Sostituzione pene detentive brevi

 

Modifiche al sistema penale (legge 689/1981)

 

 

Articolo 53

Sostituzione di pene detentive brevi

 

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna (p.p. 444, 533), quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’articolo 57 della presente legge e dall’articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto (p.p. 459 ss.) si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d’ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l’ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall’articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

 

 

Articolo 56

Libertà controllata

 

La libertà controllata comporta in ogni caso:

  1. il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

  2. l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;

  3. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

  4. la sospensione della patente di guida;

  5. il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento equipollente;

  6. l’obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l’ordinanza emessa a norma dell’articolo 62 e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell’articolo 64.

Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

 

 

Articolo 57

Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio

 

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena (p. 163), e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

 

 

Articolo 62

Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

 

Il pubblico ministero [o il pretore] (p.p. 655) competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza (o.p. 68 ss.) del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

L’ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell’articolo 63.

Nel caso di semidetenzione, l’ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell’istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

 

 

Articolo 63

Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

 

Appena ricevuta l’ordinanza prevista nel penultimo comma dell’articolo precedente, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell’annotazione «documento non valido per l’espatrio», limitatamente alla durata della pena.

Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

Cessata l’esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell’istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.

Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata per l’esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l’inizio dell’esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell’articolo [183] del codice di procedura penale.

 

 

Articolo 64

Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

 

Le prescrizioni imposte con l’ordinanza prevista dall’articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza (o.p. 68 ss.) per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l’esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L’ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all’organo di polizia, o al direttore dell’istituto, o della sezione competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell’articolo 55 e 3, 5 e 6 dell’articolo 56.

 

 

Articolo 65

Controllo sull’adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna

 

L’ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l’estratto della sentenza di condanna, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l’autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all’esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Il controllo sull’osservanza dell’obbligo prescritto dal primo comma dell’articolo 55 viene effettuato dal direttore dell’istituto o della sezione ivi indicata.

 

 

Articolo 66

Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata

 

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell’istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza prevista dall’articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla [sezione] di sorveglianza (o.p. 70), la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione (p.p. 656).

 

 

Articolo 68

Sospensione dell’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

 

L’esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli[235] e [236 ] del codice di procedura penale, di fermo (p.p. 384 ) o [di cattura] del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L’ingiunzione effettuata dall’organo di polizia ai sensi del primo comma dell’articolo 63 nei confronti dell’imputato detenuto o internato non sospende l’esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza (o.p. 68 s.) determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l’organo di polizia della data in cui riprenderà l’esecuzione della pena sostitutiva.

La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 63.

 

 

Articolo 69

Sospensione disposta a favore del condannato

 

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.

[Nel periodo della sospensione può essere imposto l’obbligo previsto dal secondo comma dell’articolo 284 del codice di procedura penale]. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all’ufficio di polizia indicato nell’articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell’articolo 66.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell’articolo 147 del codice penale, quando l’esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell’articolo [589] del codice di procedura penale.

 

 

Articolo 70

Esecuzione di pene concorrenti

 

Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell’articolo [582] del codice di procedura penale.

Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.

Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell’ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

 

 

Articolo 72

Revoca della pena sostitutiva

 

Se sopravviene una delle condanne previste nell’articolo 59, commi primo e secondo, lettera a, ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell’articolo 66.

A tali fini, il cancelliere del giudice dell’esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente (o.p. 68 ss.).

 

 

 

Precedente Home Su Successiva