Articolo 174 del Codice Penale

 

Articolo 174 del Codice Penale (Indulto e grazia)

 

  1. L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita della legge (672 e succ. Codice Procedura Penale). Non estingue le pene accessorie (19 Codice Penale), salvo che il decreto disponga diversamente, neppure gli altri effetti penali della condanna.

  2. Nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (71 e succ. Codice Penale).

  3. Si osservano, per l’indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell’articolo 151 (79, 87 Costituzione; 671 e succ. Codice Procedura Penale).

 

 

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