Libertà vigilata

 

Libertà vigilata (art. 228 c.p.)


Che cos’è


Non è una pena, ma una misura di sicurezza non detentiva e consiste nella concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed al Centro di Servizio Sociale, per il sostegno e l’assistenza.

 

La libertà vigilata è ordinata nei seguenti casi:

se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;

se è stata disposta la liberazione condizionale (art. 176 c.p.);

se il contravventore abituale o professionale commette un nuovo reato che sia manifestazione di "abitualità" o "professionalità";

se il Magistrato di Sorveglianza, in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale (art. 679 c.p.) dispone la trasformazione di una misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata (art. 69 Legge 354/75);

in altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera obbligatoria o in maniera discrezionale (artt. 229 e 230 c.p.);

in caso di ammissione di una licenza agli internati;

in caso di ammissione di una licenza ai semiliberi.



Compiti del Centro di Servizio Sociale prima dell’ammissione alla libertà vigilata


Il Centro di Servizio Sociale svolge un’inchiesta di servizio sociale, richiesta, a seconda dei casi, dal Magistrato di Sorveglianza, dal direttore dell’istituto penitenziario, o dal Tribunale di Sorveglianza, finalizzata a fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali.


Ordinanza


Il giudice competente alla ammissione è in alcuni casi il giudice che infligge la condanna principale, in altri casi il Magistrato di Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità sociale del condannato. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza. In ogni caso la competenza a dettagliare le prescrizioni è del Magistrato di Sorveglianza (art. 190 norme att. c.p.p.).

Le prescrizioni non sono rigidamente predeterminate; il loro contenuto minimo è comunque dato da:

l’obbligo di conservare la carta precettiva e di presentarla ad ogni richiesta;

l’obbligo di essere sempre reperibile;

il divieto di trasferire la residenza da Comune a Comune senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e nell’ambito del Comune senza preavvisare l’organo di polizia ed il Centro di Servizio Sociale;

l’obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica sicurezza.


Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della misura


Il Centro di servizio sociale ha il compito di aiutare il condannato in libertà vigilata ai fini del suo reinserimento e, pertanto:

svolge interventi di sostegno e di assistenza;

riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.

La sorveglianza del condannato in libertà vigilata è invece affidata alle autorità di pubblica sicurezza, e deve comunque essere esercitata in modo da agevolare il riadattamento alla vita sociale (art. 228 c.p.).


Trasgressione delle prescrizioni


Quando la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta oppure, in alcuni particolari casi, sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (art. 230 c.p.).

 

 

 

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