Decreto malati AIDS

 

Decreto ministeriale 21 ottobre 1999

Definizione dei casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231

 

 

Articolo 1

Definizione di caso di AIDS

 

La definizione di caso di AIDS conclamata ricorre, ai fini di cui all’art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, nelle situazioni indicate nella circolare del Ministero della sanità 29 aprile 1994, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1994.

 

 

Articolo 2

Grave deficienza immunitaria

 

La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui all’art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui all’art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri:

  1. numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore 100/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro;

  2. indice di Karnofsky pari al valore di 50.

 

Articolo 3

Certificazioni

 

Qualora la diagnosi di caso di AIDS di cui all’art. 1 o l’accertamento della grave deficienza immunitaria di cui all’art. 2, ai fini di cui all’art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, non risultino effettuate da unità operative di malattie infettive, ospedaliere o universitarie, o da altre strutture pubbliche tra quelle individuate dalle regioni per l’assistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una delle suddette unità o strutture agli effetti di quanto previsto dalla legge 12 luglio 1999, n. 231.

 

 

 

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