Libertà controllata

 

Libertà controllata (artt. 53 e 56 della Legge 689 del 24.11.81)



Che cos’è


La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81), ed anche una modalità di conversione di pene pecuniarie (art. 102 L. 689/81).


Condizioni


Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata, quando ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi (art. 53 L. 689/81). La libertà controllata è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato) ed oggettivi (reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P.).

Il Magistrato di Sorveglianza può inoltre convertire in libertà controllata le pene pecuniarie, la multa per un periodo massimo di un anno e l’ammenda per un periodo massimo di sei mesi, dopo che abbia accertato una situazione di insolvibilità da parte del condannato (art. 102 L. 689/81). In questo caso il Magistrato di Sorveglianza determina le modalità della libertà controllata sentendo il condannato stesso, secondo quanto previsto dall’art. 107 della Legge 689.81, ed acquisendo informazioni anche tramite il C.S.S.A..


Prescrizioni


Durante tale periodo il condannato è sottoposto alle seguenti prescrizioni, determinate, con ordinanza, dal Magistrato di Sorveglianza:

divieto di allontanarsi dal Comune di residenza salvo autorizzazione, di volta in volta per motivi di studio, di lavoro, di famiglia o di salute;

obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il Comando dei Carabinieri territorialmente competente;

divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;

sospensione della patente di guida (qualora sia necessaria per l’attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione in base all’art. 62 2° comma L. 689/81):

ritiro del passaporto, nonché sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento d’identità;

obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza nella quale sono indicate le modalità di esecuzione della pena sostitutiva e delle eventuali modificazioni.

Gli organi competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni sono l’Ufficio di pubblica sicurezza del Comune ove si svolge la misura, o il comando dell’Arma dei carabinieri.

Compiti del C.S.S.A.


Il C.S.S.A. nell’applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata svolge, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, interventi di sostegno al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato.

 


Modalità di esecuzione


Se il condannato è detenuto copia dell’ordinanza va trasmessa al direttore dell’Istituto di pena che deve informare gli organi di polizia della dimissione del condannato, la cui pena sostitutiva decorrerà dal giorno successivo alla dimissione.

I soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni delle a pena per un periodo non superiore a sette giorni per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia.

La pena della libertà controllata è eseguita dopo le pene detentive e dopo la semidetenzione.
Le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di pena sostitutiva.

Revoca


Quando vengono violate le prescrizioni imposte, l’autorità di pubblica sicurezza deve informare senza indugio il Magistrato di Sorveglianza e questi, a sua volta, il Tribunale di Sorveglianza, che converte la sanzione sostitutiva nel seguente modo:

libertà controllata in sostituzione di pene detentive brevi: il resto della pena si converte nella pena detentiva sostituita (art. 66 L. 689/81);

libertà controllata conseguente alla conversione di una pena pecuniaria: la parte ancora da eseguire viene convertita in un uguale periodo di reclusione, o di arresto, a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda).

L’esecuzione della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato, o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

 

 

 

Precedente Home Su Successiva