|    Garante per i diritti
delle
persone private della libertà personale   Articolo
1 (Oggetto
e principi generali di riferimento)   
  
    Le
    presenti disposizioni disciplinano l’esercizio delle funzioni del Garante
    per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e
    le modalità per l’elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti
    la sua attività, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13-bis,
    comma 4 dello Statuto.   Articolo
2 (Funzioni
specifiche del Garante, elementi di garanzia ed interazioni operative)   
  
    Il
    Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale
    dei soggetti di cui all’articolo 13-bis, comma 2 dello Statuto anche
    mediante:
    
      la
      promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei
      diritti umani e dell’umanizzazione delle pene delle persone comunque
      private della libertà personale;
      la
      promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della
      libertà personale il pieno esercizio dei diritti di cui all’articolo
      13-bis, comma 3 dello Statuto, comportanti relazioni ed interazioni
      operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia. 
    Il
    Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le
    Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle
    condizioni delle persone private della libertà personale anche mediante
    visite ai luoghi ove essi stessi si trovino, nonché con associazioni ed
    organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal
    fine anche convenzioni specifiche.
    Il
    Garante promuove, inoltre:
    
      l’esercizio
      dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di
      fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della
      libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento
      domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Bologna,
      con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla
      formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo
      sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune
      medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
      iniziative
      e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle
      persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena
      detentiva. 
    Il
    Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è
    sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.     Articolo
3 (Requisiti,
incompatibilità ed ipotesi di decadenza)   
  
    Alla
    carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà
    personale è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza
    nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle
    attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di
    servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra
    la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e
    capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
    Non
    possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una
    delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere
    Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Garante
    decade dalla carica.
    Non
    sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che versino in
    una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di
    Consigliere Comunale.
    L’ufficio
    di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è
    incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l’efficace
    svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell’istituzione.
    Si
    applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di
    Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e di Quartiere del Comune di
    Bologna. L’accettazione della candidatura per elezioni politiche o
    amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
    Qualora,
    nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di
    incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque
    cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione,
    assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l’eventuale rimozione,
    se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi
    richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla
    carica.   Articolo
4 (Presentazione
delle candidature, valutazione e modalità di elezione del
Garante per i diritti delle persone private
della libertà personale)   
  
    Il
    Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la
    possibilità di presentare candidature per l’elezione a Garante per i
    diritti delle persone private della libertà personale, informandone la
    cittadinanza entro congruo termine.
    I
    cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3
    possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando
    apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da
    dettagliato curriculum.
    Le
    candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei
    Consiglieri comunali.
    Le
    candidature ed i curricula sono sottoposti all’esame della I Commissione
    consiliare "Affari Generali e Istituzionali", la quale provvede,
    previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all’individuazione
    dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo
    una rosa di tre candidati da proporre al Consiglio comunale per l’elezione.   Articolo
5 (Elezione
e durata in carica del Garante)   
  
    Il
    Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è
    eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei
    due terzi dei consiglieri assegnati.
    Qualora
    per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta,
    si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la
    maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
    L’elezione
    avviene con voto limitato ad un solo candidato. Qualora nessuno dei
    candidati raggiunga la maggioranza prevista, il procedimento di elezione è
    nuovamente effettuato nella seduta immediatamente successiva, con
    reiscrizione all’ordine del giorno in deroga a quanto previsto dall’Articolo
    46 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
    Il
    Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola
    volta.   Articolo
6 (Dimissioni
e revoca)   
  
    Il
    Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può
    dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal
    momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.
    La
    revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all’esercizio
    delle sue funzioni.
    La
    procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su
    richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio
    Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante.
    Il
    Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può
    presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie contro deduzioni che
    vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio
    Comunale.
    Il
    Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle
    contro deduzioni dell’interessato, in seduta segreta, con votazione
    segreta e con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se la
    proposta di revoca è approvata il Garante per i diritti delle persone
    private della libertà personale cessa immediatamente dall’incarico.
    A
    seguito della decadenza, è avviato il procedimento di elezione di un nuovo
    Garante ai sensi del precedente articolo 6.   Articolo
7 (Ufficio
del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e
indennità)   
  
    Al
    Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in
    relazione alle funzioni attribuite e all’attività svolta, sono assicurati
    struttura organizzativa di supporto, personale e risorse finanziarie. I
    profili organizzativi inerenti l’Ufficio del Garante sono disciplinati da
    apposite disposizioni adottate dalla Giunta.
    Al
    Garante per i diritti delle persone private della libertà personale spetta,
    per la durata dell’incarico, un’indennità mensile a carico del bilancio
    del Comune, da determinarsi con deliberazione della Giunta. Spetta inoltre
    al Garante il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
    documentate.   Articolo
8 (Relazione
agli Organi del Comune)   
  
    Il
    Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle
    Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza e con facoltà di
    avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio
    dei compiti di cui all’Articolo 3, sulle attività svolte, sulle
    iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga
    opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
    Il
    Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli
    Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno
    per i fini di cui all’Articolo 3.     Articolo
9 (Disposizioni
finali)   
  
    Il
    presente regolamento entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla
    pubblicazione della deliberazione approvativa.     |