oneri di adattamento delle stesse a loro carico;

  6. prevedere, attraverso il contributo operativo degli Enti locali, sia la individuazione di strutture idonee per i Centri di servizio sociale per adulti e per gli Uffici di servizio sociale per minorenni attualmente operanti, che una loro eventuale diversa articolazione territoriale;

  7. prevedere la collocazione del C.P.A. (centro di prima accoglienza) maschile e femminile ex D.P.R. 22 settembre 1988, n° 448, in idonea sede diversa e distaccata dagli istituti penali per minorenni, situata nel territorio urbano, possibilmente presso gli uffici giudiziari minorili;

  8. prevedere per i minori una sezione per l’esecuzione di misure alternative, di sanzioni sostitutive e di lavoro all’esterno collocata in una sede diversa e staccata dagli istituti penali per minorenni, comunque situata nel territorio urbano.

 

La Regione Campania s’impegna a prevedere nella programmazione territoriale dell’edilizia penitenziaria, risorse anche per l’edilizia residenziale a favore degli operatori penitenziari. Gli oneri relativi alla costruzione e al riadattamento degli istituti penitenziari, ivi compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, gravano sulle parti come da normativa vigente.

In tale ambito la Regione Campania intende far confluire le risorse previste dalle vigenti leggi regionali in materia, introducendo criteri di priorità d’accesso ai Comuni sedi di istituti penitenziari, nonché di uffici di servizio sociale per minori e di centri di servizio sociale per adulti.

La Regione s’impegna ad aumentare i fondi di dotazione ai Comuni sedi di istituti e servizi penitenziari, di servizi minorili della Giustizia, nell’ambito degli interventi regionali di edilizia sovvenzionata e a rivalutare, in misura adeguata nella percentuale e nella procedura di erogazione, la riserva di alloggi anche per la polizia penitenziaria.

 

Tutela dello straniero nell’area penale

 

Il Ministro della Giustizia e la Regione Campania, salvo il più favorevole trattamento dello straniero nell’area penale, derivante dalle norme di diritto internazionale, concordano per l’eliminazione di ogni ostacolo all’effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana, al pari del cittadino italiano secondo i principi della L. 40/98.

A tal fine le parti s’impegnano a promuovere iniziative per consentire allo straniero di conoscere l’Ordinamento Penitenziario, poter quindi fruire dei diritti da esso garantiti, delle opportunità e delle facoltà processuali riconosciute all’imputato; si impegnano altresì ad agevolare il contatto con le autorità del paese di provenienza, al pari dello straniero non detenuto. Le Parti s’impegnano ad istituire, nell’ambito delle strutture penitenziarie, servizi di mediazione culturale ed a rendere effettivo il diritto all’interprete.

 

Polizia penitenziaria

 

Il Ministro della Giustizia ed il Presidente della Regione Campania, ritenuto fondamentale il ruolo della Polizia Penitenziaria dal punto di vista trattamentale e della sicurezza fuori e dentro le strutture penitenziarie, intendono valorizzarne le funzioni. A tale scopo si impegnano a promuoverne e migliorarne i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili nido, accesso ai centri sportivi e culturali etc.), analogamente a quanto previsto per le altre Forze di Polizia, fermi restando gli impegni assunti in tema di edilizia e di formazione professionale.

 

Esecuzione penale all’esterno

 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Campania:

 

  1. recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (92) 16 del 19 ottobre 1992;

  2. attribuiscono all’esecuzione penale all’esterno un ruolo fondamentale nel reinserimento sociale dei condannati;

  3. si impegnano ad intervenire in tutti i settori in cui hanno oomune o autonomo potere d’impulso;

  4. si impegnano a promuovere e a valorizzare le iniziative pubbliche e private assicurando che le stesse si raccordino con l’attività dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.

  5.  

In particolare si impegnano a sostenere:

 

l’inserimento lavorativo dei soggetti ammessi alle misure alternative e/o sottoposti ad altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, sia mediante la frequenza di corsi di formazione professionale che con progetti specifici di avviamento al lavoro;

l’intervento degli Enti Locali, anche attraverso l’indicazione di indirizzi operativi che garantiscano maggiore omogeneità sul territorio, nella promozione di iniziative intese a supportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento all’esterno dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi della libertà personale;

l’azione del volontariato e del privato sociale volta al trattamento degli ammessi alle misure alternative o ad altro provvedimento penale emesso dall’Autorità Giudiziaria, all’informazione a favore dei condannati in sospensione pena (art. 656 c.p.p., modificato dalla legge 27 maggio 1998, n° 165).

     

Partecipazione del volontariato

 

Nel recepire le "Linee d’indirizzo in materia di volontariato", approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali, il 10 marzo 1994, nonché il Protocollo d’intesa sottoscritto l’8 giugno 1999 dal Ministero della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, il Ministero della Giustizia e la Regione Campania, oltre agli interventi specifici previsti nei capitoli di carattere generale, favoriscono la collaborazione organica con il privato sociale no-profit e con il volontariato impegnati nei confronti dei condannati e dei soggetti a rischio di comportamenti criminali.

Obiettivo di tale azione congiunta è la promozione d’interventi di prevenzione, di trattamento e di supporto al reinserimento sociale che, partendo da iniziative autonome o da progetti comuni, si coordinino con le funzioni e le attività programmatiche e organizzative delle istituzioni pubbliche.

S’impegnano, altresì, a promuovere corsi di formazione del volontariato che prevedano l’apporto professionale degli operatori penitenziari per adulti e per minori e del territorio.

 

Formazione e aggiornamento degli operatori

     

Il Ministero della Giustizia e la Regione Campania si impegnano a organizzare iniziative di formazione congiunta rivolte al personale dell’Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile, degli Enti Locali e del Volontariato, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento il 10 marzo 1994.

Nell’individuazione dei contenuti e delle modalità delle iniziative di formazione permanente o d’aggiornamento, terranno conto delle variabili legate:

alle tipologie di utenza, con particolare riguardo a quella minorile, alloro modificarsi, alle caratteristiche socio-culturali del territorio;

alle esigenze culturali e sociali degli operatori provenienti da contesti diversi da quello lavorativo.

     

Assistenza alle vittime del delitto

 

II Ministero della Giustizia e la Regione Campania concordano sulla necessità di riconoscere alla tematica delle vittime del reato un ruolo significativo nell’ambito della cultura dell’esecuzione della pena e si impegnano a promuovere iniziative in tal senso nei confronti degli autori di reato e di sensibilizzazione della comunità esterna.

In particolare la Regione Campania s’impegna, attraverso raccomandazioni e sollecitazioni alle amministrazioni locali, a favorire l’accesso alle risorse del territorio da parte delle vittime o dei loro famigliari.

Si impegnano, altresì, a promuovere o a sostenere i progetti che prevedono la prestazione di attività socialmente utili da parte di condannati in favore di enti o associazioni di volontariato.

 

Organizzazione uffici giudiziari

 

La Regione Campania e il Ministero della Giustizia, preso atto della criticità della situazione degli Uffici Giudiziari in diverse importanti aree della Regione ed in particolare nell’area metropolitana di Napoli, per il carico inevaso di procedimenti pregressi, per la particolare aggressività della criminalità organizzata, per una forte domanda di legalità e giustizia da parte dei cittadini e delle istituzioni, concordano sulla esigenza di predisporre interventi straordinari, in via prioritaria, per gli Uffici Giudiziari della Regione.

Il Ministero della Giustizia si impegna ad indirizzare (utilizzando anche i prossimi provvedimenti legislativi) agli Uffici Giudiziari campani ulteriori risorse finanziarie, umane, operative.

Per quanto riguarda il personale, il Ministero della Giustizia s’impegna a prestare la massima attenzione alle esigenze dei distretti di Napoli e Salerno, destinandovi un primo contingente di 200 assistenti giudiziari entro il mese di novembre e provvedendo a realizzare un’ulteriore significativa mobilità verso gli uffici campani, nel quadro delle nuove assunzioni autorizzate dal Consiglio dei Ministri per il 2001. Immediata applicazione sarà data alla legge 242/ 2000, con la stipulazione entro il 15 ottobre di 160 contratti a termine per i lavoratori impegnati in progetti "LSU".

Analogo impegno il Ministero assume, in sintonia con il consiglio Superiore della magistratura, per ridurre le carenze d’organico dei magistrati.

Per quanto attiene l’edilizia giudiziaria, il Ministero s’impegna a dar corso in tempi brevi ad un piano di interventi che riguarderà le sedi giudiziarie di vaste aree della Regione. Nella città di Napoli, il Ministero della Giustizia s’impegna, per quanto di competenza, a far completare entro il termine del 31 dicembre 2001 già fissato, la Torre A del centro Direzionale; ribadisce pure l’impegno a corrispondere alle esigenze di nuovi spazi per i giudici di pace, a contribuire affinché il nuovo Tribunale metropolitano di Giugliano possa entrare in funzione in tempi stretti.

Il Ministero della Giustizia, inoltre, si impegna, per quanto di competenza, affinché il piano di investimenti (quello attualmente definito prevede un impegno di circa 50 miliardi) prenda in considerazione il finanziamento di interventi per gli Uffici Giudiziari di Nola, Santa Maria Capua Vetere, Sant’Angelo dei Lombardi, Torre Annunziata, Avellino, Benevento ed Ariano Irpino, cui vanno aggiunte le misure in via di definizione per il distretto di Salerno e le nuove assegnazioni finanziarie per interventi significativi nelle strutture giudiziarie ad Airola, Aversa, Marcianise, Montoro Superiore, Nocera Inferiore.

La Regione Campania, nel quadro del nuovo rapporto d’interazione con il Ministero della Giustizia, si impegna a valutare la possibilità di insediamento di punti di primo soccorso negli Uffici Giudiziari di Avellino, Benevento, Salerno e S. Maria Capua Vetere.

La Regione Campania s’impegna, altresì, a valutare e definire misure che consentano alla Regione stessa di intervenire a sostegno dei Comuni per gli oneri di progettazione delle strutture giudiziarie.

 

Disposizioni operative

     

Al fine di rendere operativa la presente "intesa" le Parti convengono di avvalersi della Commissione Regionale per i problemi della devianza e della criminalità che sarà istituita secondo le linee di indirizzo approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento l’8.7.1993.

Della Commissione Regionale dovranno fare parte, quali membri necessari, anche:

  1. un delegato dell’Assessore alla Formazione professionale della Regione Campania con competenza specifica in materia di scuola.

  2. un delegato dell’Assessore all’Assistenza sociale della Regione Campania;

  3. un delegato dell’Assessore al Bilancio della Regione Campania.

    La designazione dei delegati degli assessorati interessati è controfirmata dal Presidente della Regione. Alla Commissione Regionale, oltre alle funzioni sue proprie, si conviene di attribuire il compito di:

  1. promuovere l’attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente protocollo;

  2. redigere i "progetti" per gli interventi su specifiche aree, come previsto dal presente atto;

  3. procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi tracciati;

  4. promuovere incontri nella forma di convegni o seminari al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli enti locali nell’azione congiunta delle Parti.

redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Protocollo di Intesa, comprensiva di un bilancio sui risultati conseguiti nonché di osservazioni e proposte a scopo di integrazioni o modifiche eventuali dell’Intesa. La relazione, accompagnata da un programma d’intervento congiunto, sarà trasmessa al Ministero della Giustizia - D.A.P. - U.C.G.M. e alla Regione per le eventuali valutazioni e decisioni.

La Commissione Regionale, nell’ambito delle aree d’intervento oggetto dell’Intesa, dovrà individuare i settori per i quali si renda necessaria la costituzione di sottocommissioni con funzioni specifiche. Il Ministero della Giustizia e la Regione Campania indicheranno ciascuno un proprio referente per i rapporti con la Commissione Regionale.

n Ministero della Giustizia e la Regione Campania s’impegnano a dare al presente Protocollo la più ampia diffusione nonché le direttive generali per la sua realizzazione.

Il Ministero della Giustizia nella persona del Ministro Guardasigilli On.le Piero Fassino, la Regione Campania, nella persona del Presidente On.le Antonio Bassolino, sottoscrivono il presente protocollo d’intesa con il quale si impegnano all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.

     

 

 

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