Articolo 151 Codice Penale

 

Articolo 151 del Codice Penale (Amnistia)

 

  1. L’amnistia estingue il reato (129, 531, 578 Codice Procedura Penale) e, se vi è stata condanna (648 Codice Procedura Penale) fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie (672 e succ. Codice Procedura Penale).

  2. Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

  3. L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa.

  4. L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

  5. L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (102, 103, 105, 108 Codice Penale), salvo che il decreto disponga diversamente.

 

*La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1971, n° 175, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui esclude che l’imputato, rinunciando all’applicazione dell’amnistia possa ottenere di essere giudicato nel merito, con conseguenti applicazioni delle sanzioni penali a suo carico, ove egli risulti colpevole, ma anche col riconoscimento della sua completa innocenza, ove ciò emerga nella prosecuzione o definizione del giudizio.

 

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