Comune Firenze

 

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

 

Articolo 1

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

 

Nell’ambito del Comune di Firenze è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Firenze, di seguito denominato "Garante".

 

 

Articolo 2

Nomina e durata

 

Il Sindaco nomina il Garante scegliendolo fra persone d’indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di Prevenzione e Pena e nei Centri di Servizio Sociale.

Il Garante resta in carica per cinque (5) anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L’incarico è rinnovabile non più di una volta. Il Garante è revocato dal sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall’art. 58 1° comma del T.U.E.L. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio comunale, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.

Il Garante è un organo monocratico. L’incarico è incompatibile con l’esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza .pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

 

 

Articolo 3

Compiti del Garante

 

Il Garante:

 

promuove, con contestuali funzioni d’osservazione e vigilanza indiretta, l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Firenze, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell’umanizzazione della pena detentiva;

promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l’esercizio dei compiti di cui alla lett. a);

rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;

promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici fiorentini del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

 

Articolo 4

Relazione agli Organi del Comune

 

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al consiglio comunale apposita relazione annuale.

Il Garante, almeno una volta l’anno, riferisce agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti ed alle Associazioni del terzo settore impegnate nell’ambito dell’esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

 

Articolo 5

Strutture e personale

 

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante ha diritto ad un’indennità determinata dal Sindaco ed è assistito da un ufficio dell’Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva Deliberazione della Giunta.

 

 

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