Permessi premio

 

Regolamento penitenziario (D.P.R. 230/2000)

 

Articolo 65

Permessi premio

 

Il direttore dell’istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l’estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all’articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell’osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

Nell’adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall’Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l’amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell’istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali, le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.

Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto, il direttore dell’istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell’istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinché di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza, secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell’istituto e del centro di servizio sociale competenti.

Il condannato in permesso, in caso di necessità, può rivolgersi all’istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L’interessato può segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l’istituto o il centro si attiva per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

 

 

Articolo 66

Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza

 

Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi, previsti dagli articoli 64 e 65, il direttore dell’istituto presso il quale l’interessato si trova, dà notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito.

 

 

 

Precedente Home Su Successiva