Carceri nel mondo

 

La giustizia negoziata in Europa

 

Alla fine di un decennio in cui, a fianco di un modo tradizionale di concepire e di vivere il processo penale, si sono sviluppate altre e diverse procedure di giustizia negoziata, è opportuno tracciarne un primo bilancio. Serve chiarezza, anzitutto, sulle ragioni dell’emergere di questo nuovo modo di amministrare la giustizia nel campo penale e sul contesto in cui esso viene ad inserirsi e sui rapporti che se ne delineano con altre «soluzioni alternative» nei sistemi di giustizia penale. Chiarezza, però, anche circa la natura e le forme della giustizia negoziata, così come a proposito degli ambiti nei quali essa opera o non opera.

Cominciamo con l’osservare come sia evidente che il fenomeno della contrattazione si manifesta a monte non meno che a valle delle regole giuridiche: tanto a livello di creazione della legge (è il caso in cui sia la norma stessa a risultare il prodotto di un negoziato) quanto a livello della sua applicazione (nell’ambito, cioè, della gestione dei contenziosi). Qui ci soffermeremo unicamente sul secondo aspetto, ossia sulle procedure negoziali nel quadro del processo penale.

I soggetti che compaiono sulla scena del processo penale (autorità di polizia e autorità giudiziaria, accusato, vittima) agiscono frontalmente tra loro e, forse, l’espressione di "giustizia consensuale" o quella di "giustizia contrattuale" sarebbero, in definitiva, più adeguate per dare l’idea di fenomeni imperniati sull’accordo tra le parti, ciascuna libera di optare tra più vie.

Il fenomeno dell’aumento della criminalità mette a nudo un problema di capacità del sistema giudiziario: la domanda cresce continuamente, l’offerta si riduce. L’azione della giustizia diventa selettiva, arbitraria e parziale. Decriminalizzazione e depenalizzazione sono tentativi per ridurre l’inflazione penale e impegnare il diritto penale sulla via della diversificazione. In tale prospettiva la giustizia negoziata assume un valore particolare perché consente un diritto penale minimale, pene e misure diversificate, un ridimensionamento del ricorso alla pena carceraria, modi alternativi di soluzione delle liti.

Nelle sue varie forme la giustizia negoziata deborda dal quadro delle categorie tradizionali del diritto penale e al tempo stesso lo trasforma. Ne risulta sfumata la distinzione fra «pubblico» e «privato». Incontestabilmente si accentua la tendenza alla privatizzazione di certi aspetti del diritto penale: coesistenza delle azioni civili (della vittima) e pubbliche (pubblico ministero) per provocare l’intervento della giurisdizione penale, decriminalizzazione di determinati reati (adulterio, emissione di assegni a vuoto, sostituzione di azioni civili ad azioni penali), risarcimento del danno (anche ai fini dell’azione penale richiesta dal P.M.).

Troviamo forme di negoziazione anche al di fuori del processo penale:

nella fase delle indagini di polizia (restituzioni o risarcimento, impegno di buona condotta e di non - recidività, fornitura di informazioni, etc.).

davanti al pubblico ministero, per i reati perseguibili a querela della vittima, si ha la possibilità di accordi stragiudiziali, con riferimento al tentativo di conciliazione.

In negativo, si può dire che non c’è giustizia negoziata se l’accordo si stringe unicamente tra i magistrati. Ma non si può nemmeno parlare di giustizia negoziata quando la legge si limita ad offrire a una parte privata la scelta fra due possibilità, con i magistrati che possono soltanto dir di sì o ancora quando la legge prevede una diminuzione di pena in relazione a una scusante (ad esempio legata alla denuncia nella delinquenza associata). In positivo, si può dire che la giustizia negoziata serve ad aggirare le regole giuridiche tradizionali. Contrariamente a quanto può apparire a prima vista, non si tratta di intervenire meno, ma di intervenire meglio.

 

Archiviazione e mediazione penale nella fase preliminare del processo

 

Si tratta di procedure, formali ed informali, che s’inquadrano nell’ambito dei meccanismi d’archiviazione condizionata, o in quello della mediazione penale. Le procedure poste in essere nella fase di pertinenza del pubblico ministero hanno quale oggetto, la ricerca di una soluzione nuova tra l’esercizio dell’azione penale e la rinuncia ad esercitarla.

In Germania hanno abolito l’istituto del giudice istruttore ed hanno conferito al P.M. il potere di archiviare sotto condizione. Tale procedura trova il suo più ampio campo d’applicazione nel settore della criminalità economica.

In Belgio si effettua una procedura di mediazione penale: prevede che il procuratore del Re possa convocare l’autore del reato e invitarlo a risarcire o riparare il danno causato dal reato, dopodiché convoca la vittima e procede a una mediazione sul risarcimento e sulle sue modalità.

In Francia, nel quadro del principio d’opportunità dell’azione penale, la legge offre al P.M. una terza via. Egli può decidere o di promuovere l’azione o di archiviare, ma può anche procedere ad una mediazione penale. Il ruolo del mediatore consiste nel facilitare il confronto, nel far precisare i punti di vista di ciascuna delle parti. Si estende poi, una volta realizzato questo lavoro di sfrondamento alla conclusione di un accordo. Il mediatore, in questo caso, é un conciliatore che esercita una funzione più dinamica, in particolare per la possibilità che avrebbe di proporre alle parti un progetto di accordo.

La giustizia negoziata trova la sua espressione più compiuta nelle procedure del plea bargaining e del guilty plea in Gran Bretagna, dove non si esita a definirli dei veri e propri «contratti». Il guilty plea, cioè l’offerta di dichiararsi colpevoli, é generalmente preceduto dal plea bargaining, vale a dire (letteralmente) da un mercanteggiamento circa la scelta di ciò di cui dichiararsi colpevole. Oggetti di negoziato possono essere la pena (sentence bargaining) e i capi d’imputazione (charge bargaining). Oggi, queste procedure hanno fatto in numerosi paesi europei un ingresso sulla scena della giustizia penale.

In materia, ha svolto un ruolo determinante la Raccomandazione n° 87, del 17 settembre 1987, del Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla semplificazione della giustizia penale. Il guilty plea é il risultato di un accordo tra le parti, le quali «dispongono» del procedimento.

Semplicità, rapidità ed efficienza sono i temi dominanti. «Denominatore comune é l’aspirazione ad una giustizia che sprechi meno le sue energie e le sue risorse, in armonia con gli orientamenti di fondo della legge penale». Il plea bargaining é il contrappeso di un sistema gravoso ed esigente nella disciplina della prova.

 

Potenzialità, limiti e implicazioni della giustizia negoziata

 

Con riferimento ai differenti poteri facenti capo al giudice: investigazione, contradditorio, decisione, lo sviluppo della giustizia negoziata comporta una negoziazione per la funzione giurisprudenziale. Intervenendo nella fase preparatoria o nella fase intermedia del procedimento ha l’effetto di creare una sorta d’anticipazione del momento decisorio (in Italia). Questo spostamento provoca che al giudice sfugge la sua funzione decisoria, quella del giudizio conclusivo. Come mantenere il principio di presunzione di innocenza fino a che non sia stata giudizialmente stabilita la colpevolezza? In Francia l’articolo 9 della Costituzione recita: "Ogni uomo é presunto innocente fino a quando non é dichiarato colpevole".

In Italia i procedimenti speciali sono delle alternative che si vorrebbero diversificate a misura di ogni situazione. Comunque, il rito abbreviato appare come una forma di privilegio agli occhi dell’opinione pubblica: il furto di lieve entità, il reato contro l’ambiente e l’omicidio volontario esigono ciascuno la propria struttura procedimentale.

Dove l’esclusione sociale trascina con sé, attraverso l’esclusione culturale, quella del diritto, la giustizia delle leggi e dei tribunali, invece di controbilanciarla, raddoppiano tale emarginazione. In un contesto generale la libertà negoziale é più illusoria che reale, poiché il "contratto" é anche lo strumento privilegiato di dominio del forte sul debole. Il problema cruciale é dunque quello della qualità della difesa. Un altro problema é lo sfasamento culturale che grava pesantemente sulla negoziazione e che contribuisce alla disuguaglianza penale.

In Inghilterra l’esperienza del guilty plea suscita vivaci discussioni che vertono sul carattere personale e volontario della procedura. Un consenso può essere in qualche modo sollecitato. Inoltre c’è il rischio delle discriminazioni delle procedure regolari: la Commission for Racial Quality invita a rivedere la prassi sulle riduzioni delle pene, che costituiscono fonte di discriminazione contro le persone di colore.

In Germania, la riforma della fase preliminare del procedimento dovrebbe rafforzare i diritti della difesa, per controbilanciare la posizione forte del pubblico ministero. L’eguaglianza degli "strumenti" a disposizione, condizione necessaria del contraddittorio, resta l’ostacolo più grande.

Semplificare il procedimento penale é un affare complicato: non si tratta di evitare il processo ma di migliorarlo; non si tratta di accelerare la giustizia, ma di renderla giusta. In definitiva le procedure negoziali devono favorire l’emergere di nuovi modi di regolazione sociale, devono presidiare garanzie autentiche. Il giudice dovrebbe garantire il suo controllo in tutto l’iter della trattativa; in mancanza, c’è il rischio che le procedure negoziali siano l’introduzione dell’economia del mercato nell’amministrazione della giustizia.

 

In Italia: i procedimenti speciali

 

Al fine di alleggerire le udienze dibattimentali, sono state previste varie alternative procedurali agli sbocchi delle indagini preliminari. Questi procedimenti alternativi si realizzano mediante meccanismi semplificati e comportano una definizione anticipata, normalmente nella stessa sede dell’udienza preliminare (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti) oppure un passaggio diretto alla fase dibattimentale (giudizio direttissimo e giudizio immediato) o anche un procedimento per decreto penale, che sfocia in una condanna senza che l’interessato venga neppure ascoltato (egli ha però un diritto di opposizione, che lo reintegra nelle garanzie processuali ordinarie). Nei primi due casi si mira a eliminare il dibattimento; nei due successivi si evita invece l’udienza preliminare, mentre nell’ultimo - salvo che sia esercitato il diritto d’opposizione - si ha una condanna sulla base delle sole risultanze delle indagini preliminari. A tali procedimenti va aggiunto l’istituto dell’oblazione, che trova larga parte della sua applicazione nei procedimenti per reati contravvenzionali. Tutti questi procedimenti sono caratterizzati da una semplificazione dell’assunzione delle prove e hanno quale elemento comune la necessità del consenso delle parti, senza che per questo il giudice risulti privato di ogni potere di controllo.

 

Il Giudizio Abbreviato

 

Il giudizio abbreviato si svolge di regola davanti al giudice per le indagini preliminari. L’iniziativa spetta alla difesa, che può formulare la sua domanda nel corso dell’udienza preliminare o anche precedentemente (articolo 438 CPP). Se il pubblico ministero presta il suo consenso, e se il giudice ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti, il giudizio si svolge, in linea di massima, con le stesse regole stabilite per l’udienza preliminare, ma - e questa è una differenza notevole - senza possibilità d’integrazione probatoria rispetto alle risultanze raccolte durante le indagini preliminari (articolo 441 CPP). Al giudice è altresì precluso di modificare l’imputazione.

Trattandosi di un accordo tra le parti che concerne soltanto il rito, e non il merito della causa, il giudice può pronunciare, all’esito del giudizio, sia una sentenza di proscioglimento, sia una sentenza di condanna (articolo 442 CPP): in questo caso, la pena che dovrebbe essere inflitta, tenuto conto anche delle circostanze del reato, è diminuita di un terzo.

Per l’instaurazione di questo procedimento speciale, è necessario - come si è detto - il consenso del pubblico ministero; tuttavia, la Corte costituzionale, con una serie di decisioni, ha imposto al p.m. la motivazione del suo dissenso, precisando altresì che il dissenso medesimo ha sì l’effetto di precludere comunque il giudizio abbreviato, ma non può poi impedire al giudice del dibattimento di ridurre la pena come se il processo si fosse svolto con il rito speciale, ove quel giudice ritenga ingiustificato l’atteggiamento del pubblico ministero.

 

L’Applicazione della pena su richiesta delle parti

 

A differenza che nel giudizio abbreviato, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto "patteggiamento"), la diminuzione di pena (fino a un terzo) non è effetto soltanto di un accordo sul rito, ma costituisce l’oggetto stesso dell’accordo (che verte appunto sulla pena). La richiesta (articolo 444 CPP) può essere fatta dall’interessato o dal pubblico ministero, congiuntamente o separatamente (nel qual caso ha efficacia solo se vi è il consenso della controparte). Può avere ad oggetto l’applicazione di una pena sostitutiva (come la semidetenzione), di una pena pecuniaria o anche di una pena detentiva, sempre che, tenendosi conto delle eventuali circostanze attenuanti e dell’ulteriore riduzione fino a un terzo, non si superino i due anni di reclusione o d’arresto.

Il luogo "naturale" per il patteggiamento è l’udienza preliminare; ma la richiesta può essere formulata già nel corso delle indagini preliminari (articolo 447 CPP) e anche successivamente, fino all’apertura del dibattimento di primo grado (articolo 446 CPP).

La sentenza che applica la pena sull’accordo delle parti non è propriamente una sentenza di condanna, cui risulta equiparata solo per certi effetti: in particolare, a differenza della vera e propria condanna, non può mai comportare l’applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, eccezione fatta per la confisca (articolo 445 CPP).

Secondo la versione originaria del codice, il giudice non doveva esprimere valutazioni di merito sui termini dell’accordo, potendo respingerlo solo per mancanza delle sue condizioni legali, anche sotto il profilo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto. La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittimo il mancato conferimento, al giudice, del potere di valutare se la pena "patteggiata" sia congrua, con riferimento alle esigenze di quella rieducazione che la costituzione indica come finalità cui deve tendere la sanzione penale.

 

In Gran Bretagna: la dichiarazione di colpevolezza (guilty plea)

 

In Inghilterra il sistema della giustizia penale non potrebbe funzionare senza la dichiarazione di colpevolezza (guilty plea) della maggioranza degli accusati, che dispensa gli organi giudicanti dall’assunzione delle prove. Il guilty plea comporta una riduzione della pena fino a un terzo. In questa logica, il riconoscimento della colpevolezza deve avvenire prima che la causa venga istruita. É molto diffusa la sottolineatura dei pericoli di queste procedure: pericolo che il colpevole si sottragga alla pena e pericolo che l’innocente si dichiari colpevole contro la realtà dei fatti pur di avere lo sconto di pena, davanti alla prospettiva di essere comunque condannato.

La Crown Court è l’organo giurisdizionale competente a conoscere dei reati di natura "mista" o grave. Di regola, la Crown Court non può essere investita direttamente di un procedimento: ogni processo è necessariamente preceduto da un rinvio a giudizio da parte della Magistrates’ Court, secondo una procedura che va sotto il nome di committal proceedings.

I committal proceedings avevano originariamente una funzione di tipo istruttorio, affidata al giudice di pace. Perduta questa funzione a seguito della creazione di una forza di polizia professionale, si ebbe una fase nel corso della quale i giudici di pace esaminavano le prove messe insieme dalla polizia per stabilire se si giustificassero le perdite di tempo e le spese, quali quelle implicate da un processo penale. Con il passare degli anni, divenne chiaro che i commital proceedings non servivano in realtà a nulla, soprattutto dopo la creazione del Crown Prosecution Service, cosicché una serie di riforme li ha praticamente svuotati di contenuto.

Originariamente, la procedura di commital proceedings era sempre orale. Una legge del 1976, rese però facoltativa l’audizione dei testimoni: a meno che non lo chiedesse la difesa o l’accusa, si arrivava perciò al rinvio a giudizio senza assunzione di prove e l’istituto si trasformava, nella gran parte dei casi, in una piccola formalità. Leggi successive, permisero all’accusa di aggirare questa procedura in casi particolari, per esempio ammettendo che i procedimenti per i reati contro i minori si svolgessero direttamente davanti alla Crown Court, al fine di assicurare una giustizia più rapida per la vittima. Il Criminal Justice Act del 1994 si prefisse di portare avanti questo processo abolitivo prevedendo la sostituzione dei Commital Procedure and Investigations. Ne è scaturita una nuova forma di commital proceedings, sempre più contratta: ai sensi della legge del 1996 si configura una procedura, davanti al giudice di pace, che non implica audizione di testimoni neppure quando è la difesa a chiederla; vi è infatti previsto che il rinvio a giudizio sia disposto sulla sola base dei verbali degli interrogatori dei testi a carico, normalmente condotti dalla polizia.

Nell’ottobre 1984, una direttiva del Lord Chief Justice ha d’altronde introdotto, per i procedimenti di competenza della Crown Court, una nuova forma di udienza preliminare, la plea and directions hearing, che si svolge davanti alla corte medesima. A tale udienza, il giudice, in caso di dichiarazione di colpevolezza (guilty plea), può applicare immediatamente la pena, e il procedimento si conclude a questo punto; se invece la dichiarazione dell’accusato è di non colpevolezza, le parti indicano i testi di cui chiedono la citazione per l’udienza dibattimentale, che viene contestualmente fissata.

Dal canto suo, il Criminal Procedure and Investigations Act del 1996 rafforza il processo di parziale rivitalizzazione dell’udienza preliminare, introducendo due forme ulteriori nei procedimenti di competenza della Crown Court: la pre-trial hearing (più sommaria) e la prepartory hearing (più formale), la cui instaurazione può aversi su richiesta di parte o anche su iniziativa dello stesso giudice: lo scopo è quello di conferire al giudice un potere di direzione nell’ultimo segmento della fase preparatoria del processo, con un ridimensionamento del principio tradizionale di tendenziale passività del giudice inglese.

La dichiarazione di colpevolezza dell’accusato modifica il ruolo delle parti. Non ha luogo alcuna discussione sulla prova e la colpevolezza dell’accusato è automaticamente acquisita. Si tratta di una procedura che ha il vantaggio d’essere rapida, ma essa comporta dei pericoli, inerenti al meccanismo della dichiarazione di colpevolezza. Per evitarli, è necessario assicurarsi della qualità del consenso dell’accusato circa la procedura: consenso che dev’essere libero e chiaro.

Se appare al giudice che l’accusato non ha compreso il senso della dichiarazione di colpevolezza e se la sua risoluzione affermativa gli sembra ambigua (equivocal plea) il giudice può impedirgli di dichiararsi colpevole; altrimenti la decisione corre il rischio di essere censurata in appello.

La dichiarazione di colpevolezza può altresì non essere valida se è stata ottenuta su pressione (involuntary plea) del giudice o dell’avvocato.

 

In Francia: le facoltà di scelta dei soggetti coinvolti nel rito ordinario

 

Qualora sia stata aperta un’istruttoria, il tribunale è investito del procedimento tramite ordinanza di rinvio a giudizio resa dal giudice istruttore. Se non c’è stata istruttoria, sono vari i mezzi con cui il tribunale può essere adito: citazione diretta ad opera del pubblico ministero o della vittima; comparizione volontaria delle parti; convocazione; avviso del pubblico ministero; comparizione immediata.

Il presidente dirige il dibattimento e coordina l’istruzione probatoria dibattimentale. I testimoni depongono oralmente. "Dopo ogni deposizione il presidente pone ai testimoni le domande che ritiene necessarie, e, se del caso, quelle che gli sono proposte dalle parti" (articolo 454 CPP).

La discussione sulle prove è un obbligo del dibattimento. Spetta al tribunale vigilare affinché le prove addotte dalle parti siano discusse in contraddittorio davanti ad esso (articolo 47 CPP), nonché verificare la regolarità di formazione del materiale probatorio che gli viene presentato, ordinando, se del caso, una perizia (articolo 434 CPP) o un supplemento istruttorio qualora le prove si rivelino insufficienti (articolo 463 CPP).

Il tribunale ha il potere di "constatare le nullità procedurali che gli vengono fatte rilevare, salvo che sia stato adito mediante rinvio a giudizio disposto dal giudice istruttore o dalla sezione d’accusa" (articolo 385 CPP). La decisione finale dev’essere motivata. Dovranno essere indicati i motivi che hanno indotto il tribunale a riconoscere la colpevolezza dell’accusato, nonché il reato addebitato. Quando la declaratoria è di colpevolezza, il tribunale si pronuncia altresì sulla pena, ma in certe situazioni può anche soprassedere alla pronuncia di questa parte della decisione.

 

Il pubblico ministero

 

Sul pubblico ministero incombe l’onore della prova. È a lui che tocca dimostrare, con ogni mezzo di prova, la colpevolezza dell’accusato. Egli formula, in nome della legge, le requisitorie "che crede opportune per il bene della giustizia" (articolo 458 CPP) e può chiedere tanto il proscioglimento quanto la condanna, indicando altresì la pena che gli sembra adeguata o anche una dispensa da pena.

 

L’accusato

 

L’accusato ha diritto all’assistenza di un difensore e può far citare i testimoni, che ritiene utili alla sua difesa. Se egli non compare all’udienza, si opera una distinzione: vi sono casi in cui il giudizio si svolge egualmente secondo le modalità dei giudizi in contraddittorio e altri casi in cui la sua mancata presenza diventa elemento qualificante della procedura "par défaut" (per assenza).

Il giudizio rientra fra quelli resi in contraddittorio se l’accusato ha avuto conoscenza della citazione e non ha una valida giustificazione per non comparire; allo stesso modo si procede se, trattandosi di un reato punibile con la sola ammenda o con una pena detentiva inferiore a due anni, egli stesso ha chiesto di essere giudicato in sua assenza (articoli 410 e 411 CCP).

Il giudizio è reso "par défaut" solo se la citazione non ha trovato alcun consegnatario e se non è assodato che l’accusato ne abbia avuto conoscenza (articolo 412, 487 CPP). La persona che sia stata condannata "par défaut" può proporre opposizione all’esecuzione della decisione e in tal caso la causa sarà nuovamente giudicata dal medesimo tribunale.

 

La vittima

 

La vittima può citare direttamente la controparte davanti al tribunale o costituirsi parte civile in udienza. Essa porta in dibattimento i suoi elementi di prova, né può esserle opposto il principio di legalità quanto alla ricerca delle prove.

 

In Belgio: l’archiviazione e la mediazione penale

 

In ciascuna fase del processo, il potere di modificare l’originario corso del procedimento appartiene solo al soggetto "pilota", il quale talvolta agisce in piena libertà, talaltra propone la modifica ad un altro soggetto. Quest’ultimo, generalmente, può soltanto accettare o rifiutare: non ha un potere d’iniziativa e non può propriamente "negoziare". La disponibilità del procedimento è dunque unilaterale.

Nella fase preparatoria, il pubblico ministero può, senza rivolgersi ad altri, orientare il procedimento. Quando l’archiviazione è motivata dalla mancanza di prove o dall’essere rimasto ignoto l’autore del reato, l’emergere di nuovi elementi consente di riaprire successivamente il procedimento; se essa è invece decisa perché l’esercizio dell’azione penale appare inopportuno alla procura, la querela con costituzione di parte civile provocherà la riapertura del procedimento. Il Pubblico Ministero può invece esercitare l’azione penale, se allo stato degli atti ritiene che sia possibile rivolgersi direttamente il giudice del giudizio. Può farlo con una citazione diretta o con una convocazione tramite verbale; se invece lo stato degli atti non è tale da consentire questa soluzione o se sono necessarie misure coercitive, il pubblico ministero si rivolge al giudice istruttore con una sua requisitoria.

Il procuratore del Re può d’altronde convocare il supposto autore del reato, quando il reato non gli sembra dover comportare una pena superiore ai due anni d’emprisonnement, per invitarlo a risarcire o a riparare il danno. Può anche convocare la vittima per organizzare una mediazione sul risarcimento, e, in tale contesto, chiedere al reo di sottoporsi a un trattamento, di eseguire un lavoro d’interesse generale, di seguire corsi di formazione (sino a un massimo di centoventi ore). Se il reo adempie tutte le condizioni richieste, l’azione penale pubblica si estingue.

 

 

 

In Germania: l’archiviazione giudiziale e la conciliazione

 

Il pubblico ministero può interrompere l’esercizio dell’azione penale, previo consenso del giudice competente, nel caso di reati commessi all’estero (§ 154b StPO), di reati di lieve entità (§ 153e, I StPO), di attentato alla sicurezza dello stato (§ 153e, I StPO): in quest’ultimo caso, l’iniziativa dev’essere espressa dal procuratore generale federale e il consenso dev’essere espresso dal tribunale regionale superiore.

Dopo che l’azione sia stata promossa, il tribunale può, su proposta del pubblico ministero, interrompere la prosecuzione del procedimento (§§ 153 e 153c, II StPO) in materia di piccola delinquenza (in tale ipotesi, è necessario il consenso dell’accusato) e di attentati alla sicurezza dello Stato (§ 153e, II StPO).

 

Archiviazione condizionata

 

Il § 153a prevede un’archiviazione condizionata (die Auflagen und Weisungen) ad iniziativa del pubblico ministero o del giudice del giudizio, con il consenso dell’accusato. Gli atti e le obbligazioni previsti dalla legge consistono nel risarcimento del danno, nel versamento di una somma di denaro a favore di un ente di pubblico interesse o dello Stato, nel compimento di prestazioni d’interesse generale, nella corresponsione di un assegno di mantenimento della vittima.

Nel settore delle violazioni della normativa sugli stupefacenti, il pubblico ministero o il giudice del giudizio possono sospendere il corso dell’azione penale, purché l’accusato accetti di sottoporsi a una cura disintossicante per almeno tre mesi e la pena prevista sia inferiore a due anni (resta escluso il traffico di stupefacenti).

 

Conciliazione

 

Il procedimento avviato su querela della parte lesa prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione, preliminare all’apertura della fase del giudizio. Esso è posto in essere da un conciliatore (der Schiedsmann), generalmente onorario, la cui decisione non riveste l’autorità di giudicato. In due Lànder (Baden-Wùrttemberg e Baviera) la funzione di conciliatore è delegata ai comuni; a Brema al tribunale cantonale; ad Amburgo ad un’autorità civile autonoma.

 

 

Bibliografia

 

Commento al nuovo Codice di Procedura Penale – M. Chiavario 1993

Procedure Penali D’europa – M. Delmas – Marty (1998)

 

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