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 Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 
 Articolo 1 Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 
 Nell’ambito del Comune di Firenze è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Firenze, di seguito denominato "Garante". 
 
 Articolo 2 Nomina e durata 
 Il Sindaco nomina il Garante scegliendolo fra persone d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di Prevenzione e Pena e nei Centri di Servizio Sociale. Il Garante resta in carica per cinque (5) anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L’incarico è rinnovabile non più di una volta. Il Garante è revocato dal sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall’art. 58 1° comma del T.U.E.L. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio comunale, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati. Il Garante è un organo monocratico. L’incarico è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza .pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. 
 
 Articolo 3 Compiti del Garante 
 Il Garante: 
 
 
 Articolo 4 Relazione agli Organi del Comune 
 Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al consiglio comunale apposita relazione annuale. Il Garante, almeno una volta l’anno, riferisce agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti ed alle Associazioni del terzo settore impegnate nell’ambito dell’esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute. 
 Articolo 5 Strutture e personale 
 Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante ha diritto ad un’indennità determinata dal Sindaco ed è assistito da un ufficio dell’Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva Deliberazione della Giunta. 
 
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