Piemonte: Garante dei detenuti

 

Proposta di legge

Istituzione dell’Ufficio del Garante Regionale

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

 

Primi firmatari: Bruno Mellano e Carmelo Palma (consiglieri regionali radicali)

 

Relazione

 

La condizione di vita dei 55.000 cittadini detenuti nel nostro Paese (oltre 4.000 dei quali reclusi nelle 13 carceri piemontesi) è una realtà pressoché sconosciuta all’opinione pubblica; di carcere e di carcerati i mass-media trattano solamente in caso di evasioni, rivolte, detenuti eccellenti. Il vissuto quotidiano sia dei reclusi sia del personale a loro addetto (agenti di polizia penitenziaria, educatori, medici, infermieri, amministrativi …) sfugge in gran parte all’attenzione dei cittadini e degli eletti nelle istituzioni locali, regionali e nazionali, che pure sono tenuti a governare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, anche il territorio e la "società" del carcere. Conseguenza di tale innegabile stato delle cose è la creazione di mondi a parte, in cui è difficile il controllo del rispetto della legge e del diritto; non sono all’uopo sufficienti, per quanto utili e significative, le sporadiche visite ispettive di parlamentari e consiglieri regionali consentite dalla legge penitenziaria.

Partendo da tali considerazioni, in varie parti d’Italia sia diversi esponenti di diverse forze politiche sia associazioni del volontariato stanno lavorando per l’istituzione di "Garanti", persone preposte in modo professionale e continuativo al controllo delle condizioni di vita in carcere, al rispetto dei diritti e dei doveri inerenti il trattamento carcerario.

La presente proposta di legge prende lo spunto sia dal testo unificato predisposto dall’on. Nitto Palma (C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro), giacente alla Camera dei Deputati, sia dal provvedimento già approvato dal Consiglio Regionale del Lazio (L.R. 6 ottobre 2003, n. 31).

I proponenti hanno avuto ben presente il rischio della creazione di un’ennesima piccola burocrazia autoreferenziale che non sarebbe assolutamente d’aiuto ai cittadini detenuti ma costituirebbe solamente un comodo alibi per coprire e garantire lo status quo.

Il Garante Regionale risultante dalla presente legge è un organismo monocratico, agile, finanziato in modo rigoroso; il Garante, controllato dal Consiglio Regionale e ancorato ad esso, può rimanere in carica per non più di dieci anni. La sua funzione è assimilabile a quella svolta dal Difensore Civico regionale.

L’istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive è un passo concreto nella direzione di un carcere inserito nella città, nella polis;un carcere come luogo di espiazione finalizzata al reinserimento civile, sociale e lavorativo; un carcere che non sia più il luogo astratto e lontano nel quale una società sempre più impaurita e rinchiusa su se stessa sfoga le proprie ansie di sicurezza.L’art. 1 istituisce presso il Consiglio Regionale l’Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

L’art. 2 illustra le modalità di nomina, incompatibilità e revoca del Garante.

L’art. 3 disciplina il trattamento economico del Garante.

L’art. 4 fissa le regole per l’organizzazione dell’Ufficio del Garante.

L’art. 5 illustra le funzioni del Garante.

L’art. 6 prevede l’obbligo per il Garante di relazionare ogni anno al Consiglio sulla sua attività.

L’art. 7 è la norma finanziaria.

Previsione di spesa: relazione tecnica.

Lo stanziamento previsto è per poco meno di un quinto relativo alla copertura del costo delle indennità del Garante e per la grande parte relativo alle spese di funzionamento di un ufficio, per cui non è da prevedersi l’assunzione stabile di personale, ma l’acquisizione di una serie di consulenze/collaborazioni di carattere specialistico, necessarie all’impostazione dell’attività e del lavoro iniziale di "ricognizione", che tale attività inevitabilmente comporta.

Lo stanziamento così previsto è ovviamente soggetto agli adeguamenti che si rendessero opportuni e necessari dopo il primo anno di attività dell’Ufficio.

Proposta di legge

 

Articolo 1

(Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

 

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l’ufficio del Garante Regionale (di seguito denominato garante) delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’ambito del territorio della Regione Piemonte, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti di tali persone.

2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti: negli istituti penitenziari; negli istituti penali per minori; nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri; nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

 

Articolo 2

(Nomina, incompatibilità e revoca)

 

1. Il garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, tra personalità di alta e riconosciuta professionalità che si siano distinte in attività di impegno sociale.

2. La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

3. Il garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il garante rimane in carica fino alla nomina del successore.

4. La carica di garante è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento Italiano ed Europeo, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.

7. Il garante è immediatamente sostituito, con le modalità di cui al comma 1, in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, grave violazione dei doveri inerenti l’incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l’effettiva esistenza dell’impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l’incarico affidato compete al Presidente del Consiglio Regionale, che vi provvede senza ritardo.

8. Il garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell’incarico del garante sostituito.

 

Articolo 3

(Trattamento economico)

 

1. Al garante spetta una indennità di carica pari alla metà di quella prevista per i consiglieri regionali, nonché gli stessi rimborsi spese e trattamenti di missione.

 

Articolo 4

(Organizzazione e regolamento)

 

1. L’Ufficio del garante ha sede presso il Consiglio Regionale.

2. Per il funzionamento è istituito il Servizio del Garante Regionale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il garante. Il personale assegnato è scelto nell’organico regionale e dipende funzionalmente dal garante.

3. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

 

Articolo 5

(Funzioni)

 

1. Il garante, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale adottate nei confronti delle persone di cui all’articolo 1, comma 2, siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; in particolare, assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 1, comma 2, e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

 

Articolo 6

(Relazione annuale)

 

1. Il garante presenta ogni anno, entro il 30 aprile, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio Regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.

2. Il garante provvede ad inviare copia della relazione di cui al comma 1 a tutti i responsabili delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2.

 

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l’ufficio del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" nell’U.P.B n. 09001 (Bilanci e Finanze, Spese del Consiglio regionale, Titolo I, Spese correnti)

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1, stimata, per la prima applicazione, in euro 500.000 annuali si provvede, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2005 e pluriennale 2005/2007, ai sensi dell’articolo 30 della Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2.

 

 

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