Protocollo Calabria - Ministero

 

Protocollo d'intesa tra

il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria

Catanzaro, 26 giugno 2003

 

Articolo 1

Articolo 2 Assistenza Sanitaria e Salute in Carcere

Articolo 2 a

Articolo 3 Interventi Trattamentali

Articolo 3 a

Articolo 3 b

Articolo 3 c

Articolo 3 d

Articolo 3 e

Articolo 4

Articolo 4 a

Articolo 4.b Sex-offenders

Articolo 4 d

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Il Presidente della Regione e il Ministro della Giustizia

Premesso:

che la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria consente la realizzazione di programmi d'intervento congiunto in ambito regionale, che tengano conto delle caratteristiche della realtà locale, in particolare delle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena e gli altri Servizi del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, nel comune obiettivo del recupero delle persone in esecuzione di pena considerate nella loro unitarietà e della prevenzione e contenimento del fenomeno criminalità;

che le collaborazioni già in essere tra gli organi periferici del Ministero della Giustizia e la Regione Calabria possono estendersi, consentendo idonee interazioni su tutte quelle materie in ordine alle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilità da parte delle due Amministrazioni, integrandosi su di un piano di pari dignità, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi e partecipativi che rendano possibile l'attuazione e la verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica dei vari aspetti contenuti nel presente protocollo;

che la L. 354/1975, e il DPR 230/2000 recante "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modificazioni ed integrazioni, i D.P.R. 447/88 e 448/88 e successive modificazioni e integrazioni disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, il D. Lgs 272/89 norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88, nonché la L. 66/96 e la L. 269/98, il D.P.R. 616/1977, il D. Lgs. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano il trasferimento e le deleghe alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato, il D. Lgs 267/2000 sulle autonomie locali, la legge 59/1997, individuano, nel rispetto delle diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento, i settori di intervento congiunto sui quali il Ministero della Giustizia e la Regione devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore, secondo anche le indicazioni della legge 328/00 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, la L. 285/97 recante disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e la L. 451/97 relativa all'istituzione della Conferenza Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza e l'Osservatorio Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza. Tale collaborazione corrisponde inoltre al nuovo ruolo attribuito alle Regioni dalle recenti innovazioni legislative legge costituzionale n. 3 del 18.1.01, nel rispetto dei basilari principi (sanciti in via principale dalla L. 59/1997) della sussidiarietà e della leale cooperazione tra Stato e Regioni, nell'ambito di un sistema basato sulla integrazione delle relazioni e delle competenze tra Stato e Enti Locali, finalizzato a migliorare il funzionamento dell'attività giudiziaria e della esecuzione delle pene;

che il D. Lgs. 112/98 delega alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e che quindi è necessario realizzare in modo congiunto Stato – Regioni la pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta alle persone adulte e minori sottoposte ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, secondo gli orientamenti espressi dall'Accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni (ex- art. 18 del D.Lgs. n.281/97) su “La riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti” e in applicazione della Direttiva per il Sistema di Istruzione, approvata in sede di conferenza unificata in data 6 febbraio 2001;

che gli interventi rivolti alle persone che entrano nel circuito penale sono da intendersi attuativi dei principi sanciti dall'art. 27 della Costituzione, secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella società, come peraltro ribadito dagli artt. 81 e seguenti delle Regole minime dell'ONU del 1955 e del Consiglio d'Europa del 1973, nonché dalla Raccomandazione R .(87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 (artt. 26, 32, 48, 65, 70, 88, 89), delle Regole minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile dell'ONU del 1985, della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo L. 176/91;

che al fine di garantire e rendere esigibili, durante tutto il percorso penale i diritti sociali delle persone sottoposte a procedimenti giudiziari, occorre favorire politiche unitarie e coordinate, che pongano in essere strategie globali di promozione degli stessi, attraverso interventi e servizi specifici e differenziati, così come previsto dalla L. 328/00 e dal redigendo Piano Sociale Regionale per le varie fasce di utenza (minori, giovani, adulti, uomini, donne);

che le parti intendono imprimere un adeguato sviluppo alle complessive relazioni oggi esistenti nei rapporti Stato-Regioni, in ordine alla migliore predisposizione delle condizioni strutturali ed organizzative per la gestione delle risorse umane e finanziarie, in relazione ai bisogni della popolazione in esecuzione penale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 L. 328/00.

 

Ritenuto:

 

 

che, per la realizzazione di detti programmi, deve essere assicurata la più ampia collaborazione tra le singole Direzioni degli Istituti per adulti e per minorenni, dei Centri di Servizio Sociale per adulti e degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, dei Centri di Prima Accoglienza, delle Comunità Ministeriali e dei Centri Diurni, degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali del territorio, nel rispetto delle reciproche competenze, attraverso la sottoscrizione di accordi convenzionali che contengano tutti gli elementi di conoscenza necessaria per la formulazione dei programmi di intervento e dei progetti educativi/riabilitativi, individuando modalità di attuazione e oneri a carico delle parti;

che le parti condividono l'assunto secondo il quale si debba attuare quella aspirazione politica e amministrativa che vuole superare la separazione tra il sistema della Giustizia e il sistema territoriale, per cui appare opportuno definire ambiti di collaborazione interistituzionale entro i quali agire;

che le parti stesse prendono atto altresì che il clima e la qualità delle relazioni sociali e istituzionali instauratesi tra l'Amministrazione della Giustizia e la Regione Calabria si debbano poter riconoscere nella presente intesa in quanto utile testo di riferimento al servizio dei cittadini della Regione. Ciò nell'ottica che il contesto penale contempla finalità, esigenze, interessi legittimi, vincoli in ragione dei quali il confronto con il tessuto sociale afferente e il coinvolgimento delle risorse ambientali sono strategici ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente intesa;

 

Considerato:

 

che le prerogative sociali, economiche e amministrative del territorio regionale possono incidere in maniera determinante sulla qualità delle garanzie del contratto sociale e sulla conseguente qualità dei servizi resi al cittadino, sia esso libero che sottoposto a vincoli penali, nella fase in cui si intende determinare e quindi concordare adeguati orientamenti per la migliore pianificazione degli interventi;

 

Le parti si impegnano:

A disegnare e a realizzare progetti di interventi congiunti relativi al circuito penale sul piano:

1. della comunicazione e degli strumenti informatici e telematici;
2. della tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale secondo i principi di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 ,così come modificato dal D.Lgs. 433/00, in attuazione dell'art. 5 della legge 419/1998 e secondo quanto è indicato dal Progetto obiettivo di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo ed approvato con Decreto del Ministro della Sanità del 21 aprile 2000;
2.a) della cura e riabilitazione dei soggetti sottoposti a misure penali che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope; dei soggetti alcooldipendenti o affetti da forme morbose diffuse (AIDS, ecc) e dei soggetti con disagio psichico;
3. dell'organizzazione, all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e per minorenni, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e del privato sociale (da qui in poi Terzo Settore), di interventi volti al trattamento delle persone ristrette ed i cui contenuti sono individuati dall'ordinamento penitenziario;
4. d'interventi specifici: stranieri, autori di reati sessuali, donne;
5. della educazione alla legalità, della prevenzione della criminalità minorile e del trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali con il coinvolgimento del terzo settore;
6. dell'esecuzione penale esterna;
7. dei rapporti con la comunità esterna e della integrazione dei servizi territoriali con i servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, in raccordo con le forze del volontariato e del Terzo Settore, per gli interventi nei confronti dei soggetti in esecuzione penale interna ed esterna, dei dimessi dal carcere, delle famiglie dei detenuti e degli ex detenuti;
8. dell'edilizia penitenziaria;
9. della promozione di modalità diverse di composizione del conflitto autonome rispetto al processo penale, di riparazione delle conseguenze del reato, di assistenza alle vittime del delitto, di mediazione penale;
10. della formazione congiunta degli operatori dell'Amministrazione della Giustizia per adulti e per minori, degli operatori degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore in tutti gli ambiti di collaborazione;
11. della promozione del benessere del personale dell'Amministrazione della Giustizia per adulti e per minori, in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;

Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria
Convengono su quanto segue:
Articolo 1
Comunicazione e strumenti informatici e telematici


Le parti concordano sulla importanza della comunicazione e sullo scambio di conoscenze per la migliore realizzazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.
A tale fine esse si impegnano a sostenere lo sviluppo dei mezzi informatici e telematici.
La Regione Calabria fornirà ai Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, sulla propria rete i servizi di connettività e di interoperabilità, qualora necessari, alle interazioni con il dominio giustizia nell'ambito della RUPA e nell'ottica della rete nazionale.

Articolo 2
Assistenza Sanitaria e Salute in Carcere


La salute – intesa come benessere psico-fisico – è strettamente legata alla qualità delle condizioni di vita quotidiana all'interno degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dei Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali e all'assistenza sanitaria ivi prestata.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria orientano i propri interventi nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 avente per oggetto “riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30.11.98 n. 419” e degli ulteriori successivi atti normativi (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, D. Lgs. 22.12.2000 n. 433), in relazione ai quali sono transitate a far data 1.1.2000 dai Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile al Servizio Sanitario Nazionale le funzioni relative alla tossicodipendenza ed alla prevenzione ed è stata riconosciuta ai detenuti ed agli internati adulti e minorenni la persistenza dell'iscrizione al S.S.N. per ogni forma di assistenza e l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
Fino a quando non verrà data definitiva chiarezza normativa in merito all'attuazione del D.Lgs 230/99, nell'ottica attuale di un'assistenza sanitaria integrata con regime di tipo misto fra le due amministrazioni, la Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia si impegnano a garantire la più ampia collaborazione reciproca, nel rispetto delle proprie competenze, al fine sia di governare la delicata fase di avvio del trasferimento delle segnalate funzioni senza arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti detenuti ed internati adulti e minorenni, nel favorire ogni altro utile meccanismo di assistenza sanitaria del S.S.N. agli stessi soggetti.
A tale scopo, stante il numero e la importanza degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della Regione, nonché l'afferenza di popolazione detenuta tossicodipendente, le parti si impegnano a costituire una commissione mista per affrontare le tematiche della prevenzione e della tossicodipendenza, nonché per esaminare congiuntamente ulteriori problematiche relative all'assistenza sanitaria ai detenuti.
Inoltre la Regione Calabria interverrà affinché le ASL e le Aziende Ospedaliere Regionali:
1. verifichino, nell'ambito delle attività di prevenzione, lo stato igienico sanitario degli Istituti Penitenziari, compresi gli uffici e gli alloggiamenti del personale penitenziario;
2. controllino le condizioni igieniche degli ambienti detentivi;
3. assicurino l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e l'educazione alla salute;
4. garantiscano negli istituti penitenziari gli interventi in urgenza tramite i D.E.A. e le altre strutture all'uopo deputate soprattutto nelle fasce orarie non coperte dai Medici dell'Amministrazione Penitenziaria;
5. intervengano ai sensi della normativa citata nella dispensazione alla popolazione detenuta dei farmaci in fascia A ed in fascia H, nonché degli accertamenti specialistici ambulatoriali e dei ricoveri ospedalieri sia in regime ordinario che di day hospital e day surgery:
6. agevolino l'attività professionale a convenzione con l'Amministrazione Penitenziaria dei propri dipendenti, medici, infermieri e tecnici sanitari, nel rispetto della vigente normativa sull'attività libero professionale dei dipendenti dal servizio sanitario nazionale, comunque secondo le previsioni della L. 740/70.
7. assicurino l'accesso dei detenuti alle prestazioni ospedaliere ampliando la disponibilità di posti letto riservati ai detenuti ex art. 7 D.L. 14 giugno 1993 n. 187 L. 296/93, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, al fine di garantire la riduzione al minimo dell'attesa e della durata dei ricoveri all'esterno, nonchè i tempi di accesso ai servizi sanitari esterni;
8. sottoscrivono apposite convenzioni con il Centro per la Giustizia Minorile al fine di includere le direttive di cui sopra anche a favore dei minori ristretti nei Centri di Prima Accoglienza e nelle Comunità Ministeriali.

Il Ministero della Giustizia si impegna affinché:

1. l'attività sanitaria propria dell'Amministrazione e quella specialistica attivata negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della Regione si uniformino nelle metodologie operative e nei protocolli diagnostici e terapeutici alla normativa nazionale e regionale orientandosi anch'essa ad individuare sistemi in grado di assicurare Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A. – DPCM 29.11.2001) in particolare per quanto riguarda la gestione sanitaria ed il trattamento medico delle patologie acute e croniche di più frequente riscontro in ambiente penitenziario;
2. le modalità prescrittive e di utilizzo dei farmaci dispensati ai detenuti negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, siano rigorosamente aderenti alla vigente normativa del SSN;
3. sia applicata all'interno degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni la normativa regionale in materia sanitaria, in quanto concretamente applicabile e coerentemente con le disposizioni adottate sull'argomento dall'Amministrazione Penitenziaria.

La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a:

a. realizzare un'attenta ed efficace educazione sanitaria rivolta anche agli operatori penitenziari per adulti e per minori nonché nei confronti degli operatori dei Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali;
b. potenziare i meccanismi di rilevamento delle patologie infettive come catalogate con D.M. Sanità 15.12.1990 approntando intese ed accordi tra il Servizio Sanitario Regionale e gli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, i Centri di Prima Accoglienza e le Comunità Ministeriali, per il tempestivo rilevamento e trasmissione dei dati sui soggetti interessati da patologie;
c. organizzare strategie per il rilevamento di situazioni di disagio mentale, preesistenti o sopravvenute, al fine di consentire una risposta sanitaria pronta ed efficace, anche programmandone la continuità dopo la dimissione dagli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dagli O.P.G., dai Centri di Prima Accoglienza e dalle Comunità Ministeriali e a predisporre uno schema tipo di convenzione tra i Servizi dell'Amministrazione della Giustizia e i DSM, che tenga anche conto di quelli già esistenti;
d. riservare particolare attenzione ai problemi psicologici e psicopatologici dei soggetti in esecuzione penale, in vista di interventi mirati che, tenendo conto delle priorità ed urgenze, coinvolgano segnatamente il contesto familiare, il gruppo di appartenenza, il contesto sociale di provenienza; consentano inoltre la registrazione dell'evoluzione dei processi allo scopo di un tempestivo adeguamento degli interventi.

 

 

Articolo 2 a
Trattamento tossico e alcool dipendenti


La Regione Calabria, premesso il passaggio funzionale delle competenze in merito al trattamento della tossico ed alcooldipendenza dal Ministero della Giustizia ai propri Dipartimenti ASL delle Dipendenze, come da D. Lgs. 230/99, preso atto dell'ormai prossimo trasferimento delle risorse finanziarie, a partire dal 1 luglio 2003, dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute per le spese relative alle convenzioni con il personale sanitario: medici, infermieri, psicologi, attualmente operanti a convenzione con l'Amministrazione Penitenziaria negli Istituti della Regione, quale “Presidio per detenuti tossicodipendenti”, si impegna a predisporre tutti gli atti necessari per completare l'effettivo transito di detto personale alle ASL territorialmente competenti.
La Regione Calabria si impegna ad emanare le più opportune disposizioni alle Asl, affinché queste, nei programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e reinserimento sociale, previsti per i tossicodipendenti e alcool-dipendenti inseriscano a pieno titolo i soggetti predetti presenti negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e nelle Comunità Ministeriali, compresi i soggetti affetti da A.I.D.S e H.I.V, detenuti o sottoposti a misure alternative e limitative della libertà personale, o altre misure previste dal Codice di Procedura Penale a carico di imputati minorenni.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia concordano di definire protocolli operativi unici per tutta la Regione, circa le modalità di collaborazione tra gli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, le Comunità Ministeriali, i CSSA ed gli Enti Ausiliari ed i competenti SERT.
Tramite tali protocolli operativi saranno assicurati per i soggetti tossicodipendenti ed alcool-dipendenti, sottoposti a custodia cautelare e in esecuzione di pena detentiva e fermo e/o arresto in CPA, interventi terapeutici tempestivi, subito dopo l'ingresso nella struttura, compatibilmente con le esigenze cautelari.
Nel corso della presa in carico verrà effettuata la diagnosi multidisciplinare dei bisogni, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici anche di mantenimento, in relazione alla predisposizione di un programma terapeutico che assicuri la continuità terapeutica nel caso in cui il detenuto proveniente dalla libertà fosse già in programma terapeutico e prosegua comunque dopo l'uscita dal carcere e dal CPA.
A tal fine i SERT competenti per istituti per adulti e per minorenni, e per i CPA, si coordineranno con quelli competenti per residenza, per assicurare una continuità di trattamento terapeutico.
Gli organici dei SERT dovranno prevedere differenti professionalità per svolgere interventi adeguati secondo l'età, l'area di provenienza e le specifiche condizioni soggettive.
La Regione Calabria si impegna altresì a predisporre programmi che garantiscano la salute dei tossico- alcool dipendenti e contemperino strategie più strettamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno, anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali.
La Regione Calabria si impegna, come già avviene per i soggetti adulti sottoposti a provvedimenti penali, a farsi carico delle spese di mantenimento dei minori inseriti dal Centro per la Giustizia Minorile nelle Comunità Terapeutiche locali, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile ai sensi del decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri del 14.02.2002.
Le Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dei CPA e delle Comunità Ministeriali e convenzionate da parte loro si impegnano ad assicurare adeguati spazi strutturali,temporali e funzionali per lo svolgimento delle attività dei Sert.
Le parti concordano infine sulla necessità di attivare nella Regione Istituti o sezioni d'Istituti a custodia attenuata, previa verifica della loro fattibilità.

Articolo 3
Interventi Trattamentali


Il sostegno degli interessi umani, culturali, professionali, l'azione rieducativa, i progetti educativi/riabilitativi e il rispetto della dignità delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale negli Istituti Penitenziari, nei servizi della Giustizia minorile, o in misura penali alternative a quelle detentive sul territorio della Calabria, rientra nelle competenze istituzionali dei Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati e integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali, nonché della loro congiunta eventuale presa in carico.
Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento penale, la Regione Calabria, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali si impegna a far confluire le risorse previste dalle vigenti leggi in materia al complesso delle azioni prioritarie previste nel presente accordo.
Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento dei soggetti sottoposti a provvedimenti e/o misure penali resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale gravano finanziariamente sul bilancio degli Enti locali coinvolti, integrato da cofinanziamento regionale e statale.
L'istruzione, la formazione professionale e il lavoro sono tra gli strumenti principali del trattamento, sia per il valore intrinseco di diritto-dovere in essi contenuto, sia come mezzo di espressione e realizzazione delle singole capacità e potenzialità.

Articolo 3 a
Istruzione


La Regione Calabria, nell'ambito delle competenze proprie e delegate dallo Stato, riconosce all'istruzione di ogni ordine e grado tutte le priorità e potenzialità di intervento sul campo formale (istruzione e formazione professionale) e dell'istruzione non formale (percorsi di educazione multi-culturale, culturale, sanitaria, fisica), nel rispetto del diritto all'educazione ed all'istruzione per l'intero arco della vita.
La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche ri-educative e formative regionali, in raccordo con le Province, i Comuni e il Sistema delle Autonomie Scolastiche si impegna a:
1. promuovere e sostenere la costituzione di Comitati locali per l'Educazione dei minori e degli adulti finalizzati a realizzare la programmazione locale degli interventi di educazione formale e non formale, richiesti dal territorio, concertati con tutti gli agenti formativi, ivi compresi i Centri territoriali Permanenti;
2. agevolare l'istituzione di corsi scolastici di ogni ordine e grado all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e per minorenni presenti sul territorio regionale, nonché l'istituzione di corsi integrati di istruzione e formazione professionale, strutturati su base modulare e mirati ai bisogni del singolo utente, in accordo con le direttive europee sull'apprendimento permanente;
3. stimolare, nell'ambito delle attività dei CTP, la realizzazione di progetti formativi, educativi e culturali, destinati ai minori dell'area penale esterna;
4. monitorare l'attività svolta nei singoli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della Calabria da parte dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, di cui alla O.M. (Pubblica Istruzione) n. 455/97, competenti per territorio;
5. sostenere ed ampliare l'offerta formativa dei CTP, anche mediante il ricorso a finanziamenti Comunitari, in particolare per quanto concerne le competenze trasversali, relazionali, comunicative e le competenze di base quali l'alfabetizzazione linguistica (italiano come seconda lingua per immigrati e altre lingue comunitarie) e l'alfabetizzazione informatica, riconosciute come competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
6. promuovere in collaborazione con le agenzie educative e formative accreditate e con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e con il Centro per la Giustizia Minorile, la formazione di formatori, tramite corsi di formazione congiunta per operatori delle diverse realtà istituzionali;
7. realizzare conferenze di servizio annuali che, sulla base delle verifiche del lavoro svolto, indichino le linee progettuali ed operative per le attività future, nonché le priorità di eccellenza e di qualità formativa attribuite ai percorsi integrati di istruzione e formazione;
8. favorire la stipula di protocolli e convenzioni fra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro di Giustizia Minorile, le Direzioni di Istituti per adulti e per minorenni, i Centri di Servizio Sociale per adulti e gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, da un lato, ed i Centri Territoriali, le autorità scolastiche regionali, dall'altro, per garantire la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività didattiche, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00, la loro continuità nel tempo e per quanto possibile ,la riconferma, a richiesta dei docenti impegnati nei corsi a garanzia della specificità professionale esercitata;
9. sostenere progetti che prevedano la compresenza di mediatori culturali opportunamente formati, sotto la responsabilità didattica del personale scolastico, nei corsi e/o nei percorsi modulari scolastici in cui siano presenti corsisti stranieri;
10. incentivare la realizzazione di progetti volti a stimolare la comunicazione e la produzione culturale ed artistica delle persone detenute in garanzia del rispetto delle potenzialità dell'individuo e del suo diritto all'espressione;
11. definire le risorse economiche a copertura dei costi relativi al materiale di cancelleria di facile consumo utilizzato dai corsisti, nonché l'adozione di libri di testo o di sussidi didattici sostitutivi, in particolare quelli multimediali attivabili per la FAD e l'auto-formazione assistita.

Il Ministero della Giustizia si impegna a:

a. comunicare alla Regione, per il tramite del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Centro per la Giustizia Minorile i risultati della concertazione di cui al comma 2 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00, in merito alla dislocazione ed al tipo di corsi di scuola dell'obbligo e percorsi modulari personalizzati, istituiti territorialmente negli Istituti di pena per adulti e per minorenni, anche in considerazione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni, nonché per consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo per i soggetti di età compresa tra i 15/18 anni; comunica altresì la dislocazione dei corsi di scuola media secondaria superiore di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. 230/00;
b. ad adeguare, alle esigenze didattiche, le strutture, i locali, le attrezzature e gli arredi dei singoli Istituti per adulti e per minorenni;
c. ad attuare nei predetti Istituti un'ottimizzazione organizzativa interna che eviti la sovrapposizione oraria fra lo svolgimento di attività lavorativa e la frequenza a corsi scolastici e professionali, così come indicato dagli articoli 41 comma 4, 42 comma 4 e 45 comma 5 del D.P.R. 230/00;
d. ad individuare uno o più Istituti in ambito regionale da strutturare con funzione di poli didattici e universitari.

Articolo 3 b
Formazione Professionale e Lavoro


Gli interventi relativi alla formazione professionale ed al lavoro coinvolgono in eguale misura sia i Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile che gli Enti Locali, le parti orientano i propri servizi e le proprie risorse nel quadro di una collaborazione intersettoriale e interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente.
All'interno di tale collaborazione particolare rilievo assume l'attivazione ed il funzionamento della Commissione Regionale per il Lavoro Penitenziario di cui all'art. 25 bis della L. 354/75, introdotto dalla L. 296/93.
Relativamente alle attività di formazione professionale, la Regione Calabria, per il tramite delle Province, ai sensi della LR. 5 del 2001, si impegna ad assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale, promossi a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a misure alternative e/o provvedimenti diversi da quelli detentivi e delle persone dimesse, e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale.
A tal fine, la Regione Calabria si impegna a mettere a disposizione i dati qualitativi e quantitativi relativi alla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio regionale, attraverso il collegamento tra gli organi competenti, pubblici e privati, presenti nella Regione.

In particolare le parti si impegnano a:

1. attivare un servizio permanente di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a misure alternative e/o a provvedimenti diversi da quelli della restrizione in carcere e delle persone dimesse, mediante l'apertura di "Sportelli Lavoro" gestiti anche in collaborazione con Enti Locali, Patronati e privato sociale, o mediante la facilitazione all'accesso a servizi analoghi presenti sul territorio, nell'ottica di quanto proposto nell'ambito del Progetto 'Polaris' del Ministero della Giustizia, per informare i soggetti sottoposti a misura penale (attraverso gli "Sportelli Lavoro"), le imprese e la cooperazione sociale su opportunità, servizi e agevolazioni per l'inserimento lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali;
2. promuovere e sostenere le iniziative di formazione professionale che presentano una forte connessione con la domanda, al fine di assicurare al detenuto adulto e minorenne, al soggetto sottoposto a misura penale e/o a provvedimenti diversi da quelli detentivi, e alla persona dimessa una reale opportunità di inserimento lavorativo;
3. favorire la partecipazione di detenuti adulti e minorenni ammessi al lavoro all' esterno ex art. 21 legge 354/75, a misure alternative e/o diverse da quella della restrizione in carcere o di persone dimesse a corsi professionali esterni, anche non espressamente indirizzati ad appartenenti a fasce sociali deboli.
4. garantire un servizio permanente di tutoring a favore degli ammessi al lavoro all'esterno, alle misure alternative e/o diverse da quella della restrizione in carcere e alle persone dimesse. Per la realizzazione di questo servizio le parti promuovono e realizzano di concerto un percorso di formazione, con attestato finale rilasciato dalla Regione Calabria, per operatori esterni, soprattutto dipendenti o soci di cooperative sociali e volontari, che, in stretta collaborazione con le direzioni dei servizi penitenziari per adulti e minori, supportino concretamente le persone in fase di trattamento e/o reinserimento.
5. coordinare ed incrementare le forme di incentivazione (borse lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali) a favore delle imprese che assumono detenuti adulti e minorenni ammessi al lavoro all'esterno, a misure alternative e/o provvedimenti diversi da quelli della restrizione in carcere e persone dimesse;
6. monitorare l'attuazione a livello regionale della legge 22 giugno 2000, n° 193, promuovendone la diffusione, la conoscenza e l'applicazione presso aziende pubbliche, private e cooperative sociali;
7. promuovere e sostenere specifici progetti, anche sperimentali, finalizzati all'apertura di lavorazioni interne agli istituti per adulti e per minorenni.
8. promuovere e sostenere progetti specifici, anche sperimentali, nell'ambito del POR Calabria – Misura 3.4 per l'avviamento al lavoro di adulti e minorenni sottoposti a misure penali e nell'ambito di altre misure del POR che si rendano accessibili.
In particolare le Parti promuoveranno e sosterranno progetti pilota per realizzazione di lavorazioni industriali, colonie agricole, laboratori artigianali e di tutte quelle altre iniziative che possono essere utili alla migliore occupazione lavorativa della popolazione detenuta e dei soggetti sottoposti a misure penali diverse da quelle detentive.
Al fine di incentivare i progetti di formazione al lavoro e di occupazione, l'Amministrazione Regionale facilita le modalità di accesso ai finanziamenti Comunitari, assicurandone adeguata informazione presso gli operatori pubblici e privati interessati.
L'Ente Regione si impegna a produrre una normativa per favorire l'inserimento dei condannati adulti e minorenni destinando specifiche risorse finanziarie, nonché a riservare e assegnare una quota parte delle proprie commesse alle iniziative produttive, intra ed extramurarie, gestite dalle imprese, dalla cooperazione sociale e dai consorzi che coinvolgono, in tutto o in parte, detenuti, soggetti ammessi a misure alternative e/o provvedimenti e misure diverse da quella restrittive e persone dimesse, anche a ciò indirizzando gli Enti locali.

Il Ministero della Giustizia assicurerà, inoltre:

1. gli ambienti idonei per l'attività di formazione professionale e di lavoro in ambito intramurario;
2. l'accesso degli operatori territoriali preposti all'orientamento, al tutoring, alla formazione professionale, alle attività produttive;
3. la stabilità per quanto possibile della popolazione penitenziaria adulta e minorenne impegnata in corsi di istruzione e di formazione professionale, così come previsto dai comma 4 degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 230/00.

Articolo 3 c
Religione


Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria tutelano il diritto alla libertà di espressione religiosa, spirituale e morale dei detenuti presenti negli Istituti penitenziari per adulti e per minorenni, nei CPA e nelle Comunità Ministeriali, anche mediante:
a. la facilitazione all'ingresso nelle strutture di ministri di culto per l'istruzione o le celebrazioni di riti per detenuti e soggetti appartenenti a confessioni religiose anche diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 230/00;
b. la facilitazione della professione religiosa diversa da quella cattolica, anche relativamente a cibo e preghiera.
c. l'organizzazione e la promozione di riunioni, funzioni ed incontri, anche di tipo divulgativo e culturale, a carattere interreligioso;
d. la disponibilità di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose.

 

Articolo 3 d
Attività culturali, ricreative e sportive


Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria promuovono, all'interno delle strutture, opportune iniziative culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'articolo 1 della L. 354/75 e per quanto previsto dal D.P.R. 448/88, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall' art. 14 della stessa legge, creando così le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati e del Terzo Settore all'interno degli II.PP. per adulti e per minori, degli altri Servizi della Giustizia Minorile.
Per tali iniziative saranno inoltre favoriti il coinvolgimento diretto degli stessi interessati, sia nella fase programmatoria che gestionale, e, in quanto possibile, la partecipazione congiunta dei soggetti su progetti specifici di intervento.
La Regione Calabria, nell'ambito della definizione del Piano Regionale per le attività culturali, di cui alla L.R. 16/85, promuoverà e sosterrà progetti predisposti da Enti locali o da soggetti pubblici e privati che abbiano le finalità di favorire la fruizione e la produzione culturale da parte dei soggetti adulti e minori ristretti negli Istituti Penali o nelle altre strutture della Giustizia Minorile, come pure inserirà le strutture penali tra i soggetti del territorio cui destinare le iniziative culturali annuali (stagioni teatrali, cine o video-forum, promozione lettura del libro,conferenze, concerti e spettacoli, biblioteche pubbliche e private, altro).

Articolo 3 e
Rapporti con la famiglia


Migliorare ed agevolare i rapporti con i familiari rientra tra i compiti previsti dall'Ordinamento Penitenziario ad integrazione degli interventi trattamentali. A tal fine l'Amministrazione della Giustizia, per quanto possibile e sempre che non sussistano indicazioni contrarie di tipo giudiziario o di ordine pubblico, in attuazione anche del principio generale di territorializzazione dell'esecuzione penale, favorirà l'assegnazione delle persone calabresi, sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà, nell'ambito delle strutture della regione tenendo conto pure della residenza del nucleo familiare, onde facilitare o ricostruire il rapporto diretto con la famiglia e con il tessuto sociale di appartenenza; nonché si impegna ad agevolare il rientro delle stesse da strutture penitenziarie di altre regioni.
Si impegna, altresì, di concerto con gli Enti Locali e le altre risorse del territorio a progettare, realizzare ed attrezzare all'interno delle strutture penali gli spazi aperti per i colloqui con i familiari, di cui al comma 5 dell'art. 37 del D.P.R. 230/00, tenendo presenti in modo particolare le esigenze dei figli minori delle persone ristrette.
La Regione Calabria, d'intesa con le Direzioni delle singole strutture dei due Dipartimenti, sensibilizzerà gli Enti locali e sosterrà loro progetti, gestiti anche in collaborazione con organismi del Terzo Settore, tesi ad istituire appositi servizi di informazione ed orientamento(come gli sportelli spin) e di ospitalità per familiari in visita a congiunti sottoposti a provvedimenti penali, in particolare per quelli provenienti da zone non vicine alle strutture che li ospitano.

Articolo 4
Interventi specifici


Fermo restando l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare le particolari problematiche di cui sono portatori alcune fasce di soggetti, come stranieri, autori di reati sessuali donne e minori nei cui confronti è doveroso prevedere azioni specifiche aggiuntive ed integrative.

Articolo 4 a
Stranieri


Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria concordano nel porre in atto iniziative che rendano concreto il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, nomadi ed apolidi, adulti e minorenni.

Le Parti:

1. si impegnano a rendere effettivamente accessibili e fruibili a tutti, i diritti e i benefici previsti dall'O.P., i servizi interni offerti dai due Dipartimenti, dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri soggetti;
2. concordano pertanto di agevolare e cofinanziare i progetti di mediazione culturale, di interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così come previsto dal comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 230/00, attraverso anche la creazione nei singoli Istituti per adulti e per minori di "Sportelli per stranieri", con le finalità di svolgere un'azione di consulenza e informazione per i detenuti in relazione ai diritti di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla detenzione, nonché di supporto nella ricerca di condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documenti, etc.) per l'accesso al lavoro all'esterno e alle misure alternative, attraverso il contatto con la rete di risorse pubbliche e private del territorio;
3. si impegnano a progettare una formazione adeguata e legalmente riconosciuta rivolta a persone di madre lingua, finalizzata alla “creazione” della figura di interprete/mediatore culturale in ambito penale per adulti e per minori avvalendosi anche della rete del Volontariato e del Terzo Settore;
4. concordano sulla necessità di realizzare e diffondere i Regolamenti interni degli Istituti di pena della regione, tradotti nelle lingue maggiormente parlate. Il Ministero della Giustizia si impegna a promuovere la traduzione, nelle lingue sopra indicate e la diffusione di estratti significativi del Codice penale, del Codice di Procedura penale, del D.Lgs. n. 286/98, del D.P.R. n° 309/90, del D.P.R 448/88, dell'Ordinamento Penitenziario e del relativo Regolamento di Esecuzione e di ogni altra normativa vigente;
5. per quanto concerne il diritto allo studio il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria si impegnano – nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca – a renderlo effettivo, individuando modalità idonee a superare le eventuali difficoltà di inserimento nei corsi scolastici di ogni ordine e grado, attraverso l'attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingue negli II.PP, con maggior presenza di detenuti stranieri, ciò al fine di rendere attuabile anche per l'utenza extracomunitaria il diritto alla “long-life learning” secondo gli orientamenti espressi dall'accordo sottoscritto in data 2 marzo 2000 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni sulla riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti;

Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria si impegnano a favorire una offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138 D.lg.vo 112/98) mirata alle esigenze del particolare tipo di utenza.
Tale offerta formativa integrata dovrà, possibilmente, tenere conto del rientro nei paesi d'origine e dovrà essere realizzata attraverso percorsi formativi costruiti “ad hoc”, mediante la stipula di contratti formativi individuali, finalizzati all'acquisizione di una professionalità che sia spendibile nel mercato del lavoro del Paese d'origine del detenuto.
Per l'attuazione di tale progetto il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria collaborano al fine di costruire una rete di rapporti tra i soggetti a vario titolo coinvolti nello specifico settore. Tale rete dovrà necessariamente avere carattere transnazionale al fine di agevolare la conoscenza del tessuto economico dei Paesi terzi a favorire la creazione di canali di accesso al lavoro.
6. si impegnano a realizzare e cofinanziare progetti di mediazione culturale nell'ambito dei Servizi della Giustizia Minorile

Articolo 4.b
Sex-Offenders


Gli autori di reati a sfondo sessuale, siano essi adulti o minori, sono spesso soggetti portatori di gravi problematiche a volte riconducibili a veri e propri stati patologici, che comportano la necessità di urgenti interventi trattamentali e/o terapeutici. Le condizioni descritte, se non adeguatamente riconosciute, potrebbero aggravarsi, con rischi sia relativi alla sfera personale che alla reiterazione del reato. E' necessario quindi avviare dei progetti socio-terapeutici mirati a tale particolare fascia di utenza che negli ultimi anni è aumentata numericamente in modo rilevante.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria si impegnano a collaborare al trattamento ed al recupero degli autori di reati sessuali, anche attraverso la programmazione di iniziative comuni a livello di formazione congiunta tra gli operatori della Giustizia e quelli degli enti territoriali e a livello di servizi, sia all'interno delle strutture che accolgono i soggetti con tale tipologia di reati sessuali, sia sul territorio con adeguato sostegno alle famiglie d'origine dei soggetti interessati.
I Servizi della Giustizia Minorile sono individuati dalla normativa di riferimento tra quelli preposti al trattamento dei minori non solo autori ma anche vittime di reati sessuali.
Pertanto le parti concordano progetti di intervento congiunti anche per questa ultima tipologia di utenza e relative famiglie di appartenenza prevedendo anche strutture di accoglienza mirate all'uopo.

Articolo 4 c
Donne


La condizione delle donne adulte e minori detenute e\o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, richiede una particolare attenzione sia in riferimento a problemi legati alla specificità dell'essere donna (casi di maternità e cura del figlio in situazione di detenzione, sia in riferimento alla condizione psico-fisica (in prevalenza si tratta di reati collegati alla tossicodipendenza), sia in riferimento al peso irrilevante della presenza femminile all'interno degli istituti penitenziari che rischia di lasciare queste persone in un'area di ulteriore marginalità rispetto alla programmazione complessiva degli interventi per i detenuti.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria assicurano pari opportunità di trattamento alle donne detenute adulte e minorenni e\o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, garantendo:
1. la consulenza materno-infantile e le iniziative formative-educative realizzate dai consultori familiari delle unità sanitarie locali;
2. la formazione professionale con la predisposizione di appositi corsi formativi;
3. l'attivazione delle possibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 50 della L. 354/75 modificata dalla L. 663/86, nei casi di semilibertà o affidamento all'esterno;
4. la salvaguardia, per quanto possibile, del principio della territorializzazione della pena, attraverso la previsione di un adeguato numero di sezioni detentive femminili.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria convengono sulla necessità di dare una risposta adeguata alle esigenze poste dai minori sino a 3 anni, figli di donne detenute, che, ai sensi dell'art. 11 della L. 354/75 possono essere accolti negli istituti penitenziari.
L'Amministrazione Regionale si impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento affinché a tali minori venga garantito l'accesso ai servizi sanitari e socio- educativi (in particolare agli Asili Nido) previsti per la comunità esterna, assicurando il servizio di trasporto anche attraverso il ricorso alle organizzazioni di volontariato.

Articolo 4 d
Interventi a favore dei Minorenni


La protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza sono un interesse- dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni ed il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo della persona.
Le parti affermano che , specie per l'individuo in età evolutiva, sono necessarie l'unitarietà e la globalità dell'intervento, ricomponendo sull'individuo la possibile frammentazione delle funzioni delle competenze e delle risorse attivabili dai singoli Enti.
Il D.P.R. 448/88 ed il D.Lgs. 272/89 sanciscono il principio che la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale una scelta residuale, a fronte della quale vengono introdotte misure volte a rimuovere le cause che hanno determinato la condotta deviante,anche attraverso azioni concrete nel territorio dove esse sono state prodotte, attivando quelle risorse territoriali che possono fornire al minore e al suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e a quello di responsabilizzazione rispetto al reato.
L'utenza penale minorile della Regione Calabria, quantitativamente sempre dal numero elevato e qualitativamente contraddistinta dalla commissione di gravi reati, motivo di significativo allarme sociale, richiede un impegno, oltre che per quanto già evidenziato nell'articolazione del presente atto, per attivare la collaborazione tra i servizi minorili e quelli degli Enti Locali, promuovendo, alla luce del D.P.R. 488/88, interventi che garantiscano il rispetto della personalità e delle esigenze rieducative del minore sottoposto a procedimento penale e la presa in carico congiunta.
Le parti si impegnano pertanto a rilevare, monitorare ed elaborare strategie comuni di intervento nei confronti dell'utenza penale minorile, per come già individuato dall'apposito protocollo tra Dipartimento Giustizia Minorile e Regione Calabria di cui alla Delibera Giunta Regionale n.151 del 25.02.2003.
Particolare attenzione sarà rivolta alla predisposizione di programmi di interventi congiunti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, associazioni artigiani, camere di commercio ed altro, per aumentare il grado di scolarizzazione e di formazione professionale dei minori dell'area penale, con i seguenti obiettivi:
1. contenere il fenomeno della dispersione scolastica, secondo le indicazioni e lo spirito dell'Ordinanza del Ministero della P.I. n. 455/97, istitutiva dei Centri Territoriali di Educazione Permanente;
2. aumentare le possibilità di accesso dei minori dell'area penale nel mondo del lavoro;
3. individuare concrete opportunità lavorative, tenuto conto dei benefici normativi previsti per le imprese secondo la Legge 22 giugno 2000, n. 193 e il Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87.
Inoltre, preso atto dell'insufficienza sul territorio regionale dell'attuale disponibilità di strutture residenziali giovanili – iscritte all'Albo Regionale e/o in rapporto con il Centro Giustizia Minorile di Catanzaro – che accolgono minori sottoposti, con provvedimento giudiziario, al collocamento in comunità in misura cautelare, in misura di sicurezza e in applicazione ex art. 28 C.P.P.M., la Regione Calabria si impegna a destinare fondi annuali reperiti dal proprio bilancio regionale per:
1. cofinanziare le rette di mantenimento dei minori collocati dal Centro Giustizia Minorile su provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile nelle comunità insistenti sul territorio regionale, ciò in adempimento delle normative vigenti in materia minorile e per una maggiore qualificazione degli interventi sui bisogni dell'area specifica;
2. promuovere anche l'organizzazione di comunita' in gestione mista con il Dipartimento Giustizia Minorile, come previsto dall' art. 10 Dgls. 272/89; l'organizzazione e la gestione delle Comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a. organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione ed un clima educativamente significativi;
b. utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
c. collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

All'interno di una struttura, caratterizzata e autorizzata al funzionamento per specifiche tipologie di intervento comunitario di tipo terapeutico-riabilitativo, possono realizzarsi due moduli di accoglienza e trattamento comunque ciascuno non superiore alle dieci unità con le caratteristiche di cui al punto (a), purché dotati di percorsi differenziati e di relativo personale con standard quali-quantitativo adeguato.
3. attivare con il Centro Giustizia Minorile, gli enti locali e sub-regionali, ai sensi dell'art. 12 Dgls 272/89 programmi educativi di studio e formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari , alternative e sostitutive attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minori non sottoposti a procedimenti penali. Tali servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le Istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.
4. stimolare le strutture residenziali che accolgono minori, in particolare quelli in età adolescenziale, presenti nel territorio regionale, a rispondere anche alle esigenze di trattamento e di collocamento in comunità delle varie tipologie di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, individuando mirati standard quali-quantitativi per la relativa autorizzazione al funzionamento per detta attività specialistica, e stabilendo la quantificazione della relativa retta di mantenimento;
5. organizzare percorsi di formazione e aggiornamento congiunto tra gli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile e quelli delle strutture residenziali che accolgono minori dell'area penale.
6. promuovere ed istituire di intesa con il Centro Giustizia Minorile strutture di accoglienza per minori abusati e loro madri.
La Regione Calabria favorirà in tal senso un'azione di ulteriore qualificazione della rete, delle offerte residenziali e semiresidenziali per i minori e della loro diversificazione rispetto ai progetti educativi, in particolare per i minorenni affetti da patologie psico-psichiatriche e di tossicofilia. Nella fattispecie, le rette di mantenimento di detti minori sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri del 14.02.2003, anche nel caso in cui detti minori, per carenze di strutture regionali, dovessero essere allocati in regioni diverse da quella calabrese.
Un ulteriore ambito di intervento è quello previsto dalla Legge n. 66/96 e successive integrazioni, recante “norme contro la violenza sessuale”, nella quale i minori rivestono il duplice ruolo di abusati e abusanti.
Pertanto, oltre a prevedere la predisposizione di progetti educativi mirati e integrati, formalizzati congiuntamente tra gli operatori della Giustizia Minorile e quelli degli EE.LL., la Regione Calabria si impegna a promuovere la formazione congiunta dei medesimi operatori che a vario titolo operano su tale delicata problematica.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a consolidare ed a sviluppare i servizi di mediazione penale minorile nei termini individuati nell'accordo di programma tra la Regione ed il Centro della Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata con sede in Catanzaro, allegato alla delibera regionale n. 565 dell'08.07.02 istitutiva del servizio di mediazione familiare e penale minorile.
Le parti si impegnano inoltre ad avviare in via sperimentale un servizio di mediazione penale minorile anche nel Distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Articolo 6
Esecuzione penale esterna


Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria:


1. recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n° R(92)16 del 19 ottobre 1992;
2. attribuiscono all'esecuzione penale all'esterno un ruolo fondamentale nel reinserimento sociale dei condannati adulti e minorenni, e dei soggetti sottoposti comunque a provvedimenti penali, recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n° R(92)16 del 19 ottobre 1992;
3. si impegnano in tutti i settori in cui hanno comune o autonomo potere d'impulso, a predisporre iniziative e programmi d'intervento finalizzati ad agevolare i processi di reinserimento sociale;
4. si attivano a promuovere e a valorizzare iniziative pubbliche e private di sostegno in favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione e alle misure previste dal D.P.R. 448/88, permettendo così una più ampia fruizione delle anzidette misure ed assicurando che tali iniziative si raccordino con l'attività dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni;
5. si impegnano a realizzare la presa in carico congiunta dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali, così come previsto dalla normativa di riferimento.
In particolare, oltre a quanto già definito in tema di formazione professionale, di inserimento lavorativo e di contatti con il mondo esterno, si impegnano a sostenere:
a. l'intervento degli Enti locali, anche attraverso l'indicazione di indirizzi operativi che garantiscano maggiore omogeneità sul territorio, nella promozione di iniziative intese a supportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a misura penale esterna;
b. l'azione degli organismi del Terzo Settore volta al trattamento degli ammessi alle misure alternative e all'informazione a favore dei condannati in sospensione pena (art. 656 c.p.p., modificato dalla L. n. 165/98);
c. la promozione di progetti che prevedano la prestazione di attività socialmente utili da parte di soggetti sottoposti ad esecuzione penale esterna in favore di associazioni di Volontariato e/o del Terzo Settore;
Si impegnano altresì a:
d. sensibilizzare gli Enti locali perché contribuiscano alla individuazione di strutture idonee per le attuali sedi dei C.S.S.A. e strutture minorili, qualora non siano più adeguate, e per le sedi di prossima apertura in ambito provinciale, nell'ottica della territorializzazione della pena;
e. attuare programmi di informazione e progetti di coinvolgimento della comunità esterna, mirati a sostenere l'applicazione delle misure alternative alla detenzione e/o diverse da quelle restrittive in carcere.
La Regione Calabria promuove e sostiene i progetti degli Enti locali, gestiti anche in convenzione con soggetti privati, che prevedano servizi di accoglienza ed ospitalità per i soggetti, adulti e minorenni, in permesso premio, in misura alternativa, dimessi, sottoposti a misure penali o cautelari e per donne con figli minori, privi di validi punti di riferimento familiare e sociale, in particolare per stranieri.

Articolo 7
Rapporti con la Comunità esterna


Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria concordano nell'affermare e nel riconoscere la corresponsabilità rieducativa nei confronti dei soggetti adulti e minori ristretti in carcere e nel considerare come elemento fondamentale del trattamento la partecipazione della comunità esterna, intesa come istituzione e come società di base.
In riferimento a quegli organismi che sono espressione di partecipazione volontaria e di solidarietà, nel recepire le "Linee di indirizzo in materia di volontariato" approvate dalla, Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali il l0 marzo 1994, nonché il Protocollo d'intesa sottoscritto 1'8 giugno 1999 dal Ministero della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, si riconosce, in particolare, l'importante ruolo che il volontariato e, più in generale, il Terzo Settore, possono esercitare nelle attività di prevenzione generale, nonché nel corso del trattamento e del reinserimento sociale delle persone entrate nel circuito penale sia esso adulto che minorile.
Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali tra il singolo volontario ed il soggetto in trattamento, sia attraverso le connessioni di carattere generale che il Terzo Settore può realizzare tra le strutture e i servizi del Ministero della Giustizia, i servizi territoriali, le risorse comunitarie.
Al fine di potenziare l'attività svolta dal Terzo Settore, il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria si impegnano:
1. a promuovere e stimolare la presenza di volontari all'interno dei Servizi della Giustizia o sul territorio, in forma singola o associata, mediante una programmazione in grado di coinvolgere tutti i cittadini in una maggiore conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche riguardanti gli Istituti penitenziari per adulti e minorenni, gli altri Servizi della Giustizia Minorile, e tramite l'organizzazione di appositi corsi di formazione a livello locale, soprattutto nei Comuni in cui sono ubicati gli Istituti di pena e le altre strutture e/o servizi della Giustizia Minorile, progettati anche in partnership con organismi del Terzo Settore;
2. ad offrire strumenti di informazione e di supporto tecnico finalizzati alla creazione di un coordinamento a livello locale e regionale delle varie esperienze poste in essere da organismi del Terzo Settore anche in collegamento con i Centri di Servizio al Volontariato previsti dalla Legge 266/97;
3. ad instaurare forme di collaborazione stabili ed organiche, mirate all'aggiornamento, alla progettazione e all'esecuzione di interventi coordinati con gli organismi del Terzo Settore, sia con quelle attive specificamente nel penitenziario (ex artt. 17 e 78 della L. 354/75), sia con quelle operanti sul territorio;
La Regione Calabria inoltre si impegna a promuovere, attraverso opportune iniziative, il massimo coinvolgimento degli Enti locali negli scopi della presente intesa, favorendo e sostenendo:
a. la nascita e lo sviluppo di Comitati o Consulte locali, quale ambito privilegiato di analisi, programmazione e verifica degli interventi di reinserimento sociale a favore della popolazione detenuta adulta e minorenne;
b. la formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali per quanto riguarda gli aspetti di loro competenza e in particolare l'assistenza penitenziaria degli adulti e dei minori.

Articolo 8
Edilizia Penitenziaria


Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione del principio di territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di vita decorose anche agli operatori penitenziari, le Parti si impegnano nell'ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Calabria, a ridefinire congiuntamente il piano di edilizia penitenziaria.
Il Ministero della Giustizia assicurerà in base alle disponibilità finanziarie, interventi di ammodernamento e di adeguamento funzionale degli Istituti Penitenziari della Regione Calabria anche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione.
Tra le priorità da realizzarsi secondo il piano triennale in fase di esecuzione vi è l'ultimazione della Casa di Reclusione sita in località Arghillà di Reggio Calabria e dell'Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro nella cui area demaniale, nei lavori del II° lotto, è anche prevista l'edificazione della nuova Comunità Ministeriale per minori.
Anche le strutture minorili di Reggio Calabria necessitano di interventi di edilizia considerata la loro attuale carenza strutturale. La Regione Calabria si impegna a sensibilizzare i Comuni sul cui territorio sono ubicate le strutture penali, affinché attuino tutte le opere di urbanizzazione civile quali: fogne, acqua, viabilità, mezzi di trasporto e quant'altro possa essere utile per inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa di tutti gli operatori.
La Regione Calabria si impegna, altresi', nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata, ad introdurre ed aumentare le risorse finanziarie in favore dei Comuni sedi di strutture penitenziarie in genere, per adulti e per minori, al fine di facilitare i processi di integrazione nelle realtà locali del personale del Ministero della Giustizia.

Articolo 9
Giustizia riparativa e assistenza alle vittime del delitto


Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria che in tal senso si è già espressa con la delibera dell'8.7.02 sopra citata, recependo la Raccomandazione n. (99)19, del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna aprile 2000, sull'importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di intervento penale, s'impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a favorire in accordo con gli Enti Locali, l'istituzione di uffici per l'attività di mediazione, non solo nell'ambito penale minorile, ma anche per gli adulti.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria concordano, altresì, sulla necessità di porre attenzione alle problematiche delle vittime del reato.
Si impegnano pertanto a promuovere ciascuno per quanto di competenza, la crescita di una cultura che favorisca la ricomposizione del rapporto tra vittima e autore del reato
La Regione si impegna, con la partecipazione degli Enti Locali, a promuovere e realizzare in collaborazione con la Magistratura minorile e di sorveglianza, i Giudici di Pace, i Centri di Servizio Sociale adulti, gli uffici di servizio Sociale per minori, azioni di riconciliazione tra autori e vittime del reato, di riparazione del danno, avvalendosi del Volontariato, del Privato Sociale, del Terzo Settore anche attraverso attività gratuite a favore della collettività, enti o associazioni di volontariato, da parte di condannati in particolare in affidamento in prova al servizio sociale.
La Regione Calabria si impegna a promuovere e sostenere, anche finanziariamente, adeguate iniziative, in particolare sportelli di sostegno, alle vittime del reato, in collaborazione con altri organismi pubblici e privati.

Articolo 10
Formazione congiunta degli operatori


Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria riaffermano il comune impegno nell' organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento Giustizia Minorile, degli Enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali, negli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti locali il 10 marzo 1994.
Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà considerato, a tutti gli effetti, in servizio. Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni.
A tali iniziative potranno partecipare gli operatori del volontariato e del Terzo Settore che prestino la loro opera nell'ambito penale.
La Regione e i due Dipartimenti individueranno un gruppo misto, formato da loro delegati e da rappresentanti del Terzo Settore, che avrà l'incarico di elaborare proposte di formazione congiunta, tenendo conto:
1. delle esigenze formative, informative e professionali del personale impegnato nel campo delle attività di risocializzazione;
2. delle tipologie di utenza, del loro modificarsi, delle caratteristiche socio-culturali del territorio.
Esse si impegnano, inoltre, ad informarsi reciprocamente e a favorire la partecipazione del personale ad iniziative che possano rivestire interesse comune.

Articolo 11
Operatori Penitenziari


La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia, nel ribadire l'importanza del ruolo degli operatori del penitenziario ai fini del trattamento dei detenuti e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e migliorare i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili nido, trasporti, accesso a centri sportivi e culturali ed alle offerte formative dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta), analogamente a quanto accade anche per gli appartenenti al comparto Sicurezza, fermi restando gli impegni assunti in tema di edilizia e formazione degli operatori.

Articolo 12
Scambi informativi



Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Calabria di programmare gli interventi di competenza secondo gli impegni assunti con il presente protocollo, si impegna a fornire semestralmente i dati aggiornati e riferiti al territorio della regione relativi a:
1. numero dei ristretti presenti negli Istituti di pena per adulti e per minori della regione, suddivisi per posizione giuridica, per nazionalità e per area di provenienza (detenuti italiani);
2. indicazione delle presenze di detenuti adulti e minorenni residenti nella regione Calabria e ristretti in altri Istituti del territorio nazionale;
3. numero di occupati nelle differenti attività lavorative all'interno degli Istituti per adulti e per minori;
4. numero dei frequentanti i corsi di formazione professionale e di istruzione;
5. numero dei casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;
6. numero dei tossicodipendenti presenti in ciascun Istituto per adulti e per minori ed in esecuzione penale esterna;
7. numero degli affetti da infezione da HIV e dei malati di AIDS presenti negli Istituti per adulti e per minori ed in esecuzione penale esterna;
8. dati relativi alla concessione di misure alternative da parte del Tribunale di Sorveglianza adulti e minori di Catanzaro e Reggio Calabria , con indicazione della provenienza intra od extramuraria.
9. delle istanze, nonché di permessi premio da parte dei Magistrati di Sorveglianza adulti e minori operanti in ambito regionale, e loro percentuale in rapporto alle istanze esaminate;
10. numero delle persone in esecuzione penale esterna, suddivisi per tipologia di misura alternativa, per Comune di fruizione della misura e per condizioni socio- lavorative;
11. numero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, da fornire a cura del Centro per la Giustizia Minorile.
La Regione Calabria, attraverso i suoi organismi competenti, si impegna a:
• raccogliere ed elaborare i dati quantitativi e qualitativi relativi ai fenomeni di conflittualità sociale localizzati sul territorio, al fine di predisporre interventi più mirati , di prevenzione e di contenimento;
• attivare una rete che metta in relazione strutture regionali e locali, strutture del Ministero della Giustizia e del Terzo Settore, con funzione di banca dati, per poter fornire informazioni e rendere conoscibili documentazione e progetti in atto sul territorio, necessari per la formulazione di orientamenti operativi organici e mirati.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia si impegnano a promuovere studi e ricerche sul territorio, anche su suggerimento dell'Osservatorio Regionale sull'esecuzione penale interna ed esterna di cui all'art. 13, per la razionale ed utile programmazione di interventi di prevenzione e di contrasto della devianza e del fenomeno della recidiva.

Articolo 13
Osservatorio Regionale sulla esecuzione penale interna ed esterna


Al fine di rendere concretamente operativa la presente “intesa” le Parti convengono di istituire un organismo denominato Osservatorio regionale sulla esecuzione penale interna ed esterna.
Di tale organismo dovranno fare parte, quali membri effettivi, per la Regione Calabria: Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, che convoca e presiede l'Osservatorio; per il Ministero della Giustizia: Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o un suo delegato; Il Direttore del Centro di Giustizia minorile o un suo delegato; per gli Enti Locali Il presidente dell'ANCI o un suo delegato;
per il Terzo Settore: Il presidente o un suo delegato; per il Volontariato: Il presidente della Conferenza volontario Giustizia o un suo delegato.
Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario del Dipartimento Servizi Sociali della Regione.
Le funzioni dell'Osservatorio sono quelle di:
a) promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente protocollo anche attraverso la stipula di appositi Protocolli operativi;
b) definire, promuovere, attivare “progetti” per gli interventi su specifiche aree come previsto dal presente atto;
c) procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
d) programmare studi, ricerche, incontri nella forma di convegni o seminari al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli Enti Locali nell'azione congiunta delle parti;
e) redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Protocollo di Intesa, comprensiva di un bilancio sui risultati conseguiti nonché di osservazioni e proposte allo scopo di integrazioni o modifiche eventuali dell'intesa.
La relazione, accompagnata da un programma d'intervento congiunto, sarà inviata al Sig. Ministro della Giustizia, al Sig. Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Sig. Capo Dipartimento Giustizia Minorile e al Sig. Presidente della Regione Calabria per le opportune valutazioni e alla Commissione Regionale per la devianza e la criminalità. L'Osservatorio Regionale, nell'ambito delle aree d'intervento oggetto dell'intesa individuerà inoltre i settori per i quali si renda necessaria la costituzione di gruppi di lavoro integrati con funzioni specifiche.
Le parti s'impegnano a dare al presente Protocollo la più ampia diffusione emanando direttive generali per la sua realizzazione;
Il Ministero della Giustizia nella persona del Sig. Ministro della Giustizia, Sen. Roberto Castelli, la Regione Calabria, nella persona del suo Presidente On. Giuseppe Chiaravalloti, sottoscrivono il presente protocollo d'intesa con il quale si impegnano all'esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.

Il presente atto è firmato in doppio originale.


Per il Ministro della Giustizia
F.to On. Jole Santelli

Il Presidente della Regione
F.to On. Giuseppe Chiaravalloti

 


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