Progetto M.E.D.I.A.RE.

 

Mutual exchange of data and information about restorative justice

Programma Comunitario Grotius II Penale

 

Avv. Antonella Bartone; dott.ssa Maura Morato: Avvio dei Centri di mediazione penale nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

 

La giustizia riparativa nella competenza del giudice di pace d.lgs. 274/2000 (art. 2, 29, 34, 35)

 

Fonte giuridica della giustizia riparativa in Italia è il d.lgs. 274/00 sulla competenza penale del Giudice di Pace che ha dato attuazione all’art. 14 legge delega 468/1999, con il quale il Governo ha devoluto alla magistratura onoraria la competenza a giudicare su una serie di reati minori quali ad esempio percosse, lesioni personali lievi, ingiurie, minacce etc.

Si tratta, in gran parte, di illeciti penali relativi alla micro-conflittualità privata, conflitti ritenuti non particolarmente gravi dal sistema giudiziario tradizionale ma che in realtà comportano gravi disagi per chi li vive e che se non eliminati, statistiche alla mano, spesso sfociano in illeciti penali di notevoli proporzioni invasive. Fu dunque avvertita da parte del Governo la primaria esigenza di avvicinare la giustizia al cittadino. Risultato, questo, che fu raggiunto in primis attribuendo la competenza penale de quo ai Giudici di Pace e in secondo luogo introducendo nel c.p.p. un vero e proprio proc.pen. speciale corredato da un apparato sanzionatorio del tutto autonomo dal sistema delle pene contenuto nel Codice Rocco.

La legge delega 468/99 ed il Decreto di attuazione 274/00 hanno recepito in toto gli orientamenti di riforma del diritto penale sostanziale e processuale relativamente alle mediazione penale e al risarcimento del danno. Le nuove norme vanno, dunque, analizzate alla luce di questa nuova filosofia di "mediazione-riparazione" affinché si possa cogliere in pieno la loro portata innovativa in materia penale. Il procedimento innanzi al giudice di Pace attribuisce, finalmente, alla persona offesa dal reato un ruolo dinamico nel processo, affinché si pervenga ad una soluzione del conflitto che sia per la parte stessa veramente soddisfacente.

Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.274/2000, infatti, la persona offesa nel caso di reato procedibile a querela di parte, può citare in giudizio direttamente il soggetto al quale il reato è attribuito; essa ha un vero e proprio potere d’impulso.

Tuttavia il ruolo di "massima esaltazione del ruolo della vittima del reato" può individuarsi nel tentativo di conciliazione che il giudice di Pace deve esperire ai sensi dell’art. 29, co. 4., del D.Lgs./2000. Ex art. 29, nell’ipotesi in cui l’imputazione riguardi un reato perseguibile a querela, la norma attribuisce inequivocabilmente al Giudice di Pace un ruolo di impulso alla mediazione, per arrivare ad una composizione degli interessi in conflitto, nell’udienza di comparizione delle parti.

Tale udienza ha, infatti, lo scopo primario di "favorire, nei reati perseguibili a querela, la composizione conciliativa e comunque di evitare, ove possibile, di procedere al dibattimento".

Le nuove norme configurano in sostanza una fase preconciliativa al di fuori del processo, demandata a soggetti terzi, all’uopo preparati, attribuendo al contempo al Giudice una limitata conoscenza dei fatti/atti di mediazione e stabilendone l’inutilizzabilità ai fini della decisione. Si discute in ordine alla possibilità di avvalersi dello strumento della mediazione anche in ordine agli artt. 34 e 35 d.lgs. 274/00.

 

La nascita dei centri di mediazione penale per adulti nella regione del trentino-alto adige

 

Le prime iniziative della Regione Trentino Alto-Adige e la costituzione di un gruppo di lavoro sulla mediazione penale.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuiti dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale di autonomia peculiari compiti e funzioni in materia dei Giudici di Pace. La Regione, infatti, propone al Consiglio Superiore della Magistratura i Giudici di Pace che dovranno operare nelle due Provincie di Trento e Bolzano, fornisce gli uffici, le attrezzature e i servizi occorrenti al loro funzionamento, nonché l’apparato amministrativo.

Proprio il suesposto ruolo affidato all’ente nel settore dei Giudici di Pace ha comportato per lo stesso la necessità di assumersi l’onere della costituzione di un gruppo di lavoro teso a porre le basi giuridico-umanistiche per la nascita dei futuri Centri per la mediazione per dare concreta applicazione al D.Lgs. n. 274/00 (sulle competenze penali del Giudice di Pace). Normativa che ha, aperto la via alla sperimentazione anche in Italia della mediazione penale per adulti. Il citato decreto prevede la possibilità che il Giudice di Pace nel tentativo d’addivenire ad una conciliazione (art. 2) possa rinviare l’udienza ai sensi dell’art. 29 e avvalersi dell’attività di mediazione di Centri e strutture, pubbliche e private, all’uopo formate presenti sul territorio.

La conferenza sul tema "Un magistrato laico per una giustizia mite" - Il Giudice di Pace ieri oggi e domani e nel sistema Autonomistico - tenutosi a Bressanone, Abbazia di Novacella, nelle giornate del 22 e 23 ottobre 1999, ha costituito la testa di ponte verso la creazione dei Centri di mediazione penale. A tale conferenza ne sono seguite anche altre: "La mediazione dei conflitti in ambito penale" del 23 aprile 2000, tenutasi a Trento e organizzata da Transcrime-Università di Trento in collaborazione con la Regione Trentino Alto-Adige e la Provincia Autonoma di Trento; nel maggio 2001 sul tema "Verso una giustizia penale conciliativa"; nel febbraio 2002 "La competenza penale del giudice di pace"; in novembre 2003 "Contenuti e limiti della discrezionalità del Giudice di Pace in materia penale". In tale ultimo incontro, poi, l’Assessore regionale presentò ai Giudici di Pace ufficialmente la significativa iniziativa di un percorso formativo per mediatori penali e sociali che aveva preso avvio in settembre 2003.

 

L’avvio dei primi centri di mediazione per adulti in Trentino Alto-Adige

 

L’amministrazione regionale del Trentino Alto Adige, ha provveduto, dunque, ad istituire, prima in Italia, i Centri per la mediazione penale per adulti a carattere pubblico (uno per la Provincia di Bolzano e uno per la Provincia di Trento) rendendo operativo l’art. 29 del d.lgs.274/2000. Il carattere pubblicistico dell’iniziativa garantisce la gratuità e fruibilità del servizio stesso da parte degli utenti. Venne indetta all’uopo una selezione nel giugno 2003, preceduta da molteplici incontri informativi tesi ad illustrare il tema della giustizia riparativa nonché a rendere note le modalità di svolgimento del corso di formazione per mediatori. Relatori furono alcuni dei futuri formatori appartenenti all’associazione DIKE per la Mediazione di Milano, in particolare la Prof.ssa Mazzucato (docente di diritto penale e legislazione minorile nell’Università Cattolica di Milano nonché mediatrice presso l’Ufficio per la Mediazione penale minorile di Milano) e il Prof. Ceretti (docente di criminologia nell’Università degli Studi di Milano -Bicocca e coordinatore dell’Ufficio per la mediazione penale minorile di Milano).

La selezione dei corsisti, preceduta dal bando e dal relativo invio delle domande, venne effettuata attraverso colloqui motivazionali individuali. Non era richiesto quale prerequisito una singola specifica competenza professionale, tenuto conto del fatto che il gruppo selezionato avrebbe dovuto avere una composizione eterogenea per quanto riguardava età, sesso, appartenenza linguistica e competenza professionale (giuristi, sociologi, psicologi etc.). Furono quindi selezionati, tra ben oltre 300 domande, 24 candidati, 12 per il costituendo Centro di Trento e 12 per quello di Bolzano. Per quest’ultimo, nella scelta dei candidati, si tenne, altresì, conto delle particolarità linguistiche proprie della provincia, dove convivono tre gruppi linguistici: italiano, tedesco e ladino.

La formazione fu articolata in 10 stage suddivisi in momenti teorici e pratici sulle tecniche di gestione e risoluzione del conflitto, svoltisi nei fine settimana, per un totale di 160 ore complessive.

Nel mese di maggio 2004, al termine della formazione, fu stipulato un Protocollo d’Intesa dd. 21.05.2004 tra i Centri di mediazione e i Giudici di Pace, che si sono così impegnati formalmente ad avvalersi dell’attività dei mediatori nell’ambito della competenza loro accordata dall’art. 29 d.lgs. 2000. I Centri per la mediazione penale di Trento e Bolzano sono stati costituiti a seguito di delibera Reg. Aut. TR.- AA. n. 280 dd. 20.05.2004 e sono operativi dal mese di giugno di quest’anno. Tutti i mediatori prestano la loro attività di lavoro in piena libertà ed autonomia presso i Centri per la mediazione penale di Bolzano, p.zza Sernesi 3 e di Trento, secondo delle turnazioni interne.

 

Le fasi della mediazione

 

La fasi salienti della mediazione si possono così brevemente riassumere:

L’incarico al Centro di mediazione viene assegnato dal Giudice di Pace.

A seguito della richiesta di mediazione il coordinatore del Centro di mediazione nomina il mediatore responsabile del fascicolo in ordine al procedimento penale in oggetto.

Il mediatore responsabile del fascicolo provvede all’invio di lettere informative unitamente ad un opuscolo informativo all’imputato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori.

Seguono i primi contatti telefonici con ciascuna delle parti, invitandole a dei colloqui preliminari individuali. Questi ultimi si svolgono alla presenza di una coppia di mediatori (di cui uno é il responsabile del fascicolo) e hanno una funzione informativa e di prima raccolta delle impressioni e dei vissuti delle parti, nonché di ricezione del fondamentale consenso all’incontro di mediazione vero e proprio.

All’incontro di mediazione vero e proprio partecipano tutte le persone coinvolte nel conflitto alla presenza dell’equipe di mediatori, il cui numero varia a seconda del numero delle persone coinvolte.

Al termine della mediazione viene redatto l’esito (positivo o negativo) della stessa, che verrà comunicato al Giudice.

 

 

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