I Centri di Servizio Sociale

 

I Centri di Servizio Sociale per Adulti del Ministero della Giustizia

 

I Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.) sono uffici periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, da cui dipendono amministrativamente tramite i Provveditorati regionali, così come gli istituti di pena. Attualmente sono 58, distribuiti su tutto il territorio nazionale (l'Ordinamento penitenziario prevede un C.S.S.A. per ogni Ufficio di Sorveglianza).

I compiti dei Centri di Servizio Sociale, previsti prevalentemente dalla Riforma dell'Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354 del 26 luglio 1975 e successive modificazioni), sono molteplici, sia sul territorio (misure alternative alla detenzione, rapporti con gli Enti e le risorse territoriali, ecc.) sia all'interno degli istituti di pena.

Nel corso dei ventiquattro anni dall'approvazione della Riforma le competenze dei Centri si sono progressivamente ampliate e trasformate quantitativamente ed anche qualitativamente. Le Misure Alternative e le altre modalità di esecuzione penale sul territorio. Le Misure Alternative alla detenzione sono state introdotte in Italia dalla Riforma Penitenziaria (L. 354 del 26.07.75).

Esse vengono concesse, sulla base di specifici requisiti definiti dalla normativa, con l'obiettivo prioritario di favorire un processo di recupero e reinserimento sociale dei condannati. Dal 1975 ad oggi diverse leggi e sentenze, e per ultima la Legge Simeone - Saraceni (L. 165 del 27 maggio 1998) hanno progressivamente ampliato le possibilità di scontare la pena fuori dal carcere.

Al fine di evitare ai soggetti condannati a pene detentive brevi il trauma di un'eventuale detenzione e dei suoi conseguenti effetti negativi, la Legge 689 del 24.11.81 ha inoltre previsto la possibilità di sostituire le pene con particolari sanzioni da scontare sul territorio. Tutto ciò senza far venir meno la certezza della pena.

Un ulteriore misura seguita dai Centri di Servizio Sociale, sempre per favorire il reinserimento sociale, è la libertà vigilata.

I compiti del Centro Servizio Sociale per Adulti


Le competenze operative dei CSSA sono individuate nella Legge n. 354 del 26/7/1975 di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario (o.p.), nel Regolamento di Esecuzione (R.E.), D.P.R. 431/76, ed in altre leggi successive.

 

I Centri svolgono le seguenti indagini socio-familiari

 

per il "trattamento dei condannati e degli internati", su richiesta del Tribunale di Sorveglianza;

per "fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza ..." (art. 72 comma 4 o.p.), su richiesta del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza;

per i soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà (art. 47, 3° e 4° comma o.p.), sempre su richiesta del Tribunale di Sorveglianza. Ciò in analogia, e per prassi ormai consolidata, con quanto previsto per i soggetti che richiedono gli stessi benefici dallo stato di detenzione, con la evidente differenza che, in tali casi di indagini su soggetti "in libertà", il servizio sociale fornisce gli elementi di conoscenza senza il contributo ed il riscontro degli altri operatori penitenziari;

per fornire al Magistrato di Sorveglianza notizie utili per l'esame delle istanze di remissione del debito (art. 56 o.p.);

per fornire al Tribunale di Sorveglianza notizie utili in relazione alle istanze di grazia (art. 681 c.p.p.), liberazione condizionale (art.682 c.p.p.) e riabilitazione (art. 683 c.p.p.).

 

Competenze all'interno degli Istituti di pena

 

"I Centri prestano, su richiesta delle direzioni degli Istituti di pena, opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario" (art. 72 o.p. comma 5); in particolare:

partecipano all'attività di osservazione scientifica della personalità svolta dall'équipe di osservazione e trattamento nei confronti dei condannati e degli internati. Questa équipe è composta dal Direttore del carcere, da un Educatore, da un Assistente Sociale, da un esperto Psicologo o Criminologo, da un rappresentante del Corpo della Polizia Penitenziaria ed eventualmente da un Assistente Volontario. In sede di équipe di osservazione e trattamento, il compito dell'Assistente Sociale è quello di relazionare circa la capacità di rapporto che il detenuto ha con la realtà esterna, la sua eventuale possibilità di interagire con essa, nonché circa la presenza o carenza di risorse del territorio utili per il reinserimento sociale;

partecipano, all'interno degli Istituti di pena, alle seguenti Commissioni:

Commissione per la definizione del regolamento interno (art. 16 o.p., comma 2);

Commissione per la scelta dei libri e periodici per la biblioteca dei detenuti (art. 12 o.p., comma 2);

Commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27 o.p.).

 

Misure alternative, sanzioni sostitutive e misure di sicurezza non detentive

 

I C.S.S.A. hanno specifici compiti e responsabilità in relazione alle misure alternative, alle sanzioni sostitutive ed alla libertà vigilata:

Per quanto riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale(art. 47 o.p. , come modificato dalla Legge 27/05/98 n.165) "il condannato può essere affidato al servizio sociale ..." e quest'ultimo ne "controlla la condotta e lo aiuta superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri ambienti di vita" (art. 47 comma 9). "Il servizio sociale riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul comportamento del soggetto" (idem, comma 10);

il servizio sociale è altresì competente per l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 T.U. 309/90), ovvero l'affidamento concesso a soggetti tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi;

il C.S.S.A. ha la responsabilità anche dell'affidamento in prova del condannato militare (artt. 1 e 3 della Legge 29 aprile 1983 n. 167);

nella detenzione domiciliare (art. 47 ter, come modificato dalla Legge 27/05/98 n.165) il Tribunale di Sorveglianza "determina ed impartisce altresì le disposizioni per gli interventi di servizio sociale", interventi di sostegno in questo caso e non anche di controllo (effettuato dagli organi di polizia);

nei confronti dei soggetti ammessi al regime di semilibertà (artt. 48 e 50 o.p.), l'attività di vigilanza ed assistenza è espletata in via primaria dal servizio sociale. "La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore dell'Istituto, che si avvale del Centro di servizio sociale" (art. 92, comma 3, reg. es.);

i Centri provvedono "... a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive" (art. 72 comma 4 o.p.), e più specificamente, "il servizio sociale svolge compiti di sostegno e di assistenza..." nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata", al fine del loro reinserimento sociale" (art. 55 o.p.). Anche nel caso di libertà vigilata a seguito della liberazione condizionale "al C.S.S.A. è affidato il compito di aiutare il soggetto ai fini del suo reinserimento. Il Centro riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati." (art. 55 o.p. e art. 95 r. e.);

i Centri di Servizio Sociale possono svolgere, su richiesta della Magistratura di Sorveglianza, eventuali "interventi idonei al reinserimento sociale" anche per i condannati sottoposti alle misure sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (artt. 53, 55 e 56 della Legge 24 novembre 1981 recante "Modifiche al sistema penale");

il direttore dell'Istituto di pena può richiedere ai Centri interventi di servizio sociale in favore degli ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), con particolare riferimento alla tutela dei diritti e della dignità del detenuto e dell'internato (art. 46 reg. es.).

 

Altre competenze degli assistenti sociali penitenziari

 

seguono l´esperienza dei permessi premio (art. 30 ter, comma 3), in quanto "parte integrante del programma di trattamento" ed "in collaborazione con gli operatori del territorio", ed in particolare "...forniscono, se necessario, al condannato ed ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali..." (art. 61 bis, comma 4, reg. es.);

"Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle famiglie... per conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale ... in collaborazione con gli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale" (art. 45 o.p. e artt. 89 e 90 reg. es., 1 comma). Intervengono, su segnalazione del Direttore dell'Istituto, quando risulti che i familiari non mantengano rapporti con il detenuto o con l'internato (art. 35 reg. es.). Curano il mantenimento dei collegamenti tra la madre detenuta e i figli (art. 18 reg. es.). Delicata appare l'attività relativa agli internati, sia in previsione delle licenze di esperimento, sia della licenza finale e della dimissione. Ciò in riferimento non solo agli interventi con le famiglie, ma anche con i Dipartimenti di salute mentale;

"... partecipano alle attività di assistenza ai dimessi" e di aiuto alle famiglie nel periodo che precede il loro ritorno (artt. 83, 89 e 90 reg. es.). Il definitivo reinserimento dei detenuti ed internati "è agevolato da interventi di servizio sociale" in collaborazione con gli organi territoriali competenti (art. 46 o.p. e art. 84 reg. es., comma 5);

intervengono per favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa (art. 63 reg. es.).

 

 

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