Comune Bologna

 

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

 

Articolo 1

(Oggetto e principi generali di riferimento)

 

  1. Le presenti disposizioni disciplinano l’esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per l’elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13-bis, comma 4 dello Statuto.

 

Articolo 2

(Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzia ed interazioni operative)

 

  1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale dei soggetti di cui all’articolo 13-bis, comma 2 dello Statuto anche mediante:

    1. la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell’umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;

    2. la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti di cui all’articolo 13-bis, comma 3 dello Statuto, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.

  2. Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale anche mediante visite ai luoghi ove essi stessi si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche.

  3. Il Garante promuove, inoltre:

    1. l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Bologna, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

    2. iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.

  4. Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

 

 

Articolo 3

(Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza)

 

  1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

  2. Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante decade dalla carica.

  3. Non sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

  4. L’ufficio di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l’efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell’istituzione.

  5. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e di Quartiere del Comune di Bologna. L’accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

  6. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l’eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

 

Articolo 4

(Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione

del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale)

 

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l’elezione a Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, informandone la cittadinanza entro congruo termine.

  2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.

  3. Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali.

  4. Le candidature ed i curricula sono sottoposti all’esame della I Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali", la quale provvede, previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all’individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di tre candidati da proporre al Consiglio comunale per l’elezione.

 

Articolo 5

(Elezione e durata in carica del Garante)

 

  1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

  2. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

  3. L’elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, il procedimento di elezione è nuovamente effettuato nella seduta immediatamente successiva, con reiscrizione all’ordine del giorno in deroga a quanto previsto dall’Articolo 46 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

  4. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.

 

Articolo 6

(Dimissioni e revoca)

 

  1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.

  2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni.

  3. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante.

  4. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie contro deduzioni che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale.

  5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle contro deduzioni dell’interessato, in seduta segreta, con votazione segreta e con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se la proposta di revoca è approvata il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale cessa immediatamente dall’incarico.

  6. A seguito della decadenza, è avviato il procedimento di elezione di un nuovo Garante ai sensi del precedente articolo 6.

 

Articolo 7

(Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e indennità)

 

  1. Al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in relazione alle funzioni attribuite e all’attività svolta, sono assicurati struttura organizzativa di supporto, personale e risorse finanziarie. I profili organizzativi inerenti l’Ufficio del Garante sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dalla Giunta.

  2. Al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale spetta, per la durata dell’incarico, un’indennità mensile a carico del bilancio del Comune, da determinarsi con deliberazione della Giunta. Spetta inoltre al Garante il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

 

Articolo 8

(Relazione agli Organi del Comune)

 

  1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’Articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

  2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all’Articolo 3.

 

 

Articolo 9

(Disposizioni finali)

 

  1. Il presente regolamento entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione approvativa.

 

 

Precedente Home Su Successiva