Semilibertà

 

Ordinamento penitenziario (legge 354/75)

 

Articolo 48

Regime di semilibertà

 

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (reg. es. 101).

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

 

 

Articolo 50

Ammissione alla semilibertà

 

Possono essere espiate in regime di semilibertà (o.p. 48) la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale (o.p. 47).

Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L’internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

L’ammissione al regime di semilibertà è disposta (o.p. 57, 701; reg. es. 101) in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena. Si applica l’articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.

Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all’ultimo comma dell’articolo [92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431].

 

 

Articolo 51

Sospensione e revoca del regime di semilibertà

 

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare (o.p. 38 ss.) e può essere proposto per la revoca della concessione (reg. es. 101, 98).

Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.

La denuncia (p.p. 331 ss.) per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna (p.p. 533, 648, 650) ne importa la revoca.

All’internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 53.

 

Vedi anche Regolamento Penitenziario

 

 

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